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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/10/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dr.ssa Maria Balletti Presidente dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est.
Dr.ssa Marina Mainenti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1150/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2096/2024, pubblicata il 17.04.2024 tra
, assistita e difesa dall'Avv. Francesco Manzo Parte_1
Appellante
e in persona dei legali rapp.ti p.t, assistita e Controparte_1 difesa dall'Avv. Carlo Gagliardi
Appellata nonchè
CP_2
Appellata contumace
Conclusioni: le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la società Controparte_1
e in qualità, rispettivamente, di impresa
[...] CP_2 assicuratrice e proprietaria del veicolo responsabile del sinistro, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa dell'incidente stradale verificatosi il 27 luglio 2005 in Agropoli (SA) allorquando, in qualità di terza trasportata del veicolo Fiat
Autobianchi Y10 tg. AC900TL di proprietà di , Parte_2 mentre percorreva la SS 18, a seguito dell'impatto causato dall'autovettura Smart tg. CV442TD di proprietà di CP_2 assicurata al momento del sinistro con riportava lesioni CP_3 personali.
L'attrice rappresentava che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Smart e che tutti gli occupanti dell'autovettura Fiat Autobianchi Y10 avevano riportato delle lesioni fisiche.
Veniva, così, instaurato un primo giudizio dinanzi al Giudice di pace di
Marigliano, conclusosi con il riconoscimento della responsabilità, in via esclusiva, del conducente del veicolo Smart, , in favore CP_2 di , anch'essa passeggera dell'autovettura Fiat Controparte_4
Autobianchi Y10; i pregiudizi subiti da , quale conducente Per_1 della Fiat Y10, erano stati ristorati in sede stragiudiziale.
Esponeva l'attrice che, per effetto del sinistro, veniva trasferita presso il Pronto soccorso ASL di Vallo della Lucania, ove le CP_5 veniva diagnosticata una “sindrome miofasciale del collo e del cingolo scapolare destro”; che successivamente si era recata presso diversi ambulatori ed ospedali fino ad ottenere, presso l'ospedale
Moscati di Avellino, in data 21 gennaio 2006, la diagnosi di
“sofferenza neurologica spalla destra,” e, in data 19 febbraio 2010, presso il pronto soccorso dell'ospedale di Perugia, la diagnosi di
“paresi arto superiore destro in paziente affetta da sindrome di parsonage RN”.
pag. 2/13 Sosteneva la che la patologia riscontrata, ossia la Sindrome di Pt_1
AR RN, diretta conseguenza del sinistro avvenuto nel
2005, aveva determinato un'invalidità permanente da quantificarsi nella misura del 20-22%, oltre ad un'invalidità temporanea, totale, per un periodo di giorni 30, temporanea, al 50%, di giorni 100, al
25%, per altri 100 giorni.
Affermava, altresì, di aver riportato un danno morale stimabile nel
33% del danno biologico, nonché ulteriore pregiudizi non patrimoniali da liquidare in sede di personalizzazione del predetto danno biologico.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio l'impresa assicurativa eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda, sia per non avere la parte attrice comprovato l'esistenza di tutte le condizioni richieste dal Codice delle assicurazioni private, che per intervenuta prescrizione del diritto azionato ai sensi dell'art. 2947 c.c.
Nel merito, la parte convenuta deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria non avendo l'attrice fornito elementi idonei a supportare le richieste formulate con l'atto introduttivo;
contestava il quantum debeatur in relazione al danno biologico ed al danno morale, ritenendo insussistente il nesso di causalità tra la patologia così lamentata ed il presunto trauma subito a causa dell'incidente del
2005; contestava al richiesta di personalizzazione del danno non patrimoniale richiesta, non avendo la fornito alcuna prova circa Pt_1
l'esistenza di sofferenze diverse ed ulteriori rispetto a quelle legate alla lesione della sua integrità psicofisica;
infine, invocava l'applicabilità dell'art. 1227 c.c., sostenendo che il mancato uso della cintura di sicurezza da parte della vittima avesse interrotto il predetto nesso eziologico.
pag. 3/13 Non si costituiva in giudizio, invece, la quale, CP_2 regolarmente citata, veniva dichiarata contumace.
Nell'ambito del giudizio di primo grado, il Tribunale, con ordinanza del
15 dicembre 2022, nominava CTU la dott.ssa Persona_2 chiedendole di descrivere, previa visita alla vittima del sinistro stradale descritto in atti, le lesioni dalla stessa riportate e la sussistenza del nesso di causalità tra i pregiudizi patiti e la dinamica dell'incidente, nonché di quantificare i giorni di inabilità assoluta totale (ITT) e temporanea (ITP) a lei cagionati.
Con sentenza n. 2096/2024, pubblicata il 17.04.2024, il Tribunale di
Salerno accoglieva, per quanto di ragione, la domanda della parte attrice e, per l'effetto, condannava la società in Controparte_1 solido con , al pagamento, in favore di , a CP_2 Parte_1 titolo di risarcimento del danno, dell'importo di euro 767,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonchè al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta decisione, con citazione ritualmente notificata, ha proposto impugnazione innanzi a questa Corte di Appello Parte_1
e, per i motivi di seguito meglio indicati, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Salerno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, in parziale riforma della sentenza n. 2090/2024 resa in data 17/04/2024 dal Tribunale di Salerno II sezione civile, in persona del Giudice dr. G.
SE nel procedimento recante RG n. 7417/2020
In via preliminare
1. Rimettere la causa in istruttoria per disporre la già richiesta rinnovazione integrale della consulenza medico legale affidandola ad
pag. 4/13 un nuovo e diverso consulente tecnico d'ufficio a causa delle gravi lacune e criticità negli elaborati della CTU Dr.ssa ; Persona_3
Nel merito
2. Confermare l'esclusiva responsabilità, ai sensi della Legge n. 990 del 24/12/1969, del conducente e proprietario dell'autovettura Smart tg. CV422TD di proprietà della SI.ra ; Parte_3
3. Riformare l'impugnata sentenza quanto al rapporto di causalità tra la patologia sofferta della sig.ra e il sinistro verificatosi in Parte_1 data 27/07/2005;
4. Accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a ricevere il giusto ristoro per tutti i danni dalla stessa patiti in conseguenza del sinistro
e per l'effetto;
5. Condannare essi convenuti in solido o in alternativa, o chi di ragione, al pagamento della complessiva somma di € 170.558,66 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ovvero
a quella maggiore o minore somma, a meglio specificarsi a seguito della rinnovanda C.T.U. medico-legale;
6. Condannare i convenuti al risarcimento dei danni di cui all'art. 96
c.p.c. (il tutto sempre contenuto nei limiti della competenza del
Giudice adito) qualora dovesse risultare che ha agito o resistito in giudizio con mala fede e colpa grave anche atteso che l'istante ha subito maggior danno in quanto la esponente non ha potuto attendere alle proprie occupazioni ordinarie e straordinarie;
7. Condannare le parti convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorari della fase stragiudiziale del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore Avv. Francesco Manzo per dichiarazione di averne fatto anticipo, per aver anticipato le prime e non riscosso i secondi;
pag. 5/13 In via istruttoria, l'esponente chiede accogliersi ogni richiesta istruttori formulata dall'attuale appellante in primo grado ed ogni altra che dovesse essere dalla stessa formulata nel presente grado di giudizio.”
Si è costituita in giudizio la eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'atto di appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, contestando i singoli motivi addotti a fondamento dello stesso, ivi incluse le istanze istruttorie avanzate, ha concluso chiedendo il rigetto del gravame con conseguente conferma della sentenza impugnata.
In subordine, in caso di accoglimento, anche solo parziale, del gravame, ha richiesto di graduare e ridurre le domande ex adverso formulate, detraendovi quanto già corrisposto dalla società assicuratrice sia in sede stragiudiziale che in esecuzione della sentenza di primo grado.
, invece, non si è costituita neanche nella presente fase CP_2 di gravame, restando, pertanto, contumace.
Il giudice istruttore, dopo aver concesso alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 2 ottobre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata la contumacia di non CP_2 costituitasi in giudizio, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. sollevata dell'impresa assicurativa secondo cui le Controparte_1
pag. 6/13 contestazioni avanzate dalla parte appellante risultano generiche ed infondate in diritto.
Ed invero, l'atto introduttivo contiene specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado ed è, pertanto, conforme al disposto di cui all'art. 342 c.p.c., come da ultimo interpretato dalla
Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che l'atto di gravame non incorre nella sanzione di inammissibilità e, dunque, risulta pienamente scrutinabile nel merito, avendo l'odierna appellante, con i motivi di impugnazione articolati, sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento ed alle conclusioni del primo giudice, rispettando, così, le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
Allo stesso modo, va disattesa l'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., atteso che l'atto di impugnazione contiene argomentazioni difensive che introducono questioni giuridiche tali da non consentire di esprimere un immediato giudizio prognostico sulle probabilità di accoglimento del gravame.
pag. 7/13 Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono.
Con il con il primo motivo di gravame contesta la Parte_1 statuizione di primo grado nella parte in cui ha escluso l'esistenza di postumi permanenti causalmente riconducibili all'incidente stradale di cui è rimasta vittima, limitando il risarcimento al solo danno biologico temporaneo.
Lamenta che il primo giudice ha fondato il proprio convincimento aderendo alle erronee e contraddittorie conclusioni del CTU, senza tener conto delle osservazioni mosse dal consulente di parte alla relazione e del contrasto della predetta relazione con gli esami diagnostici ed i certificati medici prodotti in atti.
Con il secondo motivo censura il provvedimento Parte_1 impugnato nella parte in cui accoglie, genericamente, la soluzione cui
è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, senza fornire adeguata giustificazione del proprio convincimento.
In particolare, ad avviso dell'odierna appellante, il Tribunale avrebbe dovuto compiutamente enunciare gli elementi di valutazione seguiti, analizzando, altresì, i rilievi critici formulati dal consulente di parte alle conclusioni medico-legali del consulente d'ufficio.
I motivi, connessi tra loro, vanno congiuntamente esaminati.
Essi sono infondati.
In punto di diritto, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si osserva che allorquando il giudice ritiene di condividere le conclusioni del CTU, giudicandole valide, non
è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto, in tal caso, l'obbligo di motivazione è assolto con il semplice rinvio alla consulenza. Ed infatti, la decisione di aderire alle conclusioni della relazione peritale implica la pag. 8/13 valutazione e l'esame anche delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata
(cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8460, 5 maggio 2020).
Inoltre quando il giudice di merito ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione ha tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, l'obbligo della motivazione è soddisfatto con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che il giudice debba necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 12195, 6 maggio 2024; Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33742, 16 novembre 2022).
Nel caso di specie ritiene questa Corte che il giudice di prime cure ha compiutamente analizzato tutte le argomentazioni poste a fondamento della relazione peritale al fine di motivare il proprio convincimento, condividendo gli esiti cui è pervenuto il CTU.
Per quanto riguarda, invece, i rilievi critici formulati dal consulente di parte, il Tribunale non aveva motivo di esaminarli e disattenderli espressamente, avendo il CTU, nella propria relazione, già adeguatamente confutato le osservazioni del consulente di parte.
Peraltro, la stessa parte appellante, denunciando che il consulente tecnico d'ufficio non avrebbe tenuto in adeguata considerazione i rilievi formulati dal consulente di parte, ammette, implicitamente, che nella relazione peritale vi è stata un'espressa contestazione di tali deduzioni.
pag. 9/13 Ad avviso di questa Corte la pronuncia di primo grado, con la quale il
Tribunale di Salerno ha condiviso gli esiti della CTU espletata nell'ambito del relativo giudizio in ordine all'insussistenza del danno biologico permanente, appare lineare e coerente rispetto ai fatti rappresentati ed emersi in istruttoria, nonchè adeguatamente motivata anche in considerazione delle osservazioni formulate dal consulente di parte.
Il consulente nominato in primo grado, dott.ssa , al termine Per_2 degli opportuni accertamenti medici, ha appurato che , a Parte_1 causa dell'evento traumatico subito, “ebbe a patire una sindrome algica ervicobrachiale utile a determinare un danno biologico temporaneo indicabile in complessivi 32 (trentadue) giorni, dei quali 7
(sette) giorni valutabili al 75%, 10 (dieci) giorni valutabili al 50% e
15 (quindici) giorni valutabili al 25%”. Ha escluso, invece, l'esistenza di un danno biologico permanente, non essendovi elementi medico- legali idonei e comprovare l'esistenza del nesso di causalità tra l'evento traumatico e la sindrome neurologica patita dalla vittima
(cioè, la c.d. sindrome di AR nota anche come Per_4 amiotrofia idiopatica).
A tali conclusioni - pienamente condivisibili perché metodologicamente corrette, frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici - la dott.ssa è pervenuta tenendo in considerazione anche le Per_2 osservazioni critiche formulate dai consulenti tecnici di parte, reiterate, peraltro, dall'odierna attrice con il presente motivo di gravame.
Sul punto, la dott.ssa , dopo aver adeguatamente esaminato Per_2 la storia clinica della ha precisato che la sindrome di AR Pt_1
RN solo raramente può generarsi da un evento traumatico e che pag. 10/13 “in assenza di segni strumentali indicativi di trauma alle strutture di contenimento (esame obiettivo negativo per ecchimosi muscolocutanee, esami strumentali negativi per lesioni/distorsioni del rachide e delle strutture capsulo-legamentose di spalla) e del plesso brachiale stesso (la sig.ra è stata addirittura sottoposta ad Pt_1 ecografia del plesso brachiale, risultata negativa per segni patologici)” risulta difficilmente accertabile il nesso eziologico tra tale patologia ed il trauma lieve patito dalla vittima in occasione del sinistro stradale.
Al riguardo ha evidenziato che “solo occasionalmente, la sindrome miofasciale si può determinare in seguito ad un trauma muscolare acuto, associato ad un movimento di torsione o di tensione eccessiva”. Tuttavia, ha osservato che, nel caso di specie, “appare inverosimile che un evento traumatico dotato di vis lesiva di entità tale da determinare un insulto muscolare acuto a livello cellulare e biochimico, non determini alcun esito a livello delle strutture di contenimento, con la totale assenza di segni patologici clinici e strumentali, in particolare riferibili ai meccanismi di torsione e di tensione eccessiva o stiramento sopra citati”.
Peraltro, la Dott.ssa ha, altresì, specificato che, pur volendo Per_2 considerare non corretta la predetta diagnosi e ritenere, invece, veritiera la diversa prognosi di sindrome miofasciale resa nell'immediatezza dell'incidente, comunque non potrebbe individuarsi la sua causa genetica nel sinistro stradale del 2005.
La relazione peritale ha disatteso le osservazioni di parte, reiterate anche in questo giudizio, con motivazione congrua ed esauriente, nonchè fondata su una corretta analisi della documentazione clinica presente in atti, tale da consentire al Tribunale di condividerne le conclusioni e di porla, così, a fondamento della statuizione finale.
pag. 11/13 Le critiche esposte, peraltro già affrontate dal giudice di prime cure, si risolvono in valutazioni di carattere soggettivo e non esprimono alcuna valida ricostruzione alternativa in termini di determinazione causale di uno stato patologico permanente che abbia tratto origine dall'incidente stradale per cui vi è causa;
esse, pertanto, non sono in alcun modo idonee a scalfire le argomentazioni sviluppate ed affrontate in sentenza, le quali, ad avviso del Collegio, sono, invece, puntuali, dettagliate e largamente condivisibili e vanno confermate, anche in relazione alla quantificazione del danno da inabilità temporanea, statuizione quest'ultima solo genericamente contestata.
Alla luce di quanto innanzi l'appello non merita accoglimento e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza.
Pertanto, l'odierna appellante va condannata, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., al pagamento delle spese processuali in favore della società
da liquidarsi come in dispositivo, secondo le Controparte_1 tariffe vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata.
Infine, va dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115 del 2002 (comma introdotto dalla L. n. 228 del 2012), sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1
pag. 12/13 società in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_1 tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2096/2024 depositata in data 17/04/2024, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento in favore della società Parte_1
in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_1 tempore, delle spese e competenze di lite relative al secondo grado di giudizio, che liquida in euro 9.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'odierna appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Salerno, il 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dr.ssa Maria Elena del Forno
Il Presidente dr.ssa Maria Balletti
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dr.ssa Maria Balletti Presidente dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est.
Dr.ssa Marina Mainenti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1150/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2096/2024, pubblicata il 17.04.2024 tra
, assistita e difesa dall'Avv. Francesco Manzo Parte_1
Appellante
e in persona dei legali rapp.ti p.t, assistita e Controparte_1 difesa dall'Avv. Carlo Gagliardi
Appellata nonchè
CP_2
Appellata contumace
Conclusioni: le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la società Controparte_1
e in qualità, rispettivamente, di impresa
[...] CP_2 assicuratrice e proprietaria del veicolo responsabile del sinistro, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa dell'incidente stradale verificatosi il 27 luglio 2005 in Agropoli (SA) allorquando, in qualità di terza trasportata del veicolo Fiat
Autobianchi Y10 tg. AC900TL di proprietà di , Parte_2 mentre percorreva la SS 18, a seguito dell'impatto causato dall'autovettura Smart tg. CV442TD di proprietà di CP_2 assicurata al momento del sinistro con riportava lesioni CP_3 personali.
L'attrice rappresentava che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Smart e che tutti gli occupanti dell'autovettura Fiat Autobianchi Y10 avevano riportato delle lesioni fisiche.
Veniva, così, instaurato un primo giudizio dinanzi al Giudice di pace di
Marigliano, conclusosi con il riconoscimento della responsabilità, in via esclusiva, del conducente del veicolo Smart, , in favore CP_2 di , anch'essa passeggera dell'autovettura Fiat Controparte_4
Autobianchi Y10; i pregiudizi subiti da , quale conducente Per_1 della Fiat Y10, erano stati ristorati in sede stragiudiziale.
Esponeva l'attrice che, per effetto del sinistro, veniva trasferita presso il Pronto soccorso ASL di Vallo della Lucania, ove le CP_5 veniva diagnosticata una “sindrome miofasciale del collo e del cingolo scapolare destro”; che successivamente si era recata presso diversi ambulatori ed ospedali fino ad ottenere, presso l'ospedale
Moscati di Avellino, in data 21 gennaio 2006, la diagnosi di
“sofferenza neurologica spalla destra,” e, in data 19 febbraio 2010, presso il pronto soccorso dell'ospedale di Perugia, la diagnosi di
“paresi arto superiore destro in paziente affetta da sindrome di parsonage RN”.
pag. 2/13 Sosteneva la che la patologia riscontrata, ossia la Sindrome di Pt_1
AR RN, diretta conseguenza del sinistro avvenuto nel
2005, aveva determinato un'invalidità permanente da quantificarsi nella misura del 20-22%, oltre ad un'invalidità temporanea, totale, per un periodo di giorni 30, temporanea, al 50%, di giorni 100, al
25%, per altri 100 giorni.
Affermava, altresì, di aver riportato un danno morale stimabile nel
33% del danno biologico, nonché ulteriore pregiudizi non patrimoniali da liquidare in sede di personalizzazione del predetto danno biologico.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio l'impresa assicurativa eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda, sia per non avere la parte attrice comprovato l'esistenza di tutte le condizioni richieste dal Codice delle assicurazioni private, che per intervenuta prescrizione del diritto azionato ai sensi dell'art. 2947 c.c.
Nel merito, la parte convenuta deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria non avendo l'attrice fornito elementi idonei a supportare le richieste formulate con l'atto introduttivo;
contestava il quantum debeatur in relazione al danno biologico ed al danno morale, ritenendo insussistente il nesso di causalità tra la patologia così lamentata ed il presunto trauma subito a causa dell'incidente del
2005; contestava al richiesta di personalizzazione del danno non patrimoniale richiesta, non avendo la fornito alcuna prova circa Pt_1
l'esistenza di sofferenze diverse ed ulteriori rispetto a quelle legate alla lesione della sua integrità psicofisica;
infine, invocava l'applicabilità dell'art. 1227 c.c., sostenendo che il mancato uso della cintura di sicurezza da parte della vittima avesse interrotto il predetto nesso eziologico.
pag. 3/13 Non si costituiva in giudizio, invece, la quale, CP_2 regolarmente citata, veniva dichiarata contumace.
Nell'ambito del giudizio di primo grado, il Tribunale, con ordinanza del
15 dicembre 2022, nominava CTU la dott.ssa Persona_2 chiedendole di descrivere, previa visita alla vittima del sinistro stradale descritto in atti, le lesioni dalla stessa riportate e la sussistenza del nesso di causalità tra i pregiudizi patiti e la dinamica dell'incidente, nonché di quantificare i giorni di inabilità assoluta totale (ITT) e temporanea (ITP) a lei cagionati.
Con sentenza n. 2096/2024, pubblicata il 17.04.2024, il Tribunale di
Salerno accoglieva, per quanto di ragione, la domanda della parte attrice e, per l'effetto, condannava la società in Controparte_1 solido con , al pagamento, in favore di , a CP_2 Parte_1 titolo di risarcimento del danno, dell'importo di euro 767,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonchè al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta decisione, con citazione ritualmente notificata, ha proposto impugnazione innanzi a questa Corte di Appello Parte_1
e, per i motivi di seguito meglio indicati, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Salerno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, in parziale riforma della sentenza n. 2090/2024 resa in data 17/04/2024 dal Tribunale di Salerno II sezione civile, in persona del Giudice dr. G.
SE nel procedimento recante RG n. 7417/2020
In via preliminare
1. Rimettere la causa in istruttoria per disporre la già richiesta rinnovazione integrale della consulenza medico legale affidandola ad
pag. 4/13 un nuovo e diverso consulente tecnico d'ufficio a causa delle gravi lacune e criticità negli elaborati della CTU Dr.ssa ; Persona_3
Nel merito
2. Confermare l'esclusiva responsabilità, ai sensi della Legge n. 990 del 24/12/1969, del conducente e proprietario dell'autovettura Smart tg. CV422TD di proprietà della SI.ra ; Parte_3
3. Riformare l'impugnata sentenza quanto al rapporto di causalità tra la patologia sofferta della sig.ra e il sinistro verificatosi in Parte_1 data 27/07/2005;
4. Accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a ricevere il giusto ristoro per tutti i danni dalla stessa patiti in conseguenza del sinistro
e per l'effetto;
5. Condannare essi convenuti in solido o in alternativa, o chi di ragione, al pagamento della complessiva somma di € 170.558,66 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ovvero
a quella maggiore o minore somma, a meglio specificarsi a seguito della rinnovanda C.T.U. medico-legale;
6. Condannare i convenuti al risarcimento dei danni di cui all'art. 96
c.p.c. (il tutto sempre contenuto nei limiti della competenza del
Giudice adito) qualora dovesse risultare che ha agito o resistito in giudizio con mala fede e colpa grave anche atteso che l'istante ha subito maggior danno in quanto la esponente non ha potuto attendere alle proprie occupazioni ordinarie e straordinarie;
7. Condannare le parti convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorari della fase stragiudiziale del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore Avv. Francesco Manzo per dichiarazione di averne fatto anticipo, per aver anticipato le prime e non riscosso i secondi;
pag. 5/13 In via istruttoria, l'esponente chiede accogliersi ogni richiesta istruttori formulata dall'attuale appellante in primo grado ed ogni altra che dovesse essere dalla stessa formulata nel presente grado di giudizio.”
Si è costituita in giudizio la eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'atto di appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, contestando i singoli motivi addotti a fondamento dello stesso, ivi incluse le istanze istruttorie avanzate, ha concluso chiedendo il rigetto del gravame con conseguente conferma della sentenza impugnata.
In subordine, in caso di accoglimento, anche solo parziale, del gravame, ha richiesto di graduare e ridurre le domande ex adverso formulate, detraendovi quanto già corrisposto dalla società assicuratrice sia in sede stragiudiziale che in esecuzione della sentenza di primo grado.
, invece, non si è costituita neanche nella presente fase CP_2 di gravame, restando, pertanto, contumace.
Il giudice istruttore, dopo aver concesso alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 2 ottobre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata la contumacia di non CP_2 costituitasi in giudizio, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. sollevata dell'impresa assicurativa secondo cui le Controparte_1
pag. 6/13 contestazioni avanzate dalla parte appellante risultano generiche ed infondate in diritto.
Ed invero, l'atto introduttivo contiene specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado ed è, pertanto, conforme al disposto di cui all'art. 342 c.p.c., come da ultimo interpretato dalla
Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che l'atto di gravame non incorre nella sanzione di inammissibilità e, dunque, risulta pienamente scrutinabile nel merito, avendo l'odierna appellante, con i motivi di impugnazione articolati, sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento ed alle conclusioni del primo giudice, rispettando, così, le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
Allo stesso modo, va disattesa l'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., atteso che l'atto di impugnazione contiene argomentazioni difensive che introducono questioni giuridiche tali da non consentire di esprimere un immediato giudizio prognostico sulle probabilità di accoglimento del gravame.
pag. 7/13 Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono.
Con il con il primo motivo di gravame contesta la Parte_1 statuizione di primo grado nella parte in cui ha escluso l'esistenza di postumi permanenti causalmente riconducibili all'incidente stradale di cui è rimasta vittima, limitando il risarcimento al solo danno biologico temporaneo.
Lamenta che il primo giudice ha fondato il proprio convincimento aderendo alle erronee e contraddittorie conclusioni del CTU, senza tener conto delle osservazioni mosse dal consulente di parte alla relazione e del contrasto della predetta relazione con gli esami diagnostici ed i certificati medici prodotti in atti.
Con il secondo motivo censura il provvedimento Parte_1 impugnato nella parte in cui accoglie, genericamente, la soluzione cui
è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, senza fornire adeguata giustificazione del proprio convincimento.
In particolare, ad avviso dell'odierna appellante, il Tribunale avrebbe dovuto compiutamente enunciare gli elementi di valutazione seguiti, analizzando, altresì, i rilievi critici formulati dal consulente di parte alle conclusioni medico-legali del consulente d'ufficio.
I motivi, connessi tra loro, vanno congiuntamente esaminati.
Essi sono infondati.
In punto di diritto, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si osserva che allorquando il giudice ritiene di condividere le conclusioni del CTU, giudicandole valide, non
è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, in quanto, in tal caso, l'obbligo di motivazione è assolto con il semplice rinvio alla consulenza. Ed infatti, la decisione di aderire alle conclusioni della relazione peritale implica la pag. 8/13 valutazione e l'esame anche delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata
(cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8460, 5 maggio 2020).
Inoltre quando il giudice di merito ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione ha tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, l'obbligo della motivazione è soddisfatto con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, senza che il giudice debba necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 12195, 6 maggio 2024; Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33742, 16 novembre 2022).
Nel caso di specie ritiene questa Corte che il giudice di prime cure ha compiutamente analizzato tutte le argomentazioni poste a fondamento della relazione peritale al fine di motivare il proprio convincimento, condividendo gli esiti cui è pervenuto il CTU.
Per quanto riguarda, invece, i rilievi critici formulati dal consulente di parte, il Tribunale non aveva motivo di esaminarli e disattenderli espressamente, avendo il CTU, nella propria relazione, già adeguatamente confutato le osservazioni del consulente di parte.
Peraltro, la stessa parte appellante, denunciando che il consulente tecnico d'ufficio non avrebbe tenuto in adeguata considerazione i rilievi formulati dal consulente di parte, ammette, implicitamente, che nella relazione peritale vi è stata un'espressa contestazione di tali deduzioni.
pag. 9/13 Ad avviso di questa Corte la pronuncia di primo grado, con la quale il
Tribunale di Salerno ha condiviso gli esiti della CTU espletata nell'ambito del relativo giudizio in ordine all'insussistenza del danno biologico permanente, appare lineare e coerente rispetto ai fatti rappresentati ed emersi in istruttoria, nonchè adeguatamente motivata anche in considerazione delle osservazioni formulate dal consulente di parte.
Il consulente nominato in primo grado, dott.ssa , al termine Per_2 degli opportuni accertamenti medici, ha appurato che , a Parte_1 causa dell'evento traumatico subito, “ebbe a patire una sindrome algica ervicobrachiale utile a determinare un danno biologico temporaneo indicabile in complessivi 32 (trentadue) giorni, dei quali 7
(sette) giorni valutabili al 75%, 10 (dieci) giorni valutabili al 50% e
15 (quindici) giorni valutabili al 25%”. Ha escluso, invece, l'esistenza di un danno biologico permanente, non essendovi elementi medico- legali idonei e comprovare l'esistenza del nesso di causalità tra l'evento traumatico e la sindrome neurologica patita dalla vittima
(cioè, la c.d. sindrome di AR nota anche come Per_4 amiotrofia idiopatica).
A tali conclusioni - pienamente condivisibili perché metodologicamente corrette, frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici - la dott.ssa è pervenuta tenendo in considerazione anche le Per_2 osservazioni critiche formulate dai consulenti tecnici di parte, reiterate, peraltro, dall'odierna attrice con il presente motivo di gravame.
Sul punto, la dott.ssa , dopo aver adeguatamente esaminato Per_2 la storia clinica della ha precisato che la sindrome di AR Pt_1
RN solo raramente può generarsi da un evento traumatico e che pag. 10/13 “in assenza di segni strumentali indicativi di trauma alle strutture di contenimento (esame obiettivo negativo per ecchimosi muscolocutanee, esami strumentali negativi per lesioni/distorsioni del rachide e delle strutture capsulo-legamentose di spalla) e del plesso brachiale stesso (la sig.ra è stata addirittura sottoposta ad Pt_1 ecografia del plesso brachiale, risultata negativa per segni patologici)” risulta difficilmente accertabile il nesso eziologico tra tale patologia ed il trauma lieve patito dalla vittima in occasione del sinistro stradale.
Al riguardo ha evidenziato che “solo occasionalmente, la sindrome miofasciale si può determinare in seguito ad un trauma muscolare acuto, associato ad un movimento di torsione o di tensione eccessiva”. Tuttavia, ha osservato che, nel caso di specie, “appare inverosimile che un evento traumatico dotato di vis lesiva di entità tale da determinare un insulto muscolare acuto a livello cellulare e biochimico, non determini alcun esito a livello delle strutture di contenimento, con la totale assenza di segni patologici clinici e strumentali, in particolare riferibili ai meccanismi di torsione e di tensione eccessiva o stiramento sopra citati”.
Peraltro, la Dott.ssa ha, altresì, specificato che, pur volendo Per_2 considerare non corretta la predetta diagnosi e ritenere, invece, veritiera la diversa prognosi di sindrome miofasciale resa nell'immediatezza dell'incidente, comunque non potrebbe individuarsi la sua causa genetica nel sinistro stradale del 2005.
La relazione peritale ha disatteso le osservazioni di parte, reiterate anche in questo giudizio, con motivazione congrua ed esauriente, nonchè fondata su una corretta analisi della documentazione clinica presente in atti, tale da consentire al Tribunale di condividerne le conclusioni e di porla, così, a fondamento della statuizione finale.
pag. 11/13 Le critiche esposte, peraltro già affrontate dal giudice di prime cure, si risolvono in valutazioni di carattere soggettivo e non esprimono alcuna valida ricostruzione alternativa in termini di determinazione causale di uno stato patologico permanente che abbia tratto origine dall'incidente stradale per cui vi è causa;
esse, pertanto, non sono in alcun modo idonee a scalfire le argomentazioni sviluppate ed affrontate in sentenza, le quali, ad avviso del Collegio, sono, invece, puntuali, dettagliate e largamente condivisibili e vanno confermate, anche in relazione alla quantificazione del danno da inabilità temporanea, statuizione quest'ultima solo genericamente contestata.
Alla luce di quanto innanzi l'appello non merita accoglimento e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza.
Pertanto, l'odierna appellante va condannata, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., al pagamento delle spese processuali in favore della società
da liquidarsi come in dispositivo, secondo le Controparte_1 tariffe vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata.
Infine, va dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115 del 2002 (comma introdotto dalla L. n. 228 del 2012), sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1
pag. 12/13 società in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_1 tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2096/2024 depositata in data 17/04/2024, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento in favore della società Parte_1
in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_1 tempore, delle spese e competenze di lite relative al secondo grado di giudizio, che liquida in euro 9.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'odierna appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Salerno, il 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dr.ssa Maria Elena del Forno
Il Presidente dr.ssa Maria Balletti
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