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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/04/2025, n. 4943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4943 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SECONDA SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 17 febbraio 2025
(svoltasi in “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c.), in esito alla Camera di
Consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 21582 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2024, promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
elettivamente domiciliata in Lecce alla Via Nahi n. 27 presso lo studio dell'Avv.
Bernadette CACCIAPAGLIA che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
PARTE OPPONENTE
E
, in persona del Responsabile Controparte_1
deli atti introduttivi del giudizio Lazio, dott. , domiciliato CP_2
presso lo studio dell'Avv. Michele TREMATERRA e con lui elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Toledo n. 265, giusta procura in calce alla memoria difensiva
PARTE OPPOSTA
NONCHE'
, in persona del suo Controparte_3
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via
Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano MORELLI e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Metropolitana Inps di Roma
PARTE OPPOSTA
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 giugno 2024 la società Parte_1
conveniva in giudizio l' (da qui, Controparte_4
), nonché l' chiedendo “
1. in via preliminare, concedere, anche inaudita CP_5 CP_3
altera parte, la sospensione dell'atto impugnato sussistendo gravi motivi, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., e i contestuali ruoli ed avvisi di addebito impugnati stante la fondatezza del ricorso ed il pericolo di danno grave ed irreparabile… 2. Nel merito accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere all'esecuzione forzata attraverso l'intimazione di pagamento opposta con riferimento alle cartelle e avvisi impugnati con ricorso aventi ad oggetto contributi previdenziali in quanto inefficace o comunque, illegittima per assenza di un titolo esecutivo idoneo in ragione della mancata conoscenza della pretesa a causa della mancata notifica delle cartelle e degli addebiti e/o per tutti quanti i motivi in fatto ed in diritto dedotti e preliminarmente per intervenuta prescrizione del diritto riscuotere le somme e/o per decadenza;
3. qualora venisse accertata la regolare notifica degli avvisi di addebito dichiarare l'estinzione del credito per decadenza”.
2 Assumeva che in data 28 maggio 2024 le era stata notificata intimazione di pagamento numero 0972024906674540000 per la somma totale di €
347.983,11 afferente a crediti erariali e contributivi;
che la predetta intimazione si fondava sull'avviso di addebito n. 39720200000048092000 e sull'avviso di addebito n. 39720220000871011000, mai notificati alla ricorrente;
che, in ogni caso, doveva essere accertata la nullità degli avvisi di addebito per violazione dell'art. 25 del Dlgs. n. 46 del 1999, che stabiliva che i “contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' chiedendo il rigetto del CP_5
ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in riferimento alla presunta omessa notifica dell'avviso di addebito, affermando che su tale eccezione era da ritenere quale soggetto legittimato esclusivamente l' in quanto i motivi di annullamento dedotti dall'opponente riguardavano CP_3
fasi antecedenti alla stessa formazione del ruolo, e, pertanto, attinenti esclusivamente alla legittimità dell'attività effettuata dall'Ente impositore.
Si costituiva in giudizio anche l' chiedendo di dichiararsi CP_3
l'inammissibilità del ricorso, in quanto gli avvisi prodromici all'intimazione di pagamento erano stato puntualmente notificati a mezzo pec in data 17 gennaio
2020 e in data 19 marzo 2022. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande ex adverso formulate, perché in fondate in fatto e in diritto. In ogni caso rilevava l' che le stesse questioni, sia pure sotto profilo Controparte_6
parzialmente diverso (anche come impugnazioni dei meri estratti di ruolo) erano già state esaminate da questo stesso Giudice e decise, negativamente per l'opponente, con la sentenza 8644/24, depositata il 5 agosto 2024, nel giudizio r.g.l. 53/2024.
3 Trattandosi di causa documentale, all'odierna udienza la causa è stata decisa in modalità “trattazione scritta”, come da presente motivazione e pedissequo dispositivo in calce.
Come esattamente osservato dall' le questioni di causa hanno già CP_3
trovato soluzione, sia pure in relazione ad una prospettazione giuridica parzialmente diversa, con la sentenza sopra menzionata, dalla cui motivazione, non essendo stati addotti motivi nuovi e/o diversi (nemmeno la presentazione di un piano di “rottamazione”, per documentare il quale era stato chiesto un termine per il deposito di note difensive scritte, le quali non hanno peraltro minimamente trattato la suddetta questione) non vi è ragione per discostarsi.
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
Preliminarmente, non può essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di come dalla stessa richiesto, perché, in ogni caso, ben può CP_5
ritenersi la sussistenza della fattispecie del litisconsorzio (ancorché non
“necessario” ai sensi del codice di rito) per comunanza di causa, trattando la stessa di questioni che, incidendo non solo sul momento genetico ma altresì nella fase esecutiva/realizzativa della pretesa (il primo proprio degli enti impositori ed il secondo dell'ente esattore) è opportuno siano esaminate e decise congiuntamente.
Nel merito, osserva il Giudicante che l costituendosi in giudizio, ha CP_3
documentalmente provato di aver notificato nei termini di legge gli avvisi di addebito n. 39720200000048092000 e n. 39720220000871011000, su cui si fonda l'intimazione di pagamento oggetto dell'odierno giudizio.
In particolare, dalle ricevute di notificazione e consegna depositate in atti risulta che l'avviso di addebito n. n. 39720200000048092000 è stato puntualmente notificato a mezzo pec in data 17 gennaio 2020, mentre l'avviso di addebito n. 39720220000871011000 è stato notificato a mezzo pec in data 19 marzo 2022.
4 Riguardo tali allegazioni e prove documentali offerte da nulla è stato CP_3
ex adverso rilevato.
Pertanto, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la società odierna opponente avrebbe dovuto impugnare l'avviso di addebito nel termine di 40 giorni dalla notificazione, termine previsto dall'art. 24 del d.lgs. 46\1999 con riferimento alle cartelle esattoriali per crediti previdenziali, normativa estensibile al suddetto avviso di addebito, ai sensi dell'art. 30, comma 14, d.l. 78\2010 (conv. in l. 122\2010). Tuttavia, la mancata tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito nel termine posto dall'art. del
24 D.Lgs. n. 46 del 1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dall'avviso (cfr. ex multis Cass. Civ, Sez. Lav., Sentenza n. 4506 del 27 febbraio
2007; Cass. Civ, Sez. Trib., Sentenza n. 12263 del 25 maggio 2007; Cass. Civ, Sez.
Lav., Sentenza n. 2835 del 5 febbraio 2009; Cass. Civ, Sez. Lav., Sentenza n. 8900 del 14 aprile 2010; Cass. Civ, Sez. Lav., Sentenza n. 8931 del 19 aprile 2011 e
Cass, Civ. Sez. Unite, Sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016).
Parimenti, risulta tardiva l'impugnazione per asserite irregolarità formali dell'avviso di addebito – e, in particolare, per asserita decadenza dell'iscrizione a ruolo, in quanto effettuata oltre i termini di legge. Si tratta, infatti, di una censura esperibile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618 bis c.p.c., la quale avrebbe dovuto essere proposta nei 20 giorni dalla notifica degli stessi. Al proposito si rammenta quanto statuito nella sentenza n. 15116 del 17 luglio 2015, in cui la Corte di Cassazione ha ribadito che “qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l.
14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento
e della notificazione”.
5 In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.T.M.
- visto l'art. 429 c.p.c.;
- ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
- respinge il ricorso e condanna la società ricorrente a rimborsare ai convenuti le spese del grado, liquidate per ciascuno di essi in euro 3.500,00= oltre spese forfettarie al 15% ed oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 17 febbraio 2025
Il Giudice dott. Ermanno CAMBRIA
PROVVEDIMENTO REDATTO CON L'AUSILIO DELL'UFFICIO PER IL PROCESSO, NELLA PERSONA DEL FUNZIONARIO DR.SSA PRISCA BOGGETTI
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