TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/12/2025, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19793/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott.Annalisa Falconi Giudice Rel
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19793/2025 v.g. promossa da: elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MORRONE Parte_1
SA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RE CLAUDIA che lo CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 CP_1 in TORINO il 05/08/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 00315 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio sono nati i figli: nata a [...] il [...] e , Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...]. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 19.09.2022.
Con ricorso depositato il 13/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la casa coniugale sita in Torino, Via Cherubini 48 di esclusiva proprietà del sig.
rientrerà nella piena disponibilità di quest'ultimo, intendendosi perciò revocata Controparte_2 l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra che s'impegna a trasferire altrove la CP_1 propria residenza;
AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per i periodi che i minori trascorreranno con ciascun genitore e limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che, salvo diverso accordo fra i genitori da stabilirsi anche tenuto conto degli impegni lavorativi e comunque del desiderio dei minori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
a) tutti i giorni dalle ore 16:15 alle ore 18:00; b) ogni fine settimana dalle ore 10:30 del sabato mattino sino alle ore 18:00 della domenica sera;
c) ogni 15 giorni i figli pernotteranno presso il padre nella serata che precede il giorno di riposo lavorativo di questi (tendenzialmente e salvo variazioni imposte: la serata del martedì);
d) durante le festività natalizie dalle ore 18:00 del 24/12 sino alle ore 15:00 del 25/12 quando li riaccompagnerà a casa della madre;
e) le festività del 31/12 – 01/12 e del 6/01 ad anni alterni;
f) per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o Pasquetta;
g) in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali ponti) ed il giorno del compleanno (ove non sia possibile la compresenza di entrambi i genitori) alternandosi di anno in anno con l'altro genitore e sempre tenuto conto delle esigenze lavorative paterne;
h) durante le vacanze estive un periodo di 3 settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 30/05 di ogni anno;
i) considerate le rispettive esigenze lavorative di programmazione anticipata delle vacanze estive, i genitori si impegnano a collaborare affinchè una eventuale vacanza all'estero (es. in Marocco) della signora coincida tendenzialmente con il periodo feriale che il trascorrerà con i figli CP_1 Pt_1 come da punto h), impegnandosi in ogni caso il a tenere con sé i bambini per il periodo Pt_1 eventualmente non coincidente;
DISPONE che il contributo per il mantenimento dei figli che il sig. attualmente Controparte_2 corrisponde alla moglie nella misura di euro 200,00 mensili ovvero cento euro per figlio, sarà aumentato ad euro 400,00 mensili (200 euro per figlio) a far data dal mese di aprile 2026 o, in caso di affitto o vendita dell'immobile di Via Cherubini 48, ex casa coniugale, dalla data di sottoscrizione dei rispettivi contratti;
DISPONE che il sig. , che attualmente versa alla signora a titolo di Controparte_2 CP_1 contributo al mantenimento dei figli la somma di euro 200,00 mensili (euro 100 per ciascun figlio), riconosce e si impegna a versare entro il giorno cinque del mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma rivalutabile di euro 400,00 (200,00 per ciascun figlio) a far data dal mese di aprile 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli: scolastiche (compresi oneri di iscrizione, gite, ripetizioni, libri di testo ed abbonamenti ai trasporti pubblici), extrascolastiche (corsi di lingua e/o musicali), sportive (iscrizioni ed abbigliamento), mediche ed odontoiatriche non coperte dal SSN, previamente concordate e/o necessitate e comunque documentate, con applicazione del protocollo d'intesa del Tribunale di Torino. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il 20 di ogni mese all'altro genitore che dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. Il contributo per le succitate spese straordinarie avverrà con versamento da effettuarsi vuoi direttamente in favore del creditore, vuoi in favore del genitore che avrà anticipato la relativa somma;
DÀ ATTO che l'Assegno NI sarà percepito al 100% dalla signora CP_1
DÀ ATTO che le parti, fatto salvo quanto sopra riportato, dichiarano di aver risolto ogni rapporto economico fra loro intercorso in relazione al pregresso vincolo matrimoniale;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19/12/2025
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Alberto Tetamo Dott. Annalisa Falconi Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott.Annalisa Falconi Giudice Rel
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19793/2025 v.g. promossa da: elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MORRONE Parte_1
SA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RE CLAUDIA che lo CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 CP_1 in TORINO il 05/08/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 00315 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio sono nati i figli: nata a [...] il [...] e , Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...]. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 19.09.2022.
Con ricorso depositato il 13/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la casa coniugale sita in Torino, Via Cherubini 48 di esclusiva proprietà del sig.
rientrerà nella piena disponibilità di quest'ultimo, intendendosi perciò revocata Controparte_2 l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra che s'impegna a trasferire altrove la CP_1 propria residenza;
AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per i periodi che i minori trascorreranno con ciascun genitore e limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che, salvo diverso accordo fra i genitori da stabilirsi anche tenuto conto degli impegni lavorativi e comunque del desiderio dei minori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
a) tutti i giorni dalle ore 16:15 alle ore 18:00; b) ogni fine settimana dalle ore 10:30 del sabato mattino sino alle ore 18:00 della domenica sera;
c) ogni 15 giorni i figli pernotteranno presso il padre nella serata che precede il giorno di riposo lavorativo di questi (tendenzialmente e salvo variazioni imposte: la serata del martedì);
d) durante le festività natalizie dalle ore 18:00 del 24/12 sino alle ore 15:00 del 25/12 quando li riaccompagnerà a casa della madre;
e) le festività del 31/12 – 01/12 e del 6/01 ad anni alterni;
f) per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o Pasquetta;
g) in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali ponti) ed il giorno del compleanno (ove non sia possibile la compresenza di entrambi i genitori) alternandosi di anno in anno con l'altro genitore e sempre tenuto conto delle esigenze lavorative paterne;
h) durante le vacanze estive un periodo di 3 settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 30/05 di ogni anno;
i) considerate le rispettive esigenze lavorative di programmazione anticipata delle vacanze estive, i genitori si impegnano a collaborare affinchè una eventuale vacanza all'estero (es. in Marocco) della signora coincida tendenzialmente con il periodo feriale che il trascorrerà con i figli CP_1 Pt_1 come da punto h), impegnandosi in ogni caso il a tenere con sé i bambini per il periodo Pt_1 eventualmente non coincidente;
DISPONE che il contributo per il mantenimento dei figli che il sig. attualmente Controparte_2 corrisponde alla moglie nella misura di euro 200,00 mensili ovvero cento euro per figlio, sarà aumentato ad euro 400,00 mensili (200 euro per figlio) a far data dal mese di aprile 2026 o, in caso di affitto o vendita dell'immobile di Via Cherubini 48, ex casa coniugale, dalla data di sottoscrizione dei rispettivi contratti;
DISPONE che il sig. , che attualmente versa alla signora a titolo di Controparte_2 CP_1 contributo al mantenimento dei figli la somma di euro 200,00 mensili (euro 100 per ciascun figlio), riconosce e si impegna a versare entro il giorno cinque del mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma rivalutabile di euro 400,00 (200,00 per ciascun figlio) a far data dal mese di aprile 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli: scolastiche (compresi oneri di iscrizione, gite, ripetizioni, libri di testo ed abbonamenti ai trasporti pubblici), extrascolastiche (corsi di lingua e/o musicali), sportive (iscrizioni ed abbigliamento), mediche ed odontoiatriche non coperte dal SSN, previamente concordate e/o necessitate e comunque documentate, con applicazione del protocollo d'intesa del Tribunale di Torino. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il 20 di ogni mese all'altro genitore che dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. Il contributo per le succitate spese straordinarie avverrà con versamento da effettuarsi vuoi direttamente in favore del creditore, vuoi in favore del genitore che avrà anticipato la relativa somma;
DÀ ATTO che l'Assegno NI sarà percepito al 100% dalla signora CP_1
DÀ ATTO che le parti, fatto salvo quanto sopra riportato, dichiarano di aver risolto ogni rapporto economico fra loro intercorso in relazione al pregresso vincolo matrimoniale;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19/12/2025
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Alberto Tetamo Dott. Annalisa Falconi Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.