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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/07/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 956/2021 R.G.
TRIBUNALE DI PATTI VERBALE DI UDIENZA Svolta ex art. 127 bis cpc Oggi 15.07.2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa Concetta Alacqua, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 956/2021 R.G., promossa da:
, (già ), in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. e p. iva: , rappresentata P.IVA_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Giunta,
– ATTORE – CONTRO
, c.f.: , nato a Controparte_3 CodiceFiscale_1
Reitano (ME) il 05.04.1959, e , c.f.: Parte_1 C.F._2
, nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura
[...] in atti, dall'avv. Domenico Magistro;
-CONVENUTI- E NEI CONFRONTI DI
, c.f.: , nata a [...] il Controparte_4 CodiceFiscale_3
05.07.1984 e , c.f.: nata a Controparte_5 CodiceFiscale_4
Mistretta (ME) il 02.07.1987, entrambe rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Caminiti,
-CONVENUTI-
Sono comparsi da remoto, tramite l'applicativo Microsoft Teams: per parte attrice l'avv. Giunta;
per le convenute e l'avv. Caminiti;
Controparte_4 Controparte_5 per i convenuti e la dott.ssa Magistro Controparte_3 Parte_1
Antonia patrocinante in sostituzione dell'avv. D. Magistro, difensore costituito. Preliminarmente, l'avv. Giunta, a richiesta del Giudice, precisa che il codice fiscale dell'Ader è . P.IVA_1
L'avv. Giunta precisa le proprie conclusioni, riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in tutti gli atti e verbali di causa.
Anche i difensori delle parti convenuti precisano le priorie conclusioni, riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in tutti gli atti e verbali di causa.
Il G.I. pagina 1 di 9 Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO: domanda revocatoria ex art. 2901 c.c..
IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso ex art. 702 bis cpc, l' , già Controparte_1 CP_2
, agiva in giudizio al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi
[...] degli artt. 2901 e ss. c.c., dell'atto pubblico rogato dal Notaio in data Persona_1
03.04.2019, repertorio n. 2638, raccolta 1999, trascritto alla Conservatoria dei Registri - Immobiliari di Messina, con il quale cedeva alle proprie Controparte_3 figlie, e , la proprietà delle unità immobiliari Controparte_5 Controparte_4 facenti parte del fabbricato, per civile abitazione, a quattro elevazioni fuori terra, sito nel comune di Reitano, via Archimede, e più precisamente:
- appartamento sito al secondo piano, confinante con proprietà , con via XXV CP_4
Aprile, censito al Catasto del Fabbricati del Comune di Reitano al Foglio 12, particella 69, subalterno 5;
- Locale adibito a garage sito al piano terra dello stesso fabbricato, composto da un unico vano, e confinante: con area comunale (part. 69 sub. 8), con altra unità sul medesimo piano (part. 69 sub. 2) e con via Archimede, censito al Catasto del Fabbricati del Comune di Reitano al Foglio 12, particella 69, subalterno 1. Con tale atto il cedente si riservava il diritto di abitazione Controparte_3 vita natural durante per sé stesso e donava analogo diritto al coniuge . Parte_1
In cambio di tale cessione, le figlie si obbligavano verso il suddetto Controparte_3
e la madre, a fornire loro, vita natural durante,
[...] Parte_1 mantenimento, vestiario, vitto, alimenti, cure mediche, e ogni altra cura ed assistenza materiale, spirituale e quant'altro fosse necessario per garantire agli stessi un'esistenza decorosa. L rappresentava che, attraverso il predetto atto, CP_1 Controparte_1 eseguito successivamente al sorgere del debito, i convenuti avevano arrecato grave pregiudizio alle proprie ragioni creditorie, riducendo illegittimamente la garanzia patrimoniale con atto dolosamente preordinato. Deduceva, a sostegno della propria domanda, di essere legittimata a proporre domanda revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., in quanto titolare di un credito, derivante da una serie di cartelle di pagamento ed avvisi di addebito aventi ad oggetto debiti scaduti ed insoluti, tutti ritualmente notificati e non opposti nelle forme e nei termini di legge, per un importo complessivo di euro 423.145,47, ai quali ha fatto poi seguito anche la notifica di pagina 2 di 9 comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576201900000313 del 15.02.2019, notificata in data 9.3.2019. Inoltre, rappresentava che l'atto posto in essere dal contribuente debitore, denominato vitalizio oneroso, nella sostanza era una donazione in favore delle figlie, avente lo scopo di sottrarre la possibilità di agire in via espropriativa sui beni del debitore e che, in ogni caso, sussistevano tutti i requisiti previsti dall'art. 2901 c.c. necessari ai fini dell'azione revocatoria, essendo sia il cedente, sia i destinatari dell'atto a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie;
ciò anche tenuto conto dello stretto rapporto di parentela intercorrente tra tali soggetti. Chiedeva, quindi, l'accoglimento della domanda revocatoria dell'atto dispositivo per cui è causa, con vittoria di spese e compensi di lite. Si costituivano in giudizio i convenuti e Controparte_3 Parte_1
, eccependo l'infondatezza delle domande formulate dall'attrice.
[...]
In particolare, in via preliminare, eccepivano l'intervenuta prescrizione delle cartelle esattoriali, e di aver provveduto a presentare richiesta di annullamento in autotutela con riferimento a n. 14 cartelle di pagamento. Deducevano inoltre l'illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca in quanto, proprio alla luce dell'intervenuta prescrizione delle cartelle, si fondava su un presupposto non più valido;
conseguentemente, eccepivano l'infondatezza della pretesa vantata da
, attesa la mancanza dei presupposti necessari per poter esperire l'azione CP_2 revocatoria, tra cui la conoscenza da parte del nuovo titolare del bene, ossia delle figlie, della situazione debitoria del cedente padre, atteso che l'attrice non aveva provato la sussistenza di tale presupposto, limitandosi a rappresentare solo l'esistenza di un legame di parentela tra i soggetti coinvolti nell'atto. Chiedevano, quindi, il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese e compensi di giudizio. Si costituivano altresì le convenute e , le quali Controparte_4 Controparte_5 eccepivano l'infondatezza della domanda revocatoria, deducendo che, nel caso di specie, mancava la c.d. partecipatio fraudis, stante la loro mancata conoscenza dell'eventuale pregiudizio arrecato dall'atto a titolo oneroso posto in essere e dell'esposizione debitoria del padre nei confronti di . Controparte_1
Chiedevano quindi il rigetto della domanda revocatoria, con vittoria di spese e compensi di causa. Disposto il mutamento del rito, veniva ammesso l'interrogatorio formale e libero delle parti, finalizzato ad una eventuale conciliazione, che ha comunque avuto esito negativo. La causa veniva istruita documentalmente e ritenuta matura per la decisione, all'udienza odierna, viene discussa e decisa con la presente sentenza.
***
La domanda proposta dall'attrice, diretta a conseguire la dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto dispositivo posto in essere dalle parti convenute, per come descritto in atti, deve ritenersi fondata. pagina 3 di 9 L'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dagli artt. 2901 e ss. c.c. costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. in favore dei creditori;
costituisce infatti un rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica che viene assicurata al creditore del patrimonio del debitore rispetto ad atti con i quali quest'ultimo tenda fraudolentemente ad impedire e/o a rendere più difficile la soddisfazione del credito. L'attore che agisce in giudizio al fine di esperire l'azione revocatoria ha l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di tale azione, ed esattamente: a) l'esistenza di un diritto di credito. b) il presupposto oggettivo, costituito dall'esistenza di un atto dispositivo, sia a titolo oneroso che gratuito, effettuato dal debitore in pregiudizio delle ragioni creditorie;
c) il c.d. eventus damni, ossia il pregiudizio alle ragioni creditorie derivante dall'atto dispositivo posto in essere;
d) il presupposto soggettivo, costituito dalla consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore, c.d. scientia damni; e nel caso di atto a titolo oneroso anche la consapevolezza, in capo al terzo, di tale pregiudizio, c.d. consilium fraudis. Nel caso in esame risultano pienamente provati i primi due presupposti come sopra indicati ai punti a) e b). Peraltro, con riferimento al requisito di cui alla lettera a) la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che, per l'accoglimento dell'azione sia sufficiente una semplice ragione di credito, non occorrendo necessariamente un credito certo, liquido ed esigibile. Parte attrice, infatti, ha dato prova sia dell'esistenza di un diritto di credito nei confronti di , sia dell'esistenza di un atto dispositivo del patrimonio Controparte_3 posto in essere dal debitore. Nel caso in esame l agisce proponendo domanda di Controparte_1 revocatoria avverso l'atto stipulato in notar in data 3.4.2019, deducendo di Per_1 vantare un credito pari a euro 423.145,47 in forza di una serie di titoli esecutivi rappresentati da estratti di ruolo, cartelle di pagamento e avvisi di addebito, tutti ritualmente notificati, risalenti agli anni a partire dal 2008 e fino al 2019, relativi per lo più a debiti di natura tributaria e/o previdenziale sorti anteriormente rispetto all'atto di disposizione compiuto. Inoltre, aggiunge che ha anche provveduto alla notifica di una comunicazione preventiva di ipoteca, notificata in data 9.3.2019 e quindi in data antecedente rispetto all'atto dispositivo. Risulta pertanto provata la legittimazione di parte attrice, attraverso la produzione degli estratti di ruolo, cartelle di pagamento, avvisi di addebito e della comunicazione preventiva di ipoteca n. 295 76201900000313, oltre che delle relate di notifica. Peraltro, l'esistenza di tale esposizione debitoria non è stata neanche contestata dal debitore convenuto, il quale si è limitato ad eccepire l'intervenuta prescrizione di parte del debito di cui a n. 14 cartelle di pagamento, con riferimento alle quali ha riferito di aver dato mandato al difensore al fine di procedere alla relativa impugnazione. pagina 4 di 9 Inoltre, in corso di causa, il convenuto , ha anche chiesto un differimento per CP_4 poter aderire alla procedura introdotta dalla legge di bilancio 2023 relativa alla c.d. rottamazione quater, proprio al fine di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo (cfr. note a trattazione scritta, depositate dal convenuto
[...] in data 29.3.2023, in vista dell'udienza del 5.4.2023); ciò ad ulteriore Controparte_3 riprova dell'effettiva esistenza del credito vantato da parte attrice. Non risulta la produzione di atti volti a provare la pendenza di eventuali giudizi di opposizione aventi ad oggetto l'accertamento della maturata prescrizione;
atteso che, dalla visione degli estratti di ruolo emerge che trattasi perlopiù di debiti di natura tributaria, la prescrizione, per i tributi, andava, a pena di decadenza, proposta nei termini di legge davanti al giudice competente per materia (Corte di giustizia tributaria). In assenza della prova dell'impugnazione, i crediti tributari si sono definitivamente cristallizzati e di conseguenza l'eccezione, opposta nella presente sede, è irrilevante. Infatti, anche la sussistenza dell'eventuale prescrizione relativa a crediti di natura diversa, esaminabile, incidentalmente da questo giudice, non rileva, in quanto comunque è provato il credito tributario e la conseguente legittimazione della Riscossione. Dalla produzione documentale di parte attrice è dato evincere con assoluta certezza il requisito dell'anteriorità del debito rispetto all'atto di disposizione impugnato, che risulta essere stato stipulato in data 3.4.2019, quindi in data successiva rispetto all'insorgere dei debiti nei confronti di parte attrice. Anche il requisito di cui al punto c), il c.d. eventus damni, ossia il pregiudizio alle ragioni creditorie derivante dall'atto dispositivo, risulta essere esistente nel caso in esame. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, per la sussistenza del requisito dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione patrimoniale abbia reso impossibile la soddisfazione del credito ma è sufficiente che produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. In merito, infatti, la Suprema Corte ha precisato che: “A fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (Cfr. Cass. n. 1896 del 2012). Sul punto occorre rilevare che incombe sul creditore che agisce in revocatoria l'onere probatorio in merito alla rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione, la sua dannosità e/o pericolosità per le ragioni del creditore medesimo. Viceversa, è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (cfr. Cass. 19207 del 2018 e altre conformi). pagina 5 di 9 La debitrice deve, in altri termini, dimostrare che, anche dopo l'atto di disposizione, i suoi beni hanno conservato valore e caratteristiche tali da far ritenere che l'atto medesimo non abbia in concreto pregiudicato in modo rilevante le ragioni del creditore. Alla luce dei suddetti principi deve ritenersi che, nel caso in esame, il pregiudizio nei confronti della creditrice emerge dalla stessa documentazione versata in atti, atteso che con l'atto negoziale del 03.04.2019 si è spogliato del suo Controparte_3 patrimonio immobiliare a fronte di un corrispettivo in denaro del tutto irrisorio;
circostanza che, all'evidenza, ha determinato una consistente modifica in peius della propria situazione patrimoniale, incidendo sulla possibilità di integrale soddisfazione, in sede esecutiva, del credito dell'attrice. Né il convenuto ha fornito alcuna prova volta a dimostrare che la disponente fosse titolare di beni ovvero di altre fonti di reddito attraverso cui poter soddisfare, anche a seguito della vendita dei propri beni immobili, le ragioni creditorie dell'attrice. Sussiste anche l'ulteriore requisito dell'elemento soggettivo. Secondo la giurisprudenza oramai consolidata, al fine di integrare il requisito della scientia damni non è necessario che il debitore abbia intenzionalmente agito al fine di frodare il creditore ma è sufficiente la prova che lo stesso fosse consapevole del pregiudizio derivante, alle ragioni del creditore, dall'atto dispositivo posto in essere. Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che: “In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") ne' la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore.” (Cfr. Cass. n. 7262 del 2000 e succ. conf.). Nel caso in esame, deve ritenersi che tale consapevolezza, per entrambe le parti negoziali ossia alienante ed acquirente, sia in re ipsa, atteso che nel momento in cui il debitore ha disposto del suo patrimonio mediante un atto di vendita di un bene successivamente al sorgere del credito, era pienamente consapevole, del pregiudizio patrimoniale arrecato alle ragioni del creditore. Circa poi la corretta qualificazione dell'atto posto in essere dai convenuti, (se a titolo oneroso o gratuito), necessario al fine di verificare l'esistenza dell'ulteriore presupposto del c.d. consilium fraudis, ossia la consapevolezza, in capo ai terzi, di tale pregiudizio, dalla configurazione del rapporto contrattuale posto in essere, risulta oltremodo evidente l'intento di tutte le parti di frodare i creditori. L'atto dispositivo, denominato vitalizio oneroso, contiene una serie di elementi che consentono inequivocabilmente di ritenere che è solo fittiziamente oneroso, al solo scopo di frodare i creditori e rendere più difficoltosa la prova della partecipatio fraudis. pagina 6 di 9 In particolare, sussiste una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti che depongono in tal senso: in primis, lo strettissimo vincolo parentale esistente tra le parti ( padre e figlie, rapporto risultato provato anche dall'interrogatorio espletato in corso di causa); l'indicazione, nell'atto dispositivo, di un prezzo irrisorio ( 15 mila euro circa) a fronte della vendita dei due immobili sopra descritti ed in assenza di prova ( o allegazione) in senso contrario;
la mancata indicazione delle modalità di pagamento di tale corrispettivo, per cui non vi è prova del pagamento effettivo di un corrispettivo. In ogni caso, anche a voler qualificare a titolo oneroso l'atto di disposizione posto in essere, la prova della consapevolezza, in capo ai terzi, ossia alle figlie, di tale pregiudizio, deriva da tutta una serie di presunzioni per come emergenti dai fatti di causa. Sul punto, la stessa giurisprudenza della Suprema Corte, ha sottolineato che, in tema di revocatoria ordinaria, la prova della scientia damni e della partecipatio fraudis del terzo acquirente, può essere fornita mediante presunzioni desumibili dalle circostanze di fatto emerse in corso di causa;
“In tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione
- per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione - è sostanzialmente analoga a quella del debitore;
la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato”; (Cfr. Cass. 17327 del 2011). Nel caso in esame, la sussistenza di tale pregiudizio risulta sufficientemente provata anche alla luce delle plurime, precise e concordanti presunzioni, le quali attestano l'esistenza della conoscenza, in capo a tutte le parti, del fatto che, con l'atto negoziale in questione, il debitore ha considerevolmente eroso la garanzia costituita dai suoi beni. Peraltro, ai fini della prova dell'elemento soggettivo assume rilievo lo stretto legame familiare tra le persone che hanno stipulato l'atto di compravendita del bene. La suprema Corte, in varie pronunce, ha ritenuto che la prova della partecipatio fraudis, necessaria, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, può essere ricavata dalla considerazione della sussistenza di un vincolo parentale ovvero affettivo tra i contraenti, quando tale vincolo rende estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
“La convinzione del giudice di merito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, desuma l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo è logica e congrua, laddove tale rapporto - che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca - si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti (nella specie, di madre e figlia) e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento”. (Cfr. sentenza n. 13447 del 2013). Ed ancora, sempre la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiaramente affermato che:
“ La prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento pagina 7 di 9 dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente… “ (cfr. Cass. n. 1286 del 2019). Conseguentemente, non può non assumere rilievo la circostanza che le acquirenti fossero le figlie e, conseguentemente, presumere che le stesse fossero pienamente a conoscenza del pregiudizio apportato dall'atto dispositivo alle ragioni creditorie. Né è stata data prova che le figlie non fossero conviventi con i genitori, non essendo rilevante la dichiarazione della stessa parte in sede di interrogatorio formale, in cui possono assumere rilievo solo i fatti confessati, in quanto sfavorevoli alla parte dichiarante. Rileva invece ulteriormente a riprova della conoscenza del credito il fatto che alcune cartelle sono state notificate a mani della figlia convivente . Controparte_5
Ed ancora, come già evidenziato, la presunzione di conoscenza e/o conoscibilità circa il pregiudizio derivante dall'atto di compravendita in capo al creditore, è ricavabile anche dall'atto posto in essere, avente le caratteristiche di un vero e proprio negozio fraudolento. Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, accertata la sussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria, la domanda proposta dall deve Controparte_1 ritenersi meritevole di accoglimento con la conseguenza che va dichiarata l'inefficacia, limitatamente al valore dei crediti azionati, nei suoi confronti, dell'atto rogato in Notaio
in data 03.04.2019, rep. n. 2638, racc. n. 1999, intercorso tra le parti Persona_1 convenute. Va altresì disposta l'annotazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 2655 c.c., da parte del competente Conservatore dei RR.II., il quale vi provvederà a seguito della presentazione, da parte del soggetto interessato, della presente sentenza. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano- in assenza di notula-come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi, di cui al D.M. n. 55/2014, per come aggiornato dal D.M. 147/2022, avuto riguardo alla natura e al valore della causa nonché dell'attività svolta. Si precisa che, ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, come il presente, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore. ( cfr. Cass. 10089 del 2014 e conforme anche 3697 del 2020). Quindi, nella liquidazione si terrà conto del valore dei crediti azionati (423 mila euro circa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando:
-accoglie la domanda proposta dall , già Controparte_1 CP_2
pagina 8 di 9 e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti di parte attrice, limitatamente al CP_2 valore dei crediti azionati, l'atto di compravendita del 03.04.2019 rogato in Notaio
, numero repertorio 2638, numero raccolta 1999, come meglio descritto Persona_1 in atti;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, in favore dell'attrice, che vengono liquidate in euro 22.457,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, se dovuti nonché al pagamento a favore dell'Erario del c.u. e di ogni altra somma prenotata a debito per il presente procedimento.
- Ordina, al competente Conservatore dei RR.II, ai sensi degli artt. 2652 n. 5 e 2655 c.c., l'annotazione, della presente sentenza, una volta passata in giudicato, ove richiesta dal soggetto interessato. Alla cancelleria per quanto di competenza anche in relazione al C.U.. Così deciso in Patti il 15 luglio 2025 Il Giudice (Dr.ssa Concetta Alacqua)
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI PATTI VERBALE DI UDIENZA Svolta ex art. 127 bis cpc Oggi 15.07.2025, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa Concetta Alacqua, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 956/2021 R.G., promossa da:
, (già ), in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. e p. iva: , rappresentata P.IVA_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Giunta,
– ATTORE – CONTRO
, c.f.: , nato a Controparte_3 CodiceFiscale_1
Reitano (ME) il 05.04.1959, e , c.f.: Parte_1 C.F._2
, nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura
[...] in atti, dall'avv. Domenico Magistro;
-CONVENUTI- E NEI CONFRONTI DI
, c.f.: , nata a [...] il Controparte_4 CodiceFiscale_3
05.07.1984 e , c.f.: nata a Controparte_5 CodiceFiscale_4
Mistretta (ME) il 02.07.1987, entrambe rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Caminiti,
-CONVENUTI-
Sono comparsi da remoto, tramite l'applicativo Microsoft Teams: per parte attrice l'avv. Giunta;
per le convenute e l'avv. Caminiti;
Controparte_4 Controparte_5 per i convenuti e la dott.ssa Magistro Controparte_3 Parte_1
Antonia patrocinante in sostituzione dell'avv. D. Magistro, difensore costituito. Preliminarmente, l'avv. Giunta, a richiesta del Giudice, precisa che il codice fiscale dell'Ader è . P.IVA_1
L'avv. Giunta precisa le proprie conclusioni, riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in tutti gli atti e verbali di causa.
Anche i difensori delle parti convenuti precisano le priorie conclusioni, riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in tutti gli atti e verbali di causa.
Il G.I. pagina 1 di 9 Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO: domanda revocatoria ex art. 2901 c.c..
IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso ex art. 702 bis cpc, l' , già Controparte_1 CP_2
, agiva in giudizio al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi
[...] degli artt. 2901 e ss. c.c., dell'atto pubblico rogato dal Notaio in data Persona_1
03.04.2019, repertorio n. 2638, raccolta 1999, trascritto alla Conservatoria dei Registri - Immobiliari di Messina, con il quale cedeva alle proprie Controparte_3 figlie, e , la proprietà delle unità immobiliari Controparte_5 Controparte_4 facenti parte del fabbricato, per civile abitazione, a quattro elevazioni fuori terra, sito nel comune di Reitano, via Archimede, e più precisamente:
- appartamento sito al secondo piano, confinante con proprietà , con via XXV CP_4
Aprile, censito al Catasto del Fabbricati del Comune di Reitano al Foglio 12, particella 69, subalterno 5;
- Locale adibito a garage sito al piano terra dello stesso fabbricato, composto da un unico vano, e confinante: con area comunale (part. 69 sub. 8), con altra unità sul medesimo piano (part. 69 sub. 2) e con via Archimede, censito al Catasto del Fabbricati del Comune di Reitano al Foglio 12, particella 69, subalterno 1. Con tale atto il cedente si riservava il diritto di abitazione Controparte_3 vita natural durante per sé stesso e donava analogo diritto al coniuge . Parte_1
In cambio di tale cessione, le figlie si obbligavano verso il suddetto Controparte_3
e la madre, a fornire loro, vita natural durante,
[...] Parte_1 mantenimento, vestiario, vitto, alimenti, cure mediche, e ogni altra cura ed assistenza materiale, spirituale e quant'altro fosse necessario per garantire agli stessi un'esistenza decorosa. L rappresentava che, attraverso il predetto atto, CP_1 Controparte_1 eseguito successivamente al sorgere del debito, i convenuti avevano arrecato grave pregiudizio alle proprie ragioni creditorie, riducendo illegittimamente la garanzia patrimoniale con atto dolosamente preordinato. Deduceva, a sostegno della propria domanda, di essere legittimata a proporre domanda revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., in quanto titolare di un credito, derivante da una serie di cartelle di pagamento ed avvisi di addebito aventi ad oggetto debiti scaduti ed insoluti, tutti ritualmente notificati e non opposti nelle forme e nei termini di legge, per un importo complessivo di euro 423.145,47, ai quali ha fatto poi seguito anche la notifica di pagina 2 di 9 comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576201900000313 del 15.02.2019, notificata in data 9.3.2019. Inoltre, rappresentava che l'atto posto in essere dal contribuente debitore, denominato vitalizio oneroso, nella sostanza era una donazione in favore delle figlie, avente lo scopo di sottrarre la possibilità di agire in via espropriativa sui beni del debitore e che, in ogni caso, sussistevano tutti i requisiti previsti dall'art. 2901 c.c. necessari ai fini dell'azione revocatoria, essendo sia il cedente, sia i destinatari dell'atto a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie;
ciò anche tenuto conto dello stretto rapporto di parentela intercorrente tra tali soggetti. Chiedeva, quindi, l'accoglimento della domanda revocatoria dell'atto dispositivo per cui è causa, con vittoria di spese e compensi di lite. Si costituivano in giudizio i convenuti e Controparte_3 Parte_1
, eccependo l'infondatezza delle domande formulate dall'attrice.
[...]
In particolare, in via preliminare, eccepivano l'intervenuta prescrizione delle cartelle esattoriali, e di aver provveduto a presentare richiesta di annullamento in autotutela con riferimento a n. 14 cartelle di pagamento. Deducevano inoltre l'illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca in quanto, proprio alla luce dell'intervenuta prescrizione delle cartelle, si fondava su un presupposto non più valido;
conseguentemente, eccepivano l'infondatezza della pretesa vantata da
, attesa la mancanza dei presupposti necessari per poter esperire l'azione CP_2 revocatoria, tra cui la conoscenza da parte del nuovo titolare del bene, ossia delle figlie, della situazione debitoria del cedente padre, atteso che l'attrice non aveva provato la sussistenza di tale presupposto, limitandosi a rappresentare solo l'esistenza di un legame di parentela tra i soggetti coinvolti nell'atto. Chiedevano, quindi, il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese e compensi di giudizio. Si costituivano altresì le convenute e , le quali Controparte_4 Controparte_5 eccepivano l'infondatezza della domanda revocatoria, deducendo che, nel caso di specie, mancava la c.d. partecipatio fraudis, stante la loro mancata conoscenza dell'eventuale pregiudizio arrecato dall'atto a titolo oneroso posto in essere e dell'esposizione debitoria del padre nei confronti di . Controparte_1
Chiedevano quindi il rigetto della domanda revocatoria, con vittoria di spese e compensi di causa. Disposto il mutamento del rito, veniva ammesso l'interrogatorio formale e libero delle parti, finalizzato ad una eventuale conciliazione, che ha comunque avuto esito negativo. La causa veniva istruita documentalmente e ritenuta matura per la decisione, all'udienza odierna, viene discussa e decisa con la presente sentenza.
***
La domanda proposta dall'attrice, diretta a conseguire la dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto dispositivo posto in essere dalle parti convenute, per come descritto in atti, deve ritenersi fondata. pagina 3 di 9 L'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dagli artt. 2901 e ss. c.c. costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. in favore dei creditori;
costituisce infatti un rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica che viene assicurata al creditore del patrimonio del debitore rispetto ad atti con i quali quest'ultimo tenda fraudolentemente ad impedire e/o a rendere più difficile la soddisfazione del credito. L'attore che agisce in giudizio al fine di esperire l'azione revocatoria ha l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di tale azione, ed esattamente: a) l'esistenza di un diritto di credito. b) il presupposto oggettivo, costituito dall'esistenza di un atto dispositivo, sia a titolo oneroso che gratuito, effettuato dal debitore in pregiudizio delle ragioni creditorie;
c) il c.d. eventus damni, ossia il pregiudizio alle ragioni creditorie derivante dall'atto dispositivo posto in essere;
d) il presupposto soggettivo, costituito dalla consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore, c.d. scientia damni; e nel caso di atto a titolo oneroso anche la consapevolezza, in capo al terzo, di tale pregiudizio, c.d. consilium fraudis. Nel caso in esame risultano pienamente provati i primi due presupposti come sopra indicati ai punti a) e b). Peraltro, con riferimento al requisito di cui alla lettera a) la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che, per l'accoglimento dell'azione sia sufficiente una semplice ragione di credito, non occorrendo necessariamente un credito certo, liquido ed esigibile. Parte attrice, infatti, ha dato prova sia dell'esistenza di un diritto di credito nei confronti di , sia dell'esistenza di un atto dispositivo del patrimonio Controparte_3 posto in essere dal debitore. Nel caso in esame l agisce proponendo domanda di Controparte_1 revocatoria avverso l'atto stipulato in notar in data 3.4.2019, deducendo di Per_1 vantare un credito pari a euro 423.145,47 in forza di una serie di titoli esecutivi rappresentati da estratti di ruolo, cartelle di pagamento e avvisi di addebito, tutti ritualmente notificati, risalenti agli anni a partire dal 2008 e fino al 2019, relativi per lo più a debiti di natura tributaria e/o previdenziale sorti anteriormente rispetto all'atto di disposizione compiuto. Inoltre, aggiunge che ha anche provveduto alla notifica di una comunicazione preventiva di ipoteca, notificata in data 9.3.2019 e quindi in data antecedente rispetto all'atto dispositivo. Risulta pertanto provata la legittimazione di parte attrice, attraverso la produzione degli estratti di ruolo, cartelle di pagamento, avvisi di addebito e della comunicazione preventiva di ipoteca n. 295 76201900000313, oltre che delle relate di notifica. Peraltro, l'esistenza di tale esposizione debitoria non è stata neanche contestata dal debitore convenuto, il quale si è limitato ad eccepire l'intervenuta prescrizione di parte del debito di cui a n. 14 cartelle di pagamento, con riferimento alle quali ha riferito di aver dato mandato al difensore al fine di procedere alla relativa impugnazione. pagina 4 di 9 Inoltre, in corso di causa, il convenuto , ha anche chiesto un differimento per CP_4 poter aderire alla procedura introdotta dalla legge di bilancio 2023 relativa alla c.d. rottamazione quater, proprio al fine di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo (cfr. note a trattazione scritta, depositate dal convenuto
[...] in data 29.3.2023, in vista dell'udienza del 5.4.2023); ciò ad ulteriore Controparte_3 riprova dell'effettiva esistenza del credito vantato da parte attrice. Non risulta la produzione di atti volti a provare la pendenza di eventuali giudizi di opposizione aventi ad oggetto l'accertamento della maturata prescrizione;
atteso che, dalla visione degli estratti di ruolo emerge che trattasi perlopiù di debiti di natura tributaria, la prescrizione, per i tributi, andava, a pena di decadenza, proposta nei termini di legge davanti al giudice competente per materia (Corte di giustizia tributaria). In assenza della prova dell'impugnazione, i crediti tributari si sono definitivamente cristallizzati e di conseguenza l'eccezione, opposta nella presente sede, è irrilevante. Infatti, anche la sussistenza dell'eventuale prescrizione relativa a crediti di natura diversa, esaminabile, incidentalmente da questo giudice, non rileva, in quanto comunque è provato il credito tributario e la conseguente legittimazione della Riscossione. Dalla produzione documentale di parte attrice è dato evincere con assoluta certezza il requisito dell'anteriorità del debito rispetto all'atto di disposizione impugnato, che risulta essere stato stipulato in data 3.4.2019, quindi in data successiva rispetto all'insorgere dei debiti nei confronti di parte attrice. Anche il requisito di cui al punto c), il c.d. eventus damni, ossia il pregiudizio alle ragioni creditorie derivante dall'atto dispositivo, risulta essere esistente nel caso in esame. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, per la sussistenza del requisito dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione patrimoniale abbia reso impossibile la soddisfazione del credito ma è sufficiente che produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. In merito, infatti, la Suprema Corte ha precisato che: “A fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (Cfr. Cass. n. 1896 del 2012). Sul punto occorre rilevare che incombe sul creditore che agisce in revocatoria l'onere probatorio in merito alla rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione, la sua dannosità e/o pericolosità per le ragioni del creditore medesimo. Viceversa, è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (cfr. Cass. 19207 del 2018 e altre conformi). pagina 5 di 9 La debitrice deve, in altri termini, dimostrare che, anche dopo l'atto di disposizione, i suoi beni hanno conservato valore e caratteristiche tali da far ritenere che l'atto medesimo non abbia in concreto pregiudicato in modo rilevante le ragioni del creditore. Alla luce dei suddetti principi deve ritenersi che, nel caso in esame, il pregiudizio nei confronti della creditrice emerge dalla stessa documentazione versata in atti, atteso che con l'atto negoziale del 03.04.2019 si è spogliato del suo Controparte_3 patrimonio immobiliare a fronte di un corrispettivo in denaro del tutto irrisorio;
circostanza che, all'evidenza, ha determinato una consistente modifica in peius della propria situazione patrimoniale, incidendo sulla possibilità di integrale soddisfazione, in sede esecutiva, del credito dell'attrice. Né il convenuto ha fornito alcuna prova volta a dimostrare che la disponente fosse titolare di beni ovvero di altre fonti di reddito attraverso cui poter soddisfare, anche a seguito della vendita dei propri beni immobili, le ragioni creditorie dell'attrice. Sussiste anche l'ulteriore requisito dell'elemento soggettivo. Secondo la giurisprudenza oramai consolidata, al fine di integrare il requisito della scientia damni non è necessario che il debitore abbia intenzionalmente agito al fine di frodare il creditore ma è sufficiente la prova che lo stesso fosse consapevole del pregiudizio derivante, alle ragioni del creditore, dall'atto dispositivo posto in essere. Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che: “In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") ne' la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore.” (Cfr. Cass. n. 7262 del 2000 e succ. conf.). Nel caso in esame, deve ritenersi che tale consapevolezza, per entrambe le parti negoziali ossia alienante ed acquirente, sia in re ipsa, atteso che nel momento in cui il debitore ha disposto del suo patrimonio mediante un atto di vendita di un bene successivamente al sorgere del credito, era pienamente consapevole, del pregiudizio patrimoniale arrecato alle ragioni del creditore. Circa poi la corretta qualificazione dell'atto posto in essere dai convenuti, (se a titolo oneroso o gratuito), necessario al fine di verificare l'esistenza dell'ulteriore presupposto del c.d. consilium fraudis, ossia la consapevolezza, in capo ai terzi, di tale pregiudizio, dalla configurazione del rapporto contrattuale posto in essere, risulta oltremodo evidente l'intento di tutte le parti di frodare i creditori. L'atto dispositivo, denominato vitalizio oneroso, contiene una serie di elementi che consentono inequivocabilmente di ritenere che è solo fittiziamente oneroso, al solo scopo di frodare i creditori e rendere più difficoltosa la prova della partecipatio fraudis. pagina 6 di 9 In particolare, sussiste una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti che depongono in tal senso: in primis, lo strettissimo vincolo parentale esistente tra le parti ( padre e figlie, rapporto risultato provato anche dall'interrogatorio espletato in corso di causa); l'indicazione, nell'atto dispositivo, di un prezzo irrisorio ( 15 mila euro circa) a fronte della vendita dei due immobili sopra descritti ed in assenza di prova ( o allegazione) in senso contrario;
la mancata indicazione delle modalità di pagamento di tale corrispettivo, per cui non vi è prova del pagamento effettivo di un corrispettivo. In ogni caso, anche a voler qualificare a titolo oneroso l'atto di disposizione posto in essere, la prova della consapevolezza, in capo ai terzi, ossia alle figlie, di tale pregiudizio, deriva da tutta una serie di presunzioni per come emergenti dai fatti di causa. Sul punto, la stessa giurisprudenza della Suprema Corte, ha sottolineato che, in tema di revocatoria ordinaria, la prova della scientia damni e della partecipatio fraudis del terzo acquirente, può essere fornita mediante presunzioni desumibili dalle circostanze di fatto emerse in corso di causa;
“In tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione
- per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione - è sostanzialmente analoga a quella del debitore;
la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato”; (Cfr. Cass. 17327 del 2011). Nel caso in esame, la sussistenza di tale pregiudizio risulta sufficientemente provata anche alla luce delle plurime, precise e concordanti presunzioni, le quali attestano l'esistenza della conoscenza, in capo a tutte le parti, del fatto che, con l'atto negoziale in questione, il debitore ha considerevolmente eroso la garanzia costituita dai suoi beni. Peraltro, ai fini della prova dell'elemento soggettivo assume rilievo lo stretto legame familiare tra le persone che hanno stipulato l'atto di compravendita del bene. La suprema Corte, in varie pronunce, ha ritenuto che la prova della partecipatio fraudis, necessaria, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, può essere ricavata dalla considerazione della sussistenza di un vincolo parentale ovvero affettivo tra i contraenti, quando tale vincolo rende estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
“La convinzione del giudice di merito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, desuma l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo è logica e congrua, laddove tale rapporto - che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca - si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti (nella specie, di madre e figlia) e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento”. (Cfr. sentenza n. 13447 del 2013). Ed ancora, sempre la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiaramente affermato che:
“ La prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento pagina 7 di 9 dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente… “ (cfr. Cass. n. 1286 del 2019). Conseguentemente, non può non assumere rilievo la circostanza che le acquirenti fossero le figlie e, conseguentemente, presumere che le stesse fossero pienamente a conoscenza del pregiudizio apportato dall'atto dispositivo alle ragioni creditorie. Né è stata data prova che le figlie non fossero conviventi con i genitori, non essendo rilevante la dichiarazione della stessa parte in sede di interrogatorio formale, in cui possono assumere rilievo solo i fatti confessati, in quanto sfavorevoli alla parte dichiarante. Rileva invece ulteriormente a riprova della conoscenza del credito il fatto che alcune cartelle sono state notificate a mani della figlia convivente . Controparte_5
Ed ancora, come già evidenziato, la presunzione di conoscenza e/o conoscibilità circa il pregiudizio derivante dall'atto di compravendita in capo al creditore, è ricavabile anche dall'atto posto in essere, avente le caratteristiche di un vero e proprio negozio fraudolento. Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, accertata la sussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria, la domanda proposta dall deve Controparte_1 ritenersi meritevole di accoglimento con la conseguenza che va dichiarata l'inefficacia, limitatamente al valore dei crediti azionati, nei suoi confronti, dell'atto rogato in Notaio
in data 03.04.2019, rep. n. 2638, racc. n. 1999, intercorso tra le parti Persona_1 convenute. Va altresì disposta l'annotazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 2655 c.c., da parte del competente Conservatore dei RR.II., il quale vi provvederà a seguito della presentazione, da parte del soggetto interessato, della presente sentenza. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano- in assenza di notula-come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi, di cui al D.M. n. 55/2014, per come aggiornato dal D.M. 147/2022, avuto riguardo alla natura e al valore della causa nonché dell'attività svolta. Si precisa che, ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, come il presente, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore. ( cfr. Cass. 10089 del 2014 e conforme anche 3697 del 2020). Quindi, nella liquidazione si terrà conto del valore dei crediti azionati (423 mila euro circa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando:
-accoglie la domanda proposta dall , già Controparte_1 CP_2
pagina 8 di 9 e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti di parte attrice, limitatamente al CP_2 valore dei crediti azionati, l'atto di compravendita del 03.04.2019 rogato in Notaio
, numero repertorio 2638, numero raccolta 1999, come meglio descritto Persona_1 in atti;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, in favore dell'attrice, che vengono liquidate in euro 22.457,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, se dovuti nonché al pagamento a favore dell'Erario del c.u. e di ogni altra somma prenotata a debito per il presente procedimento.
- Ordina, al competente Conservatore dei RR.II, ai sensi degli artt. 2652 n. 5 e 2655 c.c., l'annotazione, della presente sentenza, una volta passata in giudicato, ove richiesta dal soggetto interessato. Alla cancelleria per quanto di competenza anche in relazione al C.U.. Così deciso in Patti il 15 luglio 2025 Il Giudice (Dr.ssa Concetta Alacqua)
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