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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/09/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Paola Mureddu Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 275/2024 R.G.
promosso da
(c.f. – p.i. ), in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
Unico e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Chioini ed elettivamente domiciliata in Porto Sant'Elpidio (FM) alla Via Tunisia numero 3 interno
10 presso lo studio del medesimo
APPELLANTE
Contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Brugnoli ed C.F._2
elettivamente domiciliati in Fermo, Vicolo Erioni n.4, presso lo studio del medesimo APPELLATI
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc entro la data del 7 maggio 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione.
Oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 689/23 pubblicata dal Tribunale di
Fermo il 20/09/2023 (rg 2436/2016)
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 689, pubblicata il 20/09/2023, il Tribunale di Fermo, in composizione monocratica, pronunziando in maniera definitiva nella causa iscritta al
R.G. n. 2436-2016, • accertava il superamento del limite della normale tollerabilità delle immissioni da parte di • condannava la stessa a far cessare la Parte_1
causa delle immissioni rumorose o a ricondurle entro le previsioni di cui all'art. 844
c.c.; • condannava al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1
a titolo di danno non patrimoniale della somma di € 5.000,00 oltre CP_2
rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal marzo 2016 al saldo, stabilendo altresì che sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, devono essere computati gli interessi al tasso legale con la medesima decorrenza e sino all'effettivo esborso;
• condannava al pagamento delle spese di lite in favore degli attori liquidate in Parte_1
complessivi € 3.809,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
poneva le spese di CTU definitivamente a carico di Parte_1
Avverso l'impugnata sentenza propone appello la società Parte_1
deducendo i motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere, in totale riforma della gravata pronuncia, il rigetto di ogni domanda proposta dagli attori CP_1
e perché inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto;
[...] CP_2
ordinare ai medesimi la restituzione della somma di Euro 10.555,56 oltre interessi pagata in loro favore dalla società convenuta in esecuzione della sentenza di primo grado;
porre le spese di C.T.U. a carico degli attori/appellati con vittoria delle spese e competenze di causa. In via istruttoria, chiede ammettersi le prove orali dedotte con la seconda memoria ex articolo 183 sesto comma cpc, non ammesse.
Con comparsa di risposta, depositata il 14/06/2024, si sono costituiti in giudizio e , contestando le motivazioni del gravame, per Controparte_1 CP_2
chiedere, il rigetto dell'appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata e vittoria di compensi del presente grado spese generali ed accessori come per legge.
Con ordinanza del 10/07/2024 la Corte fissava la data del 07/05/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termine sino alla predetta data per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., termini perentori, a ritroso, decorrenti dalla suindicata data per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e infine per il deposito delle note di replica.
In data 07/05/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la gravata sentenza per inammissibilità della domanda per “giudicato cautelare”.
In particolare nella parte in cui il primo giudice ha respinto l'eccezione di violazione del giudicato cautelare perché è trascorso un non trascurabile lasso di tempo nel corso del quale gli attori hanno apprezzato la non adeguatezza delle misure adottate in sede esecutiva (svolgimento dell'attività produttiva a porte chiuse rimessa alla volontà di controparte) e la ripresentazione di rumori asseriti come intollerabili.
Deduce, a tal fine, che gli attori non hanno dedotto né dimostrato fatti diversi o sopravvenuti e intollerabili rispetto a quelli originari che consentano di ritenere che col tempo la situazione di fatto sia mutata ovvero si sia aggravata rispetto all'epoca della proposizione del ricorso;
che la domanda risarcitoria non è nuova, essendo stata avanzata già nel procedimento cautelare che è stato definito con ordinanza di accoglimento, confermata in sede di reclamo, cui seguì la fase esecutiva, nel corso della quale venne eseguito a spese dell'esecutata un progetto di insonorizzazione verificato dal C.T.U.; che, all'esito della riforma del codice di procedura civile del 2005,
l'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia del provvedimento d'accoglimento e l'azione di merito è prevista soltanto come eventuale, per cui, quando il giudizio di merito non segue al provvedimento d'urgenza concesso sopraggiunge una sorta di definitività con la conseguenza che nessun altro provvedimento può sopravvenire e statuire in senso difforme rispetto a quanto deciso dal Giudice del provvedimento provvisorio.
Il motivo è infondato e va quindi respinto.
Recita la Suprema Corte (Cassazione civile sez. II, 11/01/2024, n. 1120 ud. 14/04/2023, dep. 11/01/2024) che… il giudizio di merito susseguente ad un procedimento cautelare
è, rispetto a questo, del tutto autonomo, e come tale non è in nessuna misura dipendente da esso, dal suo esito e dal rispetto delle relative forme. Una cosa, infatti, è il processo dichiarativo, che mette capo ad una decisione che accerta un diritto e pronuncia, se richiesto, una condanna, altra, invece, è il procedimento cautelare, che dà luogo ad un provvedimento non decisorio il quale, per sua stessa definizione, non accerta, non condanna e, quindi, tecnicamente "non giudica", ma si limita ad emettere le misure necessarie a conservare l'utilità del futuro giudizio dichiarativo.
Il provvedimento cautelare, essendo finalizzato a dare immediata attuazione alla tutela giurisdizionale, mediante limitazione del pregiudizio che possa derivare dalla durata del processo a cognizione piena, è strumentale, provvisorio, non è decisorio ed è destinato ad essere superato dagli altri provvedimenti che possono essere adottati nel corso del giudizio. All'esito della riforma del 2005 il provvedimento cautelare, che è una misura di tipo anticipatorio e stabile se e fino a quando non sarà sostituita da una sentenza del medesimo o di diverso segno, ed il giudizio di merito sono autonomi tra loro nel senso che quest'ultimo non è una fase ulteriore del procedimento cautelare ma
è un giudizio che, in quanto eventuale e non necessario per conservare la misura cautelare, non è diverso da un comune processo dichiarativo. In considerazione di quanto precede deve ritenersi, quindi, che i ricorrenti/attori potessero promuovere il giudizio di merito senza esserne obbligati e senza essere soggetti a limiti temporali e/o a condizioni, per cui, anche a prescindere dal lasso di tempo trascorso e dalla novità/sopravvenienza dei fatti allegati, siccome motivato dal primo giudice, avevano diritto a chiedere l'accertamento dei fatti e dei loro diritti e ad ottenere una pronuncia dichiarativa di segno diverso da quella cautelare.
Con il secondo motivo censura la gravata pronuncia essendo stato accertato il rispetto dei limiti acustici previsti dal DL 208/2009 applicabili anche nei rapporti tra privati.
Deduce, a tal fine, che il primo giudice ha ignorato che i rispettivi immobili delle parti in causa sono situati a pochi metri di distanza l'uno dall'altro ma in zone urbanistiche diverse, come accertato dal CTU: l'abitazione degli attori in zona agricola e quella della società convenuta in zona prevalentemente artigianale e industriale;
che il
Tribunale si è rifatto alla giurisprudenza formatasi sull'art. 844 c.c., secondo cui il rumore immesso non deve eccedere il rumore di fondo di oltre 3dB, quale limite della normale tollerabilità, mentre avrebbe dovuto considerare che, anche nei rapporti privati, l'illecito ricorre in caso di superamento dei limiti di rumore stabili dalle leggi e dai regolmenti che disciplinano le attività produttive, tenuto conto che è stato aggiunto il comma 1 bis all'articolo 6- ter del Dl 208/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il quale ha stabilito che per l'accertamento della normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile “si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 e alle relative norme di attuazione” ossia la Legge quadro sull'inquinamento acustico che disciplina la materia in ambito amministrativo a tutela degli interessi collettivi;
che, applicando tale norma ed il criterio di accettabilità ivi previsto, risulta che le due C.T.U. hanno accertato che i limiti di legge sono perfettamente rispettati nel caso concreto, essendo rispettato il criterio di accettabilità del livello di rumore di cui alla L. n. 447/1995, applicabile anche nei rapporti tra privati sulla scorta della più recente giurisprudenza della
Suprema Corte (Cassazione civile, sez. II, 26/02/2024, n. 5074), per cui le immissioni lamentate non sono intollerabili.
Con il terzo motivo censura la gravata pronuncia essendo stato accertato che le immissioni acustiche non superano il limite di tollerabilità previsto dall'art.
844 c.c..
In particolare censura quella parte della sentenza che afferma che il rumore di fondo è pari a 32,0 dB mentre il livello sonoro rilevato ad impianto funzionante è pari a 42,5 dB, a porte chiuse, ed a 43,0 dB, a porte aperte, e pertanto è ampiamente superato con conseguente superamento del limite di tollerabilità, tenuto anche conto dello stato dei luoghi: il contesto urbanistico in cui si trovano i due immobili vede una “zona industriale” immersa in una zona “prevalentemente agricola” in cui si trova la casa colonica e pertanto impone di valutare con maggior rigore il limite della normale tollerabilità anche in considerazione del preventivo insediamento degli attori rispetto all'attività produttiva della convenuta.
Deduce, a tal fine, che il Tribunale avrebbe dovuto adottare il cosiddetto criterio della accettabilità, pure proposto dal C.T.U., secondo cui le immissioni sonore provenienti Parte dall'impianto della sono giustificate non solo dal rispetto della normativa pubblicistica, ma anche da “esigenze della produzione” ed inoltre occorreva “tener conto della priorità di un determinato uso” ex articolo 844, comma 2, Codice Civile, anche perchè chi compra o costruisce in adiacenza ad un'area destinata ad attività produttive sa benissimo ex ante a quali immissioni si espone;
che il CTU aveva evidenziato altre circostanze rilevanti, ovvero l'entità del rumore, in quanto il superamento del limite dei 3dB del rumore di fondo non è oggettivamente rilevante, nel senso che “NON incide significativamente sul rumore intrusivo percepito dalla parte attrice” ed inoltre “Sporadicamente si possono osservare attività rumorose dovute alla conduzione dei fondi agricoli limitrofi”; l'orario, in quanto il rumore viene prodotto solo nelle ore diurne dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00 per cui viene rispettato sia il riposo pomeridiano che quello notturno nonché la quiete del sabato e dei giorni festivi;
il luogo ove si verifica il rumore, in quanto la casa degli attori si trova in una zona non residenziale ma agricola priva di rumore di fondo.
Deduce, altresì, che quando gli odierni appellati acquistarono nell'anno 1992
l'abitazione sul posto vi era già un capannone industriale, circostanza che sarebbe stata confermata dai testi se il Giudice del primo grado avesse ammesso la prova testimoniale chiesta sul punto e che si ripropone.
Deduce, infine, che la società convenuta/appellante, nel contesto del procedimento cautelare già celebrato tra le parti ha adottato importanti e costosi accorgimenti tecnici per evitare il propagarsi di rumori nelle proprietà dei vicini, per un totale di Euro
37.006,75.
I motivi che precedono, suscettibili di trattazione congiunta per evidenti ragioni di connessione, sono infondati e vanno pertanto respinti.
Secondo la Suprema Corte (Cassazione civile sez. II, 31/07/2024, n.21479) i parametri dettati dall'art. 4 DPCM 14 novembre 1997 sono volti a proteggere la salute pubblica mentre, nei rapporti tra privati, vige la disciplina dell'art. 844 c.c. che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni;
tale giudizio non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti.
La citata pronuncia chiarisce che i criteri dettati dall'art. 4 del D.P.C.M. del 14.11.1997, nell'ambito della legge quadro n. 447/1995 in tema di inquinamento acustico, attengono al superamento dei valori limite differenziali di immissione di rumore nell'esercizio o nell'impiego di sorgente di emissioni sonore e sono volti a proteggere la salute pubblica mentre nei rapporti tra privati vige la disciplina dell' art. 844 c.c. che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle stesse.
Nei rapporti tra privati il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, sicché la valutazione ex art. 844 c.c. diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata.
Peraltro, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa resta attuale anche a seguito dell'entrata in vigore dell' art. 6 – ter del D.L. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla L. n. 13 del 2009, che non ha una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c. con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse del singolo ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione.
L'intollerabilità non va dunque accertata prendendo come parametro di riferimento le norme amministrative, che perseguono finalità di interesse pubblico ed operano tra privati e la Pubblica amministrazione sulla base di parametri meno rigorosi di quelli applicabili nei singoli casi ai sensi dell'art. 844 c.c. che regolano i rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini.
Spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa.
Deriva da quanto precede che l'accertata esposizione ad immissioni sonore, indipendentemente dal superamento dei limiti previsti dal DPCM n. 1675900 del
14/11/1997, nell'ambito della Legge quadro n. 447/1995, può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza.
La pronuncia di legittimità in esame si è espressa nel solco della pregressa giurisprudenza richiamata dal primo giudice, ribadendo, nella sostanza, principi già contenuti nella motivazione della gravata pronuncia, pienamente condivisi da questa
Corte.
Reputa quindi la Corte adita, anche all'esito della rivalutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, in particolare della CTU, (1) che è stato accertato il superamento del valore di 3 dB dal rumore di fondo ad opera delle immissioni sonore dell'attività produttiva sia a porte aperte che a porte chiuse, (2) che la zona industriale dove si trova l'insediamento produttivo è immersa in una zona prevalentemente agricola, silenziosa, all'interno della quale è situata la casa colonica, peraltro nelle vicinanze dell'attività per cui è causa, (3) che non rileva che il fabbricato rurale sia adibito ad abitazione mentre rileva il preventivo insediamento degli attori rispetto all'attività della ditta convenuta, atteso che delle precedenti attività produttive gli appellati non hanno lamentato immissioni sonore, e che, in conclusione, i predetti parametri, già utilizzati dal primo giudice al fine di decidere, consentono di ritenere superato il limite di tollerabilità di cui all'art. 844 c.c..
Con il quarto motivo censura la gravata pronuncia nella parte in cui ha accolto la domanda risarcitoria, non essendo stato assolto il relativo onere probatorio con riferimento sia all'an che al quantum debeatur.
Deduce, a tal fine, che il pregiudizio subito in conseguenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità non può ritenersi sussistente in re ipsa ma va dimostrato in modo rigoroso;
che gli attori, invero, non hanno allegato specifiche circostanze, specifici effetti dannosi per la loro salute, non hanno fornito documentazione sanitaria, né hanno chiesto una C.T.U. medico-legale o, almeno, spiegato in cosa consisterebbero i danni asseritamente subendi, oltre alla doverosa prova del nesso causale tra le allegazioni e le immissioni sonore;
che il Tribunale ha liquidato quindi il danno affidandosi al solo criterio presuntivo.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Varrà osservare che il primo giudice, ritenuto che in materia di immissioni la prova del danno conseguenza dovesse essere fornita dalla parte danneggiata, ha giustamente precisato che l'onere probatorio possa essere evaso anche tramite presunzioni fondate su indizi gravi, precisi e concordanti e sulle nozioni della comune esperienza, prova che ha ritenuto raggiunta nel caso specifico in ragione del fatto che il CTU ha Per_1
verificato che il rumore era percepito all'interno dell'abitazione dei ricorrenti/attori, odierni appellati, all'esito dell'accertamento fonometrico eseguito, precisamente all'interno della camera da letto dei medesimi. Ciò detto, considerato altresì che l'immobile degli attori si trova all'interno di una zona silenziosa, ad eccezione dell'insediamento produttivo per cui è causa, ed è esposto ai rumori di quest'ultimo in ragione della vicinanza allo stesso, deve ritenersi la concreta esposizione dei suoi abitanti agli effetti dannosi dei rumori stessi, lesiva della vivibilità dell'abitazione che non si limita solo al riposo notturno ma ad una più ampia tranquillità domestica e ad una normale conduzione della vita quotidiana all'interno dell'abitazione durante l'intera giornata e per tutti i giorni della settimana.
Quanto alla liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. la stessa sopperisce quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare o è eccessivamente gravoso il preciso accertamento del danno (cfr Cassazione civile sez.
III, 25/09/2024, n.25696; n. 9744/2023). La liquidazione equitativa del danno è consentita solo qualora, sulla base del materiale probatorio acquisito al processo, sia stata accertata l'esistenza del danno (come nel caso di specie sulla scorta della motivazione che precede), sia stata riscontrata e non meramente supposta l'impossibilità o difficoltà rilevante della stima oggettiva e, infine, che la stessa sia incolpevole, cioè non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova.
Nel caso di specie, dunque, stante la evidente impossibilità di una stima oggettiva del danno lamentato, il primo giudice ha liquidato il danno in via equitativa indicando esaurientemente gli elementi su cui ha basato la determinazione del quantum risarcibile e consentendo così la ricostruzione del percorso logico dallo stesso seguito. Con il quinto ed ultimo motivo censura la gravata pronuncia per l'ingiusta condanna alle spese di lite e di CTU, chiedendone la riforma in conseguenza dell'accoglimento dell'appello.
L'appello va, in definitiva, respinto con conseguente conferma della gravata pronuncia anche in ordine alle spese di lite del primo grado.
Le spese del presente grado, liquidate in dispositivo al minimo ed in base all'attività effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
Deve darsi dato atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e , avverso la sentenza n. 689/23 pubblicata dal Tribunale di Fermo il CP_2
20/09/23, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata pronuncia.
Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore degli appellati che liquida complessivamente in euro 3473,00, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa dovute per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Ancona, li 4 giugno 2025
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente Dott.ssa Paola Mureddu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Paola Mureddu Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 275/2024 R.G.
promosso da
(c.f. – p.i. ), in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
Unico e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Chioini ed elettivamente domiciliata in Porto Sant'Elpidio (FM) alla Via Tunisia numero 3 interno
10 presso lo studio del medesimo
APPELLANTE
Contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Brugnoli ed C.F._2
elettivamente domiciliati in Fermo, Vicolo Erioni n.4, presso lo studio del medesimo APPELLATI
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc entro la data del 7 maggio 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione.
Oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 689/23 pubblicata dal Tribunale di
Fermo il 20/09/2023 (rg 2436/2016)
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 689, pubblicata il 20/09/2023, il Tribunale di Fermo, in composizione monocratica, pronunziando in maniera definitiva nella causa iscritta al
R.G. n. 2436-2016, • accertava il superamento del limite della normale tollerabilità delle immissioni da parte di • condannava la stessa a far cessare la Parte_1
causa delle immissioni rumorose o a ricondurle entro le previsioni di cui all'art. 844
c.c.; • condannava al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1
a titolo di danno non patrimoniale della somma di € 5.000,00 oltre CP_2
rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal marzo 2016 al saldo, stabilendo altresì che sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, devono essere computati gli interessi al tasso legale con la medesima decorrenza e sino all'effettivo esborso;
• condannava al pagamento delle spese di lite in favore degli attori liquidate in Parte_1
complessivi € 3.809,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
poneva le spese di CTU definitivamente a carico di Parte_1
Avverso l'impugnata sentenza propone appello la società Parte_1
deducendo i motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere, in totale riforma della gravata pronuncia, il rigetto di ogni domanda proposta dagli attori CP_1
e perché inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto;
[...] CP_2
ordinare ai medesimi la restituzione della somma di Euro 10.555,56 oltre interessi pagata in loro favore dalla società convenuta in esecuzione della sentenza di primo grado;
porre le spese di C.T.U. a carico degli attori/appellati con vittoria delle spese e competenze di causa. In via istruttoria, chiede ammettersi le prove orali dedotte con la seconda memoria ex articolo 183 sesto comma cpc, non ammesse.
Con comparsa di risposta, depositata il 14/06/2024, si sono costituiti in giudizio e , contestando le motivazioni del gravame, per Controparte_1 CP_2
chiedere, il rigetto dell'appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata e vittoria di compensi del presente grado spese generali ed accessori come per legge.
Con ordinanza del 10/07/2024 la Corte fissava la data del 07/05/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termine sino alla predetta data per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., termini perentori, a ritroso, decorrenti dalla suindicata data per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e infine per il deposito delle note di replica.
In data 07/05/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la gravata sentenza per inammissibilità della domanda per “giudicato cautelare”.
In particolare nella parte in cui il primo giudice ha respinto l'eccezione di violazione del giudicato cautelare perché è trascorso un non trascurabile lasso di tempo nel corso del quale gli attori hanno apprezzato la non adeguatezza delle misure adottate in sede esecutiva (svolgimento dell'attività produttiva a porte chiuse rimessa alla volontà di controparte) e la ripresentazione di rumori asseriti come intollerabili.
Deduce, a tal fine, che gli attori non hanno dedotto né dimostrato fatti diversi o sopravvenuti e intollerabili rispetto a quelli originari che consentano di ritenere che col tempo la situazione di fatto sia mutata ovvero si sia aggravata rispetto all'epoca della proposizione del ricorso;
che la domanda risarcitoria non è nuova, essendo stata avanzata già nel procedimento cautelare che è stato definito con ordinanza di accoglimento, confermata in sede di reclamo, cui seguì la fase esecutiva, nel corso della quale venne eseguito a spese dell'esecutata un progetto di insonorizzazione verificato dal C.T.U.; che, all'esito della riforma del codice di procedura civile del 2005,
l'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia del provvedimento d'accoglimento e l'azione di merito è prevista soltanto come eventuale, per cui, quando il giudizio di merito non segue al provvedimento d'urgenza concesso sopraggiunge una sorta di definitività con la conseguenza che nessun altro provvedimento può sopravvenire e statuire in senso difforme rispetto a quanto deciso dal Giudice del provvedimento provvisorio.
Il motivo è infondato e va quindi respinto.
Recita la Suprema Corte (Cassazione civile sez. II, 11/01/2024, n. 1120 ud. 14/04/2023, dep. 11/01/2024) che… il giudizio di merito susseguente ad un procedimento cautelare
è, rispetto a questo, del tutto autonomo, e come tale non è in nessuna misura dipendente da esso, dal suo esito e dal rispetto delle relative forme. Una cosa, infatti, è il processo dichiarativo, che mette capo ad una decisione che accerta un diritto e pronuncia, se richiesto, una condanna, altra, invece, è il procedimento cautelare, che dà luogo ad un provvedimento non decisorio il quale, per sua stessa definizione, non accerta, non condanna e, quindi, tecnicamente "non giudica", ma si limita ad emettere le misure necessarie a conservare l'utilità del futuro giudizio dichiarativo.
Il provvedimento cautelare, essendo finalizzato a dare immediata attuazione alla tutela giurisdizionale, mediante limitazione del pregiudizio che possa derivare dalla durata del processo a cognizione piena, è strumentale, provvisorio, non è decisorio ed è destinato ad essere superato dagli altri provvedimenti che possono essere adottati nel corso del giudizio. All'esito della riforma del 2005 il provvedimento cautelare, che è una misura di tipo anticipatorio e stabile se e fino a quando non sarà sostituita da una sentenza del medesimo o di diverso segno, ed il giudizio di merito sono autonomi tra loro nel senso che quest'ultimo non è una fase ulteriore del procedimento cautelare ma
è un giudizio che, in quanto eventuale e non necessario per conservare la misura cautelare, non è diverso da un comune processo dichiarativo. In considerazione di quanto precede deve ritenersi, quindi, che i ricorrenti/attori potessero promuovere il giudizio di merito senza esserne obbligati e senza essere soggetti a limiti temporali e/o a condizioni, per cui, anche a prescindere dal lasso di tempo trascorso e dalla novità/sopravvenienza dei fatti allegati, siccome motivato dal primo giudice, avevano diritto a chiedere l'accertamento dei fatti e dei loro diritti e ad ottenere una pronuncia dichiarativa di segno diverso da quella cautelare.
Con il secondo motivo censura la gravata pronuncia essendo stato accertato il rispetto dei limiti acustici previsti dal DL 208/2009 applicabili anche nei rapporti tra privati.
Deduce, a tal fine, che il primo giudice ha ignorato che i rispettivi immobili delle parti in causa sono situati a pochi metri di distanza l'uno dall'altro ma in zone urbanistiche diverse, come accertato dal CTU: l'abitazione degli attori in zona agricola e quella della società convenuta in zona prevalentemente artigianale e industriale;
che il
Tribunale si è rifatto alla giurisprudenza formatasi sull'art. 844 c.c., secondo cui il rumore immesso non deve eccedere il rumore di fondo di oltre 3dB, quale limite della normale tollerabilità, mentre avrebbe dovuto considerare che, anche nei rapporti privati, l'illecito ricorre in caso di superamento dei limiti di rumore stabili dalle leggi e dai regolmenti che disciplinano le attività produttive, tenuto conto che è stato aggiunto il comma 1 bis all'articolo 6- ter del Dl 208/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il quale ha stabilito che per l'accertamento della normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile “si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 e alle relative norme di attuazione” ossia la Legge quadro sull'inquinamento acustico che disciplina la materia in ambito amministrativo a tutela degli interessi collettivi;
che, applicando tale norma ed il criterio di accettabilità ivi previsto, risulta che le due C.T.U. hanno accertato che i limiti di legge sono perfettamente rispettati nel caso concreto, essendo rispettato il criterio di accettabilità del livello di rumore di cui alla L. n. 447/1995, applicabile anche nei rapporti tra privati sulla scorta della più recente giurisprudenza della
Suprema Corte (Cassazione civile, sez. II, 26/02/2024, n. 5074), per cui le immissioni lamentate non sono intollerabili.
Con il terzo motivo censura la gravata pronuncia essendo stato accertato che le immissioni acustiche non superano il limite di tollerabilità previsto dall'art.
844 c.c..
In particolare censura quella parte della sentenza che afferma che il rumore di fondo è pari a 32,0 dB mentre il livello sonoro rilevato ad impianto funzionante è pari a 42,5 dB, a porte chiuse, ed a 43,0 dB, a porte aperte, e pertanto è ampiamente superato con conseguente superamento del limite di tollerabilità, tenuto anche conto dello stato dei luoghi: il contesto urbanistico in cui si trovano i due immobili vede una “zona industriale” immersa in una zona “prevalentemente agricola” in cui si trova la casa colonica e pertanto impone di valutare con maggior rigore il limite della normale tollerabilità anche in considerazione del preventivo insediamento degli attori rispetto all'attività produttiva della convenuta.
Deduce, a tal fine, che il Tribunale avrebbe dovuto adottare il cosiddetto criterio della accettabilità, pure proposto dal C.T.U., secondo cui le immissioni sonore provenienti Parte dall'impianto della sono giustificate non solo dal rispetto della normativa pubblicistica, ma anche da “esigenze della produzione” ed inoltre occorreva “tener conto della priorità di un determinato uso” ex articolo 844, comma 2, Codice Civile, anche perchè chi compra o costruisce in adiacenza ad un'area destinata ad attività produttive sa benissimo ex ante a quali immissioni si espone;
che il CTU aveva evidenziato altre circostanze rilevanti, ovvero l'entità del rumore, in quanto il superamento del limite dei 3dB del rumore di fondo non è oggettivamente rilevante, nel senso che “NON incide significativamente sul rumore intrusivo percepito dalla parte attrice” ed inoltre “Sporadicamente si possono osservare attività rumorose dovute alla conduzione dei fondi agricoli limitrofi”; l'orario, in quanto il rumore viene prodotto solo nelle ore diurne dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00 per cui viene rispettato sia il riposo pomeridiano che quello notturno nonché la quiete del sabato e dei giorni festivi;
il luogo ove si verifica il rumore, in quanto la casa degli attori si trova in una zona non residenziale ma agricola priva di rumore di fondo.
Deduce, altresì, che quando gli odierni appellati acquistarono nell'anno 1992
l'abitazione sul posto vi era già un capannone industriale, circostanza che sarebbe stata confermata dai testi se il Giudice del primo grado avesse ammesso la prova testimoniale chiesta sul punto e che si ripropone.
Deduce, infine, che la società convenuta/appellante, nel contesto del procedimento cautelare già celebrato tra le parti ha adottato importanti e costosi accorgimenti tecnici per evitare il propagarsi di rumori nelle proprietà dei vicini, per un totale di Euro
37.006,75.
I motivi che precedono, suscettibili di trattazione congiunta per evidenti ragioni di connessione, sono infondati e vanno pertanto respinti.
Secondo la Suprema Corte (Cassazione civile sez. II, 31/07/2024, n.21479) i parametri dettati dall'art. 4 DPCM 14 novembre 1997 sono volti a proteggere la salute pubblica mentre, nei rapporti tra privati, vige la disciplina dell'art. 844 c.c. che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni;
tale giudizio non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti.
La citata pronuncia chiarisce che i criteri dettati dall'art. 4 del D.P.C.M. del 14.11.1997, nell'ambito della legge quadro n. 447/1995 in tema di inquinamento acustico, attengono al superamento dei valori limite differenziali di immissione di rumore nell'esercizio o nell'impiego di sorgente di emissioni sonore e sono volti a proteggere la salute pubblica mentre nei rapporti tra privati vige la disciplina dell' art. 844 c.c. che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle stesse.
Nei rapporti tra privati il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, sicché la valutazione ex art. 844 c.c. diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata.
Peraltro, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa resta attuale anche a seguito dell'entrata in vigore dell' art. 6 – ter del D.L. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla L. n. 13 del 2009, che non ha una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c. con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse del singolo ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione.
L'intollerabilità non va dunque accertata prendendo come parametro di riferimento le norme amministrative, che perseguono finalità di interesse pubblico ed operano tra privati e la Pubblica amministrazione sulla base di parametri meno rigorosi di quelli applicabili nei singoli casi ai sensi dell'art. 844 c.c. che regolano i rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini.
Spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa.
Deriva da quanto precede che l'accertata esposizione ad immissioni sonore, indipendentemente dal superamento dei limiti previsti dal DPCM n. 1675900 del
14/11/1997, nell'ambito della Legge quadro n. 447/1995, può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza.
La pronuncia di legittimità in esame si è espressa nel solco della pregressa giurisprudenza richiamata dal primo giudice, ribadendo, nella sostanza, principi già contenuti nella motivazione della gravata pronuncia, pienamente condivisi da questa
Corte.
Reputa quindi la Corte adita, anche all'esito della rivalutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, in particolare della CTU, (1) che è stato accertato il superamento del valore di 3 dB dal rumore di fondo ad opera delle immissioni sonore dell'attività produttiva sia a porte aperte che a porte chiuse, (2) che la zona industriale dove si trova l'insediamento produttivo è immersa in una zona prevalentemente agricola, silenziosa, all'interno della quale è situata la casa colonica, peraltro nelle vicinanze dell'attività per cui è causa, (3) che non rileva che il fabbricato rurale sia adibito ad abitazione mentre rileva il preventivo insediamento degli attori rispetto all'attività della ditta convenuta, atteso che delle precedenti attività produttive gli appellati non hanno lamentato immissioni sonore, e che, in conclusione, i predetti parametri, già utilizzati dal primo giudice al fine di decidere, consentono di ritenere superato il limite di tollerabilità di cui all'art. 844 c.c..
Con il quarto motivo censura la gravata pronuncia nella parte in cui ha accolto la domanda risarcitoria, non essendo stato assolto il relativo onere probatorio con riferimento sia all'an che al quantum debeatur.
Deduce, a tal fine, che il pregiudizio subito in conseguenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità non può ritenersi sussistente in re ipsa ma va dimostrato in modo rigoroso;
che gli attori, invero, non hanno allegato specifiche circostanze, specifici effetti dannosi per la loro salute, non hanno fornito documentazione sanitaria, né hanno chiesto una C.T.U. medico-legale o, almeno, spiegato in cosa consisterebbero i danni asseritamente subendi, oltre alla doverosa prova del nesso causale tra le allegazioni e le immissioni sonore;
che il Tribunale ha liquidato quindi il danno affidandosi al solo criterio presuntivo.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Varrà osservare che il primo giudice, ritenuto che in materia di immissioni la prova del danno conseguenza dovesse essere fornita dalla parte danneggiata, ha giustamente precisato che l'onere probatorio possa essere evaso anche tramite presunzioni fondate su indizi gravi, precisi e concordanti e sulle nozioni della comune esperienza, prova che ha ritenuto raggiunta nel caso specifico in ragione del fatto che il CTU ha Per_1
verificato che il rumore era percepito all'interno dell'abitazione dei ricorrenti/attori, odierni appellati, all'esito dell'accertamento fonometrico eseguito, precisamente all'interno della camera da letto dei medesimi. Ciò detto, considerato altresì che l'immobile degli attori si trova all'interno di una zona silenziosa, ad eccezione dell'insediamento produttivo per cui è causa, ed è esposto ai rumori di quest'ultimo in ragione della vicinanza allo stesso, deve ritenersi la concreta esposizione dei suoi abitanti agli effetti dannosi dei rumori stessi, lesiva della vivibilità dell'abitazione che non si limita solo al riposo notturno ma ad una più ampia tranquillità domestica e ad una normale conduzione della vita quotidiana all'interno dell'abitazione durante l'intera giornata e per tutti i giorni della settimana.
Quanto alla liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. la stessa sopperisce quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare o è eccessivamente gravoso il preciso accertamento del danno (cfr Cassazione civile sez.
III, 25/09/2024, n.25696; n. 9744/2023). La liquidazione equitativa del danno è consentita solo qualora, sulla base del materiale probatorio acquisito al processo, sia stata accertata l'esistenza del danno (come nel caso di specie sulla scorta della motivazione che precede), sia stata riscontrata e non meramente supposta l'impossibilità o difficoltà rilevante della stima oggettiva e, infine, che la stessa sia incolpevole, cioè non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova.
Nel caso di specie, dunque, stante la evidente impossibilità di una stima oggettiva del danno lamentato, il primo giudice ha liquidato il danno in via equitativa indicando esaurientemente gli elementi su cui ha basato la determinazione del quantum risarcibile e consentendo così la ricostruzione del percorso logico dallo stesso seguito. Con il quinto ed ultimo motivo censura la gravata pronuncia per l'ingiusta condanna alle spese di lite e di CTU, chiedendone la riforma in conseguenza dell'accoglimento dell'appello.
L'appello va, in definitiva, respinto con conseguente conferma della gravata pronuncia anche in ordine alle spese di lite del primo grado.
Le spese del presente grado, liquidate in dispositivo al minimo ed in base all'attività effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
Deve darsi dato atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e , avverso la sentenza n. 689/23 pubblicata dal Tribunale di Fermo il CP_2
20/09/23, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata pronuncia.
Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore degli appellati che liquida complessivamente in euro 3473,00, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa dovute per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Ancona, li 4 giugno 2025
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente Dott.ssa Paola Mureddu