Decreto cautelare 3 giugno 2022
Decreto cautelare 24 giugno 2022
Decreto cautelare 1 luglio 2022
Ordinanza cautelare 28 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 01/07/2022, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2022
N. 00644/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 644 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
“-OMISSIS-”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Parlati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Lembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza n. -OMISSIS- del Dirigente del Comando della Polizia Municipale del Comune di Gallipoli, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gallipoli in data 10 maggio 2022, di istituzione di uno stallo (non personalizzato) riservato alla sosta per veicoli al servizio di persone con disabilità in -OMISSIS- nei pressi del civico -OMISSIS-, e di ogni altro atto e parere ad essa connesso, presupposto e/o consequenziale;
- del parere -OMISSIS- rilasciato dall'Agente del Corpo di Polizia Locale del Comune di Gallipoli, De Paolis Tommaso;
- della determinazione -OMISSIS- del Dirigente del Settore 2 Sviluppo Economico e Sociale - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Gallipoli, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gallipoli in data 16 maggio 2022, non notificata alla ricorrente, nella parte in cui si comunica il preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis Legge n. 241/1990, per quanto concerne la parte della richiesta del 27 marzo 2022 relativa al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione stagionale per utilizzazione commerciale dell'area pubblica situata su -OMISSIS- -OMISSIS-, pari a 17,11 mq. (prospiciente l'esercizio commerciale denominato “-OMISSIS-” della Società ricorrente), stante la presenza su detta area di uno stallo per disabili;
e per la condanna
dell'Amministrazione Comunale intimata al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla ricorrente ingiustamente subiti in ragione del danno emergente, del pregiudizio commisurato al mancato incasso, al danno all'immagine, all'avviamento, alla alterazione del corretto confronto concorrenziale, per la quantificazione dei quali si rinvia al seguito del presente giudizio.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dalla Società ricorrente il 23/6/2022:
della determinazione -OMISSIS-, del Dirigente del Settore 2 Sviluppo Economico e Sociale Sportello Unico per le Attività Produttive, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gallipoli, in data 14 giugno 2022, notificata in pari data;
nonché della nota del 26 maggio 2022 del Comando di Polizia Municipale di Gallipoli.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Visto il decreto presidenziale cautelare n. 304 del 24 Giugno 2022;
Visti tutti gli atti di causa;
Vista l'istanza per l’esecuzione delle misure cautelari monocratiche urgenti concesse con il predetto decreto presidenziale n. 304/2022 proposta dalla Società ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 59 cod. proc. amm. notificata alla controparte e depositata in data 30 Giugno 2022, alle ore 18,19;
Premesso che con il predetto decreto presidenziale cautelare n. 304/2022 è stata accolta l’istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti del 23 Giugno 2022, nel senso di sospendere provvisoriamente l’efficacia dell’impugnato provvedimento dirigenziale di diniego -OMISSIS-, ordinando al Comune di Gallipoli l’immediato riesame (entro il termine di tre giorni dalla comunicazione del presente decreto) dell’istanza di che trattasi, soffermandosi esplicitamente e puntualmente nella motivazione del nuovo provvedimento comunale da adottare sui seguenti rilievi critici formulati nei predetti motivi aggiunti del 23 Giugno 2022: “non risultava preesistente alcuno stallo di sosta per disabili c.d. generico nei pressi del civico -OMISSIS- di -OMISSIS-”; “non si è tenuto conto delle difficoltà di manovra segnalate in relazione allo stallo di sosta personalizzato in corrispondenza del civico -OMISSIS- di -OMISSIS-, che si sarebbero certamente riproposte nei confronti di altri utenti portatori di disabilità”; “esisterebbero ben tre aree di sosta da riservare ai disabili situate a poche decine di metri dal civico -OMISSIS- della -OMISSIS-, nei pressi della -OMISSIS-, lato mare, dove sono presenti sul marciapiede delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche tali da rendere agevole sia la manovra di parcheggio, che l’accesso del disabile al marciapiede”.
Considerato che il Comune di Gallipoli ha avviato (e, infine, concluso) il procedimento di riesame come ordinato con il predetto decreto cautelare monocratico n. 304/2022, depositando in giudizio, dapprima, - entro il termine stabilito dal menzionato decreto presidenziale cautelare n. 304/2022 - il rinnovato parere espresso con nota prot. -OMISSIS- dal Dirigente Comandante della Polizia Municipale e, da ultimo, in data 1° Luglio 2022, alle ore 11,42, anche il nuovo provvedimento finale di competenza del Dirigente del Settore 2 - S.U.A.P. del Comune di Gallipoli, ossia la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- (di conferma del diniego parziale già espresso con la precedente determinazione dirigenziale -OMISSIS-).
Ritenuti, pertanto, - allo stato - insussistenti i presupposti di legge contemplati degli artt. 56 e 59 c.p.a. per la concessione della invocata tutela cautelare monocratica esecutiva ed, in particolare, il pregiudizio di estrema gravità ed urgenza per la parte ricorrente tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione.
P.Q.M.
respinge la suindicata istanza di esecuzione delle misure cautelari urgenti presidenziali disposte con il precedente decreto cautelare monocratico n. 304 del 24 Giugno 2022 proposta dalla Società ricorrente il 30 Giugno 2022.
Fissa per la trattazione collegiale anche dell’istanza cautelare esecutiva proposta dalla parte ricorrente la Camera di Consiglio del 27 Luglio 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti private interessate.
Così deciso in Lecce il giorno 1° Luglio 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.