TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'udienza del 4/2/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.34751/2024, vertente
TRA
, nella qualità di titolare della responsabilità genitoriale sul figlio Parte_1
minore , elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Mirabello n. 36, Persona_1
presso lo studio dell'avv. Andrea Occhione, che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dalla funzionaria dott. Federica Aramini
RESISTENTE
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato in via telematica il 26/9/2024 , Parte_1
nella qualità di titolare della responsabilità genitoriale sul figlio minore , Persona_1
si è rivolta a questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di far accertare il diritto all'indennità di frequenza ex art. 1 l. n. 289/1990 a decorrere dal febbraio 2024e per l'effetto condannare l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori, deducendo che, CP_1 nonostante la notifica all' in data 30/4/2024 del decreto di omologa ex art. 445 bis, comma 5, CP_1
c.p.c., che aveva accertato la sussistenza del prescritto requisito sanitario dal febbraio 2024 e l'invio in data 13/5/2024 del modello AP70 attestante la sussistenza degli ulteriori requisiti socio-economici,
l'ente non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione ed al pagamento dei relativi ratei;
che si è costituito l' , chiedendo termine per verificare la sussistenza di eventuale ragioni ostative CP_1
alla liquidazione della prestazione.
1 Che, concesso detto termine, l' non ha fornito alcun chiarimento in ordine alle ragioni della CP_1 mancata liquidazione, sicchè all'odierna udienza, su richiesta del difensore di parte ricorrente, che ha ribadito la mancata liquidazione dell'indennnità, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Ritenuto che la domanda è fondata, sia pure nei limiti di seguito precisati, atteso che:
-la sussistenza del requisito sanitario richiesto dall'art. 1 legge n. 289/1990, sia pure da epoca successiva alla domanda amministrativa, e precisamente dal febbraio 2024 e per anni 1, è stato accertato con decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 15/4/2024;
-tale decreto è stato notificato all' sia presso la sede legale sia presso la sede provinciale in data CP_1
30/4/2024 ( v. doc sub n. 1 f. ricorrente);
-in data 13/5/2024 è stato inviato alla sede territorialmente competente, anche il modello CP_1
AP/70, attestante la sussistenza del requisito della frequenza scolastica da parte del minore ( v. doc sub n. 5 f. ricorrente)
-dalla certificazione rilasciata dall'Istituto Comprensivo Maria AZ LI di Roma ( v. doc sub.
n. 4 f. ricorrente) emerge la sussistenza dell' ulteriore requisito richiesto dall'art. 1 legge n. 289/1990, rappresentata dalla frequenza da parte della minore di scuola pubblica, sia pure limitatamente all'anno scolastico 20232024;
-alla data del deposito del ricorso risulta decoro il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,;
Ritenuto, quindi, che l' deve essere condannato a pagare in favore della ricorrente, nella CP_1
documentata e non contestata qualità di titolare della a responsabilità genitoriale sul minore
[...]
, i ratei dell'indennità di frequenza maturati dal febbraio 2024 alla fine Persona_1 dell'anno scolastico 2023/2024, oltre accessori ex art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 a decorrere dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo:
Ritenuto, quanto alle spese di lite, che esse devono essere poste a carico dell' , secondo CP_1
soccombenza, tenendo conto dei criteri dettati dal D.M. n. 54 del 2014 e dal D.M. n. 147/2022,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità di frequenza ex art. 1 legge n. 289/90 a decorrere dal febbraio 2024 e per l'effetto condanna l' al pagamento dei ratei maturati dalla CP_1
data anzidetta alla fine dell'anno scolastico 2023/2024, oltre accessori ex art. 16, comma 6, legge n.
412/1991 a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei al soddisfo.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.312,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso spese forfettario della misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente.
2 Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2025.
Il Giudice
Giovanni Pascarella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'udienza del 4/2/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.34751/2024, vertente
TRA
, nella qualità di titolare della responsabilità genitoriale sul figlio Parte_1
minore , elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Mirabello n. 36, Persona_1
presso lo studio dell'avv. Andrea Occhione, che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dalla funzionaria dott. Federica Aramini
RESISTENTE
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato in via telematica il 26/9/2024 , Parte_1
nella qualità di titolare della responsabilità genitoriale sul figlio minore , Persona_1
si è rivolta a questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di far accertare il diritto all'indennità di frequenza ex art. 1 l. n. 289/1990 a decorrere dal febbraio 2024e per l'effetto condannare l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori, deducendo che, CP_1 nonostante la notifica all' in data 30/4/2024 del decreto di omologa ex art. 445 bis, comma 5, CP_1
c.p.c., che aveva accertato la sussistenza del prescritto requisito sanitario dal febbraio 2024 e l'invio in data 13/5/2024 del modello AP70 attestante la sussistenza degli ulteriori requisiti socio-economici,
l'ente non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione ed al pagamento dei relativi ratei;
che si è costituito l' , chiedendo termine per verificare la sussistenza di eventuale ragioni ostative CP_1
alla liquidazione della prestazione.
1 Che, concesso detto termine, l' non ha fornito alcun chiarimento in ordine alle ragioni della CP_1 mancata liquidazione, sicchè all'odierna udienza, su richiesta del difensore di parte ricorrente, che ha ribadito la mancata liquidazione dell'indennnità, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Ritenuto che la domanda è fondata, sia pure nei limiti di seguito precisati, atteso che:
-la sussistenza del requisito sanitario richiesto dall'art. 1 legge n. 289/1990, sia pure da epoca successiva alla domanda amministrativa, e precisamente dal febbraio 2024 e per anni 1, è stato accertato con decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 15/4/2024;
-tale decreto è stato notificato all' sia presso la sede legale sia presso la sede provinciale in data CP_1
30/4/2024 ( v. doc sub n. 1 f. ricorrente);
-in data 13/5/2024 è stato inviato alla sede territorialmente competente, anche il modello CP_1
AP/70, attestante la sussistenza del requisito della frequenza scolastica da parte del minore ( v. doc sub n. 5 f. ricorrente)
-dalla certificazione rilasciata dall'Istituto Comprensivo Maria AZ LI di Roma ( v. doc sub.
n. 4 f. ricorrente) emerge la sussistenza dell' ulteriore requisito richiesto dall'art. 1 legge n. 289/1990, rappresentata dalla frequenza da parte della minore di scuola pubblica, sia pure limitatamente all'anno scolastico 20232024;
-alla data del deposito del ricorso risulta decoro il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,;
Ritenuto, quindi, che l' deve essere condannato a pagare in favore della ricorrente, nella CP_1
documentata e non contestata qualità di titolare della a responsabilità genitoriale sul minore
[...]
, i ratei dell'indennità di frequenza maturati dal febbraio 2024 alla fine Persona_1 dell'anno scolastico 2023/2024, oltre accessori ex art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 a decorrere dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo:
Ritenuto, quanto alle spese di lite, che esse devono essere poste a carico dell' , secondo CP_1
soccombenza, tenendo conto dei criteri dettati dal D.M. n. 54 del 2014 e dal D.M. n. 147/2022,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità di frequenza ex art. 1 legge n. 289/90 a decorrere dal febbraio 2024 e per l'effetto condanna l' al pagamento dei ratei maturati dalla CP_1
data anzidetta alla fine dell'anno scolastico 2023/2024, oltre accessori ex art. 16, comma 6, legge n.
412/1991 a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei al soddisfo.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.312,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso spese forfettario della misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente.
2 Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2025.
Il Giudice
Giovanni Pascarella
3