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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 27/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1302/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1302/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
[...]
CP_1
CONVENUTI
Oggi 27 marzo 2025, innanzi al dott. Antonia Gradi, sono comparsi:
Per l'avv. CHIRONI PAOLO Parte_1
L'avv. Chironi precisa le conclusioni come da ricorso, discute la causa oralmente e insiste per l'accoglimento delle domande.
Il Giudice
dichiara la contumacia dei convenuti e, all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Il Giudice dott. Antonia Gradi
all'esito della camera di consiglio ad ore 18.15, assenti le parti, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonia Gradi
pagina 1 di 6
N. 1302/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Antonia Gradi, all'udienza del
27.03.2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1302/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIRONI Parte_1 C.F._1
PAOLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
(C.F. ), CP_1 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale esponendo:
-che con contratto di comodato concluso in Offanengo il 26.04.2019, registrato presso l'Agenzia delle
Entrate di Crema al n. 531 serie 3 del 26.04.2019, la ricorrente concedeva in comodato ai convenuti e l'immobile ad uso abitativo sito in Offanengo, Via Buonarroti 1, al CP_1 CP_1
piano primo, costituito da n. 4 vani utili oltre accessori e garage;
-che il contratto veniva a scadenza il 26.04.2023 e non era previsto il rinnovo automatico alla prima scadenza e la comodante non rinnovava il contratto;
-che la clausola j) del contratto stabiliva che “alla scadenza concordata, il si obbliga a Parte_2
restituire al il bene pienamente disponibile e nello stato di fatto in cui si trovava al Parte_3 momento della consegna salvo il normale deterioramento d'uso”;
-che alla clausola h) del contratto era previsto che “la durata del contratto ha validità quadriennale e rinnovabile, a partire dalla data del presente contratto. Qualora prima del termine convenuto o prima
pagina 2 di 6 che il abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente ed impreveduto Parte_2
bisogno del questi può esigere la restituzione entro 10 giorni anche dalla semplice Parte_3 richiesta verbale o sms dell'immobile […[. Se ciò non avvenisse il comodatario si renderà debitore di euro 600,00 (seicento/00) al mese per ogni mese, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore”;
-che, una volta scaduto il contratto, il convenuto si rifiutava di riconsegnare CP_1
l'immobile e, nonostante invio di apposita raccomandata da parte della ricorrente, non provvedeva al rilascio;
-che il convenuto aveva invece rilasciato l'immobile; CP_1
-che anche la raccomandata inviata in data 21.03.2024 a mezzo del difensore, ricevuta dal sig.
[...]
il 28.03.2024, con la quale veniva intimato al medesimo il rilascio dell'immobile, non CP_1
sortiva esito positivo;
-che infine la mediazione aveva esito negativo in quanto i convenuti non si presentavano.
Tanto esposto in fatto, in diritto la ricorrente deduceva che sussisteva, ai sensi dell'art. 1809 c.c.,
l'obbligo del comodatario di “restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza, di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto”.
La clausola di cui al punto h) del contratto prevedeva inoltre un'indennità di occupazione in mancanza di rilascio, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.
Domandava pertanto al Tribunale di accertare la cessazione degli effetti del contratto di comodato alla sua naturale scadenza del 26.04.2023, con ordine di restituzione dell'immobile concesso in comodato e condanna del convenuto al pagamento dell'indennità di occupazione a far data dal CP_1
26.04.2023 per un totale di euro 11.440,000, oltre al pagamento delle ulteriori mensilità di indennità sino all'effettiva riconsegna.
I convenuti, nonostante la regolarità della notifica, non si costituivano in giudizio.
***
La domanda è fondata e va accolta nei termini di seguito precisati.
Occorre premettere che giurisprudenza granitica, formatasi a partire da Cass. civ., sez. un., 30/10/2001,
n.13533, ritiene che il creditore il quale agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento è onerato di provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero dell'esistenza di qualunque altro fatto impeditivo o modificativo della pretesa azionata in giudizio.
pagina 3 di 6 Nel caso in esame, la ricorrente ha prodotto in giudizio il contratto di comodato stipulato in data
26.04.2019 con i convenuti, con durata di anni quattro rinnovabile.
Trattasi di scrittura privata sottoscritta dai convenuti e che si ha quindi per riconosciuta ai sensi dell'art. 215 n. 1 c.p.c.
Ha poi dedotto che il contratto era giunto alla scadenza, senza che venisse rinnovato.
Ha infine allegato l'inadempimento del solo convenuto nella riconsegna CP_1 dell'immobile concesso in comodato.
Ebbene, sul punto si osserva che il contratto prevedeva una durata “quadriennale” “rinnovabile” ma non era previsto né il rinnovo automatico né che il rinnovo, se anche avvenuto, fosse di pari durata e non piuttosto senza determinazione di tempo (c.d. comodato precario).
Per contro l'obbligo di restituire la res data in comodato sorge a carico del comodatario fin dalla conclusione del contratto, divenendo esigibile dopo la scadenza del termine, e il comodante, per conseguire il rilascio del bene, è tenuto solo a dimostrare l'esistenza del contratto e la sua scadenza.
Ritenuto dunque sufficientemente provato, sulla scorta della documentazione sopra richiamata, il titolo della pretesa restitutoria azionata in giudizio, in base alle regole di riparto dell'onere probatorio indicate in premessa, spettava al convenuto , dare prova dell'avvenuto adempimento CP_1
dei propri obblighi ovvero della sussistenza di qualsiasi altro fatto impeditivo o estintivo della pretesa azionata in giudizio.
Tale prova, però, non è stata fornita dal convenuto, rimasto contumace.
Deve quindi accertarsi l'intervenuta scadenza del contratto di comodato alla data del 26.04.2023 e il convenuto deve essere condannato al rilascio dell'immobile in favore della ricorrente.
Quanto alla domanda di pagamento dell'indennità di occupazione si osserva invece quanto segue.
La domanda è stata formulata sulla scorta della seguente clausola contrattuale: “Qualora prima del termine convenuto o prima che il abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un Parte_2
urgente e impreveduto bisogno del questi può esigere la restituzione entro 10 giorni anche Parte_3 dalla semplice richiesta verbale o sms dell'immobile autorizzando il passati i 10 giorni al Parte_3
cambio delle chiavi e considerando qualsiasi cosa rimasta del comodatario non più di suo interesse autorizzando il comodante di disporne a proprio piacimento. Se ciò non avvenisse il comodatario si renderà debitore di euro 600,00 (seicento.00) al mese per ogni mese, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore”.
Ebbene, al di là della assai dubbia validità di una clausola siffatta, nella parte in cui prevede che il comodante possa autonomamente sostituire le chiavi di casa, estromettendo il comodatario dall'immobile e disponendo “a proprio piacimento” di tutto quanto ivi contenuto, tale previsione non pagina 4 di 6 trova applicazione nel caso di specie, nel quale si versa non nell'ipotesi della richiesta di restituzione anticipata per un “urgente e impreveduto bisogno” del comodante, secondo quanto previsto dall'art. 1809 comma 2 c.c., bensì di richiesta di restituzione per scadenza naturale del contratto, in tal senso ponendosi le chiare allegazioni del ricorso.
Trattasi di fattispecie indubbiamente diverse tra loro.
La prima si connota, infatti, per l'insorgenza di una situazione (il bisogno del comodante di servirsi della cosa) non prevista al momento della conclusione del contratto e sulla scorta della quale può presumersi, in difetto di restituzione del bene, l'insorgenza di un danno per il comodante.
La clausola contrattuale sopra richiamata, dunque, appare qualificabile in termini di penale, pattuita per la specifica situazione ivi prevista, e non appare applicabile in via analogica alla diversa ipotesi di cui qui si discute.
In ogni caso, se così fosse, l'applicazione di tale clausola potrebbe al più farsi decorrere dal ricevimento della raccomandata inviata dal difensore della ricorrente e dunque dal 28.03.2024 e non dalla data precedente di scadenza del quadriennio (la lettera prodotta sub doc. 3 con la quale la ricorrente avrebbe chiesto al convenuto la restituzione dell'immobile, infatti, non è datata, non è firmata e non vi è prova -da darsi documentalmente- che sia mai stata consegnata al convenuto).
Per le ragioni sopra esposte, la clausola in questione non può trovare applicazione e, non essendo stato richiesto di determinare diversamente l'indennità di occupazione né essendovi elementi per una sua concreta stima, la domanda non può trovare accoglimento.
In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso, rigettate le ulteriori domande, accertata l'intervenuta cessazione del contratto di comodato alla scadenza del 26.04.2023, il convenuto
[...] deve essere condannato al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose. CP_1
Le spese, nei rapporti tra la ricorrente e il convenuto , seguono la soccombenza e si CP_1
liquidano come in dispositivo.
Spese compensate nei rapporti con il convenuto CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, rigettate le ulteriori domande, accerta l'intervenuta cessazione del contratto di comodato alla data del 26.04.2023; condanna il convenuto al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose;
CP_1
condanna il convenuto alla rifusione delle spese in favore della ricorrente che liquida CP_1
in euro 2.800,00 per compensi, euro 237,00 per contributo unificato, euro 27,00 per diritti di pagina 5 di 6 cancelleria, euro 190,32 per spese di mediazione, oltre al 15% per rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge;
spese compensate nei rapporti con il convenuto CP_1
Cremona, 27.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonia Gradi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1302/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
[...]
CP_1
CONVENUTI
Oggi 27 marzo 2025, innanzi al dott. Antonia Gradi, sono comparsi:
Per l'avv. CHIRONI PAOLO Parte_1
L'avv. Chironi precisa le conclusioni come da ricorso, discute la causa oralmente e insiste per l'accoglimento delle domande.
Il Giudice
dichiara la contumacia dei convenuti e, all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Il Giudice dott. Antonia Gradi
all'esito della camera di consiglio ad ore 18.15, assenti le parti, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonia Gradi
pagina 1 di 6
N. 1302/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Antonia Gradi, all'udienza del
27.03.2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1302/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIRONI Parte_1 C.F._1
PAOLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
(C.F. ), CP_1 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale esponendo:
-che con contratto di comodato concluso in Offanengo il 26.04.2019, registrato presso l'Agenzia delle
Entrate di Crema al n. 531 serie 3 del 26.04.2019, la ricorrente concedeva in comodato ai convenuti e l'immobile ad uso abitativo sito in Offanengo, Via Buonarroti 1, al CP_1 CP_1
piano primo, costituito da n. 4 vani utili oltre accessori e garage;
-che il contratto veniva a scadenza il 26.04.2023 e non era previsto il rinnovo automatico alla prima scadenza e la comodante non rinnovava il contratto;
-che la clausola j) del contratto stabiliva che “alla scadenza concordata, il si obbliga a Parte_2
restituire al il bene pienamente disponibile e nello stato di fatto in cui si trovava al Parte_3 momento della consegna salvo il normale deterioramento d'uso”;
-che alla clausola h) del contratto era previsto che “la durata del contratto ha validità quadriennale e rinnovabile, a partire dalla data del presente contratto. Qualora prima del termine convenuto o prima
pagina 2 di 6 che il abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente ed impreveduto Parte_2
bisogno del questi può esigere la restituzione entro 10 giorni anche dalla semplice Parte_3 richiesta verbale o sms dell'immobile […[. Se ciò non avvenisse il comodatario si renderà debitore di euro 600,00 (seicento/00) al mese per ogni mese, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore”;
-che, una volta scaduto il contratto, il convenuto si rifiutava di riconsegnare CP_1
l'immobile e, nonostante invio di apposita raccomandata da parte della ricorrente, non provvedeva al rilascio;
-che il convenuto aveva invece rilasciato l'immobile; CP_1
-che anche la raccomandata inviata in data 21.03.2024 a mezzo del difensore, ricevuta dal sig.
[...]
il 28.03.2024, con la quale veniva intimato al medesimo il rilascio dell'immobile, non CP_1
sortiva esito positivo;
-che infine la mediazione aveva esito negativo in quanto i convenuti non si presentavano.
Tanto esposto in fatto, in diritto la ricorrente deduceva che sussisteva, ai sensi dell'art. 1809 c.c.,
l'obbligo del comodatario di “restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza, di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto”.
La clausola di cui al punto h) del contratto prevedeva inoltre un'indennità di occupazione in mancanza di rilascio, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.
Domandava pertanto al Tribunale di accertare la cessazione degli effetti del contratto di comodato alla sua naturale scadenza del 26.04.2023, con ordine di restituzione dell'immobile concesso in comodato e condanna del convenuto al pagamento dell'indennità di occupazione a far data dal CP_1
26.04.2023 per un totale di euro 11.440,000, oltre al pagamento delle ulteriori mensilità di indennità sino all'effettiva riconsegna.
I convenuti, nonostante la regolarità della notifica, non si costituivano in giudizio.
***
La domanda è fondata e va accolta nei termini di seguito precisati.
Occorre premettere che giurisprudenza granitica, formatasi a partire da Cass. civ., sez. un., 30/10/2001,
n.13533, ritiene che il creditore il quale agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento è onerato di provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero dell'esistenza di qualunque altro fatto impeditivo o modificativo della pretesa azionata in giudizio.
pagina 3 di 6 Nel caso in esame, la ricorrente ha prodotto in giudizio il contratto di comodato stipulato in data
26.04.2019 con i convenuti, con durata di anni quattro rinnovabile.
Trattasi di scrittura privata sottoscritta dai convenuti e che si ha quindi per riconosciuta ai sensi dell'art. 215 n. 1 c.p.c.
Ha poi dedotto che il contratto era giunto alla scadenza, senza che venisse rinnovato.
Ha infine allegato l'inadempimento del solo convenuto nella riconsegna CP_1 dell'immobile concesso in comodato.
Ebbene, sul punto si osserva che il contratto prevedeva una durata “quadriennale” “rinnovabile” ma non era previsto né il rinnovo automatico né che il rinnovo, se anche avvenuto, fosse di pari durata e non piuttosto senza determinazione di tempo (c.d. comodato precario).
Per contro l'obbligo di restituire la res data in comodato sorge a carico del comodatario fin dalla conclusione del contratto, divenendo esigibile dopo la scadenza del termine, e il comodante, per conseguire il rilascio del bene, è tenuto solo a dimostrare l'esistenza del contratto e la sua scadenza.
Ritenuto dunque sufficientemente provato, sulla scorta della documentazione sopra richiamata, il titolo della pretesa restitutoria azionata in giudizio, in base alle regole di riparto dell'onere probatorio indicate in premessa, spettava al convenuto , dare prova dell'avvenuto adempimento CP_1
dei propri obblighi ovvero della sussistenza di qualsiasi altro fatto impeditivo o estintivo della pretesa azionata in giudizio.
Tale prova, però, non è stata fornita dal convenuto, rimasto contumace.
Deve quindi accertarsi l'intervenuta scadenza del contratto di comodato alla data del 26.04.2023 e il convenuto deve essere condannato al rilascio dell'immobile in favore della ricorrente.
Quanto alla domanda di pagamento dell'indennità di occupazione si osserva invece quanto segue.
La domanda è stata formulata sulla scorta della seguente clausola contrattuale: “Qualora prima del termine convenuto o prima che il abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un Parte_2
urgente e impreveduto bisogno del questi può esigere la restituzione entro 10 giorni anche Parte_3 dalla semplice richiesta verbale o sms dell'immobile autorizzando il passati i 10 giorni al Parte_3
cambio delle chiavi e considerando qualsiasi cosa rimasta del comodatario non più di suo interesse autorizzando il comodante di disporne a proprio piacimento. Se ciò non avvenisse il comodatario si renderà debitore di euro 600,00 (seicento.00) al mese per ogni mese, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore”.
Ebbene, al di là della assai dubbia validità di una clausola siffatta, nella parte in cui prevede che il comodante possa autonomamente sostituire le chiavi di casa, estromettendo il comodatario dall'immobile e disponendo “a proprio piacimento” di tutto quanto ivi contenuto, tale previsione non pagina 4 di 6 trova applicazione nel caso di specie, nel quale si versa non nell'ipotesi della richiesta di restituzione anticipata per un “urgente e impreveduto bisogno” del comodante, secondo quanto previsto dall'art. 1809 comma 2 c.c., bensì di richiesta di restituzione per scadenza naturale del contratto, in tal senso ponendosi le chiare allegazioni del ricorso.
Trattasi di fattispecie indubbiamente diverse tra loro.
La prima si connota, infatti, per l'insorgenza di una situazione (il bisogno del comodante di servirsi della cosa) non prevista al momento della conclusione del contratto e sulla scorta della quale può presumersi, in difetto di restituzione del bene, l'insorgenza di un danno per il comodante.
La clausola contrattuale sopra richiamata, dunque, appare qualificabile in termini di penale, pattuita per la specifica situazione ivi prevista, e non appare applicabile in via analogica alla diversa ipotesi di cui qui si discute.
In ogni caso, se così fosse, l'applicazione di tale clausola potrebbe al più farsi decorrere dal ricevimento della raccomandata inviata dal difensore della ricorrente e dunque dal 28.03.2024 e non dalla data precedente di scadenza del quadriennio (la lettera prodotta sub doc. 3 con la quale la ricorrente avrebbe chiesto al convenuto la restituzione dell'immobile, infatti, non è datata, non è firmata e non vi è prova -da darsi documentalmente- che sia mai stata consegnata al convenuto).
Per le ragioni sopra esposte, la clausola in questione non può trovare applicazione e, non essendo stato richiesto di determinare diversamente l'indennità di occupazione né essendovi elementi per una sua concreta stima, la domanda non può trovare accoglimento.
In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso, rigettate le ulteriori domande, accertata l'intervenuta cessazione del contratto di comodato alla scadenza del 26.04.2023, il convenuto
[...] deve essere condannato al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose. CP_1
Le spese, nei rapporti tra la ricorrente e il convenuto , seguono la soccombenza e si CP_1
liquidano come in dispositivo.
Spese compensate nei rapporti con il convenuto CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, rigettate le ulteriori domande, accerta l'intervenuta cessazione del contratto di comodato alla data del 26.04.2023; condanna il convenuto al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose;
CP_1
condanna il convenuto alla rifusione delle spese in favore della ricorrente che liquida CP_1
in euro 2.800,00 per compensi, euro 237,00 per contributo unificato, euro 27,00 per diritti di pagina 5 di 6 cancelleria, euro 190,32 per spese di mediazione, oltre al 15% per rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge;
spese compensate nei rapporti con il convenuto CP_1
Cremona, 27.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonia Gradi
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