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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 28.3.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 6126 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Savio Parte_1
Guarracino presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Battipaglia alla via
J. Strauss n. 24/C;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: liquidazione della pensione di invalidità civile. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.11.2024 conveniva in Parte_1
giudizio l esponendo di aver presentato in data 2.2.2021 due domande CP_1
di aggravamento una per l'invalidità civile e una per l'handicap e che -
riconosciuta invalida soltanto all'80% con decorrenza dalla domanda amministrativa e portatrice di handicap soltanto lieve - aveva presentato ricorso per ATP perché le fossero accordate piuttosto sia la pensione di invalidità civile sia l'indennità di accompagnamento sia l'handicap grave. Sosteneva che il decreto di omologa conclusivo del predetto giudizio di ATP, seguendo le risultanze della ctu, pur esclusa la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave,
l'avrebbe dichiarata comunque invalida al 100% con decorrenza dal mese di dicembre 2021 e che sulla base di tale statuizione avrebbe avuto diritto quantomeno alla pensione di invalidità civile sin dal predetto mese ma l' , CP_1
pur sollecitato più volte, non le avrebbe mai liquidato la predetta provvidenza.
Chiedeva, quindi, la condanna dell al pagamento in suo favore della CP_1
pensione di invalidità civile con decorrenza dal mese di dicembre 2021.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l CP_1
sostenendo l'infondatezza della pretesa attorea in quanto in sede di ricorso per
ATP la ricorrente si sarebbe limitata a chiedere l'indennità di accompagnamento e l'handicap grave (non anche la pensione di invalidità
civile) e, in ogni caso - avendo questa già ricevuto in sede amministrativa l'assegno di invalidità civile d'importo identico alla pensione d'invalidità civile e con decorrenza sin dalla domanda di aggravamento di febbraio 2021 e, quindi,
ben prima del tanto invocato dicembre 2021 - non avrebbe in concreto alcun interesse ad agire. Chiedeva, quindi, che il ricorso fosse rigettato.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il ricorso proposto dalla è infondato e va, pertanto, rigettato per le Parte_1
ragioni che si vengono a illustrare.
Preme anzitutto sottolineare - e tanto per dissipare ogni dubbio pur sollevato dall' sulla necessità per parte ricorrente di chiedere piuttosto la correzione CP_1
del decreto di omologa - che parte ricorrente non lamenta un errore materiale del Giudice del procedimento di ATP, ma - ritenute corrette le conclusioni del ctu e la statuizione del decreto di omologa che le assevera - rivendica che l' vi si conformi liquidandole la pensione di invalidità civile a partire dal CP_1
mese di dicembre 2021.
Corretta appare, pertanto, l'introduzione di un ordinario giudizio.
E invero, segnatamente il decreto di omologa del requisito sanitario o la sentenza che conclude il giudizio contenzioso conseguente alle contestazioni,
non incidono sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferiscono né negano alcun diritto dal momento che non statuiscono sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell di erogarla. CP_1
Quando il procedimento si concluda con la verifica della inesistenza della invalidità, il giudizio si chiude, non essendovi più nulla da accertare, essendo evidente che la prestazione richiesta non compete.
Quando invece, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento.
La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase,
onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti.
Ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante è tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena,
ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta.
Il relativo giudizio si conclude con una sentenza che, in assenza di contrarie indicazioni della legge, è soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione che devono ovviamente incentrarsi solo sulla verifica dei requisiti diversi dall'invalidità.
Tanto precisato in limine litis, scendendo nel merito, vero è che il decreto di omologa riconosce la ricorrente quantomeno invalida al 100% con decorrenza dal mese di dicembre 2021 ma tanto non determina di per sé il diritto alla pensione di invalidità civile in quanto - come correttamente eccepito dall' CP_1
- difetta un'espressa domanda in sede di ricorso per ATP volta a ottenere anche detta provvidenza (sia nel corpo del ricorso che nelle conclusioni viene fatto riferimento soltanto all'indennità di accompagnamento e all'handicap
grave) né tale domanda può ritenersi quantomeno implicita laddove nel corpo del ricorso e nelle conclusioni si fa riferimento all'invalidità del 100% (vuoi perché, per regola generale, la domanda deve essere chiara e precisa e non supposta vuoi perché, nel caso di specie, oltretutto l'invalidità al 100% è
requisito anche della stessa indennità di accompagnamento espressamente chiesta - coloro che possiedono un'invalidità riconosciuta al 100% possono beneficiare, infatti, dell'indennità di accompagnamento -). Non a caso il decreto di omologa utilizza la formula negativa “ACCERTAMENTO DEL REQUISITO
SANITARIO = NEGATIVO in quanto la ricorrente è solamente invalida nella misura del 100% dal mese di Dicembre 2021”. Chieste sono soltanto l'indennità di accompagnamento e l'handicap grave e il decreto di omologa è
negativo. L'aggiunta “in quanto la ricorrente è solamente invalida nella misura del 100% dal mese di Dicembre 2021” è soltanto un di più che a rigore non sarebbe stato necessario neppure inserire in quanto irrilevante.
La ricorrente non può invocare, allora, la pensione di invalidità civile da dicembre 2021 sulla base dell'enfatizzato decreto di omologa che - lo si ripete per l'ennesima volta - è correttamente negativo.
Oltretutto, come documentato dall' e, in ogni caso, non specificatamente CP_1
contestato, alla ricorrente già era stato corrisposto in passato di mese in mese l'assegno mensile di assistenza con decorrenza da febbraio 2021, ben prima,
quindi, di dicembre 2021, di importo identico e assolutamente non cumulabile con la pensione di invalidità. Non è dato comprendere, quindi, quale sia il suo concreto interesse ad agire oggi. Né parte ricorrente ha precisato alcunchè sul punto sorvolando del tutto sull'eccezione di controparte.
Il ricorso non può che essere, allora, rigettato.
Nulla per le spese di lite essendo agli atti valida dichiarazione di parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 6126 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024, promosso da nei confronti dell , in Parte_1 CP_1
persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite. Salerno, 28.3.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 28.3.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 6126 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Savio Parte_1
Guarracino presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Battipaglia alla via
J. Strauss n. 24/C;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: liquidazione della pensione di invalidità civile. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.11.2024 conveniva in Parte_1
giudizio l esponendo di aver presentato in data 2.2.2021 due domande CP_1
di aggravamento una per l'invalidità civile e una per l'handicap e che -
riconosciuta invalida soltanto all'80% con decorrenza dalla domanda amministrativa e portatrice di handicap soltanto lieve - aveva presentato ricorso per ATP perché le fossero accordate piuttosto sia la pensione di invalidità civile sia l'indennità di accompagnamento sia l'handicap grave. Sosteneva che il decreto di omologa conclusivo del predetto giudizio di ATP, seguendo le risultanze della ctu, pur esclusa la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave,
l'avrebbe dichiarata comunque invalida al 100% con decorrenza dal mese di dicembre 2021 e che sulla base di tale statuizione avrebbe avuto diritto quantomeno alla pensione di invalidità civile sin dal predetto mese ma l' , CP_1
pur sollecitato più volte, non le avrebbe mai liquidato la predetta provvidenza.
Chiedeva, quindi, la condanna dell al pagamento in suo favore della CP_1
pensione di invalidità civile con decorrenza dal mese di dicembre 2021.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l CP_1
sostenendo l'infondatezza della pretesa attorea in quanto in sede di ricorso per
ATP la ricorrente si sarebbe limitata a chiedere l'indennità di accompagnamento e l'handicap grave (non anche la pensione di invalidità
civile) e, in ogni caso - avendo questa già ricevuto in sede amministrativa l'assegno di invalidità civile d'importo identico alla pensione d'invalidità civile e con decorrenza sin dalla domanda di aggravamento di febbraio 2021 e, quindi,
ben prima del tanto invocato dicembre 2021 - non avrebbe in concreto alcun interesse ad agire. Chiedeva, quindi, che il ricorso fosse rigettato.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il ricorso proposto dalla è infondato e va, pertanto, rigettato per le Parte_1
ragioni che si vengono a illustrare.
Preme anzitutto sottolineare - e tanto per dissipare ogni dubbio pur sollevato dall' sulla necessità per parte ricorrente di chiedere piuttosto la correzione CP_1
del decreto di omologa - che parte ricorrente non lamenta un errore materiale del Giudice del procedimento di ATP, ma - ritenute corrette le conclusioni del ctu e la statuizione del decreto di omologa che le assevera - rivendica che l' vi si conformi liquidandole la pensione di invalidità civile a partire dal CP_1
mese di dicembre 2021.
Corretta appare, pertanto, l'introduzione di un ordinario giudizio.
E invero, segnatamente il decreto di omologa del requisito sanitario o la sentenza che conclude il giudizio contenzioso conseguente alle contestazioni,
non incidono sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferiscono né negano alcun diritto dal momento che non statuiscono sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell di erogarla. CP_1
Quando il procedimento si concluda con la verifica della inesistenza della invalidità, il giudizio si chiude, non essendovi più nulla da accertare, essendo evidente che la prestazione richiesta non compete.
Quando invece, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento.
La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase,
onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti.
Ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante è tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena,
ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta.
Il relativo giudizio si conclude con una sentenza che, in assenza di contrarie indicazioni della legge, è soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione che devono ovviamente incentrarsi solo sulla verifica dei requisiti diversi dall'invalidità.
Tanto precisato in limine litis, scendendo nel merito, vero è che il decreto di omologa riconosce la ricorrente quantomeno invalida al 100% con decorrenza dal mese di dicembre 2021 ma tanto non determina di per sé il diritto alla pensione di invalidità civile in quanto - come correttamente eccepito dall' CP_1
- difetta un'espressa domanda in sede di ricorso per ATP volta a ottenere anche detta provvidenza (sia nel corpo del ricorso che nelle conclusioni viene fatto riferimento soltanto all'indennità di accompagnamento e all'handicap
grave) né tale domanda può ritenersi quantomeno implicita laddove nel corpo del ricorso e nelle conclusioni si fa riferimento all'invalidità del 100% (vuoi perché, per regola generale, la domanda deve essere chiara e precisa e non supposta vuoi perché, nel caso di specie, oltretutto l'invalidità al 100% è
requisito anche della stessa indennità di accompagnamento espressamente chiesta - coloro che possiedono un'invalidità riconosciuta al 100% possono beneficiare, infatti, dell'indennità di accompagnamento -). Non a caso il decreto di omologa utilizza la formula negativa “ACCERTAMENTO DEL REQUISITO
SANITARIO = NEGATIVO in quanto la ricorrente è solamente invalida nella misura del 100% dal mese di Dicembre 2021”. Chieste sono soltanto l'indennità di accompagnamento e l'handicap grave e il decreto di omologa è
negativo. L'aggiunta “in quanto la ricorrente è solamente invalida nella misura del 100% dal mese di Dicembre 2021” è soltanto un di più che a rigore non sarebbe stato necessario neppure inserire in quanto irrilevante.
La ricorrente non può invocare, allora, la pensione di invalidità civile da dicembre 2021 sulla base dell'enfatizzato decreto di omologa che - lo si ripete per l'ennesima volta - è correttamente negativo.
Oltretutto, come documentato dall' e, in ogni caso, non specificatamente CP_1
contestato, alla ricorrente già era stato corrisposto in passato di mese in mese l'assegno mensile di assistenza con decorrenza da febbraio 2021, ben prima,
quindi, di dicembre 2021, di importo identico e assolutamente non cumulabile con la pensione di invalidità. Non è dato comprendere, quindi, quale sia il suo concreto interesse ad agire oggi. Né parte ricorrente ha precisato alcunchè sul punto sorvolando del tutto sull'eccezione di controparte.
Il ricorso non può che essere, allora, rigettato.
Nulla per le spese di lite essendo agli atti valida dichiarazione di parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 6126 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024, promosso da nei confronti dell , in Parte_1 CP_1
persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite. Salerno, 28.3.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro