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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/06/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
1416/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, all'udienza del 26 giugno 2025, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
1416/2020 r.g.a.c., vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Lucia Iorio, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso lo studio sito in Cercola (NA), al Viale degli Oleandri n. 1;
-Appellante-
CONTRO
(c.f.: ), quale impresa designata per la Re- Controparte_1 P.IVA_1 gione Campania dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rap- presentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasqua- le Lauro, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio sito in Napoli,
Centro Direzionale, Is. A/3;
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia n.
2541/2019 in materia di lesioni personali da circolazione stradale, depositata in data
06.09.2019.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odier- na udienza.
Svolgimento del processo
- In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza è redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009
(pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensi-
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ve delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti).
I° GRADO
- Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Sant'Anastasia, di impresa de- Controparte_2 signata per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada- al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni personali patite a seguito del sinistro avvenuto in data
17.08.2016, alle ore 17:00 circa, in località Pollena Trocchia (NA), alla via Guindazzi.
- Esponeva l'istante che, nelle riferite circostanze di tempo e di luogo, nel mentre per- correva detta via, a bordo della propria bicicletta, veniva impattato da un'autovettura rimasta non identificata;
nello specifico, il suddetto veicolo- proveniente da tergo- tam- ponava il velocipede nella parte posteriore, facendolo rovinare al suolo unitamente al conducente.
- A seguito dell'urto de quo, l'istante riportava “frattura chiusa di parte dell'estremità prossimale di radio e ulna” (cfr., verbale P.S. dell'Ospedale Cardarelli); chiedeva, quindi, accertarsi e dichiararsi la responsabilità del conducente del veicolo non identifi- cato nella produzione dell'evento de quo e, per l'effetto, condannarsi Controparte_2 di FGVS- al pagamento della somma di € 20.000,00 a titolo di risarcimento
[...] delle lesioni personali subite, oltre interessi e rivalutazione nonché al pagamento delle spese di lite.
- Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, la convenuta
[...]
eccependo l'infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda attorea chieden- CP_3 done, quindi, il rigetto.
- Istruita la causa, mediante escussione testi e CTU medico- legale, il Giudice di Pace di
Sant'Anastasia, con la sentenza n. 2541/2019, nel rigettare la domanda, compensava le spese di lite tra le parti, ad esclusione delle spese per la CTU che venivano poste inte- gralmente a carico dell'attore- soccombente.
II° GRADO
- Con atto di citazione in appello, (soccombente in primo grado) Parte_1 impugnava la sentenza n. 2541/2019, pronunciata dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia, lamentando- sostanzialmente- l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, in punto di esclusione della legittimazione passiva del FGVS nonché di accertamento del nesso di causalità tra l'evento occorso e le lesioni subite;
chiedeva, in riforma della gravata sentenza, condannarsi l'appellata CP_4
[...
[...] [...]
al risarcimento delle lesioni subite, quantificate in € 10.000,00 oltre spese del
[...] doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del Procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c.
- Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_2 la quale eccepiva l'infondatezza, in fatto e in diritto, dell'avverso atto di appello, chie- dendo in via preliminare di dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva;
in via subordinata, accertarsi e dichiararsi il concorso di colpa del danneggiato ex art. 2054, comma II, c.c., sempre in via subordinata, di determinarsi in maniera equitativa l'ammontare del risarcimento eventualmente dovuto dal danneggiato, con vittoria di spese e competenze.
- Indi, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, pervenuta a questo Giudice a se- guito di scardinamento, viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
Motivi della decisione
- In limine litis, va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c., nonché l'ammissibilità dello stesso.
- Sempre in via preliminare, e secondo il principio tantum devolutum quantum appella- tum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di ri- proposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
- Venendo al merito, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni che qui seguono.
- Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Impresa Designata dal FGVS.
- Innanzitutto, è noto che, il difetto di legittimazione riguarda la mancata astratta coin- cidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta.
La questione relativa alla legittimazione, pertanto, si distingue nettamente dall'accerta- mento in concreto che l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettiva- mente titolari del rapporto controverso fatto valere in giudizio.
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- La legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste, quindi, nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al me- rito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi e modi previsti (cfr., Cass n. 17092 del 12/08/2016).
- È noto che la legittimazione ad causam, attiva e passiva, concerne la corrispondenza tra il soggetto che agisce o è convenuto in giudizio e il titolare del rapporto giuridico dedotto, secondo la prospettazione dell'attore. Essa attiene ai presupposti processuali ed
è, quindi, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Diversamente, il difetto di titolarità del rapporto sostanziale (attivo o passivo), in passa- to ritenuto questione di merito da sollevare a cura della parte interessata, è oggi pacifi- camente riconosciuto come rilevabile d'ufficio dal giudice, se emerge dagli atti di cau- sa. A chiarirlo è intervenuta la Cassazione Civile, Sezioni Unite, con la sentenza n. 2951 del 16 febbraio 2016, che ha affermato che la titolarità del rapporto dedotto in giudizio costituisce un elemento costitutivo della domanda e, in quanto tale, può essere oggetto di rilievo officioso da parte del giudice, qualora risulti chiaramente dagli atti processua- li.
- Tornando al caso di specie, e premettendo che, l'intervento del FGVS, previsto dall'art. 283 del D.lgs. 209/2005, al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati dal- la circolazione dei veicoli, è previsto anche nelle ipotesi in cui il sinistro sia stato cagio- nato da un veicolo o natante non identificato (cfr., art. 283, comma 1, lett. a) del D.lgs.
209/2005), ne consegue che, il danneggiato, il quale intenda promuovere una richiesta di risarcimento nei confronti del FGVS dovrà provare che la mancata identificazione non
è dipesa dalla sua volontà, ma da circostanze di impossibilità oggettiva (ad esempio, condi- zioni di immobilizzazione fisica, velocità del veicolo che non si è fermato etc.).
- Invero, in subiecta materia, riguardo agli oneri probatori gravanti sulle parti, “(…) Al fine di rispettare la ratio della norma - che è quella di risarcire il danneggiato, ma an- che di evitare possibili frodi al Fondo - si è richiesta la prova, non solo che il sinistro vi sia effettivamente stato ad opera di veicolo sconosciuto, ma anche che la non identifica- zione dello stesso sia dipesa da impossibilità incolpevole del danneggiato. In tale conte-
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sto, le pronunce della Corte sono univoche nell'escludere ogni automatismo derivante dalla presenza-assenza della denuncia/querela e nel non imporre al danneggiato l'one- re di ulteriori indagini articolate o complesse, non essendo richiesto alla vittima di mantenere un comportamento di non comune diligenza, avuto riguardo alle sue condi- zioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto. Quindi, rilievo è attribuito al principio del libero convincimento del giudice, per cui questi deve valutare globalmente le risultanze processuali, secondo il suo prudente apprezzamento, dando conto degli elementi sui quali abbia inteso fondarlo” (cfr. Cass. n. 12060/2014).
- D'altronde, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis: Cass. n.
274 del 13/1/2015), “nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato (…) l'ob- bligo risarcitorio nei confronti della vittima - in linea con l'art. 1, comma 4, del- la direttiva CE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, com- ma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103 - sorge non soltanto nei ca- si in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto ma anche quan- do la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima” (cfr., Cass. Ord. n. 33444/2019).
- Tanto premesso, venendo al caso concreto, vanno valutate le emergenze istruttorie in maniera globale;
invero, va vagliato il contenuto della denuncia-querela, presente in atti, che collima con la dinamica riportata in citazione e confermata dal teste escusso. Al ri- guardo, va innanzitutto osservato, che il teste escusso all'udienza Testimone_1 del 5.12.2018, indifferente ai fatti di causa, ha riferito che il veicolo Fiat Panda, a segui- to dell'impatto con la bicicletta, si sarebbe “(…) allontanato velocemente (…) Non sono riuscito a rilevare il numero di targa della Panda perché tutto è avvenuto in maniera repentina e la stessa scappava via (…) il conducente del veicolo Fiat Panda non si fer- mava per soccorrere il sig. anzi si allontanava velocemente per cui non sono Pt_1 riuscito a rilevare il numero di targa” (cfr., verbale d'udienza del 5.12.2018).
- Ciò posto, il Tribunale ritiene non fondata l'eccezione sollevata dalla Compagnia, in quanto il danneggiato avrebbe assolto l'onere probatorio su di esso gravante, non aven- do potuto rilevare il numero di targa a causa dell'immediato allontanamento del veicolo dopo il fatto, circostanza, tra l'altro, confermata dallo stesso teste ed emergente Tes_1 dalla denuncia- querela presentata.
- Venendo all'ulteriore doglianza, si osserva che, l'appellante (già attore in primo grado) impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace avrebbe ritenu-
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to non provato che l'evento dedotto si sarebbe verificato nelle modalità narrate dall'attore, in quanto mancherebbe il nesso di causalità con le lesioni riportate dal dan- neggiato.
- Sulla dinamica sinistrosa, il teste , indifferente ai fatti di causa, non Testimone_1 legato da rapporti di parentela o amicizia con le parti, della cui attendibilità non vi è mo- tivo di dubitare, ha riferito che, nelle riferite circostanze di tempo e di luogo, “percorre- va, a bordo della mia auto, la via Guindazzi in Pollena Trocchia (NA) con direzione di marcia Pollena centro (…) Dal senso opposto di marcia, in discesa, ho visto un ragazzo
a bordo di una bici che, mentre procedeva, veniva tamponato da un veicolo Fiat Panda che proveniva da tergo (…) preciso che il senso di marcia percorso dalla bici era in di- scesa e che la Panda, proveniente da tergo, urtava la bici nella parte posteriore, facen- dola rovinare a terra sul lato destro unitamente al conducente”, il teste ha inoltre preci- sato che il “(…) accusava dolori al braccio destro” (cfr., verbale d'udienza Pt_1 del 5.12.2018).
- Ritiene questo Tribunale che da quanto sopra evidenziato, deve ritenersi fornita di prova l'allegazione di cui all'atto di citazione, secondo cui il sinistro dedotto in lite si sarebbe verificato per l'esclusiva responsabilità del veicolo rimasto non identificato, senza che possa essere addebitata a parte attrice la mancata annotazione del numero di targa, atteso il comportamento del conducente del veicolo investitore, che non si fermò.
- In ordine al quantum debeatur, il Tribunale aderisce alle conclusioni della CTU esple- tata in primo grado, dal dott. le cui risultanze risultano condivisibili, Persona_1 in quanto immuni da vizi giuridici e tecnici e, pertanto, possono essere assunte a fon- damento dell'odierna decisione (cfr. Cass. n. 3492/2002); in merito va rammentato che
“Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere ne co- stituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici se- guiti dal consulente” (cfr. Cass. civ. 7947/2020).
- Ed infatti, il danneggiato, a seguito del sinistro de quo, avrebbe riportato le seguenti lesioni: “esiti di trauma contusivo- distorsivo del gomito destro e del polso destro con frattura composta, di radio ed ulna, al terzo diafisario prossimale” (cfr., ctu medico- legale, agli atti); con riferimento al nesso di causalità, il CTU ha confermato la compa-
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tibilità traumatologica tra l'evento dedotto e le lesioni patite (cfr., “il vero momento le- sivo è consistito nell'impatto del periziando con il veicolo pirata (…) Le fratture delle ossa dell'avambraccio sono lesioni che si producono, quasi sempre, per un trauma in- diretto in seguito alla caduta sul palmo della mano mentre il polso si trova in astensio- ne (…) Tale frattura viene comunemente chiamata “Colles”).
- Il CTU- richiamando la Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità (G.U. n. 211 dell'11.09.2003) - ha, così, concluso rilevando:
“un danno biologico del 4% senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica. Va ri- conosciuto inoltre un ITT di giorni 30, un ITP di giorni 20 mediamente al 50% e di giorni 20 mediamente al 25%”; con spese mediche riconosciuti pari ad euro 496,15.
- Pertanto, considerando l'età del danneggiato (25) all'epoca del sinistro il danno biolo- gico permanente va liquidato nella misura di € 4.556,51; I.T.T. viene liquidata nella mi- sura di € 1.657,20; I.T.P. al 50% viene liquidata in € 552,40; I.T.P. al 25% viene liqui- data in € 276,20; per un totale, unitamente alle spese mediche documentate, di €
7.538,46.
- Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, Controparte_2 degli interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data del 17.8.2017 sull'importo di € 7.538,46; somma che dovrà essere devalutata in base all'indice
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (co- siddetto indice FOI), alla data in cui l'illecito si prodotto, e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 17.08.2017 (data dell'evento) e fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta ri- sultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
- Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corre- sponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data
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predetta pubblicazione della sentenza (Cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n.
13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
- Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate) previsti dal D.M. 55/2014, ag- giornato dal successivo D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra €
5.201,00 ed € 26.000,00 (così individuato in base al valore della domanda, ovvero
20.000,00), ad esclusione della fase istruttoria.
- Le spese della CTU espletata in primo grado sono integralmente a carico dell'appellato soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_2
Sant'Anastasia n. 2541/2019, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della impugnata sentenza,
- condanna al pagamento, in favore di della Controparte_2 Parte_1 somma complessiva di € 7.538,46 oltre agli interessi legali e rivalutazione come in mo- tovazione;
- condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, Controparte_2 liquidate in € 1.104,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Lucia
Iorio dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudi- Controparte_2 zio, liquidate in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese ge- nerali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Lucia Iorio dichiaratosi antistatario;
- pone le spese della CTU espletata in primo grado definitivamente a carico di
[...]
CP_2
Nola, 26/6/2026
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
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L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, all'udienza del 26 giugno 2025, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
1416/2020 r.g.a.c., vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Lucia Iorio, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso lo studio sito in Cercola (NA), al Viale degli Oleandri n. 1;
-Appellante-
CONTRO
(c.f.: ), quale impresa designata per la Re- Controparte_1 P.IVA_1 gione Campania dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rap- presentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasqua- le Lauro, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio sito in Napoli,
Centro Direzionale, Is. A/3;
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia n.
2541/2019 in materia di lesioni personali da circolazione stradale, depositata in data
06.09.2019.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odier- na udienza.
Svolgimento del processo
- In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza è redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009
(pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensi-
1
ve delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti).
I° GRADO
- Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Sant'Anastasia, di impresa de- Controparte_2 signata per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada- al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni personali patite a seguito del sinistro avvenuto in data
17.08.2016, alle ore 17:00 circa, in località Pollena Trocchia (NA), alla via Guindazzi.
- Esponeva l'istante che, nelle riferite circostanze di tempo e di luogo, nel mentre per- correva detta via, a bordo della propria bicicletta, veniva impattato da un'autovettura rimasta non identificata;
nello specifico, il suddetto veicolo- proveniente da tergo- tam- ponava il velocipede nella parte posteriore, facendolo rovinare al suolo unitamente al conducente.
- A seguito dell'urto de quo, l'istante riportava “frattura chiusa di parte dell'estremità prossimale di radio e ulna” (cfr., verbale P.S. dell'Ospedale Cardarelli); chiedeva, quindi, accertarsi e dichiararsi la responsabilità del conducente del veicolo non identifi- cato nella produzione dell'evento de quo e, per l'effetto, condannarsi Controparte_2 di FGVS- al pagamento della somma di € 20.000,00 a titolo di risarcimento
[...] delle lesioni personali subite, oltre interessi e rivalutazione nonché al pagamento delle spese di lite.
- Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, la convenuta
[...]
eccependo l'infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda attorea chieden- CP_3 done, quindi, il rigetto.
- Istruita la causa, mediante escussione testi e CTU medico- legale, il Giudice di Pace di
Sant'Anastasia, con la sentenza n. 2541/2019, nel rigettare la domanda, compensava le spese di lite tra le parti, ad esclusione delle spese per la CTU che venivano poste inte- gralmente a carico dell'attore- soccombente.
II° GRADO
- Con atto di citazione in appello, (soccombente in primo grado) Parte_1 impugnava la sentenza n. 2541/2019, pronunciata dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia, lamentando- sostanzialmente- l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, in punto di esclusione della legittimazione passiva del FGVS nonché di accertamento del nesso di causalità tra l'evento occorso e le lesioni subite;
chiedeva, in riforma della gravata sentenza, condannarsi l'appellata CP_4
[...
[...] [...]
al risarcimento delle lesioni subite, quantificate in € 10.000,00 oltre spese del
[...] doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del Procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c.
- Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_2 la quale eccepiva l'infondatezza, in fatto e in diritto, dell'avverso atto di appello, chie- dendo in via preliminare di dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva;
in via subordinata, accertarsi e dichiararsi il concorso di colpa del danneggiato ex art. 2054, comma II, c.c., sempre in via subordinata, di determinarsi in maniera equitativa l'ammontare del risarcimento eventualmente dovuto dal danneggiato, con vittoria di spese e competenze.
- Indi, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, pervenuta a questo Giudice a se- guito di scardinamento, viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
Motivi della decisione
- In limine litis, va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c., nonché l'ammissibilità dello stesso.
- Sempre in via preliminare, e secondo il principio tantum devolutum quantum appella- tum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di ri- proposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
- Venendo al merito, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni che qui seguono.
- Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Impresa Designata dal FGVS.
- Innanzitutto, è noto che, il difetto di legittimazione riguarda la mancata astratta coin- cidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta.
La questione relativa alla legittimazione, pertanto, si distingue nettamente dall'accerta- mento in concreto che l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettiva- mente titolari del rapporto controverso fatto valere in giudizio.
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- La legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste, quindi, nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al me- rito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi e modi previsti (cfr., Cass n. 17092 del 12/08/2016).
- È noto che la legittimazione ad causam, attiva e passiva, concerne la corrispondenza tra il soggetto che agisce o è convenuto in giudizio e il titolare del rapporto giuridico dedotto, secondo la prospettazione dell'attore. Essa attiene ai presupposti processuali ed
è, quindi, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Diversamente, il difetto di titolarità del rapporto sostanziale (attivo o passivo), in passa- to ritenuto questione di merito da sollevare a cura della parte interessata, è oggi pacifi- camente riconosciuto come rilevabile d'ufficio dal giudice, se emerge dagli atti di cau- sa. A chiarirlo è intervenuta la Cassazione Civile, Sezioni Unite, con la sentenza n. 2951 del 16 febbraio 2016, che ha affermato che la titolarità del rapporto dedotto in giudizio costituisce un elemento costitutivo della domanda e, in quanto tale, può essere oggetto di rilievo officioso da parte del giudice, qualora risulti chiaramente dagli atti processua- li.
- Tornando al caso di specie, e premettendo che, l'intervento del FGVS, previsto dall'art. 283 del D.lgs. 209/2005, al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati dal- la circolazione dei veicoli, è previsto anche nelle ipotesi in cui il sinistro sia stato cagio- nato da un veicolo o natante non identificato (cfr., art. 283, comma 1, lett. a) del D.lgs.
209/2005), ne consegue che, il danneggiato, il quale intenda promuovere una richiesta di risarcimento nei confronti del FGVS dovrà provare che la mancata identificazione non
è dipesa dalla sua volontà, ma da circostanze di impossibilità oggettiva (ad esempio, condi- zioni di immobilizzazione fisica, velocità del veicolo che non si è fermato etc.).
- Invero, in subiecta materia, riguardo agli oneri probatori gravanti sulle parti, “(…) Al fine di rispettare la ratio della norma - che è quella di risarcire il danneggiato, ma an- che di evitare possibili frodi al Fondo - si è richiesta la prova, non solo che il sinistro vi sia effettivamente stato ad opera di veicolo sconosciuto, ma anche che la non identifica- zione dello stesso sia dipesa da impossibilità incolpevole del danneggiato. In tale conte-
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sto, le pronunce della Corte sono univoche nell'escludere ogni automatismo derivante dalla presenza-assenza della denuncia/querela e nel non imporre al danneggiato l'one- re di ulteriori indagini articolate o complesse, non essendo richiesto alla vittima di mantenere un comportamento di non comune diligenza, avuto riguardo alle sue condi- zioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto. Quindi, rilievo è attribuito al principio del libero convincimento del giudice, per cui questi deve valutare globalmente le risultanze processuali, secondo il suo prudente apprezzamento, dando conto degli elementi sui quali abbia inteso fondarlo” (cfr. Cass. n. 12060/2014).
- D'altronde, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis: Cass. n.
274 del 13/1/2015), “nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato (…) l'ob- bligo risarcitorio nei confronti della vittima - in linea con l'art. 1, comma 4, del- la direttiva CE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, com- ma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103 - sorge non soltanto nei ca- si in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto ma anche quan- do la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima” (cfr., Cass. Ord. n. 33444/2019).
- Tanto premesso, venendo al caso concreto, vanno valutate le emergenze istruttorie in maniera globale;
invero, va vagliato il contenuto della denuncia-querela, presente in atti, che collima con la dinamica riportata in citazione e confermata dal teste escusso. Al ri- guardo, va innanzitutto osservato, che il teste escusso all'udienza Testimone_1 del 5.12.2018, indifferente ai fatti di causa, ha riferito che il veicolo Fiat Panda, a segui- to dell'impatto con la bicicletta, si sarebbe “(…) allontanato velocemente (…) Non sono riuscito a rilevare il numero di targa della Panda perché tutto è avvenuto in maniera repentina e la stessa scappava via (…) il conducente del veicolo Fiat Panda non si fer- mava per soccorrere il sig. anzi si allontanava velocemente per cui non sono Pt_1 riuscito a rilevare il numero di targa” (cfr., verbale d'udienza del 5.12.2018).
- Ciò posto, il Tribunale ritiene non fondata l'eccezione sollevata dalla Compagnia, in quanto il danneggiato avrebbe assolto l'onere probatorio su di esso gravante, non aven- do potuto rilevare il numero di targa a causa dell'immediato allontanamento del veicolo dopo il fatto, circostanza, tra l'altro, confermata dallo stesso teste ed emergente Tes_1 dalla denuncia- querela presentata.
- Venendo all'ulteriore doglianza, si osserva che, l'appellante (già attore in primo grado) impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace avrebbe ritenu-
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to non provato che l'evento dedotto si sarebbe verificato nelle modalità narrate dall'attore, in quanto mancherebbe il nesso di causalità con le lesioni riportate dal dan- neggiato.
- Sulla dinamica sinistrosa, il teste , indifferente ai fatti di causa, non Testimone_1 legato da rapporti di parentela o amicizia con le parti, della cui attendibilità non vi è mo- tivo di dubitare, ha riferito che, nelle riferite circostanze di tempo e di luogo, “percorre- va, a bordo della mia auto, la via Guindazzi in Pollena Trocchia (NA) con direzione di marcia Pollena centro (…) Dal senso opposto di marcia, in discesa, ho visto un ragazzo
a bordo di una bici che, mentre procedeva, veniva tamponato da un veicolo Fiat Panda che proveniva da tergo (…) preciso che il senso di marcia percorso dalla bici era in di- scesa e che la Panda, proveniente da tergo, urtava la bici nella parte posteriore, facen- dola rovinare a terra sul lato destro unitamente al conducente”, il teste ha inoltre preci- sato che il “(…) accusava dolori al braccio destro” (cfr., verbale d'udienza Pt_1 del 5.12.2018).
- Ritiene questo Tribunale che da quanto sopra evidenziato, deve ritenersi fornita di prova l'allegazione di cui all'atto di citazione, secondo cui il sinistro dedotto in lite si sarebbe verificato per l'esclusiva responsabilità del veicolo rimasto non identificato, senza che possa essere addebitata a parte attrice la mancata annotazione del numero di targa, atteso il comportamento del conducente del veicolo investitore, che non si fermò.
- In ordine al quantum debeatur, il Tribunale aderisce alle conclusioni della CTU esple- tata in primo grado, dal dott. le cui risultanze risultano condivisibili, Persona_1 in quanto immuni da vizi giuridici e tecnici e, pertanto, possono essere assunte a fon- damento dell'odierna decisione (cfr. Cass. n. 3492/2002); in merito va rammentato che
“Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere ne co- stituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici se- guiti dal consulente” (cfr. Cass. civ. 7947/2020).
- Ed infatti, il danneggiato, a seguito del sinistro de quo, avrebbe riportato le seguenti lesioni: “esiti di trauma contusivo- distorsivo del gomito destro e del polso destro con frattura composta, di radio ed ulna, al terzo diafisario prossimale” (cfr., ctu medico- legale, agli atti); con riferimento al nesso di causalità, il CTU ha confermato la compa-
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tibilità traumatologica tra l'evento dedotto e le lesioni patite (cfr., “il vero momento le- sivo è consistito nell'impatto del periziando con il veicolo pirata (…) Le fratture delle ossa dell'avambraccio sono lesioni che si producono, quasi sempre, per un trauma in- diretto in seguito alla caduta sul palmo della mano mentre il polso si trova in astensio- ne (…) Tale frattura viene comunemente chiamata “Colles”).
- Il CTU- richiamando la Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità (G.U. n. 211 dell'11.09.2003) - ha, così, concluso rilevando:
“un danno biologico del 4% senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica. Va ri- conosciuto inoltre un ITT di giorni 30, un ITP di giorni 20 mediamente al 50% e di giorni 20 mediamente al 25%”; con spese mediche riconosciuti pari ad euro 496,15.
- Pertanto, considerando l'età del danneggiato (25) all'epoca del sinistro il danno biolo- gico permanente va liquidato nella misura di € 4.556,51; I.T.T. viene liquidata nella mi- sura di € 1.657,20; I.T.P. al 50% viene liquidata in € 552,40; I.T.P. al 25% viene liqui- data in € 276,20; per un totale, unitamente alle spese mediche documentate, di €
7.538,46.
- Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, Controparte_2 degli interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data del 17.8.2017 sull'importo di € 7.538,46; somma che dovrà essere devalutata in base all'indice
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (co- siddetto indice FOI), alla data in cui l'illecito si prodotto, e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 17.08.2017 (data dell'evento) e fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta ri- sultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
- Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corre- sponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data
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predetta pubblicazione della sentenza (Cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n.
13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
- Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate) previsti dal D.M. 55/2014, ag- giornato dal successivo D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra €
5.201,00 ed € 26.000,00 (così individuato in base al valore della domanda, ovvero
20.000,00), ad esclusione della fase istruttoria.
- Le spese della CTU espletata in primo grado sono integralmente a carico dell'appellato soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_2
Sant'Anastasia n. 2541/2019, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della impugnata sentenza,
- condanna al pagamento, in favore di della Controparte_2 Parte_1 somma complessiva di € 7.538,46 oltre agli interessi legali e rivalutazione come in mo- tovazione;
- condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, Controparte_2 liquidate in € 1.104,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Lucia
Iorio dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudi- Controparte_2 zio, liquidate in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese ge- nerali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.
Lucia Iorio dichiaratosi antistatario;
- pone le spese della CTU espletata in primo grado definitivamente a carico di
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CP_2
Nola, 26/6/2026
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
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L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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