Decreto cautelare 8 febbraio 2018
Sentenza 24 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/10/2022, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01659/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00116/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 116 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Sannicola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Gualtiero Marra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, piazza Mazzini, 72;
contro
Comune di Alezio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mariagabriella Spata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Zanardelli, 66;
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Istituto Comprensivo Statale Alezio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Deliberazione di G.C. del Comune di Alezio n. 10 del 23.01.2018, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori e progetto di livello unico delle forniture, di adeguamento sismico, messa a norma ed efficientamento dell'edificio scolastico di via Dante Alighieri, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, allo stato non conosciuto,
- dell'avviso pubblico prot. nr. AOODGEFID/35226 emanato dal MIUR in data 16.08.2017, nella parte in cui non consente il caricamento sulla piattaforma informatica ministeriale del progetto del Comune di Sannicola per l'ammissione al finanziamento dei lavori relativi all'edificio scolastico di sua proprietà, in quanto già presente il progetto del Comune di Alezio per l'intero importo ammissibile, nonché, ove occorra, della nota MIUR prot. n. AOODGEFID. 0037135 del 10.11.2017 contenente precisazioni e integrazioni relative all'avviso,
nonché per il risarcimento dei danni subiti e/o subendi dal Comune di Sannicola in caso di mancata concessione del finanziamento a causa del comportamento illegittimo del Comune di Alezio;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22.2.2018 :
- della Deliberazione di G.C. del Comune di Alezio n. 10 del 23.01.2018, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori e progetto di livello unico delle forniture, di adeguamento sismico, messa a norma ed efficientamento dell'edificio scolastico di via Dante Alighieri, nonché di
ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, allo stato non conosciuto, ivi compresi i provvedimenti di approvazione del progetto preliminare e/o definitivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Alezio, in persona del Sindaco pro tempore Dott. Vincenzo Romano e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Istituto Comprensivo Statale Alezio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto il ricorso in esame, integrato da motivi aggiunti depositati in data 22.2.2018, avente ad oggetto l’impugnazione della Deliberazione di G.C. del Comune di Alezio n. 10 del 23.01.2018, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori e progetto di livello unico delle forniture, di adeguamento sismico, messa a norma ed efficientamento dell'edificio scolastico di via Dante Alighieri;
- rilevato che con memoria depositata in data 9.9.2022 il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
- ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 35 co. 1 lett. c) c.p.a, di dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti;
- ritenuto che la natura delle questioni oggetto del presente giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché sui motivi aggiunti, li dichiara improcedibili.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO