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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/12/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1345/2023 R.g.a.c.
TRA
La C.F. con sede in Conegliano nella via V. Alfieri n. 1, c.f: Parte_1
, rappresentata dalla procuratrice speciale, in persona P.IVA_1 Parte_2 del legale rappresentante, con sede in Roma, nel Viale Regina Margherita n.8,P.iva
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federica Felici e Dario Matteo Maugeri, P.IVA_2 per procura in atti
-appellante-
E
nato a [...] il [...],c.f , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Piccolo, per procura in atti
-appellato-
E NEI CONFRONTI
EL , già in persona del Controparte_2 Controparte_3 legale rappresentante con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, P.IVA:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Di Mauro, per procura in atti P.IVA_3
-appellato-
^^^^^
All'udienza di discussione collegiale del 24 novembre 2025, causa, sulle note conclusive scritte già depositate, è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione notificato in data 13.12.2017 citava davanti al Controparte_1
Tribunale di Caltagirone l' per ottenere la revoca del decreto Controparte_3 ingiuntivo n. 426/2017, emesso su istanza dell' opposta in data 11.11.2017 avente ad oggetto il pagamento dell'importo di €18.513,67, oltre interessi legali e spese del monitorio, per consumi di energia elettrica contabilizzati nella fattura n.
087407040010501A, emessa il 31.3.2014 con scadenza 22.4.2014, a seguito di ricalcolo dei maggiori consumi non prescritti, relativi all'ultimo quinquennio, calcolati dal
30.1.2008 al 29.1.2013.
Contestava preliminarmente l'assunto di parte avversa di aver sottratto e/o utilizzato energia elettrica dal contatore elettrico manomesso in quanto era stato proprio egli ad aver denunciare ai Carabinieri di Caltagirone in data 28.1.2013 che il misuratore posto a servizio del proprio terreno, sito in Caltagirone nella contrada Ramione ed installato a palo in prossimità del confine della sua proprietà, era stato danneggiato ad opera di ignoti quando si era recato sul posto in data 24.1,2013, in compagnia di un amico, ed aveva subito denunciato telefonicamente l'accaduto ad , che gli aveva Controparte_3 suggerito di denunciare l'illecito alle Forze dell'Ordine prima di poter procedere alla sostituzione del misuratore elettrico. Inoltre contestava di essere debitore dell'importo indicato nella fattura azionata in via monitoria in quanto, in epoca successiva alla emissione della citata fattura l' , con lett. del 21.12.2014 gli Controparte_3 aveva comunicato che l'unico suo debito residuo ammontava complessivamente ad €
890,02(fatturan.0874070400105018del19/7/2014di€788,67; fattura n. 0874070400105019 del 19/9/2014 di € 25,39;fattura n. 0874070400105011 del 19/11/2014 di € 65,45), debito saldato in unica soluzione in data 9.2.2015, come ricevuta che produceva
Concludeva nel modo seguente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, rigettare l'infondata pretesa creditoria azionata da
[...]
nei confronti di , con conseguente revoca del Controparte_2 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 426/2017 e condanna della stessa , Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e compensi di causa. Il valore del presente giudizio di opposizione a D.I. è ai sensi dell'art. 14D.P.R. n. 115/2002 di € 18.513,67”. Fatto salvo ogni altro diritto”.
Si costituiva l' , deducendo che dal verbale di rimozione Controparte_3 dell'apparecchio di misura ad opera degli addetti di E- distribuzione, disposto alla presenza del Canzoniere che lo aveva sottoscritto, risultava accertato che: “Il misuratore aveva la calotta divelta;
all'interno si notano macchie di bruciatura;
mancava la parte del display;
era stata forzata la vite sigillo”; che tale verbale era assistito da fede privilegiata;
2 che anche dalle verifiche di laboratorio eseguite in assenza dell'opponete, nonostante invitato a presenziare, era stata confermata la manomissione del contatore;
che il decreto ingiuntivo era stato emesso legittimamente sulla base della fattura regolarmente annota nei libri contabili;
che la denuncia sporta dal comunque non lo esimeva dall'onere CP_1 del pagamento in quanto responsabile per ommessa custodia del misuratore la cui manomissione era già in sé prova di non aver efficacemente vigilato sullo stesso. Insisteva per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concludeva nel modo seguente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare, concedere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, rigettare tutte le avverse domande formulate sia in via preliminare di rito sia nel merito;
rigettare
l'opposizione e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite”
Con le memorie istruttorie ex art 183 comma VI cpc l'opponente ha contestato la violazione da parte dell'opposta e di E- distribuzione delle norme contenute nella delibera ARERA n.
200/99, ed in particolare deduceva violate le prescrizioni contenute all'art 9 per non essere stato messo al corrente dell'esito dell'accertamento tecnico disposto sul misuratore prelevato e di non essere stato invitato a partecipare alla suddetta verifica e, ciò, in difformità a quanto sostenuto da controparte, in quanto non aveva ricevuto la raccomandata a.r.dell'11/4/2013, della quale non vi era prova dell'avvenuto recapito, che in ogni caso le prove di laboratorio si erano svolte in un giorno diverso di quello indicato in detta lett. racc. (7.5.2013 e 10.7.2013), senza avvisare l'utente. Pertanto, era falsa la dichiarazione contenuta nel verbale di verifica n. 132342 del 10/7/2013 che il era assente CP_1 sebbene regolarmente invitato. Deduceva altresì la violazione anche degli artt. 10 e 11 della delibera Arera citata, in ordine ai tempi e alla modalità di ricostruzione dei consumi.
Venivano escussi i testi indicati dalla parte opponente e prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissata il 22.11.2022 in data 9.8.2021 con comparsa di intervento ex art
111cpc si costituiva, la , nella qualità di cessionaria del credito vantato Parte_1 dall'ingiungente che in data 18-12-2020, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione le aveva ceduto un pacchetto di crediti, tra questi, quello di cui al presente giudizio, come risultante dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Seconda n.150 del 24-
12-2020. Precisava e documentava di aver in precedenza, con atto notarile del 12-3-2018
(Rep. 51913), conferito ad mandato per la gestione ed il recupero Parte_2 giudiziale dei propri crediti Concludeva nel modo seguente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, prendere atto della successione a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 1260 e segg. c.c., e per l'effetto estromettere Controparte_4
[..
[...] dal presente giudizio tenuto conto dell'intervento ex art. 111, 3 co. c.p.c.
[...] della odierna concludente, con ogni effetto conseguente sulla pronuncia relativa al riconoscimento del credito;
- in ogni caso e nel merito, disattesa ogni contraria istanza e difesa, per tutti i motivi dedotti dalla creditrice cedente/opposta, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed i diritto, accogliere le conclusioni formulate da
[...]
che qui di seguito si intendono trascritte e riportate con effetto Controparte_2
a valere nei confronti della odierna comparente;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Con le note dell'11.10.2022 il confermava Controparte_2
l'intervenuta cessione del credito in favore;
domandava di essere estromessa Parte_1 dal giudizio e che la sentenza venisse pronunciata nei confronti della cessionaria.
L'opponente ha dedotto che non si evinceva dalla documentazione prodotta in giudizio che il credito litigioso era stato oggetto di cessione in favore dell'interveniente; domandava di poter produrre nuovi documenti e tra questi la sentenza di assoluzione ex art 520 cpc dall'imputazione di furto di energia elettrica.
La causa veniva decisa dal Tribunale di Ragusa con la sentenza n. 522/2023 pubblicata il
22.8.2023 che ha così statuito “Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1568/2017 R.G. promossa da
contro
Controparte_1 Controparte_2
e contro l'intervenuta , disattesa e respinta ogni contraria
[...] Parte_1 istanza , così decide: Accoglie la proposta opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 426/2017 emesso nel procedimento iscritto al n. 1252/2017 R.G.
Compensa interamente spese e compensi tra le parti”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la con atto di Parte_1 citazione notificato il 24 ottobre 2023 affidato ai motivi di seguito esposti.
Si è costituito che ha resistito ai motivi di appello ed ha interposto Controparte_1 appello incidentale per la riforma della statuizione disposta sulle spese processuali che erano state compensate pur risultando vittorioso.
Si è costituito il che ha preliminarmente ribadito la Controparte_2 propria richiesta di estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva avendo ceduto il proprio credito in corso di causa all' odierna appellante e nel merito ha formulato svariate censure alla sentenza per la sua integrale riforma.
All'udienza del 24 novembre 2025, la Corte sulle note concussive già depositate in atti ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Con il primo e terzo motivo di appello, connessi tra loro e che si esaminano congiuntamente, la parte censura la sentenza ed in particolare i presupposti errati sui quali la stessa si fonda.
Osserva, che il primo giudice muovendo dall' esito delle prove di laboratorio che avevano escluso la possibilità di effettuare prove strumentali sul contatore rimosso poiché privato della scheda elettronica nonché dall'altro presupposto altrettanto errato,quanto indimostrato, che quanto denunciato dall'opponente ai Carabinieri fosse vero, anche perché confermato dai testi escussi, ha tratto la seguente conclusione che: Dunque alcuna verifica è stata effettuata sul misuratore oggetto della contestazione e nulla è dato sapere circa la funzionalità dello stesso prima del denunciato danneggiamento che, peraltro, si è verificato nella immediatezza della sostituzione e ciò è fatto storico attestato dalla denuncia presentata ai Carabinieri ed anche confermato in giudizio dalla prova testimoniale assunta.”
Avverso la predetta statuizione rileva l'appellante che non vi era alcuna evidenza che potesse collocare il danneggiamento del contatore a ridosso della verifica tecnica;
i testi non erano presenti e non potevano datare l'epoca della manomissione del contatore.
Altra censura muove l'appellante alla sentenza nella parte in cui statuisce: “Il danneggiamento del misuratore o una qualsiasi anomalia dello stesso deve essere attestata dai tecnici dell' solo in presenza di una qualsiasi anomalia del misuratore si può CP_3 dedurre che vi è stata una sottrazione di energia. Nella fattispecie per cui è giudizio il misuratore reso inefficiente a causa dell'accertato danneggiamento non ha consentito ai tecnici di eseguire “la prova strumentale”. Non è stato, pertanto, possibile CP_3 accertare alcuna anomalia pregressa al danneggiamento che avrebbe determinato la sottrazione di energia.”
Osserva l'appellante che detta statuizione resa in violazione dell'art 115 cpc, non considera che il misuratore era stato certamente manomesso come attestato dagli agenti di
[...]
nel verbale di verifica e di sostituzione del contatore del 29.1.2013 ove i CP_5 suddetti operatori hanno anche dato atto che al misuratore era stata divelta la calotta, vi erano segni di bruciature, mancava il display, la viti di sigillo era stata forzata . Dal verbale delle prove di laboratorio era risultato che le manomissioni del contatore aveva come scopo di: sotto misurare o non misurare l'energia prelevata;
alterare o escludere la limitazione della potenza prelevata;
sotto misurare o non misurare la potenza prelevata.
Conseguentemente la ricostruzione dei consumi in ipotesi in cui viene reso non funzionante il relativo sistema di registrazione non poteva che essere effettuato attraverso criteri presuntivi e il primo giudice avrebbe dovuto verificare la correttezza del criterio adottato
5 nella fattispecie anche considerando la posizione di terzo del distributore che è il soggetto deputato alle verifiche tecniche le cui constatazioni sono coperte da fede privilegiata fino a querela di falso.
Aggiunge che la sentenza risente dell'erronea applicazione delle norme che ripartono l'onere probatorio in quanto ha riposto, sulla parte creditrice -opposta, l'onere di provare i consumi effetti senza considerare: che era mancata da parte dell'opponente la specifica contestazione sui consumi fatturati e sul metodo di ricostruzione applicato, limitandosi a dedurre che i consumi contabilizzati erano eccessivi;
ha sollevato la parte opposta dall'onere, posto a suo carico, di provare i consumi effettivi e cita a sostegno alcune sentenze della SC (n 13605/2019 ; n. 23699/2016).
Per analoghe ragioni censura anche l'altra statuizione ove si afferma “…Nella fattispecie, come detto, manca la prova della manomissione/alterazione precedente al denunciato danneggiamento. Prima del danneggiamento erano state emesse regolari fatture sulla base dei consumi contabilizzati che non sono stati oggetto di contestazione” (pag. 6 della sentenza). Deduce l'appellante che tale statuizione sarebbe anche illogica in quanto le fatture emesse, proprio perché basate su consumi falsati dalla manomissione del contatore non potevano assurgere a parametro di riferimento per i consumi reali
L'appellante contesta l'affermazione che “ effettuò ulteriori Controparte_6 CP_3 accertamenti e si legge nel relativo verbale prodotto dalla opposta: “in assenza del cliente che non vi ha partecipato pur se invitato con lettera dell'11/04/2013 con prot. N.
0471787”. Osserva la parte che tali verifiche, innanzitutto non sono state eseguite dal fornitore bensì dal distributore;
che se le prove tecniche di laboratorio sono state effettuate senza la presenza dell'utente ciò non incideva sul procedimento di ricalcolo dei consumi poiché era documentalmente provato dalla lett depositata in atti(doc. 7 ) che l'esito delle verifiche e il ricalcolo erano stati comunicati all'utente che avrebbe dovuto contestare in giudizio il merito di dette risultanze, sicchè la sentenza anche per tale ragione sarebbe errata
L'appellante censura la sentenza anche nella parte in cui ha tratto dalla sentenza penale di assoluzione di dall' imputazione di sottrazione di energia elettrica ed Controparte_1 dal verbale di archiviazione dell' Controparte_7 elementi di prova a sostegno della decisione di accoglimento dell'opposizione. Osserva la parte che tali provvedimenti sono inconferenti per la decisione, poiché non inficiano e neppure smentiscono il fondamento del credito dettato dall'utilizzo di energia non contabilizzata né la denuncia del danneggiamento del contatore può rappresentare un esimente per il pagamento dovuto, anche perché la manomissione non è consistita in un allaccio abusivo da parte di terzi ma nel danneggiamento della strumentazione atta a
6 misurare l'energia che era stata effettivamente prestata alla presa in uso esclusivo del
Deduce l'opponente che il primo giudice, dando rilievo alla sentenza penale CP_1 citata, ha erroneamente interpretato la propria domanda che non aveva natura risarcitoria, per l'illecita sottrazione dell'energia, bensì, natura contrattuale per il mancato pagamento dei consumi presuntivamente ricostruiti. Oltre criticare la sentenza per il peso riconosciuto alle dichiarazioni testimoniali privi di rilevanza sia perché de relato actoris e sia perché vertenti su fatti irrilevanti
Con il secondo motivo la parte deduce la violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 183 VI co. c.p.c. e dell'art. 153 c.p.c. laddove il primo giudice ha utilizzato per accogliere l'opposizione la sentenza di assoluzione ed il verbale di archiviazione redatto dalla di che, non potevano essere utilizzati Controparte_7 CP_7 in quanto prodotti oltre il termine decadenziale, come tempestivamente eccepito nel grado precedente. Aggiunge che in ogni caso la sentenza penale di assoluzione del CP_1 non ha accertato e quindi escluso che il era il beneficiato dei prelievi di energia, CP_1 non misurati, dato che è pacifico che il misuratore manomesso era quello a lui concesso in comodato.
Infine, la parte che auspica l'accoglimento dell'appello domanda di riforma la statuizione in punto di spese processuali e di spese processuali disponendone il pagamento in proprio favore per entrambi i gradi di giudizio.
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Precisazione preliminare.
L'odierna appellante è innanzitutto legittimata all'impugnazione quale soggetto che nel grado precedente ha partecipato al giudizio ed è rimasta soccombente, dopo essere intervenuta in corso di causa nella posizione di successore a titolo particolare ex art 111 cpc del credito opposto, senza però che dal suddetto intervento, è seguita l' estromissione della cedente che, seppure l'aveva richiesta, non è stata disposta dal giudice di prime cure anche per l'opposizione del così da intendersi la contestazione mossa CP_8 quest'ultimo nei confronti dell' interveniente riguardante il dedotto suo difetto di prova di essere la cessionaria del credito litigioso.
Deve, inoltre darsi atto che l'appellato nel presente grado non ha reiterato la CP_1 propria eccezione di difetto di titolarità sostanziale /processuale dell'odierna appellante, sicché la qualità di quest'ultima di titolare del credito ingiunto è divenuta incontestata e, comunque, tale eccezione è stata infondatamente sostenuta nel grado precedente anche dopo la dichiarazione prodotta in giudizio dal con la Controparte_2 quale ha reso noto, compreso al proprio debitore originario, con efficacia di prova della
7 cessione del credito, di aver trasferito la propria posizione attiva in favore dell'interveniente Cass n. 10200/2021). Parte_1
Passando al merito dell'appello esso è fondato.
Occorre partire dal dato pacifico che l'originario opponente ha sottoscritto il verbale di verifica in atti che gli addetti di hanno eseguito in data 29.1.2013, dopo Controparte_5 la denuncia sporta dal medesimo e, dal predetto verbale si evince che in detta CP_1 occasione è stato accertato che il contatore in dotazione di quest'ultimo ( per l'utenza elettrica che serviva il suo immobile di Caltagirone sito nella Contrada Ramione), era stato manomesso e reso inservibile per la misurazione dei consumi elettrici. Ed infatti nel citato verbale gli agenti incaricati dal distributore hanno accertato e verbalizzato che “Il misuratore aveva la calotta divelta;
all'interno si notavano macchie di bruciature;
mancava la parte del display;
era stata forzata la vite sigillo”; che il contatore installato non misurava alcun consumo nelle diverse fasce orarie tant'è che alle voci A1; A2 e A3 il consumo era pari a zero;
che i consumi erano illeggibili. Tali evidenze sono state confermate dalle prove di laboratorio disposte dal distributore (in data 7.5.2013 e 10.7.2013) giungendo alla medesima conclusione che il misuratore era stato aperto nella calotta;
che non era stato possibile eseguire la prova strumentale in quanto era stata tolta la scheda elettronica”.
Inoltre, gli accertatori, in sede di sopralluogo non hanno rinvenuto tracce di allacci abusivi da parte di terzi al numero di presa 8740704001050, intestata all' originario opponente da far supporre che costoro, all'insaputa del potessero aver manomesso il CP_1 contatore per sottrarre energia elettrica dalla sua presa elettrica.
Inoltre, va dato atto, nessuna documentazione è stata prodotta in causa dall'opponente per dimostrare l'andamento dei propri consumi storici relativi all'utenza in questione negli anni precedenti alla verifica;
né è stato allegato e, ancor meno documentato, quali attività si svolgevano all'interno di detto immobile e quali apparecchiature elettriche erano alimentate dal contatore e, l'unico dato certo che si evince dalla fattura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo è che il contratto di fornitura di energia elettrica era stato stipulato per una potenza di 6 Kw/h; che nella ricostruzione dei consumi il distributore ha applicato il criterio della potenza massima prelevabile dal cavo.
Infine, nessuna delle parti in lite ha dedotto che sul contatore erano state eseguite o richieste precedenti verifiche e ciò che emerge dalle scarne deduzioni dell'opponente è che il contatore era posizionato sul palo posto al confine e, pertanto, facilmente raggiungibile da terzi anche se, comunque, si trovava all'interno della sua proprietà.
Dalle superiori circostanze acquisite agli atti di causa e pacifiche fra le parti, discendono le seguenti considerazioni.
8 Innanzitutto, sono irrilevanti le censure mosse nel grado precedente dall'opponente e recepite dal giudice di primo grado, riguardanti la mancata comunicazione al CP_1 delle prove tecniche di laboratorio che aveva disposto sul misuratore, Controparte_5 dopo che era stato rimosso e repertato in busta chiusa, dal momento che nulla di diverso in detta sede è emerso rispetto a quanto già accertato alla presenza dell'opponente in data 29.1.2013 quando si è constatato che il contatore era stato aperto( calotta ), era bruciato dall'interno, privato del display;
che i consumi compresi quelli pregressi non potevano essere contabilizzati perché non più in memoria e che per tutte le fasce orarie il contatore segnalava zero consumi, mentre era pacifico che per anni l'opponente si era avvalso della corrente elettrica con potenza di 6kw/h.
Inoltre, diversamente a quanto si legge in sentenza, nessuna rilevanza poteva assumere nel presente giudizio avente ad oggetto il pagamento di consumi elettrici non contabilizzati dal contatore manomesso, la sentenza penale di assoluzione dell'opponente resa ai sensi dell'art 530 comma 2° cpp in quanto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 652 c.p.p. (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 c.p.p. (nell'ambito di altri giudizi civili), il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530 c.p.p. (
Cass n. 11791/2018) Inoltre ricorrevano altre due ragioni che rendevano detta sentenza assolutoria non determinante ai fini della decisione : in primo luogo, perchè le pretese di natura contrattuale di cui si discute nel presente giudizio ( contratto di somministrazione) prescindono dalla responsabilità per il reato di furto di energia, oggetto del procedimento penale;
in secondo luogo perchè, comunque, non vi sarebbero le condizioni previste dagli artt. 652 c.p.p., per l'efficacia di tale sentenza nei confronti della società convenuta in accertamento negativo, che non aveva partecipato e non era state messe in condizione di partecipare al processo penale( Cass n. 17819/2020).
L'ultima considerazione attiene all'errata applicazione da parte del giudice di prime cure delle norme previste in materia di onere probatorio nel caso come quello all'esame in cui:
è certo che il contatore è stato reso inservibile per la registrazione dei consumi pregressi;
non vi è alcuna evidenza dell'epoca in cui è avvenuta la manomissione del contatore né che erano stati terzi all'insaputa del ad aver reso inservibile il contatore per la CP_1 lettura dei consumi;
vi era la prova che terzi non si erano abusivamente allacciati al
9 contatore per sottrarne energia a danno del titolare dell'utenza; vi era l'evidenza che l'unico interessato a impedire che i consumi venissero registrati e che quelli pregressi venissero cancellati dal display era l'intestatario dell'utenza, che poteva aver usufruito di una quantità di energia superiore rispetto a quella finora fatturata e poteva avere quindi interesse ad evitare un eventuale verifica del contatore o ricevere richieste di conguaglio.
Ciò posto in materia vigono i seguenti principi: nel contratto di somministrazione di energia elettrica, sussiste in capo al destinatario del servizio un obbligo di vigilanza e custodia per la conservazione del contatore di proprietà del somministrante (Cass n. 20175/2015): dunque, l'utente è responsabile anche delle manomissioni operate al fine di occultare i consumi di energia somministrata, a prescindere da chi le abbia effettuate in concreto o dalla circostanza che il misuratore si trovi o non nell'area di pertinenza dell'utente( Cass
24903/2021)
In punto di prova la Suprema Corte ha fissato alcuni principi di diritto per il riparto dell'onere probatorio In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha individuato diversi e possibili scenari (Cass. n. 13605/2019): a) si esclude una manomissione del contatore, ma i consumi registrati vengono contestati dall'utente, in quanto ritenuti non riferibili ai consumi effettivi, ipotizzando quindi o un malfunzionamento del contatore o attività illecite di terzi inerenti il consumo di energia. In tal caso, il contatore quale strumento deputato alla misurazione dei consumi è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione e, dunque, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c..
Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell' "onus probandi" va così regolata: l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo;
il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore
è regolarmente funzionante. L'utente -se il contatore risulta regolarmente funzionante- deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e che si è verificato "invito domino", ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non
è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi. “b) l'apparecchio-contatore risulta manomesso, ma la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi all'insaputa dell'utente.L'utente è
10 incolpevole, in quanto la alterazione è stata effettuata da soggetti che, ad esempio, si sono inseriti abusivamente sulla derivazione così illecitamente sottraendo energia che veniva poi contabilizzata a carico dell'utente registrando consumi maggiori di quelli dallo stesso effettivamente sostenuti. Pertanto l'utente che contesti l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva -in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento- deve sempre dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, ma altresì deve provare la attività illecita del terzo (dimostrando le stesse circostanze indicate sub lett. B) ovvero di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinchè intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (in difetto di tale prova, l'utilizzo, anche se abusivo, della utenza con manomissione del contatore collocato, ad esempio, in una abitazione, da parte di soggetti autorizzati ad accedervi determina egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare della utenza).c)La alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente (integrante reato di truffa).In tal caso la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile: si tratterà allora solo di individuare il criterio di liquidazione del "quantum" in relazione al prezzo contrattuale
o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente”( Cass n. 13605/2019).
Tanto premesso, posto che sul valore della denuncia e della sentenza penale di assoluzione ex art 530 comma II cpp, (con la formula dell'insufficienza di prova) si è già detto e, che l'esito delle prove testimoniali nulla hanno rilevato circa l'effettivo autore e/o il tempo della manomissione, vertendo i capitoli di prova su fatti pacifici o irrilevanti. e considerato che dalla verifica del 29.1.2013 non erano emersi segnali di prelievi irregolari da parte di terzi, l'opponente per escludere la propria responsabilità avrebbe dovuto dimostrare: che a rendere il contatore inidoneo alla registrazione dei consumi erano stati terzi;
di aver adottato le cautele necessarie per evitare tale manomissione;
che erano sproporzionati i consumi contabilizzati rispetto a quelli effettivi.
Ed infatti di recente la Corte di Cassazione ha affermato che, quando "l'apparecchio contatore risulta manomesso", l'utente che intenda far accertare che "la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi", e a sua insaputa, così contestando, pertanto,
"l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva", è tenuto - sempre, beninteso, "in
11 difetto di prova evidente della alterazione dello strumento" (prova qui, invece, ritenuta sussistente) - "a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto", dovendo altresì "provare l'attività illecita del terzo" ( Cass. n.
15771/2022; Cass 13605/2019).
Nel caso in esame l'opponente non ha dedotto nulla al riguardo circa le cautele applicate per impedire che altri, contro il proprio volere, potessero accedere e manomettere il contatore, peraltro, sarebbe stato anche immotivato tale illecito intervento visto che non ne avevano tratto alcun beneficio;
non ha allegato nulla per dimostrare che i consumi ricalcolati erano sproporzionati, trincerandosi dietro la difesa, indimostrata che il contatore era stato manomesso da terzi ignoti verosimilmente in data 23.1.2013; che egli non aveva mai sottratto energia in più di quella contabilizzata e pagata;
di non avere alcun debito pregresso con la somministrante in quanto con lette del 21.12.2014 l'importo del suo debito era stato determinato in € 890,02 che aveva saldato;
che, in ogni caso, non erano state rispettate le procedure previste dagli artt. 10 e 11 della delibera Arera n. 200/99 anche in ordine al computo del periodo annuale previsto per la ricostruzione dei consumi.
Pertanto, la difesa dell'opponente, come fondatamente deduce l'appellante, salvo per l'ultimo aspetto citato, non ha contestato il metodo applicato dal distributore- della potenza massima prelevabile dal cavo -per la ricostruzione dei consumi sfuggiti alla registrazione;
né ha contestato, come doveva, l'eccessività dei consumi in rapporto ai propri consumi reali. Ed infatti in caso di manomissione del contatore spetta all'utente dimostrare che in base alla potenza e al numero di apparecchiature elettriche in dotazione ed impiegate, tenuto conto del tipo di attività svolta, del tempo di utilizzo, i consumi contabilizzati sono eccessivi e sarebbe quindi spettato all'opponente, per contrastare la ricostruzione effettuata fornire tali delucidazioni e produrre le fatture relative a periodi precedenti a quelli del quinquennio in contestazione, accompagnata dall'allegazione e dalla prova che i consumi rilevati in tali fatture, precedenti al periodo sub iudice, fossero corrispondenti a determinati impieghi di energia derivanti dalla specifica attività ( ignota) esercitata dall'opponente e che questi potessero considerarsi presumibilmente costanti anche nel periodo in contestazione (Cass n.34415/2022; 297/2020).
Contestazioni specifiche necessarie e minime che l'opponente ha omesso di effettuare, senza nulla allegare e documentare per prospettare realmente sproporzionati e/o palesemente eccessivi i consumi ricostruiti limitandosi ad affermare nella ctp prodotta che l'importo ingiunto era pari al triplo dei consumi fatturati nel periodo computato.
Infine, va detto che nessuna violazione alle norme della delibera Arera n. 200/99 è stata si registra. Ed infatti il verbale di verifica seguito dalla sostituzione del contatore ormai fuori
12 uso è stato sottoscritto dall'utente. Ancor meno fondata è la dedotta violazione degli artt.
10 e 11 della citata delibera che dispongono: “La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo”. Quanto alla modalità di ricostruzione dei consumi, tale operazione è disciplinata dall'art. 11 che al punto 1 stabilisce: “Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento
i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente”.
La delibera n. 200/1999 è stata successivamente modificata da altre delibere ma le disposizioni sopra richiamate sono rimaste invariate nel loro contenuto sostanziale.
In particolare, il Testo Integrato ELle Disposizioni Per La Regolazione ELl'attività Di
Misura Elettrica (Testo Integrato Misura Elettrica - TIME) 2016-2019, Allegato A alla deliberazione 4 agosto 2016 - 458/2016/R/eel, e successive modificazioni ed integrazioni, ha previsto all'art. 16, primo comma, che “Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo
IV della deliberazione 200/99”.Al comma terzo dello stesso articolo 16, il ha Pt_3 regolamentato le modalità di ricostruzione ovvero: “Per il periodo in cui si è verificata una irregolarità di funzionamento delle apparecchiature di misura, la ricostruzione dei dati di misura è effettuata dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché
13 di natura commerciale, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica delle apparecchiature di misura, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, con le modalità richiamate al comma 16.1. Qualora non sia possibile determinare il suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo”.
Nel caso in esame, il consumo di energia elettrica si riconnette al comportamento fraudolento di manomissione del contatore mentre la delibera n. 200/99 si riferisce espressamente alla “rottura” o “guasto” del gruppo di misura, ipotesi che evidentemente non comprendono le manomissioni dolose e fraudolente del misuratore.
Anche l'art. 16 del Time, sebbene aggiunga, nel primo comma, ai casi di malfunzionamento quelli di prelievo irregolare, fa riferimento sempre, nei commi successivi, ad irregolarità di funzionamento del misuratore.
Pertanto, si deve dedurre che il prelievo fraudolento non sia regolamentato dalle delibere dell'Autorità sopra indicate quanto meno in ordine ai criteri temporali di ricostruzione dei consumi che non può essere limitato all'anno precedente alla verifica, perché ciò presupporrebbe l'illogico assunto che le manomissioni fraudolente del misuratore si verificano soltanto in corrispondenza di un anno prima delle verifiche dei contatori quando invece il controllo annuale del misuratore si ricollega soltanto all'obbligo del distributore di prevenire gli inconvenienti di guasti del misuratore.
Conseguentemente, qualora non sia possibile stabilire, come nella fattispecie, la data in cui è avvenuta la manomissione l'unico ricalcolo valido rimane, quello del quinquennio precedente all'anno di verifica ( 2013) che coincide con il termine di prescrizione delle fatture per il consumo elettrico, non rientrando il credito in esame, scaturito dalla fattura emessa a conguaglio nel 2014, tra quello il cui termine di prescrizione è stato ridotto a due anni per le fatture di consumi elettrici con scadenza successiva al 1° marzo 2018 come disposto dalla legge finanziaria anno 2018. In ordine al criterio della ricostruzione dei consumi di energia, va innanzitutto chiarito che qualsiasi criterio non può che essere di tipo presuntivo perché manca, appunto, proprio la registrazione del consumo effettivo e reale a causa della manomissione. Il metodo adottato da della “potenza Controparte_5 tecnicamente prelevabile” seppur utilizzabile in via residuale, quando come nella fattispecie non può farsi ricorso agli altri criteri che necessitano di parametri di riscontro, costituisce pur tuttavia un criterio adeguato che può essere utilizzato per determinare in via presuntiva, nel caso di manomissione del misuratore di consumo di energia elettrica, specie
14 se come nel caso in esame, non è stato specificatamente contestato e mancano i presupposti per l'adozione di criteri alternativi per l'assenza d' informazioni diverse fornite dall'utente. La Corte di Cassazione si è espressa in questi termini quando ha affermato che in tema di somministrazione di energia elettrica, in caso di manomissione del contatore e conseguente inattendibilità dei dati da esso registrati in difetto di altri elementi è considerato non arbitrario e perciò legittimo il ricorso il criterio metodologico della potenza tecnicamente prelevabile (Cass n. 5219/2025; n. 20249/22024; n. 20769/2025).
Pertanto, si devono ritenere presuntivamente provati i consumi ed il relativo credito vantato dal fornitore, sulla scorta di elementi indiziari convergenti: in primo luogo, l'assenza di specifica critica rivolta al metodo di contabilizzazione del consumo necessariamente presunto (non essendo possibile fornire - una volta accertata la manomissione dello strumento di misurazione consensualmente scelto dai contraenti per la registrazione dei consumi - una distinta prova dell'esatto dato numerico delle unità di energia prelevate dall'utente finale) applicato da Enel Distribuzione s.p.a. per la rettifica del dato inattendibile
( pari a zero), risultante dal contatore manomesso;
in secondo luogo, la terzietà, rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione, di E-distribuzione s.p.a. quale soggetto deputato a tale verifica, in conformità alla delibera n. 200 del 28.12.1999 dell'AEEG. Entrambi questi elementi inducono a conferire all' operazione tecnica di ricalcolo carattere di sufficiente affidamento ai fini della determinazione, in assenza di elementi contrari offerti dal debitore ingiunto.
A seguito dell'accoglimento dell'appello principale consegue rigetto dell'appello incidentale volto ad ottenere il favore delle spese processuale di primo grado compensate dal Tribunale.
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La riforma della sentenza comporta la rideterminazione delle spese processuali che devono essere liquidate in base ad un criterio unico e globale che tiene conto dell'esito finale della lite.Nella fattispecie le spese processuali dei due gradi di giudizio vanno posti a carico dell'opponente e si liquidano come in dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022, con applicazione dei valori minimi tariffari previsti per lo scaglione di riferimento (da €
5.201,00 ad € 26.000,00) in ragione della bassa complessità delle questioni giuridiche affrontate.
Con la precisazione che riguardo alle spese processuali del primo grado dovute per la difesa dell'odierna appellante principale, intervenuta nel giudizio in data 9.8.2021 quando già la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, formalizzate per la prima volta in data 26.4.2021, si liquida in suo favore unicamente la fase decisionale.
15 L'impugnazione incidentale è stata proposta in data successiva al 31.1.2013 di entrata in vi-gore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, del 2012), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Deve, pertanto, provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, nel giudizio iscritto al n.1345/2023 R.g.a,c, sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 522/2023 pubblicata il 22.8.2023, in riforma della stessa così provvede: accoglie l'appello proposto da ttraverso la sua procuratrice speciale Parte_1
persona del legale rappresentante, avverso la sentenza del Tribunale Parte_4 di Caltagirone n. 522/2023, pubblicata in data 22.8.2023 e, per l'effetto; conferma il decreto ingiuntivo n. 426/2017 emesso dal Tribunale di Caltagirone in data
11.11.2017 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1252/2017 RG, disponendone il pagamento, per sorte capitale, interessi e per le spese come ivi disposte, in favore di ome sopra rappresentata in causa;
Parte_1 condanna , al pagamento delle spese processuali di primo che liquida Controparte_1 in favore del in complessivi € 1.689,00 (€ 460,00 fase Controparte_2 studio, € 389,00 fase introduttiva, € 840,00 fase istruttoria) ed in favore di Parte_1
n € 851,00 (per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e iva come
[...] per legge;
condanna , al pagamento delle spese processuali del grado in favore Controparte_1 delle altre parti costituite che liquida per ciascuna, in complessivi € 2.906,00 (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, €
956,00 per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico di Controparte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
16 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1345/2023 R.g.a.c.
TRA
La C.F. con sede in Conegliano nella via V. Alfieri n. 1, c.f: Parte_1
, rappresentata dalla procuratrice speciale, in persona P.IVA_1 Parte_2 del legale rappresentante, con sede in Roma, nel Viale Regina Margherita n.8,P.iva
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federica Felici e Dario Matteo Maugeri, P.IVA_2 per procura in atti
-appellante-
E
nato a [...] il [...],c.f , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Piccolo, per procura in atti
-appellato-
E NEI CONFRONTI
EL , già in persona del Controparte_2 Controparte_3 legale rappresentante con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, P.IVA:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Di Mauro, per procura in atti P.IVA_3
-appellato-
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All'udienza di discussione collegiale del 24 novembre 2025, causa, sulle note conclusive scritte già depositate, è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione notificato in data 13.12.2017 citava davanti al Controparte_1
Tribunale di Caltagirone l' per ottenere la revoca del decreto Controparte_3 ingiuntivo n. 426/2017, emesso su istanza dell' opposta in data 11.11.2017 avente ad oggetto il pagamento dell'importo di €18.513,67, oltre interessi legali e spese del monitorio, per consumi di energia elettrica contabilizzati nella fattura n.
087407040010501A, emessa il 31.3.2014 con scadenza 22.4.2014, a seguito di ricalcolo dei maggiori consumi non prescritti, relativi all'ultimo quinquennio, calcolati dal
30.1.2008 al 29.1.2013.
Contestava preliminarmente l'assunto di parte avversa di aver sottratto e/o utilizzato energia elettrica dal contatore elettrico manomesso in quanto era stato proprio egli ad aver denunciare ai Carabinieri di Caltagirone in data 28.1.2013 che il misuratore posto a servizio del proprio terreno, sito in Caltagirone nella contrada Ramione ed installato a palo in prossimità del confine della sua proprietà, era stato danneggiato ad opera di ignoti quando si era recato sul posto in data 24.1,2013, in compagnia di un amico, ed aveva subito denunciato telefonicamente l'accaduto ad , che gli aveva Controparte_3 suggerito di denunciare l'illecito alle Forze dell'Ordine prima di poter procedere alla sostituzione del misuratore elettrico. Inoltre contestava di essere debitore dell'importo indicato nella fattura azionata in via monitoria in quanto, in epoca successiva alla emissione della citata fattura l' , con lett. del 21.12.2014 gli Controparte_3 aveva comunicato che l'unico suo debito residuo ammontava complessivamente ad €
890,02(fatturan.0874070400105018del19/7/2014di€788,67; fattura n. 0874070400105019 del 19/9/2014 di € 25,39;fattura n. 0874070400105011 del 19/11/2014 di € 65,45), debito saldato in unica soluzione in data 9.2.2015, come ricevuta che produceva
Concludeva nel modo seguente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, rigettare l'infondata pretesa creditoria azionata da
[...]
nei confronti di , con conseguente revoca del Controparte_2 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 426/2017 e condanna della stessa , Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e compensi di causa. Il valore del presente giudizio di opposizione a D.I. è ai sensi dell'art. 14D.P.R. n. 115/2002 di € 18.513,67”. Fatto salvo ogni altro diritto”.
Si costituiva l' , deducendo che dal verbale di rimozione Controparte_3 dell'apparecchio di misura ad opera degli addetti di E- distribuzione, disposto alla presenza del Canzoniere che lo aveva sottoscritto, risultava accertato che: “Il misuratore aveva la calotta divelta;
all'interno si notano macchie di bruciatura;
mancava la parte del display;
era stata forzata la vite sigillo”; che tale verbale era assistito da fede privilegiata;
2 che anche dalle verifiche di laboratorio eseguite in assenza dell'opponete, nonostante invitato a presenziare, era stata confermata la manomissione del contatore;
che il decreto ingiuntivo era stato emesso legittimamente sulla base della fattura regolarmente annota nei libri contabili;
che la denuncia sporta dal comunque non lo esimeva dall'onere CP_1 del pagamento in quanto responsabile per ommessa custodia del misuratore la cui manomissione era già in sé prova di non aver efficacemente vigilato sullo stesso. Insisteva per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concludeva nel modo seguente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare, concedere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, rigettare tutte le avverse domande formulate sia in via preliminare di rito sia nel merito;
rigettare
l'opposizione e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite”
Con le memorie istruttorie ex art 183 comma VI cpc l'opponente ha contestato la violazione da parte dell'opposta e di E- distribuzione delle norme contenute nella delibera ARERA n.
200/99, ed in particolare deduceva violate le prescrizioni contenute all'art 9 per non essere stato messo al corrente dell'esito dell'accertamento tecnico disposto sul misuratore prelevato e di non essere stato invitato a partecipare alla suddetta verifica e, ciò, in difformità a quanto sostenuto da controparte, in quanto non aveva ricevuto la raccomandata a.r.dell'11/4/2013, della quale non vi era prova dell'avvenuto recapito, che in ogni caso le prove di laboratorio si erano svolte in un giorno diverso di quello indicato in detta lett. racc. (7.5.2013 e 10.7.2013), senza avvisare l'utente. Pertanto, era falsa la dichiarazione contenuta nel verbale di verifica n. 132342 del 10/7/2013 che il era assente CP_1 sebbene regolarmente invitato. Deduceva altresì la violazione anche degli artt. 10 e 11 della delibera Arera citata, in ordine ai tempi e alla modalità di ricostruzione dei consumi.
Venivano escussi i testi indicati dalla parte opponente e prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissata il 22.11.2022 in data 9.8.2021 con comparsa di intervento ex art
111cpc si costituiva, la , nella qualità di cessionaria del credito vantato Parte_1 dall'ingiungente che in data 18-12-2020, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione le aveva ceduto un pacchetto di crediti, tra questi, quello di cui al presente giudizio, come risultante dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Seconda n.150 del 24-
12-2020. Precisava e documentava di aver in precedenza, con atto notarile del 12-3-2018
(Rep. 51913), conferito ad mandato per la gestione ed il recupero Parte_2 giudiziale dei propri crediti Concludeva nel modo seguente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, prendere atto della successione a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 1260 e segg. c.c., e per l'effetto estromettere Controparte_4
[..
[...] dal presente giudizio tenuto conto dell'intervento ex art. 111, 3 co. c.p.c.
[...] della odierna concludente, con ogni effetto conseguente sulla pronuncia relativa al riconoscimento del credito;
- in ogni caso e nel merito, disattesa ogni contraria istanza e difesa, per tutti i motivi dedotti dalla creditrice cedente/opposta, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed i diritto, accogliere le conclusioni formulate da
[...]
che qui di seguito si intendono trascritte e riportate con effetto Controparte_2
a valere nei confronti della odierna comparente;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Con le note dell'11.10.2022 il confermava Controparte_2
l'intervenuta cessione del credito in favore;
domandava di essere estromessa Parte_1 dal giudizio e che la sentenza venisse pronunciata nei confronti della cessionaria.
L'opponente ha dedotto che non si evinceva dalla documentazione prodotta in giudizio che il credito litigioso era stato oggetto di cessione in favore dell'interveniente; domandava di poter produrre nuovi documenti e tra questi la sentenza di assoluzione ex art 520 cpc dall'imputazione di furto di energia elettrica.
La causa veniva decisa dal Tribunale di Ragusa con la sentenza n. 522/2023 pubblicata il
22.8.2023 che ha così statuito “Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1568/2017 R.G. promossa da
contro
Controparte_1 Controparte_2
e contro l'intervenuta , disattesa e respinta ogni contraria
[...] Parte_1 istanza , così decide: Accoglie la proposta opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 426/2017 emesso nel procedimento iscritto al n. 1252/2017 R.G.
Compensa interamente spese e compensi tra le parti”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la con atto di Parte_1 citazione notificato il 24 ottobre 2023 affidato ai motivi di seguito esposti.
Si è costituito che ha resistito ai motivi di appello ed ha interposto Controparte_1 appello incidentale per la riforma della statuizione disposta sulle spese processuali che erano state compensate pur risultando vittorioso.
Si è costituito il che ha preliminarmente ribadito la Controparte_2 propria richiesta di estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva avendo ceduto il proprio credito in corso di causa all' odierna appellante e nel merito ha formulato svariate censure alla sentenza per la sua integrale riforma.
All'udienza del 24 novembre 2025, la Corte sulle note concussive già depositate in atti ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Con il primo e terzo motivo di appello, connessi tra loro e che si esaminano congiuntamente, la parte censura la sentenza ed in particolare i presupposti errati sui quali la stessa si fonda.
Osserva, che il primo giudice muovendo dall' esito delle prove di laboratorio che avevano escluso la possibilità di effettuare prove strumentali sul contatore rimosso poiché privato della scheda elettronica nonché dall'altro presupposto altrettanto errato,quanto indimostrato, che quanto denunciato dall'opponente ai Carabinieri fosse vero, anche perché confermato dai testi escussi, ha tratto la seguente conclusione che: Dunque alcuna verifica è stata effettuata sul misuratore oggetto della contestazione e nulla è dato sapere circa la funzionalità dello stesso prima del denunciato danneggiamento che, peraltro, si è verificato nella immediatezza della sostituzione e ciò è fatto storico attestato dalla denuncia presentata ai Carabinieri ed anche confermato in giudizio dalla prova testimoniale assunta.”
Avverso la predetta statuizione rileva l'appellante che non vi era alcuna evidenza che potesse collocare il danneggiamento del contatore a ridosso della verifica tecnica;
i testi non erano presenti e non potevano datare l'epoca della manomissione del contatore.
Altra censura muove l'appellante alla sentenza nella parte in cui statuisce: “Il danneggiamento del misuratore o una qualsiasi anomalia dello stesso deve essere attestata dai tecnici dell' solo in presenza di una qualsiasi anomalia del misuratore si può CP_3 dedurre che vi è stata una sottrazione di energia. Nella fattispecie per cui è giudizio il misuratore reso inefficiente a causa dell'accertato danneggiamento non ha consentito ai tecnici di eseguire “la prova strumentale”. Non è stato, pertanto, possibile CP_3 accertare alcuna anomalia pregressa al danneggiamento che avrebbe determinato la sottrazione di energia.”
Osserva l'appellante che detta statuizione resa in violazione dell'art 115 cpc, non considera che il misuratore era stato certamente manomesso come attestato dagli agenti di
[...]
nel verbale di verifica e di sostituzione del contatore del 29.1.2013 ove i CP_5 suddetti operatori hanno anche dato atto che al misuratore era stata divelta la calotta, vi erano segni di bruciature, mancava il display, la viti di sigillo era stata forzata . Dal verbale delle prove di laboratorio era risultato che le manomissioni del contatore aveva come scopo di: sotto misurare o non misurare l'energia prelevata;
alterare o escludere la limitazione della potenza prelevata;
sotto misurare o non misurare la potenza prelevata.
Conseguentemente la ricostruzione dei consumi in ipotesi in cui viene reso non funzionante il relativo sistema di registrazione non poteva che essere effettuato attraverso criteri presuntivi e il primo giudice avrebbe dovuto verificare la correttezza del criterio adottato
5 nella fattispecie anche considerando la posizione di terzo del distributore che è il soggetto deputato alle verifiche tecniche le cui constatazioni sono coperte da fede privilegiata fino a querela di falso.
Aggiunge che la sentenza risente dell'erronea applicazione delle norme che ripartono l'onere probatorio in quanto ha riposto, sulla parte creditrice -opposta, l'onere di provare i consumi effetti senza considerare: che era mancata da parte dell'opponente la specifica contestazione sui consumi fatturati e sul metodo di ricostruzione applicato, limitandosi a dedurre che i consumi contabilizzati erano eccessivi;
ha sollevato la parte opposta dall'onere, posto a suo carico, di provare i consumi effettivi e cita a sostegno alcune sentenze della SC (n 13605/2019 ; n. 23699/2016).
Per analoghe ragioni censura anche l'altra statuizione ove si afferma “…Nella fattispecie, come detto, manca la prova della manomissione/alterazione precedente al denunciato danneggiamento. Prima del danneggiamento erano state emesse regolari fatture sulla base dei consumi contabilizzati che non sono stati oggetto di contestazione” (pag. 6 della sentenza). Deduce l'appellante che tale statuizione sarebbe anche illogica in quanto le fatture emesse, proprio perché basate su consumi falsati dalla manomissione del contatore non potevano assurgere a parametro di riferimento per i consumi reali
L'appellante contesta l'affermazione che “ effettuò ulteriori Controparte_6 CP_3 accertamenti e si legge nel relativo verbale prodotto dalla opposta: “in assenza del cliente che non vi ha partecipato pur se invitato con lettera dell'11/04/2013 con prot. N.
0471787”. Osserva la parte che tali verifiche, innanzitutto non sono state eseguite dal fornitore bensì dal distributore;
che se le prove tecniche di laboratorio sono state effettuate senza la presenza dell'utente ciò non incideva sul procedimento di ricalcolo dei consumi poiché era documentalmente provato dalla lett depositata in atti(doc. 7 ) che l'esito delle verifiche e il ricalcolo erano stati comunicati all'utente che avrebbe dovuto contestare in giudizio il merito di dette risultanze, sicchè la sentenza anche per tale ragione sarebbe errata
L'appellante censura la sentenza anche nella parte in cui ha tratto dalla sentenza penale di assoluzione di dall' imputazione di sottrazione di energia elettrica ed Controparte_1 dal verbale di archiviazione dell' Controparte_7 elementi di prova a sostegno della decisione di accoglimento dell'opposizione. Osserva la parte che tali provvedimenti sono inconferenti per la decisione, poiché non inficiano e neppure smentiscono il fondamento del credito dettato dall'utilizzo di energia non contabilizzata né la denuncia del danneggiamento del contatore può rappresentare un esimente per il pagamento dovuto, anche perché la manomissione non è consistita in un allaccio abusivo da parte di terzi ma nel danneggiamento della strumentazione atta a
6 misurare l'energia che era stata effettivamente prestata alla presa in uso esclusivo del
Deduce l'opponente che il primo giudice, dando rilievo alla sentenza penale CP_1 citata, ha erroneamente interpretato la propria domanda che non aveva natura risarcitoria, per l'illecita sottrazione dell'energia, bensì, natura contrattuale per il mancato pagamento dei consumi presuntivamente ricostruiti. Oltre criticare la sentenza per il peso riconosciuto alle dichiarazioni testimoniali privi di rilevanza sia perché de relato actoris e sia perché vertenti su fatti irrilevanti
Con il secondo motivo la parte deduce la violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 183 VI co. c.p.c. e dell'art. 153 c.p.c. laddove il primo giudice ha utilizzato per accogliere l'opposizione la sentenza di assoluzione ed il verbale di archiviazione redatto dalla di che, non potevano essere utilizzati Controparte_7 CP_7 in quanto prodotti oltre il termine decadenziale, come tempestivamente eccepito nel grado precedente. Aggiunge che in ogni caso la sentenza penale di assoluzione del CP_1 non ha accertato e quindi escluso che il era il beneficiato dei prelievi di energia, CP_1 non misurati, dato che è pacifico che il misuratore manomesso era quello a lui concesso in comodato.
Infine, la parte che auspica l'accoglimento dell'appello domanda di riforma la statuizione in punto di spese processuali e di spese processuali disponendone il pagamento in proprio favore per entrambi i gradi di giudizio.
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Precisazione preliminare.
L'odierna appellante è innanzitutto legittimata all'impugnazione quale soggetto che nel grado precedente ha partecipato al giudizio ed è rimasta soccombente, dopo essere intervenuta in corso di causa nella posizione di successore a titolo particolare ex art 111 cpc del credito opposto, senza però che dal suddetto intervento, è seguita l' estromissione della cedente che, seppure l'aveva richiesta, non è stata disposta dal giudice di prime cure anche per l'opposizione del così da intendersi la contestazione mossa CP_8 quest'ultimo nei confronti dell' interveniente riguardante il dedotto suo difetto di prova di essere la cessionaria del credito litigioso.
Deve, inoltre darsi atto che l'appellato nel presente grado non ha reiterato la CP_1 propria eccezione di difetto di titolarità sostanziale /processuale dell'odierna appellante, sicché la qualità di quest'ultima di titolare del credito ingiunto è divenuta incontestata e, comunque, tale eccezione è stata infondatamente sostenuta nel grado precedente anche dopo la dichiarazione prodotta in giudizio dal con la Controparte_2 quale ha reso noto, compreso al proprio debitore originario, con efficacia di prova della
7 cessione del credito, di aver trasferito la propria posizione attiva in favore dell'interveniente Cass n. 10200/2021). Parte_1
Passando al merito dell'appello esso è fondato.
Occorre partire dal dato pacifico che l'originario opponente ha sottoscritto il verbale di verifica in atti che gli addetti di hanno eseguito in data 29.1.2013, dopo Controparte_5 la denuncia sporta dal medesimo e, dal predetto verbale si evince che in detta CP_1 occasione è stato accertato che il contatore in dotazione di quest'ultimo ( per l'utenza elettrica che serviva il suo immobile di Caltagirone sito nella Contrada Ramione), era stato manomesso e reso inservibile per la misurazione dei consumi elettrici. Ed infatti nel citato verbale gli agenti incaricati dal distributore hanno accertato e verbalizzato che “Il misuratore aveva la calotta divelta;
all'interno si notavano macchie di bruciature;
mancava la parte del display;
era stata forzata la vite sigillo”; che il contatore installato non misurava alcun consumo nelle diverse fasce orarie tant'è che alle voci A1; A2 e A3 il consumo era pari a zero;
che i consumi erano illeggibili. Tali evidenze sono state confermate dalle prove di laboratorio disposte dal distributore (in data 7.5.2013 e 10.7.2013) giungendo alla medesima conclusione che il misuratore era stato aperto nella calotta;
che non era stato possibile eseguire la prova strumentale in quanto era stata tolta la scheda elettronica”.
Inoltre, gli accertatori, in sede di sopralluogo non hanno rinvenuto tracce di allacci abusivi da parte di terzi al numero di presa 8740704001050, intestata all' originario opponente da far supporre che costoro, all'insaputa del potessero aver manomesso il CP_1 contatore per sottrarre energia elettrica dalla sua presa elettrica.
Inoltre, va dato atto, nessuna documentazione è stata prodotta in causa dall'opponente per dimostrare l'andamento dei propri consumi storici relativi all'utenza in questione negli anni precedenti alla verifica;
né è stato allegato e, ancor meno documentato, quali attività si svolgevano all'interno di detto immobile e quali apparecchiature elettriche erano alimentate dal contatore e, l'unico dato certo che si evince dalla fattura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo è che il contratto di fornitura di energia elettrica era stato stipulato per una potenza di 6 Kw/h; che nella ricostruzione dei consumi il distributore ha applicato il criterio della potenza massima prelevabile dal cavo.
Infine, nessuna delle parti in lite ha dedotto che sul contatore erano state eseguite o richieste precedenti verifiche e ciò che emerge dalle scarne deduzioni dell'opponente è che il contatore era posizionato sul palo posto al confine e, pertanto, facilmente raggiungibile da terzi anche se, comunque, si trovava all'interno della sua proprietà.
Dalle superiori circostanze acquisite agli atti di causa e pacifiche fra le parti, discendono le seguenti considerazioni.
8 Innanzitutto, sono irrilevanti le censure mosse nel grado precedente dall'opponente e recepite dal giudice di primo grado, riguardanti la mancata comunicazione al CP_1 delle prove tecniche di laboratorio che aveva disposto sul misuratore, Controparte_5 dopo che era stato rimosso e repertato in busta chiusa, dal momento che nulla di diverso in detta sede è emerso rispetto a quanto già accertato alla presenza dell'opponente in data 29.1.2013 quando si è constatato che il contatore era stato aperto( calotta ), era bruciato dall'interno, privato del display;
che i consumi compresi quelli pregressi non potevano essere contabilizzati perché non più in memoria e che per tutte le fasce orarie il contatore segnalava zero consumi, mentre era pacifico che per anni l'opponente si era avvalso della corrente elettrica con potenza di 6kw/h.
Inoltre, diversamente a quanto si legge in sentenza, nessuna rilevanza poteva assumere nel presente giudizio avente ad oggetto il pagamento di consumi elettrici non contabilizzati dal contatore manomesso, la sentenza penale di assoluzione dell'opponente resa ai sensi dell'art 530 comma 2° cpp in quanto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 652 c.p.p. (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 c.p.p. (nell'ambito di altri giudizi civili), il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530 c.p.p. (
Cass n. 11791/2018) Inoltre ricorrevano altre due ragioni che rendevano detta sentenza assolutoria non determinante ai fini della decisione : in primo luogo, perchè le pretese di natura contrattuale di cui si discute nel presente giudizio ( contratto di somministrazione) prescindono dalla responsabilità per il reato di furto di energia, oggetto del procedimento penale;
in secondo luogo perchè, comunque, non vi sarebbero le condizioni previste dagli artt. 652 c.p.p., per l'efficacia di tale sentenza nei confronti della società convenuta in accertamento negativo, che non aveva partecipato e non era state messe in condizione di partecipare al processo penale( Cass n. 17819/2020).
L'ultima considerazione attiene all'errata applicazione da parte del giudice di prime cure delle norme previste in materia di onere probatorio nel caso come quello all'esame in cui:
è certo che il contatore è stato reso inservibile per la registrazione dei consumi pregressi;
non vi è alcuna evidenza dell'epoca in cui è avvenuta la manomissione del contatore né che erano stati terzi all'insaputa del ad aver reso inservibile il contatore per la CP_1 lettura dei consumi;
vi era la prova che terzi non si erano abusivamente allacciati al
9 contatore per sottrarne energia a danno del titolare dell'utenza; vi era l'evidenza che l'unico interessato a impedire che i consumi venissero registrati e che quelli pregressi venissero cancellati dal display era l'intestatario dell'utenza, che poteva aver usufruito di una quantità di energia superiore rispetto a quella finora fatturata e poteva avere quindi interesse ad evitare un eventuale verifica del contatore o ricevere richieste di conguaglio.
Ciò posto in materia vigono i seguenti principi: nel contratto di somministrazione di energia elettrica, sussiste in capo al destinatario del servizio un obbligo di vigilanza e custodia per la conservazione del contatore di proprietà del somministrante (Cass n. 20175/2015): dunque, l'utente è responsabile anche delle manomissioni operate al fine di occultare i consumi di energia somministrata, a prescindere da chi le abbia effettuate in concreto o dalla circostanza che il misuratore si trovi o non nell'area di pertinenza dell'utente( Cass
24903/2021)
In punto di prova la Suprema Corte ha fissato alcuni principi di diritto per il riparto dell'onere probatorio In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha individuato diversi e possibili scenari (Cass. n. 13605/2019): a) si esclude una manomissione del contatore, ma i consumi registrati vengono contestati dall'utente, in quanto ritenuti non riferibili ai consumi effettivi, ipotizzando quindi o un malfunzionamento del contatore o attività illecite di terzi inerenti il consumo di energia. In tal caso, il contatore quale strumento deputato alla misurazione dei consumi è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione e, dunque, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c..
Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell' "onus probandi" va così regolata: l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo;
il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore
è regolarmente funzionante. L'utente -se il contatore risulta regolarmente funzionante- deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e che si è verificato "invito domino", ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non
è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi. “b) l'apparecchio-contatore risulta manomesso, ma la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi all'insaputa dell'utente.L'utente è
10 incolpevole, in quanto la alterazione è stata effettuata da soggetti che, ad esempio, si sono inseriti abusivamente sulla derivazione così illecitamente sottraendo energia che veniva poi contabilizzata a carico dell'utente registrando consumi maggiori di quelli dallo stesso effettivamente sostenuti. Pertanto l'utente che contesti l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva -in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento- deve sempre dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, ma altresì deve provare la attività illecita del terzo (dimostrando le stesse circostanze indicate sub lett. B) ovvero di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinchè intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (in difetto di tale prova, l'utilizzo, anche se abusivo, della utenza con manomissione del contatore collocato, ad esempio, in una abitazione, da parte di soggetti autorizzati ad accedervi determina egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare della utenza).c)La alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente (integrante reato di truffa).In tal caso la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile: si tratterà allora solo di individuare il criterio di liquidazione del "quantum" in relazione al prezzo contrattuale
o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente”( Cass n. 13605/2019).
Tanto premesso, posto che sul valore della denuncia e della sentenza penale di assoluzione ex art 530 comma II cpp, (con la formula dell'insufficienza di prova) si è già detto e, che l'esito delle prove testimoniali nulla hanno rilevato circa l'effettivo autore e/o il tempo della manomissione, vertendo i capitoli di prova su fatti pacifici o irrilevanti. e considerato che dalla verifica del 29.1.2013 non erano emersi segnali di prelievi irregolari da parte di terzi, l'opponente per escludere la propria responsabilità avrebbe dovuto dimostrare: che a rendere il contatore inidoneo alla registrazione dei consumi erano stati terzi;
di aver adottato le cautele necessarie per evitare tale manomissione;
che erano sproporzionati i consumi contabilizzati rispetto a quelli effettivi.
Ed infatti di recente la Corte di Cassazione ha affermato che, quando "l'apparecchio contatore risulta manomesso", l'utente che intenda far accertare che "la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi", e a sua insaputa, così contestando, pertanto,
"l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva", è tenuto - sempre, beninteso, "in
11 difetto di prova evidente della alterazione dello strumento" (prova qui, invece, ritenuta sussistente) - "a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto", dovendo altresì "provare l'attività illecita del terzo" ( Cass. n.
15771/2022; Cass 13605/2019).
Nel caso in esame l'opponente non ha dedotto nulla al riguardo circa le cautele applicate per impedire che altri, contro il proprio volere, potessero accedere e manomettere il contatore, peraltro, sarebbe stato anche immotivato tale illecito intervento visto che non ne avevano tratto alcun beneficio;
non ha allegato nulla per dimostrare che i consumi ricalcolati erano sproporzionati, trincerandosi dietro la difesa, indimostrata che il contatore era stato manomesso da terzi ignoti verosimilmente in data 23.1.2013; che egli non aveva mai sottratto energia in più di quella contabilizzata e pagata;
di non avere alcun debito pregresso con la somministrante in quanto con lette del 21.12.2014 l'importo del suo debito era stato determinato in € 890,02 che aveva saldato;
che, in ogni caso, non erano state rispettate le procedure previste dagli artt. 10 e 11 della delibera Arera n. 200/99 anche in ordine al computo del periodo annuale previsto per la ricostruzione dei consumi.
Pertanto, la difesa dell'opponente, come fondatamente deduce l'appellante, salvo per l'ultimo aspetto citato, non ha contestato il metodo applicato dal distributore- della potenza massima prelevabile dal cavo -per la ricostruzione dei consumi sfuggiti alla registrazione;
né ha contestato, come doveva, l'eccessività dei consumi in rapporto ai propri consumi reali. Ed infatti in caso di manomissione del contatore spetta all'utente dimostrare che in base alla potenza e al numero di apparecchiature elettriche in dotazione ed impiegate, tenuto conto del tipo di attività svolta, del tempo di utilizzo, i consumi contabilizzati sono eccessivi e sarebbe quindi spettato all'opponente, per contrastare la ricostruzione effettuata fornire tali delucidazioni e produrre le fatture relative a periodi precedenti a quelli del quinquennio in contestazione, accompagnata dall'allegazione e dalla prova che i consumi rilevati in tali fatture, precedenti al periodo sub iudice, fossero corrispondenti a determinati impieghi di energia derivanti dalla specifica attività ( ignota) esercitata dall'opponente e che questi potessero considerarsi presumibilmente costanti anche nel periodo in contestazione (Cass n.34415/2022; 297/2020).
Contestazioni specifiche necessarie e minime che l'opponente ha omesso di effettuare, senza nulla allegare e documentare per prospettare realmente sproporzionati e/o palesemente eccessivi i consumi ricostruiti limitandosi ad affermare nella ctp prodotta che l'importo ingiunto era pari al triplo dei consumi fatturati nel periodo computato.
Infine, va detto che nessuna violazione alle norme della delibera Arera n. 200/99 è stata si registra. Ed infatti il verbale di verifica seguito dalla sostituzione del contatore ormai fuori
12 uso è stato sottoscritto dall'utente. Ancor meno fondata è la dedotta violazione degli artt.
10 e 11 della citata delibera che dispongono: “La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo”. Quanto alla modalità di ricostruzione dei consumi, tale operazione è disciplinata dall'art. 11 che al punto 1 stabilisce: “Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento
i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente”.
La delibera n. 200/1999 è stata successivamente modificata da altre delibere ma le disposizioni sopra richiamate sono rimaste invariate nel loro contenuto sostanziale.
In particolare, il Testo Integrato ELle Disposizioni Per La Regolazione ELl'attività Di
Misura Elettrica (Testo Integrato Misura Elettrica - TIME) 2016-2019, Allegato A alla deliberazione 4 agosto 2016 - 458/2016/R/eel, e successive modificazioni ed integrazioni, ha previsto all'art. 16, primo comma, che “Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo
IV della deliberazione 200/99”.Al comma terzo dello stesso articolo 16, il ha Pt_3 regolamentato le modalità di ricostruzione ovvero: “Per il periodo in cui si è verificata una irregolarità di funzionamento delle apparecchiature di misura, la ricostruzione dei dati di misura è effettuata dal responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché
13 di natura commerciale, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica delle apparecchiature di misura, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, con le modalità richiamate al comma 16.1. Qualora non sia possibile determinare il suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo”.
Nel caso in esame, il consumo di energia elettrica si riconnette al comportamento fraudolento di manomissione del contatore mentre la delibera n. 200/99 si riferisce espressamente alla “rottura” o “guasto” del gruppo di misura, ipotesi che evidentemente non comprendono le manomissioni dolose e fraudolente del misuratore.
Anche l'art. 16 del Time, sebbene aggiunga, nel primo comma, ai casi di malfunzionamento quelli di prelievo irregolare, fa riferimento sempre, nei commi successivi, ad irregolarità di funzionamento del misuratore.
Pertanto, si deve dedurre che il prelievo fraudolento non sia regolamentato dalle delibere dell'Autorità sopra indicate quanto meno in ordine ai criteri temporali di ricostruzione dei consumi che non può essere limitato all'anno precedente alla verifica, perché ciò presupporrebbe l'illogico assunto che le manomissioni fraudolente del misuratore si verificano soltanto in corrispondenza di un anno prima delle verifiche dei contatori quando invece il controllo annuale del misuratore si ricollega soltanto all'obbligo del distributore di prevenire gli inconvenienti di guasti del misuratore.
Conseguentemente, qualora non sia possibile stabilire, come nella fattispecie, la data in cui è avvenuta la manomissione l'unico ricalcolo valido rimane, quello del quinquennio precedente all'anno di verifica ( 2013) che coincide con il termine di prescrizione delle fatture per il consumo elettrico, non rientrando il credito in esame, scaturito dalla fattura emessa a conguaglio nel 2014, tra quello il cui termine di prescrizione è stato ridotto a due anni per le fatture di consumi elettrici con scadenza successiva al 1° marzo 2018 come disposto dalla legge finanziaria anno 2018. In ordine al criterio della ricostruzione dei consumi di energia, va innanzitutto chiarito che qualsiasi criterio non può che essere di tipo presuntivo perché manca, appunto, proprio la registrazione del consumo effettivo e reale a causa della manomissione. Il metodo adottato da della “potenza Controparte_5 tecnicamente prelevabile” seppur utilizzabile in via residuale, quando come nella fattispecie non può farsi ricorso agli altri criteri che necessitano di parametri di riscontro, costituisce pur tuttavia un criterio adeguato che può essere utilizzato per determinare in via presuntiva, nel caso di manomissione del misuratore di consumo di energia elettrica, specie
14 se come nel caso in esame, non è stato specificatamente contestato e mancano i presupposti per l'adozione di criteri alternativi per l'assenza d' informazioni diverse fornite dall'utente. La Corte di Cassazione si è espressa in questi termini quando ha affermato che in tema di somministrazione di energia elettrica, in caso di manomissione del contatore e conseguente inattendibilità dei dati da esso registrati in difetto di altri elementi è considerato non arbitrario e perciò legittimo il ricorso il criterio metodologico della potenza tecnicamente prelevabile (Cass n. 5219/2025; n. 20249/22024; n. 20769/2025).
Pertanto, si devono ritenere presuntivamente provati i consumi ed il relativo credito vantato dal fornitore, sulla scorta di elementi indiziari convergenti: in primo luogo, l'assenza di specifica critica rivolta al metodo di contabilizzazione del consumo necessariamente presunto (non essendo possibile fornire - una volta accertata la manomissione dello strumento di misurazione consensualmente scelto dai contraenti per la registrazione dei consumi - una distinta prova dell'esatto dato numerico delle unità di energia prelevate dall'utente finale) applicato da Enel Distribuzione s.p.a. per la rettifica del dato inattendibile
( pari a zero), risultante dal contatore manomesso;
in secondo luogo, la terzietà, rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione, di E-distribuzione s.p.a. quale soggetto deputato a tale verifica, in conformità alla delibera n. 200 del 28.12.1999 dell'AEEG. Entrambi questi elementi inducono a conferire all' operazione tecnica di ricalcolo carattere di sufficiente affidamento ai fini della determinazione, in assenza di elementi contrari offerti dal debitore ingiunto.
A seguito dell'accoglimento dell'appello principale consegue rigetto dell'appello incidentale volto ad ottenere il favore delle spese processuale di primo grado compensate dal Tribunale.
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La riforma della sentenza comporta la rideterminazione delle spese processuali che devono essere liquidate in base ad un criterio unico e globale che tiene conto dell'esito finale della lite.Nella fattispecie le spese processuali dei due gradi di giudizio vanno posti a carico dell'opponente e si liquidano come in dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022, con applicazione dei valori minimi tariffari previsti per lo scaglione di riferimento (da €
5.201,00 ad € 26.000,00) in ragione della bassa complessità delle questioni giuridiche affrontate.
Con la precisazione che riguardo alle spese processuali del primo grado dovute per la difesa dell'odierna appellante principale, intervenuta nel giudizio in data 9.8.2021 quando già la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, formalizzate per la prima volta in data 26.4.2021, si liquida in suo favore unicamente la fase decisionale.
15 L'impugnazione incidentale è stata proposta in data successiva al 31.1.2013 di entrata in vi-gore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, del 2012), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Deve, pertanto, provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, nel giudizio iscritto al n.1345/2023 R.g.a,c, sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 522/2023 pubblicata il 22.8.2023, in riforma della stessa così provvede: accoglie l'appello proposto da ttraverso la sua procuratrice speciale Parte_1
persona del legale rappresentante, avverso la sentenza del Tribunale Parte_4 di Caltagirone n. 522/2023, pubblicata in data 22.8.2023 e, per l'effetto; conferma il decreto ingiuntivo n. 426/2017 emesso dal Tribunale di Caltagirone in data
11.11.2017 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1252/2017 RG, disponendone il pagamento, per sorte capitale, interessi e per le spese come ivi disposte, in favore di ome sopra rappresentata in causa;
Parte_1 condanna , al pagamento delle spese processuali di primo che liquida Controparte_1 in favore del in complessivi € 1.689,00 (€ 460,00 fase Controparte_2 studio, € 389,00 fase introduttiva, € 840,00 fase istruttoria) ed in favore di Parte_1
n € 851,00 (per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e iva come
[...] per legge;
condanna , al pagamento delle spese processuali del grado in favore Controparte_1 delle altre parti costituite che liquida per ciascuna, in complessivi € 2.906,00 (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, €
956,00 per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico di Controparte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
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