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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/04/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2426/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 4 aprile 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 gata ll'avv. Carlo Pagliaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via E. De Nicola, n. 42, E
nata a [...], Controparte_1 il 16/8/1969 (c.f.: ),CodiceFiscale_2 con l'intervento del MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica CP_2 in s
Oggetto: divorzio. Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 4/4/2025 PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 28/8/2024 ha premesso di Parte_1 avere contratto, in data 21/4/2008, matrimonio civile con Controparte_1
e che dall'unione non sono nati figli. Il ricorrente ha riferito di
[...] atato, a seguito della sentenza n. 178/2024 del 24/1/2024, con cui questo tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, l'impossibilità definitiva di ricostituzione di una comunione materiale e spirituale e, pertanto, ha chiesto al tribunale di Cosenza di pronunciare lo scioglimento del matrimonio senza alcuna statuizione accessoria. Alla prima udienza del 29/11/2024 la causa è stata rinviata al 4/4/2024 per consentire al ricorrente la rinnovazione della notifica del ricorso alla controparte, stante la nullità della prima notifica effettuata senza il rispetto dei termini a comparire. 2
La convenuta non si è costituita nonostante la regolarità della seconda notificazione eseguita dal ricorrente, onde deve esserne dichiarata la contumacia. All'udienza del 4/4/2025, il ricorrente ha chiesto al tribunale di trattenere la causa in decisione, con rinuncia ai termini per il deposito di scritti conclusivi stante la contumacia della controparte. All'esito la causa è stata mandata al collegio per la decisione. RILEVATO IN DIRITTO Risulta dagli atti che in data 21/4/2008 le parti hanno contratto matrimonio civile in Rende. Risulta, altresì, che tra i coniugi è intervenuta separazione personale pronunciata con sentenza n. 178/2024 del 24/1/2024 di questo tribunale. Al momento del deposito del ricorso risulta trascorso il termine previsto dall'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge n. 898/1970, per essere trascorsi più di dodici mesi dalla data dell'udienza prevista per la comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale (avvenuta in data 11/5/2023 per come si evince dal verbale di udienza depositato, senza la comparizione della rimasta contumace anche nel giudizio di CP_1 separazione), senza che la separazione si sia mai interrotta. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898/1970 e, considerati il tenore degli atti, il contegno delle parti ed il tempo trascorso dalla separazione, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta meno definitivamente, ai sensi dell'art. 2 della legge citata. Trattandosi di matrimonio civile ne va, pertanto, pronunciato lo scioglimento con ordine al competente ufficiale dello stato civile di provvedere alla annotazione della presente sentenza. Nulla sulle spese in considerazione della condotta della controparte che, rimanendo contumace, non si è opposta alla richiesta.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato in Rende il 21 aprile 2008 tra e Parte_1 Controparte_1
annotato nel medesimo anno nei registri dello stato civile
[...] degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 1, Parte I, senza statuizioni accessorie;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R. n. 396/2000.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma