Articolo 2 della Legge 10 giugno 1909, n. 333
Articolo 1
Versione
4 luglio 1909
Art. 2.

Il Governo del Re e' autorizzato a dare tutti i provvedimenti per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Entrata in vigore il 4 luglio 1909