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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/07/2025, n. 2736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2736 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 9363/2023
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, Terza sezione civile, dott. Luciano Ferrara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 9363 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. proposta con atto di citazione da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti, dagli avv.ti Paolo Pietro Esposito (C.F. ) e Alfonso D'Auria (C.F. C.F._2
), indirizzi pec: e C.F._3 Email_1 Email_2
- Opponente
NEI CONFRONTI DI
, con sede in Piazza Salimbeni n. 3 (C.F. , in persona Controparte_1 CP_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p. t.;
- Opposta contumace;
NONCHÉ DI
(C.F. ), con sede legale in Roma, via Curtatone n. 3, rappresentata da Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 oggi C.F. , in persona dei rispettivi legali rappresentanti
[...] Controparte_4 P.IVA_3
p.t., rapp.ta e difesa, come da procura in atti, dall'avv. dall'avv. Giacomo Pignata (C.F. , C.F._4 indirizzo pec: Email_3
- Parte intervenuta ex art. 111, terzo comma, c.p.c.;
CONCLUSIONI
Così come precisate dalle parti a verbale all'udienza del 12 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione notificato in data 20 ottobre 2023 e tempestivamente iscritto a ruolo in data 25 ottobre 2023, la sig.ra ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 201/2017 emesso dal Tribunale di Napoli nord, in favore di Controparte_1
in data 9 gennaio 2017.
[...]
Con il titolo monitorio oggetto di opposizione veniva ingiunto all'opponente il pagamento, in solido con altri, della complessiva somma di euro 45.994,68, oltre interessi e spese.
L'importo oggetto di ingiunzione veniva poi corretto – a seguito di istanza di correzione dell'errore materiale proposta dalla banca – in euro 23.760,20.
L'opponente sarebbe tenuto al versamento di tale importo in favore dell'istituto di credito opposto, in quanto garante della società TA Costruzioni S.a.s. di TA AN e C.
La debitoria oggetto di ingiunzione, inoltre, sarebbe maturata in dipendenza del rapporto di finanziamento chirografario n. 741494860,88 (e non anche del rapporto di conto corrente, come erroneamente indicato inizialmente nel ricorso monitorio), rispetto al quale l'odierna opponente aveva prestato una fideiussione specifica in data 12 gennaio 2010.
Il titolo monitorio, oggetto di opposizione tardiva in questa sede, veniva dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. con provvedimento del 20 ottobre 2017.
Il presente procedimento di opposizione tardiva è stato, invece, instaurato a seguito del provvedimento reso in data 11 settembre 2023, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al R.G.E. n.
78/2022 – instaurata sulla base del suddetto titolo – con il quale il Giudice dell'Esecuzione, richiamando la nota sentenza della Cassazione, SS.UU. n. 9479 del 6 aprile 2023, ha concesso al debitore esecutato termine di 40 giorni per proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. al fine di accertare l'eventuale presenza di clausole vessatorie nel titolo negoziale da cui derivano le obbligazioni oggetto di ingiunzione.
Avverso il titolo monitorio, con il presente atto introduttivo, la proponeva i seguenti motivi di Pt_1 opposizione.
In primo luogo deduceva di aver prestato la garanzia personale in oggetto per scopi estranei alla propria attività professionale. Rappresentava, dunque, la propria qualità di consumatore, con riferimento alla garanzia in esame. Eccepiva pertanto la vessatorietà delle clausole che replicavano il cd. schema ABI (di cui lamentava, peraltro, anche la invalidità per contrasto con la disciplina antitrust) ed in particolar modo della clausola con la quale le parti derogavano all'applicazione del termine di decadenza previsto dall'art. 1957, primo comma, c.c. La clausola sarebbe vessatoria, in quanto rientrerebbe fra quelle previste dalla lett. t) dell'elenco di cui all'art. 33, secondo comma, Codice del consumo e ne andrebbe dichiarata la nullità ai sensi dell'art. 36 Codice del consumo.
2 Ne conseguirebbe che le istanze del creditore andavano coltivate tempestivamente, nel termine semestrale richiesto dalla norma, nei confronti del debitore principale. Ciò nel caso di specie non è avvenuto, motivo per cui la garanzia della opponente, secondo tale prospettazione, sarebbe venuta meno.
Inoltre rivestirebbe carattere vessatorio anche la clausola floor (secondo cui il tasso non potrebbe scendere sotto il 3,104%) che, ad avviso di parte opponente, sarebbe insita nel contratto di mutuo da cui origina la debitoria;
così come pure le clausole contrattuali che prevedevano la possibilità per la banca di modificare unilateralmente, anche in peius, il regolamento contrattuale.
Lamentava, infine, l'incertezza nel quantum degli importi effettivamente ingiunti (che a suo dire avrebbero privato l'opponente della possibilità di chiudere, anche in via stragiudiziale, la controversia, cercando un accordo con la controparte sulla base della diversa e minore somma risultante dalla correzione del decreto) e prospettava, in aggiunta, una responsabilità da parte dell'istituto di credito per violazione dei canoni di correttezza e buona fede sullo stesso incombenti. Proponeva pertanto domanda riconvenzionale di carattere risarcitorio nei confronti della banca opposta.
***
In data 5 aprile 2024, si è costituita in giudizio la quale, dichiaratasi cessionaria del Controparte_2 credito in virtù di cessione del credito intervenuta in data 20 dicembre 2017 con l'originaria creditrice
(cfr. all.ti C, D, E produzione parte intervenuta), ha Controparte_1 preliminarmente eccepito l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in merito alla eccepita violazione della disciplina antitrust (nullità ABI), sostenendo la competenza del Tribunale di Napoli, Sezione Imprese.
Ha, inoltre, dedotto l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1957 cod. civ., in quanto la predetta ipotesi di decadenza, ad avviso dell'istituto di credito, non troverebbe applicazione con riferimento ai contratti autonomi di garanzia, quale quello in esame.
Concludeva, dunque, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, il tutto con vittoria di spese.
***
Instauratosi il contraddittorio, le parti hanno depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 settembre 2024, il Giudice istruttore, rigettate le istanze istruttorie avanzate da parte opponente (ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e CTU contabile) e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato a successiva udienza di precisazione delle conclusioni, assegnando a ritroso da tale udienza i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
3 All' udienza del 12 giugno 2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
L'originario istituto di credito opposto, pur ritualmente citato in Controparte_1 giudizio, non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza funzionale formulata dalla parte intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
Basti, sul punto, richiamare quanto di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Nel caso in cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo - promossa innanzi all'Ufficio giudiziario che ha emesso il decreto presso il quale non vi sia la sezione specializzata in materia di imprese - la questione della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust è stata fatta valere dall'opponente non in via di azione, ma in via di eccezione è da escludere la competenza del tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata, atteso che la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato.” (così Cass. 6222/2023).
Nel caso in esame, come visto, l'opponente ha richiamato la questione di nullità della fideiussione prestata, perché contrastante con la disciplina antitrust, al fine di paralizzare la pretesa azionata dall'istituto di credito opposto e non ha chiesto, al contempo, che su tale questione il Tribunale si pronunciasse con efficacie di giudicato.
Ne consegue che deve ritenersi, coerentemente con l'orientamento di legittimità poc'anzi richiamato, che non possa operare, nel caso in esame, lo spostamento della competenza di cui all'art. 34 c.p.c.
Peraltro, come ricordato in premessa, la presente opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. è volta a far valere unicamente le censure connesse alla qualità di consumatore dell'opponente ed al connesso giudizio di vessatorietà ex art. 33 e ss. Codice del consumo, motivo per cui l'eccezione proposta non potrà che trovare esame con esclusivo riferimento a questi determinati aspetti.
2. Ciò posto, l'opponente ha dedotto di aver concluso la fideiussione per cui è causa, in qualità di consumatore. Dagli atti non emergono nessi funzionali tra l'opponente e la società garantita. Parte intervenuta ha prodotto in atti una visura storica della società debitrice principale (all.
2.8 alla comparsa) dalla quale si evince che l'opponente non ha ricoperto incarichi all'interno della società debitrice principale garantita, né è stata socia della stessa. Tali elementi, quindi, indiziano nel senso della effettiva qualità di consumatore da parte di questa.
Occorre pertanto procedere al giudizio di vessatorietà in ordine alla clausola derogatoria del termine di cui all'art. 1957, primo comma, c.c. (art. 5, secondo periodo, del contratto di mutuo, all.
2.5 alla comparsa di parte intervenuta e all. 03 alla citazione).
La clausola non rientra fra quelle per cui il Codice del consumo presume la vessatorietà. Anche il richiamo effettuato da parte opponente alla lett. t) dell'elenco di cui all'art. 33, secondo comma, Codice del consumo non appare applicabile al caso di specie.
4 La disposizione in oggetto, infatti, fa riferimento alle clausole che hanno l'effetto di “sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi…”.
A ben vedere, infatti, il caso in esame non rientra fra quelli indicati. Con la disposizione negoziale, in esame, infatti, le parti non introducono una decadenza a carico del consumatore, né limitano la facoltà, per quest'ultimo, di proporre eccezioni (intese come fatti nuovi, che abbiano l'efficacia di paralizzare la pretesa avversaria). Con la deroga in esame, infatti, le parti si limitano ad alleggerire la posizione del creditore professionista, consentendogli di escutere la garanzia senza aver, nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, esercitato le proprie pretese anche nei confronti del debitore principale.
Non si introduce, cioè, una nuova ipotesi di decadenza a carico del consumatore, ma si argina l'operatività di una decadenza già prevista dal modello legale a carico del creditore garantito (ma espressamente e pacificamente derogabile dall'autonomia negoziale).
La posizione del consumatore non ne esce, per ciò solo, ridimensionata o comunque sacrificata, dal momento che la sua prestazione, dal punto di vista contenutistico, resta la medesima;
si modifica soltanto quella posta a carico del creditore garantito.
Allo stesso modo non può essere interpretata come clausola che limita la facoltà di proporre eccezioni, dal momento che il garante potrà far valere tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere il debitore principale venendosi a trovare nella medesima posizione di questi nei confronti del creditore garantito.
L'impossibilità di eccepire la decadenza di cui all'art. 1957, primo comma, c.c., infatti, è la diretta conseguenza di una diversa conformazione degli obblighi posti in capo al creditore garantito alla scadenza delle obbligazioni, che le parti hanno voluto e non il frutto di una disciplina normativa del rapporto contrattuale squilibrata e particolarmente penalizzante per il consumatore.
In quest'ottica appare utile richiamare la giurisprudenza di legittimità che nell'escludere il carattere vessatorio ex art. 1341, secondo comma, c.c. delle clausole che derogano all'art. 1957, primo comma, c.c. ha chiarito proprio che non può ravvisarsi nelle clausole suddette un espediente negoziale che sancisce delle decadenze a carico dell'altro contraente o che introduce, per questi, una limitazione alla proposizione delle eccezioni.
Ne consegue, pertanto, che tale orientamento non fa altro che confermare, a fortiori, l'impossibilità di sussumere detta ipotesi in quelle previste dalla lett. t) dell'art. 33 Codice del consumo (che richiamano le clausole già vessatorie ai sensi della disciplina codicistica e per le quali il codice prevede il cd. “onere di doppia firma” di cui all'art. 1341, secondo comma, c.c.).
Ad avviso della Corte di Cassazione, infatti “…la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art.
1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra
5 quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, secondo comma, cod. civ. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente” (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9245 del
18/04/2007 e successive conformi: Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21867 del 24/09/2013; Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 28943 del 04/12/2017).
In definitiva la presente clausola contrattuale, nel caso di specie, non può definirsi vessatoria ai sensi del
Codice del consumo, sia perché non rientra nell'elenco per cui la disciplina consumeristica presume la vessatorietà, sia perché, in ogni caso, non sono stati offerti elementi che lascino desumere che la pattuizione in oggetto abbia realizzato un eccessivo squilibrio fra le parti.
3. Della impossibilità di analizzare nel merito la questione di nullità connessa alla violazione della disciplina antitrust, per conformità del regolamento negoziale al cd. schema ABI, già si è detto in premessa.
La questione non è direttamente connessa alla presenza di clausole vessatorie, sicché avrebbe dovuto essere proposta con una opposizione tempestiva ex art. 645 c.p.c., con l'ulteriore conseguenza che su di essa si è formato un giudicato stabile e non più modificabile. Peraltro ci si limita ad osservare che quella in è esame
è una fideiussione specifica e non una fideiussione omnibus, si differenzia già solo per questo dal cd. schema
ABI.
Inoltre non vi è la compresenza delle tre clausole caratterizzanti il cd. schema ABI ed oggetto della sanzione comminata dalla autorità di vigilanza (oltre alla deroga all'art. 1957, primo comma, c.c., vi è la cd. clausola di riviviscenza, mentre non vi è la cd. clausola di sopravvivenza, che assicura il permanere della garanzia anche in ipotesi di nullità del contratto principale).
4. Del pari non può essere accolta l'eccezione di vessatorietà formulata con riferimento alla clausola cap floor.
In primo luogo, si rappresenta che dalla analisi della documentazione contrattuale non emerge la presenza di una tale specifica clausola, che determini l'impossibilità, per il tasso variabile convenuto, di scendere al di sotto del 3,104%, come sostenuto da parte opponente.
Ad ogni modo, sul punto, ci si limita a rilevare che la clausola floor non può considerarsi di per sé vessatoria, da momento che costituisce una legittima pattuizione di determinazione del corrispettivo dell'operazione di finanziamento, sottratta, in virtù dell'art. 34, terzo comma, Codice del consumo, al sindacato del giudice sul contenuto economico del contratto (così Tribunale Milano, sent. 6614/2021).
Ne consegue che anche tale motivo di opposizione appare infondato.
5. Quanto alle censure inerenti alla vessatorietà delle clausole previste dal contratto di finanziamento che consentivano all'istituto di credito di modificare unilateralmente ed in peius la regolamentazione contrattuale, si osserva quanto segue.
La contestazione appare eccessivamente generica, se solo si considera che: l'opponente non solo non identifica le norme contrattuali disciplinanti tale ius variandi, ma non precisa nemmeno se tale facoltà sia stata effettivamente esercitata dalla banca e con quali effetti, concreti, sulla determinazione dell'importo che è
6 stato oggetto di ingiunzione. E' evidente, pertanto, che in un simile contesto anche una indagine peritale avrebbe finito col rivestire un carattere esplorativo.
6. Palesemente infondata, infine, l'eccezione relativa alla incertezza nel quantum dell'importo ingiunto, dal momento che il titolo è stato notificato alla opponente a correzione già avvenuta. Infondata nel merito anche la richiesta risarcitoria proposta nei confronti dell'istituto di credito. Non si ravvisano violazioni dei principi di buona fede e correttezza da parte dell'istituto di credito opposto, né si ravvisa, sul piano del danno-conseguenza, la allegazione della sussistenza di conseguenze concretamente risarcibili.
7. In definitiva va disposto il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale a carattere risarcitorio. Per l'effetto va disposta la conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. con provvedimento del 20 ottobre 2017.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 e s.m.i., attesa la non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, nella presente opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. a decreto ingiuntivo, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell'istituto di credito opposto, Controparte_1
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo con provvedimento ex art. 647 c.p.c. del 20 ottobre 2017;
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte intervenuta, che si liquidano in euro 2.540,00, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge.
Aversa, 12 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara.
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