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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/11/2024, n. 9611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9611 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
N. 20672/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 06/06/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 19/05/1976 a RO cittadinanza: italiana e rumena
Cod. Fisc. C.F._1 residente in[...] con l'Avv. VOICU ELENA IULIANA presso cui è elettivamente domiciliata
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 21/03/1975 a RO
IN : italiana e rumena
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]24 ma SFD con l'Avv. COLOMBO LUCA elettivamente domiciliato VIA CADORE, 36 20135 MILANO
Parte convenuta
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 21 giugno 2024
OGGETTO: SEPARAZIONE
Conclusioni delle parti precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 e 40 c.p.c. il 3 ottobre 2024
Parte attrice “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, omnibus contrariis reiectis, così giudicare:
1. dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e di conseguenza autorizzarli a vivere separatamente;
2. Addebitare la suddetta separazione al resistente;
3. disporre l'affidamento esclusivo dalla della figlia alla madre, con collocamento Persona_1 presso la residenza di quest'ultima;
4. disporre a carico del padre in via definitiva il pagamento di un assegno mensile a favore di ciascuna figlia di €500,00, comprensivo delle spese straordinarie visto che un rapporto con il resistente risulta ostacolato dalla misura cautelare, o nella diversa misura che saranno ritenuti di giustizia, a far data dal deposito del presente ricorso, o da un diverso momento ritenuto congruo per le due figlie;
5. disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla attrice;
6. Assegnare la casa coniugale, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla attrice nell'interesse delle figlie ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando le stesse non avranno raggiunto
l'autosufficienza economica.
7. disporre che la signora riprenda il suo cognome da nubile, abbandonando pertanto il Pt_2 cognome del marito, ; CP_1
8. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.
In via istruttoria
Il attrice intende chiedere prova per testi e per interpello sulle circostanze di fatto che si devono intendere qui riportati come capitoli di prova, tutti preceduti dalla locuzione
“vero che”.
Per parte convenuta
Parte convenuta precisa come da comparsa di costituzione precisando di concordare allo stato in ordine alla richiesta di affido esclusivo di alla madre nella vigenza della misura cautelare e Per_1 sulla richiesta di assegnazione della casa famigliare
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis, così giudicare:
In via principale
1) Dichiarare la separazione personale tra i coniugi.
3) Disporre in via provvisoria che il signor versi, a titolo di mantenimento pro Controparte_1 tempore alle figlie e una somma di € 200,00 mensili ciascuna, e ciò sino Persona_1 Persona_2 al raggiungimento dell'indipendenza economica o per il diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia, oltre al 50%, delle spese straordinarie e accessorie per le figlie, come previste e disciplinate dal protocollo in uso al Tribunale di Milano.
4) Respingere tutte le altre domande formulate dalla attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto.
5) Spese di lite interamente rifuse.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi si sono sposati in Romania il 16/08/1997 atto non trascritto in Italia
Dall'unione sono nate nata il [...], maggiorenne non economicamente Persona_3 autosufficiente e nata il [...] Persona_1 Con ricorso iscritto a ruolo in data 06/06/2024 ha chiesto a questo Parte_3
Tribunale di dichiarare la separazione dal marito con addebito a quest'ultimo per i gravi comportamenti violenti tenuti in suo danno (nell'ambito del procedimento penale RGNR 26301/23 in data 17 ottobre 2023 stata applicata al marito la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa famigliare con divieto di avvicinamento a moglie e figlie vittime di maltrattamenti) con richiesta di regolamentare l'esercizio della responabilità genitoriale e le conseguenze economiche della separazione come da conclusioni sopra trascritte.
Parte convenuta si è costituita in giudizio e, d'accordo sulla domanda di separazione ha svolto domande con riferimento alla genitorialità ed alle conseguenze economiche della separazione come poi precisate nelle conclusioni trascritte in epigrafe
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc i coniugi sono stati sentiti separatamente ex art 473 bis. 40 c.p.c.
Il Giudice delegato, respinte le istanze istruttorie relative alla domanda di addebito in quanto superflue, ha ritenuto la causa matura per la decisione. Le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e, in assenza di ragioni di urgenza e vista l'imminente decisione del procedimento da parte del Collegio hanno concordato sulla non necessità di adozione di provvedimenti provvisori
Il Giudice delgato, dato atti di quanto sopra, autorizzati i coniugi a vivere separati non ha adottato provvedimenti temporanei e, sulle conclusioni precisate, ha ordinato la discussione orale all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio riunito in camera di consiglio
*******
Sulla separazione.
Le concordi dichiarazioni dei coniugi e l'attuale situzione per cui il marito è gravato dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento a moglie e figlie comprovano, per fatti, il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Sulla domanda di addebito.
La domanda di addebito svolta dalla moglie, che ha imputato la causa della crisi coniugale al comportamento violento nonché allo stato di alterazione psicofisica del marito dovuto all'abuso di sostanze alcoliche, va accolta.
Le affermazioni della sig.ra hanno, infatti, trovato riscontro e conferma non solo nelle denunce Pt_2 presentate ma anche nell'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento a sé ed alle figlie, misura vigente da un anno.
A ciò si aggiunga che a provare il nesso di causalità tra i comportamenti maltrattanti e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, converge anche la scansione cronologica degli eventi che hanno portato la donna alla instaurazione del presente giudizio .
Dall'inizio dell'anno 2023, infatti, gli episodi di violenza hanno avuto un progressivo aggravamento culminando con gli episodi del luglio- settembre (il marito il 25 luglio 2024 ha percosso la moglie al volto causandole “Trauma cranico occipitale commotivo con prognosi di tre giorni, il 27 settembre
2024 la minacciata con un coltello di grosse dimensioni ed il 30 settembre 2024 epitetava la moglie
“ puttana, stronza, pezza di merda vattene fuori che non me ne fitte un cazzo di te” sbattendo con violenza delle pentole) che ha determinato il GIP presso il Tribunale di Milano a disporre la misura cautelare in data 17.10.2023.
La donna, quindi, libera dai condizionamenti del marito, sette mesi dopo - a maggio 2024- ha depositato il presente ricorso imputando, a chiare lettere, la frattura della unione coniugale ai comportamenti maltrattanti di . CP_1
Il compendio probatorio in atti è univoco e comprova che la separazione sia addebitabile a
[...]
che tenendo comportamenti violenti e contrari ai – minimi- doveri che derivano dal CP_1 matrimonio ha causato la frattura dell'unione coniugale posto che “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. Civ. ordinanza n. 3925 del 19 febbraio
2018).
Sull'affido affido della figlia minore.
Le parti con riferimento alla figlia diciassettenne ( che a luglio 2025 compirà diciotto Persona_1 anni) hanno richiesto congiuntamente l'affido esclusivo alla madre che, nel contesto dato, è l'unico assetto percorribile in coerenza con la vigenza della misura cautelare anche a tutela della figlia minorenne e dell'impossibilità anche giuridica di ogni comunicazione tra i genitori.
Gli incontri padre/figlia allo stato restano sospesi fino al perdurare della misura cautelare. Nel momento in cui detta misura verrà meno e solo qualora il padre intenda riprendere gli incontri con la figlia minore, dovrà farne richiesta ai Servizi Sociali competenti per territorio che vengono fin da ora delegati per la regolamentazione del diritto di vista, tenuta in considerazione la volontà espressa da
Persona_1
La casa famigliare deve essere assegnata alla madre perché continui ad abitarla con le figlie come da concorde richiesta delle parti.
Sul diritto al mantenimento delle figlie.
Non è contestato il diritto al mantenimento della figlia maggiorenne . Persona_3
In sede di precisazione delle conclusioni, la attrice ha chiesto, a titolo di contributo al mantenimento indiretto paterno delle figlie, la somma di € 500,00 per ciascuna figlia, comprensiva delle spese straordinarie.
Il sig. ha chiesto di corrispondere la minor somma di € 200,00 per ciascuna figlia oltre al 50% CP_1 delle spese extra.
La sig.ra svolge attività lavorativa come addetta alle pulizie con retribuzione mensile di circa Pt_2
€ 450,00 per tredici mensilità; si occupa altresì di effettuare il servizio di pulizia delle parti comuni del condominio ove vive dietro retribuzione annua di € 3.000,00 ed è percettrice dell'assegno unico universale, pari ad € 320,00 mensili.
Vive con le figlie in un appartamento in comproprietà con il marito, su cui grava un mutuo cointestato con rata mensile di € 700,00, oltre alla somma di € 150,00 per spese condominiali. Ha presentato una dichiarazione dei redditi per l'anno 2023 di € 12.071,00; per l'anno 2022 di € 9.276,00; per l'anno 2020 di € 8.385. Il sig. lavora come portinaio presso il condominio Viale Argonne di Milano e percepisce uno CP_1 stipendio mensile netto di circa € 1.500,00/€ 1.600,00. Allo stato non dispone di una sistemazione abitativa, avendo dichiarato in udienza di non riuscire a sostenere i costi di una locazione;
sta pagando regolarmente la quota mensile del 50% del mutuo gravante sulla casa familiare pari circa a 350,00 euro al mese
La certificazione unica prodotta attesta un reddito netto per l'anno 2021 di € 15.646,21; per l'anno 2022 di €18.227,24; per l'anno 2023 di € 19.097,66.
Attualmente corrisponde mensilmente alla sig.ra la somma complessiva di € 500,00 mensili di Pt_2 cui 350,00 sono distintati al pagamento della quota del 50% del mutuo e la restante somma di € 150,00 per il mantenimento delle figlie.
Tenute in debito conto le capacità economico patrimoniale delle parti come sopra evidenziate,
l'assegnazione della casa familiare alla parte attrice con correlativo importante vantaggio economico e simmetrico impegno del marito al versamento dell'importo di 350,00 euro al mese per il rateo di mutuo –posta patrimoniale estranea al presente procedimento ma che deve essere tenuta in debita considerazione ai fini in esame- ed il fatto che è la madre a farsi carico di ogni necessità, anche economica, delle ragazze viene fatta propria dal Collegio la richiesta paterna di contribuire nel mantenimento delle ragazze versando alla madre, entro il 20 di ogni mese l'importo di 200,00 euro per figlia.
Il contributo paterno è dovuto con decorrenza dalla mensilità di giugno 2024 (il ricorso è stato depositato il 31 maggio 2024 data in cui sussistevano già i presupposti della domanda) oltre rivalutazione Istat di legge, prima rivalutazione giugno 2025.
I genitori dovranno inoltre concorrere nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno necessarie per le figlie che non richiedono preventivo accordo come da Linee guida trascritte in dispositivo.
Sulle spese di lite
La natura necessaria del giudizio in ordine allo status le conclusioni congiunte sulla genitorialità la soccombenza materna sulla domande economiche e l'accoglimento della domanda di addebito della moglie per i gravi fatto descritti in narrativa impongono la condanna di al Controparte_2 pagamento di 1/3 delle spese di lite sostenute da (importo da calcolati sulla Parte_3 liquidazione complessiva di 4.200,00 euro) oltre spese generali oneri fiscali e previdenziali di legge, con compensazione dei restanti 2/3
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 co. I c.c. dei coniugi Parte_3
e che hanno contratto matrimonio in Romania in data Controparte_1
16.08.1997, atto non trascritto in Italia;
2. Dichiara la separazione addebitabile al marito ex art. 151 c. II c.c.
3. Affida la figlia minore in via superesclusiva alla madre che la terrà collocata Persona_1 anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Baranzate, Via Bernina n. 24; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 co 4 cc (c.d. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato) anche le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione alla salute, alla residenza anagrafica e all'espletamento di tutte le pratiche di natura amministrativa o burocratica, ivi compreso il rilascio e il rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio;
4. Assegna la casa famigliare alla madre perché continui ad abitarla con le figlie;
5. Sospende ogni frequentazione padre /figlia;
6. Delega i Servizi Sociali competenti per territorio di regolamentare, un volta cessata la misura cautelare, tempi e modi di incontro padre /minore se e nei limiti in cui il sig. ne faccia CP_1 seria richiesta, tenuto in prioritario conto la volontà della ragazza
7. Dispone che, come per legge, l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla sig.ra ; Pt_2
8. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento delle figlie versando alla madre con decorrenza dalla mensilità di giugno 2024 ed entro il 20 di ogni mese l'importo di
400,00 euro al mese (€ 200,00 per ciascuna figlia) oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione giugno 2025;
9. Pone a carico dei genitori l'obbligo di sostenere nella misura del 50% ciascuno nle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte
d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
10. Condanna al pagamento di 1/3 delle spese di lite sostenute da Controparte_2 [...]
per l'importo di 1.400,00 euro oltre spese generali oneri fiscali e previdenziali di Parte_3 legge, con compensazione dei restanti 2/3
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Si comunichi
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2024
Il Giudice Relatore Dott.ssa Chiara Delmonte
Il Presidente
Dott.ssa Maria Lura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 06/06/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 19/05/1976 a RO cittadinanza: italiana e rumena
Cod. Fisc. C.F._1 residente in[...] con l'Avv. VOICU ELENA IULIANA presso cui è elettivamente domiciliata
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 21/03/1975 a RO
IN : italiana e rumena
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]24 ma SFD con l'Avv. COLOMBO LUCA elettivamente domiciliato VIA CADORE, 36 20135 MILANO
Parte convenuta
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 21 giugno 2024
OGGETTO: SEPARAZIONE
Conclusioni delle parti precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 e 40 c.p.c. il 3 ottobre 2024
Parte attrice “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, omnibus contrariis reiectis, così giudicare:
1. dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e di conseguenza autorizzarli a vivere separatamente;
2. Addebitare la suddetta separazione al resistente;
3. disporre l'affidamento esclusivo dalla della figlia alla madre, con collocamento Persona_1 presso la residenza di quest'ultima;
4. disporre a carico del padre in via definitiva il pagamento di un assegno mensile a favore di ciascuna figlia di €500,00, comprensivo delle spese straordinarie visto che un rapporto con il resistente risulta ostacolato dalla misura cautelare, o nella diversa misura che saranno ritenuti di giustizia, a far data dal deposito del presente ricorso, o da un diverso momento ritenuto congruo per le due figlie;
5. disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla attrice;
6. Assegnare la casa coniugale, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla attrice nell'interesse delle figlie ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando le stesse non avranno raggiunto
l'autosufficienza economica.
7. disporre che la signora riprenda il suo cognome da nubile, abbandonando pertanto il Pt_2 cognome del marito, ; CP_1
8. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.
In via istruttoria
Il attrice intende chiedere prova per testi e per interpello sulle circostanze di fatto che si devono intendere qui riportati come capitoli di prova, tutti preceduti dalla locuzione
“vero che”.
Per parte convenuta
Parte convenuta precisa come da comparsa di costituzione precisando di concordare allo stato in ordine alla richiesta di affido esclusivo di alla madre nella vigenza della misura cautelare e Per_1 sulla richiesta di assegnazione della casa famigliare
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis, così giudicare:
In via principale
1) Dichiarare la separazione personale tra i coniugi.
3) Disporre in via provvisoria che il signor versi, a titolo di mantenimento pro Controparte_1 tempore alle figlie e una somma di € 200,00 mensili ciascuna, e ciò sino Persona_1 Persona_2 al raggiungimento dell'indipendenza economica o per il diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia, oltre al 50%, delle spese straordinarie e accessorie per le figlie, come previste e disciplinate dal protocollo in uso al Tribunale di Milano.
4) Respingere tutte le altre domande formulate dalla attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto.
5) Spese di lite interamente rifuse.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi si sono sposati in Romania il 16/08/1997 atto non trascritto in Italia
Dall'unione sono nate nata il [...], maggiorenne non economicamente Persona_3 autosufficiente e nata il [...] Persona_1 Con ricorso iscritto a ruolo in data 06/06/2024 ha chiesto a questo Parte_3
Tribunale di dichiarare la separazione dal marito con addebito a quest'ultimo per i gravi comportamenti violenti tenuti in suo danno (nell'ambito del procedimento penale RGNR 26301/23 in data 17 ottobre 2023 stata applicata al marito la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa famigliare con divieto di avvicinamento a moglie e figlie vittime di maltrattamenti) con richiesta di regolamentare l'esercizio della responabilità genitoriale e le conseguenze economiche della separazione come da conclusioni sopra trascritte.
Parte convenuta si è costituita in giudizio e, d'accordo sulla domanda di separazione ha svolto domande con riferimento alla genitorialità ed alle conseguenze economiche della separazione come poi precisate nelle conclusioni trascritte in epigrafe
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc i coniugi sono stati sentiti separatamente ex art 473 bis. 40 c.p.c.
Il Giudice delegato, respinte le istanze istruttorie relative alla domanda di addebito in quanto superflue, ha ritenuto la causa matura per la decisione. Le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e, in assenza di ragioni di urgenza e vista l'imminente decisione del procedimento da parte del Collegio hanno concordato sulla non necessità di adozione di provvedimenti provvisori
Il Giudice delgato, dato atti di quanto sopra, autorizzati i coniugi a vivere separati non ha adottato provvedimenti temporanei e, sulle conclusioni precisate, ha ordinato la discussione orale all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio riunito in camera di consiglio
*******
Sulla separazione.
Le concordi dichiarazioni dei coniugi e l'attuale situzione per cui il marito è gravato dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento a moglie e figlie comprovano, per fatti, il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Sulla domanda di addebito.
La domanda di addebito svolta dalla moglie, che ha imputato la causa della crisi coniugale al comportamento violento nonché allo stato di alterazione psicofisica del marito dovuto all'abuso di sostanze alcoliche, va accolta.
Le affermazioni della sig.ra hanno, infatti, trovato riscontro e conferma non solo nelle denunce Pt_2 presentate ma anche nell'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento a sé ed alle figlie, misura vigente da un anno.
A ciò si aggiunga che a provare il nesso di causalità tra i comportamenti maltrattanti e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, converge anche la scansione cronologica degli eventi che hanno portato la donna alla instaurazione del presente giudizio .
Dall'inizio dell'anno 2023, infatti, gli episodi di violenza hanno avuto un progressivo aggravamento culminando con gli episodi del luglio- settembre (il marito il 25 luglio 2024 ha percosso la moglie al volto causandole “Trauma cranico occipitale commotivo con prognosi di tre giorni, il 27 settembre
2024 la minacciata con un coltello di grosse dimensioni ed il 30 settembre 2024 epitetava la moglie
“ puttana, stronza, pezza di merda vattene fuori che non me ne fitte un cazzo di te” sbattendo con violenza delle pentole) che ha determinato il GIP presso il Tribunale di Milano a disporre la misura cautelare in data 17.10.2023.
La donna, quindi, libera dai condizionamenti del marito, sette mesi dopo - a maggio 2024- ha depositato il presente ricorso imputando, a chiare lettere, la frattura della unione coniugale ai comportamenti maltrattanti di . CP_1
Il compendio probatorio in atti è univoco e comprova che la separazione sia addebitabile a
[...]
che tenendo comportamenti violenti e contrari ai – minimi- doveri che derivano dal CP_1 matrimonio ha causato la frattura dell'unione coniugale posto che “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. Civ. ordinanza n. 3925 del 19 febbraio
2018).
Sull'affido affido della figlia minore.
Le parti con riferimento alla figlia diciassettenne ( che a luglio 2025 compirà diciotto Persona_1 anni) hanno richiesto congiuntamente l'affido esclusivo alla madre che, nel contesto dato, è l'unico assetto percorribile in coerenza con la vigenza della misura cautelare anche a tutela della figlia minorenne e dell'impossibilità anche giuridica di ogni comunicazione tra i genitori.
Gli incontri padre/figlia allo stato restano sospesi fino al perdurare della misura cautelare. Nel momento in cui detta misura verrà meno e solo qualora il padre intenda riprendere gli incontri con la figlia minore, dovrà farne richiesta ai Servizi Sociali competenti per territorio che vengono fin da ora delegati per la regolamentazione del diritto di vista, tenuta in considerazione la volontà espressa da
Persona_1
La casa famigliare deve essere assegnata alla madre perché continui ad abitarla con le figlie come da concorde richiesta delle parti.
Sul diritto al mantenimento delle figlie.
Non è contestato il diritto al mantenimento della figlia maggiorenne . Persona_3
In sede di precisazione delle conclusioni, la attrice ha chiesto, a titolo di contributo al mantenimento indiretto paterno delle figlie, la somma di € 500,00 per ciascuna figlia, comprensiva delle spese straordinarie.
Il sig. ha chiesto di corrispondere la minor somma di € 200,00 per ciascuna figlia oltre al 50% CP_1 delle spese extra.
La sig.ra svolge attività lavorativa come addetta alle pulizie con retribuzione mensile di circa Pt_2
€ 450,00 per tredici mensilità; si occupa altresì di effettuare il servizio di pulizia delle parti comuni del condominio ove vive dietro retribuzione annua di € 3.000,00 ed è percettrice dell'assegno unico universale, pari ad € 320,00 mensili.
Vive con le figlie in un appartamento in comproprietà con il marito, su cui grava un mutuo cointestato con rata mensile di € 700,00, oltre alla somma di € 150,00 per spese condominiali. Ha presentato una dichiarazione dei redditi per l'anno 2023 di € 12.071,00; per l'anno 2022 di € 9.276,00; per l'anno 2020 di € 8.385. Il sig. lavora come portinaio presso il condominio Viale Argonne di Milano e percepisce uno CP_1 stipendio mensile netto di circa € 1.500,00/€ 1.600,00. Allo stato non dispone di una sistemazione abitativa, avendo dichiarato in udienza di non riuscire a sostenere i costi di una locazione;
sta pagando regolarmente la quota mensile del 50% del mutuo gravante sulla casa familiare pari circa a 350,00 euro al mese
La certificazione unica prodotta attesta un reddito netto per l'anno 2021 di € 15.646,21; per l'anno 2022 di €18.227,24; per l'anno 2023 di € 19.097,66.
Attualmente corrisponde mensilmente alla sig.ra la somma complessiva di € 500,00 mensili di Pt_2 cui 350,00 sono distintati al pagamento della quota del 50% del mutuo e la restante somma di € 150,00 per il mantenimento delle figlie.
Tenute in debito conto le capacità economico patrimoniale delle parti come sopra evidenziate,
l'assegnazione della casa familiare alla parte attrice con correlativo importante vantaggio economico e simmetrico impegno del marito al versamento dell'importo di 350,00 euro al mese per il rateo di mutuo –posta patrimoniale estranea al presente procedimento ma che deve essere tenuta in debita considerazione ai fini in esame- ed il fatto che è la madre a farsi carico di ogni necessità, anche economica, delle ragazze viene fatta propria dal Collegio la richiesta paterna di contribuire nel mantenimento delle ragazze versando alla madre, entro il 20 di ogni mese l'importo di 200,00 euro per figlia.
Il contributo paterno è dovuto con decorrenza dalla mensilità di giugno 2024 (il ricorso è stato depositato il 31 maggio 2024 data in cui sussistevano già i presupposti della domanda) oltre rivalutazione Istat di legge, prima rivalutazione giugno 2025.
I genitori dovranno inoltre concorrere nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno necessarie per le figlie che non richiedono preventivo accordo come da Linee guida trascritte in dispositivo.
Sulle spese di lite
La natura necessaria del giudizio in ordine allo status le conclusioni congiunte sulla genitorialità la soccombenza materna sulla domande economiche e l'accoglimento della domanda di addebito della moglie per i gravi fatto descritti in narrativa impongono la condanna di al Controparte_2 pagamento di 1/3 delle spese di lite sostenute da (importo da calcolati sulla Parte_3 liquidazione complessiva di 4.200,00 euro) oltre spese generali oneri fiscali e previdenziali di legge, con compensazione dei restanti 2/3
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 co. I c.c. dei coniugi Parte_3
e che hanno contratto matrimonio in Romania in data Controparte_1
16.08.1997, atto non trascritto in Italia;
2. Dichiara la separazione addebitabile al marito ex art. 151 c. II c.c.
3. Affida la figlia minore in via superesclusiva alla madre che la terrà collocata Persona_1 anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Baranzate, Via Bernina n. 24; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 co 4 cc (c.d. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato) anche le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione alla salute, alla residenza anagrafica e all'espletamento di tutte le pratiche di natura amministrativa o burocratica, ivi compreso il rilascio e il rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio;
4. Assegna la casa famigliare alla madre perché continui ad abitarla con le figlie;
5. Sospende ogni frequentazione padre /figlia;
6. Delega i Servizi Sociali competenti per territorio di regolamentare, un volta cessata la misura cautelare, tempi e modi di incontro padre /minore se e nei limiti in cui il sig. ne faccia CP_1 seria richiesta, tenuto in prioritario conto la volontà della ragazza
7. Dispone che, come per legge, l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla sig.ra ; Pt_2
8. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento delle figlie versando alla madre con decorrenza dalla mensilità di giugno 2024 ed entro il 20 di ogni mese l'importo di
400,00 euro al mese (€ 200,00 per ciascuna figlia) oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione giugno 2025;
9. Pone a carico dei genitori l'obbligo di sostenere nella misura del 50% ciascuno nle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte
d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
10. Condanna al pagamento di 1/3 delle spese di lite sostenute da Controparte_2 [...]
per l'importo di 1.400,00 euro oltre spese generali oneri fiscali e previdenziali di Parte_3 legge, con compensazione dei restanti 2/3
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Si comunichi
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2024
Il Giudice Relatore Dott.ssa Chiara Delmonte
Il Presidente
Dott.ssa Maria Lura Amato