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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/05/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario
Giorgia Imperiale
All'udienza del giorno 23 maggio 2025 svoltasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.
Nella causa per opposizione a cartella esattoriale
promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. G. F. De Pace come da Parte_1
mandato in atti
contro in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello
Stato contro
Controparte_2
, in persona del prefetto in carica, rappresentata e difesa dai propri
[...]
funzionari contro
, in persona del direttore in carica, Controparte_3
rappresentata e difesa dai propri funzionari Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con ricorso del 09.09.2022, regolarmente notificato, la sig,ra Parte_1
ha promosso opposizione avverso l'avviso di intimazione n. 059 2022 90045098
73/000 di euro 17.173,14, notificata in data 17.08.2022, con la quale l
[...]
invitava intimava il pagamento della somma di € 17.173,14 in ragione delle CP_4
seguenti cartelle esattoriali:
la cartella esattoriale n. 05920140008370339000;
cartella esattoriale n. 05920140008370440000
cartella esattoriale n. 05920140012589812000;
cartella esattoriale n. 05920160005004412000;
cartella esattoriale n. 05920180027753584000;
Con comparsa di risposta del rispettivamente del 23.11.2022 e del 13.01.2023
e del 08.11.2022 si costituivano CP_5 Controparte_6
quante ente impositore, per contestare l'assunto attoreo e chiederne il rigetto.
Le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale.
L'opponente adduce quale motivo di opposizione la omessa notifica degli atti presupposti e conseguente inesistenza, nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento oltre alla decadenza e prescrizione quinquennale del credito preteso.
In particolare, assume che le cartelle di pagamento sottese alla intimazione di
2 pagamento gravata non sono mai stata notificate con conseguente nullità consequenziale dell'atto impugnato.
Orbene, sul punto occorre premettere che la rituale e corretta notificazione della cartella di pagamento costituisce il presupposto indefettibile per la legittima adozione di qualsivoglia misura espropriativa e/o cautelare, pertanto, laddove l'esattore abbia omesso di rispettare l'iter notificatorio e comunque non abbia garantito al contribuente l'effettiva conoscenza legale della stessa, la pretesa erariale dovrà considerarsi illegittima, in assenza di un valido titolo legittimante.
La cartella di pagamento costituisce, infatti, l'unico procedimento a cui l'ordinamento riconosce l'idoneità a svolgere la funzione di “veicolo del ruolo”, ovverosia al contempo di titolo esecutivo e di atto di precetto.
In buona sostanza affinché il Riscossore eserciti, ex positivo iure, il proprio potere di imperio indirizzato alla riscossione coattiva di una pretesa tributaria, sarà necessario che vengano espletate le seguenti imprescindibili incombenze:
Formazione del ruolo da parte dell'ufficio impositore e trasmissione dello stesso all'agente della riscossione;
Rituale notificazione della cartella di pagamento che trattandosi del veicolo del ruolo, assume la veste di titolo esecutivo e di atto di precetto, nei modi ed entro i termini stabiliti dalla Legge.
Sul ruolo primario della notificazione, si veda il principio di diritto sancito dal Plenum della Suprema Corte di Cassazione, SS. UU. n° 16412/07: “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa
3 e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa24”.
In buona sostanza, a mente degli autorevoli considerazioni espressi dalla S.C., si approda alla conclusione che le cartelle esattoriali potranno rappresentare valido titolo esecutivo sia per l'adozione di una misura cautelare (ad esempio l'iscrizione ipotecaria), nonché per l'avvio della successiva fase di espropriazione immobiliare
(ex art. 49, D.P.R. n° 602/73), nell'ipotesi laddove tali atti siano stati ritualmente notificati al contribuente, con pedissequa osservanza delle modalità stabilite dalla legge.
Tornando al caso in esame, dalla documentazione prodotta in atti risulta che le notifiche delle cartelle di pagamento: n. 05920140008370440000, cartella esattoriale n.
05920160005004412000, cartella esattoriale n. 05920180027753584000 sono state effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
Per consolidata giurisprudenza, qualora l'atto da notificare non venga consegnato al destinatario per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della notifica può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di
Part ricevimento della raccomandata della non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione di detta raccomandata informativa (Cassazione, sezioni unite.,15.04.2021, n. 10012/2021, Cassazione, 15.03.2024, n. 7086; Cassazione 14 marzo 2024, n. 6853).
Sul punto si osserva, inoltre, che l'estratto di , allegato in atti, è CP_7
inidoneo a provare l'invio della raccomandata informativa richiesta dall'art. 140 c.p.c., rivestendo quei documenti la natura di meri documenti interni all'ufficio, come tali del
4 tutto inidonei a suffragare l'asserzione di quest'ultimo circa l'avvenuta ricezione degli atti da parte del contribuente.
Di talchè il procedimento notificatorio delle cartelle di pagamento:n.
05920140008370440000, cartella esattoriale n. 05920160005004412000, cartella esattoriale n. 05920180027753584000 non si è correttamente perfezionato ( manca in atti la prova della notifica della raccomandata informativa e relativo avviso di ricevimento), a differenza delle cartelle n. 05920140008370339000 e n.
05920140012589812000, le quali sono state regolarmente notificate in data 19.08.2014
e 03.09.2014 per compiuta giacenza come risulta da raccomandata e avviso di ricevimento prodotto in atti.
Restano assorbite le ulteriori eccezioni sollevate.
Il parziale accoglimento della domanda e la particolare natura della controversia, induce il Giudicante a disporre la compensazione delle spese di lite.
.
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario,
Giorgia Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
Accoglie in parte la opposizione spiegata dalla sig.ra e, per Parte_1
5 l'effetto, annulla la l'intimazione di pagamento n. 059 2022 90045098 73/000 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 05920140008370440000, n.
05920160005004412000, n. 05920180027753584000. Fermo il resto
Spese di lite interamente compensate fra le parti in causa
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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