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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2277/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2277/19 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da
, nato a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso per procura in atti dagli Avvocati Giuseppe C.F._1
Zangara e Angela Maria Zangara;
- parte attrice -
contro
1) (P. IVA Controparte_1
), con sede in Via S. Maria La Grande 5, rappresentata e P.IVA_1 CP_1
difesa per procura in atti dall'Avv. Filippa Morina;
pagina 1 di 11 2) con sede legale a Segrate (MI), Via San Parte_2
Bovio 3, CF. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv.
Alessandra Massolo del Foro di Milano e dall'Avv. Tito Monterosso del Foro di
, in forza di procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio CP_1
dell'Avv. Tito Monterosso in , Via Vittorio Emanuele Orlando CP_1
n. 56;
3) nato il [...] a [...], Parte_3
residente a SANT'AGATA LI BATTIATI (CT), via Cardinale Giuseppe
Francicanava, n. 29/C, codice fiscale , elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliato in CATANIA (CT), via Umberto, n. 296, presso lo studio dell'avv.
Mario FALLICA che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- parte convenuta -
----------------------
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza dell'8 luglio 2024.
--------------------
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 11 febbraio 2019 Pt_1
ha convenuto in giudizio la l
[...] Parte_2 [...]
e il dott. Controparte_1 Parte_3
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Disattesa ogni contraria
pagina 2 di 11 istanza, eccezione e deduzione, In via principale e nel merito:
Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che le protesi Durom
M/M con lega di cobalto - cromo prodotte e commercializzate dalla
[...]
per cui è causa, sono potenzialmente pericolose per la salute Parte_2
pubblica; per l'effetto, condannare la in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'Avv. a titolo Pt_1
di danno patrimoniale e non della somma di € 254.308,47, di € 12.365,16 per spese mediche sostenute, oltre agli interessi dalla sentenza al saldo, e al
risarcimento del danno morale subito nonché del danno emergente e lucro cessante e/o in solido con l' di Controparte_2
Acireale e il Dott. , secondo le rispettive responsabilità che saranno Parte_3
accertate in corso di causa;
Accertare e dichiarare che l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore e il Dott. , sono responsabili in via tra loro solidale e/o per Parte_3
quanto di rispettiva ragione in via contrattuale e/o extracontrattuale per tutti gli
inadempimenti e comunque illegittimi, imperiti, negligenti ed illeciti
comportamenti descritti in narrativa, di tutti i danni anche permanenti, patrimoniali e non, derivati e derivandi all'Avv. dalle prestazioni Parte_1
medico sanitarie di artroprotesi d'anca per cui è causa, eseguite nella struttura
di Acireale in modo imperito e Controparte_2
negligente utilizzando un prodotto difettoso, così costringendo l'Avv. ad un Pt_1
secondo intervento chirurgico;
Accertare e dichiarare che l
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
pagina 3 di 11 tempore e il Dott. , sono responsabili in via tra loro solidale e/o per Parte_3
quanto di rispettiva ragione in via contrattuale e/o extracontrattuale per aver
omesso di esercitare le dovute attività di controllo e di vigilanza per la salute sulla
protesi Durom metallo-metallo, sia preventivamente all'impianto della stessa sia successivamente alla scoperta della pericolosità della protesi d'anca metallo – metallo Zimmer Durom M/M impiantata su parte attrice, Accertare e dichiarare che l' , in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, e il Dott. , sono responsabili in Parte_3
via tra loro solidale e/o per quanto di rispettiva ragione in via contrattuale e/o extracontrattuale per non aver sottoposto l'Avv. alla visita medica di follow – Pt_1
up prevista in relazione alle protesi d'anca metallo – metallo Zimmer, giusta comunicazione della società produttrice del 2009, e per avere omesso di adottare i
protocolli volti a garantire nel tempo il follow – up del paziente impiantato,
omettendo pertanto di garantire al i dovuti controlli periodici;
Accertare e Pt_1
dichiarare che l , in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, e il Dott. , sono Parte_3
responsabili in via tra loro solidale e/o per quanto di rispettiva ragione in via
contrattuale e/o extracontrattuale per violazione del principio del consenso
informato avendo omesso qualsivoglia informazione sia sulla natura, tipologia e pericolosità dell'impianto protesico utilizzato, sia informazione sulla natura e pericolosità dell'operazione di artoprotesi per cui è causa;
per l'effetto condannare l' in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, e il Dott. , Parte_3
pagina 4 di 11 responsabili in via tra loro solidale e/o secondo le rispettive responsabilità che
saranno accertate in corso di causa, al pagamento in favore del a titolo di Pt_1
danno non patrimoniale della somma di € 254.308,47, oltre le spese mediche sostenute pari ad € 12.365,16, il danno morale subito, il lucro cessante e il danno emergente come verrà accertato in corso di causa anche per effetto di CTU e/o
determinata in via equitativa, oltre interessi dal dovuto al soddisfo e rivalutazione
monetaria ove dovuta, ovvero nella maggiore o minore somma che il giudice adito
riterrà equa e di giustizia;
in via subordinata, accertare e dichiarare che il
comportamento assunto dai convenuti nella vicenda dedotta in giudizio, in solido
e/o rispettivamente per quanto di propria competenza, viola la vigente normativa
in materia di utilizzazione di artoprotesi nella sanità e conseguentemente condannare le stesse in misura di almeno € 254.308,47, o quell'altra maggior o minor somma risultanda in corso di causa, da liquidarsi occorrendo anche in via
equitativa, oltre al rimborso di tutte le spese mediche dirette e/o connesse
sostenute e sostenende, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo”.
L'attore a sostegno delle proprie domande ha affermato:
1. di essere stato sottoposto, nei primi anni 2000, a diverse visite di controllo al fine di accertare la causa dei disturbi all'articolazione della gamba sinistra da cui iniziava a essere affetto;
2. che all'esito degli esami effettuati gli è stata diagnosticata “coxartrosi anca sinistra”;
3. di essersi sottoposto a diversi cicli di fisioterapia al fine di scongiurare un pagina 5 di 11 intervento chirurgico senza, però, alcun risultato soddisfacente;
4. che all'esito della visita medica del 24 marzo 2006 e dei correlati esami diagnostici, il dott. , allora Direttore dell'Unità Operativa Parte_3
Complessa di Ortopedia presso il Presidio Ospedaliero “Santa Venera e Santa
Marta” di gli avrebbe diagnosticato una grave coxartrosi sinistra con CP_3
indicazione chirurgica di protesi totale anca sinistra;
5. che in data 19 giugno 2006 è stato sottoposto, presso l'Unità Operativa
Complessa di presso il Presidio Ospedaliero “Santa Venera e Santa CP_4
Marta” di a intervento chirurgico di impianto di artroprotesi;
CP_3
6. che il ricovero post-operatorio si sarebbe protratto più del necessario a causa del c.d. piede cadente;
7. che i materiali utilizzati e la protesi impiantata, di tipo metallo-metallo, erano di produzione della sanitaria in Controparte_5
ambito ortopedico;
8. che in data 29 giugno 2006 è stato dimesso;
9. che in data 26 settembre 2006 è stato sottoposto a esame elettromiografico che accertava: “Parziale deficit di innervazione dei muscoli esaminati in territorio dello
SPE di sinistra (con attività di denervazione). Riduzione del quadro da sforzo sul muscolo tricipite surale sinistro”;
10. che successivamente oltre ai dolori circoscritti si presentavano una serie di disturbi, apparentemente non ascrivibili all'impianto, tra cui: valori anomali della
VES, bocca metallica e notevolmente secca, scompensi alla tiroide, narici secche o con gocciolio acquoso, occhi permanentemente gonfi con eccessiva sensibilità alla pagina 6 di 11 luce e temporanea lacrimazione con ostacolo alla guida notturna, progressiva e rapida diminuzione dell'udito, in particolare all'orecchio sinistro, che a seguito di visite specialistiche, conduceva all'acquisto di diversi apparecchi acustici;
disturbi che gli impedivano di guidare e di conseguenza, di lavorare e di svolgere autonomamente le normali attività quotidiane;
11. che la Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, con visita del 22 febbraio 2017, riscontrava "Deficit dinamico e deambulatorio per protesi d'anca sx e gonartrosi dx. Ipoacusia" e conseguentemente, l' , lo riconosceva CP_6
“invalido civile medio grave in misura dal 67-99%” con decorrenza dal 19 dicembre 2016;
12. che in data 18 gennaio 2018 il Dott. Prof. , Ortopedico presso l'Azienda Per_1
Ospedaliero-Universitaria “Policlinico – VE” avrebbe riferito che la protesi impiantata con testa M/M a causa dei materiali impiegati aveva causato un ammaloramento dei tessuti che risultavano liquefatti dall'azione degli ioni che scaturivano dai metalli della protesi;
13. che in data 12 febbraio 2018 è stato sottoposto a visita allergologica con la sottoposizione a PATCH TEST su campioni di metallo ritenuti incriminati che avrebbe dato come risultato una “sensibilità positiva al Cobalto”;
14. che in data 03 marzo 2018 è stato sottoposto a intervento chirurgico di rimozione e sostituzione della protesi mobilizzata, sia in sede acetabolare sia in sede femorale, con pulizia e asportazione di tutte le parti contaminate con un impianto di nuova protesi con testa in ceramica dell'anca sinistra.
L'attore ha quantificato il danno biologico nella misura del 30,75 %, l'I.T.A. in 8
pagina 7 di 11 giorni, l'I.T.P. al 75 % in 30 giorni, l'I.T.P. al 50% in 30 giorni, l'I.T.P. al 25% in
4.276 giorni;
ha personalizzato poi il danno aumentandolo del 50% e quantificandolo in 254.308,47 €; ha quantificato, infine, in 12.365,16 € le spese mediche di cui ha chiesto il rimborso.
I convenuti si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto delle domande attrici.
Venivano espletate due consulenze d'ufficio medico-legale.
Nel merito, le domande attrici vanno rigettate in quanto infondate.
Infatti, malgrado le ampie e diffuse deduzioni di parte attrice nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica, alla stregua degli atti di causa e delle puntuali, esaustive e condivisibili risultanze delle due consulenze d'ufficio medico-
legale espletate deve escludersi la lamentata responsabilità dei tre convenuti in ordine ai fatti di causa, cosicché non risulta necessario esaminare le eccezioni preliminari di prescrizione e decadenza di parte convenuta (cd. principio processuale della ragione più liquida: vd. Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del
20 maggio 2020).
Più esattamente, i consulenti d'ufficio inizialmente nominati, Dott.ssa Per_2
e Dott. , hanno evidenziato in primo luogo che
[...] Persona_3
correttamente ed in maniera appropriata era stata posta l'indicazione per l'attore all'impianto di protesi dell'anca; l'intervento chirurgico de quo è stato poi correttamente eseguito. Solo dopo che erano trascorsi 10 anni dall'implicazione della protesi, è stata effettuata la rimozione della protesi mobilizzata e la sostituzione con altro dispositivo;
quindi, nessuna delle lamentate responsabilità
pagina 8 di 11 sussiste.
I consulenti d'ufficio successivamente nominati, Dott. e Persona_4
Dott. , hanno accertato quanto segue: Per_5
“1)- si ritiene corretta la diagnosi di coxartrosi sinistra alla luce degli esami
strumentali e della obiettività clinica riscontrata a suo tempo, e corretta
l'indicazione all'intervento di PTA anca sinistra. Parimenti corretto l'intervento eseguito nel 2006 di impianto di protesi totale d'anca (Zimmer) metallo-metallo, allora in uso. L'esame rx eseguito nel post operatorio evidenziava la presenza di una protesi ben impiantata, ma con un più difficile recupero funzionale per i già
esistenti esiti di frattura alla rotula destra (arto controlaterale) con ginocchio in
flessione obbligata di circa 15°-18° che determinava, a destra, un apparente accorciamento dell'arto, con conseguente sovraccarico funzionale alla stazione eretta sull'arto sinistro operato di PTA e conseguente apparente risalita a sinistra della coxofemorale (e non da errato impianto protesico) e, pertanto, non si
ravvisano profili di Responsabilità Professionale in capo al sanitario che ha eseguito l'intervento.
2)- Per quanto riguarda la diagnosticata “Ipoacusia bilaterale neurosensoriale” la stessa è da ritenersi legata all'età – cosidetta presbiacusia – che, nel caso de quo è ben tollerata con l'uso di protesi bilaterali, e quindi sicuramente non ricollegabile ad una presenza di Ioni Cobalto nel sangue, mai documentata, in quanto l'esame PATCH TEST serie ortopedica (esame solo percutaneo) ha dato un risultato sicuramente “dubbio” (+ 1) e sicuramente non indicativo di presenza di IONI Cobalto nel sangue”. Sotto quest'ultimo aspetto i consulenti d'ufficio pagina 9 di 11 hanno evidenziato che non esiste in atti un solo esame di laboratorio che attesti la presenza di ioni metallici nel sangue dell'attore.
Parte attrice anche in seno ai rilievi critici alla CTU ha insistito sulla rilevanza dell'avviso della del 13/10/2009 indirizzato ai chirurghi utilizzatori del Pt_2
Durom acetabular cup in questione. In realtà, tale avviso era principalmente incentrato sulla possibilità di dovere procedere a revisione della protesi a seguito di una tecnica chirurgica diversa da quella prevista e raccomandata nella scheda di utilizzo del prodotto;
va ribadito che la tecnica chirurgica utilizzata nella specie è
stata assolutamente corretta. Si precisa che in tale avviso non si parla di problematiche legate al metallo alle quali l'attore ha fatto invece riferimento.
Per quanto riguarda poi la lamentela avente ad oggetto il c.d. piede cadente si rileva che i CTU hanno correttamente evidenziato che ciò può essere determinato o da una lesione del nervo o da un cosidetto stupor, cioè una semplice compressione del nervo che poi, dopo opportuna terapia riabilitativa riprende la sua completa funzionalità. Ciò è ampiamente provato da due condizioni: 1) l'attore ha eseguito un solo esame EMG in data 26/09/2006 (dove si evidenzia solo un parziale deficit di innervazione dei muscoli esaminati in territorio dello SPE di sinistra) fino a tutto il 2023, segno inequivocabile che trattavasi solo di uno stupor e non di una lesione del nervo;
2) l'esame obiettivo eseguito in sede di vista medico legale eseguita in presenza dei consulenti delle parti non ha evidenziato più alcun “piede cadente”.
In definitiva, i suindicati rilievi consentono di escludere qualsiasi responsabilità
di tutti e tre i convenuti.
pagina 10 di 11 Tenuto comunque conto della natura della causa e delle suindicate ragioni della decisione, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. (nel testo da applicare alla fattispecie concreta) per compensare per intero le spese processuali tra tutte le parti in causa;
va invece disposto che le spese di consulenza d'ufficio rimangano a carico di parte attrice in quanto espletate su richiesta ed interesse di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi,
in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2277/19 R.G.:
1) rigetta le domande attrici;
2) compensa per intero le spese processuali tra le parti;
dispone che rimangono a carico di parte attrice le spese di consulenza d'ufficio, come già liquidate in atti.
Catania, 8 gennaio 2025
Il Giudice
Salvatore Barberi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2277/19 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da
, nato a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso per procura in atti dagli Avvocati Giuseppe C.F._1
Zangara e Angela Maria Zangara;
- parte attrice -
contro
1) (P. IVA Controparte_1
), con sede in Via S. Maria La Grande 5, rappresentata e P.IVA_1 CP_1
difesa per procura in atti dall'Avv. Filippa Morina;
pagina 1 di 11 2) con sede legale a Segrate (MI), Via San Parte_2
Bovio 3, CF. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv.
Alessandra Massolo del Foro di Milano e dall'Avv. Tito Monterosso del Foro di
, in forza di procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio CP_1
dell'Avv. Tito Monterosso in , Via Vittorio Emanuele Orlando CP_1
n. 56;
3) nato il [...] a [...], Parte_3
residente a SANT'AGATA LI BATTIATI (CT), via Cardinale Giuseppe
Francicanava, n. 29/C, codice fiscale , elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliato in CATANIA (CT), via Umberto, n. 296, presso lo studio dell'avv.
Mario FALLICA che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- parte convenuta -
----------------------
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza dell'8 luglio 2024.
--------------------
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 11 febbraio 2019 Pt_1
ha convenuto in giudizio la l
[...] Parte_2 [...]
e il dott. Controparte_1 Parte_3
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Disattesa ogni contraria
pagina 2 di 11 istanza, eccezione e deduzione, In via principale e nel merito:
Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che le protesi Durom
M/M con lega di cobalto - cromo prodotte e commercializzate dalla
[...]
per cui è causa, sono potenzialmente pericolose per la salute Parte_2
pubblica; per l'effetto, condannare la in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'Avv. a titolo Pt_1
di danno patrimoniale e non della somma di € 254.308,47, di € 12.365,16 per spese mediche sostenute, oltre agli interessi dalla sentenza al saldo, e al
risarcimento del danno morale subito nonché del danno emergente e lucro cessante e/o in solido con l' di Controparte_2
Acireale e il Dott. , secondo le rispettive responsabilità che saranno Parte_3
accertate in corso di causa;
Accertare e dichiarare che l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore e il Dott. , sono responsabili in via tra loro solidale e/o per Parte_3
quanto di rispettiva ragione in via contrattuale e/o extracontrattuale per tutti gli
inadempimenti e comunque illegittimi, imperiti, negligenti ed illeciti
comportamenti descritti in narrativa, di tutti i danni anche permanenti, patrimoniali e non, derivati e derivandi all'Avv. dalle prestazioni Parte_1
medico sanitarie di artroprotesi d'anca per cui è causa, eseguite nella struttura
di Acireale in modo imperito e Controparte_2
negligente utilizzando un prodotto difettoso, così costringendo l'Avv. ad un Pt_1
secondo intervento chirurgico;
Accertare e dichiarare che l
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
pagina 3 di 11 tempore e il Dott. , sono responsabili in via tra loro solidale e/o per Parte_3
quanto di rispettiva ragione in via contrattuale e/o extracontrattuale per aver
omesso di esercitare le dovute attività di controllo e di vigilanza per la salute sulla
protesi Durom metallo-metallo, sia preventivamente all'impianto della stessa sia successivamente alla scoperta della pericolosità della protesi d'anca metallo – metallo Zimmer Durom M/M impiantata su parte attrice, Accertare e dichiarare che l' , in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, e il Dott. , sono responsabili in Parte_3
via tra loro solidale e/o per quanto di rispettiva ragione in via contrattuale e/o extracontrattuale per non aver sottoposto l'Avv. alla visita medica di follow – Pt_1
up prevista in relazione alle protesi d'anca metallo – metallo Zimmer, giusta comunicazione della società produttrice del 2009, e per avere omesso di adottare i
protocolli volti a garantire nel tempo il follow – up del paziente impiantato,
omettendo pertanto di garantire al i dovuti controlli periodici;
Accertare e Pt_1
dichiarare che l , in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, e il Dott. , sono Parte_3
responsabili in via tra loro solidale e/o per quanto di rispettiva ragione in via
contrattuale e/o extracontrattuale per violazione del principio del consenso
informato avendo omesso qualsivoglia informazione sia sulla natura, tipologia e pericolosità dell'impianto protesico utilizzato, sia informazione sulla natura e pericolosità dell'operazione di artoprotesi per cui è causa;
per l'effetto condannare l' in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, e il Dott. , Parte_3
pagina 4 di 11 responsabili in via tra loro solidale e/o secondo le rispettive responsabilità che
saranno accertate in corso di causa, al pagamento in favore del a titolo di Pt_1
danno non patrimoniale della somma di € 254.308,47, oltre le spese mediche sostenute pari ad € 12.365,16, il danno morale subito, il lucro cessante e il danno emergente come verrà accertato in corso di causa anche per effetto di CTU e/o
determinata in via equitativa, oltre interessi dal dovuto al soddisfo e rivalutazione
monetaria ove dovuta, ovvero nella maggiore o minore somma che il giudice adito
riterrà equa e di giustizia;
in via subordinata, accertare e dichiarare che il
comportamento assunto dai convenuti nella vicenda dedotta in giudizio, in solido
e/o rispettivamente per quanto di propria competenza, viola la vigente normativa
in materia di utilizzazione di artoprotesi nella sanità e conseguentemente condannare le stesse in misura di almeno € 254.308,47, o quell'altra maggior o minor somma risultanda in corso di causa, da liquidarsi occorrendo anche in via
equitativa, oltre al rimborso di tutte le spese mediche dirette e/o connesse
sostenute e sostenende, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo”.
L'attore a sostegno delle proprie domande ha affermato:
1. di essere stato sottoposto, nei primi anni 2000, a diverse visite di controllo al fine di accertare la causa dei disturbi all'articolazione della gamba sinistra da cui iniziava a essere affetto;
2. che all'esito degli esami effettuati gli è stata diagnosticata “coxartrosi anca sinistra”;
3. di essersi sottoposto a diversi cicli di fisioterapia al fine di scongiurare un pagina 5 di 11 intervento chirurgico senza, però, alcun risultato soddisfacente;
4. che all'esito della visita medica del 24 marzo 2006 e dei correlati esami diagnostici, il dott. , allora Direttore dell'Unità Operativa Parte_3
Complessa di Ortopedia presso il Presidio Ospedaliero “Santa Venera e Santa
Marta” di gli avrebbe diagnosticato una grave coxartrosi sinistra con CP_3
indicazione chirurgica di protesi totale anca sinistra;
5. che in data 19 giugno 2006 è stato sottoposto, presso l'Unità Operativa
Complessa di presso il Presidio Ospedaliero “Santa Venera e Santa CP_4
Marta” di a intervento chirurgico di impianto di artroprotesi;
CP_3
6. che il ricovero post-operatorio si sarebbe protratto più del necessario a causa del c.d. piede cadente;
7. che i materiali utilizzati e la protesi impiantata, di tipo metallo-metallo, erano di produzione della sanitaria in Controparte_5
ambito ortopedico;
8. che in data 29 giugno 2006 è stato dimesso;
9. che in data 26 settembre 2006 è stato sottoposto a esame elettromiografico che accertava: “Parziale deficit di innervazione dei muscoli esaminati in territorio dello
SPE di sinistra (con attività di denervazione). Riduzione del quadro da sforzo sul muscolo tricipite surale sinistro”;
10. che successivamente oltre ai dolori circoscritti si presentavano una serie di disturbi, apparentemente non ascrivibili all'impianto, tra cui: valori anomali della
VES, bocca metallica e notevolmente secca, scompensi alla tiroide, narici secche o con gocciolio acquoso, occhi permanentemente gonfi con eccessiva sensibilità alla pagina 6 di 11 luce e temporanea lacrimazione con ostacolo alla guida notturna, progressiva e rapida diminuzione dell'udito, in particolare all'orecchio sinistro, che a seguito di visite specialistiche, conduceva all'acquisto di diversi apparecchi acustici;
disturbi che gli impedivano di guidare e di conseguenza, di lavorare e di svolgere autonomamente le normali attività quotidiane;
11. che la Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, con visita del 22 febbraio 2017, riscontrava "Deficit dinamico e deambulatorio per protesi d'anca sx e gonartrosi dx. Ipoacusia" e conseguentemente, l' , lo riconosceva CP_6
“invalido civile medio grave in misura dal 67-99%” con decorrenza dal 19 dicembre 2016;
12. che in data 18 gennaio 2018 il Dott. Prof. , Ortopedico presso l'Azienda Per_1
Ospedaliero-Universitaria “Policlinico – VE” avrebbe riferito che la protesi impiantata con testa M/M a causa dei materiali impiegati aveva causato un ammaloramento dei tessuti che risultavano liquefatti dall'azione degli ioni che scaturivano dai metalli della protesi;
13. che in data 12 febbraio 2018 è stato sottoposto a visita allergologica con la sottoposizione a PATCH TEST su campioni di metallo ritenuti incriminati che avrebbe dato come risultato una “sensibilità positiva al Cobalto”;
14. che in data 03 marzo 2018 è stato sottoposto a intervento chirurgico di rimozione e sostituzione della protesi mobilizzata, sia in sede acetabolare sia in sede femorale, con pulizia e asportazione di tutte le parti contaminate con un impianto di nuova protesi con testa in ceramica dell'anca sinistra.
L'attore ha quantificato il danno biologico nella misura del 30,75 %, l'I.T.A. in 8
pagina 7 di 11 giorni, l'I.T.P. al 75 % in 30 giorni, l'I.T.P. al 50% in 30 giorni, l'I.T.P. al 25% in
4.276 giorni;
ha personalizzato poi il danno aumentandolo del 50% e quantificandolo in 254.308,47 €; ha quantificato, infine, in 12.365,16 € le spese mediche di cui ha chiesto il rimborso.
I convenuti si costituivano in giudizio e chiedevano il rigetto delle domande attrici.
Venivano espletate due consulenze d'ufficio medico-legale.
Nel merito, le domande attrici vanno rigettate in quanto infondate.
Infatti, malgrado le ampie e diffuse deduzioni di parte attrice nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica, alla stregua degli atti di causa e delle puntuali, esaustive e condivisibili risultanze delle due consulenze d'ufficio medico-
legale espletate deve escludersi la lamentata responsabilità dei tre convenuti in ordine ai fatti di causa, cosicché non risulta necessario esaminare le eccezioni preliminari di prescrizione e decadenza di parte convenuta (cd. principio processuale della ragione più liquida: vd. Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del
20 maggio 2020).
Più esattamente, i consulenti d'ufficio inizialmente nominati, Dott.ssa Per_2
e Dott. , hanno evidenziato in primo luogo che
[...] Persona_3
correttamente ed in maniera appropriata era stata posta l'indicazione per l'attore all'impianto di protesi dell'anca; l'intervento chirurgico de quo è stato poi correttamente eseguito. Solo dopo che erano trascorsi 10 anni dall'implicazione della protesi, è stata effettuata la rimozione della protesi mobilizzata e la sostituzione con altro dispositivo;
quindi, nessuna delle lamentate responsabilità
pagina 8 di 11 sussiste.
I consulenti d'ufficio successivamente nominati, Dott. e Persona_4
Dott. , hanno accertato quanto segue: Per_5
“1)- si ritiene corretta la diagnosi di coxartrosi sinistra alla luce degli esami
strumentali e della obiettività clinica riscontrata a suo tempo, e corretta
l'indicazione all'intervento di PTA anca sinistra. Parimenti corretto l'intervento eseguito nel 2006 di impianto di protesi totale d'anca (Zimmer) metallo-metallo, allora in uso. L'esame rx eseguito nel post operatorio evidenziava la presenza di una protesi ben impiantata, ma con un più difficile recupero funzionale per i già
esistenti esiti di frattura alla rotula destra (arto controlaterale) con ginocchio in
flessione obbligata di circa 15°-18° che determinava, a destra, un apparente accorciamento dell'arto, con conseguente sovraccarico funzionale alla stazione eretta sull'arto sinistro operato di PTA e conseguente apparente risalita a sinistra della coxofemorale (e non da errato impianto protesico) e, pertanto, non si
ravvisano profili di Responsabilità Professionale in capo al sanitario che ha eseguito l'intervento.
2)- Per quanto riguarda la diagnosticata “Ipoacusia bilaterale neurosensoriale” la stessa è da ritenersi legata all'età – cosidetta presbiacusia – che, nel caso de quo è ben tollerata con l'uso di protesi bilaterali, e quindi sicuramente non ricollegabile ad una presenza di Ioni Cobalto nel sangue, mai documentata, in quanto l'esame PATCH TEST serie ortopedica (esame solo percutaneo) ha dato un risultato sicuramente “dubbio” (+ 1) e sicuramente non indicativo di presenza di IONI Cobalto nel sangue”. Sotto quest'ultimo aspetto i consulenti d'ufficio pagina 9 di 11 hanno evidenziato che non esiste in atti un solo esame di laboratorio che attesti la presenza di ioni metallici nel sangue dell'attore.
Parte attrice anche in seno ai rilievi critici alla CTU ha insistito sulla rilevanza dell'avviso della del 13/10/2009 indirizzato ai chirurghi utilizzatori del Pt_2
Durom acetabular cup in questione. In realtà, tale avviso era principalmente incentrato sulla possibilità di dovere procedere a revisione della protesi a seguito di una tecnica chirurgica diversa da quella prevista e raccomandata nella scheda di utilizzo del prodotto;
va ribadito che la tecnica chirurgica utilizzata nella specie è
stata assolutamente corretta. Si precisa che in tale avviso non si parla di problematiche legate al metallo alle quali l'attore ha fatto invece riferimento.
Per quanto riguarda poi la lamentela avente ad oggetto il c.d. piede cadente si rileva che i CTU hanno correttamente evidenziato che ciò può essere determinato o da una lesione del nervo o da un cosidetto stupor, cioè una semplice compressione del nervo che poi, dopo opportuna terapia riabilitativa riprende la sua completa funzionalità. Ciò è ampiamente provato da due condizioni: 1) l'attore ha eseguito un solo esame EMG in data 26/09/2006 (dove si evidenzia solo un parziale deficit di innervazione dei muscoli esaminati in territorio dello SPE di sinistra) fino a tutto il 2023, segno inequivocabile che trattavasi solo di uno stupor e non di una lesione del nervo;
2) l'esame obiettivo eseguito in sede di vista medico legale eseguita in presenza dei consulenti delle parti non ha evidenziato più alcun “piede cadente”.
In definitiva, i suindicati rilievi consentono di escludere qualsiasi responsabilità
di tutti e tre i convenuti.
pagina 10 di 11 Tenuto comunque conto della natura della causa e delle suindicate ragioni della decisione, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. (nel testo da applicare alla fattispecie concreta) per compensare per intero le spese processuali tra tutte le parti in causa;
va invece disposto che le spese di consulenza d'ufficio rimangano a carico di parte attrice in quanto espletate su richiesta ed interesse di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi,
in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2277/19 R.G.:
1) rigetta le domande attrici;
2) compensa per intero le spese processuali tra le parti;
dispone che rimangono a carico di parte attrice le spese di consulenza d'ufficio, come già liquidate in atti.
Catania, 8 gennaio 2025
Il Giudice
Salvatore Barberi
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