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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 03/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 379/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Irene Giamminonni Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 379 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
13.8.1982, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Tedeschi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Sulmona, via G. Galilei n. 2, giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
, (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
24.6.1981, rappresentato e difeso dall'avv. Artemio Gaetano Laratta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Popoli, Piazza della
Libertà n. 10 come da procura in atti;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sulmona.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 11.12.2024 i difensori di entrambe le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate, che di seguito integralmente si riportano: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2.
Pronunciare la separazione personale con annotazione nei registri di stato civile;
3. Disporre l'affido condiviso del figlio minore;
Circa gli incontri Per_1
tra il padre e il figlio, quest'ultimo potrà frequentare il padre quando vorrà senza limiti di sorta e anche giornalmente, salvo il rispetto delle esigenze e tranquillità della madre. In caso di contrasti o problemi nell'esercizio dei diritti del padre si seguirà la seguente regolamentazione: Il padre potrà tenere il figlio con sé nei fine settimana alternati a partire dal sabato al termine dell'attività scolastica, fino alla domenica alle 19 prelevandolo dall'abitazione della madre dove poi sarà riaccompagnato e per un pomeriggio infrasettimanale da definire volta per volta a seconda delle esigenze della minore e dei genitori e ciò dall'uscita da scuola fino alle 19:00. Gli orari e i giorni di cui sopra potranno comunque subire variazioni decise di comune accordo dai genitori qualora ve ne fosse l'esigenza; In dette giornate il padre sarà coadiuvato dai propri genitori, sia per le attività quotidiane che per i pernottamenti i quali saranno effettuati presso l'abitazione di quest'ultimo. Durante le festività natalizie, il figlio starà con i genitori alternando le giornate della Vigilia e del Natale e quelle del 31
Dicembre e del 1 Gennaio, per la giornata dell'Epifania i genitori prenderanno accordi volta per volta;
durante le festività Pasquali, ad anni alterni, la Pasqua
e la Pasquetta. Nel periodo estivo il padre terrà con sé il minore per 15 giorni non consecutivi sempre nel rispetto degli accordi sul pernottamento di cui al punto precedente. Tali periodi andranno concordati entro il 31 Maggio di ogni anno.
4. Disporre il collocamento del figlio minore presso la madre;
5. Per_1
Disporre l'assegnazione della casa coniugale di Corfinio via Cesare Battisti n. 17 in favore della madre quale collocataria del figlio minore;
6. Disporre il mantenimento a carico del per euro 250,00 mensili a favore del figlio CP_1
minore e per euro 50,00 nei confronti della coniuge con Per_1 Parte_1
rivalutazione Istat come per legge, da versare entro il giorno 12 del mese alle
pag. 2/6 seguenti coordinate bancarie 1174Q0538740720000002297783, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da versarsi sempre alle coordinate bancarie come in precedenza indicate entro l'ultimo giorno del mese antecedente al mese di riferimento delle spese da sostenere;
7. Porre a beneficio della sig.ra il 100% dell'assegno unico.
8. Porre in vendita l'immobile Pt_1
NCEU Foglio 17 part. 47 sub 935 di Corfinio (Ag) sito alla via Cesare Battisti n.
17 a prezzo comunque non inferiore ad euro 100.000,00 (centomila//oo euro) ed i terreni del comune di Corfinio (Ag) NCT foglio 15 particella 317 e particella
44 a prezzo comunque non inferiore ad euro 20.000,00 (ventimila//oo euro), fatti salvi doversi accordi, con l'impegno di utilizzare il ricavato per la chiusura del mutuo ipotecario n. 269 - 04983610 contratto per acquisto casa, con CP_2
somma ancora da saldare per euro € 67.600,00, rata mensile Euro 340,75 e scadenza 15/04/2041, dividendo poi al 50 % le eventuali somme rimanenti;
l'eventuale locazione e comunque tutte le spese per la nuova sistemazione alloggiativa rimarranno a carico della sig.ra 9. Nel caso di Parte_1
vendita l'assegno di mantenimento per il figlio minore verrà aumentato Per_1
ad euro 300,00 mensili;
10. Tutte le altre pendenze rimarranno a carico del sig.
. Le spese del contenzioso verranno integralmente compensate Controparte_1
con rinuncia dei rispettivi legali al vincolo di solidarietà ex art. 68 legge professionale.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: non risulta pervenuto il parere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso introduttivo, depositato il 20.7.2024, ha esposto: di Parte_1
avere contratto matrimonio civile il 7.5.2011 con e che Controparte_3
dall'unione è nato, il 4.11.2011, ; che la famiglia vive in un Persona_2
appartamento di proprietà comune in Corfinio alla Via Cesare Battisti, 17, ove ha la residenza;
di lavorare come operaia a contratto a tempo parziale di 9 ore pag. 3/6 settimanali e determinato, con scadenza 30.9.2021 presso la casa di reclusione di
Sulmona, percependo una retribuzione di €. 340,00; che il lavora come CP_1
operaio con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato presso lo stabilimento Sulmonese della Spumador S.p.A., con retribuzione mensile media di euro 1.800,00; che da tempo sono sorti tra i coniugi incomprensioni ed una forte incompatibilità di carattere, che essi non sono riusciti a superare e che hanno reso difficile la convivenza;
che di comune intesa hanno deciso di vivere separati dal mese di marzo del corrente anno;
che il figlio minore vive, con la madre, presso la residenza familiare in Corfinio e il è CP_1
tornato momentaneamente a vivere presso la sua famiglia;
che le parti, hanno altresì deciso, tramite intesa verbale, che il versi alla Signora la CP_1 Pt_1
somma di € 250,00 a titolo di mantenimento del figlio, oltre alla somma di €
50,00 a titolo di mantenimento del coniuge, e che la Signora trattenga Pt_1
l'importo dell'assegno unico.
La ricorrente ha dunque chiesto pronunciarsi la separazione personale tra la signora e il signor , alle condizioni meglio Parte_1 Controparte_1
indicate in ricorso.
, ritualmente costituitosi, confermando che la convivenza con la Controparte_1
ricorrente è divenuta intollerabile e che dal marzo del 2024 ha lasciato la casa coniugale, ha contestato solamente la domanda di trattenimento dell'intera somma dell'assegno unico da parte della e chiesto disporsi il pagamento Pt_1
della rata del mutuo di casa al 50% fra i coniugi, dei debiti restanti sempre al 50%
e in caso di diverso opinamento disporre comunque che in caso di miglioramento economico della coniuge la stessa compartecipi al 50 % nel pagamento del mutuo e dei debiti pregressi.
Ha concluso chiedendo, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate meglio esplicitate nella memoria di costituzione.
pag. 4/6 Alla udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore ex art. 473 bis. 21 c.p.c.,
i difensori delle parti hanno chiesto congiuntamente un breve rinvio pendendo trattative e le parti, personalmente presenti, hanno rinunciato ad essere ascoltate in sede di interrogatorio libero.
Alla successiva udienza del giorno 11.12.2024 i procuratori hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, depositato in atti, concludendo nei termini sopra riportati, chiedendo al Collegio di provvedere in conformità.
****
Non è dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione, essendo emerso dalle rispettive allegazioni che vi è nel rapporto di coppia una crisi tale da escludere, allo stato, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti.
Sono dunque da ritenersi integrati gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi, a norma dell'art. 151 co. 1 c.c..
Le conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra integralmente riportate, possono essere accolte dal Collegio, in quanto non contrastanti con norme imperative o di ordine pubblico matrimoniale e familiare, e conformi all'interesse del figlio minore , nato da matrimonio. Per_1
In considerazione degli interessi coinvolti, della condotta processuale delle parti e dell'accordo raggiunto anche sul punto, le spese di lite debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, così provvede:
pag. 5/6 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(PE) il 13.8.1982 e , nato a [...] il [...], Controparte_1
autorizzandoli per l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto.
2) Provvede alle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti e sopra riportate.
3) Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
4) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Giudice rel.
(Irene Giamminonni)
Il Presidente
(Pierfilippo Mazzagreco)
pag. 6/6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Irene Giamminonni Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 379 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
13.8.1982, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Tedeschi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Sulmona, via G. Galilei n. 2, giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
, (C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
24.6.1981, rappresentato e difeso dall'avv. Artemio Gaetano Laratta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Popoli, Piazza della
Libertà n. 10 come da procura in atti;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sulmona.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 11.12.2024 i difensori di entrambe le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate, che di seguito integralmente si riportano: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2.
Pronunciare la separazione personale con annotazione nei registri di stato civile;
3. Disporre l'affido condiviso del figlio minore;
Circa gli incontri Per_1
tra il padre e il figlio, quest'ultimo potrà frequentare il padre quando vorrà senza limiti di sorta e anche giornalmente, salvo il rispetto delle esigenze e tranquillità della madre. In caso di contrasti o problemi nell'esercizio dei diritti del padre si seguirà la seguente regolamentazione: Il padre potrà tenere il figlio con sé nei fine settimana alternati a partire dal sabato al termine dell'attività scolastica, fino alla domenica alle 19 prelevandolo dall'abitazione della madre dove poi sarà riaccompagnato e per un pomeriggio infrasettimanale da definire volta per volta a seconda delle esigenze della minore e dei genitori e ciò dall'uscita da scuola fino alle 19:00. Gli orari e i giorni di cui sopra potranno comunque subire variazioni decise di comune accordo dai genitori qualora ve ne fosse l'esigenza; In dette giornate il padre sarà coadiuvato dai propri genitori, sia per le attività quotidiane che per i pernottamenti i quali saranno effettuati presso l'abitazione di quest'ultimo. Durante le festività natalizie, il figlio starà con i genitori alternando le giornate della Vigilia e del Natale e quelle del 31
Dicembre e del 1 Gennaio, per la giornata dell'Epifania i genitori prenderanno accordi volta per volta;
durante le festività Pasquali, ad anni alterni, la Pasqua
e la Pasquetta. Nel periodo estivo il padre terrà con sé il minore per 15 giorni non consecutivi sempre nel rispetto degli accordi sul pernottamento di cui al punto precedente. Tali periodi andranno concordati entro il 31 Maggio di ogni anno.
4. Disporre il collocamento del figlio minore presso la madre;
5. Per_1
Disporre l'assegnazione della casa coniugale di Corfinio via Cesare Battisti n. 17 in favore della madre quale collocataria del figlio minore;
6. Disporre il mantenimento a carico del per euro 250,00 mensili a favore del figlio CP_1
minore e per euro 50,00 nei confronti della coniuge con Per_1 Parte_1
rivalutazione Istat come per legge, da versare entro il giorno 12 del mese alle
pag. 2/6 seguenti coordinate bancarie 1174Q0538740720000002297783, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da versarsi sempre alle coordinate bancarie come in precedenza indicate entro l'ultimo giorno del mese antecedente al mese di riferimento delle spese da sostenere;
7. Porre a beneficio della sig.ra il 100% dell'assegno unico.
8. Porre in vendita l'immobile Pt_1
NCEU Foglio 17 part. 47 sub 935 di Corfinio (Ag) sito alla via Cesare Battisti n.
17 a prezzo comunque non inferiore ad euro 100.000,00 (centomila//oo euro) ed i terreni del comune di Corfinio (Ag) NCT foglio 15 particella 317 e particella
44 a prezzo comunque non inferiore ad euro 20.000,00 (ventimila//oo euro), fatti salvi doversi accordi, con l'impegno di utilizzare il ricavato per la chiusura del mutuo ipotecario n. 269 - 04983610 contratto per acquisto casa, con CP_2
somma ancora da saldare per euro € 67.600,00, rata mensile Euro 340,75 e scadenza 15/04/2041, dividendo poi al 50 % le eventuali somme rimanenti;
l'eventuale locazione e comunque tutte le spese per la nuova sistemazione alloggiativa rimarranno a carico della sig.ra 9. Nel caso di Parte_1
vendita l'assegno di mantenimento per il figlio minore verrà aumentato Per_1
ad euro 300,00 mensili;
10. Tutte le altre pendenze rimarranno a carico del sig.
. Le spese del contenzioso verranno integralmente compensate Controparte_1
con rinuncia dei rispettivi legali al vincolo di solidarietà ex art. 68 legge professionale.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: non risulta pervenuto il parere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso introduttivo, depositato il 20.7.2024, ha esposto: di Parte_1
avere contratto matrimonio civile il 7.5.2011 con e che Controparte_3
dall'unione è nato, il 4.11.2011, ; che la famiglia vive in un Persona_2
appartamento di proprietà comune in Corfinio alla Via Cesare Battisti, 17, ove ha la residenza;
di lavorare come operaia a contratto a tempo parziale di 9 ore pag. 3/6 settimanali e determinato, con scadenza 30.9.2021 presso la casa di reclusione di
Sulmona, percependo una retribuzione di €. 340,00; che il lavora come CP_1
operaio con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato presso lo stabilimento Sulmonese della Spumador S.p.A., con retribuzione mensile media di euro 1.800,00; che da tempo sono sorti tra i coniugi incomprensioni ed una forte incompatibilità di carattere, che essi non sono riusciti a superare e che hanno reso difficile la convivenza;
che di comune intesa hanno deciso di vivere separati dal mese di marzo del corrente anno;
che il figlio minore vive, con la madre, presso la residenza familiare in Corfinio e il è CP_1
tornato momentaneamente a vivere presso la sua famiglia;
che le parti, hanno altresì deciso, tramite intesa verbale, che il versi alla Signora la CP_1 Pt_1
somma di € 250,00 a titolo di mantenimento del figlio, oltre alla somma di €
50,00 a titolo di mantenimento del coniuge, e che la Signora trattenga Pt_1
l'importo dell'assegno unico.
La ricorrente ha dunque chiesto pronunciarsi la separazione personale tra la signora e il signor , alle condizioni meglio Parte_1 Controparte_1
indicate in ricorso.
, ritualmente costituitosi, confermando che la convivenza con la Controparte_1
ricorrente è divenuta intollerabile e che dal marzo del 2024 ha lasciato la casa coniugale, ha contestato solamente la domanda di trattenimento dell'intera somma dell'assegno unico da parte della e chiesto disporsi il pagamento Pt_1
della rata del mutuo di casa al 50% fra i coniugi, dei debiti restanti sempre al 50%
e in caso di diverso opinamento disporre comunque che in caso di miglioramento economico della coniuge la stessa compartecipi al 50 % nel pagamento del mutuo e dei debiti pregressi.
Ha concluso chiedendo, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate meglio esplicitate nella memoria di costituzione.
pag. 4/6 Alla udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore ex art. 473 bis. 21 c.p.c.,
i difensori delle parti hanno chiesto congiuntamente un breve rinvio pendendo trattative e le parti, personalmente presenti, hanno rinunciato ad essere ascoltate in sede di interrogatorio libero.
Alla successiva udienza del giorno 11.12.2024 i procuratori hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, depositato in atti, concludendo nei termini sopra riportati, chiedendo al Collegio di provvedere in conformità.
****
Non è dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione, essendo emerso dalle rispettive allegazioni che vi è nel rapporto di coppia una crisi tale da escludere, allo stato, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti.
Sono dunque da ritenersi integrati gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi, a norma dell'art. 151 co. 1 c.c..
Le conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra integralmente riportate, possono essere accolte dal Collegio, in quanto non contrastanti con norme imperative o di ordine pubblico matrimoniale e familiare, e conformi all'interesse del figlio minore , nato da matrimonio. Per_1
In considerazione degli interessi coinvolti, della condotta processuale delle parti e dell'accordo raggiunto anche sul punto, le spese di lite debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, così provvede:
pag. 5/6 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(PE) il 13.8.1982 e , nato a [...] il [...], Controparte_1
autorizzandoli per l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto.
2) Provvede alle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti e sopra riportate.
3) Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
4) Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Giudice rel.
(Irene Giamminonni)
Il Presidente
(Pierfilippo Mazzagreco)
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