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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/05/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 1354/2024
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
, C.F. , con l'Avv. CEDRINI GIOVANNI Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro
C.F. , con l'avv. GARGANI BENEDETTO e Controparte_1 P.IVA_1
avv. GUIDO GARGANI
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit...
Evidenziava parte opposta quanto segue: - in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi dell'art. 58 del testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385), di seguito stipulato in data 21 Pt_2
ottobre 2022, ha acquistato pro soluto da Controparte_1 Controparte_2
con effetto economico a partire dalla data del 30 Giugno 2022, i crediti per capitale, interessi e spese, (i "Crediti") che, alla Data di Cessione, rispettavano cumulativamente,
i seguenti criteri: (i) crediti denominati in Euro e a qualsiasi titolo dovuti (capitale, interessi (anche di mora), indennizzi, commissioni, penalità o qualsiasi altro titolo ai sensi dei contratti cui i crediti afferiscono come descritti sub paragrafo viii;
(ii) crediti che originano da contratti regolati dalla legge della Repubblica Italiana;
(iii) crediti acquistati dalla Cedente ai sensi di un contratto di cessione stipulato, inter alia, con datato 19 Luglio 2019, il cui relativo avviso di cessione è stato Controparte_3
pubblicato nella Parte II della Gazzetta Ufficiale numero 91 in data 03 Agosto 2019;
(iv) crediti classificati a sofferenza secondo i criteri di Banca d'Italia; (v) i crediti in relazione ai quali, alla Data di Efficacia Giuridica, non pendono procedimenti penali ovvero non sono state presentate denunce-querele in relazione all'insorgenza e/o esecuzione del rapporto da cui origina il Credito;
(vi) i crediti in relazione ai quali, alla
Data di Efficacia Giuridica, non pendono cause passive aventi ad oggetto azioni risarcitorie, revocatorie, restitutorie;
(vii) crediti aventi, alla Data di Riferimento, GBV maggiore di zero;
(viii) crediti inclusi nella lista di crediti denominata "Progetto Cerved
Solare Elenco Crediti" a N. Rep. 50083 e N. Racc. 21670 depositata presso il Notaio
di Padova nel suo studio sito in Padova, Via Tommaseo n. 68, in data Persona_1
29.09.2022 ed ivi consultabile - dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è stata data notizia dalla cessionaria, mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 10/11/2022 – Parte Seconda – Foglio delle
Inserzioni (cfr. doc. 04) - per effetto della cessione predetta, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale, è succeduta, a titolo particolare, Controparte_1
nei rapporti giuridici attivi e passivi ceduti da alla medesima CP_3 CP_2
con contratto di cessione del 19/7/2019 (cfr. stralcio GU n. 91 del 2019 - doc. 05)
[...]
- alla pag. 153 dell'elenco è riportato il numero NDG 0000000016702916 identificativo della posizione della società Lilly di IA NN IA & C. S.a.s. (parte evidenziata in verde del doc. 06) - medesimo numero NDG 0000000016702916 è infatti riportato nel contratto di finanziamento del 30 Luglio 2010, prodotto sub doc. 07 del fascicolo monitorio…nella certificazione ex art. 50 T.U.B. (doc. 11 del fascicolo monitorio) - nella dichiarazione di intervenuta cessione del credito rilasciata da e prodotta sub doc. 02 della nota di chiarimenti depositata in sede Controparte_3
monitoria (cfr. doc. 07) - nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale emerge come i requisiti prescritti dalla predetta ordinanza della Suprema Corte sono stati rispettati, in quanto l'identificazione dei crediti ceduti viene effettuata…richiamando il concetto di
Pag. 2 di 12 sofferenza così come definito dalle istruzioni della Banca d'Italia…definendo il periodo temporale di insorgenza del credito.
L'opposta inoltre depositava le lettere di proposta e accettazione relative al contratto di cessione stipulato tra e 1904 il 21/10/2022 (cfr. doc. 08). CP_1 CP_2
Sottolineava che - la legittimazione deve dirsi provata, considerato: a) la materiale disponibilità da parte dell'opposta della documentazione contrattuale e contabile dei rapporti azionati nella procedura monitoria (contratto di conto corrente, contratti relativi alle linee di credito concesse, fideiussione, ecc.); b) gli avvisi di cessione pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale;
c) la dichiarazione di cessione del credito a favore di
[...] rilasciata da d) l'elenco crediti oggetto di cessione Controparte_2 Controparte_3
tra e (riportante il NDG 0000000016702916); Controparte_3 Controparte_2
e) le lettere di proposta e accettazione relative al contratto di cessione del 21/10/2022 fra e Controparte_2 Controparte_1
Ciò posto, in via preliminare si evidenzia che l'art. 58 TUB (ovvero la disciplina di riferimento per quanto riguarda le cessioni in blocco di crediti bancari) prevede che nell'ambito di dette operazioni sia sufficiente la pubblicazione dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale ai fini della comunicazione al debitore ceduto, dunque ai fini dell'opponibilità al ceduto della cessione.
In sostanza, dunque, la norma elimina la necessita della notifica personale ai debitori e dell'individuazione specifica dei singoli crediti ceduti.
Tuttavia, si condivide quanto già in più occasioni affermato dalla giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito: con la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale si realizza solo ed esclusivamente un fenomeno di pubblicità, dovendo essere equiparata alla notifica al debitore ceduto di cui a1l'art. 1264 c.c. (Cass. n. 4453/18, n. 13548/17 e n. 20914/10).
Anzitutto la cessione può essere valida ed efficace a prescindere dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, non essendo detta pubblicazione un presupposto di validità dell'atto giuridico.
Pertanto, se il debitore ceduto contesti la titolarità del diritto in capo al cessionario sarà onere del cessionario fornire la prova del1'avvenuta regolare cessione anche del rapporto controverso.
Pag. 3 di 12 Conseguenza logica e quella per cui il cessionario dovrà produrre in giudizio l'atto di cessione dei crediti, al fine di permettere al giudice di verificare che effettivamente il cessionario sia titolare di quel rapporto giuridico, ancorché individuabile in blocco, anche mediante criteri negativi.
Nel caso parte opposta ha depositato idonea documentazione in giudizio.
Giova inoltre osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art 2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass. 4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale…il giudice .... valuta …. l'intero materiale probatorio acquisito in causa….”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
Pag. 4 di 12 La stessa norma codificata agli artt. 163 co. 3 n. 4) e 167 co. 1 c.p.c. impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Ne segue che sia quando si afferma che il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità, con la conseguenza che una allegazione difensiva generica non giova comunque a chi la effettua.
Nel caso in esame, è d'obbligo anche l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza delle Sezioni unite n.
13331 del 2001, e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. 890/2013; Cass.
15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Appare inoltre opportuno soffermarsi sul tema relativo alla applicabilità della normativa speciale di cui all'art. 50 T.U.B. anche ai cessionari di crediti cartolarizzati, che siano soggetti “non bancari”.
La questione è stata risolta ancora una volta dalla Suprema Corte, la quale – con ordinanza del 3 dicembre 2019, n. 31577 – ha affermato che la possibilità di avvalersi dell'estratto ex art. 50 T.U.B. deve essere riconosciuta anche ai cessionari dei crediti, ivi compresa l'ipotesi in cui non si tratti di banche.
I giudici di legittimità sono giunti a tale conclusione osservando che la L. n. 130 del
1999, art. 4, comma 1 dispone che alle cessioni di credito si applica l'art. 58, comma 3
Pag. 5 di 12 a norma del quale, non solo conservano la loro validità in favore del cessionario Pt_2
i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo esistenti a favore del cedente senza bisogno di alcuna formalità di annotazione, ma altresì restano applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
Dal combinato disposto delle due norme citate, di conseguenza, deve ritenersi estesa anche ai cessionari di crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex L. n.
130/1999 la prerogativa speciale concessa dal legislatore all'art. 50 T.U.B..
Dunque, la natura bancaria o meno del soggetto cessionario del credito non rileva ai fini dell'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 50 TUB, trattandosi di una prerogativa che
è stata attribuita ai cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione
(e conseguentemente anche ai loro mandatari) direttamente dalla legge;
altrimenti verrebbe pregiudicata la finalità di tutela in tempi rapidi delle posizioni creditorie, con gravi ripercussioni sull'intero sistema economico e finanziario.
Si rileva quindi che l'art. 50 T.U. bancario si applica anche agli intermediari finanziari, come tutta la restante disciplina, per cui l'estratto conto conforme alle scritture contabili sottoscritto dal legale rappresentante della finanziaria è prova scritta idonea alla concessione del credito ingiuntivo;
le norme del TUB sono fruibili indistintamente tanto dalle banche quanto dagli intermediari finanziari (in tal senso cfr. Cass. 31577/2019 e n
20626/2021.
Ad ogni modo, ciò che qui interessa, è il poter affermare l'esistenza in atti di idonea certificazione attestante la provenienza del credito dai loro mandanti.
Argomentava inoltre l'opposta - con lettera del 24.11.15, ricevuta il 26.11.15 CP_3
ha intimato alla debitrice principale il pagamento dell'esposizione debitoria (cfr.
[...]
doc. 09 del fascicolo monitorio).
Evidenziava inoltre - come le fideiussioni in questione (doc. 08 del fascicolo monitorio) sono, a tutti gli effetti, dei contratti autonomi di garanzia - che, come confermato dalla stessa controparte a pagina 10 dell'atto di opposizione, in cui afferma “che la sig.ra sottoscriveva le fideiussioni con l'intento di aiutare i genitori, IA Parte_1
NN IA e ”, le fideiussioni de quo sono state rilasciate Persona_2 dall'opponente in favore della cd. “società di famiglia”, sussistendo un chiaro collegamento di natura funzionale ed economica fra la società debitrice/garantita e i
Pag. 6 di 12 garanti, i quali dalla predetta attività commerciale traevano il proprio sostentamento – che appare evidente che la controparte non possa invocare l'applicazione in suo favore – delle norme del Codice del Consumo, perché la stessa ha rilasciato la fideiussione perseguendo uno scopo di natura commerciale ed imprenditoriale volto a far sì che la società, da cui la famiglia traeva la propria fonte di reddito, beneficiasse dei finanziamenti rilasciati dalla Banca, Cass. n. 32225/18 - come la prescrizione sia stata efficacemente interrotta a fronte: - della messa in mora inviata dalla Banca cedente con raccomandata del 24.11.2015 (doc. 09 del fascicolo monitorio); - delle richieste di pagamento inviate dalla cessionaria con raccomandate del 12.12.2022 (doc. 12-14 del fascicolo monitorio).
Legittime e condivisibili le anzidette argomentazioni.
Ciò posto, il problema all'evidenza, è quello di stabilire se la garanzia di cui si discute permanga nell'ambito della fideiussione ovvero possa essere attratta in altra e diversa figura negoziale: il c.d. contratto autonomo di garanzia, in base al quale, secondo la sua tradizionale definizione, una parte si obbliga a titolo di garanzia ad eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base, con l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni
(salvo l'exceptio doli).
Tale contratto si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale: mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l'adempimento, ma piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta.
La dottrina maggioritaria distingue opportunamente il contratto autonomo di garanzia dalla garanzia a prima richiesta, nella quale il fideiussore si impegna a rinunziare ad opporre, prima del pagamento, le eccezioni che gli competono, in deroga all'art. 1945
c.c...
Se è vero, infatti, che in tutti i contratti autonomi di garanzia, per evidenti motivi, è inserita una clausola di pagamento a prima richiesta, è altrettanto vero, tuttavia, che tale clausola non è esclusiva di siffatto tipo di garanzie.
Pag. 7 di 12 Detto altrimenti, tutte le anzidette fideiussioni contengono una clausola di pagamento a prima richiesta, ma non tutti i contratti cui è apposta una clausola di pagamento a prima richiesta sono tali.
Non possono quindi esistere contratti autonomi di garanzia senza una clausola di pagamento a prima richiesta, ma sono ben ipotizzabili garanzie non autonome cui è apposta la clausola in esame.
In verità, secondo un primo orientamento tutte le fideiussioni con pagamento a prima richiesta sono, per ciò solo, dei contratti autonomi di garanzia, ciò in quanto tale clausola realizza in ogni caso una penetrante deroga alla disciplina della fideiussione, escludendone sostanzialmente il carattere dell'accessorietà; ne consegue che, esclusa l'accessorietà della garanzia, questa non è più una fideiussione, ma diventa un contratto autonomo di garanzia.
Secondo altro e più recente orientamento, invece, le parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale ad esse riconosciuta dall'articolo 1322 c.c., possono derogare allo schema tipico della fideiussione, senza perciò stipulare una garanzia autonoma.
Infatti, così come è possibile per un terzo prestare cauzione in favore del debitore, senza che questa circostanza renda il rapporto di garanzia del tutto autonomo rispetto al rapporto garantito, a fortiori dovrà ritenersi possibile per un terzo obbligarsi ad adempiere a semplice richiesta del creditore, senza che tale obbligazione di garanzia si trasformi automaticamente in una fideiussione a pima richiesta.
Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni a semplice richiesta o a prima richiesta del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia;
giacché la caratteristica principale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insita nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fidejussione, posta dall'art. 1945 c.c.(cfr. Cass. n.
2742/02, 19300/05, n. 27333/05, n. 4661/07 e n. 903/08).
Appurato, quindi, che per distinguere le due figure contrattuali non è decisivo l'impiego o meno di espressioni quali a prima richiesta o a semplice richiesta scritta o quant'altro,
Pag. 8 di 12 ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia, il problema che sorge nella pratica è quello di stabilire quando ci si trovi di fronte ad una fideiussione e quando invece, ad una vera e propria fideiussione a prima richiesta.
A tale fine, ovviamente, occorre interpretare la volontà dei contraenti secondo le regole legali di ermeneutica di cui agli articoli 1361 e ss. c.c. e nei casi di oggettiva incertezza il contratto deve essere interpretato nel senso meno gravoso per l'obbligato e, quindi, come se si trattasse di una garanzia accessoria.
La conseguenza è che spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola (Cass.
4.7.2003 n. 10574; nello stesso senso Cass. 31.7.2002 n. 11368; Cass. 25.2.2002 n.
2742).
Inoltre, la tipologia contrattuale della garanzia scelta dalle parti preclude di entrare nel merito del rapporto garantito, essendo la parte beneficiaria della garanzia esonerata dalla prova dell'inadempimento dell'obbligazione principale;
il garante non ha la possibilità di sollevare alcuna eccezione relativa al rapporto sottostante intercorrente tra il debitore e il creditore garantito, salvo l'exceptio doli.
Va detto, infatti, che, come affermato in giurisprudenza, in tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre "l'exceptio doli", e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contralto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (cfr. Cass. civ. Sez. I, 14/12/2007, n.
26262).
In materia di distinzione tra semplice fideiussione e contratto autonomo di garanzia non
è tanto dirimente la clausola che preveda la facoltà di chiedere il pagamento direttamente al garante a prima richiesta, quanto invece quella che esclude la
Pag. 9 di 12 proponibilità delle eccezioni attinenti al rapporto fondamentale, così derogandosi al disposto ex art. 1945 c.c... (cfr. anche Tribunale Taranto, 01/02/2016).
Da quanto precede deriva come conseguenza che l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, che, come detto, contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione, comporta che, ai fini dell'"exceptio doli", il garante non può limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore ma doveva far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della vicenda, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui (cfr. anche Cass. n. 16213/15, 29215/08, 26262/07…).
Nel caso in esame non vi è illiceità della causa né abuso del diritto da parte del beneficiario, la c.d. exceptio doli generalis seu presentis.
Si osserva inoltre che il giudizio di idoneità dei fatti posto a fondamento delle argomentazioni introduttive, traducendosi in un accertamento relativo a una mera
"quaestio voluntatis", è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito;
quindi, in ordine a tale mezzo probatorio, il controllo della cassazione non può riguardare il convincimento del giudice sulla rilevanza probatoria degli elementi indiziari o presuntivi, che costituisce un giudizio di fatto, ma solo la congruenza sul piano logico e giuridico del procedimento seguito per giungere alla soluzione adottata (cfr. Cass. n.
21027/10).
Si consideri che parte opponente aveva l'onere di contestare, comunque, in modo specifico i fatti dedotti, onere già da tempo imposto dall'art. 167 c.p.c…
Anche tali considerazioni comportano il rigetto dell'opposizione; legittime e condivisibili le argomentazioni dell'opposta in tal senso, anche in punto della sollevata prescrizione.
L'opposta ha fornito la prova di quanto argomentato.
Pag. 10 di 12 Occorre, per completezza espositiva, ribadire che mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, l'estratto conto, trascorso il necessario periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente, introducendo una presunzione “iuris tantum” vincibile con la prova contraria, con la conseguenza che le risultanze degli estratti conto possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, quest'ultime assenti nel caso in esame.
La sussistenza e l'ammontare del credito vantato dall'istituto sono correttamente forniti.
È consolidato in materia il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto, per cui tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo (v. Cass. n. 14849/00).
A fronte di ciò, parte opponente, cui incombeva l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa dell'opposta, nonostante la compiuta specificazione delle ragioni e dell'oggetto della domanda, non ha fornito prova a fondamento delle proprie richieste.
Tanto premesso si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e pertanto deve essere respinta atteso che il credito risulta provato e parte opponente, in modo del tutto generico, ha contestato la valenza probatoria dei documenti posti alla base della richiesta monitoria.
Peraltro, avverso la documentazione non sono state mosse contestazioni specifiche.
Resta assorbita ogni altra questione, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c. e delle conclusioni di cui alle memorie in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto cui va attribuita efficacia esecutiva;
condanna parte opponente a rimborsare all'opposta le
Pag. 11 di 12 spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per competenze oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 21/05/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 1354/2024
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
, C.F. , con l'Avv. CEDRINI GIOVANNI Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro
C.F. , con l'avv. GARGANI BENEDETTO e Controparte_1 P.IVA_1
avv. GUIDO GARGANI
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit...
Evidenziava parte opposta quanto segue: - in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi dell'art. 58 del testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385), di seguito stipulato in data 21 Pt_2
ottobre 2022, ha acquistato pro soluto da Controparte_1 Controparte_2
con effetto economico a partire dalla data del 30 Giugno 2022, i crediti per capitale, interessi e spese, (i "Crediti") che, alla Data di Cessione, rispettavano cumulativamente,
i seguenti criteri: (i) crediti denominati in Euro e a qualsiasi titolo dovuti (capitale, interessi (anche di mora), indennizzi, commissioni, penalità o qualsiasi altro titolo ai sensi dei contratti cui i crediti afferiscono come descritti sub paragrafo viii;
(ii) crediti che originano da contratti regolati dalla legge della Repubblica Italiana;
(iii) crediti acquistati dalla Cedente ai sensi di un contratto di cessione stipulato, inter alia, con datato 19 Luglio 2019, il cui relativo avviso di cessione è stato Controparte_3
pubblicato nella Parte II della Gazzetta Ufficiale numero 91 in data 03 Agosto 2019;
(iv) crediti classificati a sofferenza secondo i criteri di Banca d'Italia; (v) i crediti in relazione ai quali, alla Data di Efficacia Giuridica, non pendono procedimenti penali ovvero non sono state presentate denunce-querele in relazione all'insorgenza e/o esecuzione del rapporto da cui origina il Credito;
(vi) i crediti in relazione ai quali, alla
Data di Efficacia Giuridica, non pendono cause passive aventi ad oggetto azioni risarcitorie, revocatorie, restitutorie;
(vii) crediti aventi, alla Data di Riferimento, GBV maggiore di zero;
(viii) crediti inclusi nella lista di crediti denominata "Progetto Cerved
Solare Elenco Crediti" a N. Rep. 50083 e N. Racc. 21670 depositata presso il Notaio
di Padova nel suo studio sito in Padova, Via Tommaseo n. 68, in data Persona_1
29.09.2022 ed ivi consultabile - dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è stata data notizia dalla cessionaria, mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 10/11/2022 – Parte Seconda – Foglio delle
Inserzioni (cfr. doc. 04) - per effetto della cessione predetta, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale, è succeduta, a titolo particolare, Controparte_1
nei rapporti giuridici attivi e passivi ceduti da alla medesima CP_3 CP_2
con contratto di cessione del 19/7/2019 (cfr. stralcio GU n. 91 del 2019 - doc. 05)
[...]
- alla pag. 153 dell'elenco è riportato il numero NDG 0000000016702916 identificativo della posizione della società Lilly di IA NN IA & C. S.a.s. (parte evidenziata in verde del doc. 06) - medesimo numero NDG 0000000016702916 è infatti riportato nel contratto di finanziamento del 30 Luglio 2010, prodotto sub doc. 07 del fascicolo monitorio…nella certificazione ex art. 50 T.U.B. (doc. 11 del fascicolo monitorio) - nella dichiarazione di intervenuta cessione del credito rilasciata da e prodotta sub doc. 02 della nota di chiarimenti depositata in sede Controparte_3
monitoria (cfr. doc. 07) - nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale emerge come i requisiti prescritti dalla predetta ordinanza della Suprema Corte sono stati rispettati, in quanto l'identificazione dei crediti ceduti viene effettuata…richiamando il concetto di
Pag. 2 di 12 sofferenza così come definito dalle istruzioni della Banca d'Italia…definendo il periodo temporale di insorgenza del credito.
L'opposta inoltre depositava le lettere di proposta e accettazione relative al contratto di cessione stipulato tra e 1904 il 21/10/2022 (cfr. doc. 08). CP_1 CP_2
Sottolineava che - la legittimazione deve dirsi provata, considerato: a) la materiale disponibilità da parte dell'opposta della documentazione contrattuale e contabile dei rapporti azionati nella procedura monitoria (contratto di conto corrente, contratti relativi alle linee di credito concesse, fideiussione, ecc.); b) gli avvisi di cessione pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale;
c) la dichiarazione di cessione del credito a favore di
[...] rilasciata da d) l'elenco crediti oggetto di cessione Controparte_2 Controparte_3
tra e (riportante il NDG 0000000016702916); Controparte_3 Controparte_2
e) le lettere di proposta e accettazione relative al contratto di cessione del 21/10/2022 fra e Controparte_2 Controparte_1
Ciò posto, in via preliminare si evidenzia che l'art. 58 TUB (ovvero la disciplina di riferimento per quanto riguarda le cessioni in blocco di crediti bancari) prevede che nell'ambito di dette operazioni sia sufficiente la pubblicazione dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale ai fini della comunicazione al debitore ceduto, dunque ai fini dell'opponibilità al ceduto della cessione.
In sostanza, dunque, la norma elimina la necessita della notifica personale ai debitori e dell'individuazione specifica dei singoli crediti ceduti.
Tuttavia, si condivide quanto già in più occasioni affermato dalla giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito: con la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale si realizza solo ed esclusivamente un fenomeno di pubblicità, dovendo essere equiparata alla notifica al debitore ceduto di cui a1l'art. 1264 c.c. (Cass. n. 4453/18, n. 13548/17 e n. 20914/10).
Anzitutto la cessione può essere valida ed efficace a prescindere dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, non essendo detta pubblicazione un presupposto di validità dell'atto giuridico.
Pertanto, se il debitore ceduto contesti la titolarità del diritto in capo al cessionario sarà onere del cessionario fornire la prova del1'avvenuta regolare cessione anche del rapporto controverso.
Pag. 3 di 12 Conseguenza logica e quella per cui il cessionario dovrà produrre in giudizio l'atto di cessione dei crediti, al fine di permettere al giudice di verificare che effettivamente il cessionario sia titolare di quel rapporto giuridico, ancorché individuabile in blocco, anche mediante criteri negativi.
Nel caso parte opposta ha depositato idonea documentazione in giudizio.
Giova inoltre osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art 2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass. 4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale…il giudice .... valuta …. l'intero materiale probatorio acquisito in causa….”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
Pag. 4 di 12 La stessa norma codificata agli artt. 163 co. 3 n. 4) e 167 co. 1 c.p.c. impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Ne segue che sia quando si afferma che il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità, con la conseguenza che una allegazione difensiva generica non giova comunque a chi la effettua.
Nel caso in esame, è d'obbligo anche l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza delle Sezioni unite n.
13331 del 2001, e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. 890/2013; Cass.
15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Appare inoltre opportuno soffermarsi sul tema relativo alla applicabilità della normativa speciale di cui all'art. 50 T.U.B. anche ai cessionari di crediti cartolarizzati, che siano soggetti “non bancari”.
La questione è stata risolta ancora una volta dalla Suprema Corte, la quale – con ordinanza del 3 dicembre 2019, n. 31577 – ha affermato che la possibilità di avvalersi dell'estratto ex art. 50 T.U.B. deve essere riconosciuta anche ai cessionari dei crediti, ivi compresa l'ipotesi in cui non si tratti di banche.
I giudici di legittimità sono giunti a tale conclusione osservando che la L. n. 130 del
1999, art. 4, comma 1 dispone che alle cessioni di credito si applica l'art. 58, comma 3
Pag. 5 di 12 a norma del quale, non solo conservano la loro validità in favore del cessionario Pt_2
i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo esistenti a favore del cedente senza bisogno di alcuna formalità di annotazione, ma altresì restano applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
Dal combinato disposto delle due norme citate, di conseguenza, deve ritenersi estesa anche ai cessionari di crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex L. n.
130/1999 la prerogativa speciale concessa dal legislatore all'art. 50 T.U.B..
Dunque, la natura bancaria o meno del soggetto cessionario del credito non rileva ai fini dell'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 50 TUB, trattandosi di una prerogativa che
è stata attribuita ai cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione
(e conseguentemente anche ai loro mandatari) direttamente dalla legge;
altrimenti verrebbe pregiudicata la finalità di tutela in tempi rapidi delle posizioni creditorie, con gravi ripercussioni sull'intero sistema economico e finanziario.
Si rileva quindi che l'art. 50 T.U. bancario si applica anche agli intermediari finanziari, come tutta la restante disciplina, per cui l'estratto conto conforme alle scritture contabili sottoscritto dal legale rappresentante della finanziaria è prova scritta idonea alla concessione del credito ingiuntivo;
le norme del TUB sono fruibili indistintamente tanto dalle banche quanto dagli intermediari finanziari (in tal senso cfr. Cass. 31577/2019 e n
20626/2021.
Ad ogni modo, ciò che qui interessa, è il poter affermare l'esistenza in atti di idonea certificazione attestante la provenienza del credito dai loro mandanti.
Argomentava inoltre l'opposta - con lettera del 24.11.15, ricevuta il 26.11.15 CP_3
ha intimato alla debitrice principale il pagamento dell'esposizione debitoria (cfr.
[...]
doc. 09 del fascicolo monitorio).
Evidenziava inoltre - come le fideiussioni in questione (doc. 08 del fascicolo monitorio) sono, a tutti gli effetti, dei contratti autonomi di garanzia - che, come confermato dalla stessa controparte a pagina 10 dell'atto di opposizione, in cui afferma “che la sig.ra sottoscriveva le fideiussioni con l'intento di aiutare i genitori, IA Parte_1
NN IA e ”, le fideiussioni de quo sono state rilasciate Persona_2 dall'opponente in favore della cd. “società di famiglia”, sussistendo un chiaro collegamento di natura funzionale ed economica fra la società debitrice/garantita e i
Pag. 6 di 12 garanti, i quali dalla predetta attività commerciale traevano il proprio sostentamento – che appare evidente che la controparte non possa invocare l'applicazione in suo favore – delle norme del Codice del Consumo, perché la stessa ha rilasciato la fideiussione perseguendo uno scopo di natura commerciale ed imprenditoriale volto a far sì che la società, da cui la famiglia traeva la propria fonte di reddito, beneficiasse dei finanziamenti rilasciati dalla Banca, Cass. n. 32225/18 - come la prescrizione sia stata efficacemente interrotta a fronte: - della messa in mora inviata dalla Banca cedente con raccomandata del 24.11.2015 (doc. 09 del fascicolo monitorio); - delle richieste di pagamento inviate dalla cessionaria con raccomandate del 12.12.2022 (doc. 12-14 del fascicolo monitorio).
Legittime e condivisibili le anzidette argomentazioni.
Ciò posto, il problema all'evidenza, è quello di stabilire se la garanzia di cui si discute permanga nell'ambito della fideiussione ovvero possa essere attratta in altra e diversa figura negoziale: il c.d. contratto autonomo di garanzia, in base al quale, secondo la sua tradizionale definizione, una parte si obbliga a titolo di garanzia ad eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base, con l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni
(salvo l'exceptio doli).
Tale contratto si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale: mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l'adempimento, ma piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta.
La dottrina maggioritaria distingue opportunamente il contratto autonomo di garanzia dalla garanzia a prima richiesta, nella quale il fideiussore si impegna a rinunziare ad opporre, prima del pagamento, le eccezioni che gli competono, in deroga all'art. 1945
c.c...
Se è vero, infatti, che in tutti i contratti autonomi di garanzia, per evidenti motivi, è inserita una clausola di pagamento a prima richiesta, è altrettanto vero, tuttavia, che tale clausola non è esclusiva di siffatto tipo di garanzie.
Pag. 7 di 12 Detto altrimenti, tutte le anzidette fideiussioni contengono una clausola di pagamento a prima richiesta, ma non tutti i contratti cui è apposta una clausola di pagamento a prima richiesta sono tali.
Non possono quindi esistere contratti autonomi di garanzia senza una clausola di pagamento a prima richiesta, ma sono ben ipotizzabili garanzie non autonome cui è apposta la clausola in esame.
In verità, secondo un primo orientamento tutte le fideiussioni con pagamento a prima richiesta sono, per ciò solo, dei contratti autonomi di garanzia, ciò in quanto tale clausola realizza in ogni caso una penetrante deroga alla disciplina della fideiussione, escludendone sostanzialmente il carattere dell'accessorietà; ne consegue che, esclusa l'accessorietà della garanzia, questa non è più una fideiussione, ma diventa un contratto autonomo di garanzia.
Secondo altro e più recente orientamento, invece, le parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale ad esse riconosciuta dall'articolo 1322 c.c., possono derogare allo schema tipico della fideiussione, senza perciò stipulare una garanzia autonoma.
Infatti, così come è possibile per un terzo prestare cauzione in favore del debitore, senza che questa circostanza renda il rapporto di garanzia del tutto autonomo rispetto al rapporto garantito, a fortiori dovrà ritenersi possibile per un terzo obbligarsi ad adempiere a semplice richiesta del creditore, senza che tale obbligazione di garanzia si trasformi automaticamente in una fideiussione a pima richiesta.
Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni a semplice richiesta o a prima richiesta del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia;
giacché la caratteristica principale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insita nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fidejussione, posta dall'art. 1945 c.c.(cfr. Cass. n.
2742/02, 19300/05, n. 27333/05, n. 4661/07 e n. 903/08).
Appurato, quindi, che per distinguere le due figure contrattuali non è decisivo l'impiego o meno di espressioni quali a prima richiesta o a semplice richiesta scritta o quant'altro,
Pag. 8 di 12 ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia, il problema che sorge nella pratica è quello di stabilire quando ci si trovi di fronte ad una fideiussione e quando invece, ad una vera e propria fideiussione a prima richiesta.
A tale fine, ovviamente, occorre interpretare la volontà dei contraenti secondo le regole legali di ermeneutica di cui agli articoli 1361 e ss. c.c. e nei casi di oggettiva incertezza il contratto deve essere interpretato nel senso meno gravoso per l'obbligato e, quindi, come se si trattasse di una garanzia accessoria.
La conseguenza è che spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola (Cass.
4.7.2003 n. 10574; nello stesso senso Cass. 31.7.2002 n. 11368; Cass. 25.2.2002 n.
2742).
Inoltre, la tipologia contrattuale della garanzia scelta dalle parti preclude di entrare nel merito del rapporto garantito, essendo la parte beneficiaria della garanzia esonerata dalla prova dell'inadempimento dell'obbligazione principale;
il garante non ha la possibilità di sollevare alcuna eccezione relativa al rapporto sottostante intercorrente tra il debitore e il creditore garantito, salvo l'exceptio doli.
Va detto, infatti, che, come affermato in giurisprudenza, in tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre "l'exceptio doli", e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contralto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (cfr. Cass. civ. Sez. I, 14/12/2007, n.
26262).
In materia di distinzione tra semplice fideiussione e contratto autonomo di garanzia non
è tanto dirimente la clausola che preveda la facoltà di chiedere il pagamento direttamente al garante a prima richiesta, quanto invece quella che esclude la
Pag. 9 di 12 proponibilità delle eccezioni attinenti al rapporto fondamentale, così derogandosi al disposto ex art. 1945 c.c... (cfr. anche Tribunale Taranto, 01/02/2016).
Da quanto precede deriva come conseguenza che l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, che, come detto, contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione, comporta che, ai fini dell'"exceptio doli", il garante non può limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore ma doveva far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della vicenda, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui (cfr. anche Cass. n. 16213/15, 29215/08, 26262/07…).
Nel caso in esame non vi è illiceità della causa né abuso del diritto da parte del beneficiario, la c.d. exceptio doli generalis seu presentis.
Si osserva inoltre che il giudizio di idoneità dei fatti posto a fondamento delle argomentazioni introduttive, traducendosi in un accertamento relativo a una mera
"quaestio voluntatis", è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito;
quindi, in ordine a tale mezzo probatorio, il controllo della cassazione non può riguardare il convincimento del giudice sulla rilevanza probatoria degli elementi indiziari o presuntivi, che costituisce un giudizio di fatto, ma solo la congruenza sul piano logico e giuridico del procedimento seguito per giungere alla soluzione adottata (cfr. Cass. n.
21027/10).
Si consideri che parte opponente aveva l'onere di contestare, comunque, in modo specifico i fatti dedotti, onere già da tempo imposto dall'art. 167 c.p.c…
Anche tali considerazioni comportano il rigetto dell'opposizione; legittime e condivisibili le argomentazioni dell'opposta in tal senso, anche in punto della sollevata prescrizione.
L'opposta ha fornito la prova di quanto argomentato.
Pag. 10 di 12 Occorre, per completezza espositiva, ribadire che mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, l'estratto conto, trascorso il necessario periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente, introducendo una presunzione “iuris tantum” vincibile con la prova contraria, con la conseguenza che le risultanze degli estratti conto possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, quest'ultime assenti nel caso in esame.
La sussistenza e l'ammontare del credito vantato dall'istituto sono correttamente forniti.
È consolidato in materia il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto, per cui tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo (v. Cass. n. 14849/00).
A fronte di ciò, parte opponente, cui incombeva l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa dell'opposta, nonostante la compiuta specificazione delle ragioni e dell'oggetto della domanda, non ha fornito prova a fondamento delle proprie richieste.
Tanto premesso si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e pertanto deve essere respinta atteso che il credito risulta provato e parte opponente, in modo del tutto generico, ha contestato la valenza probatoria dei documenti posti alla base della richiesta monitoria.
Peraltro, avverso la documentazione non sono state mosse contestazioni specifiche.
Resta assorbita ogni altra questione, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c. e delle conclusioni di cui alle memorie in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto cui va attribuita efficacia esecutiva;
condanna parte opponente a rimborsare all'opposta le
Pag. 11 di 12 spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per competenze oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 21/05/2025
Il Giudice
F. Monaco
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