Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza dell'11.3.2025, disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 13332/2023 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: rendita ai superstiti ed assegno funerario;
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), in proprio e C.F._2 Parte_3 C.F._3 quali eredi del sig. (c.f. ), elettivamente domiciliati Persona_1 C.F._4 in Ercolano (Na) alla via IV Novembre n. 14 presso lo studio dell'avv. Antonietta Garzia che li rappresenta e difende;
RICORRENTI
CONTRO
, in Controparte_1 persona del p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. Ida Controparte_2
Rampino ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Nuova Poggioreale, ang. S.
Lazzaro;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER I RICORRENTI: dichiarare che il decesso del de cuius sig. avvenuto Persona_1 in data 19/03/2021 è riconducibile all'evento consistente nel contagio da COVID- 19, ovvero mentre svolgeva la propria prestazione lavorativa;
dichiarare che i ricorrenti, in proprio e quali eredi hanno diritto all'assegno funerario ed alla rendita superstiti ex D.P.R.
n. 1124/1965; condannare l' alla corresponsione in favore dei ricorrenti, in proprio e CP_1 quali eredi, dell'assegno funerario e della rendita superstiti ex D.P.R. n. 1124/1965 a far
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con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
per l' preliminarmente, dichiarare la inammissibilità del ricorso;
nel merito CP_1 rigettare la domanda con vittoria delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.7.2023, , e Parte_1 Parte_2 esponevano che il de cuius, sig lavorava con qualifica di Parte_3 Persona_1 operaio specializzato, alle dipendenze della società in house della Controparte_3
Regione Campania.
Deducevano che lo stesso era deceduto in data 19/03/2021 presso il reparto Covid-
19 del di Napoli. Controparte_4
Sostenevano che aveva contratto la patologia nell'espletamento della predetta attività lavorativa, contagiato dal collega, sig. , risultato positivo al COVID-19 e che CP_5 vi lavorava a stretto contatto.
Precisavano che il congiunto si recava a lavoro con la propria autovettura che parcheggiava presso la sede aziendale (Caserta) da dove si recava insieme ad altri tre colleghi ( , e ) con l'auto aziendale (Fiat Persona_2 Persona_3 CP_5
Panda) sul luogo di lavoro quotidiano, all'epoca sito nel Comune di Quindici (Av) per opere di bonifica e riqualificazione ambientale.
Aggiungevano che il de cuius era risultato positivo al Covid-19 in data 19/01/2021, mentre tutti i suoi familiari conviventi (moglie e due figli) risultavano negativi;
non era venuto a contatto con nessun soggetto positivo al di fuori del luogo di lavoro;
non si era recato all'estero o fuori nei quattordici giorni precedenti la data di effettuazione CP_2 del tampone.
Lamentavano di aver presentato, domanda all' per il riconoscimento della CP_1 malattia professionale, che era stata ingiustamente rigettata con provvedimento del
14/01/2022 (con la motivazione che “per il decesso dell'assicurato non può essere riconosciuto il diritto alla rendita a superstiti in quanto la morte non è riconducibile all'evento”) e che era stato invano depositato ricorso in opposizione.
Deducendo che l'iter amministrativo si era concluso negativamente, insistevano che il contagio, ed il successivo decesso, si era verificato in occasione di lavoro, per cui convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro,
l' per sentire accolte le sopra richiamate conclusioni. CP_1
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione
Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio eccependo la inammissibilità del ricorso in quanto generico.
In via gradata, sosteneva l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto con vittoria delle spese
2 Deduceva, che la mansione lavorativa non aveva esposto il de cuius a particolare rischio lavorativo, svolgendo attività di boscaiolo all'aperto; che il datore di lavoro aveva dichiarato di aver adottato tutti i dispositivi di sicurezza a tutela dei lavoratori quali mascherine, sanificazione dei mezzi, distanziamento e flessibilità oraria per evitare assembramento nei locali aziendali;
che nessun collegamento può esservi tra il contagio Per_ del sig e degli altri due colleghi, mancando ogni indicazione di un collegamento temporale e/o spaziale.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova testimoniale, la causa veniva discussa mediante il deposito di note conclusionali.
L'odierna udienza veniva sostituita, ex art 127 ter c.p.c., dal deposito di note ed all'esito veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di legge.
2. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di nullità del ricorso.
Ai sensi dell'art. 414 c.p.c. n. 3 e 4, nel ricorso introduttivo del giudizio deve essere determinato l'oggetto della domanda e devono essere indicati gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda stessa, la cui mancata specificazione comporta la nullità del ricorso, da ritenersi sanabile ex art. 164 co. 5 c.p.c.; corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda comprova l'avvenuta sanatoria della nullità, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo cui l'atto nullo è preordinato ai sensi dell'art. 156 co. 2 c.p.c.
Applicando tale principio, nella fattispecie va esclusa la eccepita nullità, in quanto l'atto introduttivo individua in maniera chiara e precisa l'oggetto della domanda e contiene tutti gli elementi necessari per superare il vaglio di ammissibilità, essendo stato l' in CP_1 condizione di formulare immediatamente esaurientemente le proprie difese, come del resto avvenuto.
In particolare, dalla sua lettura emergono le mansioni svolte dal de cuius, la patologia contratta, le modalità con cui si sarebbe verificato il contagio ed i titoli posti a fondamento della domanda.
3. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Nella fattispecie i ricorrenti sostengono, in sintesi, che il de cuius avrebbe contratto la patologia che ne ha determinato il decesso come infortunio in itinere, in quanto infettato dal collega, , risultato positivo al COVID-19 e che lavorava a stretto contatto, CP_5 Per_ in squadra, col sig. Ovvero che abbia contratto la patologia da Coronavirus in occasione di lavoro.
Con la precisazione che nel periodo precedente alla positività il cantiere presso cui si recavano con l'auto aziendale era sito nel Comune di Quindici (Av) per opere di bonifica e riqualificazione ambientale.
3 La prospettazione attorea è basata sulla ulteriore considerazione che nessuno dei Per_ familiari conviventi del sig. era positivo al Covid-19 prima della data del tampone Per_ eseguito (19/01/2021); il sig. non era venuto a contatto con nessun soggetto positivo al Covid-19 al di fuori del luogo di lavoro;
non usciva di casa se non per le strette necessità, nè si era recato all'estero o fuori nei quattordici giorni precedenti la data di CP_2 effettuazione del tampone.
Ciò detto, venivano escussi i seguenti testimoni.
“ADR conosco i fatti di causa in quanto lavoro alla dipendenze Persona_2 della con mansioni di operaio;
non ho lite pendente con le parti, cui Controparte_3 sono indifferente. ADR Il sig è stato un mio collega con le mie stesse Persona_1 mansioni. All'epoca dei fatti, agli inizi del 2021, noi operai lavoravamo in una unica squadra composta da noi due, e;
in pratica, ogni CP_5 Persona_3 mattina, marcavamo il badge presso la base territoriale di Boscoreale, ma ci recavamo a
Quindici (AV), presso i ove ci occupavamo della difesa del suolo, del Parte_4 disboscamento ecc.. ADR Dopo la marcatura del cartellino, ci recavamo insieme con
l'auto aziendale, una Dacia ed a volte un furgoncino, presso il luogo di lavoro. ADR
Ricordo che un paio di giorni prima della scoperta della positività da Covid 19 del sig Per_
, si era assentato dal lavoro il collega , ma non conoscevamo se fosse CP_5 in ferie o malattia. In pratica, la nostra squadra fu ridotta a tre operai. Ricordo che il Per_ giorno 18 gennaio il sig fece un colpo di tosse in auto mentre ritornavamo alla base dal lavoro, tanto che noi colleghi lo prendemmo in giro amichevolmente. La sera mi chiamò dicendomi che aveva decimi di febbre e che si sarebbe fatto il tampone. Il giorno dopo chiamò per comunicarci che era positivo e da quel giorno non l'ho più rivisto. Noi due colleghi risultammo negativi al tampone, ma ci siamo messi volontariamente in CP_ quarantena. ADR Il collega ci comunicò che anche lui era positivo al Covid, ma non so da quando. Il de cuis all'epoca non usciva di casa se non per le strette necessità e non Per_ usciva fuori regione. Noi colleghi della squadra - io, e - ci recavamo Per_3 presso la base territoriale di Boscoreale insieme con la nostra autovettura personale a turno, oppure ciascuno con la sua auto, alternavamo. ADR Escludo che i suoi familiari abbiano avuto il Covid prima di lui”
“ADR conosco i fatti di causa in quanto lavoro alla ancora Persona_3 dipendenze della con mansioni di operaio scavatorista;
non ho lite Controparte_3 pendente con le parti, cui sono indifferente . ADR Il sig è stato un mio Persona_1 collega, anche lui operaio. All'epoca dei fatti, agli inizi del 2021, noi operai lavoravamo in una unica squadra composta da noi due, oltre a e . ADR Persona_2 CP_5
Ogni mattina andavamo con la nostra auto civile a turno presso la sede di Boscoreale, ove marcavamo il badge e da lì ci recavamo al cantiere di Quindici (AV), per la bonifica dei
Regi Lagni, con un furgone o mezzo aziendale. ADR Impiegavamo almeno 40 minuti per raggiungere il cantiere. All'epoca utilizzavamo regolarmente gel e mascherina che ci
4 forniva la anche in auto. ADR Ricordo che un paio di giorni prima della CP_3 Per_ scoperta della positività da Covid 19 del sig , si era assentato dal lavoro il collega
. Ricordo che mentre noi tre operai ritornavamo alla base dal lavoro il sig CP_5 Per_
fece un brutto colpo di tosse in auto. Il giorno dopo lui chiamò sul cantiere al sig
per comunicare che aveva fatto il tampone e che era risultato positivo al Covid. Per_2
Da quel giorno non l'ho più rivisto;
ADR Noi due colleghi rientrammo subito dal cantiere CP_ per farci il tampone, risultammo negativi, ma ci siamo messi in isolamento. Il collega comunicò che anche lui era positivo al Covid;
non chiamò me, ma ricordo che anche lui era positivo, l'ho saputo da altri colleghi. ADR Il nostro turno era dalle 7 alle 15:10, e facevamo pausa pranzo insieme sul cantiere. ADR Noi ci conoscevamo da oltre 30 anni, e Per_ so che all'epoca il sig usciva di casa solo per la spesa, non andava fuori regione, non era il tipo. ADR Non so se i suoi familiari abbiano avuto il Covid prima di lui”.
Infine, NA OR: “ADR conosco i fatti di causa in quanto lavoro alle dipendenze della con mansioni di operaio qualificato;
non ho lite Controparte_3 Per_ pendente con le parti, nè con gli eredi del sig. , cui sono indifferente. ADR Il sig.
è stato un mio collega con le mie stesse mansioni di operaio. All'epoca dei Persona_1 fatti, erano gli inizi del Gennaio 2021, noi operai lavoravamo in una unica squadra composta da me come autista, dai sig.ri e e Persona_2 Persona_3 [...]
ADR ogni mattina, ci incontravamo in Boscoreale nella base territoriale, da cui Per_1 ci recavamo con un furgone aziendale presso i vari cantieri nei comuni di Quindici, Lauro
o Moschiano in provincia di Avellino. ADR. Lavoravamo con motosega, tagliaerba, pala meccanica ecc… e ci occupavamo della difesa del suolo e del disboscamento ADR Per_ utilizzavamo prevalentemente il furgone IVECO Daily. ADR ricordo bene che il sig.
è deceduto il 19.03.2021, come conseguenza del COVID 19, il giorno della “festa del papà”, rimasi molto colpito di ciò. ADR mi ricordo, ma non in quale giorno, che i miei colleghi, e , mi chiamarono telefonicamente quando io ero in ferie ed Per_3 Per_2 ero a casa;
mi comunicarono che era risultato positivo al COVID 19 e mi Persona_1 suggerirono di fare un tampone prima di rientrare in servizio in azienda. ADR non ricordo all'epoca di aver avuti sintomi, ma feci il tampone proprio perché mi fu richiesto dai colleghi. ADR quindi, prima di rientrare in servizio, mi feci il tampone, era un lunedì o martedì, e risultai anche io positivo. Nei giorni immediatamente successivi, vista la mia positività, anche mio figlio e mia moglie conviventi, si fecero il tampone e solo mia moglie risultò positiva. ADR l'azienda ci forniva il liquido disinfettate per le mani ed una mascherina per ogni giorno lavorativo, pertanto in macchina la utilizzavamo, come era previsto all'epoca. ADR durante la pausa pranzo mangiavamo insieme, ma eravamo ben distanti all'aperto. ADR poiché i cantieri erano all'aperto in zone boscose, avevamo a disposizione i bagni ecologici, ma avevamo nel furgone una latta da 25 litri di acqua per lavarci le mani”.
5 CP_ Ebbene, dall'istruttoria orale è emerso che la positività al Covid del collega era Per_ stata riscontrata solo dopo quella del sig. in particolare, il predetto teste ha riferito di non ricordare se avesse sintomi nei giorni precedenti la positività, confermando la sua assenza dal lavoro per ferie nei giorni precedenti alla scoperta della positività.
La tesi attorea è nel senso che sia “verosimile” che il contagio sia avvenuto nell'auto aziendale lungo il tratto di strada che conduceva gli operai al luogo di lavoro o, in alternativa, all'interno del bagno chimico utilizzato dai lavoratori o durante la CP_ consumazione del pasto;
e che sia stato il sig. a contagiare inconsapevolmente il sig. Per_
Tale ricostruzione, tuttavia, oltre che essere fondata su di un giudizio di mera verosimiglianza presuppone un'altra circostanza, nella specie non provata. Ossia che il sig CP_
, assente dal lavoro per ferie nei giorni appena antecedenti il contagio del de cuius, fosse già contagiato, sebbene non avesse all'epoca fatto alcun tampone.
In mancanza della prova di tale necessario presupposto, la prospettazione attorea, a parere del giudicante, non può proprio essere condivisibile.
In altri termini, non vi può essere alcuna prova, nemmeno presuntiva, che l'infezione da Covid 19 sia avvenuta durante il percorso casa-lavoro ovvero in occasione di lavoro.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, trovando applicazione il principio di cui all'art. 2697 c.c., la domanda non può trovare accoglimento.
4. Tenuto conto della particolarità della questione e della necessità di verificare nel corso del giudizio la sussistenza o meno dei presupposti per la invocata tutela, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso.
compensa le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, 11.3.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
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