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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 6292/2023
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6292/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 20/11/2023 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. SPINA CHIARA e l'Avv. CONTE LORENZO LUCA
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Con l'avv. PATELLI PIERO
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 13.1.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per le parti: come da verbale d'udienza del 12.12.2024
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva nei confronti di con Parte_1 CP_1 cui allegava di aver contratto matrimonio il 25.7.2015. Dall'unione, in data 18.9.2017, nasceva la figlia ER
.
1 Chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti con accertamento del miglior regime di affido e collocamento per la minore e con lle conseguenti statuizioni economiche, con assegno unico e spese straordinarie al 50 % tra le parti.
− Si costituiva il 22.1.2024 contestando quanto allegato da parte ricorrente, aderendo CP_1 alla domanda di divorzio e chiedendo l'affido condiviso della minore, con collocamento prevalente presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre e con statuizione in capo allo stesso dell'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia versando l'importo mensile di €
400,00, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 70 % delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Treviso. AU al 50 % come per legge.
Chiedeva inoltre la conferma a proprio favore, a integrazione del contributo richiesto, della concessione in comodato dell'immobile sito a Vazzola.
− Dopo lo scambio delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti comparivano avanti al Giudice all'udienza del 22.2.2024 e venivano sentite.
All'esito il Giudice emetteva i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e si riservava di riferire al Collegio per la pronuncia sullo status.
− La cessazione degli effetti civili del matrimonio veniva pronunciata dall'intestato Tribunale con sentenza non definitiva n. 637/2024 del 12.3.2024.
− Dopo la rimessione a sé del fascicolo, il Giudice procedeva all'acquisizione della documentazione economica mancante e, successivamente, disponeva procedersi a C.T.U. per determinare il migliore regime di affido e collocamento della minore.
− All'udienza del 12.12.2024, fissata per l'esame della C.T.U., il Giudice formulava alle parti proposta conciliativa che veniva accettata da entrambe.
− Visto quanto sopra, il Giudice tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
***
− La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti è già stata pronunciata con sentenza n. 637/2024 dell'intestato Tribunale.
− Il Collegio, visto l'accordo delle parti, il preminente interesse della minore e il parere favorevole del
Pubblico Ministero, ritiene di accogliere le condizioni condivise tra le parti, con spese del presente procedimento interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
6292/2023 R.G., richiamata la sentenza non definitiva n. 637/2024 con cui è già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, di seguito integralmente riportato:
2 1. “Affido condiviso della minore, , a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di Persona_2 ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2. collocamento paritario della minore presso entrambi i genitori secondo il calendario previsto dalla C.T.U. e di seguito riportato:
Durante l'anno scolastico il turno di responsabilità è 2+2+3:
- Nella settimana A: la minore starà con il padre da mercoledì a conclusione delle attività scolastiche a venerdì mattina con accompagnamento a scuola.
- Nella settimana B: la minore starà con il padre da lunedì concluse le attività scolastiche a mercoledì con accompagnamento a scuola e il week-end da venerdì finita scuola a lunedì mattina con accompagnamento a scuola.
N.B.: Nei turni di spettanza ogni genitore farà riferimento, in caso di necessità, alle proprie risorse familiari, amicali e/o altre (baby-sitter ecc.). In corso di consulenza si è osservato che l'aiuto tra le parti con l'utilizzo della propria rete di risorse (la rete paterna) ha attivato rivendicazioni e un aumento della conflittualità tra le parti, non risulta pertanto una possibilità percorribile e utile alla minore.
- Nel periodo estivo, a conclusione delle attività scolastiche e fino alla settimana precedente l'inizio della scuola le parti condividono l'opportunità di svolgere un turno a settimane alterne presso ciascun genitore ER in modo che possa instaurare relazioni in entrambi i territori materno e paterno.
- Vacanze estive: dall' estate 2025: dalla settimana successiva al termine dell'attività scolastica nel mese di giugno, alla settimana antecedente la ripresa scolastica in settembre, il turno di responsabilità diverrà a settimane alterne tra i genitori. Le parti potranno godere di due settimane anche consecutive per le ferie con la figlia.
Entro il 1maggio di ogni anno i genitori provvederanno a concordare le ferie estive, a mezzo mail, alternando la scelta fra i genitori di anno in anno. Durante questo periodo il genitore fornirà all'altro indicazioni del luogo di vacanza e recapito telefonico. Negli anni dispari la precedenza nella scelta sarà al padre, negli anni pari alla madre nel caso in cui entrambi lavorino in estate (ad oggi la sig.ra gestisce un nido famiglia). In alternativa la CP_1 precedenza sarà concessa sempre a chi ha il vincolo lavorativo.
Feste Natalizie dal 2024: da i genitori potranno beneficiare di una Parte_2
SETTIMANA ciascuno da trascorrere con la propria figlia;
primo turno dal 24/12 ore 10.00 al 30/12 ore 3 18.00, secondo turno dal 30/12 ore 18.00 al 6/1 ore 18.00, o con accompagnamento a scuola se di domenica.
L'alternanza settimanale ordinaria riprenderà col genitore che non avrà trascorso con la figlia l'ultimo periodo di vacanza. Anni pari primo turno alla madre, anni dispari al padre.
Vacanze di pasquali: in alternanza al Natale e giorni suddivisi equamente al 50%: con l'uno dall'uscita da scuola fino alla domenica di Pasqua alle ore 21.00 (dopo cena) e con l'altro dalle ore 21.00 del giorno di Pasqua al termine dei giorni di vacanza.
Pasqua 2025: primo turno al padre, secondo alla madre.
Festività infrasettimanali: Le festività infrasettimanali: Carnevale, 25 aprile, 1maggio, 2 giugno, 15 agosto,
1novembre, 8 dicembre come da calendario si accorperanno ai giorni dei turni di frequentazione del genitore con inizio dalla sera precedente. ER Compleanno di : Il giorno del compleanno di entrambi i genitori si organizzeranno per trascorrere ER1 del tempo con la figlia. Il genitore che non ha con sé la minore potrà trascorrere del tempo con lei, indipendentemente dal calendario, o a pranzo (dalle 12.30 alle 14.30) o per merenda (dalle 16.00 alle 18.00) o a cena ( dalle 18.30 alle 20.30). Sarà compito del genitore che ha in carico la figlia fare in modo che il contatto tra la bambina e l'altro genitore avvenga in modo sereno.
Compleanno dei genitori: i genitori svolgeranno il normale turno da calendario.
Festa della mamma e festa del papà: se desiderato il figlio trascorrerà o il pranzo (12.30 alle 14.30) o la cena (dalle 18.30 alle 20.45) con il genitore festeggiato, indipendentemente dal calendario.
Assenza prolungata: in caso di assenza prolungata (per 2 o più giorni) di uno dei genitori, si chiederà all'altro di occuparsi del figlio prima di provvedere in altro modo, dando un preavviso di 15gg. Negli altri casi ogni genitore deciderà in autonomia la gestione del figlio. I genitori dovranno informare l'altro nel caso la minore trascorra la notte fuori casa (anche solo una) specificando a chi sarà affidata.
- Salute: la malattia della minore dovrà essere documentata tempestivamente con certificato medico redatto dalla pediatra (o medico di base o guardia medica) ed inviato all'altro genitore. Nel certificato è opportuno vengano indicate: diagnosi, prognosi ed eventuale terapia farmacologica prescritta. Qualora fosse prescritta terapia farmacologica entrambi i genitori devono garantire la corretta applicazione secondo quanto stabilito dal medico.
Qualora il minore non fosse trasportabile, sarà il medico a segnalarlo nel certificato, in tutti gli altri casi, salvo diverso accordo fra le parti, il minore svolgerà le frequentazioni come da calendario. Nel caso alla visita ci fosse un solo genitore questo si farà carico di comunicare i contenuti emersi, fornendo copia tempestiva della documentazione;
ove possibile sarebbe opportuno che entrambi i genitori partecipassero alla visita medica. Per tutte le questioni di salute che vedano in disaccordo i genitori, sarà seguita l'indicazione dei medici che hanno in carico la minore i quali indicheranno, se necessario, l'utilità di una visita specialistica.
- Nuovi partners: entrambi i genitori convivono da tempo con nuovi partner, entrambi hanno instaurato un buon rapporto con la minore;
le parti condividono che i reciproci partner siano delle risorse affidabili nella gestione della
4 minore, concordano pertanto che entrambi avranno delega per il ritiro da scuola e per gli accompagnamenti resi ER necessari a sport e/o altre attività svolte da
- Attività sportive: si ritiene importante che la minore possa svolgere attività sportiva per i benefici a livello di salute, ma anche per la condivisione tra pari e i valori positivi nel processo educativo che tale attività veicola. Si ritiene, per evitare un sovraccarico di attività, oggetto di discussione tra le parti, che lo sport sia unico e concordato. ER Ad oggi svolge attività di danza due volte a settimana.
- Catechismo: entrambi i genitori concordano sull'opportunità di far frequentare il catechismo alla figlia, si ritiene ER opportuno che tale attività venga svolta nel contesto abitativo paterno, così da permettere ad di poter avviare conoscenze e frequentazioni anche nel contesto paterno. (La scuola e lo sport sono invece frequentate nel contesto territoriale della madre).
- Cerimonie religiose: Comunione e Cresima. Entrambi i genitori parteciperanno alla cerimonia in chiesa mettendosi a sedere vicino alla figlia. Si suggerisce che i partner reciproci e altri familiari possano stare, per quel momento, in posti retrostanti. Finita la cerimonia la festa proseguirà con il genitore di turno, l'altro festeggerà con la bambina in un momento successivo. Se da calendario le cerimonie dovessero capitare allo stesso genitore,
l'organizzazione e festa della Cresima spetterà al genitore che non ha festeggiato il giorno della comunione.
- Avvio da parte dei genitori di un percorso di sostegno alla genitorialità – con gli obiettivi di cui alla pag. 118 della
Relazione finale della C.T.U. - presso il Servizio Sociale competente che viene incaricato di prendere in carico il nucleo e di svolgere un monitoraggio dello stesso per un anno, con onere di relazione semestrale al G.T.
- Presa in carico della minore da parte del Servizio età evolutiva come da indicazioni della C.T.U.
- Con decorrenza dal mese di gennaio 2025, entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento ordinario della minore in via diretta.
- Le spese straordinarie saranno al 50 % a carico di ciascuno dei genitori.
- AU al 100 % a favore di CP_1
- Spese di lite compensate.
- Spese di CTU, come liquidate con separato decreto, al 50 % a carico di ciascuna parte”.
Dispone la comunicazione del presente provvedimento a cura della Cancelleria ai Servizi Sociali territorialmente competenti per la minore , nata il [...] e residente a [...]
Conegliano (TV)
- per la presa in carico del nucleo con l'avvio da parte dei genitori di un percorso di sostegno alla genitorialità – con gli obiettivi di cui alla pag. 118 della Relazione finale della C.T.U. – con incarico di monitoraggio dello stesso per un anno, con onere di relazione semestrale al G.T.;
- per curare la presa in carico della minore da parte del Servizio età evolutiva come da indicazioni della C.T.U.
Così deciso in Treviso nella Camera di Consiglio del 14/01/2025
5 Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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