Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 2943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2943 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 12/03/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6589 /2024 R.G. vertente
TRA
, (c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SAVINO LUCIANO;
presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n.° 21, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN, con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio dell'Avvocatura Metropolitana INPS di Napoli;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 15/03/2024, la parte ricorrente, in epigrafe indicata, ha esposto di aver presentato domanda amministrativa in data 16/02/2022, ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, lamentando che in sede amministrativa aveva ottenuto solo il riconoscimento di “soggetto invalido con difficoltà grave 100%, senza il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento”; di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc con esito negativo;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia eseguita nella prima fase dal dott. Per_1
, il quale ha riconosciuto il ricorrente invalido al 100% senza diritto
[...] all'l'indennità di accompagnamento.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
1
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione è parzialmente fondato per i motivi di seguito precisati.
La domanda è procedibile stante l'avvenuto espletamento dell'iter amministrativo.
Va premesso che questo Giudice non ritiene ritualmente acquista al processo eventuale ulteriore documentazione che non risulta indicata specificamente nel foliario. ( cfr: Cass.
n. 2076/2002; Cass. n. 23976/2004; Cass. n. 22342/2007; Cass. civ., sez. un., 01-02-
2008, n. 2435;Cass. civ., sez. II, 31-05-2007, n. 12783).
Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui questa ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della produzione con riferimento alle sue pretese. (Cass. civ., sez. lav., 25-06-2007, n.
14696).
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc e ss., introdotto dal 1/1/2012 avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Tuttavia, nella presente fase del giudizio, all'esito della produzione di ulteriore documentazione medica (in particolare, Visita Geriatrica ASL NA3 del 20.02.2024) sono stati richiesti chiarimenti al ctu, dott. , che ha accertato quanto segue: Per_1
“Alla visita peritale attuale il paziente presenta evidente peggioramento rispetto alla precedente osservazione ed in particolare abbiamo rilevato l'impossibilità di deambulare in maniera autonoma oltre ad una progressione in pejus delle capacità cognitive.
2 Pertanto, alla luce del certificato geriatrico esaminato, ed alla visita medica attuale, si ritiene che l'istante , dall'ultima nostra osservazione ha evidentemente Parte_1
peggiorato le condizioni cliniche per cui è possibile ritenere che dal mese di febbraio
2024 non è più in grado di badare a se stesso negli atti quotidiani della vita e quindi è meritevole di indennità di accompagnamento dalla data del febbraio 2024”.
Il CTU ha fondato il proprio convincimento sulla documentazione sanitaria, sugli accertamenti strumentali in atti, nonché all'esito di attento esame clinico.
Ctu ha motivato le sue conclusioni sulla base della valutazione dell'incidenza funzionale specifica di ciascuna patologia, nonché sulla corretta sussunzione delle patologie riscontrate nelle tabelle Ministeriali da applicare nella specie.
In conclusione, il ctu ha confermato con approfondita motivazione, le precedenti conclusioni rese nella prima fase, fondate sull'esame clinico e sull'attento esame della documentazione prodotta. Il riconoscimento della prestazione, difatti, decorre da data successiva al deposito del ricorso.
In conclusione, anche tenuto conto della competenza del CTU che rivela un'attenta analisi clinica delle patologie riscontrate non si può che aderire alle conclusioni del ctu ed al suo metodo d'indagine.
Si osserva inoltre che l'orientamento della Corte di Cassazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento è molto rigoroso (cfr:
Cass. N. 9176 del 2010).
Ne consegue che - in accoglimento parziale della domanda di accertamento – va dichiarata la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per la fruizione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal primo febbraio 2024.
Si ritiene di dover aderire all'orientamento della Suprema Corte che ha affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma,
c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”. (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 26/08/2020, n. 17787; cfr.: Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 24/10/2018, n.
27010).
3 Tenuto conto della data di decorrenza, successiva alla data della domanda amministrativa e successiva alla data della prima consulenza, espletata nella fase ATP, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
Pone le spese delle ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede
1. In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere da febbraio 2024; 2. compensa tra le parti le spese di lite.
4. Pone le spese di ctu, sia della fase ATP, sia del presente giudizio, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi. Napoli, il 12/03/2025 – 14/04/2025
Il Giudice
MARTINA
BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 14 aprile 2025 in
Cancelleria a causa di un guasto improvviso al PC di ufficio, che ha impedito per circa dieci giorni, lo studio degli atti.
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