Ordinanza cautelare 11 settembre 2020
Ordinanza cautelare 8 ottobre 2020
Sentenza 2 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 02/02/2022, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/02/2022
N. 00182/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00807/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero di registro generale 807 del 2020, proposto da
AL EP, rappresentato e difeso dall'Avvocato Maria Cordella, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto nel suo studio in Copertino (LE) alla via Amendola, n. 31;
contro
Comune di Nardo', in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- della determinazione dirigenziale n. 173 del 2 marzo 2020 (prot. n. 10621 del 4 marzo 2020), a firma del Dirigente dell’Area Funzionale 4 - “ Sviluppo, Pianificazione del Territorio e Paesaggio - Ambiente - Servizi Ecologici - Demanio ” del Comune di Nardò, avente ad oggetto “ Applicazione indennità di cui all’art. 167 del D.Lgs. 42 del 22/01/04, per interventi e trasformazioni di immobili realizzati abusivamente in aree soggette alla disciplina di cui all’art.167 del D.lgs. 42/04, all’art. 82 del D.P.R. 616/77 commi 1 e 2.. ”;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, e l’art. 6 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44;
Relatore nell'udienza del giorno 7 luglio 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento:
- la determinazione n. 173 del 2 marzo 2020 (prot. n. 10621 del 4 marzo 2020), a firma del Dirigente dell’Area Funzionale 4 - “ Sviluppo, Pianificazione del Territorio e Paesaggio - Ambiente - Servizi Ecologici - Demanio ” del Comune di Nardò, avente ad oggetto “ Applicazione indennità di cui all’art. 167 del D.Lgs. 42 del 22/01/04, per interventi e trasformazioni di immobili realizzati abusivamente in aree soggette alla disciplina di cui all’art. 167 del D.Lgs. 42/04, all’art. 82 del D.P.R. 616/77 commi 1 e 2… ”, notificata il 13 marzo 2020, con cui è gli è stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, dell’importo di euro 5.253,24, per l’avvenuta realizzazione di un edificio residenziale costituito da quatto civili abitazioni, per il quale, all’esito della definizione della domanda di condono edilizio, ai sensi della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 e ss.mm.ii., ha ottenuto la concessione edilizia in sanatoria, giusta provvedimento del Comune di Nardò prot. n. 4016 del 6 novembre 2007, notificato il 31 marzo 2008, previa acquisizione del parere favorevole della Sopritendenza rubricato il 6 novembre 2006 al n. 43817 di protocollo generale;
- ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto.
A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto le seguenti censure, così testualmente rubricate:
1) Eccezione di prescrizione del potere di applicare e richiedere il pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 167 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 28 della legge n. 689 del 1981.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Nardò.
Con ordinanza 11 settembre 2020, n. 580, questa Sezione ha ritenuto necessario, “ ai fini del decidere l’istanza cautelare incidentalmente proposta dal ricorrente, disporre incombenti istruttori, e, segnatamente:
1. una dettagliata relazione di chiarimenti a firma del Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Nardò, che, in particolare, precisi se vi siano o meno state, da parte del civico Ente, richieste di pagamento delle somme di cui all’art. 167 del Decreto Legislativo n. 42/2004 (in relazione all’immobile in questione), anteriori a quella di cui alla gravata determinazione dirigenziale n. 173 del 2 marzo 2020;
2. copia autentica della documentazione citata nella predetta relazione di chiarimenti ”.
Con nota del 25 settembre 2020, depositata agli atti di causa il 28 settembre 2020, il Comune di Nardò ha, in particolare, chiarito che “ dalla consultazione della documentazione presente debitamente archiviata non si riscontra l’esistenza di richieste di pagamento delle somme ex art. 167 codice del paesaggio precedenti alla determinazione oggetto di impugnazione ”.
Con ordinanza 8 ottobre 2020, n. 630, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente formulata dal ricorrente, “ in quanto sembra maturato l’eccepito termine prescrizionale, atteso che, per ciò che concerne gli illeciti amministrativi in subiecta materia, la prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 della Legge n. 689 del 1981 inizia il suo decorso solamente a partire dalla cessazione della permanenza; momento - questo - che, per i suddetti illeciti amministrativi, appare coincidere con l’avvenuto ripristino o - come avvenuto nel caso di specie - con il rilascio dei titoli abilitativi edilizi o paesaggistici in sanatoria …” .
All’udienza del 7 luglio 2021, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 6 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è fondato nel merito e va accolto.
3. - Giova premettere che, ai sensi dell’art. 167, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “ Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione ”: somma, questa, prima prevista dall’art. 15 della legge n. 1497 del 1939, che “ non ha natura risarcitoria ma di sanzione amministrativa applicabile a prescindere dal danno ambientale effettivamente arrecato (Cons. Stato, Sez. V, 13 luglio 2006, n. 4420; Sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4631; Sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1090)” (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 4 maggio 2020, n. 2840).
Ciò posto, il Collegio ritiene sufficiente rilevare che (come, peraltro, già segnalato nella fase cautelare del giudizio) le principali censure formulate dal ricorrente (essenzialmente incentrate sull’assunto per cui il diritto a riscuotere le suddette somme si sarebbe prescritto per decorso del termine quinquennale previsto dalla legge) risultano fondate ed assorbenti, in quanto - in forza dell’insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile in subiecta materia - “<<… anche se l’intervenuto condono dell’abuso edilizio non fa venir meno la potestà sanzionatoria per la diversa violazione paesaggistica, tuttavia il momento del rilascio della concessione edilizia in sanatoria … facendo cessare l’antigiuridicità dell’intero fatto (e, quindi, anche della permanenza della violazione paesaggistica), costituisce il “dies a quo” dal quale decorre il termine di prescrizione quinquennale (ex art. 28 primo comma della Legge 24 Novembre 1981 n° 689) per irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167 del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n° 42 e ss.mm. per le opere abusivamente realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico>> (TAR Lecce, III, sent. n. 1313/16)” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Seconda, 22 novembre 2018, n. 1741; in termini, Consiglio di Stato, Sezione Seconda, cit., 4 maggio 2020, n. 2840 e giurisprudenza ivi menzionata - “ cfr. Cons. Stato, Sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1090; Sez. VI, 5 agosto 2013, n. 4087; Sez. VI, 23 luglio 2018, n. 4468; CGA 20 marzo 2020, n. 198; 24 giugno 2019, n. 579; CGA 25 marzo 2019, n. 251 ”; Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, 20 marzo 2020, n. 198 e giurisprudenza ivi citata - “ Sezioni Riunite di questo Consiglio con il parere n. 188/2011 e con più recenti pareri n. 1000/2015; n. 1210/2016; n. 466/2017; 430/2017; n. 421/2017; 416/2017; 12.4.2017 n. 303; 12,4,2017 n. 290; 6.3.2017 n. 167; 25.1.2017 n. 57; 19.1.2017 n. 27 ”): termine che, nella fattispecie concreta in esame, risulta ampiamente spirato, posto che il provvedimento impugnato è stato adottato in data 2 marzo 2020 e notificato all’odierno ricorrente il 13 marzo 2020 (a fronte della concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune di Nardò, per l’immobile in relazione al quale è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria per cui è causa, ai sensi degli artt. 31 e ss. della legge n. 47/1985, il 6 novembre 2007 prot. n. 4016 e notificato il 31 marzo 2008, previa acquisizione del parere favorevole della Sopritendenza rubricato il 6 novembre 2006 al n. 43817 di protocollo generale), senza essere preceduto da alcun atto del Comune di Nardò interruttivo della prescrizione.
Ed invero, << la giurisprudenza prevalente e preferibile ha chiarito che sono applicabili alla fase di riscossione del credito vantato dalla P.A. per la causale in questione le disposizioni dettate dall’art. 28 primo comma della Legge 24 Novembre 1981 n° 689, statuente che: “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”, norma quest’ultima applicabile, per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria, anche se non prevista in sostituzione di una sanzione penale e, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica, puniti con sanzione pecuniaria>> (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 1° agosto 2016, n. 1313; si veda anche Consiglio di Stato, Sezione Seconda, cit., 4 maggio 2020, n. 2840 e giurisprudenza ivi menzionata - “ Cons. Stato, Sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2160; Sez. VI, 5 agosto 2013, n. 4087 ”).
Con la precisazione, appunto, che, nelle ipotesi - come quella di specie - in cui l’illecito ha carattere permanente, << la prescrizione quinquennale di cui al citato art. 28 della Legge 24 Novembre 1981 n° 689 comincia a decorrere (ai sensi dell’art. 158 primo comma codice penale) solo dal giorno in cui è cessata la permanenza, e pertanto - come detto - dal momento del rilascio della concessione edilizia in sanatoria (Cfr: “ex multis”: T.A.R. Puglia - Lecce, I Sezione, 19 Novembre 2015 n° 3351; III Sezione, 29 Febbraio 2012 n° 380)>> (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, cit., 1° agosto 2016, n. 1313).
4. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 173 del 2 marzo 2020 (prot. n. 10621 del 4 marzo 2020), a firma del Dirigente dell’Area Funzionale 4 - “ Sviluppo, Pianificazione del Territorio e Paesaggio - Ambiente - Servizi Ecologici - Demanio ” del Comune di Nardò.
5. - Sussistono i presupposti di legge (l’esistenza di pronunce giurisprudenziali contrastanti sul tema in questione) per disporre l’irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione dirigenziale n. 173 del 2 marzo 2020 (prot. n. 10621 del 4 marzo 2020), a firma del Dirigente dell’Area Funzionale 4 - “ Sviluppo, Pianificazione del Territorio e Paesaggio - Ambiente - Servizi Ecologici - Demanio ” del Comune di Nardò.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO