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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 5527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5527 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4878/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, IV sezione civile, in persona della dott.ssa Susanna
Terni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4878 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F.: , in persona del procuratore (C.F. Parte_1 P.IVA_1 CP_1
), con il patrocinio dell'avv. Antonio DONVITO del Foro di Milano, presso il cui studio sito P.IVA_2
22, Via Paolo Andreani n. 4 elegge domicilio, pec: Email_1 te e
(C.F. Controparte_2 P.IVA_3 [...]
(C.F. in persona del pro tempore, rappresentati CP_3 P.IVA_4 CP_4 dall'A rettuale dello ilano (c.f. ), nei cui uffici è P.IVA_5 domiciliato in Milano, via Freguglia n. 1, p.e.c. Email_2 resistenti
CONCLUSIONI Conclusioni della ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Milano adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in accoglimento del presente ricorso, così giudicare: In via principale e di merito:
1. accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 480 c.c., la devoluzione alla Italiana - Ministero CP_5
dell'Economia e delle Finanze dell'eredità del IG. (C.f. ), nato a [...]_6 C.F._1
DD (Pakistan) il 1° gennaio 1968, deceduto a Monza il 13 settembre 2014;
pagina 1 di 5
2. conseguentemente, ordinare all' Demanio, Direzione Territoriale Lombardia, ente competente per la CP_3
gestione del patrimonio dello Stato, di prendere in carico e di inserire tra i beni facenti parte del patrimonio dello Stato, provvedendo alla conseguente trascrizione nei pubblici registri immobiliari – e/o ordinando di farlo al Conservatore dei
Registri Immobiliari competente per territorio ai sensi dell'art. 2660 c.c. – dell'immobile facente parte dell'asse ereditario del
IG. per la quota di intera proprietà, di seguito meglio descritto al N.C.E.U. del Comune di Desio (MB) CP_6
al foglio 42, mapp. 70, sub. 722, Via Bramante da Urbino n. 15, piano 6/9, Cat. A/3, classe 4, vani 5, r.c. euro
400,25.
In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge”. Conclusioni delle resistenti:
“Voglia il Tribunale adito, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere la pretesa attorea ove non risulti provata la sussistenza dei requisiti di legge e, in subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, compensare le spese di lite per le ragioni esposte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 4.2.2025 ha chiesto accertarsi Parte_1
l'intervenuta devoluzione alla Stato, ex art. 586 c.c., dell'eredità di deceduto a Monza il 13 CP_6 settembre 2014 senza testamento , lasciando quali chiamati all'eredità CP_7 CP_8 la IG.ra , la IG.ra (come da Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_2 certificato storico di famiglia prodotto)
Secondo l'assunto della ricorrente :
- in data 6 dicembre 2007, Banca Popolare di Bergamo S.p.A., dante causa di ha Parte_1 concluso, tra gli altri, con un contratto di mutuo ipotecario;
a garanzia CP_6 dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte, la parte finanziata ha concesso ipoteca volontaria di primo grado per la complessiva somma di euro 243.000,00, sull'immobile sito in Desio, alla via
Bramante n. 15, fabbricato “B”, nella piena ed esclusiva proprietà del mutuatario così meglio descritto: (i) appartamento posto al sesto piano composto di tre locali oltre servizi, con annesso vano solaio nel sottotetto. Il tutto distinto al catasto dei fabbricati di detto Comune, in forza di scheda di variazione presentata all'Agenzia del Territorio di Milano-Catasto Fabbricati in data 21 novembre 2007, prot. n. MI1007903, al foglio 42, mapp. 70, sub. 722, Via Bramante da Urbino n.
15, piano 6/9, Cat. A/3, classe 4, vani 5, r.c. euro 400,25,
pagina 2 di 5 - nell'inadempimento del debitore la banca mutuante lo ha costituito in mora;
quindi, comunicatogli la volontà di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 5 delle norme generali allegate al mutuo ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine
- a seguito del decesso del debitore , in data 20 giugno 2024, (nelle more, divenuta Parte_1 titolare del credito in forza di un'operazione di cartolarizzazione del 4 dicembre 2019), ha promosso il procedimento ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. nei confronti dei predetti chiamati all'eredità che all'udienza del 4 settembre 2024, hanno dichiarato di rinunciare all'eredità del de cuius,
- il bene immobile oggetto di garanzia ipotecaria è tuttora intestato, per la quota di esclusiva proprietà, a , di tal ché è interesse della creditrice ottenere l'accertamento della CP_6 devoluzione dell'eredità vacante allo Stato.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l' si sono costituiti in giudizio, non Controparte_3 opponendosi alla richiesta della ricorrente ove ne sussistano i presupposti.
La causa è stata discussa all'udienza del 26.6.2025, ex artt. 281 sexies c.p.c., e le parti hanno precisato come da verbale.
*****
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ai fini dell'inquadramento della fattispecie in esame, giova rilevare che la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Sez. 2, sentenza n. 1197 del 14/05/1963) ha osservato che: “in mancanza di altri successibili (parenti legittimi in linea retta, collaterali entro il sesto grado, figli naturali, coniuge superstite), l'eredita, nel sistema vigente, è devoluta allo Stato, ai sensi dell'art 586 cod civ.. Tale disposizione enuncia il concetto che lo Stato ha la veste di vero e proprio successore legittimo,
e stabilisce, contro il principio generale dettato dall'art 459 cod.civ. che l'acquisto ha luogo ipso jure, senza bisogno, cioè, di accettazione e senza facoltà di rinuncia, con il conseguente effetto che esso decorre dal momento dell'apertura della successione.”
La ratio dell'acquisto successorio a titolo derivativo (avendo escluso la giurisprudenza di legittimità che l'art. 586 c.c. costituisca una specificazione del fenomeno di acquisto a titolo originario contemplato all'art. 827
c.c.) poggia sugli interessi collettivi alla conservazione dei beni del defunto e di assicurare la continuità dei rapporti giuridici patrimoniali relativi alla sua persona.
E' noto, inoltre, che rientrino nel perimetro applicativo della fattispecie in esame non soltanto i casi di mancanza di successibili dall'apertura della successione, per non aver redatto il de cuius testamento e per mancanza di parenti entro il sesto grado, riguardando anche i casi di delazione successiva, ovvero quando venga meno la vocazione ereditaria di altri chiamati, per indegnità, invalidità del testamento, prescrizione pagina 3 di 5 del diritto di accettare l'eredità, rinunzia alla stessa una volta decorso il termine entro il quale è possibile la revoca della rinunzia (art. 525 c.c.).
È stato, peraltro, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che la fattispecie successoria di cui all'art. 586
c.c. possa essere accertata anche nell'ambito di un giudizio di cognizione piena, senza che sia all'uopo necessario che sia preliminarmente nominato un curatore, ai sensi degli artt. 528 e 529 c.c. che provveda a devolvere, previo inventario, la massa ereditaria allo Stato una volta accertata l'sussistenza di successibili per pestamento o per legge. Infatti, la lettera dell'art. 586 c.c. non figura alcun dato testuale dal quale possa dedursi che la devoluzione allo Stato dell'eredità, quale erede di ultima istanza, possa avvenire solo nell'ambito di una procedura di volontaria giurisdizione di eredità giacente. Inoltre, per il perfezionamento della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 586 c.c., non è richiesto lo Stato sia “consapevole” di tale acquisto, atteso che “Nel caso di beni immobili acquistati dallo Stato, ex art. 586 cod. civ., a titolo di eredità, la mancata conoscenza dell'intervenuto acquisto non impedisce, ai sensi dell'art. 1163 cod. civ., nel testo (applicabile “ratione temporis”) anteriore alla modifica di cui all'art. 1, comma 260, della legge n. 296 del 2006, il decorso del termine utile per l'usucapione del diritto da parte del terzo, dovendo escludersi in tal caso la natura clandestina del possesso continuato per venti anni ed esercitato pubblicamente e pacificamente” (cfr. Cassazione n. 1549 del 26/01/2010). Pertanto, la circostanza che non sia stato nominato un curatore dell'eredità giacente non pare ostativo all'ammissibilità dell'azione di accertamento ex art. 586 c.c. esperita.
Nel caso in oggetto, può ritenersi provata la sussistenza dei presupposti necessari per integrare l'ipotesi prevista dall'art. 586 c.c., ovvero la mancanza di successibili che abbiano accettato l'eredità o che ancora possano accettare.
In effetti, quanto ai chiamati risultanti dal certificato storico di famiglia allegato (doc. 5) risulta comprovata la loro rinuncia all'eredità come da verbale dell'udienza tenutasi il 4 settembre 2024, nella quale hanno dichiarato di rinunciare all'eredità del de cuius e, conseguentemente, il Giudice ha disposto la chiusura del procedimento (doc. 7).
Quanto alla possibile accettazione da parte degli ulteriori chiamati, appare dirimente il decorso del termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 480 c.c. senza che risulti trascritto alcun atto di accettazione o presentata la denuncia di successione.
Il decorso del predetto termine, si osserva inoltre, preclude anche l'eventuale revoca della rinuncia consentita dall'art. 525 c.c.
Le anzidette circostanze integrano il presupposto per la devoluzione dell'eredità allo Stato, e per esso alla
, anche'essa costituitasi in giudizio, come previsto dall'art. 586 c.c. che prevede, come Controparte_3
pagina 4 di 5 noto, che “in mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia”.
Le spese vanno compensate, non essendosi la parte resistente opposta all'accoglimento della domanda.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- accerta e dichiara l'intervenuta devoluzione allo Stato, e per esso al , dell'eredità di Controparte_3
(c.f. ), nato a [...] il 1° gennaio 1968 e CP_6 C.F._1 deceduto in Monza il 13 settembre 2014, nella quale è ricompreso l'immobile sito in Desio, alla via
Bramante n. 15, fabbricato “B”, così meglio descritto: (i) appartamento posto al sesto piano composto di tre locali oltre servizi, con annesso vano solaio nel sottotetto, distinto al catasto dei fabbricati di detto
Comune, in forza di scheda di variazione presentata all'Agenzia del Territorio di Milano-Catasto Fabbricati in data 21 novembre 2007, prot. n. MI1007903, al foglio 42, mapp. 70, sub. 722, Via Bramante da Urbino
n. 15, piano 6/9, Cat. A/3, classe 4, vani 5, r.c. euro 400,25;
- ordina al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione della sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità;
- compensa integralmente le spese di lite.
Milano 3.7.2025
Il Giudice Dr. ssa Susanna Terni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, IV sezione civile, in persona della dott.ssa Susanna
Terni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4878 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F.: , in persona del procuratore (C.F. Parte_1 P.IVA_1 CP_1
), con il patrocinio dell'avv. Antonio DONVITO del Foro di Milano, presso il cui studio sito P.IVA_2
22, Via Paolo Andreani n. 4 elegge domicilio, pec: Email_1 te e
(C.F. Controparte_2 P.IVA_3 [...]
(C.F. in persona del pro tempore, rappresentati CP_3 P.IVA_4 CP_4 dall'A rettuale dello ilano (c.f. ), nei cui uffici è P.IVA_5 domiciliato in Milano, via Freguglia n. 1, p.e.c. Email_2 resistenti
CONCLUSIONI Conclusioni della ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Milano adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in accoglimento del presente ricorso, così giudicare: In via principale e di merito:
1. accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 480 c.c., la devoluzione alla Italiana - Ministero CP_5
dell'Economia e delle Finanze dell'eredità del IG. (C.f. ), nato a [...]_6 C.F._1
DD (Pakistan) il 1° gennaio 1968, deceduto a Monza il 13 settembre 2014;
pagina 1 di 5
2. conseguentemente, ordinare all' Demanio, Direzione Territoriale Lombardia, ente competente per la CP_3
gestione del patrimonio dello Stato, di prendere in carico e di inserire tra i beni facenti parte del patrimonio dello Stato, provvedendo alla conseguente trascrizione nei pubblici registri immobiliari – e/o ordinando di farlo al Conservatore dei
Registri Immobiliari competente per territorio ai sensi dell'art. 2660 c.c. – dell'immobile facente parte dell'asse ereditario del
IG. per la quota di intera proprietà, di seguito meglio descritto al N.C.E.U. del Comune di Desio (MB) CP_6
al foglio 42, mapp. 70, sub. 722, Via Bramante da Urbino n. 15, piano 6/9, Cat. A/3, classe 4, vani 5, r.c. euro
400,25.
In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge”. Conclusioni delle resistenti:
“Voglia il Tribunale adito, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere la pretesa attorea ove non risulti provata la sussistenza dei requisiti di legge e, in subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, compensare le spese di lite per le ragioni esposte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 4.2.2025 ha chiesto accertarsi Parte_1
l'intervenuta devoluzione alla Stato, ex art. 586 c.c., dell'eredità di deceduto a Monza il 13 CP_6 settembre 2014 senza testamento , lasciando quali chiamati all'eredità CP_7 CP_8 la IG.ra , la IG.ra (come da Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_2 certificato storico di famiglia prodotto)
Secondo l'assunto della ricorrente :
- in data 6 dicembre 2007, Banca Popolare di Bergamo S.p.A., dante causa di ha Parte_1 concluso, tra gli altri, con un contratto di mutuo ipotecario;
a garanzia CP_6 dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte, la parte finanziata ha concesso ipoteca volontaria di primo grado per la complessiva somma di euro 243.000,00, sull'immobile sito in Desio, alla via
Bramante n. 15, fabbricato “B”, nella piena ed esclusiva proprietà del mutuatario così meglio descritto: (i) appartamento posto al sesto piano composto di tre locali oltre servizi, con annesso vano solaio nel sottotetto. Il tutto distinto al catasto dei fabbricati di detto Comune, in forza di scheda di variazione presentata all'Agenzia del Territorio di Milano-Catasto Fabbricati in data 21 novembre 2007, prot. n. MI1007903, al foglio 42, mapp. 70, sub. 722, Via Bramante da Urbino n.
15, piano 6/9, Cat. A/3, classe 4, vani 5, r.c. euro 400,25,
pagina 2 di 5 - nell'inadempimento del debitore la banca mutuante lo ha costituito in mora;
quindi, comunicatogli la volontà di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 5 delle norme generali allegate al mutuo ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine
- a seguito del decesso del debitore , in data 20 giugno 2024, (nelle more, divenuta Parte_1 titolare del credito in forza di un'operazione di cartolarizzazione del 4 dicembre 2019), ha promosso il procedimento ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. nei confronti dei predetti chiamati all'eredità che all'udienza del 4 settembre 2024, hanno dichiarato di rinunciare all'eredità del de cuius,
- il bene immobile oggetto di garanzia ipotecaria è tuttora intestato, per la quota di esclusiva proprietà, a , di tal ché è interesse della creditrice ottenere l'accertamento della CP_6 devoluzione dell'eredità vacante allo Stato.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l' si sono costituiti in giudizio, non Controparte_3 opponendosi alla richiesta della ricorrente ove ne sussistano i presupposti.
La causa è stata discussa all'udienza del 26.6.2025, ex artt. 281 sexies c.p.c., e le parti hanno precisato come da verbale.
*****
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ai fini dell'inquadramento della fattispecie in esame, giova rilevare che la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Sez. 2, sentenza n. 1197 del 14/05/1963) ha osservato che: “in mancanza di altri successibili (parenti legittimi in linea retta, collaterali entro il sesto grado, figli naturali, coniuge superstite), l'eredita, nel sistema vigente, è devoluta allo Stato, ai sensi dell'art 586 cod civ.. Tale disposizione enuncia il concetto che lo Stato ha la veste di vero e proprio successore legittimo,
e stabilisce, contro il principio generale dettato dall'art 459 cod.civ. che l'acquisto ha luogo ipso jure, senza bisogno, cioè, di accettazione e senza facoltà di rinuncia, con il conseguente effetto che esso decorre dal momento dell'apertura della successione.”
La ratio dell'acquisto successorio a titolo derivativo (avendo escluso la giurisprudenza di legittimità che l'art. 586 c.c. costituisca una specificazione del fenomeno di acquisto a titolo originario contemplato all'art. 827
c.c.) poggia sugli interessi collettivi alla conservazione dei beni del defunto e di assicurare la continuità dei rapporti giuridici patrimoniali relativi alla sua persona.
E' noto, inoltre, che rientrino nel perimetro applicativo della fattispecie in esame non soltanto i casi di mancanza di successibili dall'apertura della successione, per non aver redatto il de cuius testamento e per mancanza di parenti entro il sesto grado, riguardando anche i casi di delazione successiva, ovvero quando venga meno la vocazione ereditaria di altri chiamati, per indegnità, invalidità del testamento, prescrizione pagina 3 di 5 del diritto di accettare l'eredità, rinunzia alla stessa una volta decorso il termine entro il quale è possibile la revoca della rinunzia (art. 525 c.c.).
È stato, peraltro, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che la fattispecie successoria di cui all'art. 586
c.c. possa essere accertata anche nell'ambito di un giudizio di cognizione piena, senza che sia all'uopo necessario che sia preliminarmente nominato un curatore, ai sensi degli artt. 528 e 529 c.c. che provveda a devolvere, previo inventario, la massa ereditaria allo Stato una volta accertata l'sussistenza di successibili per pestamento o per legge. Infatti, la lettera dell'art. 586 c.c. non figura alcun dato testuale dal quale possa dedursi che la devoluzione allo Stato dell'eredità, quale erede di ultima istanza, possa avvenire solo nell'ambito di una procedura di volontaria giurisdizione di eredità giacente. Inoltre, per il perfezionamento della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 586 c.c., non è richiesto lo Stato sia “consapevole” di tale acquisto, atteso che “Nel caso di beni immobili acquistati dallo Stato, ex art. 586 cod. civ., a titolo di eredità, la mancata conoscenza dell'intervenuto acquisto non impedisce, ai sensi dell'art. 1163 cod. civ., nel testo (applicabile “ratione temporis”) anteriore alla modifica di cui all'art. 1, comma 260, della legge n. 296 del 2006, il decorso del termine utile per l'usucapione del diritto da parte del terzo, dovendo escludersi in tal caso la natura clandestina del possesso continuato per venti anni ed esercitato pubblicamente e pacificamente” (cfr. Cassazione n. 1549 del 26/01/2010). Pertanto, la circostanza che non sia stato nominato un curatore dell'eredità giacente non pare ostativo all'ammissibilità dell'azione di accertamento ex art. 586 c.c. esperita.
Nel caso in oggetto, può ritenersi provata la sussistenza dei presupposti necessari per integrare l'ipotesi prevista dall'art. 586 c.c., ovvero la mancanza di successibili che abbiano accettato l'eredità o che ancora possano accettare.
In effetti, quanto ai chiamati risultanti dal certificato storico di famiglia allegato (doc. 5) risulta comprovata la loro rinuncia all'eredità come da verbale dell'udienza tenutasi il 4 settembre 2024, nella quale hanno dichiarato di rinunciare all'eredità del de cuius e, conseguentemente, il Giudice ha disposto la chiusura del procedimento (doc. 7).
Quanto alla possibile accettazione da parte degli ulteriori chiamati, appare dirimente il decorso del termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 480 c.c. senza che risulti trascritto alcun atto di accettazione o presentata la denuncia di successione.
Il decorso del predetto termine, si osserva inoltre, preclude anche l'eventuale revoca della rinuncia consentita dall'art. 525 c.c.
Le anzidette circostanze integrano il presupposto per la devoluzione dell'eredità allo Stato, e per esso alla
, anche'essa costituitasi in giudizio, come previsto dall'art. 586 c.c. che prevede, come Controparte_3
pagina 4 di 5 noto, che “in mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia”.
Le spese vanno compensate, non essendosi la parte resistente opposta all'accoglimento della domanda.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- accerta e dichiara l'intervenuta devoluzione allo Stato, e per esso al , dell'eredità di Controparte_3
(c.f. ), nato a [...] il 1° gennaio 1968 e CP_6 C.F._1 deceduto in Monza il 13 settembre 2014, nella quale è ricompreso l'immobile sito in Desio, alla via
Bramante n. 15, fabbricato “B”, così meglio descritto: (i) appartamento posto al sesto piano composto di tre locali oltre servizi, con annesso vano solaio nel sottotetto, distinto al catasto dei fabbricati di detto
Comune, in forza di scheda di variazione presentata all'Agenzia del Territorio di Milano-Catasto Fabbricati in data 21 novembre 2007, prot. n. MI1007903, al foglio 42, mapp. 70, sub. 722, Via Bramante da Urbino
n. 15, piano 6/9, Cat. A/3, classe 4, vani 5, r.c. euro 400,25;
- ordina al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione della sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità;
- compensa integralmente le spese di lite.
Milano 3.7.2025
Il Giudice Dr. ssa Susanna Terni
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