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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/05/2025, n. 2673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2673 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2099 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
24/10/2024, vertente
TRA
(c.f. ), difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ZACCARIA GIANFRANCO (c.f. C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA, contumace
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 15540/2021 emessa dal Tribunale di
Roma in data 05/10/2021.
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di
Roma adita, contrariis reiectis, 1) accogliere il presente atto di appello e per, l'effetto, 2)
Riformare integralmente la Sentenza del Tribunale di Roma, Seconda Sezione Civile, n.
15540/2021, R.G. 48895/2018, pubblicata il 5 ottobre 2021, Giudice Dr. ssa Emilia
Cerchiara, mai notificata e, conseguentemente, 3) Dichiarare la illegittimità dell'operato posto in essere da ai danni del sig. , con condanna della Controparte_2 Parte_1
a risarcire il danno occorso a quest'ultimo, sotto il Controparte_1
profilo psicologico che, in via equitativa e provvisoria, si quantifica in euro 5.200,00,
r.g. n. 1 salva diversa quantificazione, anche maggiore;
4) Con condanna dell'ente appellato a rifondere spese, competenze ed onorari di lite, con accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.”.
FATTO E DIRITTO
La sentenza impugnata ha respinto la domanda risarcitoria che Parte_1
aveva basato sulla tardiva cancellazione dell'ipoteca giudiziale dopo oltre un anno dall'estinzione del relativo debito, ciò perché non erano specifiche le allegazioni del danno lamentato sia in relazione all'impossibilità di accedere al credito sia in ordine al perturbamento psicologico patito.
ha proposto appello. Parte_1
è rimasta contumace. Controparte_1
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 24/10/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello principale contiene un solo motivo che invoca il ristoro del perturbamento psicologico, risultando abbandonato l'ulteriore profilo di danno collegato all'impossibilità di accesso al credito.
Il tribunale, pur rilevato che “ …la visura ipotecaria depositata in atti (cfr. fascicolo parte convenuta) mostra che la cancellazione in oggetto è stata annotata il
31.07.2017, a distanza di un anno dalla pacifica e non contestata estinzione del debito nel 2016 …” aveva respinto la domanda per la genericità delle allegazioni ed il difetto di prova del danno.
La giurisprudenza id legittimità, in fattispecie analoga, ha sancito che “In caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ricorre un evento di danno costituito dall'apparenza di una situazione idonea a determinare difficoltà alla commerciabilità del bene;
tuttavia, ai fini del risarcimento, occorre accertare se in concreto si è verificato un danno-conseguenza, che non può essere configurato in re ipsa, ma può consistere nel pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite oppure di venderlo a condizioni più favorevoli.” (Cass civile , sez.
III , 22/06/2020 , n. 12123).
L'appellante non ha colmato la lacuna probatoria già rilevata dal primo giudice r.g. n. 2 mancando ogni prova dei vani tentativi di acceso al credito per effetto della permanenza indebita dell'iscrizione ipotecaria.
Il perturbamento psicologico è espressamente collegato dallo stesso impugnante proprio a detta impossibilità e risente della medesima lacuna probatoria, risolvendosi l'appello nell'astratta enunciazione di precedenti giurisprudenziali.
L'appello deve essere, perciò, respinto.
Nulla sulle spese stante la contumacia dell'appellata.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello;
b)nulla sulle spese;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 29/04/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 3