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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 31/03/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2141/2024
REPUBBLICA ALA
IN NOME DEL POPOLO ALO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO sezione III CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello iscritta al N. R.G. 2141 dell'anno 2024
TRA
LP NY MB (P.IVA DE320095320), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata studiolegalelombardo@legalmail.it dell'avv. Danilo Lombardo che la rappresenta e difende come da procura generale rilasciata dal Notaio
Matthias Hoppe di Berlino in data 21/06/2023, repertorio n. H 254/2023 e relativa traduzione giurata
- APPELLANTE -
CONTRO
IZ AI GA LT AL RA (P.I. 11291000963), in persona del suo legale rappresentante
- APPELLATA CONTUMACE -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 798/2023 emessa dal Giudice di Pace di Busto Arsizio in data
27/11/2023, depositata il 01/12/2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“In via principale: accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il presente appello, accertando e dichiarando la legittimità della rappresentanza sostanziale e processuale di parte appellante, EL
MA BH, ai fini dell'accoglimento della domanda e, in riforma della Sentenza impugnata, riconoscere il diritto della stessa, in qualità di cessionaria del credito, alla compensazione pecuniaria ex Reg. CE 261/04 così come formulata nelle conclusioni dell'atto di citazione di primo grado.
In via subordinata: annullare la sentenza impugnata con rimessione della stessa dinanzi al Giudice di primo grado per la decisione nel merito della vicenda”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO pagina 1 di 6 Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, LP NY MB (d'ora in avanti, per brevità, “LP”), in qualità di cessionaria del credito vantato da BE CU e ER
MA, ha proposto appello avverso la sentenza n. 798/2023, depositata in data 1/12/2023, con cui il
Giudice di Pace di Busto Arsizio aveva rigettato la sua domanda di condanna della compagnia aerea
IZ AI GA LT al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento
CE n. 261/2004 a causa del ritardo di oltre tre ore del volo da Thira Airport, Thira (GR) a Milano
Malpensa Airport, Milan (IT) dalla stessa operato previsto per la data del 01/08/2021, ritenendo che l'attrice fosse carente di legittimazione attiva in quanto non iscritta all'Albo degli intermediari.
LP ha chiesto, pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, di condannare la compagnia aerea convenuta al pagamento della somma di € 400,00 a titolo di compensazione pecuniaria, oltre € 100,00 per l'intervento stragiudiziale del sottoscritto procuratore con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Pur ritualmente citata, IZ AI GA LT non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
All'udienza del 5/02/2025 rilevata la mancata produzione del fascicolo di parte di primo grado e, vista
Cass., Sez. Un., Sentenza n. 4835 del 16/02/2023, il Giudice assegnava all'appellante termine di giorni
20 per la produzione del fascicolo suddetto e rinviava la causa per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
****
L'appello è parzialmente fondato.
Con la sentenza gravata il Giudice di Pace ha statuito “Dichiara la carenza di legittimazione attiva della società EL LT nei confronti di Wizz Air Hungary LT Italian Branch”.
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva dichiarato la carenza di legittimazione attiva di parte attrice sull'erroneo convincimento che la società aveva agito in giudizio avendo acquistato a titolo oneroso il credito dei passeggeri avente ad oggetto la compensazione pecuniaria di cui al Regolamento europeo n. 261/2004, senza essere iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106, d.lg. n. 385/1993, cui detta attività, di natura finanziaria, sarebbe riservata.
Dato che, secondo il Giudice di primo grado, l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 106 TUB, sarebbe riservato agli intermediari finanziari, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia, il contratto stipulato tra la
LP ed il passeggero in questione avrebbe dovuto ritenersi affetto da nullità, per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., non essendo la società acquirente il credito iscritta nel precitato albo.
pagina 2 di 6 A parere dell'appellante, al contrario, l'art. 106 TUB non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie poiché la cessione oggetto del contratto in esame non costituisce un'operazione di finanziamento.
Sul punto deve aderirsi alla pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 7635/2024) la quale esclude che la peculiare attività di acquisto dei crediti oggetto di causa rientri nelle previsioni di cui all'articolo
106 TUB.
La S.C., in particolare, riprendendo le motivazioni della sentenza di primo grado, afferma che “dal tenore letterale delle disposizioni in esame emerge chiaramente come, per aversi attività di finanziamento esercitata nei confronti del pubblico ai sensi dell'art. 106 TUB, non è sufficiente che vi sia una cessione di credito di cui sia parte un soggetto che operi nei confronti dei terzi con carattere di professionalità, ma è altresì necessario che tale cessione (onerosa) integri la erogazione di un finanziamento. Ebbene, la causa di finanziamento non può che ravvisarsi nella messa a disposizione di denaro o altra utilità, senza che assuma rilevanza il modello di volta in volta utilizzato, che può consistere nell'erogazione di una somma di denaro o nella messa a disposizione del beneficiario di un bene. Ciò che rileva, quindi, per poter qualificare un contratto come avente (anche) causa di finanziamento, è l'anticipazione in favore di un determinato soggetto (finanziato) di una somma di denaro o altro bene successivamente da restituirsi» (pag. 4 della sentenza impugnata).
Procedendo all'esame del regolamento negoziale de quo, il Tribunale ha escluso la causa di finanziamento. Nello specifico, ha evidenziato che «il contratto stipulato tra i cedenti e EL LT così prevede: "La parte cedente è titolare del diritto alla compensazione pecuniaria (credito) previsto nei confronti della compagnia aerea sopra indicata in conformità a quanto previsto dal Regolamento n.
261/2004 in relazione al volo sopra specificato. La parte cedente trasferisce e assegna a HE (...) il credito di cui al paragrafo precedente. Il prezzo indicato per tale assegnazione è quello di cui al Listino prezzi e ai Termini e condizioni da considerarsi parte del presente accordo per relationem, e sarà corrisposto dopo che HE avrà ricevuto la compensazione pecuniaria (il credito) da parte della compagnia aerea. HE adotta tutte le appropriate misure legali-giudiziali ed extragiudiziali- volte all'ottenimento della compensazione pecuniaria (credito). A far data da oggi, la parte cedente non potrà accettare alcun pagamento da parte della compagnia aerea".».
Ha concluso dunque che «Dal chiaro contenuto del regolamento negoziale in esame emerge, infatti, come il cedente non riceva da EL LT alcuna anticipazione del credito ceduto (e, per l'effetto, non si obblighi ad alcuna restituzione), essendo espressamente pattuito che egli riceva tale somma di denaro
- ancorché decurtata - soltanto se e quando la cessionaria avrà ottenuto il pagamento della compensazione pecuniaria da parte della compagnia aerea debitrice.» ( pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).
pagina 3 di 6 Il Tribunale ha pure sottolineato da un lato, che «non si assiste ad alcuna preventiva messa a disposizione in favore del cedente e da parte del cessionario delle somme oggetto del futuro ed eventuale pagamento del debitore ceduto e, dall'altro, lo stesso corrispettivo della cessione del credito è meramente eventuale, posto che esso "sarà corrisposto dopo che HE avrà ricevuto la compensazione pecuniaria (il credito) da parte della compagnia aerea", dal che discende che, laddove
l'azione di recupero del credito esercitata dalla cessionaria nei confronti del debitore ceduto abbia esito infruttuoso, il passeggero-cedente nulla avrà diritto di ricevere a titolo di corrispettivo della cessione medesima, venendo meno, in tal modo, la stessa configurabilità di una causa di finanziamento.».
Pertanto, il Tribunale ha escluso che il contratto di cessione del credito stipulato tra il passeggero e
l'odierna resistente «sia atto a realizzare una causa di finanziamento, integrando semmai una compravendita (la cui onerosità è data dal pagamento del corrispettivo dovuto alla cessionaria per il compimento di tutte le attività poste in essere per il recupero del credito ceduto, corrispettivo che viene decurtato dalla somma di denaro di cui all'esito beneficerà il cedente).» (pag. 5 della sentenza impugnata).
A fronte di tali argomentazioni, insussistenti si rilevano le doglianze di parte ricorrente ed in particolare, risultano meramente suggestive le censure di falsa applicazione delle norme indicate laddove OS PA deduce che "l'attività di credito risarcitorio verrebbe in tal guisa finanziata dal cessionario e rappresenterebbe un'utilità economica immediata e valutabile economicamente in favore del cedente"
(pag. 21 del ricorso), tenuto conto che anche con tale deduzione la parte ricorrente tende a offrire una sua particolare ricostruzione del rapporto in esame, come tale inammissibile e non idonea a scalfire la debita qualificazione del rapporto quale compravendita compiuta dal giudice di merito.
Infine, il Tribunale ha mostrato, nella specie, di conformarsi a quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare nella diversa ipotesi di cessione del credito da risarcimento del danno da sinistro stradale
e cioè che detto credito è suscettibile di cessione ai sensi dell'artt. 1260 e ss. cod. civ.; e che la cessione di detto credito, intervenuta tra il danneggiato/cedente e la carrozzeria/cessionaria, consente a quest'ultima di agire in giudizio nei confronti della compagnia assicurativa in quanto la cessionaria può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio (v. Cass. Sez. 3, 14/02/2019 n. 4300; Cass. Sez. 3, 10/1/2012, n. 51; Cass., 10/1/2012, n. 52;
Cass. Sez. 3, 3/10/2013, n. 22601) e neppure implicando detta operazione alcuna attività finanziaria soggetta ad autorizzazione ex art. 106 d.lgs. n. 385 del 1992”.
Alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, ne deriva che il contratto di cessione del credito stipulato tra i passeggeri BE CU e ER MA e l'odierna appellante non può essere in alcun pagina 4 di 6 modo considerato un atto di finanziamento, con la conseguenza che la statuizione con cui il giudice di prime cure ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo alla LP sulla base della nullità della cessione del credito per violazione dell'art. 106 TUB deve essere riformata.
Deve, pertanto, riconoscersi la legittimazione attiva e la titolarità del credito in capo all'appellante
HE.
Nel merito, la domanda attorea è fondata.
Il caso di specie è relativo al diritto alla compensazione pecuniaria dovuta nell'ipotesi di cancellazione/ritardo di volo aereo previsto ai sensi dell'art. 5 Reg. CE 261/2004, che prevede la spettanza ai passeggeri di una compensazione pecuniaria, in caso di ritardo oltre le 3 ore, nella misura stabilita dall'art. 7 e, cioè, nel caso di tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km una somma di € 400,00 a passeggero.
La compensazione è dovuta a condizione che il vettore aereo non dimostri che il ritardo sia dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare pur adottando tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all'effettivo controllo del vettore ai sensi dell'art. 5 del regolamento. La compagnia aerea, rimasta contumace sia in primo grado che nel presente giudizio d'appello, non ha dedotto e provato la sussistenza di tali circostanze eccezionali a giustificazione del ritardo.
Per contro, il passeggero deve fornire la prova della fonte negoziale del diritto.
“Il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto
(inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore. Spetta a quest'ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l'avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004" (Cass.
1584/2018)
Gli appellanti, con il fascicolo di primo grado, producevano la prova della prenotazione del volo in questione (doc. 2 del fascicolo di primo grado) ed allegavano il c.d. flight status dal quale risultava il ritardo superiore alle tre ore (doc. 3 del fascicolo di primo grado).
Non può, pertanto, dubitarsi dell'esistenza del diritto di credito in capo ai passeggeri. Risulta, altresì, provata l'avvenuta cessione di tale credito ad HE (doc. 4 del fascicolo di primo grado)
Non può invece essere accolta la domanda al pagamento dell'ulteriore importo di € 100,00 per spese legali per attività stragiudiziale, consistita nell'invio di una lettera di diffida al pagamento della compensazione pecuniaria prima dell'introduzione del giudizio. Ai sensi dell'art. 20, D.M. n. 55/2014, che disciplina i compensi per le prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali, infatti, presupposto per la liquidazione di uno specifico compenso per tale attività è che la stessa rivesta “autonoma rilevanza” rispetto all'attività giudiziale. Deve, tuttavia, escludersi che il semplice invio di una lettera di diffida prima dell'avvio del giudizio, che peraltro avrebbe potuto essere inviata in prima battuta dai cedenti il credito, senza aggravio di spese, possa essere considerata una specifica prestazione stragiudiziale munita di una propria autonomia, rilevanza e utilità, dovendo la stessa, al contrario, ritenersi un mero atto prodromico all'introduzione del giudizio.
pagina 5 di 6 Le spese del primo grado di giudizio e del presente vanno poste, dunque, a carico della compagnia aerea convenuta, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 798/2023 del Giudice di Pace di Busto Arsizio pubblicata il 27 novembre del 2023, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna IZ AI
GA LT al pagamento in favore di LP NY MB della compensazione pecuniaria di cui all'art. 7, co. 1, lett. b), del regolamento UE n. 261/2004, che liquida nella misura di
800,00 euro (400,00 per ciascun passeggero);
- condanna IZ AI GA LT, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di LP NY MB, in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese processuali del doppio grado che liquida in complessivi € 1.585,00 (€ 586,00 per il primo grado -di cui
€ 488,00 per compensi e € 98,00 per spese- e € 999,00 per il secondo grado -di cui € 852,00 per compenso e € 147,00 per spese-) oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Busto Arsizio, il 31/03/2025
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ALA
IN NOME DEL POPOLO ALO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO sezione III CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello iscritta al N. R.G. 2141 dell'anno 2024
TRA
LP NY MB (P.IVA DE320095320), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata studiolegalelombardo@legalmail.it dell'avv. Danilo Lombardo che la rappresenta e difende come da procura generale rilasciata dal Notaio
Matthias Hoppe di Berlino in data 21/06/2023, repertorio n. H 254/2023 e relativa traduzione giurata
- APPELLANTE -
CONTRO
IZ AI GA LT AL RA (P.I. 11291000963), in persona del suo legale rappresentante
- APPELLATA CONTUMACE -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 798/2023 emessa dal Giudice di Pace di Busto Arsizio in data
27/11/2023, depositata il 01/12/2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“In via principale: accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il presente appello, accertando e dichiarando la legittimità della rappresentanza sostanziale e processuale di parte appellante, EL
MA BH, ai fini dell'accoglimento della domanda e, in riforma della Sentenza impugnata, riconoscere il diritto della stessa, in qualità di cessionaria del credito, alla compensazione pecuniaria ex Reg. CE 261/04 così come formulata nelle conclusioni dell'atto di citazione di primo grado.
In via subordinata: annullare la sentenza impugnata con rimessione della stessa dinanzi al Giudice di primo grado per la decisione nel merito della vicenda”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO pagina 1 di 6 Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, LP NY MB (d'ora in avanti, per brevità, “LP”), in qualità di cessionaria del credito vantato da BE CU e ER
MA, ha proposto appello avverso la sentenza n. 798/2023, depositata in data 1/12/2023, con cui il
Giudice di Pace di Busto Arsizio aveva rigettato la sua domanda di condanna della compagnia aerea
IZ AI GA LT al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento
CE n. 261/2004 a causa del ritardo di oltre tre ore del volo da Thira Airport, Thira (GR) a Milano
Malpensa Airport, Milan (IT) dalla stessa operato previsto per la data del 01/08/2021, ritenendo che l'attrice fosse carente di legittimazione attiva in quanto non iscritta all'Albo degli intermediari.
LP ha chiesto, pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, di condannare la compagnia aerea convenuta al pagamento della somma di € 400,00 a titolo di compensazione pecuniaria, oltre € 100,00 per l'intervento stragiudiziale del sottoscritto procuratore con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Pur ritualmente citata, IZ AI GA LT non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
All'udienza del 5/02/2025 rilevata la mancata produzione del fascicolo di parte di primo grado e, vista
Cass., Sez. Un., Sentenza n. 4835 del 16/02/2023, il Giudice assegnava all'appellante termine di giorni
20 per la produzione del fascicolo suddetto e rinviava la causa per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
****
L'appello è parzialmente fondato.
Con la sentenza gravata il Giudice di Pace ha statuito “Dichiara la carenza di legittimazione attiva della società EL LT nei confronti di Wizz Air Hungary LT Italian Branch”.
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva dichiarato la carenza di legittimazione attiva di parte attrice sull'erroneo convincimento che la società aveva agito in giudizio avendo acquistato a titolo oneroso il credito dei passeggeri avente ad oggetto la compensazione pecuniaria di cui al Regolamento europeo n. 261/2004, senza essere iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106, d.lg. n. 385/1993, cui detta attività, di natura finanziaria, sarebbe riservata.
Dato che, secondo il Giudice di primo grado, l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 106 TUB, sarebbe riservato agli intermediari finanziari, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia, il contratto stipulato tra la
LP ed il passeggero in questione avrebbe dovuto ritenersi affetto da nullità, per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., non essendo la società acquirente il credito iscritta nel precitato albo.
pagina 2 di 6 A parere dell'appellante, al contrario, l'art. 106 TUB non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie poiché la cessione oggetto del contratto in esame non costituisce un'operazione di finanziamento.
Sul punto deve aderirsi alla pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 7635/2024) la quale esclude che la peculiare attività di acquisto dei crediti oggetto di causa rientri nelle previsioni di cui all'articolo
106 TUB.
La S.C., in particolare, riprendendo le motivazioni della sentenza di primo grado, afferma che “dal tenore letterale delle disposizioni in esame emerge chiaramente come, per aversi attività di finanziamento esercitata nei confronti del pubblico ai sensi dell'art. 106 TUB, non è sufficiente che vi sia una cessione di credito di cui sia parte un soggetto che operi nei confronti dei terzi con carattere di professionalità, ma è altresì necessario che tale cessione (onerosa) integri la erogazione di un finanziamento. Ebbene, la causa di finanziamento non può che ravvisarsi nella messa a disposizione di denaro o altra utilità, senza che assuma rilevanza il modello di volta in volta utilizzato, che può consistere nell'erogazione di una somma di denaro o nella messa a disposizione del beneficiario di un bene. Ciò che rileva, quindi, per poter qualificare un contratto come avente (anche) causa di finanziamento, è l'anticipazione in favore di un determinato soggetto (finanziato) di una somma di denaro o altro bene successivamente da restituirsi» (pag. 4 della sentenza impugnata).
Procedendo all'esame del regolamento negoziale de quo, il Tribunale ha escluso la causa di finanziamento. Nello specifico, ha evidenziato che «il contratto stipulato tra i cedenti e EL LT così prevede: "La parte cedente è titolare del diritto alla compensazione pecuniaria (credito) previsto nei confronti della compagnia aerea sopra indicata in conformità a quanto previsto dal Regolamento n.
261/2004 in relazione al volo sopra specificato. La parte cedente trasferisce e assegna a HE (...) il credito di cui al paragrafo precedente. Il prezzo indicato per tale assegnazione è quello di cui al Listino prezzi e ai Termini e condizioni da considerarsi parte del presente accordo per relationem, e sarà corrisposto dopo che HE avrà ricevuto la compensazione pecuniaria (il credito) da parte della compagnia aerea. HE adotta tutte le appropriate misure legali-giudiziali ed extragiudiziali- volte all'ottenimento della compensazione pecuniaria (credito). A far data da oggi, la parte cedente non potrà accettare alcun pagamento da parte della compagnia aerea".».
Ha concluso dunque che «Dal chiaro contenuto del regolamento negoziale in esame emerge, infatti, come il cedente non riceva da EL LT alcuna anticipazione del credito ceduto (e, per l'effetto, non si obblighi ad alcuna restituzione), essendo espressamente pattuito che egli riceva tale somma di denaro
- ancorché decurtata - soltanto se e quando la cessionaria avrà ottenuto il pagamento della compensazione pecuniaria da parte della compagnia aerea debitrice.» ( pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).
pagina 3 di 6 Il Tribunale ha pure sottolineato da un lato, che «non si assiste ad alcuna preventiva messa a disposizione in favore del cedente e da parte del cessionario delle somme oggetto del futuro ed eventuale pagamento del debitore ceduto e, dall'altro, lo stesso corrispettivo della cessione del credito è meramente eventuale, posto che esso "sarà corrisposto dopo che HE avrà ricevuto la compensazione pecuniaria (il credito) da parte della compagnia aerea", dal che discende che, laddove
l'azione di recupero del credito esercitata dalla cessionaria nei confronti del debitore ceduto abbia esito infruttuoso, il passeggero-cedente nulla avrà diritto di ricevere a titolo di corrispettivo della cessione medesima, venendo meno, in tal modo, la stessa configurabilità di una causa di finanziamento.».
Pertanto, il Tribunale ha escluso che il contratto di cessione del credito stipulato tra il passeggero e
l'odierna resistente «sia atto a realizzare una causa di finanziamento, integrando semmai una compravendita (la cui onerosità è data dal pagamento del corrispettivo dovuto alla cessionaria per il compimento di tutte le attività poste in essere per il recupero del credito ceduto, corrispettivo che viene decurtato dalla somma di denaro di cui all'esito beneficerà il cedente).» (pag. 5 della sentenza impugnata).
A fronte di tali argomentazioni, insussistenti si rilevano le doglianze di parte ricorrente ed in particolare, risultano meramente suggestive le censure di falsa applicazione delle norme indicate laddove OS PA deduce che "l'attività di credito risarcitorio verrebbe in tal guisa finanziata dal cessionario e rappresenterebbe un'utilità economica immediata e valutabile economicamente in favore del cedente"
(pag. 21 del ricorso), tenuto conto che anche con tale deduzione la parte ricorrente tende a offrire una sua particolare ricostruzione del rapporto in esame, come tale inammissibile e non idonea a scalfire la debita qualificazione del rapporto quale compravendita compiuta dal giudice di merito.
Infine, il Tribunale ha mostrato, nella specie, di conformarsi a quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare nella diversa ipotesi di cessione del credito da risarcimento del danno da sinistro stradale
e cioè che detto credito è suscettibile di cessione ai sensi dell'artt. 1260 e ss. cod. civ.; e che la cessione di detto credito, intervenuta tra il danneggiato/cedente e la carrozzeria/cessionaria, consente a quest'ultima di agire in giudizio nei confronti della compagnia assicurativa in quanto la cessionaria può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio (v. Cass. Sez. 3, 14/02/2019 n. 4300; Cass. Sez. 3, 10/1/2012, n. 51; Cass., 10/1/2012, n. 52;
Cass. Sez. 3, 3/10/2013, n. 22601) e neppure implicando detta operazione alcuna attività finanziaria soggetta ad autorizzazione ex art. 106 d.lgs. n. 385 del 1992”.
Alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, ne deriva che il contratto di cessione del credito stipulato tra i passeggeri BE CU e ER MA e l'odierna appellante non può essere in alcun pagina 4 di 6 modo considerato un atto di finanziamento, con la conseguenza che la statuizione con cui il giudice di prime cure ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo alla LP sulla base della nullità della cessione del credito per violazione dell'art. 106 TUB deve essere riformata.
Deve, pertanto, riconoscersi la legittimazione attiva e la titolarità del credito in capo all'appellante
HE.
Nel merito, la domanda attorea è fondata.
Il caso di specie è relativo al diritto alla compensazione pecuniaria dovuta nell'ipotesi di cancellazione/ritardo di volo aereo previsto ai sensi dell'art. 5 Reg. CE 261/2004, che prevede la spettanza ai passeggeri di una compensazione pecuniaria, in caso di ritardo oltre le 3 ore, nella misura stabilita dall'art. 7 e, cioè, nel caso di tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km una somma di € 400,00 a passeggero.
La compensazione è dovuta a condizione che il vettore aereo non dimostri che il ritardo sia dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare pur adottando tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all'effettivo controllo del vettore ai sensi dell'art. 5 del regolamento. La compagnia aerea, rimasta contumace sia in primo grado che nel presente giudizio d'appello, non ha dedotto e provato la sussistenza di tali circostanze eccezionali a giustificazione del ritardo.
Per contro, il passeggero deve fornire la prova della fonte negoziale del diritto.
“Il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto
(inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore. Spetta a quest'ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l'avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004" (Cass.
1584/2018)
Gli appellanti, con il fascicolo di primo grado, producevano la prova della prenotazione del volo in questione (doc. 2 del fascicolo di primo grado) ed allegavano il c.d. flight status dal quale risultava il ritardo superiore alle tre ore (doc. 3 del fascicolo di primo grado).
Non può, pertanto, dubitarsi dell'esistenza del diritto di credito in capo ai passeggeri. Risulta, altresì, provata l'avvenuta cessione di tale credito ad HE (doc. 4 del fascicolo di primo grado)
Non può invece essere accolta la domanda al pagamento dell'ulteriore importo di € 100,00 per spese legali per attività stragiudiziale, consistita nell'invio di una lettera di diffida al pagamento della compensazione pecuniaria prima dell'introduzione del giudizio. Ai sensi dell'art. 20, D.M. n. 55/2014, che disciplina i compensi per le prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali, infatti, presupposto per la liquidazione di uno specifico compenso per tale attività è che la stessa rivesta “autonoma rilevanza” rispetto all'attività giudiziale. Deve, tuttavia, escludersi che il semplice invio di una lettera di diffida prima dell'avvio del giudizio, che peraltro avrebbe potuto essere inviata in prima battuta dai cedenti il credito, senza aggravio di spese, possa essere considerata una specifica prestazione stragiudiziale munita di una propria autonomia, rilevanza e utilità, dovendo la stessa, al contrario, ritenersi un mero atto prodromico all'introduzione del giudizio.
pagina 5 di 6 Le spese del primo grado di giudizio e del presente vanno poste, dunque, a carico della compagnia aerea convenuta, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 798/2023 del Giudice di Pace di Busto Arsizio pubblicata il 27 novembre del 2023, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna IZ AI
GA LT al pagamento in favore di LP NY MB della compensazione pecuniaria di cui all'art. 7, co. 1, lett. b), del regolamento UE n. 261/2004, che liquida nella misura di
800,00 euro (400,00 per ciascun passeggero);
- condanna IZ AI GA LT, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di LP NY MB, in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese processuali del doppio grado che liquida in complessivi € 1.585,00 (€ 586,00 per il primo grado -di cui
€ 488,00 per compensi e € 98,00 per spese- e € 999,00 per il secondo grado -di cui € 852,00 per compenso e € 147,00 per spese-) oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Busto Arsizio, il 31/03/2025
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
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