Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/03/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello Presidente MAGGI
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente:
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3339 R.G dell'anno 2024, rimessa per la decisione al
Collegio nell'udienza del 11.03.2025, avente ad oggetto: "Divorzio contenzioso-Scioglimento del matrimonio"
TRA
Parte 1 - difeso e rappresentato dall'Avv. Silicani Alessandra
E
Controparte_1 - difeso e rappresentato dall'Avv. Cavalchini Raffaella
-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
All'udienza del 11.03.2025 le parti chiedevano congiuntamente la pronunzia di sentenza non definitiva relativa allo scioglimento del matrimonio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda di divorzio proposta da Parte 1 nei confronti di Controparte 1 mediante ricorso depositato il 18.07.2024 è fondata e va quindi accolta.
Infatti, dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in
Taranto il 01/07/1989, si sono separati a seguito di sentenza non definitiva n. 3142/2023 pubblicata il 19/12/2023 da questo stesso Tribunale il cui procedimento n. 272/2023 rg – udienza separazione
-
coniugi celebratasi il 07 06 2023, giudicio che risulta ancora pendente per la definizione delle questioni accessorie.
Non essendo stata dedotta alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente.
Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.
B) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
La statuizione sulle spese del giudizio va ovviamente riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
1) PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il
01/07/1989 da Parte 1 nato il giorno 19/01/1954 a Napoli (NA), e Controparte_1 nata il giorno 16/07/1959 in Taranto (TA) trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Taranto dell'anno 1989 al n. 30, p. 1, Uff. 5.;
2) ORDINA al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
PROVVEDE con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
3)
RISERVA alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio. 4)
Così deciso il 13.03.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Marcello Maggi Dott.ssa Enrica Di Tursi ITALIN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
DI TURSI Giudice rel. Dott. Enrica
Ha emesso la seguente:
ORDINANZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3339 del R.G. 2024, avente ad oggetto Divorzio contenzioso - Scioglimento del matrimonio
TRA
- difeso e rappresentato dall'Avv. Silicani Alessandra Parte 1
E
Controparte_1 - difeso e rappresentato dall'Avv. Cavalchini Raffaella-
NONCH E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO ex lege rilevato che nel presente giudizio è stata emessa sentenza non definitiva per lo scioglimento del matrimonio;
rilevato che occorre rimettere la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come già disposto con separata ordinanza monocratica;
P.Q.M.
Rimette la causa sul ruolo, rinviandola all'udienza del 15.05.2025 ore 11,30 come fissata dal Giudice delegato per gli incombenti di cui all'ordinanza del Giudice relatore delegato dell'11 03 2025.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del 13 marzo 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Marcello Maggi Dott.ssa Enrica Di Tursi