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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34349/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 34349/2021 del Ruolo Generale, vertente
TRA
Parte_1 Controparte_1
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
con gli Avv. Marco Bergamaschi e Massimo Di Muro come in Controparte_5
atti.
ATTORE
E
con l'Avvocatura Generale dello Stato come in atti. Controparte_6
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli attori in epigrafe indicati convenivano in giudizio il e Controparte_6
premesso che erano proprietarie di boutique site in territorio lombardo ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa dell'Ordinanza (16 gennaio 2021) ritenuta erronea con la quale il Ministero aveva stabilito che la Regione Lombardia fosse a rischio alto (zona rossa) per la diffusione dell'epidemia di Covid - 19 con applicazione delle misure più restrittive dirette al contenimento della pandemia relativamente al periodo 17 – 23 gennaio 2021, fra le quali la chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, i cui effetti venivano fatti cessare con successiva ordinanza del 23 gennaio 2021.
Il si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione, concludendo in Controparte_6
subordine per il rigetto della domanda.
pagina1 di 3 L'eccezione relativa al difetto di giurisdizione è fondata.
Con l'Ordinanza del 16 gennaio 2021 il in considerazione dell'evolversi Controparte_6
della situazione epidemiologica e del carattere diffusivo dell'epidemia di Covid – 19, visto il verbale della Cabina di regia del 15 gennaio 2021 indicante l'incidenza dei contagi nella Regione
Lombardia e il livello di rischio “alto” e il verbale in pari data del Comitato tecnico – scientifico, ritenuta la necessità e l'urgenza ha disposto l'applicazione alla Regione Lombardia delle misure di cui all'art. 3 del dPCM 14 gennaio 2021 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
Sars – Cov -2.
Con successiva ordinanza del 23 gennaio 2021 ne disponeva la cessazione degli effetti, in ragione degli elementi sopravvenuti conseguenti alla rettifica dei dati operata dalla Regione Lombardia ora per allora, come certificati dalla Cabina di regia.
Orbene, la domanda risarcitoria formulata dagli attori si fonda sull'asserita derivazione causale del danno lamentato dalla richiamata Ordinanza del Ministero della Salute (16 gennaio 2021).
Gli istanti deducono, infatti, che “Nell'arco della settimana in cui l'Ordinanza è stata in vigore, gli effetti hanno avuto un impatto devastante sul tessuto economico della Regione Lombardia e … sul commercio al dettaglio” in quanto “le Società Attrici hanno dovuto chiudere tutti i negozi … e, per
l'effetto, sospendere ogni attività commerciale, subendo, quale conseguenza immediata e diretta, un danno patrimoniale di notevole entità” (cfr. Citazione, 11; corsivo aggiunto).
Pertanto, alla stregua della rappresentazione degli attori l'esercizio del pubblico potere costituisce la condotta causativa del dedotto pregiudizio.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la domanda risarcitoria nei confronti della P.A. va rivolta al giudice amministrativo in quanto la condotta causativa di danno si riconnetta direttamente all'esercizio di attività provvedimentale, anche se il provvedimento sia stato annullato (Cass., n.
14842 del 2006; Cass., n. 23741 del 2007; Cass., n. 6020 del 2016).
Per cui la giurisdizione del Giudice amministrativo sussiste in presenza di un concreto esercizio del potere spettando a quest'ultimo disporre le diverse forme di tutela che l'ordinamento appresta per le situazioni soggettive sacrificate dall'esercizio illegittimo di esso, rientrando tra queste il risarcimento del danno (cfr. Cass., n. 13660 del 2006).
Tale orientamento è stato riaffermato nella medesima sede ancor più di recente ribadendosi in termini generali come la cognizione sulla domanda risarcitoria del privato per i danni asseritamente causati da atti illegittimi – ovvero anche dalla mancata adozione di atti che avrebbero dovuto essere emanati da parte dell'autorità amministrativa competente – spetti alla giurisdizione del giudice amministrativo (Cass., n. 22863 del 2024).
pagina2 di 3 Ne deriva sulla base degli esposti principi che nel caso in esame in cui gli attori hanno formulato la domanda risarcitoria come conseguenza dell'asserito pregiudizio subito per effetto dell'ordinanza del del 16 gennaio 2021, che assumono erronea, deve dichiararsi il difetto di Controparte_6
giurisdizione del Giudice ordinario essendo devoluta la controversia alla cognizione del Giudice amministrativo.
Gli attori vanno condannati in solido (art. 97 c.p.c.) attesa la soccombenza al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario spettando essa al Giudice amministrativo.
Condanna gli attori in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 12500,00, per compensi, oltre accessori come dovuti per legge.
Roma, 31 dicembre 2024
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 34349/2021 del Ruolo Generale, vertente
TRA
Parte_1 Controparte_1
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
con gli Avv. Marco Bergamaschi e Massimo Di Muro come in Controparte_5
atti.
ATTORE
E
con l'Avvocatura Generale dello Stato come in atti. Controparte_6
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli attori in epigrafe indicati convenivano in giudizio il e Controparte_6
premesso che erano proprietarie di boutique site in territorio lombardo ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa dell'Ordinanza (16 gennaio 2021) ritenuta erronea con la quale il Ministero aveva stabilito che la Regione Lombardia fosse a rischio alto (zona rossa) per la diffusione dell'epidemia di Covid - 19 con applicazione delle misure più restrittive dirette al contenimento della pandemia relativamente al periodo 17 – 23 gennaio 2021, fra le quali la chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, i cui effetti venivano fatti cessare con successiva ordinanza del 23 gennaio 2021.
Il si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione, concludendo in Controparte_6
subordine per il rigetto della domanda.
pagina1 di 3 L'eccezione relativa al difetto di giurisdizione è fondata.
Con l'Ordinanza del 16 gennaio 2021 il in considerazione dell'evolversi Controparte_6
della situazione epidemiologica e del carattere diffusivo dell'epidemia di Covid – 19, visto il verbale della Cabina di regia del 15 gennaio 2021 indicante l'incidenza dei contagi nella Regione
Lombardia e il livello di rischio “alto” e il verbale in pari data del Comitato tecnico – scientifico, ritenuta la necessità e l'urgenza ha disposto l'applicazione alla Regione Lombardia delle misure di cui all'art. 3 del dPCM 14 gennaio 2021 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
Sars – Cov -2.
Con successiva ordinanza del 23 gennaio 2021 ne disponeva la cessazione degli effetti, in ragione degli elementi sopravvenuti conseguenti alla rettifica dei dati operata dalla Regione Lombardia ora per allora, come certificati dalla Cabina di regia.
Orbene, la domanda risarcitoria formulata dagli attori si fonda sull'asserita derivazione causale del danno lamentato dalla richiamata Ordinanza del Ministero della Salute (16 gennaio 2021).
Gli istanti deducono, infatti, che “Nell'arco della settimana in cui l'Ordinanza è stata in vigore, gli effetti hanno avuto un impatto devastante sul tessuto economico della Regione Lombardia e … sul commercio al dettaglio” in quanto “le Società Attrici hanno dovuto chiudere tutti i negozi … e, per
l'effetto, sospendere ogni attività commerciale, subendo, quale conseguenza immediata e diretta, un danno patrimoniale di notevole entità” (cfr. Citazione, 11; corsivo aggiunto).
Pertanto, alla stregua della rappresentazione degli attori l'esercizio del pubblico potere costituisce la condotta causativa del dedotto pregiudizio.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la domanda risarcitoria nei confronti della P.A. va rivolta al giudice amministrativo in quanto la condotta causativa di danno si riconnetta direttamente all'esercizio di attività provvedimentale, anche se il provvedimento sia stato annullato (Cass., n.
14842 del 2006; Cass., n. 23741 del 2007; Cass., n. 6020 del 2016).
Per cui la giurisdizione del Giudice amministrativo sussiste in presenza di un concreto esercizio del potere spettando a quest'ultimo disporre le diverse forme di tutela che l'ordinamento appresta per le situazioni soggettive sacrificate dall'esercizio illegittimo di esso, rientrando tra queste il risarcimento del danno (cfr. Cass., n. 13660 del 2006).
Tale orientamento è stato riaffermato nella medesima sede ancor più di recente ribadendosi in termini generali come la cognizione sulla domanda risarcitoria del privato per i danni asseritamente causati da atti illegittimi – ovvero anche dalla mancata adozione di atti che avrebbero dovuto essere emanati da parte dell'autorità amministrativa competente – spetti alla giurisdizione del giudice amministrativo (Cass., n. 22863 del 2024).
pagina2 di 3 Ne deriva sulla base degli esposti principi che nel caso in esame in cui gli attori hanno formulato la domanda risarcitoria come conseguenza dell'asserito pregiudizio subito per effetto dell'ordinanza del del 16 gennaio 2021, che assumono erronea, deve dichiararsi il difetto di Controparte_6
giurisdizione del Giudice ordinario essendo devoluta la controversia alla cognizione del Giudice amministrativo.
Gli attori vanno condannati in solido (art. 97 c.p.c.) attesa la soccombenza al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario spettando essa al Giudice amministrativo.
Condanna gli attori in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 12500,00, per compensi, oltre accessori come dovuti per legge.
Roma, 31 dicembre 2024
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
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