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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 26/05/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice On., Lavinia Gala, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4694/ 2019 R. G. tra
(cf: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Speranza del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Brindisi via Legnago 28 è elettivamente domiciliato,
opponente contro
(già ),(cf e Controparte_1 Controparte_2
p.iva: ), in persona del suo l.r.p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Costanzo del Foro di Milano presso il cui Studio in Milano via V. Monti 5 è elettivamente domiciliata, opposta
***
Ogg.: Opposizione a D.I. n. 999/ 2019 Dec Ing. pronunciato dal Tribunale di Brindisi del 03.09.2019 e notificato il 23.09.2019 nel Procedimento n. 3385/ 2019 RG
***
Conclusioni Per l'opponente:
- nel merito accertare e dichiarare la sussistenza di prescrizione del diritto della società ricorrente relativa al credito derivante dai ricalcoli effettuati con riferimento al periodo dal 05/07/2011 al 05/02/2015 per tutte le motivazioni espresse al superiore punto 2.a da intendersi qui per integralmente riportate e trascritte e, per lo effetto, dichiarare l'infondatezza della pretesa di pagamento di cui al decreto ingiuntivo opposto;
- per lo effetto annullare, revocare e, comunque, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto da intendersi qui riproposti e trascritti accertando il diritto del Sig. ad Pt_1 omettere il versamento delle somme fatturate in favore del Controparte_1
ovvero a ridurre il quantum delle pretese creditorie azionate
[...] in via monitoria dalla medesima parte ricorrente.
- sempre nel merito, ma in via gradatamente subordinata e nella denegata ipotesi di rigetto della assorbente eccezione avanzata in via principale, accertare e dichiarare che la richiesta creditoria avanzata dal , Controparte_1 sulla scorta dei documenti fiscali allegati al decreto ingiuntivo che si oppone sono, in ogni caso, del tutto illegittime ed ingiustificate in quanto avente ad oggetto richieste economiche determinate ad libitum da parte ricorrente sulla scorta di criteri di ricalcolo consumi errati e, comunque, non conformi ai parametri suggeriti dalla deliberazione del 22DICEMBRE 2015
646/2015/R/EEL nella versione modificata ed integrata con deliberazione
38/2016/R/eel., per le motivazioni tutte esposte nel punto n. 2b della narrativa che precede da intendersi qui per integralmente riportate e trascritte;
- condannare, altresì, il al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze tutte di lite.
Per la opposta:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc al decreto ingiuntivo opposto n. 999/2019 del 03.09.2019 - Rg n. 3385/2019 emesso dal Tribunale di Brindisi, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- nel merito, respingere l'opposizione e rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto per le motivazioni indicate in narrativa;
- respingere l'opposizione svolta in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 999/2019 del 03.09.2019 - Rg n. 3385/2019 emesso dal Tribunale di Brindisi, su ricorso della società ritualmente notificato a mezzo del Controparte_1
Servizio Postale, e per l'effetto condannare il Sig. (C.F. Parte_1
, residente in [...] CAROVIGNO C.F._1 (BR), a pagare l'importo di € 28.963,55, ovvero quell'importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi legali maturati e dovuti dalla scadenza della fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre i successivi maturandi al saldo;
rigettare tutte le domande avanzate da parte dell'attrice opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto, e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda spiegata in via principale, accertare e dichiarare che il Sig. (C.F. , residente in [...]C.F._1
COLLODI 2, 72012, CAROVIGNO (BR), è debitrice per l'erogazione di energia elettrica nei confronti della società Controparte_1 dell'importo di € 28.963,55, ovvero di quell'importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi legali maturati e dovuti dalla scadenza della fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre i successivi maturandi al saldo.
Alla udienza di discussione, le Difese presenti si riportano agli scritti difensivi e verbali di causa, richiamando le osservazioni conclusive esposte nelle note autorizzate.
***
Svolgimento del processo
Con citazione del 31.10.2019 opponeva il d.i. suindicato emesso per le Parte_2
fatture n. 741411350211052 per e. 4.882,32 del 03.11.2018 e n. 741411350211053 del
03.12.2018 per e. 24.081,23, aventi ad oggetto la fornitura di energia elettrica n. POD
[...] posta a servizio del locale commerciale < Lido Tiziana> sito in
Pagina 2 Carovigno via S. Sabina Specchiolla e rimaste impagate nonostante la diffida legale del
15.05.2019.
Esse seguivano la ricostruzione dei consumi effettuata dal distributore per il periodo dal
05.07.2011 al 05.02.2015 secondo prelievi divisi per fascia e sulla base delle registrazioni post cambio del contatore (si cfr. missiva E-Distribuzione verifica
466199641- Codice pratica 126702954), sostituito il 06.02.2015 a causa della denuncia di avvenuto furto (si cfr. verbale modello rimozione/sostituzione contatore per intervento guasto/intervento furto contatore rif. 5651 del 06.02.2015 e denuncia di furto
CC Carovigno del 06.02.2015).
Veniva addotto il regolare pagamento della somministrazione nel corso di tutta la continuativa fornitura a partire dalla data di attivazione, la assenza di qualsivoglia pregressa contestazione relativa a presunti guasti/rotture da essere regimentata in linea a
Delibere n. 200/1999 e n. 2015646/2015/R/eel di RA (Autorità di regolazione per
Energia, Reti ed Ambiente), la prescrizione del credito asserito sulla base della Legge di stabilità 2018 art. 1 co. 4 secondo Raccomandazione 2003/ 361/CE e Delibera RA
570/2018/R/COM, la sostanziale carenza di prova.
Si costituiva ritualmente la opposta convenuta che argomentava, in forza della propria qualifica di venditrice essendo affidati il trasporto e distribuzione alla concessionaria E-
Distribuzione, la composizione del conteggio consumo sulla base del prezzo di energia nonché di sua commercializzazione e dispacciamento come da art. 7 Delibera 152/ 2006
RA, la fondatezza della pretesa poste la verifica per anomalia sulla base di Delibera
268/ 2007 RA conclusa con verbale del 06.02.2015 sottoscritto dal somministrato e la presunzione di veridicità della contabilizzazione, la insussistenza della eccepita prescrizione essendo stata emessa la originaria fattura n. 74141135021104A in data
14.01.2017 (con scadenza al 13.02.2017) seguita dai riaddebiti nelle fatture 2018 e pertanto non trovando applicazione il regime previsto dalla invocata L. 205/ 2017 art. 1 co. 4., la genericità delle contestazioni concernenti l'entità dei consumi da parte dell'opponente.
Comparse le parti, alla udienza del 19.02.2019 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto assegnando i termini ex art. 183 co. 6 cpc .
Pagina 3 Con decreto del 25.06.2021 la causa veniva affidata per la definizione ad altro Giudice che ammetteva la ctu richiesta con nomina dell'Ing P. Formosi cui venivano conferiti i seguenti quesiti: “ 1) accerti il CTU se la media dei consumi rilevabili dalla consultazione delle bollette degli ultimi due anni precedenti alla sostituzione del contatore, nonchè ai successivi due relativi al periodo successivo, sia da considerarsi in media ed allineati con la riformulazione dei consumi accertati da Enel Distribuzione;
2)accerti, altresì, il CTU se le fatture corrisposte dall'utente anche nel periodo oggetto di rideterminazione, debbano considerarsi conformi ai consumi medi rilevabili per i periodi dell'anno corrente in rapporto agli anni precedenti e successivi alla sostituzione del contatore;
3) accerti, altresì, il CTU se il ricalcolo eseguito dalla parte opposta è conforme ai criteri e parametri dettati dalla delibera RA diffusa nel periodo di riferimento”
Concluso l'adempimento, interveniva provvedimento di smistamento Prot. 250/ 2024
Presidenza Sezione Civile con nuova assegnazione alla scrivente.
Fissato il prosieguo, la causa veniva discussa ex art. 281 quinquies cpc alla udienza
12.05.2025
Fatto e diritto
Dalla lettura della missiva di E- Distribuzione del 14.01.2017 si apprende che esclusivamente in ragione della sostituzione del contatore, avvenuta il 06.02.15 a causa della denuncia del suo furto, la società avesse proceduto ad un ricalcolo presuntivo dei consumi dal 05.07.2011 al 05.02.2015 sulla base di quelli registrati dal nuovo misuratore in entità maggiore, di fatto imputando un guasto/malfunzionamento o scorretto loro rilievo ai fini della fatturazione (:“Verifica gruppo di misura-fattura per ricostruzione consumi Gentile Cliente, comunichiamo che, in occasione della verifica effettuata da sul gruppo di misura della fornitura in oggetto in data Controparte_3
06/02/2015, è stato rilevato un non corretto funzionamento dello stesso, pertanto le quantità dei prelievi di energia fatturati non corrispondono a quelli effettivamente prelevati. Sulla base dei dati forniti da abbiamo pertanto Controparte_3 provveduto ad emettere la fattura allegata di € 24.081,23”)
Sul punto, null'altro viene provato dalla opposta riguardo al rispetto dei dettati imposti dalla Delibera RA 200/99 che nel titolo II all'art. 1 regolamenta la periodicità di
Pagina 4 lettura dei misuratori ed agli artt. 9, 10,11 le modalità di ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento dei misuratori.
Tali ultimi riferimenti prevedono che, ove sia possibile stabilire con certezza il momento del guasto, la ricostruzione dei consumi copra il periodo compreso tra quest'ultimo e la sostituzione del contatore. In caso contrario, la ricostruzione non può estendersi oltre l'anno precedente alla data in cui è stata effettuata la verifica con conseguente riconteggio sulla base della percentuale di errore riscontrata o, in difetto di questa evidenza, sulla base dei consumi precedenti il guasto e relativi a un periodo doppio rispetto a quello ricostruito.
Inoltre, secondo la Delibera citata, l'importo dovuto in base alla ricostruzione ed alla documentazione giustificativa, le modalità di determinazione del momento del guasto, le stime dettagliate e la metodologia di stima utilizzata, vanno comunicate entro i due mesi dalla verifica al cliente, che ha la facoltà di contestare entro i successivi 30 gg, salvo documentabili ragioni tecniche, comunque non essendo consentita la sospensione della fornitura nella pendenza di debito derivato da tale causa.
La relazione del ctu corrobora la palese carenza documentale segnalando le incongruenze di sia nella informazione delle cause del presunto CP_2
malfunzionamento, sia nella ricostruzione: “non chiarisce le cause che hanno portato al mal funzionamento del gruppo di misura e le eventuali responsabilità: cliente finale o gestore. I valori risultano ridotti di circa il 50 % senza alcuna logica infatti analizzando solo il 1° rigo si nota:…Al sottoscritto risulta poco probabile che l' abbia attribuito CP_2
il consumo presunto di 1860 kW 5 volte su 9 letture senza alcun rigore logico, sembrerebbero numeri attribuiti per caso;
in fascia F3 tutti valori paradossalmente sono arrotondati alla decina …In data 03/11/2018 l' inviava al sig. CP_2 Pt_1 ulteriore fattura di € 4.882,32 per consumi presunti da luglio 2011 sino al febbraio
2015. Le frecce verdi indicano variazioni di oltre il 300 % senza alcuna giustificazione”. Anche la Compagnia trae in inganno, in quanto riporta come CP_4
consumo da inizio fornitura 26.014, quando in realtà tale valore è quello dei mesi luglio-agostosettembre. Infatti 26014/90gg fa circa 282 Kw/h al giorno”.
Precisa, inoltre, il ctu, con coerenza di analisi, che la verifica non venga eseguita sul contatore sottratto, bensì sui consumi annui rilevati dalle bollette in possesso, tenuto
Pagina 5 conto delle attrezzature esistenti nel locale, della prognosi d'utilizzo anche in base alla stagionalità, della assenza delle fatture dal 2013 al 2017 richieste e mai prodotte dal
. Pt_1
Conclude che, pur non presentando il locale grandi superfici, sia provvisto di elettrodomestici più potenti rispetto ad una civile abitazione ed impiegati per maggiore tempo, derivando un consumo di circa 300 kwh giornaliero quale dato prognostico, in concreto conforme alla ricostruzione del conteggio di per euro 6mila circoscritto al CP_2
solo anno dal 06.02.2014 al 06.02.2015.
In punto di prova, pertanto, il Giudicante si allinea ai principi espressi dalla Suprema
Corte nella ordinanza n. 7045 pubblicata il 21 marzo 2018 (si cfr. anche Cass. Sez. III n.
23699/2016): “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi”; conforme anche C.Cass. Sez.
III ord. n. 2327 del 29.01.2019: “rimanendo a carico del fruitore dimostrare che
l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi”.
Nel caso in esame, in definitiva, è provata la differenza quantitativa maggiore del consumo registrato dal nuovo contatore montato nel 2015, venendo constatato dal ctu un aumento dei consumi di circa 4,5 volte da circa 60 a 282,76 kwh giornalieri, realisticamente incompatibile con le pregresse registrazioni in minus. Tale dato, in difetto di elementi di segno contrario da parte dell'opponente, consente l'accertamento ricostruttivo secondo Delibera Arera cit. non estensibile oltre l'anno dalla verifica, tenuto conto della sua natura regolamentare in forza della legge istitutiva dell'Autorità
n. 481/ 1995.
Pagina 6 La domanda viene parzialmente accolta con revoca del decreto ingiuntivo impugnato e condanna di al pagamento di euro 6mila in favore di Parte_1 CP_2 CP_1
, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
[...]
La regolamentazione dei compensi legali segue l'esito del giudizio con condanna dell'opposta al loro pagamento, previa compensazione nella misura del 40% . Essi vengono determinati secondo parametro di tabella Dm 55/14 come mod. per scaglione di valore ed entro la misura del minimo di ogni fase in euro 2.650,00 con successiva riduzione ad euro 1.590,00 per l'operata compensazione.
Le spese di ctu, liquidate in euro 1.798,68 con decreto del 26.04.2023, vengono ripartite nella misura del 40% a carico di e della restante parte del 60% a carico Parte_1
di . Controparte_1
PQM
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
accoglie parzialmente la opposizione avanzata da;
Parte_1 per l'effetto,
revoca il decreto ingiuntivon.. 999/ 2019 Dec Ing. pronunciato dal Tribunale di
Brindisi il 03.09.2019 nel Procedimento n. 3385/ 2019 RG;
condanna al pagamento di euro 6mila, oltre interessi dalla Parte_1
domanda al soddisfo, in favore di (già Controparte_1 [...]
), in persona del suo l.r.; Controparte_2
condanna , in persona del suo l.r., al pagamento Controparte_1
delle competenze di lite, previamente compensate nella misura del 40%, per e.
1.590,00 oltre spese forf., iva e cap e spese vive strettamente documentate, anch'esse compensate entro il 40%, in favore di;
Parte_1
dispone in via definitiva la condanna, in solido tra le parti, al pagamento delle competenze di ctu ed imputate nel 60% a carico di Controparte_1
e nella restante percentuale del 40% a carico di .
[...] Parte_1
Brindisi, 23.05.2025
Il Giudice On.
Lavinia Gala
Pagina 7
Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice On., Lavinia Gala, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4694/ 2019 R. G. tra
(cf: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Speranza del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Brindisi via Legnago 28 è elettivamente domiciliato,
opponente contro
(già ),(cf e Controparte_1 Controparte_2
p.iva: ), in persona del suo l.r.p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Costanzo del Foro di Milano presso il cui Studio in Milano via V. Monti 5 è elettivamente domiciliata, opposta
***
Ogg.: Opposizione a D.I. n. 999/ 2019 Dec Ing. pronunciato dal Tribunale di Brindisi del 03.09.2019 e notificato il 23.09.2019 nel Procedimento n. 3385/ 2019 RG
***
Conclusioni Per l'opponente:
- nel merito accertare e dichiarare la sussistenza di prescrizione del diritto della società ricorrente relativa al credito derivante dai ricalcoli effettuati con riferimento al periodo dal 05/07/2011 al 05/02/2015 per tutte le motivazioni espresse al superiore punto 2.a da intendersi qui per integralmente riportate e trascritte e, per lo effetto, dichiarare l'infondatezza della pretesa di pagamento di cui al decreto ingiuntivo opposto;
- per lo effetto annullare, revocare e, comunque, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto da intendersi qui riproposti e trascritti accertando il diritto del Sig. ad Pt_1 omettere il versamento delle somme fatturate in favore del Controparte_1
ovvero a ridurre il quantum delle pretese creditorie azionate
[...] in via monitoria dalla medesima parte ricorrente.
- sempre nel merito, ma in via gradatamente subordinata e nella denegata ipotesi di rigetto della assorbente eccezione avanzata in via principale, accertare e dichiarare che la richiesta creditoria avanzata dal , Controparte_1 sulla scorta dei documenti fiscali allegati al decreto ingiuntivo che si oppone sono, in ogni caso, del tutto illegittime ed ingiustificate in quanto avente ad oggetto richieste economiche determinate ad libitum da parte ricorrente sulla scorta di criteri di ricalcolo consumi errati e, comunque, non conformi ai parametri suggeriti dalla deliberazione del 22DICEMBRE 2015
646/2015/R/EEL nella versione modificata ed integrata con deliberazione
38/2016/R/eel., per le motivazioni tutte esposte nel punto n. 2b della narrativa che precede da intendersi qui per integralmente riportate e trascritte;
- condannare, altresì, il al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze tutte di lite.
Per la opposta:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc al decreto ingiuntivo opposto n. 999/2019 del 03.09.2019 - Rg n. 3385/2019 emesso dal Tribunale di Brindisi, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- nel merito, respingere l'opposizione e rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto per le motivazioni indicate in narrativa;
- respingere l'opposizione svolta in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 999/2019 del 03.09.2019 - Rg n. 3385/2019 emesso dal Tribunale di Brindisi, su ricorso della società ritualmente notificato a mezzo del Controparte_1
Servizio Postale, e per l'effetto condannare il Sig. (C.F. Parte_1
, residente in [...] CAROVIGNO C.F._1 (BR), a pagare l'importo di € 28.963,55, ovvero quell'importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi legali maturati e dovuti dalla scadenza della fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre i successivi maturandi al saldo;
rigettare tutte le domande avanzate da parte dell'attrice opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto, e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda spiegata in via principale, accertare e dichiarare che il Sig. (C.F. , residente in [...]C.F._1
COLLODI 2, 72012, CAROVIGNO (BR), è debitrice per l'erogazione di energia elettrica nei confronti della società Controparte_1 dell'importo di € 28.963,55, ovvero di quell'importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi legali maturati e dovuti dalla scadenza della fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre i successivi maturandi al saldo.
Alla udienza di discussione, le Difese presenti si riportano agli scritti difensivi e verbali di causa, richiamando le osservazioni conclusive esposte nelle note autorizzate.
***
Svolgimento del processo
Con citazione del 31.10.2019 opponeva il d.i. suindicato emesso per le Parte_2
fatture n. 741411350211052 per e. 4.882,32 del 03.11.2018 e n. 741411350211053 del
03.12.2018 per e. 24.081,23, aventi ad oggetto la fornitura di energia elettrica n. POD
[...] posta a servizio del locale commerciale < Lido Tiziana> sito in
Pagina 2 Carovigno via S. Sabina Specchiolla e rimaste impagate nonostante la diffida legale del
15.05.2019.
Esse seguivano la ricostruzione dei consumi effettuata dal distributore per il periodo dal
05.07.2011 al 05.02.2015 secondo prelievi divisi per fascia e sulla base delle registrazioni post cambio del contatore (si cfr. missiva E-Distribuzione verifica
466199641- Codice pratica 126702954), sostituito il 06.02.2015 a causa della denuncia di avvenuto furto (si cfr. verbale modello rimozione/sostituzione contatore per intervento guasto/intervento furto contatore rif. 5651 del 06.02.2015 e denuncia di furto
CC Carovigno del 06.02.2015).
Veniva addotto il regolare pagamento della somministrazione nel corso di tutta la continuativa fornitura a partire dalla data di attivazione, la assenza di qualsivoglia pregressa contestazione relativa a presunti guasti/rotture da essere regimentata in linea a
Delibere n. 200/1999 e n. 2015646/2015/R/eel di RA (Autorità di regolazione per
Energia, Reti ed Ambiente), la prescrizione del credito asserito sulla base della Legge di stabilità 2018 art. 1 co. 4 secondo Raccomandazione 2003/ 361/CE e Delibera RA
570/2018/R/COM, la sostanziale carenza di prova.
Si costituiva ritualmente la opposta convenuta che argomentava, in forza della propria qualifica di venditrice essendo affidati il trasporto e distribuzione alla concessionaria E-
Distribuzione, la composizione del conteggio consumo sulla base del prezzo di energia nonché di sua commercializzazione e dispacciamento come da art. 7 Delibera 152/ 2006
RA, la fondatezza della pretesa poste la verifica per anomalia sulla base di Delibera
268/ 2007 RA conclusa con verbale del 06.02.2015 sottoscritto dal somministrato e la presunzione di veridicità della contabilizzazione, la insussistenza della eccepita prescrizione essendo stata emessa la originaria fattura n. 74141135021104A in data
14.01.2017 (con scadenza al 13.02.2017) seguita dai riaddebiti nelle fatture 2018 e pertanto non trovando applicazione il regime previsto dalla invocata L. 205/ 2017 art. 1 co. 4., la genericità delle contestazioni concernenti l'entità dei consumi da parte dell'opponente.
Comparse le parti, alla udienza del 19.02.2019 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto assegnando i termini ex art. 183 co. 6 cpc .
Pagina 3 Con decreto del 25.06.2021 la causa veniva affidata per la definizione ad altro Giudice che ammetteva la ctu richiesta con nomina dell'Ing P. Formosi cui venivano conferiti i seguenti quesiti: “ 1) accerti il CTU se la media dei consumi rilevabili dalla consultazione delle bollette degli ultimi due anni precedenti alla sostituzione del contatore, nonchè ai successivi due relativi al periodo successivo, sia da considerarsi in media ed allineati con la riformulazione dei consumi accertati da Enel Distribuzione;
2)accerti, altresì, il CTU se le fatture corrisposte dall'utente anche nel periodo oggetto di rideterminazione, debbano considerarsi conformi ai consumi medi rilevabili per i periodi dell'anno corrente in rapporto agli anni precedenti e successivi alla sostituzione del contatore;
3) accerti, altresì, il CTU se il ricalcolo eseguito dalla parte opposta è conforme ai criteri e parametri dettati dalla delibera RA diffusa nel periodo di riferimento”
Concluso l'adempimento, interveniva provvedimento di smistamento Prot. 250/ 2024
Presidenza Sezione Civile con nuova assegnazione alla scrivente.
Fissato il prosieguo, la causa veniva discussa ex art. 281 quinquies cpc alla udienza
12.05.2025
Fatto e diritto
Dalla lettura della missiva di E- Distribuzione del 14.01.2017 si apprende che esclusivamente in ragione della sostituzione del contatore, avvenuta il 06.02.15 a causa della denuncia del suo furto, la società avesse proceduto ad un ricalcolo presuntivo dei consumi dal 05.07.2011 al 05.02.2015 sulla base di quelli registrati dal nuovo misuratore in entità maggiore, di fatto imputando un guasto/malfunzionamento o scorretto loro rilievo ai fini della fatturazione (:“Verifica gruppo di misura-fattura per ricostruzione consumi Gentile Cliente, comunichiamo che, in occasione della verifica effettuata da sul gruppo di misura della fornitura in oggetto in data Controparte_3
06/02/2015, è stato rilevato un non corretto funzionamento dello stesso, pertanto le quantità dei prelievi di energia fatturati non corrispondono a quelli effettivamente prelevati. Sulla base dei dati forniti da abbiamo pertanto Controparte_3 provveduto ad emettere la fattura allegata di € 24.081,23”)
Sul punto, null'altro viene provato dalla opposta riguardo al rispetto dei dettati imposti dalla Delibera RA 200/99 che nel titolo II all'art. 1 regolamenta la periodicità di
Pagina 4 lettura dei misuratori ed agli artt. 9, 10,11 le modalità di ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento dei misuratori.
Tali ultimi riferimenti prevedono che, ove sia possibile stabilire con certezza il momento del guasto, la ricostruzione dei consumi copra il periodo compreso tra quest'ultimo e la sostituzione del contatore. In caso contrario, la ricostruzione non può estendersi oltre l'anno precedente alla data in cui è stata effettuata la verifica con conseguente riconteggio sulla base della percentuale di errore riscontrata o, in difetto di questa evidenza, sulla base dei consumi precedenti il guasto e relativi a un periodo doppio rispetto a quello ricostruito.
Inoltre, secondo la Delibera citata, l'importo dovuto in base alla ricostruzione ed alla documentazione giustificativa, le modalità di determinazione del momento del guasto, le stime dettagliate e la metodologia di stima utilizzata, vanno comunicate entro i due mesi dalla verifica al cliente, che ha la facoltà di contestare entro i successivi 30 gg, salvo documentabili ragioni tecniche, comunque non essendo consentita la sospensione della fornitura nella pendenza di debito derivato da tale causa.
La relazione del ctu corrobora la palese carenza documentale segnalando le incongruenze di sia nella informazione delle cause del presunto CP_2
malfunzionamento, sia nella ricostruzione: “non chiarisce le cause che hanno portato al mal funzionamento del gruppo di misura e le eventuali responsabilità: cliente finale o gestore. I valori risultano ridotti di circa il 50 % senza alcuna logica infatti analizzando solo il 1° rigo si nota:…Al sottoscritto risulta poco probabile che l' abbia attribuito CP_2
il consumo presunto di 1860 kW 5 volte su 9 letture senza alcun rigore logico, sembrerebbero numeri attribuiti per caso;
in fascia F3 tutti valori paradossalmente sono arrotondati alla decina …In data 03/11/2018 l' inviava al sig. CP_2 Pt_1 ulteriore fattura di € 4.882,32 per consumi presunti da luglio 2011 sino al febbraio
2015. Le frecce verdi indicano variazioni di oltre il 300 % senza alcuna giustificazione”. Anche la Compagnia trae in inganno, in quanto riporta come CP_4
consumo da inizio fornitura 26.014, quando in realtà tale valore è quello dei mesi luglio-agostosettembre. Infatti 26014/90gg fa circa 282 Kw/h al giorno”.
Precisa, inoltre, il ctu, con coerenza di analisi, che la verifica non venga eseguita sul contatore sottratto, bensì sui consumi annui rilevati dalle bollette in possesso, tenuto
Pagina 5 conto delle attrezzature esistenti nel locale, della prognosi d'utilizzo anche in base alla stagionalità, della assenza delle fatture dal 2013 al 2017 richieste e mai prodotte dal
. Pt_1
Conclude che, pur non presentando il locale grandi superfici, sia provvisto di elettrodomestici più potenti rispetto ad una civile abitazione ed impiegati per maggiore tempo, derivando un consumo di circa 300 kwh giornaliero quale dato prognostico, in concreto conforme alla ricostruzione del conteggio di per euro 6mila circoscritto al CP_2
solo anno dal 06.02.2014 al 06.02.2015.
In punto di prova, pertanto, il Giudicante si allinea ai principi espressi dalla Suprema
Corte nella ordinanza n. 7045 pubblicata il 21 marzo 2018 (si cfr. anche Cass. Sez. III n.
23699/2016): “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi”; conforme anche C.Cass. Sez.
III ord. n. 2327 del 29.01.2019: “rimanendo a carico del fruitore dimostrare che
l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi”.
Nel caso in esame, in definitiva, è provata la differenza quantitativa maggiore del consumo registrato dal nuovo contatore montato nel 2015, venendo constatato dal ctu un aumento dei consumi di circa 4,5 volte da circa 60 a 282,76 kwh giornalieri, realisticamente incompatibile con le pregresse registrazioni in minus. Tale dato, in difetto di elementi di segno contrario da parte dell'opponente, consente l'accertamento ricostruttivo secondo Delibera Arera cit. non estensibile oltre l'anno dalla verifica, tenuto conto della sua natura regolamentare in forza della legge istitutiva dell'Autorità
n. 481/ 1995.
Pagina 6 La domanda viene parzialmente accolta con revoca del decreto ingiuntivo impugnato e condanna di al pagamento di euro 6mila in favore di Parte_1 CP_2 CP_1
, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
[...]
La regolamentazione dei compensi legali segue l'esito del giudizio con condanna dell'opposta al loro pagamento, previa compensazione nella misura del 40% . Essi vengono determinati secondo parametro di tabella Dm 55/14 come mod. per scaglione di valore ed entro la misura del minimo di ogni fase in euro 2.650,00 con successiva riduzione ad euro 1.590,00 per l'operata compensazione.
Le spese di ctu, liquidate in euro 1.798,68 con decreto del 26.04.2023, vengono ripartite nella misura del 40% a carico di e della restante parte del 60% a carico Parte_1
di . Controparte_1
PQM
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
accoglie parzialmente la opposizione avanzata da;
Parte_1 per l'effetto,
revoca il decreto ingiuntivon.. 999/ 2019 Dec Ing. pronunciato dal Tribunale di
Brindisi il 03.09.2019 nel Procedimento n. 3385/ 2019 RG;
condanna al pagamento di euro 6mila, oltre interessi dalla Parte_1
domanda al soddisfo, in favore di (già Controparte_1 [...]
), in persona del suo l.r.; Controparte_2
condanna , in persona del suo l.r., al pagamento Controparte_1
delle competenze di lite, previamente compensate nella misura del 40%, per e.
1.590,00 oltre spese forf., iva e cap e spese vive strettamente documentate, anch'esse compensate entro il 40%, in favore di;
Parte_1
dispone in via definitiva la condanna, in solido tra le parti, al pagamento delle competenze di ctu ed imputate nel 60% a carico di Controparte_1
e nella restante percentuale del 40% a carico di .
[...] Parte_1
Brindisi, 23.05.2025
Il Giudice On.
Lavinia Gala
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