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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/08/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1813/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1813/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 15 aprile 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Alessia Sighel ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 15 aprile 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento - in CP_1 data 21 marzo 1992, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Trento, Parte II, Serie A, N. 4, Anno 1992, e che dalla loro unione sono nati a Trento
1 i figli (il 3 giugno 1993) e (il 2 maggio 1998), entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con sentenza di questo Tribunale n. 400/2024 di data 29 novembre 2024, pubblicata il 2 dicembre 2024, con udienza innanzi al Presidente in data 26 settembre 2024, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le seguenti conclusioni: “
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Parte_1 Parte_2
Trento – il giorno 21.03.1992, regolarmente trascritto nei registri CP_1 dello Stato Civile del Comune di Trento al numero 4 – Parte 2 – Serie A, anno 1992, ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza al competente ufficio di Stato
Civile.
2. I coniugi confermano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo e ragione in ordine al pregresso rapporto di coniugio. Gli stessi si danno atto, inoltre, che non sussistono altri rapporti di debito/credito ad alcun titolo sussistenti tra gli stessi.
3. Nessun ulteriore provvedimento, essendo i coniugi allo stato economicamente autosufficienti.
4. Le spese legali e le anticipazioni saranno sostenute dalle parti nella misura del
50% ciascuno”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (in data 26 settembre 2024) nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con sentenza n.
2 400/2024 di data 29 novembre 2024, pubblicata il 2 dicembre 2024, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica non sussistendo questioni legate alla prole ed essendo ogni altra questione di carattere economico lasciata alla libera disponibilità delle parti che si sono dichiarate economicamente autosufficienti.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto che le parti hanno concordato che le spese legali e le anticipazioni saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno
(condizione n. 4).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e a Trento - in data 21 marzo
[...] Parte_2 CP_1
1992, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte
II, Serie A, N. 4, Anno 1992, alle condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) nulla sulle spese di lite.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1813/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 15 aprile 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Alessia Sighel ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 15 aprile 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento - in CP_1 data 21 marzo 1992, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Trento, Parte II, Serie A, N. 4, Anno 1992, e che dalla loro unione sono nati a Trento
1 i figli (il 3 giugno 1993) e (il 2 maggio 1998), entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con sentenza di questo Tribunale n. 400/2024 di data 29 novembre 2024, pubblicata il 2 dicembre 2024, con udienza innanzi al Presidente in data 26 settembre 2024, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le seguenti conclusioni: “
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Parte_1 Parte_2
Trento – il giorno 21.03.1992, regolarmente trascritto nei registri CP_1 dello Stato Civile del Comune di Trento al numero 4 – Parte 2 – Serie A, anno 1992, ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza al competente ufficio di Stato
Civile.
2. I coniugi confermano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo e ragione in ordine al pregresso rapporto di coniugio. Gli stessi si danno atto, inoltre, che non sussistono altri rapporti di debito/credito ad alcun titolo sussistenti tra gli stessi.
3. Nessun ulteriore provvedimento, essendo i coniugi allo stato economicamente autosufficienti.
4. Le spese legali e le anticipazioni saranno sostenute dalle parti nella misura del
50% ciascuno”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (in data 26 settembre 2024) nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con sentenza n.
2 400/2024 di data 29 novembre 2024, pubblicata il 2 dicembre 2024, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica non sussistendo questioni legate alla prole ed essendo ogni altra questione di carattere economico lasciata alla libera disponibilità delle parti che si sono dichiarate economicamente autosufficienti.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto che le parti hanno concordato che le spese legali e le anticipazioni saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno
(condizione n. 4).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e a Trento - in data 21 marzo
[...] Parte_2 CP_1
1992, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte
II, Serie A, N. 4, Anno 1992, alle condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) nulla sulle spese di lite.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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