TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 14/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 766/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa Elvira Buzzelli, all'esito dell'udienza del 20.01.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
766 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 - fascicolo assegnato in data
11.09.2024 - discussa, in data 20.01.2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA
, nata in [...] in data [...], , Parte_1 Parte_2
nata in [...] in data [...], , nato in Argentina, in [...] Parte_3
28.5.1968, , nato in [...] in data [...], Parte_4 [...]
nata in [...] in data [...], Parte_5 Parte_6
nato in [...] in data [...], , nato in [...] in data [...], Parte_7
, nata in [...] in data [...] e , nato Parte_8 Parte_9
in Argentina in data 23.8.1978, tutti elettivamente domiciliati a Roma, Via Antonio Gramsci n.
7, presso lo studio dell'Avv. Eduardo Daniel Dromi che li rappresenta e difende in virtù di procure allegate al ricorso;
Parte ricorrente
E
1 , in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la
Procura della Repubblica, SEDE, in data 09.05.2023.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.04.2023, , , Parte_1 Parte_2 [...]
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e , ai sensi
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_10
degli artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al Controparte_1
riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della loro domanda, i ricorrenti hanno allegato di essere discendenti in linea retta di
(si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal Persona_1
certificato di nascita di cui al doc. n. 1 indice del fascicolo di parte ricorrente), ava cittadina italiana, nata in Italia, a [...], in data [...], emigrata in Argentina in data non conosciuta e che quest'ultima e i suoi discendenti non hanno mai perso siffatto status giuridico.
Pur essendo nata in [...] quando tale Regione faceva ancora Persona_1
parte del Regno delle Due Sicilie, essa acquisì la cittadinanza italiana in forza della L. 17 marzo
1861, n. 4671 che sancì l'annessione di tale Regno al Regno d'Italia a seguito della proclamazione del Re Vittorio Emanuele II quale Re del Regno d'Italia. Pertanto tale cittadinanza si è estesa ai discendenti dell'avo italiano ai sensi dello Statuto albertino, in quanto
è nata prima del 1861. Persona_1
In particolare, i ricorrenti hanno allegato (e asseverato) la propria discendenza in linea retta nei termini di seguito esposti:
2 ▪ da nasceva, in Argentina, in data 08.02.1903, Persona_1 Persona_2
(si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal certificato di nascita di cui al doc. n. 4 indice del fascicolo di parte ricorrente);
▪ quest'ultima diveniva madre di i) , nata in data [...], di ii) Controparte_2
, nata in data [...] (ricorrente) e di iii) Parte_1 Persona_3
nato in data [...];
▪ da i) nascevano i tre ricorrenti , Controparte_2 Parte_7 Parte_8
(a sua volta madre del ricorrente e (a
[...] Parte_9 Parte_2
sua volta madre dei due ricorrenti e;
Parte_5 Parte_6 Parte_6
▪ da ii) nasceva del (ricorrente); Parte_1 Pt_3 Parte_3
▪ da iii) nasceva (ricorrente). Persona_3 Parte_4
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio e veniva pertanto dichiarato contumace CP_1 all'udienza del 27.05.2024.
****
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
1. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ne consegue che chi richiede il riconoscimento della cittadinanza è onerato della prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre incombe sulla
3 controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ., SS.UU., n. 25317/2022).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in [...] che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
1.1. La prova della discendenza secondo il Codice civile del 1865.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dai ricorrenti (cfr. docc. da n. 1 a n. 21 indice del fascicolo di parte ricorrente) comprova la discendenza dei ricorrenti dall'ava cittadina italiana e dai discendenti di quest'ultima nei termini di cui sopra si è detto.
Ciò posto, occorre aver riguardo, al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il Cod. civ. del 1865, la L. 555/1912 e la L. 91/1992), alla legge vigente al tempo in cui tale diritto è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano al primo discendente in linea retta e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo.
Applicando tali principi al caso di specie, essendo - in qualità di prima Persona_2 discendente dell'ava italiana - nata in [...], in data [...], trova applicazione, a fini che qui interessano, la disciplina del Cod. civ. del 1865.
In tale ottica, l'art. 4 Cod. civ. 1865 stabiliva: “è cittadino il figlio di padre italiano”.
Il codice civile del tempo, a differenza della L. 555/1912, non disciplinava però l'ipotesi del figlio naturale nato, all'estero, da un cittadino italiano poi ivi trasferitosi.
Tuttavia, la giurisprudenza del tempo (Cassazione di Napoli, sentenza del 5 ottobre 1907
e Corte di Appello di Casale, sentenza del 15 aprile 1902) aveva già stabilito che il figlio naturale nato all'estero da cittadino italiano non perde la cittadinanza italiana per il solo fatto che lo Stato in cui esso è nato gli abbia attribuito (iure soli) la propria cittadinanza. In altre parole, veniva ammessa, in via pretoria e già prima della L. n. 555/1912, la configurabilità di una doppia cittadinanza in capo al richiedente, “essendo questa una conseguenza inevitabile, nel presente stato della legislazione internazionale, del concetto della sovranità, che include
4 necessariamente le note di autonomia e indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
1.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Il secondo presupposto che deve sussistere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e
7 L. 555/1912 e 9 comma 1, lett. a L. 91/1992, ai fini del riconoscimento dello status per cui è causa, è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno, in primo luogo, provato che l'ava, Persona_1
non si è naturalizzata (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. n. 3 indice
[...]
del fascicolo di parte ricorrente).
In secondo luogo, è emerso per tabulas che ha acquisito la cittadinanza Persona_2
argentina non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nata in [...] (ius soli).
In terzo luogo, non è emerso che gli ascendenti dei ricorrenti abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore dei ricorrenti.
2. La discendenza per linea materna.
Sennonché, nell'ottica del requisito di cui sopra si è detto, restano da vagliare le seguenti circostanze: i) il matrimonio - con soggetto straniero - di avvenuto in epoca Persona_2 antecedente all'entrata in vigore della Costituzione, che comportava, per la donna, la perdita della cittadinanza italiana;
ii) l'idoneità di a trasmettere, in quanto Per_1 Persona_1
donna, la cittadinanza italiana a sua figlia la cui nascita è precedente al Persona_2
01.01.1948, nonché l'idoneità di quest'ultima a trasmettere la cittadinanza ai propri figli nati in epoca pre-costituzionale.
In particolare, occorre chiedersi se gli artt. 1, comma 1, e 10 L. 555/1912 - nello stabilire rispettivamente l'acquisto della cittadinanza dal solo “padre cittadino” e che la madre che contrae matrimonio con il padre straniero perde automaticamente la cittadinanza italiana - minino il presupposto della continuità della trasmissione nello status civitatis.
Ebbene la Corte costituzionale, con le sentt. nn. 30/1983 e 87/1975, ha dichiarato incostituzionali i richiamati artt. 1 e 10 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., cosicché deve ritenersi, da un lato, che la cittadinanza si acquisti anche per discendenza materna
5 (e non solo paterna) e, dall'altro, che le vicende della cittadinanza della madre sono indipendenti dalla circostanza che la stessa contragga successivamente matrimonio con uno straniero.
Al riguardo, la S.C. di Cass. civ., SS.UU., n. 4469/2009, ha stabilito che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. E invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre
l'entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente
e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, “in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non
l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti”. In tale solco, si è collocata di recente la giurisprudenza di merito (Tribunale di
Roma, ord. 25.9.2019).
Il corollario dei principi appena esposti consente di ritenere sussistente, nel caso di specie, il presupposto in esame.
3. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani.
Anche l'istanza dei ricorrenti - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e
6 annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dunque, dovrà disporsi che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
4. Le spese del giudizio.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe (Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il Tribunale di dichiararle irripetibili. E ciò in ragione della necessaria interpretazione giurisprudenziale delle norme che in questa sede interessano.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 766/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di , di Parte_1
, di , di , Parte_2 Parte_3 Parte_4
di di di Parte_5 Parte_6 Parte_7
di e di al riconoscimento in loro
[...] Parte_8 Parte_9
favore dello status di cittadini italiani;
2) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_1
stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
4) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, lì 20 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Elvira Buzzelli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa Elvira Buzzelli, all'esito dell'udienza del 20.01.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
766 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 - fascicolo assegnato in data
11.09.2024 - discussa, in data 20.01.2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA
, nata in [...] in data [...], , Parte_1 Parte_2
nata in [...] in data [...], , nato in Argentina, in [...] Parte_3
28.5.1968, , nato in [...] in data [...], Parte_4 [...]
nata in [...] in data [...], Parte_5 Parte_6
nato in [...] in data [...], , nato in [...] in data [...], Parte_7
, nata in [...] in data [...] e , nato Parte_8 Parte_9
in Argentina in data 23.8.1978, tutti elettivamente domiciliati a Roma, Via Antonio Gramsci n.
7, presso lo studio dell'Avv. Eduardo Daniel Dromi che li rappresenta e difende in virtù di procure allegate al ricorso;
Parte ricorrente
E
1 , in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la
Procura della Repubblica, SEDE, in data 09.05.2023.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.04.2023, , , Parte_1 Parte_2 [...]
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e , ai sensi
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_10
degli artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al Controparte_1
riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della loro domanda, i ricorrenti hanno allegato di essere discendenti in linea retta di
(si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal Persona_1
certificato di nascita di cui al doc. n. 1 indice del fascicolo di parte ricorrente), ava cittadina italiana, nata in Italia, a [...], in data [...], emigrata in Argentina in data non conosciuta e che quest'ultima e i suoi discendenti non hanno mai perso siffatto status giuridico.
Pur essendo nata in [...] quando tale Regione faceva ancora Persona_1
parte del Regno delle Due Sicilie, essa acquisì la cittadinanza italiana in forza della L. 17 marzo
1861, n. 4671 che sancì l'annessione di tale Regno al Regno d'Italia a seguito della proclamazione del Re Vittorio Emanuele II quale Re del Regno d'Italia. Pertanto tale cittadinanza si è estesa ai discendenti dell'avo italiano ai sensi dello Statuto albertino, in quanto
è nata prima del 1861. Persona_1
In particolare, i ricorrenti hanno allegato (e asseverato) la propria discendenza in linea retta nei termini di seguito esposti:
2 ▪ da nasceva, in Argentina, in data 08.02.1903, Persona_1 Persona_2
(si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal certificato di nascita di cui al doc. n. 4 indice del fascicolo di parte ricorrente);
▪ quest'ultima diveniva madre di i) , nata in data [...], di ii) Controparte_2
, nata in data [...] (ricorrente) e di iii) Parte_1 Persona_3
nato in data [...];
▪ da i) nascevano i tre ricorrenti , Controparte_2 Parte_7 Parte_8
(a sua volta madre del ricorrente e (a
[...] Parte_9 Parte_2
sua volta madre dei due ricorrenti e;
Parte_5 Parte_6 Parte_6
▪ da ii) nasceva del (ricorrente); Parte_1 Pt_3 Parte_3
▪ da iii) nasceva (ricorrente). Persona_3 Parte_4
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio e veniva pertanto dichiarato contumace CP_1 all'udienza del 27.05.2024.
****
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
1. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ne consegue che chi richiede il riconoscimento della cittadinanza è onerato della prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre incombe sulla
3 controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ., SS.UU., n. 25317/2022).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in [...] che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
1.1. La prova della discendenza secondo il Codice civile del 1865.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dai ricorrenti (cfr. docc. da n. 1 a n. 21 indice del fascicolo di parte ricorrente) comprova la discendenza dei ricorrenti dall'ava cittadina italiana e dai discendenti di quest'ultima nei termini di cui sopra si è detto.
Ciò posto, occorre aver riguardo, al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il Cod. civ. del 1865, la L. 555/1912 e la L. 91/1992), alla legge vigente al tempo in cui tale diritto è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano al primo discendente in linea retta e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo.
Applicando tali principi al caso di specie, essendo - in qualità di prima Persona_2 discendente dell'ava italiana - nata in [...], in data [...], trova applicazione, a fini che qui interessano, la disciplina del Cod. civ. del 1865.
In tale ottica, l'art. 4 Cod. civ. 1865 stabiliva: “è cittadino il figlio di padre italiano”.
Il codice civile del tempo, a differenza della L. 555/1912, non disciplinava però l'ipotesi del figlio naturale nato, all'estero, da un cittadino italiano poi ivi trasferitosi.
Tuttavia, la giurisprudenza del tempo (Cassazione di Napoli, sentenza del 5 ottobre 1907
e Corte di Appello di Casale, sentenza del 15 aprile 1902) aveva già stabilito che il figlio naturale nato all'estero da cittadino italiano non perde la cittadinanza italiana per il solo fatto che lo Stato in cui esso è nato gli abbia attribuito (iure soli) la propria cittadinanza. In altre parole, veniva ammessa, in via pretoria e già prima della L. n. 555/1912, la configurabilità di una doppia cittadinanza in capo al richiedente, “essendo questa una conseguenza inevitabile, nel presente stato della legislazione internazionale, del concetto della sovranità, che include
4 necessariamente le note di autonomia e indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
1.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Il secondo presupposto che deve sussistere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e
7 L. 555/1912 e 9 comma 1, lett. a L. 91/1992, ai fini del riconoscimento dello status per cui è causa, è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno, in primo luogo, provato che l'ava, Persona_1
non si è naturalizzata (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. n. 3 indice
[...]
del fascicolo di parte ricorrente).
In secondo luogo, è emerso per tabulas che ha acquisito la cittadinanza Persona_2
argentina non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nata in [...] (ius soli).
In terzo luogo, non è emerso che gli ascendenti dei ricorrenti abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore dei ricorrenti.
2. La discendenza per linea materna.
Sennonché, nell'ottica del requisito di cui sopra si è detto, restano da vagliare le seguenti circostanze: i) il matrimonio - con soggetto straniero - di avvenuto in epoca Persona_2 antecedente all'entrata in vigore della Costituzione, che comportava, per la donna, la perdita della cittadinanza italiana;
ii) l'idoneità di a trasmettere, in quanto Per_1 Persona_1
donna, la cittadinanza italiana a sua figlia la cui nascita è precedente al Persona_2
01.01.1948, nonché l'idoneità di quest'ultima a trasmettere la cittadinanza ai propri figli nati in epoca pre-costituzionale.
In particolare, occorre chiedersi se gli artt. 1, comma 1, e 10 L. 555/1912 - nello stabilire rispettivamente l'acquisto della cittadinanza dal solo “padre cittadino” e che la madre che contrae matrimonio con il padre straniero perde automaticamente la cittadinanza italiana - minino il presupposto della continuità della trasmissione nello status civitatis.
Ebbene la Corte costituzionale, con le sentt. nn. 30/1983 e 87/1975, ha dichiarato incostituzionali i richiamati artt. 1 e 10 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., cosicché deve ritenersi, da un lato, che la cittadinanza si acquisti anche per discendenza materna
5 (e non solo paterna) e, dall'altro, che le vicende della cittadinanza della madre sono indipendenti dalla circostanza che la stessa contragga successivamente matrimonio con uno straniero.
Al riguardo, la S.C. di Cass. civ., SS.UU., n. 4469/2009, ha stabilito che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. E invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre
l'entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente
e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, “in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non
l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti”. In tale solco, si è collocata di recente la giurisprudenza di merito (Tribunale di
Roma, ord. 25.9.2019).
Il corollario dei principi appena esposti consente di ritenere sussistente, nel caso di specie, il presupposto in esame.
3. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani.
Anche l'istanza dei ricorrenti - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e
6 annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dunque, dovrà disporsi che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
4. Le spese del giudizio.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe (Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il Tribunale di dichiararle irripetibili. E ciò in ragione della necessaria interpretazione giurisprudenziale delle norme che in questa sede interessano.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 766/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di , di Parte_1
, di , di , Parte_2 Parte_3 Parte_4
di di di Parte_5 Parte_6 Parte_7
di e di al riconoscimento in loro
[...] Parte_8 Parte_9
favore dello status di cittadini italiani;
2) ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_1
stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
4) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, lì 20 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Elvira Buzzelli
7