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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/10/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2626/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice,
viste le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue.
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2626/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
OB Ferloni, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Davide Scarpa,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, contrariis reiectis e previe le declaratorie, tutte del caso,
-ritenuta l'ammissibilità della proposta opposizione tardiva e previa sospensione dell'esecutorietà del
decreto ingiuntivo n. 476/2022, opposto, dichiarare la nullità e/o l'inesistenza della notifica del decreto
ingiuntivo opposto;
pagina 2 di 6 -in via pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Novara ad emettere il
decreto ingiuntivo n.476/2022, opposto a favore del competente il Tribunale di Verbania, nel cui
circondario risiedeva al momento della richiesta del decreto ingiuntivo e risiede ancora oggi l'esponente
– foro del consumatore – e, per l'effetto revocare lo stesso assumendo ogni e più Parte_1
opportuno provvedimento consequenziale.
-nel merito: in ogni caso, in accoglimento delle eccezioni spiegate in narrativa dell'atto di citazione in
opposizione, accertare e dichiarare che il credito portato nel D.I. n.476/2022, opposto, è inesistente e/o
inesigibile e, per l'effetto, revocarlo dichiarando che nulla è dovuto a da Controparte_1 Pt_1
[...]
-rigettare la domanda svolta da controparte ex art.96 c.p.c. per insussistenza dei presupposti.
-in via istruttoria: ci si riserva di chiedere CTU contabile al fine di verificare il superamento del tasso-
soglia degli interessi applicati.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con osservanza.”
Conclusione di parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare
- Dichiarare inammissibile la svolta opposizione a decreto ingiuntivo in quanto tardiva e condannare
il sig. al pagamento delle spese di lite consentendo la prosecuzione della fase Parte_1
esecutiva.
- Valutare l'inapplicabilità al caso de quo della mediazione obbligatoria alla luce degli ultimi indirizzi
giurisprudenziali ovvero concedere un rinvio per introdurre il procedimento di mediazione;
In via principale nel merito
pagina 3 di 6 - Rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il
decreto ingiuntivo opposto nei confronti del sig. Parte_1
- Voglia l'Ill.mo Giudice adito valutare d'ufficio la sussistenza della responsabilità, in capo
all'opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al fine dell'emissione di sentenza di condanna nei confronti del
sig. oltre che alle spese, anche al risarcimento dei danni (2043 ss. c.c.) in favore Parte_1
della che vorrà liquidare d'ufficio. Controparte_1
In via subordinata nel merito
Accertare e dichiarare che nella sua qualità di cessionaria del credito originariamente Controparte_1
vantato da e, è creditrice nei confronti del sig. della somma Parte_2 Parte_1
di € 33.234,98 oltre agli interessi come da decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto
condannarlo al pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia all'esito della
espletanda trattazione/istruttoria.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e successive occorrende.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 476/2022, con il quale il Tribunale aveva ingiunto a parte attrice di pagare in favore di l'importo di € 33.234,98 oltre interessi e Controparte_1
oneri di legge.
A fondamento dell'ammissibilità dell'opposizione proposta, ha dedotto di Parte_1
non aver mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo opposto e di aver avuto cognizione di quest'ultimo solo nell'ambito di una procedura di pignoramento presso terzi. Egli ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e ha svolto censure relative al contratto di finanziamento azionato.
pagina 4 di 6 si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione a Controparte_1
decreto ingiuntivo, in quanto tardiva.
La causa è stata istruita in via documentale.
***
L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da parte opposta è fondata.
Ai sensi dell'art. 650 c.p.c., l'intimato può proporre opposizione anche dopo la scadenza del termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Il terzo comma della disposizione precisa che l'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
Nel caso di specie, l'opposizione è stata proposta oltre il predetto termine di dieci giorni, sia che lo si computi dalla notifica dell'atto di precetto (doc. 6), sia che lo si computi dalla notifica del pignoramento presso terzi (doc. 7).
Il Giudice dell'esecuzione ha rimesso in termini la parte per proporre opposizione esclusivamente in relazione all'eventuale rilievo dell'abusività delle clausole negoziali,
trattandosi di contratto concluso con il consumatore (doc. 4).
Solo sotto tale profilo, pertanto, l'opposizione sarebbe stata ammissibile. Tuttavia, con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, non è stata svolta domanda tesa a far accertare l'abusività delle clausole contrattuali sottoscritte dalle parti, essendo stata svolta solo una generica contestazione dei tassi applicati.
L'opposizione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in misura media per le fasi di studio e introduttiva e minima per le ulteriori fasi, considerata l'attività processuale svolta.
pagina 5 di 6 Non sussistono i presupposti per dar corso ad una condanna ex art. 96 c.p.c., come richiesto da parte opposta, non ravvisandosi la mala fede o la colpa grave dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione spiegata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta,
liquidate in euro 5.261,00, oltre al 15%, per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Novara, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice,
viste le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue.
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2626/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
OB Ferloni, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Davide Scarpa,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, contrariis reiectis e previe le declaratorie, tutte del caso,
-ritenuta l'ammissibilità della proposta opposizione tardiva e previa sospensione dell'esecutorietà del
decreto ingiuntivo n. 476/2022, opposto, dichiarare la nullità e/o l'inesistenza della notifica del decreto
ingiuntivo opposto;
pagina 2 di 6 -in via pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Novara ad emettere il
decreto ingiuntivo n.476/2022, opposto a favore del competente il Tribunale di Verbania, nel cui
circondario risiedeva al momento della richiesta del decreto ingiuntivo e risiede ancora oggi l'esponente
– foro del consumatore – e, per l'effetto revocare lo stesso assumendo ogni e più Parte_1
opportuno provvedimento consequenziale.
-nel merito: in ogni caso, in accoglimento delle eccezioni spiegate in narrativa dell'atto di citazione in
opposizione, accertare e dichiarare che il credito portato nel D.I. n.476/2022, opposto, è inesistente e/o
inesigibile e, per l'effetto, revocarlo dichiarando che nulla è dovuto a da Controparte_1 Pt_1
[...]
-rigettare la domanda svolta da controparte ex art.96 c.p.c. per insussistenza dei presupposti.
-in via istruttoria: ci si riserva di chiedere CTU contabile al fine di verificare il superamento del tasso-
soglia degli interessi applicati.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con osservanza.”
Conclusione di parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare
- Dichiarare inammissibile la svolta opposizione a decreto ingiuntivo in quanto tardiva e condannare
il sig. al pagamento delle spese di lite consentendo la prosecuzione della fase Parte_1
esecutiva.
- Valutare l'inapplicabilità al caso de quo della mediazione obbligatoria alla luce degli ultimi indirizzi
giurisprudenziali ovvero concedere un rinvio per introdurre il procedimento di mediazione;
In via principale nel merito
pagina 3 di 6 - Rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il
decreto ingiuntivo opposto nei confronti del sig. Parte_1
- Voglia l'Ill.mo Giudice adito valutare d'ufficio la sussistenza della responsabilità, in capo
all'opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al fine dell'emissione di sentenza di condanna nei confronti del
sig. oltre che alle spese, anche al risarcimento dei danni (2043 ss. c.c.) in favore Parte_1
della che vorrà liquidare d'ufficio. Controparte_1
In via subordinata nel merito
Accertare e dichiarare che nella sua qualità di cessionaria del credito originariamente Controparte_1
vantato da e, è creditrice nei confronti del sig. della somma Parte_2 Parte_1
di € 33.234,98 oltre agli interessi come da decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto
condannarlo al pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia all'esito della
espletanda trattazione/istruttoria.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e successive occorrende.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 476/2022, con il quale il Tribunale aveva ingiunto a parte attrice di pagare in favore di l'importo di € 33.234,98 oltre interessi e Controparte_1
oneri di legge.
A fondamento dell'ammissibilità dell'opposizione proposta, ha dedotto di Parte_1
non aver mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo opposto e di aver avuto cognizione di quest'ultimo solo nell'ambito di una procedura di pignoramento presso terzi. Egli ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e ha svolto censure relative al contratto di finanziamento azionato.
pagina 4 di 6 si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione a Controparte_1
decreto ingiuntivo, in quanto tardiva.
La causa è stata istruita in via documentale.
***
L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da parte opposta è fondata.
Ai sensi dell'art. 650 c.p.c., l'intimato può proporre opposizione anche dopo la scadenza del termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Il terzo comma della disposizione precisa che l'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
Nel caso di specie, l'opposizione è stata proposta oltre il predetto termine di dieci giorni, sia che lo si computi dalla notifica dell'atto di precetto (doc. 6), sia che lo si computi dalla notifica del pignoramento presso terzi (doc. 7).
Il Giudice dell'esecuzione ha rimesso in termini la parte per proporre opposizione esclusivamente in relazione all'eventuale rilievo dell'abusività delle clausole negoziali,
trattandosi di contratto concluso con il consumatore (doc. 4).
Solo sotto tale profilo, pertanto, l'opposizione sarebbe stata ammissibile. Tuttavia, con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, non è stata svolta domanda tesa a far accertare l'abusività delle clausole contrattuali sottoscritte dalle parti, essendo stata svolta solo una generica contestazione dei tassi applicati.
L'opposizione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in misura media per le fasi di studio e introduttiva e minima per le ulteriori fasi, considerata l'attività processuale svolta.
pagina 5 di 6 Non sussistono i presupposti per dar corso ad una condanna ex art. 96 c.p.c., come richiesto da parte opposta, non ravvisandosi la mala fede o la colpa grave dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione spiegata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta,
liquidate in euro 5.261,00, oltre al 15%, per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Novara, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
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