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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/12/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 736/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa AN OR Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 736/2023
Promosso da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
AB GI
APPELLANTE
Nei confronti di
(C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Fabrizio Giustozzi e dall'Avv. Narciso Ricotta
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 135/2023 pubblicata il 10/02/2023
CONCLUSIONI
Di parte appellante: “… pagina 1 di 14 - In via principale, respingere la domanda di risarcimento attorea poiché infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte nell'atto d'appello;
- In via subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa del conducente nella causazione del sinistro e per l'effetto ridurre il diritto al risarcimento ai sensi degli artt. 1227 c.c. e 2054 c.c., ovvero in base al concorso tra le presunzioni di cui agli artt. 2052 e 2054, primo comma, c.c.
Il tutto con vittoria di spese di lite e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio e con condanna del sig. alla restituzione in favore della CP_1
di quanto da quest'ultima versato in esecuzione della pronuncia Parte_1 di primo grado, come comprovato dai nostri allegati n. 6 e 7:
6) Decreto dirigenziale n. 251 del 19/05/2023: impegno e liquidazione della sorte e relativo mandato di pagamento n. 0012915 del 23/05/2023;
7) Decreto dirigenziale n. 106 dell'11/05/2023: impegno e liquidazione per rimborso delle spese legali del primo grado di giudizio e relativo mandato di pagamento n. 11770 del 12/05/2023”.
Di parte appellata: “….rigettare l'appello presentato dalla Parte_1 avverso la sentenza n. 135/2023 emessa dal Tribunale di Macerata - pubblicata il
10.2.23 a seguito del procedimento n. 2838/2019 RG – e per l'effetto confermare in toto detta sentenza con condanna dell'appellante alle spese del presente grado.
In via istruttoria:
-ci si oppone alla produzione avversaria del documento allegato al n. 5 dell'atto di appello in quanto inutilizzabile ai fini del presente giudizio”.
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Macerata ha accolto la domanda proposta da - volta all'accertamento della Controparte_1 responsabilità esclusiva della per il sinistro stradale avvenuto il Parte_1
06/08/2018, alle ore 00:50 ca., lungo la Strada Statale 77, in località Muccia
(MC), asseritamente causato dall'improvvisa immissione sulla sede stradale di un cinghiale, mentre l'attore era alla guida del proprio veicolo (modello “Ferrari 360
pagina 2 di 14 Modena F1”, tg. BG651XN), nonché al risarcimento dei danni subiti – e ha condannato l'Ente convenuto al risarcimento dei danni materiali e dei danni da lesione, quantificati rispettivamente in €. 65.000,00 e in €. 4.846,40 (comprese le spese mediche da rimborsare), oltre interessi legali dalla data dell'incidente al saldo;
il giudice di primo grado ha inoltre posto le spese della C.T.U. medico- legale a carico della , condannando la stessa al pagamento delle spese di Pt_1 lite.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto accertata la dinamica del sinistro descritta dall'attore in base alle risultanze istruttorie dalle quali era emerso il ritrovamento nei pressi del luogo del sinistro della carcassa dell'animale; quindi, inquadrata la fattispecie in esame nell'ambito dell'art. 2043 c.c., richiamato anche l'art. 2051 c.c. ed esclusa l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. agli animali selvatici (“il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia”), ha ritenuto la responsabilità dell'Ente ex art. 2043 c.c., risultando “che la Pt_1 ha omesso di approntare un adeguato sistema di tutela a favore degli utenti della strada nei confronti degli animali selvatici (istrici, caprioli, cinghiali); in particolare non è stata installata l'apposita segnaletica volta ad avvisare del pericolo di attraversamento animali selvatici che invece fosse usuale avvenisse. In particolare si trattava di una strada priva di illuminazione, priva di recinzioni, di sottopassaggi o sovrapassaggi (c.d. “ecodotti”) e di qualsivoglia altro sistema di prevenzione (dissuasori ottici, acustici e olfattivi, guardrail …)”.
Ad avviso del Tribunale la responsabilità dell'Ente emerge, oltre che dalla assenza degli accorgimenti sopraelencati, “anche dall'omesso posizionamento dei segnali stradali di pericolo utili ad allertare gli automobilisti sul rischio di possibili attraversamenti di animali selvatici”.
II.) La ha proposto appello avverso la suindicata sentenza Parte_1 per i motivi di seguito illustrati, chiedendo la reiezione della domanda avversaria.
III.) costituendosi, ha contestato l'appello chiedendone la Controparte_1 reiezione con conseguente conferma della sentenza impugnata e si è opposto, in via istruttoria, alla produzione del documento n. 5 di controparte, ritenuto inutilizzabile.
pagina 3 di 14 IV.) Preso atto delle note ex art. 127-ter c.p.c., il Collegio ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1.) Con il primo motivo di gravame, la deduce l'erroneo Parte_1 accertamento della dinamica del sinistro, con violazione del criterio di riparto dell'onere probatorio di cui agli artt. 2043 e 2697 c.c. nonché l'erroneo accertamento dei presupposti della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e, in particolare, dell'evento di danno e del nesso di causalità tra questo e i danni riportati dal veicolo.
A tale riguardo l'appellante lamenta che il primo giudice ha erroneamente confermato la dinamica dell'incidente descritta dall'attore, nonostante l'assenza di riscontri probatori e le specifiche contestazioni sollevate dalla sul punto: Pt_1 di conseguenza, non solo i fatti non potevano ritenersi pacifici, ma il giudice non poteva fare affidamento sulla relazione di intervento o su eventuali testimoni oculari, tenuto conto che i militari intervenuti e i soggetti escussi nel corso dell'istruttoria sono arrivati sul luogo dell'incidente quando il sinistro si era già verificato.
D'altra parte, ha rilevato la , da una intervista rilasciata dallo stesso Pt_1 emergono elementi di difformità rispetto alla versione dei fatti descritta CP_1 dall'attore negli scritti difensivi sia con riferimento alla posizione dell'animale selvatico (che, in base a quanto riferito, si sarebbe trovato già al centro della strada e non sarebbe, invece, sbucato all'improvviso dal lato destro, come sostenuto in giudizio), sia alle modalità dell'incidente (in base alla intervista l'autovettura avrebbe urtato il cinghiale e non viceversa, come esposto nell'atto di citazione, e la perdita del controllo del mezzo sarebbe stata conseguenza non dell'urto con l'ungulato, ma di una controsterzata verso destra eseguita dal per evitare l'impatto con il muretto posto sul lato sinistro della CP_1 carreggiata: in base agli elementi evidenziati dallo stesso quindi, lo CP_1 sbandamento dell'auto e la fuoruscita del mezzo dalla sede stradale, l'impatto pagina 4 di 14 contro un albero e la successiva combustione del veicolo sono ricollegabili alla eccessiva velocità tenuta nel caso concreto dal conducente (non adeguata allo stato dei luoghi e superiore al prescritto limite di 50 Km/h) e alla errata manovra posta in essere dal medesimo o comunque alla impossibilità di adottare efficaci manovre di emergenza.
L'appellante rileva inoltre che le fotografie allegate alla seconda memoria del evidenziano che la parte frontale dell'auto era integra e priva di segni CP_1 comprovanti l'impatto con un animale selvatico.
Alla luce degli elementi evidenziati la sostiene che non c'è la prova Pt_1 della presenza dell'ungulato al centro della strada al momento del sinistro e dello scontro con il cinghiale, né del nesso di causalità tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso e osserva che l'attore si è limitato ad allegare la presenza di un animale selvatico lungo la strada senza tuttavia dimostrare che la condotta dell'animale è stata la reale causa dell'evento (invece riconducibile al comportamento del . CP_1
1.2) Con il secondo motivo di gravame, la deduce l'erronea valutazione Pt_1 da parte del Tribunale della condotta di guida dell'attore, non avendo il primo giudice tenuto in considerazione l'apporto causale del conducente nel prodursi dell'incidente, in violazione degli artt. 1227 e 2043 c.c. e dell'art. 2054 I comma c.c.. e censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, basandosi acriticamente sulla ricostruzione effettuata dall'attore, ha ritenuto dimostrata la dinamica del sinistro solo sulla base del rinvenimento della carcassa di un ungulato e ha ritenuto diligente la condotta di guida del solo in ragione della mancata CP_1 contestazione di violazioni da parte dei Carabinieri.
Ad avviso dell'appellante il sinistro è ricollegabile in via esclusiva alla colpa del conducente il quale, pur essendovi onerato e nonostante le specifiche eccezioni dell'Ente, non ha dato prova di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso adottando una guida prudente e rispettosa sia dei limiti vigenti sia dell'art. 141 del Codice della strada, tenuto conto che il sinistro è avvenuto in orario notturno, dello stato dei luoghi, del limite di velocità ivi esistente (50
Km/h) e della segnaletica verticale attestante la presenza di curve pericolose e pagina 5 di 14 animali selvatici e considerato che il non poteva ignorare il fenomeno CP_1 degli incidenti con la fauna selvatica lungo la S.S. 77, oggetto di molteplici articoli di stampa, e che il medesimo conosceva lo stato dei luoghi, poiché era solito percorrere quel tratto stradale per recarsi dalla compagna, residente in
Pieve Torina;
evidenzia inoltre l'appellante che una velocità moderata e contenuta nel prescritto limite è incompatibile con la tipologia e la gravità dei danni indicati dalla controparte tantopiù che il veicolo coinvolto – – CP_2 doveva essere dotato di una tecnologia adeguata a garantirne il controllo anche a fronte di manovre repentine.
Secondo l'Ente regionale, quindi, non sono ravvisabili profili di colpa ascrivibili all'ente che, peraltro, nella specie ha adottato tutte le misure di gestione e controllo della fauna selvatica e di cautela per i terzi, concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la tutela della fauna è diretta: l'incidente è invece ricollegabile al comportamento - impudente, negligente e contrario alle norme che regolano la circolazione - posto in essere dal idoneo ad CP_1 interrompere ogni nesso causale tra il preteso illecito e l'evento dannoso, con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità a carico della . Pt_1
1.3) Con il terzo motivo d'appello, si ribadisce l'erroneo accertamento della responsabilità della in violazione degli artt. 2043, 2051 e 2697 c.c., e Pt_1
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in violazione dell'art. 115 c.p.c.
A tale riguardo l'appellante osserva, anzitutto, che la domanda attorea è stata proposta, istruita e decisa come una ordinaria azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., che le parti non hanno mai discusso l'applicabilità della responsabilità oggettiva del proprietario deli animali ex art. 2052 c.c. e che, di conseguenza, le difese svolte nel giudizio di primo grado e le censure sollevate in questa sede sono state articolate prendendo ad esclusivo riferimento il paradigma di cui all'art. 2043 c.c., posto a fondamento della domanda e della decisione del Tribunale.
Ciò posto l'Ente censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ravvisato la responsabilità aquiliana della convenuta sebbene l'attore non avesse dimostrato i pagina 6 di 14 requisiti previsti dall'art. 2043 c.c., consistenti nella esistenza dell'evento dannoso, di un atto conseguente alla condotta illecita della nonché, Pt_1 infine, nella riconducibilità del danno, a titolo di dolo o colpa, in capo alla conventa.
Richiamato quanto già esposto con i precedenti motivi in ordine alla mancata dimostrazione del fatto storico e alla completa, lacunosa e contrastante ricostruzione della dinamica del sinistro, la rileva, quanto alla presunta Pt_1 colpa, di aver dato prova di aver adempiuto ai propri compiti di gestione della fauna selvatica ad essa attribuiti dalla L. n. 157/1992 («Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), mediante i seguenti provvedimenti:
-D.G.R. n. 499 del 16/04/2018, con cui è stato approvato il “Calendario per il prelievo selettivo 2018-2019” ed è stata autorizzata la caccia di selezione dal
22/04/2018 al 16/03/2019;
-D.G.R. n. 1068 del 30/07/2018, con cui è stato approvato il “Calendario venatorio 2018-2019” ed è stata autorizzata la caccia collettiva al cinghiale
(braccata e girata);
-D.G.R. n. 645 del 17/05/2018, costituente il “Piano di controllo regionale del cinghiale 2018-2023”, di gestione della popolazione dei cinghiali anche nelle aree con divieto di caccia;
-D.G.R. n. 443 del 02/05/2016, recante “Modalità operative per l'attuazione dei
Piani di controllo della fauna selvatica”.
La evidenzia poi che: Pt_1
- che la normativa di settore (artt. 37, 38 c.d.s.) attribuisce all'ente proprietario della strada (nel caso di specie all'ANAS s.p.a.) i compiti di installare barriere, fossi e guardrail, di gestire e manutenere la segnaletica stradale (orizzontale e verticale) e di curare la pubblica illuminazione;
-in base all'art. 14 c.d.s., il proprietario della strada è tenuto alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredi, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, dovendo altresì provvedere, non solo pagina 7 di 14 al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle loro pertinenze, ma anche all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
-quanto alla assenza di recinzioni metalliche, il costante orientamento dei giudici di legittimità esclude l'obbligo per la Regione di recintare tutte le strade
(Cass. civ. n. 9276/2014);
- l'art. 47 L. n. 120/2010 (“Disposizioni in materia di sicurezza stradale”), impone agli enti proprietari e concessionari delle strade e autostrade con i più elevati tassi d'”incidentalità” di effettuare specifici interventi sia di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti sia di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica e delle barriere, volti a ridurre i rischi della circolazione.
Ne consegue, secondo la , che la statuizione relativa alla presunta Pt_1 responsabilità dell'Ente per la omessa adozione di interventi a garanzia della circolazione stradale è radicalmente erronea e che il richiamo alla responsabilità oggettiva da cosa in custodia, effettuato dal primo giudice, è del tutto inconferente dato che la non era proprietaria né custode della strada e Pt_1 considerato che nella specie non si riscontrano particolari carenze della dotazione stradale avuto riguardo ai cartelli ivi presenti che informano del limite di velocità
(50 Km/h) e del rischio di curve pericolose e di attraversamento di animali selvatici.
1.4) Con il quarto ed ultimo motivo la lamenta la omessa valutazione Pt_1 del concorso colposo del conducente - ai fini della riduzione della somma eventualmente dovuta a titolo di risarcimento - comprovato dal mancato superamento della presunzione di cui all'art. 2054 I comma c.c., dalla mancata dimostrazione di una effettiva cautela nella guida e dalla eccessiva velocità che ha impedito di porre in essere una manovra idonea ad evitare l'impatto e ha invece indotto il conducente ad effettuare una controsterzata che ha determinato la uscita di strada del mezzo e l'impatto contro un albero;
contesta infine anche la quantificazione del danno materiale vantato dalla controparte, perché infondata e comune non dimostrata.
pagina 8 di 14 2.) I primi tre motivi di appello – che censurando, sotto diversi profili, la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità della , possono essere esaminati congiuntamente per la stretta Pt_1 connessione delle questioni trattate – sono fondati per le ragioni di seguito indicate.
2.1) Va premesso che il signor instaurando il procedimento dinanzi al CP_1
Tribunale, ha prospettato la sussistenza dei presupposti della responsabilità della per fatto illecito colposo ai sensi dell'art. 2043 c.c. Pt_1
In particolare, con riferimento alla dinamica del sinistro, ha affermato che:
“- il giorno 06.08.2018, alle ore 00:50 circa, il si trovava Controparte_1 lungo la S.S. 77, (…) quando, giunto all'altezza del km 44+600, un cinghiale sbucava improvvisamente e repentinamente sulla sede stradale dal lato destro della carreggiata (rispetto al senso di marcia del conducente), andando ad urtare violentemente contro l'autovettura di proprietà dell'attore;
- l'attore nonostante andasse alla velocità consentita in quel tratto di strada nulla poteva fare per evitare l'impatto con l'animale selvatico, data la repentinità dell'attraversamento della sede stradale da parte del cinghiale;
- dopo l'urto con l'animale, il perdeva il controllo del mezzo e finiva la CP_1 propria marcia contro un albero” (v. atto introduttivo del giudizio di primo grado).
Quanto alla responsabilità della , l'attore ha dedotto che “La circostanza Pt_1 che la non abbia provveduto a gestire la riproduzione – ormai Parte_1 incontrollata – degli ungulati che regolarmente si spingono ben oltre gli spazi di ripopolamento e, dunque, l'inefficace gestione della fauna a densità non contenuta da parte dell'Ente convenuto, oltre alla omessa apposizione dei dispositivi……, integra gli estremi della colpa ex art. 2043 c.c.” (v. atto di citazione e le relative conclusioni: “…accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa, è avvenuto per fatto, colpa e responsabilità esclusiva della (…)”; v. Parte_1 altresì comparsa conclusionale del 17.1.2023).
2.2) La domanda, così come articolata, è stata accolta nei confronti della dal giudice di primo grado che si è pronunciato esplicitamente sulla Pt_1
pagina 9 di 14 responsabilità dell'Ente, escludendo quella di cui all'art. 2052 c.c. (ritenuto inapplicabile) e riconoscendo quella ex art. 2043 c.c.
2.3.) Ciò premesso si ritiene che, sulla base delle allegazioni dell'attore, odierno appellato, e delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio di primo grado, non sia configurabile la responsabilità aquiliana dell' CP_3 in ordine all'accaduto.
Invero - anche a voler ritenere provato l'impatto tra l'autoveicolo e l'animale selvatico, sulla base del fatto che un cinghiale, rinvenuto in prossimità del luogo del sinistro il 7.8.2018, giorno successivo all'incidente, è deceduto a causa delle lesioni “compatibili con probabile incidente stradale” (v. relazione
ASUR Marche del 7.8.2018 e rapporti di prova dell' ) - non Parte_2 sono ravvisabili sufficienti elementi di prova dai quali poter desumere che l'attraversamento della strada da parte dell'animale sia stata la causa del danno di cui è stato chiesto il risarcimento.
Non è infatti sufficiente per il danneggiato dimostrare la presenza dell'animale sulla carreggiata e l'impatto tra quest'ultimo ed il veicolo, essendo egli tenuto – anche ai fini di assolvere all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ai sensi dell'art. 2054, I comma, c.c. - ad allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro dalla quale emerga che egli ha adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta e che il contegno dell'animale selvatico abbia effettivamente avuto un carattere di imprevedibilità e irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato possibile evitare l'impatto.
Nella fattispecie in esame in particolare non sono emersi sufficienti elementi dai quali poter desumere che il conducente abbia tenuto una condotta di guida adeguata allo stato dei luoghi e che l'asserito urto con l'animale selvatico abbia provocato la perdita del controllo del mezzo e la fuoriuscita dalla sede stradale, nonché il conseguente impatto, contro un albero, del veicolo, che successivamente si è incendiato quasi totalmente, sebbene il conducente abbia tentato di spegnere le prime fiamme con l'estintore in dotazione (v. relazione dei
Carabinieri).
pagina 10 di 14 Dalla relazione redatta dai Carabinieri intervenuti subito dopo il fatto risulta che:
-il sinistro si è verificato, di notte, lungo un tratto di strada rettilineo, in cui la illuminazione pubblica era “sufficiente”;
- il tratto stradale in questione era dotato di segnaletica verticale per informare gli utenti della strada dei fattori di pericolo ivi presenti, rappresentati dalle curve pericolose e dalla probabilità di attraversamento di animali selvatici;
- nel medesimo tratto di strada esisteva il limite di velocità di 50 Km/h, anche questo segnalato.
Tali elementi, valutati insieme al fatto che, in seguito alla manovra eseguita dal conducente, quest'ultimo non è stato in grado di mantenere il controllo del veicolo che è uscito dalla sede stradale, inducono a ritenere che il procedesse ad una velocità elevata e comunque non adeguata allo stato CP_1 dei luoghi e non abbia tenuto una condotta prudente, imposta dalla situazione concreta in cui la necessaria cautela nella guida deve essere valutata con particolare rigore, tenuto conto dell'orario notturno, del limite di velocità esistente e del fatto che, in quell'area, era segnalata la presenza di animali selvatici.
In considerazione di ciò, sulla base delle circostanze allegate e degli elementi di prova emersi, non può ritenersi provato che il sinistro sia ricollegabile all'attraversamento della strada da parte dell'animale selvatico né che il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, essendo anzi emerso che egli non ha adottato la necessaria cautela atteso che lo stato dei luoghi era tale da garantire la visibilità (risultando il tratto stradale, in quel punto, rettilineo e sufficientemente illuminato) e da permettere quindi al conducente di accorgersi dell'animale selvatico, prestando la dovuta attenzione (stante la segnaletica di pericolo ivi esistente) e procedendo ad una velocità moderata, da escludere nel caso di specie, perché incompatibile sia con la perdita del controllo del mezzo da parte del conducente sia con la tipologia e la gravità dei danni al mezzo dedotti dall'attore – appellato.
pagina 11 di 14 In altri termini le circostanze indicate dall'attore, valutate insieme alle condizioni di tempo e di luogo desumibili dal rapporto redatto dai Carabinieri sopra illustrate e, in particolare, alla segnalazione di pericolo di attraversamento di animali selvatici avrebbero dovuto indurre il conducente ad adottare, nella guida dell'auto, un comportamento particolarmente prudente, sufficiente, secondo un criterio di ragionevolezza, ad evitare l'impatto con il cinghiale.
Per le considerazioni svolte non è configurabile la responsabilità della ai sensi dell'art. 2043 c.c. né in base all'art. 2052 c.c. (fattispecie di cui, Pt_1 peraltro, non si discute in questa sede, in mancanza di contestazioni delle parti in merito alla pronuncia del primo giudice che ha accolto la domanda ex art. 2043
c.c., invocato dallo stesso attore): infatti come - affermato dalla giurisprudenza di legittimità – in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo (tra le altre, Cass. civ. n.
17253/2024).
2.4) Inoltre, in relazione alla domanda proposta in base all'art. 2043 c.c., - che richiede anche l'elemento soggettivo della colpa in capo alla - si Pt_1 osserva che tutte le condotte colpose asseritamente riconducibili ad un comportamento omissivo - quali l'assenza di sottopassaggi o sovrapassaggi, o di guard rail, la mancata recinzione del tratto di strada - poste dal primo giudice a fondamento dell'accoglimento della domanda, non sono astrattamente riferibili alla : il sinistro si è infatti verificato - pacificamente – su una strada di Pt_1 proprietà di altro Ente (ANAS s.p.a., circostanza non contestata), sulla quale la non ha alcun potere di intervento e gestione;
ne consegue che, come Pt_1 rilevato dall'appellante, il richiamo alla responsabilità oggettiva da cosa in custodia (art. 2051 c.c.) effettuato dal primo giudice, è inconferente, dato che la non era proprietaria né custode della strada. Pt_1
Né possono assumere rilievo le altre condotte valorizzate dal primo giudice
(in merito alla assenza di segnaletica e di illuminazione) atteso che, nel caso concreto, come si è detto, il segnale verticale di pericolo di attraversamento di pagina 12 di 14 animali selvatici era stato installato e la strada presentava una illuminazione sufficiente (come indicato nel rapporto dei Carabinieri).
Non appare inoltre configurabile alcun obbligo della a provvedere, Pt_1 in via generalizzata, ad opere di contenimento dei perimetri boschivi (mediante, per esempio, recinzioni e dissuasori) al fine di evitare incursioni di animali selvatici sulla pubblica strada.
A tal proposito, risultano non conferenti le allegazioni dell'attore-appellato che sostanzialmente ha espresso generiche contestazioni sulla efficacia degli interventi regionali senza tuttavia individuare la specifica azione o misura precauzionale che, se avesse posto in essere, avrebbe potuto evitare l'evento dannoso.
3.) Per le considerazioni svolte - che per il loro carattere dirimente assorbono l'esame sia delle altre questioni trattate con i primi tre motivi e con il quarto motivo di appello sia della problematica concernente la ammissibilità del documento n 5 allegato dalla (relativo ad una intervista rilasciata Pt_1 dall'odierno appellato) – la domanda proposta da nei confronti Controparte_1 della non può essere accolta. Parte_1
4.) Ne consegue, in accoglimento della relativa richiesta avanzata dall'appellante, la restituzione, da parte del delle somme versate dalla CP_1
(così come dalla stessa documentato, v. doc. n. 6 e 7 allegati all'atto di Pt_1 appello), in esecuzione della sentenza di primo grado.
5.) La riforma della sentenza di primo grado implica una nuova regolazione delle spese di lite: in applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, l'appellato va condannato a rifondere alla controparte le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo in base al valore della controversia, alla natura delle questioni trattate e alla attività difensiva svolta, ponendo le spese di CTU, come liquidate dal Tribunale, a carico del medesimo.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 la Corte di Appello di Ancona accoglie l'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 135/2023 pubblicata il
10/02/2023, e, per l'effetto, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da
Controparte_1 condanna il alla restituzione alla delle somme CP_1 Parte_1 corrispostegli in esecuzione della sentenza di primo grado;
condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio che si liquidano - quanto al giudizio di primo grado - in complessivi €.
7.052,00, per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge,
e - quanto al presente grado - in €. 4.997,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CAP come per legge, ponendo le spese di C.T.U. a carico del CP_1
Così deciso in Ancona, il 3.12.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa AN OR
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa AN OR Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 736/2023
Promosso da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
AB GI
APPELLANTE
Nei confronti di
(C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Fabrizio Giustozzi e dall'Avv. Narciso Ricotta
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 135/2023 pubblicata il 10/02/2023
CONCLUSIONI
Di parte appellante: “… pagina 1 di 14 - In via principale, respingere la domanda di risarcimento attorea poiché infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte nell'atto d'appello;
- In via subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa del conducente nella causazione del sinistro e per l'effetto ridurre il diritto al risarcimento ai sensi degli artt. 1227 c.c. e 2054 c.c., ovvero in base al concorso tra le presunzioni di cui agli artt. 2052 e 2054, primo comma, c.c.
Il tutto con vittoria di spese di lite e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio e con condanna del sig. alla restituzione in favore della CP_1
di quanto da quest'ultima versato in esecuzione della pronuncia Parte_1 di primo grado, come comprovato dai nostri allegati n. 6 e 7:
6) Decreto dirigenziale n. 251 del 19/05/2023: impegno e liquidazione della sorte e relativo mandato di pagamento n. 0012915 del 23/05/2023;
7) Decreto dirigenziale n. 106 dell'11/05/2023: impegno e liquidazione per rimborso delle spese legali del primo grado di giudizio e relativo mandato di pagamento n. 11770 del 12/05/2023”.
Di parte appellata: “….rigettare l'appello presentato dalla Parte_1 avverso la sentenza n. 135/2023 emessa dal Tribunale di Macerata - pubblicata il
10.2.23 a seguito del procedimento n. 2838/2019 RG – e per l'effetto confermare in toto detta sentenza con condanna dell'appellante alle spese del presente grado.
In via istruttoria:
-ci si oppone alla produzione avversaria del documento allegato al n. 5 dell'atto di appello in quanto inutilizzabile ai fini del presente giudizio”.
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Macerata ha accolto la domanda proposta da - volta all'accertamento della Controparte_1 responsabilità esclusiva della per il sinistro stradale avvenuto il Parte_1
06/08/2018, alle ore 00:50 ca., lungo la Strada Statale 77, in località Muccia
(MC), asseritamente causato dall'improvvisa immissione sulla sede stradale di un cinghiale, mentre l'attore era alla guida del proprio veicolo (modello “Ferrari 360
pagina 2 di 14 Modena F1”, tg. BG651XN), nonché al risarcimento dei danni subiti – e ha condannato l'Ente convenuto al risarcimento dei danni materiali e dei danni da lesione, quantificati rispettivamente in €. 65.000,00 e in €. 4.846,40 (comprese le spese mediche da rimborsare), oltre interessi legali dalla data dell'incidente al saldo;
il giudice di primo grado ha inoltre posto le spese della C.T.U. medico- legale a carico della , condannando la stessa al pagamento delle spese di Pt_1 lite.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto accertata la dinamica del sinistro descritta dall'attore in base alle risultanze istruttorie dalle quali era emerso il ritrovamento nei pressi del luogo del sinistro della carcassa dell'animale; quindi, inquadrata la fattispecie in esame nell'ambito dell'art. 2043 c.c., richiamato anche l'art. 2051 c.c. ed esclusa l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. agli animali selvatici (“il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia”), ha ritenuto la responsabilità dell'Ente ex art. 2043 c.c., risultando “che la Pt_1 ha omesso di approntare un adeguato sistema di tutela a favore degli utenti della strada nei confronti degli animali selvatici (istrici, caprioli, cinghiali); in particolare non è stata installata l'apposita segnaletica volta ad avvisare del pericolo di attraversamento animali selvatici che invece fosse usuale avvenisse. In particolare si trattava di una strada priva di illuminazione, priva di recinzioni, di sottopassaggi o sovrapassaggi (c.d. “ecodotti”) e di qualsivoglia altro sistema di prevenzione (dissuasori ottici, acustici e olfattivi, guardrail …)”.
Ad avviso del Tribunale la responsabilità dell'Ente emerge, oltre che dalla assenza degli accorgimenti sopraelencati, “anche dall'omesso posizionamento dei segnali stradali di pericolo utili ad allertare gli automobilisti sul rischio di possibili attraversamenti di animali selvatici”.
II.) La ha proposto appello avverso la suindicata sentenza Parte_1 per i motivi di seguito illustrati, chiedendo la reiezione della domanda avversaria.
III.) costituendosi, ha contestato l'appello chiedendone la Controparte_1 reiezione con conseguente conferma della sentenza impugnata e si è opposto, in via istruttoria, alla produzione del documento n. 5 di controparte, ritenuto inutilizzabile.
pagina 3 di 14 IV.) Preso atto delle note ex art. 127-ter c.p.c., il Collegio ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1.) Con il primo motivo di gravame, la deduce l'erroneo Parte_1 accertamento della dinamica del sinistro, con violazione del criterio di riparto dell'onere probatorio di cui agli artt. 2043 e 2697 c.c. nonché l'erroneo accertamento dei presupposti della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e, in particolare, dell'evento di danno e del nesso di causalità tra questo e i danni riportati dal veicolo.
A tale riguardo l'appellante lamenta che il primo giudice ha erroneamente confermato la dinamica dell'incidente descritta dall'attore, nonostante l'assenza di riscontri probatori e le specifiche contestazioni sollevate dalla sul punto: Pt_1 di conseguenza, non solo i fatti non potevano ritenersi pacifici, ma il giudice non poteva fare affidamento sulla relazione di intervento o su eventuali testimoni oculari, tenuto conto che i militari intervenuti e i soggetti escussi nel corso dell'istruttoria sono arrivati sul luogo dell'incidente quando il sinistro si era già verificato.
D'altra parte, ha rilevato la , da una intervista rilasciata dallo stesso Pt_1 emergono elementi di difformità rispetto alla versione dei fatti descritta CP_1 dall'attore negli scritti difensivi sia con riferimento alla posizione dell'animale selvatico (che, in base a quanto riferito, si sarebbe trovato già al centro della strada e non sarebbe, invece, sbucato all'improvviso dal lato destro, come sostenuto in giudizio), sia alle modalità dell'incidente (in base alla intervista l'autovettura avrebbe urtato il cinghiale e non viceversa, come esposto nell'atto di citazione, e la perdita del controllo del mezzo sarebbe stata conseguenza non dell'urto con l'ungulato, ma di una controsterzata verso destra eseguita dal per evitare l'impatto con il muretto posto sul lato sinistro della CP_1 carreggiata: in base agli elementi evidenziati dallo stesso quindi, lo CP_1 sbandamento dell'auto e la fuoruscita del mezzo dalla sede stradale, l'impatto pagina 4 di 14 contro un albero e la successiva combustione del veicolo sono ricollegabili alla eccessiva velocità tenuta nel caso concreto dal conducente (non adeguata allo stato dei luoghi e superiore al prescritto limite di 50 Km/h) e alla errata manovra posta in essere dal medesimo o comunque alla impossibilità di adottare efficaci manovre di emergenza.
L'appellante rileva inoltre che le fotografie allegate alla seconda memoria del evidenziano che la parte frontale dell'auto era integra e priva di segni CP_1 comprovanti l'impatto con un animale selvatico.
Alla luce degli elementi evidenziati la sostiene che non c'è la prova Pt_1 della presenza dell'ungulato al centro della strada al momento del sinistro e dello scontro con il cinghiale, né del nesso di causalità tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso e osserva che l'attore si è limitato ad allegare la presenza di un animale selvatico lungo la strada senza tuttavia dimostrare che la condotta dell'animale è stata la reale causa dell'evento (invece riconducibile al comportamento del . CP_1
1.2) Con il secondo motivo di gravame, la deduce l'erronea valutazione Pt_1 da parte del Tribunale della condotta di guida dell'attore, non avendo il primo giudice tenuto in considerazione l'apporto causale del conducente nel prodursi dell'incidente, in violazione degli artt. 1227 e 2043 c.c. e dell'art. 2054 I comma c.c.. e censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, basandosi acriticamente sulla ricostruzione effettuata dall'attore, ha ritenuto dimostrata la dinamica del sinistro solo sulla base del rinvenimento della carcassa di un ungulato e ha ritenuto diligente la condotta di guida del solo in ragione della mancata CP_1 contestazione di violazioni da parte dei Carabinieri.
Ad avviso dell'appellante il sinistro è ricollegabile in via esclusiva alla colpa del conducente il quale, pur essendovi onerato e nonostante le specifiche eccezioni dell'Ente, non ha dato prova di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso adottando una guida prudente e rispettosa sia dei limiti vigenti sia dell'art. 141 del Codice della strada, tenuto conto che il sinistro è avvenuto in orario notturno, dello stato dei luoghi, del limite di velocità ivi esistente (50
Km/h) e della segnaletica verticale attestante la presenza di curve pericolose e pagina 5 di 14 animali selvatici e considerato che il non poteva ignorare il fenomeno CP_1 degli incidenti con la fauna selvatica lungo la S.S. 77, oggetto di molteplici articoli di stampa, e che il medesimo conosceva lo stato dei luoghi, poiché era solito percorrere quel tratto stradale per recarsi dalla compagna, residente in
Pieve Torina;
evidenzia inoltre l'appellante che una velocità moderata e contenuta nel prescritto limite è incompatibile con la tipologia e la gravità dei danni indicati dalla controparte tantopiù che il veicolo coinvolto – – CP_2 doveva essere dotato di una tecnologia adeguata a garantirne il controllo anche a fronte di manovre repentine.
Secondo l'Ente regionale, quindi, non sono ravvisabili profili di colpa ascrivibili all'ente che, peraltro, nella specie ha adottato tutte le misure di gestione e controllo della fauna selvatica e di cautela per i terzi, concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la tutela della fauna è diretta: l'incidente è invece ricollegabile al comportamento - impudente, negligente e contrario alle norme che regolano la circolazione - posto in essere dal idoneo ad CP_1 interrompere ogni nesso causale tra il preteso illecito e l'evento dannoso, con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità a carico della . Pt_1
1.3) Con il terzo motivo d'appello, si ribadisce l'erroneo accertamento della responsabilità della in violazione degli artt. 2043, 2051 e 2697 c.c., e Pt_1
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in violazione dell'art. 115 c.p.c.
A tale riguardo l'appellante osserva, anzitutto, che la domanda attorea è stata proposta, istruita e decisa come una ordinaria azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., che le parti non hanno mai discusso l'applicabilità della responsabilità oggettiva del proprietario deli animali ex art. 2052 c.c. e che, di conseguenza, le difese svolte nel giudizio di primo grado e le censure sollevate in questa sede sono state articolate prendendo ad esclusivo riferimento il paradigma di cui all'art. 2043 c.c., posto a fondamento della domanda e della decisione del Tribunale.
Ciò posto l'Ente censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ravvisato la responsabilità aquiliana della convenuta sebbene l'attore non avesse dimostrato i pagina 6 di 14 requisiti previsti dall'art. 2043 c.c., consistenti nella esistenza dell'evento dannoso, di un atto conseguente alla condotta illecita della nonché, Pt_1 infine, nella riconducibilità del danno, a titolo di dolo o colpa, in capo alla conventa.
Richiamato quanto già esposto con i precedenti motivi in ordine alla mancata dimostrazione del fatto storico e alla completa, lacunosa e contrastante ricostruzione della dinamica del sinistro, la rileva, quanto alla presunta Pt_1 colpa, di aver dato prova di aver adempiuto ai propri compiti di gestione della fauna selvatica ad essa attribuiti dalla L. n. 157/1992 («Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), mediante i seguenti provvedimenti:
-D.G.R. n. 499 del 16/04/2018, con cui è stato approvato il “Calendario per il prelievo selettivo 2018-2019” ed è stata autorizzata la caccia di selezione dal
22/04/2018 al 16/03/2019;
-D.G.R. n. 1068 del 30/07/2018, con cui è stato approvato il “Calendario venatorio 2018-2019” ed è stata autorizzata la caccia collettiva al cinghiale
(braccata e girata);
-D.G.R. n. 645 del 17/05/2018, costituente il “Piano di controllo regionale del cinghiale 2018-2023”, di gestione della popolazione dei cinghiali anche nelle aree con divieto di caccia;
-D.G.R. n. 443 del 02/05/2016, recante “Modalità operative per l'attuazione dei
Piani di controllo della fauna selvatica”.
La evidenzia poi che: Pt_1
- che la normativa di settore (artt. 37, 38 c.d.s.) attribuisce all'ente proprietario della strada (nel caso di specie all'ANAS s.p.a.) i compiti di installare barriere, fossi e guardrail, di gestire e manutenere la segnaletica stradale (orizzontale e verticale) e di curare la pubblica illuminazione;
-in base all'art. 14 c.d.s., il proprietario della strada è tenuto alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredi, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, dovendo altresì provvedere, non solo pagina 7 di 14 al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle loro pertinenze, ma anche all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
-quanto alla assenza di recinzioni metalliche, il costante orientamento dei giudici di legittimità esclude l'obbligo per la Regione di recintare tutte le strade
(Cass. civ. n. 9276/2014);
- l'art. 47 L. n. 120/2010 (“Disposizioni in materia di sicurezza stradale”), impone agli enti proprietari e concessionari delle strade e autostrade con i più elevati tassi d'”incidentalità” di effettuare specifici interventi sia di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti sia di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica e delle barriere, volti a ridurre i rischi della circolazione.
Ne consegue, secondo la , che la statuizione relativa alla presunta Pt_1 responsabilità dell'Ente per la omessa adozione di interventi a garanzia della circolazione stradale è radicalmente erronea e che il richiamo alla responsabilità oggettiva da cosa in custodia, effettuato dal primo giudice, è del tutto inconferente dato che la non era proprietaria né custode della strada e Pt_1 considerato che nella specie non si riscontrano particolari carenze della dotazione stradale avuto riguardo ai cartelli ivi presenti che informano del limite di velocità
(50 Km/h) e del rischio di curve pericolose e di attraversamento di animali selvatici.
1.4) Con il quarto ed ultimo motivo la lamenta la omessa valutazione Pt_1 del concorso colposo del conducente - ai fini della riduzione della somma eventualmente dovuta a titolo di risarcimento - comprovato dal mancato superamento della presunzione di cui all'art. 2054 I comma c.c., dalla mancata dimostrazione di una effettiva cautela nella guida e dalla eccessiva velocità che ha impedito di porre in essere una manovra idonea ad evitare l'impatto e ha invece indotto il conducente ad effettuare una controsterzata che ha determinato la uscita di strada del mezzo e l'impatto contro un albero;
contesta infine anche la quantificazione del danno materiale vantato dalla controparte, perché infondata e comune non dimostrata.
pagina 8 di 14 2.) I primi tre motivi di appello – che censurando, sotto diversi profili, la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità della , possono essere esaminati congiuntamente per la stretta Pt_1 connessione delle questioni trattate – sono fondati per le ragioni di seguito indicate.
2.1) Va premesso che il signor instaurando il procedimento dinanzi al CP_1
Tribunale, ha prospettato la sussistenza dei presupposti della responsabilità della per fatto illecito colposo ai sensi dell'art. 2043 c.c. Pt_1
In particolare, con riferimento alla dinamica del sinistro, ha affermato che:
“- il giorno 06.08.2018, alle ore 00:50 circa, il si trovava Controparte_1 lungo la S.S. 77, (…) quando, giunto all'altezza del km 44+600, un cinghiale sbucava improvvisamente e repentinamente sulla sede stradale dal lato destro della carreggiata (rispetto al senso di marcia del conducente), andando ad urtare violentemente contro l'autovettura di proprietà dell'attore;
- l'attore nonostante andasse alla velocità consentita in quel tratto di strada nulla poteva fare per evitare l'impatto con l'animale selvatico, data la repentinità dell'attraversamento della sede stradale da parte del cinghiale;
- dopo l'urto con l'animale, il perdeva il controllo del mezzo e finiva la CP_1 propria marcia contro un albero” (v. atto introduttivo del giudizio di primo grado).
Quanto alla responsabilità della , l'attore ha dedotto che “La circostanza Pt_1 che la non abbia provveduto a gestire la riproduzione – ormai Parte_1 incontrollata – degli ungulati che regolarmente si spingono ben oltre gli spazi di ripopolamento e, dunque, l'inefficace gestione della fauna a densità non contenuta da parte dell'Ente convenuto, oltre alla omessa apposizione dei dispositivi……, integra gli estremi della colpa ex art. 2043 c.c.” (v. atto di citazione e le relative conclusioni: “…accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa, è avvenuto per fatto, colpa e responsabilità esclusiva della (…)”; v. Parte_1 altresì comparsa conclusionale del 17.1.2023).
2.2) La domanda, così come articolata, è stata accolta nei confronti della dal giudice di primo grado che si è pronunciato esplicitamente sulla Pt_1
pagina 9 di 14 responsabilità dell'Ente, escludendo quella di cui all'art. 2052 c.c. (ritenuto inapplicabile) e riconoscendo quella ex art. 2043 c.c.
2.3.) Ciò premesso si ritiene che, sulla base delle allegazioni dell'attore, odierno appellato, e delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio di primo grado, non sia configurabile la responsabilità aquiliana dell' CP_3 in ordine all'accaduto.
Invero - anche a voler ritenere provato l'impatto tra l'autoveicolo e l'animale selvatico, sulla base del fatto che un cinghiale, rinvenuto in prossimità del luogo del sinistro il 7.8.2018, giorno successivo all'incidente, è deceduto a causa delle lesioni “compatibili con probabile incidente stradale” (v. relazione
ASUR Marche del 7.8.2018 e rapporti di prova dell' ) - non Parte_2 sono ravvisabili sufficienti elementi di prova dai quali poter desumere che l'attraversamento della strada da parte dell'animale sia stata la causa del danno di cui è stato chiesto il risarcimento.
Non è infatti sufficiente per il danneggiato dimostrare la presenza dell'animale sulla carreggiata e l'impatto tra quest'ultimo ed il veicolo, essendo egli tenuto – anche ai fini di assolvere all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ai sensi dell'art. 2054, I comma, c.c. - ad allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro dalla quale emerga che egli ha adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta e che il contegno dell'animale selvatico abbia effettivamente avuto un carattere di imprevedibilità e irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato possibile evitare l'impatto.
Nella fattispecie in esame in particolare non sono emersi sufficienti elementi dai quali poter desumere che il conducente abbia tenuto una condotta di guida adeguata allo stato dei luoghi e che l'asserito urto con l'animale selvatico abbia provocato la perdita del controllo del mezzo e la fuoriuscita dalla sede stradale, nonché il conseguente impatto, contro un albero, del veicolo, che successivamente si è incendiato quasi totalmente, sebbene il conducente abbia tentato di spegnere le prime fiamme con l'estintore in dotazione (v. relazione dei
Carabinieri).
pagina 10 di 14 Dalla relazione redatta dai Carabinieri intervenuti subito dopo il fatto risulta che:
-il sinistro si è verificato, di notte, lungo un tratto di strada rettilineo, in cui la illuminazione pubblica era “sufficiente”;
- il tratto stradale in questione era dotato di segnaletica verticale per informare gli utenti della strada dei fattori di pericolo ivi presenti, rappresentati dalle curve pericolose e dalla probabilità di attraversamento di animali selvatici;
- nel medesimo tratto di strada esisteva il limite di velocità di 50 Km/h, anche questo segnalato.
Tali elementi, valutati insieme al fatto che, in seguito alla manovra eseguita dal conducente, quest'ultimo non è stato in grado di mantenere il controllo del veicolo che è uscito dalla sede stradale, inducono a ritenere che il procedesse ad una velocità elevata e comunque non adeguata allo stato CP_1 dei luoghi e non abbia tenuto una condotta prudente, imposta dalla situazione concreta in cui la necessaria cautela nella guida deve essere valutata con particolare rigore, tenuto conto dell'orario notturno, del limite di velocità esistente e del fatto che, in quell'area, era segnalata la presenza di animali selvatici.
In considerazione di ciò, sulla base delle circostanze allegate e degli elementi di prova emersi, non può ritenersi provato che il sinistro sia ricollegabile all'attraversamento della strada da parte dell'animale selvatico né che il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, essendo anzi emerso che egli non ha adottato la necessaria cautela atteso che lo stato dei luoghi era tale da garantire la visibilità (risultando il tratto stradale, in quel punto, rettilineo e sufficientemente illuminato) e da permettere quindi al conducente di accorgersi dell'animale selvatico, prestando la dovuta attenzione (stante la segnaletica di pericolo ivi esistente) e procedendo ad una velocità moderata, da escludere nel caso di specie, perché incompatibile sia con la perdita del controllo del mezzo da parte del conducente sia con la tipologia e la gravità dei danni al mezzo dedotti dall'attore – appellato.
pagina 11 di 14 In altri termini le circostanze indicate dall'attore, valutate insieme alle condizioni di tempo e di luogo desumibili dal rapporto redatto dai Carabinieri sopra illustrate e, in particolare, alla segnalazione di pericolo di attraversamento di animali selvatici avrebbero dovuto indurre il conducente ad adottare, nella guida dell'auto, un comportamento particolarmente prudente, sufficiente, secondo un criterio di ragionevolezza, ad evitare l'impatto con il cinghiale.
Per le considerazioni svolte non è configurabile la responsabilità della ai sensi dell'art. 2043 c.c. né in base all'art. 2052 c.c. (fattispecie di cui, Pt_1 peraltro, non si discute in questa sede, in mancanza di contestazioni delle parti in merito alla pronuncia del primo giudice che ha accolto la domanda ex art. 2043
c.c., invocato dallo stesso attore): infatti come - affermato dalla giurisprudenza di legittimità – in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo (tra le altre, Cass. civ. n.
17253/2024).
2.4) Inoltre, in relazione alla domanda proposta in base all'art. 2043 c.c., - che richiede anche l'elemento soggettivo della colpa in capo alla - si Pt_1 osserva che tutte le condotte colpose asseritamente riconducibili ad un comportamento omissivo - quali l'assenza di sottopassaggi o sovrapassaggi, o di guard rail, la mancata recinzione del tratto di strada - poste dal primo giudice a fondamento dell'accoglimento della domanda, non sono astrattamente riferibili alla : il sinistro si è infatti verificato - pacificamente – su una strada di Pt_1 proprietà di altro Ente (ANAS s.p.a., circostanza non contestata), sulla quale la non ha alcun potere di intervento e gestione;
ne consegue che, come Pt_1 rilevato dall'appellante, il richiamo alla responsabilità oggettiva da cosa in custodia (art. 2051 c.c.) effettuato dal primo giudice, è inconferente, dato che la non era proprietaria né custode della strada. Pt_1
Né possono assumere rilievo le altre condotte valorizzate dal primo giudice
(in merito alla assenza di segnaletica e di illuminazione) atteso che, nel caso concreto, come si è detto, il segnale verticale di pericolo di attraversamento di pagina 12 di 14 animali selvatici era stato installato e la strada presentava una illuminazione sufficiente (come indicato nel rapporto dei Carabinieri).
Non appare inoltre configurabile alcun obbligo della a provvedere, Pt_1 in via generalizzata, ad opere di contenimento dei perimetri boschivi (mediante, per esempio, recinzioni e dissuasori) al fine di evitare incursioni di animali selvatici sulla pubblica strada.
A tal proposito, risultano non conferenti le allegazioni dell'attore-appellato che sostanzialmente ha espresso generiche contestazioni sulla efficacia degli interventi regionali senza tuttavia individuare la specifica azione o misura precauzionale che, se avesse posto in essere, avrebbe potuto evitare l'evento dannoso.
3.) Per le considerazioni svolte - che per il loro carattere dirimente assorbono l'esame sia delle altre questioni trattate con i primi tre motivi e con il quarto motivo di appello sia della problematica concernente la ammissibilità del documento n 5 allegato dalla (relativo ad una intervista rilasciata Pt_1 dall'odierno appellato) – la domanda proposta da nei confronti Controparte_1 della non può essere accolta. Parte_1
4.) Ne consegue, in accoglimento della relativa richiesta avanzata dall'appellante, la restituzione, da parte del delle somme versate dalla CP_1
(così come dalla stessa documentato, v. doc. n. 6 e 7 allegati all'atto di Pt_1 appello), in esecuzione della sentenza di primo grado.
5.) La riforma della sentenza di primo grado implica una nuova regolazione delle spese di lite: in applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, l'appellato va condannato a rifondere alla controparte le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo in base al valore della controversia, alla natura delle questioni trattate e alla attività difensiva svolta, ponendo le spese di CTU, come liquidate dal Tribunale, a carico del medesimo.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 la Corte di Appello di Ancona accoglie l'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 135/2023 pubblicata il
10/02/2023, e, per l'effetto, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da
Controparte_1 condanna il alla restituzione alla delle somme CP_1 Parte_1 corrispostegli in esecuzione della sentenza di primo grado;
condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio che si liquidano - quanto al giudizio di primo grado - in complessivi €.
7.052,00, per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge,
e - quanto al presente grado - in €. 4.997,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CAP come per legge, ponendo le spese di C.T.U. a carico del CP_1
Così deciso in Ancona, il 3.12.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa AN OR
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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