TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 5537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5537 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 04.07.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 17069/2024
Tra
Il sig. nato il [...] in San Giorgio a [...] e residente Parte_1 in Mondragone alla via Polibio, snc- Villa IG (CF. , rapp.to C.F._1
e difeso dall' Avv. Alessandra IG domiciliato in Mondragone, via Polibio, come in atti
- Ricorrente-
e l' (C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
Pia Tedeschi elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura come in atti CP_1
-Resistente-
Fatto e diritto Con ricorso regolarmente notificato, l'istante deduceva:
Di essere dipendente della società Grimaldi, n.q. di Ufficiale di Macchina, di aver effettuato il seguente periodo di imbarco dal 29.12.2023 nel porto di Igoumenitsa
(Grecia) e sbarco del 08.04.2024, nel porto di Ancona (AN). Di essersi sottoposto a visita medica ambulatoriale in data 22.04.2024, presso i servizi assistenza sanitaria ai naviganti-denuncia di malattia, con diagnosi di cervicalgia, dolore addominale, cefalea. Sia in data 07.05.2024, che in data 21.05.2024, il sig. non risultava Pt_1 clinicamente guarito con consequenziale prolungamento del periodo di malattia. In data 04.06.2024, il sig. veniva dichiarato clinicamente guarito. Parte_1
La documentazione menzionata veniva inoltrata a mezzo pec. Parte ricorrente, deduceva che di aver sollecitato più volte il riconoscimento della indennità di malattia, richiesta rimasta inevasa. Tanto premesso, concludeva chiedendo: Parte_1 ha il diritto di vedersi riconosciuta la indennità di malattia nel periodo dal
[...]
22.04.2024 al 04.06.2024; condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a corrispondere quanto legittimamente spettante a titolo di indennità di malattia nel periodo dal 22.04.2024 al 04.06.2024; condannare l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari per la presente controversia ed in ossequio ai parametri del D.M. 55/2014 avendo l'Ente disatteso ogni qualsivoglia tentativo di risolvere stragiudizialmente la lite;
condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un quo CP_1 indennizzo in favore del ricorrente, per imperterrita negligenza ed inadempienza.>>
Si costituiva con memoria del 28.01.2025 l' che eccepiva la pretestuosità e CP_1 strumentalità del ricorso proposto. Deduceva che solo in data 22/06/2024 parte ricorrente, trasmetteva il libretto di navigazione, documento mai trasmesso in precedenza, ed essenziale ai fini del riconoscimento della prestazione, in quanto contenente l'annotazione della Capitaneria di porto delle date di imbarco e sbarco;
in precedenza, risultavano trasmessi solo i certificati medici. Per cui, solo a partire dalla predetta data del 22/06/2024 iniziava a decorre il termine di 55 giorni per la definizione del procedimento amministrativo. In data 22/07/2024, quindi, prima della notifica del ricorso giudiziario (avvenuta in data 29/07/2024), la sede disponeva il pagamento dell'indennità di malattia per l'intero periodo di malattia (dal 22/04/2024 al 04/06/2024) corrispondendo l'importo lordo di 1.406,80 €. Concludeva, pertanto <Voglia l'Ill.mo Giudice, per i motivi suesposti, dichiarare la cessazione della materia del contendere per quanto dedotto e documentato con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite o, in via gradata, integrale loro compensazione.>>
All'udienza odierna la causa è quindi decisa dal Giudice, come da sentenza contestuale.
******** In ragione dell'intervenuto riconoscimento del buon diritto della parte ricorrente da parte dell deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (c.f.r. CP_1 provvedimento di riconoscimento del beneficio ).
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, emerge dagli atti che l' in CP_1 corso di giudizio, ha riconosciuto che la parte ricorrente aveva diritto all' indennità di malattia per tutto il periodo preteso ed ha provveduto alla relativa liquidazione in due rate distanziate di qualche mese ed, esattamente, con una prima liquidazione risalente al 22.7.2024 , coincidente con il deposito dell' atto introduttivo del giudizio, ed una seconda a saldo solo il 25.9.2024.
Ciò posto, si determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Sul punto la difesa del convenuto, incentrata su alcuni documenti prodotti unitamente alla memoria difensiva depositata tardivamente che giustificherebbero il ritardo nell' adempimento e la suddivisione in due ratei del pagamento imputandoli ad un contegno poco collaborativo del ricorrente, non possono essere utilizzati ai fini decisori.
Va in proposito evidenziato infatti che è pacifico che l si sia costituito tardivamente CP_1 con memoria depositata il 28.1.2025 rispetto all' udienza di prima discussione della causa fissata per il 31.1.2025.
Di certo non si può sottacere quell'orientamento per cui <nel rito del lavoro, la previsione di preclusioni e decadenze, comminate per la deduzione tardiva di mezzi di prova, riguarda soltanto le prove costituende, mentre la produzione di documenti può avvenire persino nel corso del giudizio di appello, purché, in quest'ultimo caso, i documenti stessi siano specificamente indicati dalle parti negli atti introduttivi, e depositati contestualmente ad essi, comunque prima della discussione orale (Cass. n.
9163/2003), peraltro, il giudicante osserva come, al di là della tardività della produzione documentale, effettuata dall' al momento della costituzione tardiva in giudizio, la CP_1 medesima può essere ritenuta ammissibile, in virtù dei poteri officiosi esercitabili dal giudice nell'ambito del rito lavoro, essendo da ritenersi documenti che integrano eccezioni in senso lato e mere difese, rispetto a quanto statuito da parte ricorrente, come tali pienamente ammissibili, non risultando essere eccezioni in senso stretto. La medesima giurisprudenza di legittimità ha, infatti, statuito che: "nel rito del lavoro, in base al combinato disposto degli artt. 416, terzo comma, cod. proc. civ., secondo cui il convenuto deve indicare, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare - onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato da
Corte cost. n. 13 del 1977 - e 437, secondo comma, cod. proc. civ, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova - fra i quali devono annoverarsi anche i documenti -, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso contestuale deposito degli stessi, determinano la decadenza del diritto alla produzione, salvo che non sia giustificata dal tempo della formazione dei documenti o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo). L'irreversibilità dell'estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello. Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi, nel processo, nel contraddittorio delle parti" (Cass. 21.12.2006 n. 27286).>>, di recente espresso dalla giurisprudenza di merito ( c.f.r. ad es. Tribunale di Trento, 7.12.2018).
Nondimeno, altrettanto recentemente, la medesima giurisprudenza di merito ha avuto modo di precisare come <Nelle controversie soggette al rito del lavoro la costituzione in giudizio tardiva determina una preclusione assoluta processuale tanto in merito alle eccezioni difensive, quanto alla prova ed alla produzione di documenti ai sensi dell'art. 416 c.p.c. Nel caso in esame i documenti prodotti tardivamente dalle società appellanti nel primo grado, non risultano ammissibili al processo essendo maturata la decadenza preclusiva alla loro produzione in giudizio in ragione della tardiva costituzione nel giudizio. "Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la possibilità per la parte di produrre tardivamente, nel giudizio di primo grado, prove documentali, presuppone, ex art. 420, comma quinto, cod. proc. civ., che si tratti di documenti sopravvenuti nella disponibilità della parte stessa, ed in ogni caso che si tratti, in coerenza con la perentorietà della regola dettata dall'art. 416 n.3 cod. proc. civ., di documenti a sostegno di eccezioni o posizioni difensive tempestivamente dedotte. Ne consegue la inammissibilità della produzione documentale da parte del convenuto a sostegno di eccezioni proposte a seguito di costituzione tardiva." (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 14110 del 01/10/2002). Né a tale limite preclusivo può sopperire il potere istruttorio del Giudice ai sensi dell'artt. 421 e 437 c.p.c., non potendo il Giudice dare ingresso alle difese proposte in violazione del contraddittorio processuale laddove, come nel caso in esame, la produzione documentale implica l'allegazione di fatti nuovi.>> (App. Milano, 25.10.2018).
Con la sentenza n. 3467, depositata in data 6 Febbraio 2019, la Sezione lavoro della
Corte di Cassazione è tornata sull'argomento, sollecitata dal ricorso di un lavoratore che lamentava la circostanza per la quale il Giudice di secondo grado, nel decidere sull'appello avverso la decisione del Tribunale, aveva posto a fondamento della decisione alcuni documenti che, al contrario, non potevano essere utilizzati perché tardivamente depositati dalla convenuta, la quale si era costituita nel giudizio di primo grado oltre il termine (dieci giorni) di cui all'art. 416 Cpc.
Il Giudice di legittimità, nell'accogliere il ricorso sul punto, ha rilevato che <Questa
Corte ha affermato che la tardiva costituzione del convenuto in primo grado non comporta che il giudice di appello non possa prendere in considerazione, ai fini della decisione, la documentazione relativa al giudizio di primo grado, ma a condizione che, in assenza di tempestiva opposizione all'irrituale produzione, la stessa sia stata ritualmente acquisita e sia entrata a far parte del tema di indagine (Cass. n.
8924/2015).>>.
In buona sostanza la documentazione depositata dal convenuto, costituitosi tardivamente in giudizio, ritiene questo giudicante alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, può essere acquisita al processo e, conseguentemente, utilizzata ai fini della decisione, solo in assenza di tempestiva opposizione in merito alla tardiva produzione da parte del ricorrente.
Tanto è vero che la stessa, continua riferendo come <Nel caso di specie, al contrario, la tardività della costituzione e della produzione, eccepita all'udienza ex art. 420 cod. proc. civ. e della quale aveva dato atto il giudice di primo grado nella sentenza impugnata (doc. c e f del fascicolo ex art. 369 n. 4 cod. proc. civ.), era stata nuovamente eccepita in grado di appello, in quanto con la memoria di costituzione l'appellato aveva rappresentato che «andrà stralciata tutta la documentazione allegata al ricorso in appello ed inserita nel fascicolo di parte avversaria» (pag. 15 ricorso e documento a).>>
Nella fattispecie all' attenzione del Tribunale, a seguito della tardiva costituzione in giudizio dell la parte opponente, nelle note depositate in atti ha eccepito tale CP_1 tardività richiamandosi alle preclusioni assolute processuali tipiche del rito del lavoro sia sul versante delle eccezioni e difese non rilevabili d' ufficio che di quello della produzione documentale.
Conseguentemente, per la delibazione delle spese non si terrà conto dei documenti prodotti dal convenuto unitamente alla memoria di costituzione depositata oltre i termini di legge.
Tenuto conto della circostanza che il beneficio richiesto è stato riconosciuto solo con notevole ritardo rispetto alla data di presentazione dell' istanza all' e che, in ogni CP_1 caso, la concreta liquidazione è avvenuta , quantomeno per la seconda rata, solo a seguito della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, le spese di lite, a cui la parte ricorrente è stata costretta, vanno poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
La dott.ssa Clara Ruggiero, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' alle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.000,00, CP_1 comprensivi di spese forfettarie, oltre I.V.A. e C.P.A.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 4.7.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Cara Ruggiero
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 04.07.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 17069/2024
Tra
Il sig. nato il [...] in San Giorgio a [...] e residente Parte_1 in Mondragone alla via Polibio, snc- Villa IG (CF. , rapp.to C.F._1
e difeso dall' Avv. Alessandra IG domiciliato in Mondragone, via Polibio, come in atti
- Ricorrente-
e l' (C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
Pia Tedeschi elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura come in atti CP_1
-Resistente-
Fatto e diritto Con ricorso regolarmente notificato, l'istante deduceva:
Di essere dipendente della società Grimaldi, n.q. di Ufficiale di Macchina, di aver effettuato il seguente periodo di imbarco dal 29.12.2023 nel porto di Igoumenitsa
(Grecia) e sbarco del 08.04.2024, nel porto di Ancona (AN). Di essersi sottoposto a visita medica ambulatoriale in data 22.04.2024, presso i servizi assistenza sanitaria ai naviganti-denuncia di malattia, con diagnosi di cervicalgia, dolore addominale, cefalea. Sia in data 07.05.2024, che in data 21.05.2024, il sig. non risultava Pt_1 clinicamente guarito con consequenziale prolungamento del periodo di malattia. In data 04.06.2024, il sig. veniva dichiarato clinicamente guarito. Parte_1
La documentazione menzionata veniva inoltrata a mezzo pec. Parte ricorrente, deduceva che di aver sollecitato più volte il riconoscimento della indennità di malattia, richiesta rimasta inevasa. Tanto premesso, concludeva chiedendo: Parte_1 ha il diritto di vedersi riconosciuta la indennità di malattia nel periodo dal
[...]
22.04.2024 al 04.06.2024; condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a corrispondere quanto legittimamente spettante a titolo di indennità di malattia nel periodo dal 22.04.2024 al 04.06.2024; condannare l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari per la presente controversia ed in ossequio ai parametri del D.M. 55/2014 avendo l'Ente disatteso ogni qualsivoglia tentativo di risolvere stragiudizialmente la lite;
condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un quo CP_1 indennizzo in favore del ricorrente, per imperterrita negligenza ed inadempienza.>>
Si costituiva con memoria del 28.01.2025 l' che eccepiva la pretestuosità e CP_1 strumentalità del ricorso proposto. Deduceva che solo in data 22/06/2024 parte ricorrente, trasmetteva il libretto di navigazione, documento mai trasmesso in precedenza, ed essenziale ai fini del riconoscimento della prestazione, in quanto contenente l'annotazione della Capitaneria di porto delle date di imbarco e sbarco;
in precedenza, risultavano trasmessi solo i certificati medici. Per cui, solo a partire dalla predetta data del 22/06/2024 iniziava a decorre il termine di 55 giorni per la definizione del procedimento amministrativo. In data 22/07/2024, quindi, prima della notifica del ricorso giudiziario (avvenuta in data 29/07/2024), la sede disponeva il pagamento dell'indennità di malattia per l'intero periodo di malattia (dal 22/04/2024 al 04/06/2024) corrispondendo l'importo lordo di 1.406,80 €. Concludeva, pertanto <Voglia l'Ill.mo Giudice, per i motivi suesposti, dichiarare la cessazione della materia del contendere per quanto dedotto e documentato con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite o, in via gradata, integrale loro compensazione.>>
All'udienza odierna la causa è quindi decisa dal Giudice, come da sentenza contestuale.
******** In ragione dell'intervenuto riconoscimento del buon diritto della parte ricorrente da parte dell deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (c.f.r. CP_1 provvedimento di riconoscimento del beneficio ).
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, emerge dagli atti che l' in CP_1 corso di giudizio, ha riconosciuto che la parte ricorrente aveva diritto all' indennità di malattia per tutto il periodo preteso ed ha provveduto alla relativa liquidazione in due rate distanziate di qualche mese ed, esattamente, con una prima liquidazione risalente al 22.7.2024 , coincidente con il deposito dell' atto introduttivo del giudizio, ed una seconda a saldo solo il 25.9.2024.
Ciò posto, si determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Sul punto la difesa del convenuto, incentrata su alcuni documenti prodotti unitamente alla memoria difensiva depositata tardivamente che giustificherebbero il ritardo nell' adempimento e la suddivisione in due ratei del pagamento imputandoli ad un contegno poco collaborativo del ricorrente, non possono essere utilizzati ai fini decisori.
Va in proposito evidenziato infatti che è pacifico che l si sia costituito tardivamente CP_1 con memoria depositata il 28.1.2025 rispetto all' udienza di prima discussione della causa fissata per il 31.1.2025.
Di certo non si può sottacere quell'orientamento per cui <nel rito del lavoro, la previsione di preclusioni e decadenze, comminate per la deduzione tardiva di mezzi di prova, riguarda soltanto le prove costituende, mentre la produzione di documenti può avvenire persino nel corso del giudizio di appello, purché, in quest'ultimo caso, i documenti stessi siano specificamente indicati dalle parti negli atti introduttivi, e depositati contestualmente ad essi, comunque prima della discussione orale (Cass. n.
9163/2003), peraltro, il giudicante osserva come, al di là della tardività della produzione documentale, effettuata dall' al momento della costituzione tardiva in giudizio, la CP_1 medesima può essere ritenuta ammissibile, in virtù dei poteri officiosi esercitabili dal giudice nell'ambito del rito lavoro, essendo da ritenersi documenti che integrano eccezioni in senso lato e mere difese, rispetto a quanto statuito da parte ricorrente, come tali pienamente ammissibili, non risultando essere eccezioni in senso stretto. La medesima giurisprudenza di legittimità ha, infatti, statuito che: "nel rito del lavoro, in base al combinato disposto degli artt. 416, terzo comma, cod. proc. civ., secondo cui il convenuto deve indicare, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare - onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato da
Corte cost. n. 13 del 1977 - e 437, secondo comma, cod. proc. civ, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova - fra i quali devono annoverarsi anche i documenti -, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso contestuale deposito degli stessi, determinano la decadenza del diritto alla produzione, salvo che non sia giustificata dal tempo della formazione dei documenti o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo). L'irreversibilità dell'estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello. Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi, nel processo, nel contraddittorio delle parti" (Cass. 21.12.2006 n. 27286).>>, di recente espresso dalla giurisprudenza di merito ( c.f.r. ad es. Tribunale di Trento, 7.12.2018).
Nondimeno, altrettanto recentemente, la medesima giurisprudenza di merito ha avuto modo di precisare come <Nelle controversie soggette al rito del lavoro la costituzione in giudizio tardiva determina una preclusione assoluta processuale tanto in merito alle eccezioni difensive, quanto alla prova ed alla produzione di documenti ai sensi dell'art. 416 c.p.c. Nel caso in esame i documenti prodotti tardivamente dalle società appellanti nel primo grado, non risultano ammissibili al processo essendo maturata la decadenza preclusiva alla loro produzione in giudizio in ragione della tardiva costituzione nel giudizio. "Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la possibilità per la parte di produrre tardivamente, nel giudizio di primo grado, prove documentali, presuppone, ex art. 420, comma quinto, cod. proc. civ., che si tratti di documenti sopravvenuti nella disponibilità della parte stessa, ed in ogni caso che si tratti, in coerenza con la perentorietà della regola dettata dall'art. 416 n.3 cod. proc. civ., di documenti a sostegno di eccezioni o posizioni difensive tempestivamente dedotte. Ne consegue la inammissibilità della produzione documentale da parte del convenuto a sostegno di eccezioni proposte a seguito di costituzione tardiva." (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 14110 del 01/10/2002). Né a tale limite preclusivo può sopperire il potere istruttorio del Giudice ai sensi dell'artt. 421 e 437 c.p.c., non potendo il Giudice dare ingresso alle difese proposte in violazione del contraddittorio processuale laddove, come nel caso in esame, la produzione documentale implica l'allegazione di fatti nuovi.>> (App. Milano, 25.10.2018).
Con la sentenza n. 3467, depositata in data 6 Febbraio 2019, la Sezione lavoro della
Corte di Cassazione è tornata sull'argomento, sollecitata dal ricorso di un lavoratore che lamentava la circostanza per la quale il Giudice di secondo grado, nel decidere sull'appello avverso la decisione del Tribunale, aveva posto a fondamento della decisione alcuni documenti che, al contrario, non potevano essere utilizzati perché tardivamente depositati dalla convenuta, la quale si era costituita nel giudizio di primo grado oltre il termine (dieci giorni) di cui all'art. 416 Cpc.
Il Giudice di legittimità, nell'accogliere il ricorso sul punto, ha rilevato che <Questa
Corte ha affermato che la tardiva costituzione del convenuto in primo grado non comporta che il giudice di appello non possa prendere in considerazione, ai fini della decisione, la documentazione relativa al giudizio di primo grado, ma a condizione che, in assenza di tempestiva opposizione all'irrituale produzione, la stessa sia stata ritualmente acquisita e sia entrata a far parte del tema di indagine (Cass. n.
8924/2015).>>.
In buona sostanza la documentazione depositata dal convenuto, costituitosi tardivamente in giudizio, ritiene questo giudicante alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, può essere acquisita al processo e, conseguentemente, utilizzata ai fini della decisione, solo in assenza di tempestiva opposizione in merito alla tardiva produzione da parte del ricorrente.
Tanto è vero che la stessa, continua riferendo come <Nel caso di specie, al contrario, la tardività della costituzione e della produzione, eccepita all'udienza ex art. 420 cod. proc. civ. e della quale aveva dato atto il giudice di primo grado nella sentenza impugnata (doc. c e f del fascicolo ex art. 369 n. 4 cod. proc. civ.), era stata nuovamente eccepita in grado di appello, in quanto con la memoria di costituzione l'appellato aveva rappresentato che «andrà stralciata tutta la documentazione allegata al ricorso in appello ed inserita nel fascicolo di parte avversaria» (pag. 15 ricorso e documento a).>>
Nella fattispecie all' attenzione del Tribunale, a seguito della tardiva costituzione in giudizio dell la parte opponente, nelle note depositate in atti ha eccepito tale CP_1 tardività richiamandosi alle preclusioni assolute processuali tipiche del rito del lavoro sia sul versante delle eccezioni e difese non rilevabili d' ufficio che di quello della produzione documentale.
Conseguentemente, per la delibazione delle spese non si terrà conto dei documenti prodotti dal convenuto unitamente alla memoria di costituzione depositata oltre i termini di legge.
Tenuto conto della circostanza che il beneficio richiesto è stato riconosciuto solo con notevole ritardo rispetto alla data di presentazione dell' istanza all' e che, in ogni CP_1 caso, la concreta liquidazione è avvenuta , quantomeno per la seconda rata, solo a seguito della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, le spese di lite, a cui la parte ricorrente è stata costretta, vanno poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
La dott.ssa Clara Ruggiero, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' alle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.000,00, CP_1 comprensivi di spese forfettarie, oltre I.V.A. e C.P.A.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 4.7.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Cara Ruggiero