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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/12/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2128/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA Prima CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Amoruso Presidente Dott. Gabriele Molinaro Giudice Dott.ssa Veronica Zanin Giudice Relatore ed Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2128/2022 promossa da:
(CF ) Parte_1 C.F._1 Rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Lo Verde ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Trecate (NO), giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE contro
(CF ) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito NEL MERITO Confermare le condizioni di cui all'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 708 comma III CPC Si rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc (vecchio rito)”
Per il P.M. Nulla
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione Le parti hanno contratto matrimonio il 24.7.2010 a Pero (MI). Dall'unione coniugale sono nati il 26.6.2014 e il 19.10.2010. Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 5 ha adito il Tribunale di Novara per ottenere la Parte_1 pronuncia di separazione dal coniuge, l'affidamento condiviso de figli e, con collocazione presso e la regolamentazione dei rapporti col genitore non collocatario. Sotto il profilo patrimoniale, parte attrice ha chiesto l'assegnazione della casa familiare a sé e la previsione dell'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei minori versando l'importo mensile di euro 600,00 (300,00 per ciascun minore) oltre al 50% delle spese straordinarie.
non è comparso personalmente all'udienza Controparte_2 presidenziale, né si è costituito nel prosieguo del procedimento, restando contumace. All'udienza 14.3.2023, il Presidente del Tribunale ha pronunciato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma con l'obbligo del reciproco rispetto. AFFIDA i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole. DISPONE la collocazione dei figli minori presso la madre, con cui già coabitano, assegnandole la casa di abitazione familiare. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli concordandone volta a volta le modalità previamente con il coniuge;
in caso di disaccordo, potrà comunque vederli e tenerli con sé per due fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio dopo scuola fino alle ore 19.00 della domenica successiva;
durante le vacanze scolastiche estive i minori trascorreranno con ciascun genitore quindici giorni anche non consecutivi in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
durante le vacanze scolastiche natalizie i minori trascorreranno con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio secondo il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze scolastiche pasquali i minori trascorreranno con un genitore tre giorni (Pasqua compresa) e con l'altro genitore tre giorni (Lunedì dell'Angelo compreso) secondo il criterio dell'alternanza annuale;
ogni altra festività civile o religiosa secondo il criterio dell'alternanza annuale. DISPONE che il padre contribuisca indirettamente al mantenimento dei figli versando al coniuge in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 600,00, che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI;
e pagando o rimborsando il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specificate: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo”.
pagina 2 di 5 Effettuato il passaggio alla fase contenziosa, parte ricorrente ha formulato istanze istruttorie. E' stata accolta istanza formulata ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ma parte ricorrente non ha ottemperato all'onere di notifica nei confronti di . Il G.R. ha quindi disposto d'ufficio Controparte_3 l'assunzione di informazioni nell'interesse dei minori ex art. 213 c.p.c. Parte ricorrente ha formulato in seguito conclusioni come in epigrafe.
La domanda di separazione. La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. Parte ricorrente ha rappresentato l'avvenuta fine dell'unione coniugale per ragioni che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e parte resistente non ha eccepito eventuali riconciliazioni.
Affido e collocamento dei minori;
diritto di visita del genitore non collocatario. La ricorrente vive insieme ai minori nella casa coniugale, dalla quale il marito si è allontanato. Come è noto, l'art. 337-ter c.c., imponendo di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevede l'affidamento condiviso come la regola, con ciò affermando il diritto dei figli alla c.d. bigenitorialità. Di converso, l'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art. 337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio in negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico. In altri termini, la deroga al principio della bigenitorialità si giustifica solo laddove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque una condizione tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore. Nel caso di specie la richiesta della ricorrente di affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori può essere accolta, non emergendo dagli atti e documenti di causa elementi tali da rendere, allo stato, il suddetto regime pregiudizievole per e . I genitori eserciteranno la Parte_2 Parte_3 responsabilità genitoriale in maniera disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione. I minori avranno collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, con la quale già coabitano. La casa coniugale deve essere assegnata alla moglie, nella qualità di genitore collocatario dei figli. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il calendario riportato in dispositivo, in quanto ritenuto idoneo a garantire ai minori di mantenere anche con il padre un rapporto costante e significativo.
Contributo al mantenimento dei minori. Secondo quanto previsto dall'art. 337-ter c.c., ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, potendo il giudice stabilire la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinarsi considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Parte ricorrente, al momento dell'instaurazione del giudizio, ha affermato di percepire il reddito di cittadinanza. L'unica documentazione reddituale presente in atti è ISEE 2025, pari a 0. La ricorrente non ha provato la ricerca di un'occupazione. Ciononostante non ha richiesto alcun mantenimento per sé, affermando la propria indipendenza economica, il che fa desumere lo svolgimento, almeno parziale, di attività lavorativa non regolarizzata. Vive con i minori in una casa di proprietà.
pagina 3 di 5 L'istruttoria svolta d'ufficio ha consentito di accertare che il resistente svolge da tempo attività lavorativa a tempo indeterminato con la medesima società. Risulta percepire un reddito netto mensile di euro 2.096,00. Tenuto conto delle rispettive capacità economiche delle parti e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, può essere confermato il contributo al mantenimento previsto in sede presidenziale.
Le spese di lite Tenuto conto della natura necessaria del giudizio di separazione e dello svolgimento di istruttoria unicamente d'ufficio, nonché della mancata costituzione del resistente, devono compensarsi le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, respinta ogni diversa istanza, in contumacia della parte convenuta,
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] , e
[...] Controparte_2
, nato a [...] il [...] che hanno contratto matrimonio il 24.7.2010
[...] a Pero, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, atto di matrimonio n. 11- Parte II– Serie A;
b) affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
c) dispone la collocazione dei figli minori presso la madre, con cui già coabitano, assegnandole la casa di abitazione familiare;
d) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli concordandone volta a volta le modalità previamente con il coniuge;
in caso di disaccordo, potrà comunque vederli e tenerli con sé per due fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio dopo scuola fino alle ore 19.00 della domenica successiva;
durante le vacanze scolastiche estive i minori trascorreranno con ciascun genitore quindici giorni anche non consecutivi in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
durante le vacanze scolastiche natalizie i minori trascorreranno con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio secondo il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze scolastiche pasquali i minori trascorreranno con un genitore tre giorni (Pasqua compresa) e con l'altro genitore tre giorni (Lunedì dell'Angelo compreso) secondo il criterio dell'alternanza annuale;
ogni altra festività civile o religiosa secondo il criterio dell'alternanza annuale;
e) dispone che il padre contribuisca indirettamente al mantenimento dei figli versando al coniuge in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 600,00, che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI;
e pagando o rimborsando il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specificate: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure pagina 4 di 5 dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta;
f) dispone la compensazione delle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Novara in data 4.8.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Amoruso
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Veronica Zanin
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA Prima CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Amoruso Presidente Dott. Gabriele Molinaro Giudice Dott.ssa Veronica Zanin Giudice Relatore ed Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2128/2022 promossa da:
(CF ) Parte_1 C.F._1 Rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Lo Verde ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Trecate (NO), giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE contro
(CF ) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito NEL MERITO Confermare le condizioni di cui all'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 708 comma III CPC Si rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc (vecchio rito)”
Per il P.M. Nulla
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione Le parti hanno contratto matrimonio il 24.7.2010 a Pero (MI). Dall'unione coniugale sono nati il 26.6.2014 e il 19.10.2010. Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 5 ha adito il Tribunale di Novara per ottenere la Parte_1 pronuncia di separazione dal coniuge, l'affidamento condiviso de figli e, con collocazione presso e la regolamentazione dei rapporti col genitore non collocatario. Sotto il profilo patrimoniale, parte attrice ha chiesto l'assegnazione della casa familiare a sé e la previsione dell'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento dei minori versando l'importo mensile di euro 600,00 (300,00 per ciascun minore) oltre al 50% delle spese straordinarie.
non è comparso personalmente all'udienza Controparte_2 presidenziale, né si è costituito nel prosieguo del procedimento, restando contumace. All'udienza 14.3.2023, il Presidente del Tribunale ha pronunciato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma con l'obbligo del reciproco rispetto. AFFIDA i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole. DISPONE la collocazione dei figli minori presso la madre, con cui già coabitano, assegnandole la casa di abitazione familiare. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli concordandone volta a volta le modalità previamente con il coniuge;
in caso di disaccordo, potrà comunque vederli e tenerli con sé per due fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio dopo scuola fino alle ore 19.00 della domenica successiva;
durante le vacanze scolastiche estive i minori trascorreranno con ciascun genitore quindici giorni anche non consecutivi in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
durante le vacanze scolastiche natalizie i minori trascorreranno con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio secondo il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze scolastiche pasquali i minori trascorreranno con un genitore tre giorni (Pasqua compresa) e con l'altro genitore tre giorni (Lunedì dell'Angelo compreso) secondo il criterio dell'alternanza annuale;
ogni altra festività civile o religiosa secondo il criterio dell'alternanza annuale. DISPONE che il padre contribuisca indirettamente al mantenimento dei figli versando al coniuge in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 600,00, che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI;
e pagando o rimborsando il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specificate: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo”.
pagina 2 di 5 Effettuato il passaggio alla fase contenziosa, parte ricorrente ha formulato istanze istruttorie. E' stata accolta istanza formulata ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ma parte ricorrente non ha ottemperato all'onere di notifica nei confronti di . Il G.R. ha quindi disposto d'ufficio Controparte_3 l'assunzione di informazioni nell'interesse dei minori ex art. 213 c.p.c. Parte ricorrente ha formulato in seguito conclusioni come in epigrafe.
La domanda di separazione. La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. Parte ricorrente ha rappresentato l'avvenuta fine dell'unione coniugale per ragioni che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e parte resistente non ha eccepito eventuali riconciliazioni.
Affido e collocamento dei minori;
diritto di visita del genitore non collocatario. La ricorrente vive insieme ai minori nella casa coniugale, dalla quale il marito si è allontanato. Come è noto, l'art. 337-ter c.c., imponendo di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevede l'affidamento condiviso come la regola, con ciò affermando il diritto dei figli alla c.d. bigenitorialità. Di converso, l'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art. 337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio in negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico. In altri termini, la deroga al principio della bigenitorialità si giustifica solo laddove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque una condizione tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore. Nel caso di specie la richiesta della ricorrente di affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori può essere accolta, non emergendo dagli atti e documenti di causa elementi tali da rendere, allo stato, il suddetto regime pregiudizievole per e . I genitori eserciteranno la Parte_2 Parte_3 responsabilità genitoriale in maniera disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione. I minori avranno collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, con la quale già coabitano. La casa coniugale deve essere assegnata alla moglie, nella qualità di genitore collocatario dei figli. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il calendario riportato in dispositivo, in quanto ritenuto idoneo a garantire ai minori di mantenere anche con il padre un rapporto costante e significativo.
Contributo al mantenimento dei minori. Secondo quanto previsto dall'art. 337-ter c.c., ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, potendo il giudice stabilire la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinarsi considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Parte ricorrente, al momento dell'instaurazione del giudizio, ha affermato di percepire il reddito di cittadinanza. L'unica documentazione reddituale presente in atti è ISEE 2025, pari a 0. La ricorrente non ha provato la ricerca di un'occupazione. Ciononostante non ha richiesto alcun mantenimento per sé, affermando la propria indipendenza economica, il che fa desumere lo svolgimento, almeno parziale, di attività lavorativa non regolarizzata. Vive con i minori in una casa di proprietà.
pagina 3 di 5 L'istruttoria svolta d'ufficio ha consentito di accertare che il resistente svolge da tempo attività lavorativa a tempo indeterminato con la medesima società. Risulta percepire un reddito netto mensile di euro 2.096,00. Tenuto conto delle rispettive capacità economiche delle parti e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, può essere confermato il contributo al mantenimento previsto in sede presidenziale.
Le spese di lite Tenuto conto della natura necessaria del giudizio di separazione e dello svolgimento di istruttoria unicamente d'ufficio, nonché della mancata costituzione del resistente, devono compensarsi le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, respinta ogni diversa istanza, in contumacia della parte convenuta,
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] , e
[...] Controparte_2
, nato a [...] il [...] che hanno contratto matrimonio il 24.7.2010
[...] a Pero, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, atto di matrimonio n. 11- Parte II– Serie A;
b) affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
c) dispone la collocazione dei figli minori presso la madre, con cui già coabitano, assegnandole la casa di abitazione familiare;
d) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli concordandone volta a volta le modalità previamente con il coniuge;
in caso di disaccordo, potrà comunque vederli e tenerli con sé per due fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio dopo scuola fino alle ore 19.00 della domenica successiva;
durante le vacanze scolastiche estive i minori trascorreranno con ciascun genitore quindici giorni anche non consecutivi in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
durante le vacanze scolastiche natalizie i minori trascorreranno con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio secondo il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze scolastiche pasquali i minori trascorreranno con un genitore tre giorni (Pasqua compresa) e con l'altro genitore tre giorni (Lunedì dell'Angelo compreso) secondo il criterio dell'alternanza annuale;
ogni altra festività civile o religiosa secondo il criterio dell'alternanza annuale;
e) dispone che il padre contribuisca indirettamente al mantenimento dei figli versando al coniuge in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di euro 600,00, che sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI;
e pagando o rimborsando il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specificate: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure pagina 4 di 5 dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta;
f) dispone la compensazione delle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Novara in data 4.8.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Amoruso
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Veronica Zanin
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