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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza dell'11 marzo 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Eliana Ungaro
- Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A.
[...]
Vinci
- Convenuto -
OGGETTO: “INDENNIZZO IN RENDITA PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 6 marzo 2023 il ricorrente in epigrafe indicato chiese al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs.
n° 38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo conseguente al riconoscimento dell'origine professionale della malattia “ipoacusia”, inutilmente richiesto in sede amministrativa (in data
14.07.2021), nella misura percentuale da accertarsi in corso di causa e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente CP_1
normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova per testimoni, è stata disposta ed espletata consulenza tecnica e quindi la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008
n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
1
**************************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
La prova testimoniale ha confermato le circostanze dedotte in ricorso e relative ai rumori a cui è stato esposto il ricorrente nel corso della propria attività.
In ordine agli aspetti medico legali, poi, il c.t.u. nominato ha reso le seguenti conclusioni:
“ il ricorrente è affetto da:
- ipoacusia neurosensoriale bilaterale; etiologicamente correlata con l'attività lavorativa;
la relativa valutazione del danno biologico è del 20% (venti per cento);
- si pone la decorrenza a far data dalla denuncia”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Quanto al nesso eziologico, in particolare, la tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (6%, essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e
CASS. N° 21022), la domanda attrice può essere accolta nei termini predetti. Pt_2 CP_2
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura e con la decorrenza suddette, di talché l' deve essere condannato al pagamento dei relativi CP_1
ratei maturati e maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al
120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le spese
2
di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 20% dalla data della domanda amministrativa del
14.07.2021, condanna l' al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, con CP_1
rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e competenze del CP_1 giudizio, che liquida in complessivi €.3.000,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratasi anticipataria;
pone le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, in via definitiva a carico dell' . CP_1
Taranto, 11 marzo 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Giulia VIESTI
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TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza dell'11 marzo 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Eliana Ungaro
- Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A.
[...]
Vinci
- Convenuto -
OGGETTO: “INDENNIZZO IN RENDITA PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 6 marzo 2023 il ricorrente in epigrafe indicato chiese al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs.
n° 38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo conseguente al riconoscimento dell'origine professionale della malattia “ipoacusia”, inutilmente richiesto in sede amministrativa (in data
14.07.2021), nella misura percentuale da accertarsi in corso di causa e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente CP_1
normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova per testimoni, è stata disposta ed espletata consulenza tecnica e quindi la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008
n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
La prova testimoniale ha confermato le circostanze dedotte in ricorso e relative ai rumori a cui è stato esposto il ricorrente nel corso della propria attività.
In ordine agli aspetti medico legali, poi, il c.t.u. nominato ha reso le seguenti conclusioni:
“ il ricorrente è affetto da:
- ipoacusia neurosensoriale bilaterale; etiologicamente correlata con l'attività lavorativa;
la relativa valutazione del danno biologico è del 20% (venti per cento);
- si pone la decorrenza a far data dalla denuncia”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Quanto al nesso eziologico, in particolare, la tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (6%, essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e
CASS. N° 21022), la domanda attrice può essere accolta nei termini predetti. Pt_2 CP_2
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura e con la decorrenza suddette, di talché l' deve essere condannato al pagamento dei relativi CP_1
ratei maturati e maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al
120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le spese
2
di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 20% dalla data della domanda amministrativa del
14.07.2021, condanna l' al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, con CP_1
rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e competenze del CP_1 giudizio, che liquida in complessivi €.3.000,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratasi anticipataria;
pone le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, in via definitiva a carico dell' . CP_1
Taranto, 11 marzo 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Giulia VIESTI
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