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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/07/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 543/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 543/2025 promossa da:
Parte_1
Con l'avv. KOLAJ KLODJAN
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
Con l'avv. CRISTALDI SEBASTIANA DANIELA
CP_2
Con l'avv.ta CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
RESISTENTI
Avente ad oggetto: opposizione intimazione di pagamento
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso introduttivo.
I procuratori delle parti convenute concludono come da memorie di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 5 marzo 2025, ha promosso opposizione Parte_2 avverso l'intimazione di pagamento n. 022 2024 09001490516/000, notificatagli in data 10 febbraio
2025 da , nella sola parte relativa alle cartelle: Controparte_3
1- n. 022220170010269748000 notificata da in data 13.4.2018 e Controparte_1 riferita all'anno di debito 2014 per un totale di euro 6.927,16.
2- n. 02220180011095714000, notificata da in data 5.3.2019 e Controparte_1 riferita all'anno di debito 2015 per un totale di euro 1.898,95.
3- n. 02220180013132212000 notificata da in data 24.1.2019 e Controparte_1 riferita all'anno di debito 2015 per un totale di euro 1.119,26.
4- n. 02220210008628630000 notificata da in data 20.4.2022 e Controparte_1 riferita all'anno di debito 2015 per un totale di euro 3.399,12; nonché all'avviso di addebito n.32220170003705151000 asseritamente notificato da
[...]
in data 28.11.2017 e riferita all'anno di debito 2017 e 2015 per un totale di Controparte_4 euro 1.371,42.
In via preliminare e di merito, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle esattoriali e dall'avviso di addebito come sopra specificati, anche in assenza di alcun atto interruttivo medio tempore intervenuto.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale adìto di “A)- In via principale accogliersi il presente ricorso, accertare
e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione, per l'effetto dichiarare l'annullamento degli atti impugnati e di ogni atto ad essi presupposti e consequenziale, per tutte le motivazioni sopra esposte;
B)- In via subordinata dichiarare, comunque la nullità, illegittimità ed inefficacia dell'iscrizione a ruolo e relative cartelle di pagamento impugnate, per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto nonché per tutti quelli che ci si riserva di sviluppare ed aggiungere, anche all'esito del comportamento processuale dei resistenti.”
Il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Tutte le parti convenute si sono costituite tempestivamente in giudizio formulando eccezioni preliminari e contestando nel merito la fondatezza del ricorso, domandandone l'integrale rigetto per le motivazioni ampiamente dedotte in atti.
All'udienza odierna, i procuratori hanno concluso come in epigrafe ed è stata pronunciata sentenza della quale è stata data contestuale lettura, assenti le parti, del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. pagina 2 di 5 *
In primo luogo, occorre evidenziare che, per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il giudice non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata secondo il principio della “ragione più liquida” (Cass. Civ. 13/7/11, n.
15389, Cass. Civ. 18/5/2012, n. 7937). L'attuale giudizio viene pertanto definito mediante il solo esame della preliminare questione di rito attinente alla giurisdizione di questa Giudice rispetto alle cartelle di pagamento impugnate e dell'eccezione di prescrizione del credito azionato con l'avviso di addebito opposto, quale questione assorbente e idonea a definire il giudizio nel merito.
Conseguentemente, le questioni non trattate non andranno considerate come omesse per error in procedendo, risultando invece le stesse assorbite con quanto ritenuto concretamente rilevante.
Ciò premesso, in ordine al difetto di giurisdizione tempestivamente eccepito, osserva il Tribunale che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 546 del 1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il S.S.N., nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
Inoltre, l'art. 19 del d. lgs 546/1992 include tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario anche la cartella di pagamento relativa a crediti tributari.
Peraltro, la Corte costituzionale ha rilevato, in numerose pronunce, che la giurisdizione del giudice tributario “deve ritenersi imprescindibilmente collegata” alla “natura tributaria del rapporto” (sent.
n. 64 del 2008; ordinanze n. 395 del 2007; n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34 del 2006).
Ne consegue che, con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'opposizione a cartelle di pagamento, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento della cautela.
Ne consegue che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della pagina 3 di 5 natura tributaria o meno dei crediti, ovvero a entrambi se il provvedimento contestato si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari.
Tale ultima precisazione si basa sul fondamentale principio secondo cui ciascun credito iscritto a ruolo conserva la propria individualità e non può essere accomunato con altri crediti per il solo fatto che l'Esattore abbia proceduto ad azionare con la stessa o con più cartelle diversi crediti vantati nei confronti dello stesso debitore.
E' quindi necessario rispettare il riparto di giurisdizione tra Giudice tributario e giudice ordinario
(Cass. civ. SS.UU. Ordinanza del 06.06.13 n. 10403) essendo pacifico, nel caso di specie, che le cartelle di pagamento sottese all'atto di intimazione impugnato siano relative a crediti di natura tributaria (IRAP, IRPEF e IVA). Pertanto, con riferimento alle cartelle n. 022220170010269748000
(relativa a crediti IRPEF e IVA), n. 02220180011095714000 (relativa a crediti IRAP), n.
02220180013132212000 (relativa a crediti IVA), e n. 02220210008628630000 (relativa a crediti
IRPEF), il Tribunale dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della Commissione
Tributaria territorialmente competente (doc. 2 fasc. ric.).
Quanto poi all'eccepita prescrizione relativamente al credito portato dall'avviso di addebito opposto, occorre preliminarmente rilevare che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso,
l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata al ricorrente da Controparte_3
in data 23 febbraio 2024 e non già il 10 febbraio 2025 (docc. 2 e 3 fasc. .
[...] CP_5
Ciò premesso, l'intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine di quaranta giorni, previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/99, non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi del credito (come nella specie la prescrizione) intervenuti successivamente a tale momento.
L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile, fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Nondimeno, nel caso in esame, l'eccezione non può comunque trovare accoglimento.
Deve rilevarsi, infatti, che la prescrizione dei contributi previdenziali è stata sospesa dapprima per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (per giorni 129), con l'art. 37, comma 2, del d. l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e poi per il periodo dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021 (per giorni 182), con l'art. 11, comma 9, del d. l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. Inoltre, la sospensione, disposta con l'art. 68 del d. l.
17 marzo 2020, n. 18, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per giorni 541), dell'attività di notifica pagina 4 di 5 degli atti di riscossione, per l'espresso richiamo all'art. 12 del d. lgs. n. 159 del 2015, comporta anche – quanto meno per i crediti contributivi affidati all' – che i Controparte_1 termini di prescrizione che scadono negli anni nei quali si è verificata la sospensione (come nel caso di specie) siano prorogati alla fine del secondo anno successivo alla fine della stessa, e quindi al 31 dicembre 2023.
Pertanto, dal momento che l'avviso di addebito opposto risulta esser stato notificato in data 28 novembre 2017 e l'intimazione di pagamento in data 23 febbraio 2024, alcun termine di prescrizione può dirsi maturato, con conseguente rigetto dell'opposizione promossa da
Parte_2
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, così dispone:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle cartelle n. n. 022220170010269748000, n.
02220180011095714000, n. 02220180013132212000, e n. 02220210008628630000 per avere giurisdizione sulla stesse la Commissione Tributaria territorialmente competente;
- rigetta per il resto;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
2.000,00 per compensi, da versarsi in favore di ciascuna parte convenuta, oltre accessori di legge.
Brescia, il 15/07/2025
La Giudice
Natalia Pala
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Natalia Pala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 543/2025 promossa da:
Parte_1
Con l'avv. KOLAJ KLODJAN
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
Con l'avv. CRISTALDI SEBASTIANA DANIELA
CP_2
Con l'avv.ta CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
RESISTENTI
Avente ad oggetto: opposizione intimazione di pagamento
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso introduttivo.
I procuratori delle parti convenute concludono come da memorie di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 5 marzo 2025, ha promosso opposizione Parte_2 avverso l'intimazione di pagamento n. 022 2024 09001490516/000, notificatagli in data 10 febbraio
2025 da , nella sola parte relativa alle cartelle: Controparte_3
1- n. 022220170010269748000 notificata da in data 13.4.2018 e Controparte_1 riferita all'anno di debito 2014 per un totale di euro 6.927,16.
2- n. 02220180011095714000, notificata da in data 5.3.2019 e Controparte_1 riferita all'anno di debito 2015 per un totale di euro 1.898,95.
3- n. 02220180013132212000 notificata da in data 24.1.2019 e Controparte_1 riferita all'anno di debito 2015 per un totale di euro 1.119,26.
4- n. 02220210008628630000 notificata da in data 20.4.2022 e Controparte_1 riferita all'anno di debito 2015 per un totale di euro 3.399,12; nonché all'avviso di addebito n.32220170003705151000 asseritamente notificato da
[...]
in data 28.11.2017 e riferita all'anno di debito 2017 e 2015 per un totale di Controparte_4 euro 1.371,42.
In via preliminare e di merito, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle esattoriali e dall'avviso di addebito come sopra specificati, anche in assenza di alcun atto interruttivo medio tempore intervenuto.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale adìto di “A)- In via principale accogliersi il presente ricorso, accertare
e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione, per l'effetto dichiarare l'annullamento degli atti impugnati e di ogni atto ad essi presupposti e consequenziale, per tutte le motivazioni sopra esposte;
B)- In via subordinata dichiarare, comunque la nullità, illegittimità ed inefficacia dell'iscrizione a ruolo e relative cartelle di pagamento impugnate, per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto nonché per tutti quelli che ci si riserva di sviluppare ed aggiungere, anche all'esito del comportamento processuale dei resistenti.”
Il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Tutte le parti convenute si sono costituite tempestivamente in giudizio formulando eccezioni preliminari e contestando nel merito la fondatezza del ricorso, domandandone l'integrale rigetto per le motivazioni ampiamente dedotte in atti.
All'udienza odierna, i procuratori hanno concluso come in epigrafe ed è stata pronunciata sentenza della quale è stata data contestuale lettura, assenti le parti, del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. pagina 2 di 5 *
In primo luogo, occorre evidenziare che, per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il giudice non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata secondo il principio della “ragione più liquida” (Cass. Civ. 13/7/11, n.
15389, Cass. Civ. 18/5/2012, n. 7937). L'attuale giudizio viene pertanto definito mediante il solo esame della preliminare questione di rito attinente alla giurisdizione di questa Giudice rispetto alle cartelle di pagamento impugnate e dell'eccezione di prescrizione del credito azionato con l'avviso di addebito opposto, quale questione assorbente e idonea a definire il giudizio nel merito.
Conseguentemente, le questioni non trattate non andranno considerate come omesse per error in procedendo, risultando invece le stesse assorbite con quanto ritenuto concretamente rilevante.
Ciò premesso, in ordine al difetto di giurisdizione tempestivamente eccepito, osserva il Tribunale che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 546 del 1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il S.S.N., nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
Inoltre, l'art. 19 del d. lgs 546/1992 include tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario anche la cartella di pagamento relativa a crediti tributari.
Peraltro, la Corte costituzionale ha rilevato, in numerose pronunce, che la giurisdizione del giudice tributario “deve ritenersi imprescindibilmente collegata” alla “natura tributaria del rapporto” (sent.
n. 64 del 2008; ordinanze n. 395 del 2007; n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34 del 2006).
Ne consegue che, con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'opposizione a cartelle di pagamento, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento della cautela.
Ne consegue che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della pagina 3 di 5 natura tributaria o meno dei crediti, ovvero a entrambi se il provvedimento contestato si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari.
Tale ultima precisazione si basa sul fondamentale principio secondo cui ciascun credito iscritto a ruolo conserva la propria individualità e non può essere accomunato con altri crediti per il solo fatto che l'Esattore abbia proceduto ad azionare con la stessa o con più cartelle diversi crediti vantati nei confronti dello stesso debitore.
E' quindi necessario rispettare il riparto di giurisdizione tra Giudice tributario e giudice ordinario
(Cass. civ. SS.UU. Ordinanza del 06.06.13 n. 10403) essendo pacifico, nel caso di specie, che le cartelle di pagamento sottese all'atto di intimazione impugnato siano relative a crediti di natura tributaria (IRAP, IRPEF e IVA). Pertanto, con riferimento alle cartelle n. 022220170010269748000
(relativa a crediti IRPEF e IVA), n. 02220180011095714000 (relativa a crediti IRAP), n.
02220180013132212000 (relativa a crediti IVA), e n. 02220210008628630000 (relativa a crediti
IRPEF), il Tribunale dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della Commissione
Tributaria territorialmente competente (doc. 2 fasc. ric.).
Quanto poi all'eccepita prescrizione relativamente al credito portato dall'avviso di addebito opposto, occorre preliminarmente rilevare che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso,
l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata al ricorrente da Controparte_3
in data 23 febbraio 2024 e non già il 10 febbraio 2025 (docc. 2 e 3 fasc. .
[...] CP_5
Ciò premesso, l'intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine di quaranta giorni, previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/99, non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi del credito (come nella specie la prescrizione) intervenuti successivamente a tale momento.
L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile, fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Nondimeno, nel caso in esame, l'eccezione non può comunque trovare accoglimento.
Deve rilevarsi, infatti, che la prescrizione dei contributi previdenziali è stata sospesa dapprima per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (per giorni 129), con l'art. 37, comma 2, del d. l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e poi per il periodo dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021 (per giorni 182), con l'art. 11, comma 9, del d. l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. Inoltre, la sospensione, disposta con l'art. 68 del d. l.
17 marzo 2020, n. 18, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per giorni 541), dell'attività di notifica pagina 4 di 5 degli atti di riscossione, per l'espresso richiamo all'art. 12 del d. lgs. n. 159 del 2015, comporta anche – quanto meno per i crediti contributivi affidati all' – che i Controparte_1 termini di prescrizione che scadono negli anni nei quali si è verificata la sospensione (come nel caso di specie) siano prorogati alla fine del secondo anno successivo alla fine della stessa, e quindi al 31 dicembre 2023.
Pertanto, dal momento che l'avviso di addebito opposto risulta esser stato notificato in data 28 novembre 2017 e l'intimazione di pagamento in data 23 febbraio 2024, alcun termine di prescrizione può dirsi maturato, con conseguente rigetto dell'opposizione promossa da
Parte_2
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, così dispone:
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle cartelle n. n. 022220170010269748000, n.
02220180011095714000, n. 02220180013132212000, e n. 02220210008628630000 per avere giurisdizione sulla stesse la Commissione Tributaria territorialmente competente;
- rigetta per il resto;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
2.000,00 per compensi, da versarsi in favore di ciascuna parte convenuta, oltre accessori di legge.
Brescia, il 15/07/2025
La Giudice
Natalia Pala
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