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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce - Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 625 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
(P.I. ), assistita e difesa dall'Avv. Angela De Giorgi, mandato in atti, ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso il suo studio in Melendugno, Via Carducci, n. 58
appellante
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), in proprio e in qualità di eredi di e di C.F._2 Persona_1
, assistiti e difesi dall' Avv. Marco Holzmiller, giusta mandato allegato all'atto di Persona_2 costituzione in primo grado, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Via Vittor Pisani,
n. 28
appellati
*******
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da come da note scritte depositate ex art. 127 cpc in sostituzione dell'udienza collegiale del 19 novembre 2024.
**********
MOTIVAZIONE
1- Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 2505/2022, pubblicata il 27.06.2022, il Tribunale di Lecce, accoglieva la domanda di risarcimento danni proposta da e Controparte_1 Controparte_2 in proprio e nella qualità di eredi dei genitori, e , nei confronti di Persona_1 Persona_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto condannava Parte_1 quest'ultima al pagamento in favore dei ricorrenti, nella qualità in atti , della somma di € 33.000,00 valutata all'attualità a titolo di danno terminale iure hereditatis, subito della madre maggiorato Persona_2 di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso fino al 2006 e dalla pronuncia al saldo.
Cont Il Tribunale condannava la resistente al pagamento delle seguenti somme, tutte da maggiorare di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giugno 2019 al soddisfo, nonché di soli interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso dal giugno 2019 al novembre 2006: in favore di CP_1
e in solido, nella qualità di eredi di , della somma
[...] Controparte_2 Persona_1 di € 323.808,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale;
in favore di della Controparte_1 somma di € 274.774,00 ed in favore di della somma di € 284.581,00, sempre e Controparte_2
a titolo di danni per la perdita del rapporto parentale.
Inoltre, la resistente veniva condannata al pagamento in favore dei ricorrenti ex art. 96 co. 3 c.p.c. della somma di € 25.000,00 ciascuno, oltre interessi dalla pronuncia al saldo.
Ed invero.
1.2.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 25.11.2019 e in Controparte_1 Controparte_2 proprio e nella qualità di eredi di e , all'esito del procedimento ex Persona_2 Persona_1 art. 696 bis c.p.c., convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, l' , Parte_1 onde ottenere l'accertamento e la declaratoria della colpa medica dei sanitari per i danni subiti dalla sig.ra Cont
e, pertanto, della responsabilità della medesima per il decesso della paziente, nonché per Per_2
i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dai ricorrenti;
per l'effetto, chiedevano la pronuncia di un'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., o in alternativa, la condanna generica con riconoscimento della provvisionale, pari ad € 165.960,00 per il danno iure proprio per ciascuno, oltre al rimborso delle spese della C.T.U. pari ad € 3.439,36 oltre IVA o le diverse maggiori o minori somme ritenute congrue o di Cont giustizia. I ricorrenti chiedevano, altresì, la condanna della al risarcimento del danno in favore degli stessi iure proprio della somma di € 331.920,00 ciascuno, nonché dell'importo di € 331.920,00, da dividere
2 tra i due quali eredi legittimi del defunto padre , oltre spese di lite e spese mediche del Persona_1 procedimento ex art. 696 bis c.p.c. oltre accessori previdenziali e fiscali nelle misure di legge. Da ultimo, chiedevano la condanna della resistente per lite temeraria e responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni nella misura ritenuta congrua e/o di giustizia e comunque non inferiore ad €
20.000,00. In via subordinata, i ricorrenti chiedevano l'accertamento e la declaratoria di responsabilità Cont della per la perdita di chance di evitare e/o ritardare il decesso della sig.ra e, per l'effetto, Per_2 la condanna al risarcimento di tutti i consequenziali danni patrimoniali e non patrimoniali;
oltre ai costi del procedimento ex art. 696 bis cpc.
1.3.Si costituiva in giudizio la quale preliminarmente eccepiva Parte_1
l'inammissibilità del ricorso e chiedeva il mutamento dal rito sommario di cognizione a quello ordinario ai sensi dell'art. 702 ter, c. 3, c.p.c. Nel merito, deduceva l'infondatezza delle pretese attoree e ne chiedeva, pertanto, il rigetto.
La causa veniva istruita mediante prova documentale.
1.4 Il giudice di prime cure, preliminarmente, aderendo alle risultanze delle consulenze tecniche effettuate nel giudizio n. 6011/2017 R.G., nonché a quelle eseguite in sede penale su incarico del PM e del Gip, e ritenendo superflui ulteriori approfondimenti istruttori, riteneva accertato il nesso causale tra la perforazione ileale del 12 settembre e l'intervento del 06 settembre e affermava la responsabilità, attiva Con ed omissiva, dei sanitari dell' esistente con riferimento alla perforazione ileale, all'omessa esplorazione delle anse in occasione del medesimo intervento al fine di verificare un'eventuale sofferenza ischemica preesistente o, alternativamente, per averla procurata durante l'esplorazione della cavità addominale, o per effetto del pinzettamento di un'ansa intestinale al momento della chiusura del peritoneo.
Passando alla valutazione dei danni invocati dai ricorrenti, il Tribunale, preliminarmente, non riconosceva alcun risarcimento per la lesione del diritto all'autodeterminazione della vittima, non essendovi prova del rifiuto che quest'ultima avrebbe anteposto nell'emergenza del 06.09.2006 e del 12.09.2006 se avesse conosciuto i rischi ai quali sarebbe andata incontro sottoponendosi agli interventi, considerata la gravità della prognosi a cui era già esposta in virtù della diagnosi di laparocele mesogastrico intasato. Non trovava neppure riconoscimento iure hereditatis il danno da c.d. perdita della vita accusato dalla vittima dell'illecito, in quanto la vicenda acquisitiva del diritto alla reintegrazione della perdita subita presuppone la capacità giuridica riconoscibile soltanto ad un soggetto esistente.
Il giudice di prime cure evidenziava, poi, che dal 06.09.2006 al 12.09.2006 si era registrato un consistente peggioramento dello stato psicofisico della sig. , condizione aggravata dalla carenza diagnostica Per_2
e terapeutica del personale della struttura ove era in cura, e che dal 12.9.2006 (giorno del secondo intervento) al 17.11.2006 (giorno del decesso) la stessa versò in stato di coma senza alcuna soluzione di continuità. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale riteneva che meritasse accoglimento il danno non
3 patrimoniale c.d. terminale sofferto personalmente dalla defunta tra il 06.9.2006 ed il 12.9.2006, liquidato in complessivi € 33.000,00.
Il Tribunale riteneva altresì che dalla documentazione fotografica depositata dai ricorrenti fosse provato l'intenso vincolo familiare che legava gli stessi alla vittima primaria del sinistro e riconosceva, pertanto, il risarcimento per il danno c.d. da perdita parentale, presumendo che la morte della congiunta avesse ingenerato sofferenza e uno sconvolgimento di vita e di abitudini nel coniuge superstite, rimasto vedovo e con i discendenti residenti al Nord, nonché nei figli, privati del riferimento materno e gravati dell'assistenza dell'anziano padre. Tale danno veniva aumentato nella sua quantificazione, in considerazione della sofferenza procurata ai ricorrenti dalla lunga agonia della madre incosciente dal
12.9.2006 al 17.11.2006, nonché della necessità di assistenza della stessa. Sulla scorta di tali considerazioni, il giudice di prime cure liquidava
- in favore di e nella qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2 Per_1
, coniuge della vittima, settantaseienne al momento del decesso, la somma di €
[...]
304.007,70, aumentata di € 19.800,00 per il danno morale accusato nei 66 giorni di agonia della consorte;
- in favore di figlio quarantaduenne della vittima, non convivente all'epoca Controparte_1 del fatto la somma di € 254.974,20, aumentata ad € 274.774,00 per il danno morale accusato nelle more del decesso della madre;
- in favore di figlia trentottenne della vittima, non convivente, la somma Controparte_2 di € 264.780,90, aumentata ad € 284.581,00 per il medesimo pregiudizio accusato dai congiunti nelle more del decesso della sig. . Per_2
Da ultimo, il Tribunale, considerata la circostanza secondo la quale il giudizio era stato definito già alla prima udienza, senza necessità di approfondimenti istruttori alla luce della sovrapponibilità delle risultanze dei tre accertamenti peritali effettuati per conto dell'autorità giudiziaria, e considerato altresì Con il rifiuto dell' di liquidare agli attori una seppur minima somma, al punto da costringerli ad instaurare un giudizio, condannava la resistente ex art. 96, c. 3, c.p.c. al pagamento in favore di ciascun ricorrente della somma di € 25.000,00, rapportata ai cinque anni necessari per giungere all'esito del giudizio e ai quindici sofferti nell'attesa di una risposta di giustizia.
Le spese di lite, sostenute sia per il proc. n. 6011/2017 R.G. sia per il giudizio di primo grado, venivano definite secondo soccombenza.
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2.Con atto di citazione notificato il 25.07.2022, ha proposto appello Parte_1 avverso la ordinanza n. 2505/2022, affidandosi a cinque motivi di gravame, e segnatamente:
a) Erroneità della ordinanza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto irrilevanti le assoluzioni intervenute nei giudizi penali ai fini della valutazione della responsabilità della
4 struttura sanitaria in sede civile e ha omesso di considerare le allegazioni probatorie formulate dalla stessa, idonee a fornire un supporto probatorio, ritenuto insussistente nel giudizio di primo grado. A dire dell'appellante, difatti, seppur il giudicante non sia vincolato a quanto statuito in sede penale, è precluso al medesimo di rifiutarsi di valutare quanto emerso in quella sede, anche solo per la provenienza;
b) Sulle possibili cause del decesso della sig. : l'appellante deduce Persona_2
l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che la sig. Per_2 sia deceduta per scompenso da shock settico conseguente agli interventi del 6 e 12 settembre
2006, sebbene il quadro clinico registrato posteriormente all'intervento fosse nella norma, al punto che era stato programmato il trasferimento della paziente in una struttura di lunga degenza.
Al contrario, parte appellante nel corso del giudizio di primo grado ha dedotto e provato che nessuna delle presunte cause della perforazione ileale del 12 settembre si sarebbe verificata e che, conseguentemente, non poteva escludersi che l'evento fosse dovuto a fattori indipendenti da esse.
Peraltro, era stato ampiamente sostenuto che la peritonite accertata il 12 settembre 2006 poteva derivare da fenomeni chimici, anziché settici, poiché solo un fenomeno chimico è compatibile con l'assenza di sintomi tipici (a titolo esemplificativo, aumento dei globuli bianchi, dolore lancinante detto a colpo di pugnale, addome globoso e ligneo) nei giorni precedenti alla perforazione ileale. In aggiunta, l'appellante sostiene che, come risulta dalla Sentenza depositata in atti e dalla perizia del GUP, una peritonite, causata dalla lacerazione del viscere, mal si concilia con valori dei Globuli Bianchi nella norma, così come registrati nel caso di specie. Alla luce di tanto, il Tribunale avrebbe dovuto accertare la causa effettiva della perforazione ileale del 12 settembre, ancor prima di stabilire quale fosse la causa del decesso della sig.ra , senza Per_2 aderire in maniera acritica alla perizia del GUP che non ha comunque smentito l'ipotesi che la peritonite riscontrata il 12 settembre potesse avere natura chimica, anziché settica;
c) Corretta valutazione delle due condotte censurate: l'appellante censura l'ordinanza impugnata anche nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che le due condotte mediche, ascritte ai chirurghi la prima in occasione dell'intervento del 06.09.2006, la seconda successiva, per una ritardata diagnosi, pure se suddivise su due piani, uno omissivo e uno commissivo, non fossero state correttamente adempiute e quindi c.1) Condotta posta in essere in occasione dell'intervento del 06.09.2006: con riferimento alla condotta omissiva, deduce l'appellante che il giudice di prime cure ha erroneamente ipotizzato che i sanitari non si sarebbero accorti, in occasione dell'intervento del 06 settembre, della presenza di un'ansa intestinale ischemica, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che, come chiarito dal prof. , C.T. del PM, la Per_3 radiografia eseguita il giorno dell'intervento non aveva evidenziato aria libera sub-frenica e,
5 pertanto, si poteva escludere che vi fosse una perforazione in atto al momento dell'intervento del 6/9/2006. Quanto alla condotta commissiva, con la quale il giudice di prime cure ha ipotizzato una presunta lesione iatrogena durante la manovra di speritoneizzazione o, alternativamente, di pinzettamento di un'ansa intestinale alla chiusura del peritoneo, l'appellante evidenzia che le sentenze emesse in sede penale dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Lecce, hanno escluso l'evenienza di una lesione iatrogena in occasione dell'intervento del 06.09.2006, poiché una tale lesione avrebbe provocato immediatamente e non a distanza di sei giorni gli effetti riscontrati con la TAC effettuata il
12 settembre 2006. In aggiunta, il Tribunale avrebbe omesso di rilevare che i ricorrenti non avevano provato la sussistenza di un nesso di causalità tra le asserite inadempienze dei sanitari e la perforazione ileale accertata il 12 settembre, pretendendo dall'appellante un onere di prova impossibile da adempiere poiché la ricostruzione della vicenda effettuata dal Cont giudicante presupponeva già la colpa della;
c.2) Condotta di omessa diagnosi di perforazione ileale: in relazione all'omessa diagnosi di perforazione ileale, l'appellante evidenzia che è errato l'assunto secondo il quale una perforazione intestinale possa essere asintomatica per diversi giorni, poiché se si fosse verificata già il 9 settembre (cioè 3 giorni dopo l'intervento) si sarebbero immediatamente manifestati i sintomi tipici della stessa, che invece sono stati riscontrati solo il 12 settembre.
Il Tribunale ha affermato invece che il 09 settembre si registrò ipertermia e un rialzo dei valori dei globuli bianchi e della VES, laddove fino all'8 settembre si era registrata solo una lieve ipertermia, con i valori dei globuli bianchi nella norma ed incompatibili con una perforazione intestinale in atto. Con riferimento alla VES l'appellante evidenzia che trattasi di un indice infiammatorio a-specifico, che aumenta anche in presenza di una banale carie ad un dente. L'appellante evidenzia altresì che i giudici penali avevano escluso che il decorso della sig. potesse essere ricondotto esclusivamente ad un focolaio settico, in Per_2 assenza di determinati sintomi (quali vomito, addome globoso e ligneo, innalzamento dei leucociti), ritenendo che esso potesse essere invece conseguenza dell'occlusione intestinale per la quale la paziente aveva subito l'intervento del 06 settembre. Da ultimo, l'appellante sostiene che la compilazione carente della Cartella clinica contestata nell'impugnata ordinanza non possa costituire prova di errore medico, non avendo tale incompletezza impedito ai giudici penali di accertare l'assenza di un nesso causale tra l'operato dei medici e il decesso della sig.ra ; Per_2
d) Sulla condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.: l'appellante deduce l'erroneità della ordinanza anche nella parte in cui il Tribunale ha condannato la medesima al pagamento della somma complessiva di € 50.000,00 in favore degli odierni appellati per responsabilità aggravata, ritenendo inutili
6 ulteriori approfondimenti istruttori. Ebbene, a dire della deducente, il giudizio in esame non sarebbe stato definito già alla prima udienza, avendo conosciuto tre udienze che il Tribunale non ha tenuto in considerazione. In aggiunta, non vi era alcun onere per l'appellante di offrire una
“seppur minima somma” agli odierni appellati, a fronte di due sentenze penali che avevano escluso qualsiasi profilo di responsabilità in capo ai sanitari;
e) Sul quantum del risarcimento: l'appellante contesta l'erronea personalizzazione del danno parentale effettuata dal giudice di prime cure sulla base di circostanze allegate da parte appellata in sede di merito e comprovate solo a mezzo di documentazione fotografica, pertanto inidonee a dimostrare un pregiudizio sofferto dagli eredi superiore alla media. Tale quantificazione si rivela errata anche in considerazione della mancata convivenza dei figli con la vittima (circostanza da considerare al fine di ridurre il punteggio conseguito dai ricorrenti fino ad un terzo) e del riconoscimento, in favore dei germani di un'ulteriore maggiorazione a titolo di danno Per_1 morale per i 66 giorni di agonia della vittima, giungendo a duplicare la lesione di interessi.
L'appellante, da ultimo, evidenzia l'erronea quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale iure proprio a favore del coniuge sopravvissuto sig. per la morte della Persona_1 moglie, calcolato sulla attualità sebbene lo stesso fosse deceduto il 06.01.2009. Ebbene, il giudice di prime cure avrebbe dovuto calcolare tale danno fino alla data del decesso e devolverlo iure successionis ai figli;
pertanto, esso non doveva essere quantificato per il periodo tra la data del decesso (06.01.2009) e la data del deposito della decisione impugnata (27.06.2022).
2.1. Ritualmente costituiti, e eccepiscono l'inammissibilità Controparte_1 Controparte_2 delle nuove produzioni e domande formulate dall'appellante. Nel merito, chiedono il rigetto dell'impugnazione, stante l'infondatezza della stessa in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
2.2. Con ordinanza del 25.11.2022, depositata il 02.12.2022, la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dall'appellante.
Quindi, alla udienza del 19.11.2024 sulle conclusioni come innanzi precisate, concessi i termini di legge ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta per la decisione.
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3. L'appello è fondato per quanto di ragione.
I primi tre motivi di censura meritano trattazione congiunta perché afferiscono alla valutazione di Cont responsabilità della in relazione al decesso della sig.ra . Persona_2
Gli stessi, laddove non sono inammissibili, perché introducono questioni nuove e diverse, non sollevate in precedenza, sono privi di pregio. La censura unitariamente valutata investe il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado con cui il tribunale, basandosi sugli esiti della CTU svolta, ha accolto la
7 domanda risarcitoria sul rilievo che sussiste in atti la prova del nesso causale fra il ritardo diagnostico e terapeutico, quale condotta negligente dei sanitari e/o della struttura ospedaliera che ebbe in cura la e il suo decesso, necessario per l'affermazione di responsabilità della struttura sanitaria e dei Per_2 medici.
Parte appellante lamenta un malgoverno in tema di disamina della c.t.u. e di applicazione dei principi in tema di responsabilità sanitaria da parte del tribunale.
Tale assunto però non appare convincente perché, alla stregua di una attenta lettura della relazione dei CP_ cc.tt.uu. dr. e dr. , il passaggio motivazionale della sentenza appellata appare immune dalle Per_4 censure sollevate, avendo effettuato il tribunale una corretta disamina del materiale probatorio agli atti con riferimento alla sussistenza del nesso causale. Giova evidenziare che la affermazione di responsabilità contenuta in sentenza si fonda sugli esiti della c.t.u. svolta in sede di Atp, che di fatto ha confermato le conclusioni medico-legali delle altre consulenze svolte in sede penale, sia in fase di indagini preliminari innanzi al PM, sia innanzi al GIP.
La relazione dei ddrr. è infatti assolutamente sovrapponibile a quella dei ddrr. e CP_5 Per_4 Per_5
( consulenti del PM) e dei ddrr. e ( periti del GIP): l'evento morte Per_3 Per_6 Per_7 Per_8
è collegata eziologicamente con il ritardo diagnostico successivo e/o con l'intervento del 6.9.2006: vuoi perché in sede di intervento di laparocele pur eseguito tempestivamente il 6/9 non fu eseguito correttamente, vuoi perché la diagnosi di complicanza del 12/9 è stata tardiva in presenza di sintomatologia febbrile sin dal 7/9 aggravatasi il 10/9.
Tutti i consulenti incaricati – pur lamentando una carente ed incompleta tenuta della cartella clinica e la mancanza del referto istologico asportato in sede di secondo intervento del 12/9 - hanno concluso comunque nel senso della sussistenza di un nesso causale fra i due interventi del 6 e del 12/9/2006 ed il decesso della , pure se questo è intervenuto dopo un lungo periodo (66 gg ) di coma Persona_2 il 17.11.2006. Così come tutte le relazioni medico legali hanno escluso qualsivoglia censura nei confronti della struttura ospedaliera di Casarano, ove la paziente fu trasferita, ormai in coma, dopo l'intervento del
12 settembre. CP_ I cc.tt.uu. ddrr. e concludono l'indagine affidata loro affermando che “ l'exitus della sig.ra Per_4
è causalmente riconducibile a difetti di comportamento tecnico-professionale posti Persona_2 in essere dai sanitari chirurghi dell'UO di Chirurgia del P.O. di Galatina che la ebbero in cura dal 6.9.2006 al 12.9.2006 in relazione alla condotta chirurgica tenuta nel corso dell'intervento per laparocele strozzato
( 6.9) ma anche e soprattutto in relazione alla gestione … della complicanza manifestatasi ( perforazione ileale)”.
Tutte le questioni dedotte nei motivi di appello qui scrutinati sono pure state già oggetto di osservazioni CP_ formulate dai consulenti di parte, cui i ddrr. e consulenti d'ufficio hanno già riposto in Per_4 modo esauriente e convincente, con argomentazioni cui pertanto si rimanda, non avendo introdotto parte
8 appallante alcun diverso e dirimente dato di valutazione, atto a scardinare funditus gli esiti della c.t.u.
Reiterare, quindi, in questa sede le medesime considerazioni, già svolte, riproducendo dubbi già dipanati ed incertezze già ampiamente chiarite, appare esercizio non utile a modificare la valutazione in fatto della CP_ vicenda. Peraltro, la correttezza degli esiti della indagine peritale dei ddrr. e è corroborata Per_4 dal fatto obiettivo che tali conclusioni peritali trovino ampia e puntuale corrispondenza – come già detto
– negli esiti delle indagini peritali, svolte in sede penale.
Il diverso esito del giudizio penale ( che è pervenuto alla assoluzione dei medici imputati in quella sede ) rispetto all'esito della lite in questa sede civile si giustifica non già per una lettura contrastante e /o contraddittoria nella ricostruzione tecnica e medico-legale degli eventi e/o nella enucleazione di condotte non corrette ai fini individuazione delle responsabilità, operata dal giudice civile rispetto al giudice penale, si giustifica, come pure l'appellante evidenzia in gravame, per il diverso canone di valutazione del corredo probatorio ai fini della responsabilità, cui è tenuto il giudice penale, che deve pervenire ad una condanna, solo ove accerti la responsabilità dell'imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio”; mentre la valutazione del giudice civile del quadro probatorio segue il diverso criterio della probabilità prevalente del “più probabile che non “.
Le assoluzioni intervenute nei giudizi penali, pertanto, non incidono nella valutazione della responsabilità della struttura sanitaria in sede civile, e non già perché il giudicante non è vincolato a quanto statuito in sede penale, ma perché come già detto, pur valutando adeguatamente quanto emerso in quella sede, la valutazione del giudice civile deve rispondere a criteri differenti. Va aggiunto che le assoluzioni rese in sede penale, tanto in primo grado che in appello, non escludono affatto la sussistenza di quei medesimi profili di responsabilità degli imputati, in relazione alle condotte da ciascuno tenute, che sono valutare Cont dal giudice civile per affermare la responsabilità dei medici e la condanna della al risarcimento;
il tribunale penale nella sentenza n. 60/2010 ha concluso nel senso che, pur ravvisate la molteplicità di condotte non adeguate dei sanitari, non può dirsi “al di là del ragionevole dubbio “che se la condotta dannosa non ci fosse stata la paziente sarebbe sopravvissuta, prevendono così ad una assoluzione con formula dubitativa. Analogamente anche la Corte di appello penale, nella sentenza n. 282/2014 afferma che “manca la certezza “ che la sofferenza ischemica della ansa fosse presente già alla data del primo intervento del 6.9.2006 pur se sia manifestata il 9.9.2006 e ancora che la sottovalutazione dei sintomi legata solo al rialzo febbrile sarebbe stata sospetta solo a 72 ore dopo l'intervento, sicché anche in relazione a tale episodio non vi era una certezza “al di là del ragionevole dubbio” che ha giustificato la conferma dell'assoluzione pronunciata ai sensi del 2° comma dell'art. 530 cpp.
In disparte poi ogni rilievo derivante dal fatto che in sede penale erano imputati i singoli medici, sicché
l'indagine doveva prevenire ad accertare con certezza le singole condotte di ciascuno e la efficacia causale di queste nel produrre l'evento morte, per giustificare una condanna, in sede civile la responsabilità della Cont si modula su canoni differenti, attenenti alla responsabilità da inadempimento contrattuale, che non
9 richiede la certezza, ma solo una elevata probabilità. Tale dirimente considerazione permette di superare ogni residua censura alla sentenza di primo grado, per contrasto con gli esiti del procedimento penale.
3.2. Giova ricordare che in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017),
è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità tra la condotta del professionista e il danno lamentato, secondo il criterio del "più probabile che non", mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento
è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua non imputabilità all'agente (Cassazione civile sez. III, 29/03/2022, n.10050). E' stato al riguardo affermato, con un orientamento che può dirsi ormai consolidato, che, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra la situazione patologica e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. Ciò sul presupposto che nelle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria il danno-evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, cioè il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore, ma del diritto alla salute, che è l'interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato (così, da ultimo, le sentenze 11 novembre 2019, n. 28991 e n. 28992, in linea con la sentenza 26 luglio 2017, n. 18392).
3.3. Ciò premesso, quindi, il punto di partenza per la disamina cui è chiamato in questa sede il Collegio CP_ è dunque rappresentato dalle conclusioni dei cc.tt.uu ddrr. e , onde verificare se Per_4 effettivamente, alla stregua di quanto affermato, sussiste o meno un nesso causale fra il ritardo nella diagnosi e l'evento morte insorto il giorno 17.11.2006.
I consulenti concludono l'indagine peritale affermando la sussistenza del nesso causale.
Del tutto inconferente è il richiamo del fatto che durante il ricovero a Casarano il quadro clinico registrato posteriormente all'intervento fosse nella norma, al punto che era stato programmato il trasferimento della paziente in una struttura di lunga degenza, tale da escludere il nesso causale fra gli interventi di settembre ed il decesso, intervenuto 66 gg. dopo per un improvviso e repentino peggioramento delle condizioni prima e a luogo stabili. Le considerazioni sul punto, con riferimento sia al fatto che uno shock settico intestinale non avrebbe consentito – ove contratto a settembre -una sopravvivenza così lunga ( 2 mesi), sia la fatto che l'autopsia aveva evidenziato al momento del decesso anche un deterioramento del fegato, del cervello dei polmoni e del miocardio, appaiono superate dalla indagine medico legale che pur avendo
10 a disposizione tali dati ed avendoli adeguatamente valutati, ha escluso che il decesso possa essere ascritto a causa diversa da quella rappresentata da un intervento non correttamente eseguito il 6.9.2006 e dal ritardo nella diagnosi. Il richiamo pertanto non appare conferente né significativo perché in ogni caso la evoluzione della vicenda è stata ampiamente esaminata dai cc.tt.uu., che hanno escluso all'esito di una disamina attenta ed approfondita, ogni incidenza causale che possa interrompere il nesso eziologico fra la condotta ante ricovero a Casarano e il decesso. In disparte, poi, che se pure si parla di un quadro clinico definito normale, quale emerge dal ricovero a Casarano, questo va comunque riferito ad un soggetto in stato di coma, sicché se pure era “normale”, ossia non particolarmente allarmante, era comunque un quadro gravissimo, tale da non escludere la elevata probabilità di un repentino peggioramento ed un exitus parimenti improvviso e rapido. I consulenti, infatti, dopo aver valutato la condizione della paziente durante il ricovero a Casarano, concludono la indagine peritale affermando la sussistenza del nesso causale fra il ritardo nella diagnosi del settembre 2006 e l'evento morte insorto il giorno 17.11.2006
La censura va disattesa.
3.4 Inconferente è infine la doglianza che investe la adeguata valutazione delle due condotte censurate: Con la iproduce ora tutte le osservazioni difensive svolte in sede di indagine peritale, ma, anche nell'ottica della ragione più liquida, va considerato che non appare necessaria una esatta individuazione della condotta tenuta dai sanitari - sia essa di tipo omissivo che di tipo commissivo - sia in relazione all'intervento del 6.9.2006, che in relazione alla successiva e non tempestiva diagnosi, che ha imposto il secondo intervento del 12.9, da un lato potendo ritenersi, sulla base della c.t.u., che in ogni caso l'evento morte è stato comunque causato da una pluralità di condotte non adeguate, tenute dai sanitari dell'Ospedale di Galatina in occasione del ricovero e dell'intervento del settembre 2006, tale che, essendo Cont tutte ascrivibili alla , si giustifica comunque una sua responsabilità, ed appare ultronea e superflua la esatta individuazione della condotta lesiva a fronte di una pluralità di condotte lesive;
in secondo luogo, dovendo osservarsi che ciascuna delle suddette condotte lesive e non adeguate dei sanitari è di per sé potenzialmente idonea a causare il danno di cui si discute, essendo ciascuna dotata di una autonoma efficacia causale, idonea a produrre anche da sola l'evento dannoso, sicché è logicamente superflua una esatta individuazione della condotta dannosa. Cont Consegue la conferma della sentenza in punto di responsabilità della
->>> Cont 4. È invece fondato il motivo di appello che riguarda la condanna della al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, ex art. 96 co. 3 cpc, in favore degli odierni appellati, cui liquidava la somma complessiva di € 50.000,00. A base della suddetta condanna il tribunale considerava la circostanza secondo la quale il giudizio era stato definito già alla prima udienza, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori alla luce della sovrapponibilità delle risultanze già svolte nei tre accertamenti
11 peritali effettuati per conto dell'autorità giudiziaria (2 in sede penale ed uno in sede di ATP) e Con stigmatizzava pertanto il rifiuto dell' i liquidare agli attori una seppur minima somma.
Tale passaggio motivazionale non appare condivisibile in quanto la soluzione cui è pervenuto il primo giudice non è in linea con gli arresti giurisprudenziali in materia. La condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, richiede l'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, che sussiste in caso di violazione del pur minimo grado di diligenza necessario ad avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. La temerarietà della lite può essere riconosciuta laddove si manifesti la consapevolezza dell'infondatezza della domanda o nella mancanza della ordinaria diligenza necessaria per acquisire tale consapevolezza, esigendo, sul piano soggettivo, la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass.
n. 9060/2003; Cass. n. 13071/2003; Cass. n. 3993/2011), laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità. Tale forma di responsabilità - che prescinde dalla domanda di parte, e/o dalla prova del danno- è agevolmente ravvisabile in ogni condotta della parte in cui si ravvisi la colpa grave e che si traduca quindi innegabilmente in uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed in un ingiustificato aumento del contenzioso, in ostacolo alla ragionevole durata dei processi pendenti e al corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.
(in tal senso anche Cassazione civile sez. I, 02/09/2024, n. 23488). La norma, nel prevedere come in ogni caso il giudice può, anche d'ufficio, condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, contempla una misura sanzionatoria, volta comunque a reprimere l'abuso dello strumento processuale, ove sia impiegato per finalità devianti rispetto alla "tutela dei diritti e degli interessi legittimi" per il quale l'art. 24 Cost., comma 1, garantisce il ricorso al giudice.
Nella specie non sussistono i presupposti per applicare l'articolo 96, comma 3, cpc, non ritenendo il
Collegio che la parte abbia violato il grado minimo di diligenza che le avrebbe consentito di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non potendo essere individuata la colpa grave nelle condotte indicate dal tribunale, in primo luogo perché in realtà il giudizio in primo grado non è stato definito già alla prima udienza, essendosi articolato invece in tre udienze;
inoltre non può ritenersi censurabile l'omessa offerta di una “seppur minima somma” agli odierni appellati da parte della Cont convenuta, ove si consideri la evidente obiettiva controvertibilità delle opposte tesi difensive lumeggiate anche dall'esito del procedimento penale, avendo le due sentenze penali escluso in realtà qualsiasi profilo di responsabilità in capo ai sanitari.
Il motivo di appello va ascolto e la sentenza riformata sul punto, con la revoca della condanna in scrutinio.
12 ->>>
5. È fondato, infine, per quanto di ragione, anche il motivo di gravame che concerne l'entità del risarcimento liquidato dal tribunale.
Precisato che resta ferma, in difetto di impugnazione, la liquidazione del danno biologico terminale subito dalla vittima ( pari ad € 33.000), riconosciuto agli appellati iure hereditatis, le censure investono invece il capo relativo alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale subito, iure proprio dagli appellati, anche quali eredi del padre, , deceduto nel 2009. Persona_1
Parte appellante, in primo luogo, evidenzia l'erronea quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale iure proprio effettuata in favore del coniuge il danno è stato calcolato alla Persona_1 attualità ( 2021) sebbene lo stesso era deceduto già il 06.01.2009, sicché il giudice di prime cure avrebbe dovuto calcolare tale danno solo fino alla data del decesso e non doveva, quindi, essere quantificato anche per il periodo tra la data del decesso (06.01.2009) e la data del deposito della decisione impugnata
(27.06.2022).
L'assunto non ha pregio: il danno liquidato al coniuge superstite è quello che lo stesso ha subito alla data del 17.11.2006, cioè al momento della morte della moglie, perché al verificarsi di tale evento si interrompe il rapporto parentale e si realizza quindi il pregiudizio per il congiunto, presupposto per il sorgere del diritto al risarcimento, che resta indipendente e sterilizzato rispetto alle successive vicende che possano colpire il danneggiato, non prevedibili ex ante, sicché il ristoro va riferito alla situazione esistente al momento della morte della moglie. La perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata, si configura come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria e non anche del congiunto. L'ammontare del risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale non può essere diminuito per il solo fatto che l'erede deceda poco tempo dopo la vittima, per cui il "pretium doloris" non va ridotto sol perché la sofferenza per la perdita subìta sia cessata anticipatamente. Infatti, l'ammontare del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale va calcolato al momento in cui si verifica la morte del parente, evento che recide il legame affettivo esistente, per cui il permanere in vita del soggetto danneggiato non assume rilievo.
In secondo luogo parte appellante contesta l'erronea personalizzazione del danno parentale effettuata dal giudice di prime cure sulla base di circostanze solo allegate da parte appellata in sede di merito e comprovate solo a mezzo di documentazione fotografica, pertanto inidonee a dimostrare un pregiudizio sofferto dagli eredi superiore alla media;
anche in considerazione della mancata convivenza dei figli con la vittima (circostanza da considerare al fine di ridurre il punteggio conseguito dai ricorrenti fino ad un terzo) e del riconoscimento, in favore dei germani di un'ulteriore maggiorazione a titolo di Per_1 danno morale per i 66 giorni di agonia della vittima, giungendo così a duplicare la lesione di interessi.
13 Tali osservazioni sono fondate sotto due aspetti.
Premesso che la morte di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti, perché dette circostanze potranno essere valutate ai fini del quantum AT ma non incidono sull' an AT ; per escludere il risarcimento grava sul danneggiante l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o addirittura in odio, e di conseguenza che la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. Ne deriva che per i membri della c.d. famiglia nucleare la perdita può essere sempre presunta, salva la prova contraria di controparte, solo in base alla loro appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo. Vedi anche recentissima Cassazione civile sez. III, 16/02/2025, n.3904.
Ciò posto, va considerato da un lato che effettivamente il tribunale ha errato nel liquidare il danno in misura superiore alla media, basandosi sulla valutazione di circostanze solo allegate e comprovate a mezzo di documentazione fotografica, non essendo dimostrata una peculiare intensità del rapporto affettivo, che avrebbe giustificato una liquidazione in misura superiore al minimo tabellare;
parimenti fondato è anche il rilievo che riguarda la liquidazione di un danno morale autonomo per risarcire i 66 giorni di agonia della vittima, perché effettivamente tale modalità di fatti duplica il ristoro del danno derivante dalla lesione di un unico interesse.
In accoglimento di tali osservazioni ritiene il Collegio che, effettuando una nuova valutazione del danno parentale, sulla base delle tabelle di Milano del 2024, utilizzando quindi il cd. sistema a punti variabile, si debba, da un lato, tener conto, ai fini della liquidazione, della non convivenza dei figli, e, dall'altro, che comunque la sofferenza soggettiva dei congiunti, nel periodo di agonia della madre, sia un danno risarcibile che se non può giustificare una voca autonoma di danno, impone, invece, – in un'ottica unitaria ed onnicomprensiva del risarcimento – il riconoscimento dell'incremento in misura media per l'intensità della relazione, nel senso che quella sofferenza ha reciso in maniera particolarmente dolorosa il legame affettivo del congiunto ( marito e figli) con la vittima. Le tabelle di Milano costituiscono ad oggi idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, elementi tutti che rivelano l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente, sicché possano essere utilizzati dal giudice per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale.
Consegue pertanto che facendo applicazione di criteri sopra indicati appare congruo liquidare a titolo di danno da perdita del rapporto parentale le seguenti somme.
14 - € 230.749,00 in favore di (42 anni al momento del decesso della madre, non Controparte_1 convivente, età della vittima 72 anni;
punti in base al numero di familiari nel nucleo primario;
punti per qualità/intensità della relazione -valore medio- per un totale di punti riconosciuti pari a 44);
- € 238.571,00 in favore di (38 anni al momento del decesso della madre, Controparte_2 non convivente, età della vittima 72 anni;
punti in base al numero di familiari nel nucleo primario;
punti per qualità/intensità della relazione -valore medio - per un totale di punti riconosciuti pari a 46);
- € 262.037,00 in favore di e quindi in favore dei suoi eredi, Persona_1 CP_1
e in misura pari alla metà di detta somma per ciascuno ( 76 anni al
[...] Controparte_2 momento del decesso della moglie, convivente con la stessa, età della vittima 72 anni;
punti in base al numero di familiari nel nucleo primario;
punti per qualità/intensità della relazione -valore medio- per un totale di punti riconosciuti pari a 52) e quindi complessivamente € 131.018,50;
Conclusivamente quindi € 361,767,50 ( = 230.749,00 + € 131.018,50 ) in favore di Controparte_1
e € 369.589,50 ( = € 238.571,00 + € 131.018,50 ) in favore di ; Controparte_2
Ogni somma, calcolata all'attualità va maggiorata degli interessi legali sulla somma anzidetta, devalutata alla data dell'evento dannoso ( 17.11.2006 ) e maggiorata di quanto maturato sulle somme, via via annualmente rivalutate, secondo gli Indici Istat da tale data fino alla data della presente sentenza. Dalla sentenza al saldo spettano solo gli interessi legali sulla somma rivalutata così liquidata, posto che il credito si converte in credito di valuta.
Il motivo va quindi accolto, con riduzione degli importi liquidati nella gravata sentenza.
->>
La sentenza va, quindi, in accoglimento dell'appello, parzialmente riformata.
Restano comunque ferme le spese liquidate in primo grado, posto che la riforma della sentenza non modifica né il rapporto di soccombenza fra le parti, né lo scaglione di riferimento utilizzato dal tribunale;
le spese di questo grado sono liquidate in dispositivo secondo soccombenza, tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 25.07.2022 nei
[...] confronti di e in proprio e nella qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2
e avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce n. 2505/2022, Persona_1 Persona_2 pubblicata in data 27.06.2022, così provvede:
15 1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, ridetermina le somme che la è condannata a corrispondere iure proprio agli appellati a titolo di danno Parte_2 da perdita del rapporto parentale, liquidandole:
- in complessivi € 361,767,50, oltre accessori come in motivazione indicato, in favore di
Controparte_1
- in complessivi € 369.589,50, oltre accessori come in motivazione indicato, in favore di
Controparte_2 già compressive anche della quota del 50% spettante loro quali eredi del padre Persona_1 per il medesimo titolo;
Con 2) Revoca la condanna della l risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 co.
3 cpc;
3) Conferma nel resto;
Cont
4) Condanna la alla refusione in favore degli appellati e Controparte_1 Controparte_2 delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 15.000,00, oltre accessori di
[...] legge e di tariffa in favore dell'avv. Holzmiller, quale procuratore distrattario della parte appellata vittoriosa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce - Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 625 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
(P.I. ), assistita e difesa dall'Avv. Angela De Giorgi, mandato in atti, ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso il suo studio in Melendugno, Via Carducci, n. 58
appellante
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), in proprio e in qualità di eredi di e di C.F._2 Persona_1
, assistiti e difesi dall' Avv. Marco Holzmiller, giusta mandato allegato all'atto di Persona_2 costituzione in primo grado, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Via Vittor Pisani,
n. 28
appellati
*******
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da come da note scritte depositate ex art. 127 cpc in sostituzione dell'udienza collegiale del 19 novembre 2024.
**********
MOTIVAZIONE
1- Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 2505/2022, pubblicata il 27.06.2022, il Tribunale di Lecce, accoglieva la domanda di risarcimento danni proposta da e Controparte_1 Controparte_2 in proprio e nella qualità di eredi dei genitori, e , nei confronti di Persona_1 Persona_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto condannava Parte_1 quest'ultima al pagamento in favore dei ricorrenti, nella qualità in atti , della somma di € 33.000,00 valutata all'attualità a titolo di danno terminale iure hereditatis, subito della madre maggiorato Persona_2 di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso fino al 2006 e dalla pronuncia al saldo.
Cont Il Tribunale condannava la resistente al pagamento delle seguenti somme, tutte da maggiorare di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giugno 2019 al soddisfo, nonché di soli interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso dal giugno 2019 al novembre 2006: in favore di CP_1
e in solido, nella qualità di eredi di , della somma
[...] Controparte_2 Persona_1 di € 323.808,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale;
in favore di della Controparte_1 somma di € 274.774,00 ed in favore di della somma di € 284.581,00, sempre e Controparte_2
a titolo di danni per la perdita del rapporto parentale.
Inoltre, la resistente veniva condannata al pagamento in favore dei ricorrenti ex art. 96 co. 3 c.p.c. della somma di € 25.000,00 ciascuno, oltre interessi dalla pronuncia al saldo.
Ed invero.
1.2.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 25.11.2019 e in Controparte_1 Controparte_2 proprio e nella qualità di eredi di e , all'esito del procedimento ex Persona_2 Persona_1 art. 696 bis c.p.c., convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, l' , Parte_1 onde ottenere l'accertamento e la declaratoria della colpa medica dei sanitari per i danni subiti dalla sig.ra Cont
e, pertanto, della responsabilità della medesima per il decesso della paziente, nonché per Per_2
i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dai ricorrenti;
per l'effetto, chiedevano la pronuncia di un'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., o in alternativa, la condanna generica con riconoscimento della provvisionale, pari ad € 165.960,00 per il danno iure proprio per ciascuno, oltre al rimborso delle spese della C.T.U. pari ad € 3.439,36 oltre IVA o le diverse maggiori o minori somme ritenute congrue o di Cont giustizia. I ricorrenti chiedevano, altresì, la condanna della al risarcimento del danno in favore degli stessi iure proprio della somma di € 331.920,00 ciascuno, nonché dell'importo di € 331.920,00, da dividere
2 tra i due quali eredi legittimi del defunto padre , oltre spese di lite e spese mediche del Persona_1 procedimento ex art. 696 bis c.p.c. oltre accessori previdenziali e fiscali nelle misure di legge. Da ultimo, chiedevano la condanna della resistente per lite temeraria e responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni nella misura ritenuta congrua e/o di giustizia e comunque non inferiore ad €
20.000,00. In via subordinata, i ricorrenti chiedevano l'accertamento e la declaratoria di responsabilità Cont della per la perdita di chance di evitare e/o ritardare il decesso della sig.ra e, per l'effetto, Per_2 la condanna al risarcimento di tutti i consequenziali danni patrimoniali e non patrimoniali;
oltre ai costi del procedimento ex art. 696 bis cpc.
1.3.Si costituiva in giudizio la quale preliminarmente eccepiva Parte_1
l'inammissibilità del ricorso e chiedeva il mutamento dal rito sommario di cognizione a quello ordinario ai sensi dell'art. 702 ter, c. 3, c.p.c. Nel merito, deduceva l'infondatezza delle pretese attoree e ne chiedeva, pertanto, il rigetto.
La causa veniva istruita mediante prova documentale.
1.4 Il giudice di prime cure, preliminarmente, aderendo alle risultanze delle consulenze tecniche effettuate nel giudizio n. 6011/2017 R.G., nonché a quelle eseguite in sede penale su incarico del PM e del Gip, e ritenendo superflui ulteriori approfondimenti istruttori, riteneva accertato il nesso causale tra la perforazione ileale del 12 settembre e l'intervento del 06 settembre e affermava la responsabilità, attiva Con ed omissiva, dei sanitari dell' esistente con riferimento alla perforazione ileale, all'omessa esplorazione delle anse in occasione del medesimo intervento al fine di verificare un'eventuale sofferenza ischemica preesistente o, alternativamente, per averla procurata durante l'esplorazione della cavità addominale, o per effetto del pinzettamento di un'ansa intestinale al momento della chiusura del peritoneo.
Passando alla valutazione dei danni invocati dai ricorrenti, il Tribunale, preliminarmente, non riconosceva alcun risarcimento per la lesione del diritto all'autodeterminazione della vittima, non essendovi prova del rifiuto che quest'ultima avrebbe anteposto nell'emergenza del 06.09.2006 e del 12.09.2006 se avesse conosciuto i rischi ai quali sarebbe andata incontro sottoponendosi agli interventi, considerata la gravità della prognosi a cui era già esposta in virtù della diagnosi di laparocele mesogastrico intasato. Non trovava neppure riconoscimento iure hereditatis il danno da c.d. perdita della vita accusato dalla vittima dell'illecito, in quanto la vicenda acquisitiva del diritto alla reintegrazione della perdita subita presuppone la capacità giuridica riconoscibile soltanto ad un soggetto esistente.
Il giudice di prime cure evidenziava, poi, che dal 06.09.2006 al 12.09.2006 si era registrato un consistente peggioramento dello stato psicofisico della sig. , condizione aggravata dalla carenza diagnostica Per_2
e terapeutica del personale della struttura ove era in cura, e che dal 12.9.2006 (giorno del secondo intervento) al 17.11.2006 (giorno del decesso) la stessa versò in stato di coma senza alcuna soluzione di continuità. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale riteneva che meritasse accoglimento il danno non
3 patrimoniale c.d. terminale sofferto personalmente dalla defunta tra il 06.9.2006 ed il 12.9.2006, liquidato in complessivi € 33.000,00.
Il Tribunale riteneva altresì che dalla documentazione fotografica depositata dai ricorrenti fosse provato l'intenso vincolo familiare che legava gli stessi alla vittima primaria del sinistro e riconosceva, pertanto, il risarcimento per il danno c.d. da perdita parentale, presumendo che la morte della congiunta avesse ingenerato sofferenza e uno sconvolgimento di vita e di abitudini nel coniuge superstite, rimasto vedovo e con i discendenti residenti al Nord, nonché nei figli, privati del riferimento materno e gravati dell'assistenza dell'anziano padre. Tale danno veniva aumentato nella sua quantificazione, in considerazione della sofferenza procurata ai ricorrenti dalla lunga agonia della madre incosciente dal
12.9.2006 al 17.11.2006, nonché della necessità di assistenza della stessa. Sulla scorta di tali considerazioni, il giudice di prime cure liquidava
- in favore di e nella qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2 Per_1
, coniuge della vittima, settantaseienne al momento del decesso, la somma di €
[...]
304.007,70, aumentata di € 19.800,00 per il danno morale accusato nei 66 giorni di agonia della consorte;
- in favore di figlio quarantaduenne della vittima, non convivente all'epoca Controparte_1 del fatto la somma di € 254.974,20, aumentata ad € 274.774,00 per il danno morale accusato nelle more del decesso della madre;
- in favore di figlia trentottenne della vittima, non convivente, la somma Controparte_2 di € 264.780,90, aumentata ad € 284.581,00 per il medesimo pregiudizio accusato dai congiunti nelle more del decesso della sig. . Per_2
Da ultimo, il Tribunale, considerata la circostanza secondo la quale il giudizio era stato definito già alla prima udienza, senza necessità di approfondimenti istruttori alla luce della sovrapponibilità delle risultanze dei tre accertamenti peritali effettuati per conto dell'autorità giudiziaria, e considerato altresì Con il rifiuto dell' di liquidare agli attori una seppur minima somma, al punto da costringerli ad instaurare un giudizio, condannava la resistente ex art. 96, c. 3, c.p.c. al pagamento in favore di ciascun ricorrente della somma di € 25.000,00, rapportata ai cinque anni necessari per giungere all'esito del giudizio e ai quindici sofferti nell'attesa di una risposta di giustizia.
Le spese di lite, sostenute sia per il proc. n. 6011/2017 R.G. sia per il giudizio di primo grado, venivano definite secondo soccombenza.
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2.Con atto di citazione notificato il 25.07.2022, ha proposto appello Parte_1 avverso la ordinanza n. 2505/2022, affidandosi a cinque motivi di gravame, e segnatamente:
a) Erroneità della ordinanza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto irrilevanti le assoluzioni intervenute nei giudizi penali ai fini della valutazione della responsabilità della
4 struttura sanitaria in sede civile e ha omesso di considerare le allegazioni probatorie formulate dalla stessa, idonee a fornire un supporto probatorio, ritenuto insussistente nel giudizio di primo grado. A dire dell'appellante, difatti, seppur il giudicante non sia vincolato a quanto statuito in sede penale, è precluso al medesimo di rifiutarsi di valutare quanto emerso in quella sede, anche solo per la provenienza;
b) Sulle possibili cause del decesso della sig. : l'appellante deduce Persona_2
l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che la sig. Per_2 sia deceduta per scompenso da shock settico conseguente agli interventi del 6 e 12 settembre
2006, sebbene il quadro clinico registrato posteriormente all'intervento fosse nella norma, al punto che era stato programmato il trasferimento della paziente in una struttura di lunga degenza.
Al contrario, parte appellante nel corso del giudizio di primo grado ha dedotto e provato che nessuna delle presunte cause della perforazione ileale del 12 settembre si sarebbe verificata e che, conseguentemente, non poteva escludersi che l'evento fosse dovuto a fattori indipendenti da esse.
Peraltro, era stato ampiamente sostenuto che la peritonite accertata il 12 settembre 2006 poteva derivare da fenomeni chimici, anziché settici, poiché solo un fenomeno chimico è compatibile con l'assenza di sintomi tipici (a titolo esemplificativo, aumento dei globuli bianchi, dolore lancinante detto a colpo di pugnale, addome globoso e ligneo) nei giorni precedenti alla perforazione ileale. In aggiunta, l'appellante sostiene che, come risulta dalla Sentenza depositata in atti e dalla perizia del GUP, una peritonite, causata dalla lacerazione del viscere, mal si concilia con valori dei Globuli Bianchi nella norma, così come registrati nel caso di specie. Alla luce di tanto, il Tribunale avrebbe dovuto accertare la causa effettiva della perforazione ileale del 12 settembre, ancor prima di stabilire quale fosse la causa del decesso della sig.ra , senza Per_2 aderire in maniera acritica alla perizia del GUP che non ha comunque smentito l'ipotesi che la peritonite riscontrata il 12 settembre potesse avere natura chimica, anziché settica;
c) Corretta valutazione delle due condotte censurate: l'appellante censura l'ordinanza impugnata anche nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che le due condotte mediche, ascritte ai chirurghi la prima in occasione dell'intervento del 06.09.2006, la seconda successiva, per una ritardata diagnosi, pure se suddivise su due piani, uno omissivo e uno commissivo, non fossero state correttamente adempiute e quindi c.1) Condotta posta in essere in occasione dell'intervento del 06.09.2006: con riferimento alla condotta omissiva, deduce l'appellante che il giudice di prime cure ha erroneamente ipotizzato che i sanitari non si sarebbero accorti, in occasione dell'intervento del 06 settembre, della presenza di un'ansa intestinale ischemica, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che, come chiarito dal prof. , C.T. del PM, la Per_3 radiografia eseguita il giorno dell'intervento non aveva evidenziato aria libera sub-frenica e,
5 pertanto, si poteva escludere che vi fosse una perforazione in atto al momento dell'intervento del 6/9/2006. Quanto alla condotta commissiva, con la quale il giudice di prime cure ha ipotizzato una presunta lesione iatrogena durante la manovra di speritoneizzazione o, alternativamente, di pinzettamento di un'ansa intestinale alla chiusura del peritoneo, l'appellante evidenzia che le sentenze emesse in sede penale dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Lecce, hanno escluso l'evenienza di una lesione iatrogena in occasione dell'intervento del 06.09.2006, poiché una tale lesione avrebbe provocato immediatamente e non a distanza di sei giorni gli effetti riscontrati con la TAC effettuata il
12 settembre 2006. In aggiunta, il Tribunale avrebbe omesso di rilevare che i ricorrenti non avevano provato la sussistenza di un nesso di causalità tra le asserite inadempienze dei sanitari e la perforazione ileale accertata il 12 settembre, pretendendo dall'appellante un onere di prova impossibile da adempiere poiché la ricostruzione della vicenda effettuata dal Cont giudicante presupponeva già la colpa della;
c.2) Condotta di omessa diagnosi di perforazione ileale: in relazione all'omessa diagnosi di perforazione ileale, l'appellante evidenzia che è errato l'assunto secondo il quale una perforazione intestinale possa essere asintomatica per diversi giorni, poiché se si fosse verificata già il 9 settembre (cioè 3 giorni dopo l'intervento) si sarebbero immediatamente manifestati i sintomi tipici della stessa, che invece sono stati riscontrati solo il 12 settembre.
Il Tribunale ha affermato invece che il 09 settembre si registrò ipertermia e un rialzo dei valori dei globuli bianchi e della VES, laddove fino all'8 settembre si era registrata solo una lieve ipertermia, con i valori dei globuli bianchi nella norma ed incompatibili con una perforazione intestinale in atto. Con riferimento alla VES l'appellante evidenzia che trattasi di un indice infiammatorio a-specifico, che aumenta anche in presenza di una banale carie ad un dente. L'appellante evidenzia altresì che i giudici penali avevano escluso che il decorso della sig. potesse essere ricondotto esclusivamente ad un focolaio settico, in Per_2 assenza di determinati sintomi (quali vomito, addome globoso e ligneo, innalzamento dei leucociti), ritenendo che esso potesse essere invece conseguenza dell'occlusione intestinale per la quale la paziente aveva subito l'intervento del 06 settembre. Da ultimo, l'appellante sostiene che la compilazione carente della Cartella clinica contestata nell'impugnata ordinanza non possa costituire prova di errore medico, non avendo tale incompletezza impedito ai giudici penali di accertare l'assenza di un nesso causale tra l'operato dei medici e il decesso della sig.ra ; Per_2
d) Sulla condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.: l'appellante deduce l'erroneità della ordinanza anche nella parte in cui il Tribunale ha condannato la medesima al pagamento della somma complessiva di € 50.000,00 in favore degli odierni appellati per responsabilità aggravata, ritenendo inutili
6 ulteriori approfondimenti istruttori. Ebbene, a dire della deducente, il giudizio in esame non sarebbe stato definito già alla prima udienza, avendo conosciuto tre udienze che il Tribunale non ha tenuto in considerazione. In aggiunta, non vi era alcun onere per l'appellante di offrire una
“seppur minima somma” agli odierni appellati, a fronte di due sentenze penali che avevano escluso qualsiasi profilo di responsabilità in capo ai sanitari;
e) Sul quantum del risarcimento: l'appellante contesta l'erronea personalizzazione del danno parentale effettuata dal giudice di prime cure sulla base di circostanze allegate da parte appellata in sede di merito e comprovate solo a mezzo di documentazione fotografica, pertanto inidonee a dimostrare un pregiudizio sofferto dagli eredi superiore alla media. Tale quantificazione si rivela errata anche in considerazione della mancata convivenza dei figli con la vittima (circostanza da considerare al fine di ridurre il punteggio conseguito dai ricorrenti fino ad un terzo) e del riconoscimento, in favore dei germani di un'ulteriore maggiorazione a titolo di danno Per_1 morale per i 66 giorni di agonia della vittima, giungendo a duplicare la lesione di interessi.
L'appellante, da ultimo, evidenzia l'erronea quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale iure proprio a favore del coniuge sopravvissuto sig. per la morte della Persona_1 moglie, calcolato sulla attualità sebbene lo stesso fosse deceduto il 06.01.2009. Ebbene, il giudice di prime cure avrebbe dovuto calcolare tale danno fino alla data del decesso e devolverlo iure successionis ai figli;
pertanto, esso non doveva essere quantificato per il periodo tra la data del decesso (06.01.2009) e la data del deposito della decisione impugnata (27.06.2022).
2.1. Ritualmente costituiti, e eccepiscono l'inammissibilità Controparte_1 Controparte_2 delle nuove produzioni e domande formulate dall'appellante. Nel merito, chiedono il rigetto dell'impugnazione, stante l'infondatezza della stessa in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
2.2. Con ordinanza del 25.11.2022, depositata il 02.12.2022, la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dall'appellante.
Quindi, alla udienza del 19.11.2024 sulle conclusioni come innanzi precisate, concessi i termini di legge ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta per la decisione.
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3. L'appello è fondato per quanto di ragione.
I primi tre motivi di censura meritano trattazione congiunta perché afferiscono alla valutazione di Cont responsabilità della in relazione al decesso della sig.ra . Persona_2
Gli stessi, laddove non sono inammissibili, perché introducono questioni nuove e diverse, non sollevate in precedenza, sono privi di pregio. La censura unitariamente valutata investe il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado con cui il tribunale, basandosi sugli esiti della CTU svolta, ha accolto la
7 domanda risarcitoria sul rilievo che sussiste in atti la prova del nesso causale fra il ritardo diagnostico e terapeutico, quale condotta negligente dei sanitari e/o della struttura ospedaliera che ebbe in cura la e il suo decesso, necessario per l'affermazione di responsabilità della struttura sanitaria e dei Per_2 medici.
Parte appellante lamenta un malgoverno in tema di disamina della c.t.u. e di applicazione dei principi in tema di responsabilità sanitaria da parte del tribunale.
Tale assunto però non appare convincente perché, alla stregua di una attenta lettura della relazione dei CP_ cc.tt.uu. dr. e dr. , il passaggio motivazionale della sentenza appellata appare immune dalle Per_4 censure sollevate, avendo effettuato il tribunale una corretta disamina del materiale probatorio agli atti con riferimento alla sussistenza del nesso causale. Giova evidenziare che la affermazione di responsabilità contenuta in sentenza si fonda sugli esiti della c.t.u. svolta in sede di Atp, che di fatto ha confermato le conclusioni medico-legali delle altre consulenze svolte in sede penale, sia in fase di indagini preliminari innanzi al PM, sia innanzi al GIP.
La relazione dei ddrr. è infatti assolutamente sovrapponibile a quella dei ddrr. e CP_5 Per_4 Per_5
( consulenti del PM) e dei ddrr. e ( periti del GIP): l'evento morte Per_3 Per_6 Per_7 Per_8
è collegata eziologicamente con il ritardo diagnostico successivo e/o con l'intervento del 6.9.2006: vuoi perché in sede di intervento di laparocele pur eseguito tempestivamente il 6/9 non fu eseguito correttamente, vuoi perché la diagnosi di complicanza del 12/9 è stata tardiva in presenza di sintomatologia febbrile sin dal 7/9 aggravatasi il 10/9.
Tutti i consulenti incaricati – pur lamentando una carente ed incompleta tenuta della cartella clinica e la mancanza del referto istologico asportato in sede di secondo intervento del 12/9 - hanno concluso comunque nel senso della sussistenza di un nesso causale fra i due interventi del 6 e del 12/9/2006 ed il decesso della , pure se questo è intervenuto dopo un lungo periodo (66 gg ) di coma Persona_2 il 17.11.2006. Così come tutte le relazioni medico legali hanno escluso qualsivoglia censura nei confronti della struttura ospedaliera di Casarano, ove la paziente fu trasferita, ormai in coma, dopo l'intervento del
12 settembre. CP_ I cc.tt.uu. ddrr. e concludono l'indagine affidata loro affermando che “ l'exitus della sig.ra Per_4
è causalmente riconducibile a difetti di comportamento tecnico-professionale posti Persona_2 in essere dai sanitari chirurghi dell'UO di Chirurgia del P.O. di Galatina che la ebbero in cura dal 6.9.2006 al 12.9.2006 in relazione alla condotta chirurgica tenuta nel corso dell'intervento per laparocele strozzato
( 6.9) ma anche e soprattutto in relazione alla gestione … della complicanza manifestatasi ( perforazione ileale)”.
Tutte le questioni dedotte nei motivi di appello qui scrutinati sono pure state già oggetto di osservazioni CP_ formulate dai consulenti di parte, cui i ddrr. e consulenti d'ufficio hanno già riposto in Per_4 modo esauriente e convincente, con argomentazioni cui pertanto si rimanda, non avendo introdotto parte
8 appallante alcun diverso e dirimente dato di valutazione, atto a scardinare funditus gli esiti della c.t.u.
Reiterare, quindi, in questa sede le medesime considerazioni, già svolte, riproducendo dubbi già dipanati ed incertezze già ampiamente chiarite, appare esercizio non utile a modificare la valutazione in fatto della CP_ vicenda. Peraltro, la correttezza degli esiti della indagine peritale dei ddrr. e è corroborata Per_4 dal fatto obiettivo che tali conclusioni peritali trovino ampia e puntuale corrispondenza – come già detto
– negli esiti delle indagini peritali, svolte in sede penale.
Il diverso esito del giudizio penale ( che è pervenuto alla assoluzione dei medici imputati in quella sede ) rispetto all'esito della lite in questa sede civile si giustifica non già per una lettura contrastante e /o contraddittoria nella ricostruzione tecnica e medico-legale degli eventi e/o nella enucleazione di condotte non corrette ai fini individuazione delle responsabilità, operata dal giudice civile rispetto al giudice penale, si giustifica, come pure l'appellante evidenzia in gravame, per il diverso canone di valutazione del corredo probatorio ai fini della responsabilità, cui è tenuto il giudice penale, che deve pervenire ad una condanna, solo ove accerti la responsabilità dell'imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio”; mentre la valutazione del giudice civile del quadro probatorio segue il diverso criterio della probabilità prevalente del “più probabile che non “.
Le assoluzioni intervenute nei giudizi penali, pertanto, non incidono nella valutazione della responsabilità della struttura sanitaria in sede civile, e non già perché il giudicante non è vincolato a quanto statuito in sede penale, ma perché come già detto, pur valutando adeguatamente quanto emerso in quella sede, la valutazione del giudice civile deve rispondere a criteri differenti. Va aggiunto che le assoluzioni rese in sede penale, tanto in primo grado che in appello, non escludono affatto la sussistenza di quei medesimi profili di responsabilità degli imputati, in relazione alle condotte da ciascuno tenute, che sono valutare Cont dal giudice civile per affermare la responsabilità dei medici e la condanna della al risarcimento;
il tribunale penale nella sentenza n. 60/2010 ha concluso nel senso che, pur ravvisate la molteplicità di condotte non adeguate dei sanitari, non può dirsi “al di là del ragionevole dubbio “che se la condotta dannosa non ci fosse stata la paziente sarebbe sopravvissuta, prevendono così ad una assoluzione con formula dubitativa. Analogamente anche la Corte di appello penale, nella sentenza n. 282/2014 afferma che “manca la certezza “ che la sofferenza ischemica della ansa fosse presente già alla data del primo intervento del 6.9.2006 pur se sia manifestata il 9.9.2006 e ancora che la sottovalutazione dei sintomi legata solo al rialzo febbrile sarebbe stata sospetta solo a 72 ore dopo l'intervento, sicché anche in relazione a tale episodio non vi era una certezza “al di là del ragionevole dubbio” che ha giustificato la conferma dell'assoluzione pronunciata ai sensi del 2° comma dell'art. 530 cpp.
In disparte poi ogni rilievo derivante dal fatto che in sede penale erano imputati i singoli medici, sicché
l'indagine doveva prevenire ad accertare con certezza le singole condotte di ciascuno e la efficacia causale di queste nel produrre l'evento morte, per giustificare una condanna, in sede civile la responsabilità della Cont si modula su canoni differenti, attenenti alla responsabilità da inadempimento contrattuale, che non
9 richiede la certezza, ma solo una elevata probabilità. Tale dirimente considerazione permette di superare ogni residua censura alla sentenza di primo grado, per contrasto con gli esiti del procedimento penale.
3.2. Giova ricordare che in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017),
è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità tra la condotta del professionista e il danno lamentato, secondo il criterio del "più probabile che non", mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento
è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua non imputabilità all'agente (Cassazione civile sez. III, 29/03/2022, n.10050). E' stato al riguardo affermato, con un orientamento che può dirsi ormai consolidato, che, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra la situazione patologica e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. Ciò sul presupposto che nelle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria il danno-evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, cioè il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore, ma del diritto alla salute, che è l'interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato (così, da ultimo, le sentenze 11 novembre 2019, n. 28991 e n. 28992, in linea con la sentenza 26 luglio 2017, n. 18392).
3.3. Ciò premesso, quindi, il punto di partenza per la disamina cui è chiamato in questa sede il Collegio CP_ è dunque rappresentato dalle conclusioni dei cc.tt.uu ddrr. e , onde verificare se Per_4 effettivamente, alla stregua di quanto affermato, sussiste o meno un nesso causale fra il ritardo nella diagnosi e l'evento morte insorto il giorno 17.11.2006.
I consulenti concludono l'indagine peritale affermando la sussistenza del nesso causale.
Del tutto inconferente è il richiamo del fatto che durante il ricovero a Casarano il quadro clinico registrato posteriormente all'intervento fosse nella norma, al punto che era stato programmato il trasferimento della paziente in una struttura di lunga degenza, tale da escludere il nesso causale fra gli interventi di settembre ed il decesso, intervenuto 66 gg. dopo per un improvviso e repentino peggioramento delle condizioni prima e a luogo stabili. Le considerazioni sul punto, con riferimento sia al fatto che uno shock settico intestinale non avrebbe consentito – ove contratto a settembre -una sopravvivenza così lunga ( 2 mesi), sia la fatto che l'autopsia aveva evidenziato al momento del decesso anche un deterioramento del fegato, del cervello dei polmoni e del miocardio, appaiono superate dalla indagine medico legale che pur avendo
10 a disposizione tali dati ed avendoli adeguatamente valutati, ha escluso che il decesso possa essere ascritto a causa diversa da quella rappresentata da un intervento non correttamente eseguito il 6.9.2006 e dal ritardo nella diagnosi. Il richiamo pertanto non appare conferente né significativo perché in ogni caso la evoluzione della vicenda è stata ampiamente esaminata dai cc.tt.uu., che hanno escluso all'esito di una disamina attenta ed approfondita, ogni incidenza causale che possa interrompere il nesso eziologico fra la condotta ante ricovero a Casarano e il decesso. In disparte, poi, che se pure si parla di un quadro clinico definito normale, quale emerge dal ricovero a Casarano, questo va comunque riferito ad un soggetto in stato di coma, sicché se pure era “normale”, ossia non particolarmente allarmante, era comunque un quadro gravissimo, tale da non escludere la elevata probabilità di un repentino peggioramento ed un exitus parimenti improvviso e rapido. I consulenti, infatti, dopo aver valutato la condizione della paziente durante il ricovero a Casarano, concludono la indagine peritale affermando la sussistenza del nesso causale fra il ritardo nella diagnosi del settembre 2006 e l'evento morte insorto il giorno 17.11.2006
La censura va disattesa.
3.4 Inconferente è infine la doglianza che investe la adeguata valutazione delle due condotte censurate: Con la iproduce ora tutte le osservazioni difensive svolte in sede di indagine peritale, ma, anche nell'ottica della ragione più liquida, va considerato che non appare necessaria una esatta individuazione della condotta tenuta dai sanitari - sia essa di tipo omissivo che di tipo commissivo - sia in relazione all'intervento del 6.9.2006, che in relazione alla successiva e non tempestiva diagnosi, che ha imposto il secondo intervento del 12.9, da un lato potendo ritenersi, sulla base della c.t.u., che in ogni caso l'evento morte è stato comunque causato da una pluralità di condotte non adeguate, tenute dai sanitari dell'Ospedale di Galatina in occasione del ricovero e dell'intervento del settembre 2006, tale che, essendo Cont tutte ascrivibili alla , si giustifica comunque una sua responsabilità, ed appare ultronea e superflua la esatta individuazione della condotta lesiva a fronte di una pluralità di condotte lesive;
in secondo luogo, dovendo osservarsi che ciascuna delle suddette condotte lesive e non adeguate dei sanitari è di per sé potenzialmente idonea a causare il danno di cui si discute, essendo ciascuna dotata di una autonoma efficacia causale, idonea a produrre anche da sola l'evento dannoso, sicché è logicamente superflua una esatta individuazione della condotta dannosa. Cont Consegue la conferma della sentenza in punto di responsabilità della
->>> Cont 4. È invece fondato il motivo di appello che riguarda la condanna della al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, ex art. 96 co. 3 cpc, in favore degli odierni appellati, cui liquidava la somma complessiva di € 50.000,00. A base della suddetta condanna il tribunale considerava la circostanza secondo la quale il giudizio era stato definito già alla prima udienza, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori alla luce della sovrapponibilità delle risultanze già svolte nei tre accertamenti
11 peritali effettuati per conto dell'autorità giudiziaria (2 in sede penale ed uno in sede di ATP) e Con stigmatizzava pertanto il rifiuto dell' i liquidare agli attori una seppur minima somma.
Tale passaggio motivazionale non appare condivisibile in quanto la soluzione cui è pervenuto il primo giudice non è in linea con gli arresti giurisprudenziali in materia. La condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, richiede l'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, che sussiste in caso di violazione del pur minimo grado di diligenza necessario ad avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. La temerarietà della lite può essere riconosciuta laddove si manifesti la consapevolezza dell'infondatezza della domanda o nella mancanza della ordinaria diligenza necessaria per acquisire tale consapevolezza, esigendo, sul piano soggettivo, la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass.
n. 9060/2003; Cass. n. 13071/2003; Cass. n. 3993/2011), laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità. Tale forma di responsabilità - che prescinde dalla domanda di parte, e/o dalla prova del danno- è agevolmente ravvisabile in ogni condotta della parte in cui si ravvisi la colpa grave e che si traduca quindi innegabilmente in uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed in un ingiustificato aumento del contenzioso, in ostacolo alla ragionevole durata dei processi pendenti e al corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.
(in tal senso anche Cassazione civile sez. I, 02/09/2024, n. 23488). La norma, nel prevedere come in ogni caso il giudice può, anche d'ufficio, condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, contempla una misura sanzionatoria, volta comunque a reprimere l'abuso dello strumento processuale, ove sia impiegato per finalità devianti rispetto alla "tutela dei diritti e degli interessi legittimi" per il quale l'art. 24 Cost., comma 1, garantisce il ricorso al giudice.
Nella specie non sussistono i presupposti per applicare l'articolo 96, comma 3, cpc, non ritenendo il
Collegio che la parte abbia violato il grado minimo di diligenza che le avrebbe consentito di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non potendo essere individuata la colpa grave nelle condotte indicate dal tribunale, in primo luogo perché in realtà il giudizio in primo grado non è stato definito già alla prima udienza, essendosi articolato invece in tre udienze;
inoltre non può ritenersi censurabile l'omessa offerta di una “seppur minima somma” agli odierni appellati da parte della Cont convenuta, ove si consideri la evidente obiettiva controvertibilità delle opposte tesi difensive lumeggiate anche dall'esito del procedimento penale, avendo le due sentenze penali escluso in realtà qualsiasi profilo di responsabilità in capo ai sanitari.
Il motivo di appello va ascolto e la sentenza riformata sul punto, con la revoca della condanna in scrutinio.
12 ->>>
5. È fondato, infine, per quanto di ragione, anche il motivo di gravame che concerne l'entità del risarcimento liquidato dal tribunale.
Precisato che resta ferma, in difetto di impugnazione, la liquidazione del danno biologico terminale subito dalla vittima ( pari ad € 33.000), riconosciuto agli appellati iure hereditatis, le censure investono invece il capo relativo alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale subito, iure proprio dagli appellati, anche quali eredi del padre, , deceduto nel 2009. Persona_1
Parte appellante, in primo luogo, evidenzia l'erronea quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale iure proprio effettuata in favore del coniuge il danno è stato calcolato alla Persona_1 attualità ( 2021) sebbene lo stesso era deceduto già il 06.01.2009, sicché il giudice di prime cure avrebbe dovuto calcolare tale danno solo fino alla data del decesso e non doveva, quindi, essere quantificato anche per il periodo tra la data del decesso (06.01.2009) e la data del deposito della decisione impugnata
(27.06.2022).
L'assunto non ha pregio: il danno liquidato al coniuge superstite è quello che lo stesso ha subito alla data del 17.11.2006, cioè al momento della morte della moglie, perché al verificarsi di tale evento si interrompe il rapporto parentale e si realizza quindi il pregiudizio per il congiunto, presupposto per il sorgere del diritto al risarcimento, che resta indipendente e sterilizzato rispetto alle successive vicende che possano colpire il danneggiato, non prevedibili ex ante, sicché il ristoro va riferito alla situazione esistente al momento della morte della moglie. La perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata, si configura come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria e non anche del congiunto. L'ammontare del risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale non può essere diminuito per il solo fatto che l'erede deceda poco tempo dopo la vittima, per cui il "pretium doloris" non va ridotto sol perché la sofferenza per la perdita subìta sia cessata anticipatamente. Infatti, l'ammontare del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale va calcolato al momento in cui si verifica la morte del parente, evento che recide il legame affettivo esistente, per cui il permanere in vita del soggetto danneggiato non assume rilievo.
In secondo luogo parte appellante contesta l'erronea personalizzazione del danno parentale effettuata dal giudice di prime cure sulla base di circostanze solo allegate da parte appellata in sede di merito e comprovate solo a mezzo di documentazione fotografica, pertanto inidonee a dimostrare un pregiudizio sofferto dagli eredi superiore alla media;
anche in considerazione della mancata convivenza dei figli con la vittima (circostanza da considerare al fine di ridurre il punteggio conseguito dai ricorrenti fino ad un terzo) e del riconoscimento, in favore dei germani di un'ulteriore maggiorazione a titolo di Per_1 danno morale per i 66 giorni di agonia della vittima, giungendo così a duplicare la lesione di interessi.
13 Tali osservazioni sono fondate sotto due aspetti.
Premesso che la morte di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti, perché dette circostanze potranno essere valutate ai fini del quantum AT ma non incidono sull' an AT ; per escludere il risarcimento grava sul danneggiante l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o addirittura in odio, e di conseguenza che la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. Ne deriva che per i membri della c.d. famiglia nucleare la perdita può essere sempre presunta, salva la prova contraria di controparte, solo in base alla loro appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo. Vedi anche recentissima Cassazione civile sez. III, 16/02/2025, n.3904.
Ciò posto, va considerato da un lato che effettivamente il tribunale ha errato nel liquidare il danno in misura superiore alla media, basandosi sulla valutazione di circostanze solo allegate e comprovate a mezzo di documentazione fotografica, non essendo dimostrata una peculiare intensità del rapporto affettivo, che avrebbe giustificato una liquidazione in misura superiore al minimo tabellare;
parimenti fondato è anche il rilievo che riguarda la liquidazione di un danno morale autonomo per risarcire i 66 giorni di agonia della vittima, perché effettivamente tale modalità di fatti duplica il ristoro del danno derivante dalla lesione di un unico interesse.
In accoglimento di tali osservazioni ritiene il Collegio che, effettuando una nuova valutazione del danno parentale, sulla base delle tabelle di Milano del 2024, utilizzando quindi il cd. sistema a punti variabile, si debba, da un lato, tener conto, ai fini della liquidazione, della non convivenza dei figli, e, dall'altro, che comunque la sofferenza soggettiva dei congiunti, nel periodo di agonia della madre, sia un danno risarcibile che se non può giustificare una voca autonoma di danno, impone, invece, – in un'ottica unitaria ed onnicomprensiva del risarcimento – il riconoscimento dell'incremento in misura media per l'intensità della relazione, nel senso che quella sofferenza ha reciso in maniera particolarmente dolorosa il legame affettivo del congiunto ( marito e figli) con la vittima. Le tabelle di Milano costituiscono ad oggi idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, elementi tutti che rivelano l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente, sicché possano essere utilizzati dal giudice per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale.
Consegue pertanto che facendo applicazione di criteri sopra indicati appare congruo liquidare a titolo di danno da perdita del rapporto parentale le seguenti somme.
14 - € 230.749,00 in favore di (42 anni al momento del decesso della madre, non Controparte_1 convivente, età della vittima 72 anni;
punti in base al numero di familiari nel nucleo primario;
punti per qualità/intensità della relazione -valore medio- per un totale di punti riconosciuti pari a 44);
- € 238.571,00 in favore di (38 anni al momento del decesso della madre, Controparte_2 non convivente, età della vittima 72 anni;
punti in base al numero di familiari nel nucleo primario;
punti per qualità/intensità della relazione -valore medio - per un totale di punti riconosciuti pari a 46);
- € 262.037,00 in favore di e quindi in favore dei suoi eredi, Persona_1 CP_1
e in misura pari alla metà di detta somma per ciascuno ( 76 anni al
[...] Controparte_2 momento del decesso della moglie, convivente con la stessa, età della vittima 72 anni;
punti in base al numero di familiari nel nucleo primario;
punti per qualità/intensità della relazione -valore medio- per un totale di punti riconosciuti pari a 52) e quindi complessivamente € 131.018,50;
Conclusivamente quindi € 361,767,50 ( = 230.749,00 + € 131.018,50 ) in favore di Controparte_1
e € 369.589,50 ( = € 238.571,00 + € 131.018,50 ) in favore di ; Controparte_2
Ogni somma, calcolata all'attualità va maggiorata degli interessi legali sulla somma anzidetta, devalutata alla data dell'evento dannoso ( 17.11.2006 ) e maggiorata di quanto maturato sulle somme, via via annualmente rivalutate, secondo gli Indici Istat da tale data fino alla data della presente sentenza. Dalla sentenza al saldo spettano solo gli interessi legali sulla somma rivalutata così liquidata, posto che il credito si converte in credito di valuta.
Il motivo va quindi accolto, con riduzione degli importi liquidati nella gravata sentenza.
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La sentenza va, quindi, in accoglimento dell'appello, parzialmente riformata.
Restano comunque ferme le spese liquidate in primo grado, posto che la riforma della sentenza non modifica né il rapporto di soccombenza fra le parti, né lo scaglione di riferimento utilizzato dal tribunale;
le spese di questo grado sono liquidate in dispositivo secondo soccombenza, tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 25.07.2022 nei
[...] confronti di e in proprio e nella qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2
e avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce n. 2505/2022, Persona_1 Persona_2 pubblicata in data 27.06.2022, così provvede:
15 1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, ridetermina le somme che la è condannata a corrispondere iure proprio agli appellati a titolo di danno Parte_2 da perdita del rapporto parentale, liquidandole:
- in complessivi € 361,767,50, oltre accessori come in motivazione indicato, in favore di
Controparte_1
- in complessivi € 369.589,50, oltre accessori come in motivazione indicato, in favore di
Controparte_2 già compressive anche della quota del 50% spettante loro quali eredi del padre Persona_1 per il medesimo titolo;
Con 2) Revoca la condanna della l risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 co.
3 cpc;
3) Conferma nel resto;
Cont
4) Condanna la alla refusione in favore degli appellati e Controparte_1 Controparte_2 delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 15.000,00, oltre accessori di
[...] legge e di tariffa in favore dell'avv. Holzmiller, quale procuratore distrattario della parte appellata vittoriosa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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