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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3266/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura iscritta al n.R.V.G. 3266/2025 sul ricorso svolto da e Parte_1
; Parte_2
letti gli atti ed i documenti allegati;
lette le condizioni concordate dalle parti ed il visto del P.M. del 19.03.25; ritenutane l'equità e congruità; rilevato che non vi è luogo a provvedere sulle spese trattandosi di domanda congiunta;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
DISPONE in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto depositato in data 11.03.25 e conformi note di trattazione scritta depositate il 22.05.25 per l'udienza del 10.06.25, e, segnatamente: “I figli minori nato a [...] il [...] e nata in [...] il [...], residenti Persona_1 Persona_2 in Via Ugo Giovannozzi, 36 in Roma, vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e , con la collocazione presso l'abitazione della madre Parte_1 Parte_2 sita in Roma in Via Ugo Giovannozzi, 36. La frequentazione dei minori con il padre si articolerà secondo le seguenti modalità: il padre terrà con sè i figli due fine settimana alternati al mese dal venerdì pomeriggio alle ore 17,00 sino alla domenica alle ore 18,00/19,00 quando li riporterà a casa della madre. Inoltre il padre potrà stare con i propri figli un giorno infrasettimanale riportandoli presso la casa della madre entro le ore 19,00. Tuttavia essendo i genitori entrambi lavoratori turnisti i ricorrenti sono concordi ad una flessibilità nella frequentazione dei minori, concertandosi previa comunicazione almeno 24 ore prima. Che per il periodo estivo entrambi i genitori comunicheranno entro il 30 maggio di ogni anno le rispettive ferie, così da potersi organizzare al meglio e di comune accordo, il padre potrà tenere i figli con sè per un periodo di 15 gg anche non consecutivi nell'arco estivo che va dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico (8 giugno/15 settembre). Per il periodo natalizio e pasquale i figli saranno, previo accordo tra i genitori un giorno con il padre ed un giorno con la madre, sempre nel rispetto dei turni e del benessere dei figli. Per i compleanni dei minori i genitori sono concordi di passare entrambi il giorno del loro compleanno insieme con i figli. Tutte le eventuali modifiche degli accordi presi dovuti ad esigenze lavorative o personali delle parti dovranno essere comunicate da entrambe le parti in tempo utile per ogni eventuale organizzazione. Il padre verserà alla madre, a mezzo bonifico bancario sul c/c della stessa, entro e non oltre la data del 18 di ogni mese, la somma di € 600,00 mensili per entrambi i figli, somma che verrà rivalutata ogni anno sulla base degli indici ISTAT. Tale importo è comprensivo delle spese straordinarie.”
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 10/06/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura iscritta al n.R.V.G. 3266/2025 sul ricorso svolto da e Parte_1
; Parte_2
letti gli atti ed i documenti allegati;
lette le condizioni concordate dalle parti ed il visto del P.M. del 19.03.25; ritenutane l'equità e congruità; rilevato che non vi è luogo a provvedere sulle spese trattandosi di domanda congiunta;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
DISPONE in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto depositato in data 11.03.25 e conformi note di trattazione scritta depositate il 22.05.25 per l'udienza del 10.06.25, e, segnatamente: “I figli minori nato a [...] il [...] e nata in [...] il [...], residenti Persona_1 Persona_2 in Via Ugo Giovannozzi, 36 in Roma, vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e , con la collocazione presso l'abitazione della madre Parte_1 Parte_2 sita in Roma in Via Ugo Giovannozzi, 36. La frequentazione dei minori con il padre si articolerà secondo le seguenti modalità: il padre terrà con sè i figli due fine settimana alternati al mese dal venerdì pomeriggio alle ore 17,00 sino alla domenica alle ore 18,00/19,00 quando li riporterà a casa della madre. Inoltre il padre potrà stare con i propri figli un giorno infrasettimanale riportandoli presso la casa della madre entro le ore 19,00. Tuttavia essendo i genitori entrambi lavoratori turnisti i ricorrenti sono concordi ad una flessibilità nella frequentazione dei minori, concertandosi previa comunicazione almeno 24 ore prima. Che per il periodo estivo entrambi i genitori comunicheranno entro il 30 maggio di ogni anno le rispettive ferie, così da potersi organizzare al meglio e di comune accordo, il padre potrà tenere i figli con sè per un periodo di 15 gg anche non consecutivi nell'arco estivo che va dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico (8 giugno/15 settembre). Per il periodo natalizio e pasquale i figli saranno, previo accordo tra i genitori un giorno con il padre ed un giorno con la madre, sempre nel rispetto dei turni e del benessere dei figli. Per i compleanni dei minori i genitori sono concordi di passare entrambi il giorno del loro compleanno insieme con i figli. Tutte le eventuali modifiche degli accordi presi dovuti ad esigenze lavorative o personali delle parti dovranno essere comunicate da entrambe le parti in tempo utile per ogni eventuale organizzazione. Il padre verserà alla madre, a mezzo bonifico bancario sul c/c della stessa, entro e non oltre la data del 18 di ogni mese, la somma di € 600,00 mensili per entrambi i figli, somma che verrà rivalutata ogni anno sulla base degli indici ISTAT. Tale importo è comprensivo delle spese straordinarie.”
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 10/06/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi