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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/07/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 632/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 632 del Ruolo generale dell'anno 2022, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Monica Franchellucci per procura in calce all'atto d'appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Belelli per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA –
pagina 1 di 9 Al quale è stata riunita la causa civile in II grado iscritta al N° 640 del Ruolo generale dell'anno 2022, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. Gianluca Rocchetti per procura in calce all'atto d'appello
- APPELLANTE –
CONTRO
, come sopra rappresentata e difesa Controparte_2
- APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 596 pubblicata in data 17.12.2021 dal
Tribunale di Fermo
Sulle CONCLUSIONI
Per la Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis: in via preliminare nel rito: accogliere il difetto di legittimazione processuale del difensore con conseguente invalida costituzione in giudizio di
[...]
e nullità di tutti gli atti difensivi compiuti dalla stessa, quindi Controparte_1 ocesso con ogni consequenziale statuizione e provvedimenti di legge;
nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 596/2021 emessa dal Tribunale di Fermo, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1269/2018, respingere tutte le domande proposte dall'
[...]
nei confronti della sig.ra accogliendo le Controparte_1 Parte_1
in primo grado dall'odiern sa la domanda riconvenzionale, che qui di seguito si riportano, mantenendo altresì la sospensione della procedura esecutiva in corso:
“- IN VIA PRELIMINARE, per le ragioni esposte, rigettare la richiesta di revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione immobiliare R.G.ES.IMM. 132/1999 del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Fermo del 15.05.2018, avanzata da parte attrice.
- NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE E RICONVENZIONALE, per i motivi esposti, rigettare la domanda proposta dalla Controparte_2
e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'annullabilità, la nullità e
[...] fficacia e/o l'invalidità del pignoramento immobiliare impugnato, trascritto in data 22.10.1999, Registro particolare n. 5009 e ordinarne la pagina 2 di 9 cancellazione al Conservatore dei registri immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell' con ogni altro consequenziale Controparte_1 provvedimento che si rende In Via del tutto Subordinata: non ci si oppone alla sospensione del presente giudizio sino all'esito del compiuto pagamento integrale delle rate da rottamazione e rateizzazione ordinaria. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e con distrazione delle stesse a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente gravame compensare le spese di entrambe i gradi di giudizio;
in ogni caso con condanna alla restituzione di quanto già versato a favore dell' per effetto della condanna alle spese Controparte_1 subita in primo grado”
Per il Massaro:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis: Nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 596/2021 emessa dal Tribunale di Fermo, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1269/2018, respingere tutte le domande proposte dall'
[...]
nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_2 conclusioni avanzate in primo grado dall'odierno Appellante, inclusa la domanda riconvenzionale, che qui di seguito si riportano, mantenendo altresì la sospensione della procedura esecutiva in corso:
“- IN VIA PRELIMINARE, per le ragioni esposte, rigettare la richiesta di revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione immobiliare R.G.ES.IMM. 132/1999 del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Fermo del 15.05.2018, avanzata da parte attrice.
- NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: per i motivi esposti, rigettare la domanda proposta dalla Controparte_2
- NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE: accertare e dichiarare
[...]
l'annullabilità, la nullità e comunque l'inefficacia e/o l'invalidità del pignoramento immobiliare impugnato, trascritto in data 22.10.1999, Registro particolare n. 5009 e ordinarne la cancellazione al Conservatore dei registri immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell' con ogni altro Controparte_1 consequenziale provvedimento che si ren Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso spese vive, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e con distrazione delle stesse a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente gravame compensare le spese di entrambe i gradi di giudizio;
in ogni caso con condanna alla restituzione di quanto già versato a favore dell' per effetto della condanna alle spese Controparte_1 subita in primo grado.” pagina 3 di 9 Per l : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona adita, in via preliminare:
- preso atto del deposito della domanda di rottamazione presentata dalla contribuente appellante , disporre la sospensione del presente Parte_1 giudizio ai sensi dell'art. ge 197/2022. nel merito:
- rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 596/2021 del Tribunale di Fermo. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi a favore del difensore Avv. Flavio Belelli che si dichiara antistatario. “
FATTI DI CAUSA
ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Fermo ai sensi Parte_1 dell'art. 615 comma II c.p.c. avverso l'esecuzione immobiliare avviata nei propri confronti dalla e poi proseguita da Controparte_3 Controparte_4
l'opponente ha eccepito l'improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
602/73 come successivamente modificato dalla l. 98/2013, tenuto conto che l'agente della riscossione non ha iscritto ipoteca sul bene costituente residenza anagrafica dell'esecutata.
Ha altresì proposto distinta opposizione ai sensi degli artt. 619 e ss. c.p.c.
, al quale in data 04.06.2015 la ha alienato Parte_2 Pt_1
l'immobile oggetto di pignoramento, riservandosi il diritto di abitazione;
l'opponente ha a riguardo eccepito l'inefficacia o l'invalidità del pignoramento trascritto dalla in quanto la nota di trascrizione reca l'indicazione di CP_3 un bene diverso da quello acquistato dal . Pt_2
Con ordinanza in data 15.05.2018 il giudice dell'esecuzione ha ravvisato la sussistenza di gravi motivi con particolare riferimento all'eccezione sollevata dal ed ha sospeso il procedimento esecutivo, assegnando termine per l'avvio Pt_2 del giudizio di merito.
pagina 4 di 9 Tale giudizio è stato avviato dalla , la quale ha Controparte_1 preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione e d'interesse della Pt_1 stante l'intervenuta vendita dell'immobile oggetto dell'esecuzione; nel merito, ha contestato la fondatezza dell'opposizione in quanto i limiti discendenti dall'art. 76
D.P.R. 602/73 troverebbero applicazione solo nell'ambito dell'esecuzione esattoriale, essendo peraltro la proprietaria anche di altri immobili;
ha in Pt_1 ogni caso contestato che eventuali inesattezze nella nota di trascrizione possano determinare l'invalidità o l'inefficacia del pignoramento.
Costituendosi in tale fase, la ha ribadito l'eccezione già sollevata dinanzi Pt_1 al giudice dell'esecuzione, nonché la propria legittimazione ad opporsi al pignoramento dell'immobile che costituisce ancor oggi la propria residenza.
Anche il si è costituito nel giudizio di merito per ribadire l'eccezione su Pt_2 cui si fonda la propria opposizione.
Con sentenza pubblicata in data 17.12.2021 il Tribunale di Fermo ha rigettato entrambe le opposizioni, condannando gli opponenti alla refusione delle spese in favore dell' ; dopo aver confermato l'interesse ad agire della Controparte_1
il primo giudice ha ritenuto che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 76 Pt_1
D.P.R. 602/73 costituisca condizione necessaria per avviare l'esecuzione, ma non anche per proseguire quella già avviata da altri creditori;
ha altresì ritenuto che, stante la continuità dei dati catastali, non vi sia incertezza in merito ai beni immobili oggetto di pignoramento.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la censurando la sentenza nel Pt_1 capo in cui il primo giudice non ha ravvisato la violazione dell'art. 76 D.P.R.
602/73, oltre che nel capo relativo alla regolazione delle spese di lite.
Anche il ha proposto appello avverso la medesima pronuncia, ribadendo Pt_2 che il pignoramento sarebbe inefficace nei propri confronti in conseguenza dell'errore nell'indicazione dei dati catastali nella nota di trascrizione.
Costituendosi in entrambi i giudizi, l' ha Controparte_2 contestato la fondatezza di entrambi gli appelli ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
pagina 5 di 9 All'esito della riunione, la causa è stata trattenuta in decisione nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dev'essere preliminarmente escluso che la presente causa debba essere sospesa ai sensi dell'art. 1 comma 236 della L. 197/2022, tenuto conto che la ha chiesto di poter accedere alla definizione agevolata del proprio Pt_1 debito fiscale (c.d. rottamazione quater), ma non ha assunto l'impegno a rinunciare al presente giudizio ed anzi ha espressamente ribadito il proprio interesse ad ottenere una decisione nel merito.
Non sussistono poi ragioni per ravvisare un'invalidità del mandato conferito dall' all'avv. Flavio Belelli (prospettata per la prima Controparte_1 volta solo nella memoria depositata dalla in data 04.11.2024), Pt_1 essendo stata prodotta la procura conferita sia nel primo grado di giudizio, sia nella presente sede, e non essendo stato neppure dedotto che ricorra un'ipotesi in cui s'imponga la difesa dell'amministrazione da parte dell'Avvocatura di Stato.
2. Con il primo e principale motivo d'appello, censura la Parte_1 sentenza nel capo in cui il primo giudice ha ritenuto che l'esecuzione possa essere proseguita anche dall'agente della riscossione che non abbia iscritto ipoteca;
l'appellante ribadisce invece che i limiti previsti per l'esecuzione esattoriale sarebbero vincolanti anche qualora l' Controparte_1 intervenga in un'esecuzione immobiliare ordinaria.
Tale motivo dev'essere disatteso.
L'art. 76 D.P.R. 602/73 disciplina infatti i peculiari presupposti entro i quali l'agente della riscossione può far valere il proprio credito facendo comunque salva “la facoltà d'intervento ai sensi dell'art. 499 del codice di procedura civile”.
pagina 6 di 9 E' stato del resto chiarito che “l'intervento dell'agente della riscossione nell'esecuzione forzata non è subordinato” neppure “alla previa notifica della cartella di pagamento, atteso che, a mente dell'art. 499 c.p.c.,
l'intervento nella espropriazione postula l'esistenza di un credito assistito da titolo esecutivo (costituito, per i crediti fatti valere dall'agente della riscossione, dal ruolo) e non anche la notificazione di esso e l'intimazione del precetto (attività accorpate, per i menzionati crediti, nella notificazione della cartella di pagamento ex art. 25, comma 2, d.p.r. n. 602 del 1973), e in quanto la ratio dell'art. 479, comma 1, c.p.c. riguarda, salvo specifiche eccezioni, unicamente l'espropriazione promossa con il pignoramento, non quella esercitata in via di intervento, in relazione alla quale la previa intimazione del precetto non potrebbe permettere al debitore di elidere, mediante l'adempimento spontaneo o l'esperimento in via preventiva dei rimedi oppositivi ex artt. 615 e 617 c.p.c., la minaccia della espropriazione e le incidenze negative sul suo patrimonio, per essersi queste ultime già verificate in conseguenza del precedente pignoramento” (cfr. Cass. Sez. III, sentenza n.3021 del 08.02.2018).
Nel caso di specie, l' è intervenuta nella Controparte_2 procedura immobiliare già avviata da Controparte_5 limitandosi a proseguirla dopo la rinuncia da parte dell'originaria creditrice procedente: non trovano quindi applicazione i particolari presupposti previsti dall'art. 76 D.P.R. 602/73.
3. Con il primo e principale motivo d'appello, da parte sua, Parte_2
censura la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha ritenuto
[...] validi ed opponibili il pignoramento e la relativa trascrizione “perché tramite l'ispezione catastale era ed è possibile rilevare la continuità degli identificativi catastali, nonché l'oggettiva identità del bene”; l'appellante ribadisce invece che il sistema di pubblicità immobiliare si fonda su principi formali, in particolar modo nei confronti dei terzi acquirenti, e che pertanto la difformità dei dati catastali tra la nota e l'atto di pignoramento ne precluderebbe la validità o comunque l'opponibilità nei propri confronti.
pagina 7 di 9 Tale motivo dev'essere disatteso.
E' stato infatti chiarito che, “in tema di pignoramento immobiliare, gli errori o le imprecisioni di identificazione del bene negli atti di provenienza sono di per sé irrilevanti (…), né l'indicazione nel pignoramento o nella sua nota di trascrizione di dati catastali non aggiornati ha alcun effetto invalidante, ove non vi sia comunque incertezza sulla fisica identificazione dei beni ed ove sussista continuità tra i dati catastali precedenti e quelli corretti al momento dell'imposizione del vincolo, sì che l'erroneità di per sé considerata non comporti alcuna confusione sui beni che si intendono pignorare” (cfr. Cass.
Sez. III, ordinanza n.7342 del 07.03.2022, nonché nel medesimo senso
Cass. Sez. III, ordinanza n.34128 del 23.12.2024).
Nel caso di specie, non sussiste alcun dubbio in merito all'individuazione del bene sul quale è stato iscritto il pignoramento, seppure indicato nella nota di trascrizione con gli estremi catastali con cui veniva identificato prima della variazione intervenuta con la denuncia UTE 3483/83.
Poco rileva il fatto che un frustolo di terreno di proprietà di soggetti terzi sia ancor oggi identificato con il vecchio mappale, tenuto conto che gli immobili oggetto del presente giudizio sono invece costituiti da porzioni di fabbricato di natura urbana.
Non emerge neppure l'esigenza di tutelare un'eventuale buona fede del terzo acquirente, tenuto conto che nel contratto di compravendita stipulato in data 04.06.2015 il è stato espressamente edotto dei Pt_2 pignoramenti già trascritti sulla porzione immobiliare censita alla particella
431 sub 6.
4. L'esito del presente giudizio, caratterizzato dall'integrale soccombenza di entrambi gli appellanti, giustifica la conferma della regolazione delle spese operata dal primo giudice ed impone la condanna della e del Pt_1
a rifondere in favore dell'appellata anche le spese del presente Pt_2 grado, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa, del numero delle parti e dell'attività processuale svolta.
pagina 8 di 9 Va dato atto infine della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte di entrambi gli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 596 Parte_2 pubblicata in data 17.12.2021 dal Tribunale di Fermo, cosí dispone:
RIGETTA entrambi gli appelli e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza gravata.
CONDANNA e , in via solidale tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese del presente grado in favore dell' Controparte_1
, liquidate in complessivi euro 9.000,00 per compenso professionale,
[...] oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, da liquidare in favore dell'avv. Flavio Belelli dichiaratosi antistatario.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte di entrambi gli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per ogni appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 632 del Ruolo generale dell'anno 2022, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Monica Franchellucci per procura in calce all'atto d'appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Belelli per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA –
pagina 1 di 9 Al quale è stata riunita la causa civile in II grado iscritta al N° 640 del Ruolo generale dell'anno 2022, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. Gianluca Rocchetti per procura in calce all'atto d'appello
- APPELLANTE –
CONTRO
, come sopra rappresentata e difesa Controparte_2
- APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 596 pubblicata in data 17.12.2021 dal
Tribunale di Fermo
Sulle CONCLUSIONI
Per la Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis: in via preliminare nel rito: accogliere il difetto di legittimazione processuale del difensore con conseguente invalida costituzione in giudizio di
[...]
e nullità di tutti gli atti difensivi compiuti dalla stessa, quindi Controparte_1 ocesso con ogni consequenziale statuizione e provvedimenti di legge;
nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 596/2021 emessa dal Tribunale di Fermo, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1269/2018, respingere tutte le domande proposte dall'
[...]
nei confronti della sig.ra accogliendo le Controparte_1 Parte_1
in primo grado dall'odiern sa la domanda riconvenzionale, che qui di seguito si riportano, mantenendo altresì la sospensione della procedura esecutiva in corso:
“- IN VIA PRELIMINARE, per le ragioni esposte, rigettare la richiesta di revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione immobiliare R.G.ES.IMM. 132/1999 del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Fermo del 15.05.2018, avanzata da parte attrice.
- NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE E RICONVENZIONALE, per i motivi esposti, rigettare la domanda proposta dalla Controparte_2
e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'annullabilità, la nullità e
[...] fficacia e/o l'invalidità del pignoramento immobiliare impugnato, trascritto in data 22.10.1999, Registro particolare n. 5009 e ordinarne la pagina 2 di 9 cancellazione al Conservatore dei registri immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell' con ogni altro consequenziale Controparte_1 provvedimento che si rende In Via del tutto Subordinata: non ci si oppone alla sospensione del presente giudizio sino all'esito del compiuto pagamento integrale delle rate da rottamazione e rateizzazione ordinaria. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e con distrazione delle stesse a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente gravame compensare le spese di entrambe i gradi di giudizio;
in ogni caso con condanna alla restituzione di quanto già versato a favore dell' per effetto della condanna alle spese Controparte_1 subita in primo grado”
Per il Massaro:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis: Nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 596/2021 emessa dal Tribunale di Fermo, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Giorgia Cecchini, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1269/2018, respingere tutte le domande proposte dall'
[...]
nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_2 conclusioni avanzate in primo grado dall'odierno Appellante, inclusa la domanda riconvenzionale, che qui di seguito si riportano, mantenendo altresì la sospensione della procedura esecutiva in corso:
“- IN VIA PRELIMINARE, per le ragioni esposte, rigettare la richiesta di revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione immobiliare R.G.ES.IMM. 132/1999 del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Fermo del 15.05.2018, avanzata da parte attrice.
- NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: per i motivi esposti, rigettare la domanda proposta dalla Controparte_2
- NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE: accertare e dichiarare
[...]
l'annullabilità, la nullità e comunque l'inefficacia e/o l'invalidità del pignoramento immobiliare impugnato, trascritto in data 22.10.1999, Registro particolare n. 5009 e ordinarne la cancellazione al Conservatore dei registri immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell' con ogni altro Controparte_1 consequenziale provvedimento che si ren Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso spese vive, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e con distrazione delle stesse a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente gravame compensare le spese di entrambe i gradi di giudizio;
in ogni caso con condanna alla restituzione di quanto già versato a favore dell' per effetto della condanna alle spese Controparte_1 subita in primo grado.” pagina 3 di 9 Per l : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona adita, in via preliminare:
- preso atto del deposito della domanda di rottamazione presentata dalla contribuente appellante , disporre la sospensione del presente Parte_1 giudizio ai sensi dell'art. ge 197/2022. nel merito:
- rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 596/2021 del Tribunale di Fermo. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi a favore del difensore Avv. Flavio Belelli che si dichiara antistatario. “
FATTI DI CAUSA
ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Fermo ai sensi Parte_1 dell'art. 615 comma II c.p.c. avverso l'esecuzione immobiliare avviata nei propri confronti dalla e poi proseguita da Controparte_3 Controparte_4
l'opponente ha eccepito l'improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
602/73 come successivamente modificato dalla l. 98/2013, tenuto conto che l'agente della riscossione non ha iscritto ipoteca sul bene costituente residenza anagrafica dell'esecutata.
Ha altresì proposto distinta opposizione ai sensi degli artt. 619 e ss. c.p.c.
, al quale in data 04.06.2015 la ha alienato Parte_2 Pt_1
l'immobile oggetto di pignoramento, riservandosi il diritto di abitazione;
l'opponente ha a riguardo eccepito l'inefficacia o l'invalidità del pignoramento trascritto dalla in quanto la nota di trascrizione reca l'indicazione di CP_3 un bene diverso da quello acquistato dal . Pt_2
Con ordinanza in data 15.05.2018 il giudice dell'esecuzione ha ravvisato la sussistenza di gravi motivi con particolare riferimento all'eccezione sollevata dal ed ha sospeso il procedimento esecutivo, assegnando termine per l'avvio Pt_2 del giudizio di merito.
pagina 4 di 9 Tale giudizio è stato avviato dalla , la quale ha Controparte_1 preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione e d'interesse della Pt_1 stante l'intervenuta vendita dell'immobile oggetto dell'esecuzione; nel merito, ha contestato la fondatezza dell'opposizione in quanto i limiti discendenti dall'art. 76
D.P.R. 602/73 troverebbero applicazione solo nell'ambito dell'esecuzione esattoriale, essendo peraltro la proprietaria anche di altri immobili;
ha in Pt_1 ogni caso contestato che eventuali inesattezze nella nota di trascrizione possano determinare l'invalidità o l'inefficacia del pignoramento.
Costituendosi in tale fase, la ha ribadito l'eccezione già sollevata dinanzi Pt_1 al giudice dell'esecuzione, nonché la propria legittimazione ad opporsi al pignoramento dell'immobile che costituisce ancor oggi la propria residenza.
Anche il si è costituito nel giudizio di merito per ribadire l'eccezione su Pt_2 cui si fonda la propria opposizione.
Con sentenza pubblicata in data 17.12.2021 il Tribunale di Fermo ha rigettato entrambe le opposizioni, condannando gli opponenti alla refusione delle spese in favore dell' ; dopo aver confermato l'interesse ad agire della Controparte_1
il primo giudice ha ritenuto che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 76 Pt_1
D.P.R. 602/73 costituisca condizione necessaria per avviare l'esecuzione, ma non anche per proseguire quella già avviata da altri creditori;
ha altresì ritenuto che, stante la continuità dei dati catastali, non vi sia incertezza in merito ai beni immobili oggetto di pignoramento.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la censurando la sentenza nel Pt_1 capo in cui il primo giudice non ha ravvisato la violazione dell'art. 76 D.P.R.
602/73, oltre che nel capo relativo alla regolazione delle spese di lite.
Anche il ha proposto appello avverso la medesima pronuncia, ribadendo Pt_2 che il pignoramento sarebbe inefficace nei propri confronti in conseguenza dell'errore nell'indicazione dei dati catastali nella nota di trascrizione.
Costituendosi in entrambi i giudizi, l' ha Controparte_2 contestato la fondatezza di entrambi gli appelli ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
pagina 5 di 9 All'esito della riunione, la causa è stata trattenuta in decisione nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dev'essere preliminarmente escluso che la presente causa debba essere sospesa ai sensi dell'art. 1 comma 236 della L. 197/2022, tenuto conto che la ha chiesto di poter accedere alla definizione agevolata del proprio Pt_1 debito fiscale (c.d. rottamazione quater), ma non ha assunto l'impegno a rinunciare al presente giudizio ed anzi ha espressamente ribadito il proprio interesse ad ottenere una decisione nel merito.
Non sussistono poi ragioni per ravvisare un'invalidità del mandato conferito dall' all'avv. Flavio Belelli (prospettata per la prima Controparte_1 volta solo nella memoria depositata dalla in data 04.11.2024), Pt_1 essendo stata prodotta la procura conferita sia nel primo grado di giudizio, sia nella presente sede, e non essendo stato neppure dedotto che ricorra un'ipotesi in cui s'imponga la difesa dell'amministrazione da parte dell'Avvocatura di Stato.
2. Con il primo e principale motivo d'appello, censura la Parte_1 sentenza nel capo in cui il primo giudice ha ritenuto che l'esecuzione possa essere proseguita anche dall'agente della riscossione che non abbia iscritto ipoteca;
l'appellante ribadisce invece che i limiti previsti per l'esecuzione esattoriale sarebbero vincolanti anche qualora l' Controparte_1 intervenga in un'esecuzione immobiliare ordinaria.
Tale motivo dev'essere disatteso.
L'art. 76 D.P.R. 602/73 disciplina infatti i peculiari presupposti entro i quali l'agente della riscossione può far valere il proprio credito facendo comunque salva “la facoltà d'intervento ai sensi dell'art. 499 del codice di procedura civile”.
pagina 6 di 9 E' stato del resto chiarito che “l'intervento dell'agente della riscossione nell'esecuzione forzata non è subordinato” neppure “alla previa notifica della cartella di pagamento, atteso che, a mente dell'art. 499 c.p.c.,
l'intervento nella espropriazione postula l'esistenza di un credito assistito da titolo esecutivo (costituito, per i crediti fatti valere dall'agente della riscossione, dal ruolo) e non anche la notificazione di esso e l'intimazione del precetto (attività accorpate, per i menzionati crediti, nella notificazione della cartella di pagamento ex art. 25, comma 2, d.p.r. n. 602 del 1973), e in quanto la ratio dell'art. 479, comma 1, c.p.c. riguarda, salvo specifiche eccezioni, unicamente l'espropriazione promossa con il pignoramento, non quella esercitata in via di intervento, in relazione alla quale la previa intimazione del precetto non potrebbe permettere al debitore di elidere, mediante l'adempimento spontaneo o l'esperimento in via preventiva dei rimedi oppositivi ex artt. 615 e 617 c.p.c., la minaccia della espropriazione e le incidenze negative sul suo patrimonio, per essersi queste ultime già verificate in conseguenza del precedente pignoramento” (cfr. Cass. Sez. III, sentenza n.3021 del 08.02.2018).
Nel caso di specie, l' è intervenuta nella Controparte_2 procedura immobiliare già avviata da Controparte_5 limitandosi a proseguirla dopo la rinuncia da parte dell'originaria creditrice procedente: non trovano quindi applicazione i particolari presupposti previsti dall'art. 76 D.P.R. 602/73.
3. Con il primo e principale motivo d'appello, da parte sua, Parte_2
censura la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha ritenuto
[...] validi ed opponibili il pignoramento e la relativa trascrizione “perché tramite l'ispezione catastale era ed è possibile rilevare la continuità degli identificativi catastali, nonché l'oggettiva identità del bene”; l'appellante ribadisce invece che il sistema di pubblicità immobiliare si fonda su principi formali, in particolar modo nei confronti dei terzi acquirenti, e che pertanto la difformità dei dati catastali tra la nota e l'atto di pignoramento ne precluderebbe la validità o comunque l'opponibilità nei propri confronti.
pagina 7 di 9 Tale motivo dev'essere disatteso.
E' stato infatti chiarito che, “in tema di pignoramento immobiliare, gli errori o le imprecisioni di identificazione del bene negli atti di provenienza sono di per sé irrilevanti (…), né l'indicazione nel pignoramento o nella sua nota di trascrizione di dati catastali non aggiornati ha alcun effetto invalidante, ove non vi sia comunque incertezza sulla fisica identificazione dei beni ed ove sussista continuità tra i dati catastali precedenti e quelli corretti al momento dell'imposizione del vincolo, sì che l'erroneità di per sé considerata non comporti alcuna confusione sui beni che si intendono pignorare” (cfr. Cass.
Sez. III, ordinanza n.7342 del 07.03.2022, nonché nel medesimo senso
Cass. Sez. III, ordinanza n.34128 del 23.12.2024).
Nel caso di specie, non sussiste alcun dubbio in merito all'individuazione del bene sul quale è stato iscritto il pignoramento, seppure indicato nella nota di trascrizione con gli estremi catastali con cui veniva identificato prima della variazione intervenuta con la denuncia UTE 3483/83.
Poco rileva il fatto che un frustolo di terreno di proprietà di soggetti terzi sia ancor oggi identificato con il vecchio mappale, tenuto conto che gli immobili oggetto del presente giudizio sono invece costituiti da porzioni di fabbricato di natura urbana.
Non emerge neppure l'esigenza di tutelare un'eventuale buona fede del terzo acquirente, tenuto conto che nel contratto di compravendita stipulato in data 04.06.2015 il è stato espressamente edotto dei Pt_2 pignoramenti già trascritti sulla porzione immobiliare censita alla particella
431 sub 6.
4. L'esito del presente giudizio, caratterizzato dall'integrale soccombenza di entrambi gli appellanti, giustifica la conferma della regolazione delle spese operata dal primo giudice ed impone la condanna della e del Pt_1
a rifondere in favore dell'appellata anche le spese del presente Pt_2 grado, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa, del numero delle parti e dell'attività processuale svolta.
pagina 8 di 9 Va dato atto infine della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte di entrambi gli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 596 Parte_2 pubblicata in data 17.12.2021 dal Tribunale di Fermo, cosí dispone:
RIGETTA entrambi gli appelli e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza gravata.
CONDANNA e , in via solidale tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese del presente grado in favore dell' Controparte_1
, liquidate in complessivi euro 9.000,00 per compenso professionale,
[...] oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, da liquidare in favore dell'avv. Flavio Belelli dichiaratosi antistatario.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte di entrambi gli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per ogni appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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