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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/03/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere avv. Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.r.g. 396\2023, trattenuta in decisione all'udienza del 11.09.2024 e promossa
DA
e rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Antonini, giusta Parte_1 Parte_2 procura allegata all'atto di citazione in appello
- appellanti -
Da rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Chiarizia, in virtù di mandato Controparte_1 steso in calce alla comparsa di costituzione in appello
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 381\2023 depositata in data
16.03.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti:
“In via preliminare, disporre, per le ragioni dedotte la sospensione ai sensi dell'art. 283 c.p.c. della provvisoria esecutività della sentenza n.381/2023 resa pubblica dal Tribunale di Pescara in data 16 marzo 2023 e notificata in data 17 marzo 2023; In via principale, nel merito, rigettare integralmente le domande formulate dalla signora nei confronti dei signori Parte_3 [...]
e per le ragioni tutte ampiamente dedotte in atti, mandando questi ultimi Parte_1 Parte_2
1 assolti da ogni avversa domanda e pretesa. In via subordinata, nel merito accertare e dichiarare che il possesso del bene immobile oggetto di lite non è stato esercitato dalla signora in modo Pt_3 esclusivo, bensì insieme ai proprietari signori e assumendo ogni più opportuno Parte_1 Pt_2 provvedimento. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze di lite, oltre IVA e CPA sulla parte imponibile, rimborso forfetario, sentenza e successive occorrende, da distrarsi nei confronti del difensore antistatario.
Per gli appellati:
“confermare la sentenza di primo grado con vittoria delle spese del doppio grado giudizio da distrarsi in favore del prefato avvocato dichiaratosi antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza qui impugnata, all'esito dell'istruttoria orale e documentale svolta, ha respinto la domanda principale proposta da ex art. 948 c.c., di accertamento della Parte_3 proprietà dell'area scoperta antistante il fabbricato di proprietà dei convenuti, e Parte_1
sito in Comune di Pescara ed a questo accorpato e distinto in Catasto al foglio 35, Controparte_2 part. 98, sub 7, costituente lastrico del proprio sottostante immobile di cui al sub 5, sul rilievo della omessa idonea prova a dimostrare l'acquisto dell'area, non esplicitamente inclusa negli atti di compravendita del 1980 e 1981 prodotti dalla stessa attrice;
al contempo, ha accolto la domanda subordinata di acquisto del fondo per maturata usucapione, avendo dato Parte_3 prova dell'esercizio del possesso continuato, esclusivo ed indisturbato del lastrico solare al far data dal 1980, sul quale – secondo quanto confermato dai testi escussi anche nel diverso giudizio possessorio intercorso tra le parti e promosso dai convenuti – ha effettuato manutenzioni
(impermeabilizzazioni, riparazioni e pulizia), senza alcuna contestazione dei convenuti.
Ha, pertanto, dichiarata trasferita la proprietà del suddetto lastrico in favore dell'attrice per intervenuta usucapione, con ordine al competente conservatore dei RR.II. la trascrizione dell'acquisto e condannato i convenuti alla restituzione dell'area, previa rimozione delle opere realizzate, oltreché alla rifusione delle spese di lite.
2. La sentenza è avversata da e i quali a fini di riforma la Parte_1 Controparte_2 censurano per motivi così sintetizzabili:
a) omesso esame e motivazione sulla proposta eccezione fondata sull'art. 843 c.c.; sostengono, a tal proposito, di essere proprietari del sub 2 (che inizialmente avrebbe individuato il lastrico\terrazza a livello, già fabbricato rurale demolito, poi soppresso in quanto accorpato al fabbricato sub 7 e ora sub 11) e che la condotta della , di pulizia di quell'area costituente anche lastrico Parte_3 solare, rientra nella fattispecie di cui alla norma, dovendo essi permettere l'accesso per la manutenzione della cosa propria o comune, in adempimento – pertanto – di un'obbligazione propter rem, tale da non poter determinare l'acquisto del fondo per usucapione;
2 b) omesso esame e motivazione dell'eccezione fondata sull'insussistenza degli elementi materiali e psicologici dell'acquisto a titolo originario, avuto riguardo alle attività asseritamente espletata sull'area dall'attrice in primo grado;
c) erroneità ed illegittimità della declaratoria di acquisto del fondo per usucapione in totale carenza di prova dell'esercizio dello ius excludendi alios, per avere essi appellanti posseduto l'area per acquisto fattone nel 1997 e per avere tutelato detto possesso con idonea azione promossa nel 2002, allorché apposte recinzioni da parte dell'attrice in primo grado;
d) in subordine e per l'ipotesi di conferma della sentenza impugnata, chiedono la declaratoria parziale dell'acquisto dell'area per usucapione, tenendo conto del compossesso da loro esercitato a far data dal 1997.
Chiedono, infine, disporsi la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
3. Si è costituita Da concludendo per il rigetto del gravame. Controparte_1
4. Con ordinanza del 21.09.2023, la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva del capo d) del provvedimento impugnato, ovvero del capo dispositivo di condanna degli odierni appellanti alla restituzione dell'area in favore dell'appellata, previa rimozione delle opere realizzate, ritenendo sussistente il periculum di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dagli interventi di trasformazione materiale della situazione di fatto esistente non facilmente ripristinabile in caso di accoglimento dell'appello.
5. Ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione del
12.09.2024, con il deposito di note scritte entro il termine perentorio concesso a tal fine, scaduto il quale la Corte ha deliberato la presente sentenza.
6. In primo luogo, deve darsi atto della irretrattabilità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda proposta da di accertamento della proprietà dell'area in Parte_3 contestazione ex art. 948 c.c. e ciò per non essere stato formulato, sul punto, appello incidentale.
7. Ciò posto, ritiene il Collegio di dover decidere la causa, accogliendo l'appello alla stregua della
“ragione più liquida”.
7.1 In tal senso, va premesso che il richiamato principio della “ragione più liquida” consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche nel caso in cui essa sia subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002\2014 e n. 363\2019).
Il criterio in questione permette al giudice di respingere o accogliere la domanda sulla base di un motivo di più facile accertamento e la ragione più liquida è tradizionalmente utilizzata per stabilire
3 un ordine diverso da quello previsto dall'art. 276 c.p.c., anche tra le sole questioni di merito tra loro equiordinate, in presenza di una ragione da sola idonea a sostenere il rigetto o l'accoglimento.
Tanto preliminarmente considerato, l'appello merita accoglimento alla luce della fondatezza del secondo e del terzo motivo di gravame - congiuntamente esaminabili attesane l'evidente connessione avuto riguardo ai presupposti e requisiti per farsi luogo a declaratoria di acquisto dell'immobile per cui è causa per intervenuta usucapione -, al cui vaglio procede passando per saltum.
7.2 Gli appellanti, nello specifico, contestano non essersi adeguatamente valutato, dal Tribunale, il totale difetto dell'elemento materiale e psicologico del possesso uti domina in capo a Parte_3
ovverosia della sussistenza dei c.d. corpus ed animus possessionis, avuto riguardo al tipo di
[...] attività svolta dall'appellata sull'area oggetto di causa, non stabile e continuata, né – soprattutto – esercitata escludendo l'accesso a terzi.
Ebbene, a leggere le motivazioni espresse nella gravata sentenza, la Corte non può che dissentire dalle conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, il quale pur partendo da premesse corrette e fondate sul coerente richiamo ai principi che regolano la materia, tuttavia ha proceduto ad una incongrua valutazione del compendio istruttorio.
7.3 Dai principi generali non si può prescindere e, in tale sede, essi per brevità vengono ribaditi.
Secondo l'interpretazione costante della Corte di Cassazione, chi agisce in giudizio al fine di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus possidendi (cfr., tra le altre, Cass. n. 22667\2017)
Quanto al corpus, per ritenere integrato l'elemento materiale necessario ai fini dell'usucapione, occorre che parte attrice deduca in giudizio fatti, comportamenti ed attività materiali tali da integrare l'esercizio fattuale del godimento del bene avente ampiezza corrispondente al contenuto che caratterizza il diritto di piena ed esclusiva proprietà. Più specificamente, l'attività che deve essere posta in essere ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà deve essere tale da escludere dal godimento del bene qualsivoglia altro soggetto diverso dal possessore ad usucapionem, ivi compresi - ove esistenti – gli intestatari catastali dell'immobile da usucapire.
Il possesso, dunque, con particolare riferimento all'elemento materiale dello stesso, non è un qualsiasi potere sulla cosa, generico e non meglio definito, ma è uno specifico potere sulla cosa, qualificato da caratteri ben precisi: il compimento da parte del soggetto di una attività sulla cosa e la corrispondenza di tale attività con lo specifico contenuto della proprietà o di altro diritto reale (che nel singolo caso si invoca).
La qualificazione normativa del possesso, nei termini di attività da esercitarsi come sopra, comporta che deve ritenersi escluso l'elemento materiale nel caso in cui risultino dedotti o provati in giudizio
4 meri atti, compiuti dal soggetto sulla cosa, discontinui nel tempo e limitati nella loro estensione e nella loro incidenza sul godimento della cosa stessa.
Sotto questo profilo, e conclusivamente, il soggetto che proponga domanda di usucapione della proprietà di una cosa, ha l'onere di allegare specificamente e di provare rigorosamente di aver compiuto, per il tempo richiesto dalla legge, un'attività, oltreché continuativa in termini cronologici, avente anche i caratteri tali da escludere totalmente il godimento e la disposizione della cosa stessa da parte di altri soggetti (in primis, gli intestatari catastali) e da rivelare un godimento non limitato a singole e specifiche attività corrispondenti a singole e specifiche facoltà relative, in alcuni casi, al contenuto di diritti reali minori di godimento.
Quanto invece all'animus possidendi, va detto che con esso si indica, non la convinzione di essere proprietario della cosa, bensì l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi considerino il soggetto richiedente l'acquisto a titolo originario, come l'effettivo titolare (Cass. 9671/2014).
L'esistenza di questo elemento psicologico si presume, iuris tantum, dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sè indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria.
Nondimeno, quanto il più il bene oggetto della domanda è suscettibile di un uso promiscuo, tanto più la prova della relazione di fatto con lo stesso deve essere rigorosa, sicché i comportamenti adottati personalmente si devono distinguere dall'uso indistinto che possa essere consentito ad una pluralità di soggetti e manifestare una piena ed indiscussa signoria sulla cosa.
7.4 Ebbene, per quanto di rilievo in specie, va considerata la natura del fondo che costituisce, senza dubbio alcuno, lastrico della proprietà dell'appellata, ma anche area antistante e, in parte, terrazzo a livello della proprietà degli appellanti, liberamente accessibile (indipendentemente dal fatto, in questo caso, che questi ultimi hanno in ogni caso allegato il titolo di proprietà sullo specifico originario sub (2)); oltre a ciò, i testi escussi hanno certamente affermato che l'attrice si è occupata per oltre venti anni della pulizia e della manutenzione di quella parte di fondo oggetto di causa, ma non hanno offerto alcun elemento ulteriormente utile a ritenere che il possesso esercitato con le suddette attività abbia avuto i caratteri qualificanti il possesso ad usucapionem, siccome obiettivamente espletate per il godimento e la conservazione del sottostante immobile di proprietà (per come viepiù dichiarato dalla in interpello), ed ontologicamente prive del carattere di continuità, Parte_3 con estromissione di terzi da qualsiasi relazione di godimento con il bene (la , invero, Parte_3 apponeva recinzione solo nel 2002 ed a tale condotta gli appellanti si sono opposti proponendo azione possessoria).
5 7.5 Le attività materiali poste dall'appellante sul fondo per cui è causa, pertanto, più che tradursi in esercizio di un possesso pubblico, esclusivo e continuato sono l'espressione dell'esigenza di intervenire in modo che la mancata pulizia potesse arrecare pregiudizio alla proprietà esclusiva.
8. In conclusione, l'inidoneità del possesso allegato dalla ai fini dell'usucapione Parte_3 dell'area comporta che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda da questa proposta in via subordinata per l'acquisto del fondo a titolo originario debba respingersi, viepiù risultando irrilevante la circostanza sopravvenuta e documentata (dall'appellata) del frazionamento della particella sub 11
(proprietà appellanti) in sub 12 (abitazione piano terra e primo piano con portico e corte esclusiva) e sub 13 (lastrico solare) per procedere della trascrizione della sentenza di primo grado.
9. Il complessivo esito del giudizio impone la diversa regolazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che, secondo soccombenza, devono essere poste a carico dell'appellata e liquidate in favore degli appellanti, in solido, come in dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui al D.M. n.
147\2022, tenuto conto del valore della controversia e delle attività effettivamente espletate e, pertanto, con esclusione, per il presente grado, dei compensi per la fase di trattazione che non ha visto svolgimento di istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da e nei confronti di avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza del Tribunale di Pescara n. 381\2023, depositata in data 16.03.2023 ed in sua integrale riforma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• respinge la domanda proposta, in primo grado, da nei confronti di Parte_3
e Parte_1 Parte_2
• condanna l'appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore degli appellanti, in solido, e per essi dei procuratori dichiaratisi antistatari, facendo delle stesse liquidazione, quanto al primo grado in € 3.809,00 per compensi e, quanto al secondo grado, in €
804,00 per esborsi ed € 3.473,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge dovuti;
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025, tenutasi in videoconferenza.
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Antonietta Monaco Francesco S. Filocamo
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