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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/03/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 19.3.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2719/2021 R.G.L. vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. Berardino Cardinale come da procura Parte_1 speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Carla CP_1
Tiberino, come da procura generale alle liti in atti
RESISTENTE avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 14.4.2021, la ricorrente esponeva in punto di fatto e di diritto quanto segue: “dal 26.09.2011 la sig.ra è invalida civile al 100%; - ella è vedova, come risulta da Parte_1 documentazione che si allega;
- in data 07.01.2021 l'odierna ricorrente presentava domanda amministrativa n.2063877300032 al fine di ottenere l'aumento del proprio rateo mensile di pensione di inabilità 07013543 INVCIV “al milione di vecchie lire”; - il riconoscimento del c.d. "incremento al milione" è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla
L. 448/2001; - la sig.ra possiede tutti i requisiti legittimanti la predetta maggiorazione;
nel gennaio 2021, con Pt_1
CP_ provvedimento della sede di Foggia n. Prot. 3100.07/01/2021.0004863, la prefata domanda veniva rigettata CP_1 con la seguente motivazione: “la maggiorazione richiesta è prevista per gli invalidi civili totali”; - in data 26.03.2021, avverso CP_ il provvedimento con il quale l' rigettava la domanda di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale, veniva presentato ricorso amministrativo con il quale il sottoscritto difensore dimostrava che la percentuale di invalidità della ricorrente
è pari al 100 %; - in data 30.03.2021 il predetto ricorso amministrativo veniva dichiarato improcedibile per mancanza del pagina 1 di 6 CP_ requisito reddituale della ricorrente;
- secondo quanto comunicato dall' in sede di definizione del ricorso amministrativo, infatti, “Con ricostituzione n.2063885400073 si è provveduto ad inserire la fascia quale invalido totale, così come da verbale allegato al ricorso amministrativo. Tuttavia il provvedimento risulta con esito invariato, in quanto, nonostante il riconoscimento dell'invalidità totale la ricorrente è titolare di rendita inail che comporta il superamento del limite reddituale previsto ai fini della corresponsione della maggiorazione sociale”; il rigetto basato sulla titolarità da parte della sig.ra Pt_1 della rendita Inail è infondato, posto che la rendita Inail è una prestazione economica di natura risarcitoria del danno subìto dall'assicurato, per effetto dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale, pertanto, questo non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini tributari (Cfr. decreto legge fiscale 193/2016 collegato alla legge di Bilancio 2017);
- si rileva altresì che la normativa (L. 448/2001) prevede un doppio limite reddituale per la concessione automatica dell'aumento al milione dell'assegno sociale, ossia euro 8.469,63 per i redditi di natura personale, mentre euro 14.447,42 per i redditi coniugali;
nel caso di specie, la sig.ra percepisce una pensione di inabilità personale ed una rendita Inail Pt_1 derivante dall'infortunio subìto dal marito poi deceduto. Di conseguenza, questo reddito è da considerarsi di matrice coniugale e pertanto soggetto al limite di reddito di euro 14.447,42. Quindi, quand'anche codesto Giudice voglia considerare la rendita
Inail quale reddito, non potrà non valutare che nel caso di specie il limite di reddito applicabile sia quello di natura coniugale.
La sig.ra come da documentazione che si allega, risulta titolare di un reddito coniugale pari ad € 12.254,42”. Pt_1
Con vittoria di spese di lite.
Adiva pertanto il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto della sig.ra all'aumento della pensione di inabilità Parte_1
CP_ (c.d. "incremento al milione"), avendone ella tutti i requisiti previsti dalla legge;
per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere all'odierna ricorrente l'aumento del proprio rateo mensile di pensione di inabilità 07013543 INVCIV “al milione di vecchie lire”, con decorrenza dalla prima domanda amministrativa”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' chiedeva: “in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria e per genericità della domanda;
in subordine nel merito respingersi il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa, e in via gradata, dichiarare prescritto il diritto ai ratei pregressi”.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del
19.3.2025, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Il ricorso va rigettato per le ragioni che seguono.
2.1 Il cosiddetto “incremento al milione” è una maggiorazione sociale che spetta, tra gli altri, agli invalidi civili totali, ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti e a coloro che, trovandosi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, percepiscono la pensione ordinaria di inabilità (art. 38,
l. 28 dicembre 2001, n. 448). In buona sostanza, si tratta di un incremento della provvidenza economica mensile che spetta a questi soggetti;
è definito “al milione” perché, quando fu introdotto, comportava l'aumento delle pensioni sino al milione di lire. pagina 2 di 6 La Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 152 del 20.7.2020 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, l'art. 38, comma 4, l. 28 dicembre 2001, n. 448, “nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che i benefici incrementativi di cui al comma 1 sono concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni». Il censurato requisito anagrafico di sessanta anni per la concessione dell'incremento agli invalidi civili totali è effettivamente irragionevole, in quanto il soggetto totalmente invalido di età inferiore si trova in una situazione di inabilità lavorativa che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età. Considerato poi che l'assegno riconosciuto agli inabili, ex art. 12 l. 30 marzo 1971,
n. 118, è largamente insufficiente a garantire loro i mezzi necessari per vivere, l'avere (la norma censurata) escluso i titolari di tale inadeguato assegno, in età compresa dai diciotto ai cinquantanove anni, dalla platea dei soggetti beneficiari del cosiddetto
“incremento al milione” innesca un ulteriore profilo di contrasto — in particolare del suo comma 4 — con gli artt. 3 e 38, comma 1, Cost. La maggior spesa a carico dello Stato, che la presente pronuncia comporta, non si risolve in violazione dell'art. 81 Cost., poiché, nella specie, vengono in gioco diritti incomprimibili della persona. Ciò comporta che il legislatore deve provvedere tempestivamente alla copertura degli oneri derivanti dalla pronuncia, nel rispetto del vincolo costituzionale dell'equilibrio di bilancio in senso dinamico, e nella prospettiva, appunto, del “contemperamento dei valori costituzionali” la
Corte ritiene, in questo caso, di graduare gli effetti temporali del decisum, facendoli decorrere (solo) dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale (sentt. nn. 213 del 2008, 264 del 2012, 250, 266 del
2013, 40 del 2014, 10 del 2015, 10, 275 del 2016, 71, 74, 222 del 2018, 6, 40, 246 del 2019, 62 del 2020)”.
L'art. 38 L. 448 del 2001 commi da 1 a 6 – disciplinante il cd “incremento al milione” prevede:
«1. A decorrere dall'1gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. I medesimi benefici di cui al comma 1 alla presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all' ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della CP_1 legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino a un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto alla presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
pagina 3 di 6 4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione d'inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni: a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, nei redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione. [..]»)”.
Come rimarcato dalla Corte d'Appello di Bari-Sez. Lav. n. 2019/2023 del 12.12.2023 (le cui argomentazioni vengono di seguito riprodotte, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), “la giurisprudenza di legittimità, con indirizzo ormai consolidato (cfr. da ultimo Cass. n. 6950 del 2023), ha chiarito che- dal contenuto delle disposizioni richiamate emerge la centralità – accanto al requisito anagrafico, non più in discussione in seguito ai recenti interventi della
Consulta (cfr. Corte cost. n. 152/2020) - della previsione di un limite reddituale per l'accesso alle prestazioni sociali da parte del legislatore, vieppiù confermato da quanto disposto dal successivo comma 6 dell'art. 38, con cui viene escluso dal computo del reddito proprio del beneficiario il reddito della casa di abitazione;
- tale esclusione costituisce la conferma di quanto il legislatore non abbia inteso riconoscere la maggiorazione in maniera incondizionata alla platea degli assistiti da prestazioni sociali, bensì abbia finalizzato il suo intervento a che i soggetti in condizioni di disagio possano vedersi garantito un reddito annuo proprio di almeno euro 516,46 al mese;
parametro, questo, ritenuto necessario a commisurare la fondatezza stessa del diritto alla maggiorazione”.
2.2 Preliminarmente l'eccezione di decadenza sollevata dall' non può trovare accoglimento. CP_1
Nel caso di specie, infatti, non si tratta di una domanda di riliquidazione di un trattamento pensionistico già in essere, ma del riconoscimento di una prestazione assistenziale autonoma.
La domanda amministrativa è stata infatti presentata il 7.1.2021 e il ricorso giudiziario è stato depositato il
14.4.2021, tempestivamente rispetto al provvedimento di rigetto.
2.3 Nel merito il ricorso non può essere accolto, per l'assorbente ragione che segue.
Difetta, in capo alla , la prova del requisito reddituale, necessario per la concessione del beneficio Pt_1 richiesto, come previsto dalla normativa vigente.
Tenuto doverosamente conto che lo scopo del beneficio è dichiaratamente quello di garantire un reddito mensile pari agli originari € 516,46, il riferimento deve essere fatto al reddito complessivo del richiedente,
pagina 4 di 6 comprensivo, cioè di tutti i cespiti, imponibili e non, con la sola esclusione di quello derivante dalla casa di abitazione, come previsto dal comma 6 della citata norma.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta in giudizio non consente di verificare l'effettiva situazione reddituale personale della ricorrente.
Ed invero, nonostante la menzione nell'indice relativa ai “redditi 2020”; “redditi 2019” e “redditi 2018”, se ne rileva la mancata produzione, risultando agli atti unicamente i cedolini pensione e le relative rendicontazioni insufficienti a tale scopo, non potendo questi ultimi assolvere alla funzione di prova richiesta dalla normativa vigente (cfr. doc.nn.7 - 8 e 9 redditi 2018-2019-2020 – in uno al ricorso del
14.4.2021).
Anche l'autocertificazione reddituale depositata non può supplire a tale carenza documentale.
Sul punto giova evidenziare che le dichiarazioni personali anche se rese sotto forma di autocertificazione o atto notorio, non hanno alcun valore probatorio nel processo civile.
Queste dichiarazioni possono avere rilevanza solo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ma in sede giurisdizionale non costituiscono prova.
In quest'ottica, possono richiamarsi i seguenti arresti: “rileva il Collegio che il principio dell'inidoneità probatoria, anche come semplici indizi, delle cd. “autocertificazioni” in sede giudiziale è un principio ormai pacifico in giurisprudenza;
sul punto, v. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 5708 del 09/03/2018 che ha confermato “il principio secondo cui la prova delle circostanze rilevanti ai fini del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell'avente diritto, anche se rilasciata con formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atto che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è invece privo di efficacia probatoria in sede giurisdizionale” Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 2624/2019 pubbl. il 07/01/2020 RG n.
438/2018 (Cons. Rel. Dott.ssa E. Saracino); cfr. tra le tante Cass. n. 25800 del 2010; più recentemente v. nello stesso senso Cass. nn. 19833 del 2013, 547 del 2015: “la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non ha, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, alcun valore probatorio, neanche indiziario, nel giudizio civile, atteso che la parte non può far derivare elementi di prova favorevoli, ai fini del soddisfacimento dell'onere della prova, da proprie dichiarazioni” e 18720 del 2016.
Per tali motivi la ricorrente non può utilizzare nel presente giudizio le proprie dichiarazioni, anche se rese nelle forme previste dalla legge per le autocertificazioni, come prova a proprio favore per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per ottenere la maggiorazione di incremento al milione.
3.
Per questi motivi
, non essendo stata fornita idonea prova della sussistenza del requisito reddituale richiesto dalla legge, il ricorso deve essere rigettato.
3. Nulla sulle spese ex art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, pagina 5 di 6 definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 2719/2021 proposto da Parte_1 nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: CP_1
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
pagina 6 di 6