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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/07/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa
Elais Mellace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 620 del R.G.A.C. dell'anno 2014 avente ad oggetto domanda di risoluzione di contratto di appalto e risarcimento danni vertente
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliato in Cosenza, alla Parte_1 C.F._1
Via Isonzo n. 2/m, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Leporace che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE
E
(c.f.: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro presso i cui uffici, siti in Catanzaro, alla via Gioacchino da Fiore, n. 34, è elettivamente domiciliato ex lege, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, nel merito: accertare e dichiarare l'esistenza di una valida convenzione tra le parti e di conseguenza, dichiarare l'Istituto scolastico convenuto obbligato al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione stipulata con l'Ing. in data 16.03.2012, Parte_1 dichiarando, al contempo, il diritto dell'attore all'espletamento dell'incarico professionale conferitogli e alla corresponsione del pattuito compenso;
condannare la convenuta al risarcimento del danno da ritardato adempimento;
in via subordinata: dichiarare la risoluzione del contratto per colpa e grave inadempimento della convenuta, condannando quest'ultima al risarcimento dei danni subiti, pari al pattuito compenso di Euro
RGAC n. 620/2014- Pagina 1 45.723,00 previsto dall'art. 9 della Convenzione, nonché al risarcimento del danno da mancato arricchimento professionale e curriculare.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per il convenuto – Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Catanzaro, contrariis reiectis:
1) in via preliminare, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore dell'a.g.a.;
2) nel merito, rigettare l'avversa domanda in quanto infondata per le ragioni esposte in narrativa.
Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Catanzaro l' deducendo: Controparte_1
1) che a seguito di gara espletata ai sensi dell'art. 34 del Decreto interministeriale n. 44/2001,
l' convenuto, in persona del Dirigente p.t., con convenzione di incarico sottoscritta in CP_1 data 16 marzo 2012, aggiudicava all'odierno attore – nell'ambito del progetto ammesso a finanziamento FESR-PON “Ambienti per l'apprendimento” – il seguente incarico;
“rimodulazione progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo o certificato di regolare esecuzione” relativo ai lavori di “adeguamento a norma e manutenzione straordinaria dell' Controparte_2
Con
Scuola Primaria Vincenzo La Costa”;
[...]
2) che con lettera dell'11 aprile 2013 l'attore chiedeva all'Istituto scolastico “chiarimenti in ordine ad una nuova procedura selettiva da quest'ultimo intrapresa per l'affidamento di parte dello stesso incarico già affidatogli”;
3) che con nota prot. n. 1266 C/22 del 15 aprile 2013, nonostante la già avvenuta stipulazione della convenzione, l' convenuto comunicava all'attore la revoca dell'incarico, del bando CP_1
e di tutti gli atti conseguenti, adducendo l'esistenza di vizi che inficiavano la procedura di affidamento;
4) che dopo formale contestazione del 23 aprile 2013, parte attrice proponeva domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 12 della Convenzione di incarico, “al fine di ottenere l'adempimento delle obbligazioni ivi previste, il risarcimento del danno anche per il ritardato adempimento contrattuale, nonché, in via subordinata, la risoluzione per grave inadempimento imputabile al medesimo Istituto del contratto di cui alla predetta Convenzione, con conseguente CP_3
RGAC n. 620/2014- Pagina 2 risarcimento del danno da mancato guadagno, del danno curriculare e da mancato arricchimento professionale, oltre spese”;
5) che con atto di significazione del 27 giugno 2013, il Controparte_4
, nonché l'Istituto convenuto, declinavano la competenza del Collegio Arbitrale
[...] in favore del giudice ordinario.
Nel merito, l'odierno attore, rappresentando la grave violazione dei principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.) posti in essere dall'Istituto scolastico convenuto, eccepiva, altresì, l'illegittimità del provvedimento di revoca “in quanto carente di qualsiasi presupposto di fatto e di diritto per l'esercizio di un valido potere di autotutela” e in contraddizione con l'art. 8 della Convenzione di incarico e degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n.
241/1990.
Fatte tali premesse, l'Ing. , rassegnava le conclusioni sopra riportate. Parte_1
1.1. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 aprile 2014, si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante in carica Controparte_1 pro tempore, eccependo in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario inn favore del Giudice amministrativo.
Nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le deduzioni ex adverso argomentate, in quanto ritenute infondate ed in diritto.
Per quanto di suo interesse, l'Istituto scolastico convenuto esponeva in particolare:
1) che in data 6 marzo 2012, la Dirigente pro tempore, ritenuto necessario assegnare l'incarico dei servizi di ingegneria e di architettura nell'ambito del “Progetto PON FESR Calabria
2007/2013 – Programma Operativo Nazionale FESR “Ambienti per l'apprendimento” Asse II
“Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C “ da individuare secondo il criterio del massimo ribasso, aggiudicava tale servizio all'Ing. ; Parte_1
2) che in data 19 marzo 2012, la Dirigente pro tempore, trasmetteva ad altri tre operatori economici lettera di invito (prot. n. 589C/22) a presentare offerte economiche per l'affidamento dell'incarico di redazione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, in ordine ai lavori di adeguamento a norma e manutenzione straordinaria dell' Controparte_1 Controparte_2 CP_1
3) che con determinazione prot. n. 2 del 31 marzo 2012, la Dirigente pro tempore, affidava l'incarico predetto all'Arch. Persona_1
4) che con nota prot. n. 2278 del 30 ottobre 2012 - la Dirigente pro tempore, riscontrando “vizi di legittimità nella procedura di affidamento” annullava nell'esercizio del potere di autotutela,
RGAC n. 620/2014- Pagina 3 il bando e l'affidamento dei lavori e, al contempo, revocava l'incarico precedentemente conferito all'attore sul presupposto che “la dirigente pro-tempore non procedeva con atto di determinazione a specificare i criteri secondo i quali scegliere gli operatori economici da evitare;
non erano state rispettate, ai sensi degli artt. 44, 52 e 53 del DPR 207/2010 e ai sensi dell'art. 11, c. 2 del D.lgs. 163/2006, le procedure delle varie fasi, prima dell'assegnazione degli incarichi: verbale di verifica dei documenti dei progetti (definitivo di ed esecutivo CP_1 di San Vincenzo la Costa), determina di verifica del RUP, rimodulazione del quadro economico dei due progetti escludendo le spese di progettazione maturate che restano a carico dell'Ente
Locale, delibera del Consiglio d'istituto, inserimento in piattaforma degli stessi, acquisizione del parere preventivo da parte dell'Ufficio Tecnico di Catanzaro per la prosecuzione delle procedure;
non erano stati, altresì, inseriti in piattaforma la determina a contrarre per i servizi di ingegneria ed architettura e la lettera d'invito; non era stata acquista la verifica dei documenti sopraindicati, da parte dell' per il parere preventivo;
che la Parte_2 convenzione non riportava il compenso esatto del quadro economico per gli incarichi affidati dalla dirigente pro-tempore, perché sottoscritta prima della rimodulazione del quadro economico (cfr. nota prot. n. 713/C2 del 28 marzo 2014, fascicolo di parte convenuta).
4) che “l'attore avrebbe dovuto azionare la propria pretesa innanzi all'a.g.a.” in quanto finalizzata ad ottenere l'annullamento di tale provvedimento di ritiro, di carattere autoritativo.
Fatte tali premesse, parte convenuta rassegnava le conclusioni sopra riportate.
1.2. Concessi all'udienza di prima comparizione del 20 maggio 2014 i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., all'esito della successiva udenza del 20 gennaio 2015 la causa veniva direttamente rinviata per la precisazione delle conclusioni al 16 febbraio 2017.
1.3. Più volte differito, il procedimento veniva assegnato allo scrivente Magistrato con decreto presidenziale n. 8/2024 con cui veniva disposta la perequazione dei carichi gravanti sui ruoli dei Giudici del settore contenzioso ordinario in vista del PNNR di smaltimento dell'arretrato civile da realizzarsi al 31 dicembre 2024 con riguardo ai giudizi iscritti fino alla data del 31 dicembre 2016.
Fissata l'udienza del 2 luglio 2024 per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., questo Giudice sottoponeva al contradittorio delle parti la questione relativa al difetto di giurisdizione e differiva la causa all'udienza del 15 ottobre 2024.
Precisate, dunque, le conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 17 dicembre 2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., giusto provvedimento del 20 gennaio 2025.
RGAC n. 620/2014- Pagina 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione del difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice amministrativo, sollevata da parte convenuta.
Non appare superfluo rammentare che l'art. 133, comma 1, lett. c.) c.p.a. prevede “che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità”.
Secondo il consolidato principio giurisprudenziale, la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al
“petitum sostanziale” che va identificato non solo in funzione della concreta pronuncia che si chiede al Giudice, quanto, soprattutto, in funzione della “causa petendi”, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati (c.f.r.
Cass. S.U. n. 2360 del 9/02/2015; Cass. S.U. n. 11229 del 21/05/2014; Cass. S.U. n. 4997 del
2/03/2018).
Sul punto, il Consiglio di Stato in una recente pronuncia ha affermato che “la giurisdizione del giudice amministrativo deve essere verificata in base all'oggetto della domanda, delineato alla stregua del petitum sostanziale individuato in base agli elementi oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa avanzata” (v. Cons. di
Stato, Sez. III n. 3299/2018).
In merito al difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello amministrativo, deve richiamarsi il consolidato principio in base al quale “il riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che sussiste sempre la giurisdizione del Giudice ordinario: a) qualora il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad
RGAC n. 620/2014- Pagina 5 alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione; b) qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo.
In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al Giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione. È invece configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del Giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato
o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario” (v. Cass. Sez. Un. n. 3057/2016; v. Ad. Plen., n. CP_5
6/2014).
Tanto premesso, la pretesa attorea attiene al danno derivante dalla revoca in autotutela di una convenzione già perfezionata e rispetto alla quale si era consolidato un legittimo affidamento, fattispecie riconducibile alla giurisdizione del giudice civile, secondo l'orientamento consolidato della Corte di cassazione (Sentenze a Sezioni Unite nn. 617/2021 e 36595/2021).
3. Nel merito, la domanda proposta dall'attore è infondata e non meritevole di accoglimento.
Val la pena di osservare che secondo pacifici principi di diritto “il potere di annullamento in autotutela, nel preminente interesse pubblico al ripristino della legalità dell'azione amministrativa anzitutto da parte della stessa amministrazione procedente, va ad essa riconosciuto anche dopo l'aggiudicazione della gara e la stipulazione del contratto con conseguente inefficacia di quest'ultimo, stante la stessa consequenzialità tra aggiudicazione e stipulazione del contratto”( Cons. di Stato, V, 26 giugno 2015, n. 3237).
La problematica che qui interessa, è stata affrontata, dall'Adunanza plenaria del Consiglio di
Stato che già nella sentenza n. 14 del 20 giugno 2014, dopo aver escluso che l'Amministrazione possa procedere alla revoca del contratto, di cui all'art. 21-quinquies della l. n. 241 del 1990, dopo la stipula del contratto stesso, ha espressamente ricordato che la possibilità dell'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione definitiva anche dopo detta stipula sia
“concordemente riconosciuta in giurisprudenza, con la caducazione automatica degli effetti
RGAC n. 620/2014- Pagina 6 negoziali del contratto per la stretta consequenzialità funzionale tra l'aggiudicazione della gara e la stipulazione dello stesso”.
Dunque, il potere di annullamento in autotutela - nel preminente interesse pubblico al ripristino della legalità dell'azione amministrativa - deve riconoscersi all'amministrazione procedente anche dopo l'aggiudicazione della gara e la stipulazione del contratto, con conseguente inefficacia di quest'ultimo, e trova fondamento normativo, dopo le recenti riforme della L. n.
124 del 2015, anche nella previsione dell'art. 21-nonies, comma 1, della l. n. 241 del 1990, laddove esso si riferisce anche ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici, che non possono non ritenersi comprensivi anche dell'affidamento di una pubblica commessa.
Tali principi sono stati ripresi dal Consiglio di Stato con la Sentenza n.1320/17, con la quale ha escluso che l'Amministrazione possa, dopo la stipula del contratto di appalto, ricorrere allo strumento pubblicistico della revoca dell'aggiudicazione ex art. 21-quinquies della l. n.
241/1990, dovendo privilegiare lo strumento codicistico del recesso, ma ha lasciato impregiudicata la possibilità di annullare d'ufficio l'aggiudicazione definitiva (ex art. 21-nonies della l. n. 241/1990): ed infatti, anche dopo aver stipulato il contratto “il potere di annullamento in autotutela del provvedimento amministrativo deve riconoscersi in capo all'Amministrazione procedente, anche dopo l'aggiudicazione della gara e la stipula del contratto. Principio In tema di contratti della P.A., in forza dell' espresso richiamo alla L. 13/08/2015 n. 124, nonchè alla
L. 07/08/1990, n. 241, ed in specie all'art. 21 nonies, comma primo, deve riconoscersi in capo all' Amministrazione procedente il potere di annullamento in autotutela del provvedimento amministrativo, anche dopo l'espletamento dell'aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica e la stipula del contratto, con conseguente inefficacia del ridetto negozio giuridico”
(cfr. Cons. St., Sez. III, 22 marzo 2017, n. 1310).
Ed ancora: “Il potere di annullamento in autotutela, nel preminente interesse pubblico al ripristino della legalità dell'azione amministrativa anzitutto da parte della stessa amministrazione procedente, va quindi riconosciuto anche dopo l'aggiudicazione della gara e la stipulazione del contratto (cfr. già Cons. Stato, V, 26 giugno 2015, n. 3237), con conseguente inefficacia di quest'ultimo, stante la stessa consequenzialità tra aggiudicazione e stipulazione del contratto (così Cons. Stato, III, 22 marzo 2017, n. 1310, che ne rinviene il fondamento normativo dopo le riforme della legge n. 124 del 2015, “anche nella previsione dell'art. 21- nonies, comma 1, della l. n. 241 del 1990, laddove esso si riferisce anche ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici, che non possono non ritenersi comprensivi anche dell'affidamento di una pubblica commessa” (Consiglio di Stato, sez. V, 27.01.2022 n. 590;
RGAC n. 620/2014- Pagina 7 cfr. in termini, anche Cons. Stato, V, 1 febbraio 2021, n. 938; V, 1 aprile 2019, n. 2123; V, 30 aprile 2018, n. 2601).
Posto ciò, nel caso di specie risulta ex actis che:
1) il Dirigente scolastico presso l' di comunicava all'attore con Controparte_1 CP_1 nota prot. n. 688 C/22 del 29 marzo 2012 l'aggiudicazione della gara per l'affidamento dell'incarico di rimodulazione Progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione certificato di regolare esecuzione per il progetto ammesso a finanziamento FESR – PON “Ambienti per l'apprendimento” a seguito di emanazione di specifico bando di gara;
2) l'odierno convenuto, successivamente alla sottoscrizione di apposita Convenzione di incarico professionale, rilevava non solo di non poter procedere all'adempimento dei successivi livelli di progettazione (senza le necessarie verifiche degli elaborati progettuali inseriti in piattaforma e senza aver rimodulato il quadro economico), ma anche l'assenza, all'interno della determina, dei criteri secondo i quali scegliere gli operatori economici da invitare, ovvero la mancanza di risorse in bilancio tali da non consentire l'anticipazione delle fasi di realizzazione del progetto;
3) per questo motivo, l'Istituto scolastico, con istanza prot. n. 2278 del 30 ottobre 2012, provvedeva all'annullamento in autotutela del bando e dell'affidamento dei lavori.
Orbene, è evidente che la presenza dei vizi procedurali poc'anzi richiamati non possono non considerarsi ininfluenti, in maniera sostanziale, per l'esito della gara.
Venute meno, infatti, le condizioni di regolare selezione del contraente, è evidente che la convenzione di incarico sottoscritta dall'attore con l'istituto scolastico doveva intendersi priva di efficacia, in quanto atto conseguenziale della procedura di gara viziata e priva dei presupposti ex lege.
Del resto, la stessa Convenzione di incarico prevedeva all'art. 8 l'istituto della “Revoca”, stabilendo che “il Committente si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'incarico […] in caso di mutate esigenze dell'Amministrazione relativamente al progetto oggetto dell'incarico”.
Ne consegue che l'annullamento in autotutela della procedura di gara e di tutti i successivi atti
è da considerarsi espressione e conseguenza della verifica della correttezza dell'aggiudicazione
- sopravvenuta alla stipulazione del contratto – tant'è che lo scioglimento del vincolo contrattuale è stato determinato non già dall'esistenza di vizi attinenti al contratto, né al mancato adempimento delle prestazioni convenute, ma da vizi procedurali delle fasi precedenti
RGAC n. 620/2014- Pagina 8 all'assegnazione dell'incarico ed afferenti alla mancata indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori economici da invitare.
Sul punto, appare opportuno richiamare la pronuncia del 27.01.2022 n. 590 con cui il Consiglio di Stato, sez. V, ha precisato che “il fondamento normativo del potere pubblicistico di rimozione dell'aggiudicazione è da rinvenire nelle norme vigenti in tema di esercizio dei poteri di autotutela, in specie nell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché nell'art. 108 del d.lgs. n. 50 del 2016. Quest'ultima disposizione, in parte di derivazione comunitaria (cfr.
Cons. Stato, Comm. Speciale, parere 1 aprile 2016, n. 855), contempla, ascrivendole ad ipotesi di “risoluzione”, ai commi 1 e 2, fattispecie attinenti all'insussistenza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti soggettivi dell'aggiudicatario, vale a dire fattispecie che, pur sopravvenute in corso di rapporto (o il cui accertamento sia sopravvenuto alla stipulazione del contratto), attengono all'incapacità del privato di essere parte contrattuale della pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, IV, 20 luglio 2016, n. 3247, in tema di interdittiva antimafia sopravvenuta alla stipulazione del contratto e riconoscimento della giurisdizione amministrativa). Di qui il richiamo effettuato dal comma 1-bis dell'art. 108 (al fine di escludere
l'applicazione dei termini relativamente alle ipotesi di “risoluzione” discrezionale del comma precedente), alla norma generale dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La giurisprudenza amministrativa, che qui si intende ribadire, ha d'altronde riconosciuto da tempo che la norma sull'annullamento d'ufficio consente l'intervento autoritativo dell'amministrazione anche dopo la stipulazione del contratto, onde rimuovere il Part provvedimento di aggiudicazione che risulti affetto da vizi (cfr. già , len., del Parte_3
20 giugno 2014, n. 14, che, dopo aver escluso che l'Amministrazione possa procedere alla revoca del contratto, di cui all'art. 21-quinquies della l. n. 241 del 1990, dopo la stipula del contratto stesso, ha espressamente ricordato che la possibilità dell'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione definitiva anche dopo detta stipula – al di là del richiamo, contenuto in tale pronuncia, all'art. 1, comma 136, della legge n. 311 del 2004, ora abrogato – sia
«concordemente riconosciuta in giurisprudenza, con la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto per la stretta consequenzialità funzionale tra l'aggiudicazione della gara e la stipulazione dello stesso»). Il potere di annullamento in autotutela, nel preminente interesse pubblico al ripristino della legalità dell'azione amministrativa anzitutto da parte della stessa amministrazione procedente, va quindi riconosciuto anche dopo l'aggiudicazione della gara e la stipulazione del contratto (cfr. già Cons. Stato, V, 26 giugno 2015, n. 3237), con conseguente inefficacia di quest'ultimo, stante la stessa consequenzialità tra aggiudicazione e
RGAC n. 620/2014- Pagina 9 stipulazione del contratto (così Cons. Stato, III, 22 marzo 2017, n. 1310, che ne rinviene il fondamento normativo dopo le riforme della legge n. 124 del 2015, “anche nella previsione dell'art. 21-nonies, comma 1, della l. n. 241 del 1990, laddove esso si riferisce anche ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici, che non possono non ritenersi comprensivi anche dell'affidamento di una pubblica commessa” (cfr. in termini, anche Cons. Stato, V, 1 febbraio 2021, n. 938; V, 1 aprile 2019, n. 2123; V, 30 aprile 2018, n. 2601).
Applicando, dunque, i richiamati principi di diritto al caso di specie, la domanda attore deve essere rigettata.
3. Deve, altresì, respingersi la domanda finalizzata ad ottenere la condanna dell'Istituto scolastico convenuto al risarcimento dei danni, in quanto priva di riscontri probatori.
Giova rammentare che con sentenza n. 8294 del 12 settembre 2023, la quinta sezione del
Consiglio di Stato ha affermato che la responsabilità da atto illegittimo deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità aquiliana, i cui requisiti, in termini generali, attengono alla presenza di una condotta imputabile, di un danno ingiusto, del nesso di causalità e dell'elemento soggettivo.
Tale orientamento giurisprudenziale, applicabile in termini generali alla responsabilità aquiliana da riconnettersi all'adozione di un atto illegittimo, va poi coordinato con la giurisprudenza specifica relativa al risarcimento del danno da mancata aggiudicazione e da mancata stipula del contratto a seguito dell'annullamento dell'atto di revoca dell'aggiudicazione.
Costituisce principio di diritto affermato in modo granitico dalla giurisprudenza che il danno di cui si invoca il ristoro non può mai ritenersi "in re ipsa", ma deve essere debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici.
“Nei giudizi risarcitori la domanda deve descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali si chiede il ristoro, senza limitarsi a formule generiche, come la richiesta di risarcimento dei
"danni subiti e subendi", perché tali domande, quando non nulle ex art. 164 cod. proc. civ., non obbligano il giudice a provvedere sul risarcimento di danni che siano concretamente descritti solo in corso di causa” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13328 del 30/06/2015).
Ebbene, venendo all'esame del caso di specie, parte attrice non assolve al proprio onere probatorio, dimostrando il nocumento asseritamente patito: sebbene, infatti, l'attore deduca che
“il comportamento dell'odierna convenuta si connota in termini di grave violazione degli obblighi di buona fede e correttezza (artt. 1175, 1375 c.c.); esso è già fonte di danni per
l'odierno Attore, il quale aveva pure già effettuato diversi sopralluoghi presso le strutture
RGAC n. 620/2014- Pagina 10 oggetto dei lavori edilizi di cui all'incarico professionale conferito”, nulla dimostra a riprova di suddette circostanze.
Per tutte le ragioni sopra esposte, la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, la domanda proposta dall'attore risulta priva di fondamento giuridico e deve, conseguentemente, essere rigettata.
4. In ragione della peculiarità della materia e delle questioni giuridiche trattate, anche alla luce della giurisprudenza richiamata, questo Giudice ritiene sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa
Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta e/o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'eccezione sollevata da parte convenuta di difetto di giurisdizione;
2. rigetta le domande proposte dall'attore;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, 26 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
RGAC n. 620/2014- Pagina 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa
Elais Mellace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 620 del R.G.A.C. dell'anno 2014 avente ad oggetto domanda di risoluzione di contratto di appalto e risarcimento danni vertente
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliato in Cosenza, alla Parte_1 C.F._1
Via Isonzo n. 2/m, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Leporace che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE
E
(c.f.: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro presso i cui uffici, siti in Catanzaro, alla via Gioacchino da Fiore, n. 34, è elettivamente domiciliato ex lege, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, nel merito: accertare e dichiarare l'esistenza di una valida convenzione tra le parti e di conseguenza, dichiarare l'Istituto scolastico convenuto obbligato al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione stipulata con l'Ing. in data 16.03.2012, Parte_1 dichiarando, al contempo, il diritto dell'attore all'espletamento dell'incarico professionale conferitogli e alla corresponsione del pattuito compenso;
condannare la convenuta al risarcimento del danno da ritardato adempimento;
in via subordinata: dichiarare la risoluzione del contratto per colpa e grave inadempimento della convenuta, condannando quest'ultima al risarcimento dei danni subiti, pari al pattuito compenso di Euro
RGAC n. 620/2014- Pagina 1 45.723,00 previsto dall'art. 9 della Convenzione, nonché al risarcimento del danno da mancato arricchimento professionale e curriculare.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per il convenuto – Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Catanzaro, contrariis reiectis:
1) in via preliminare, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore dell'a.g.a.;
2) nel merito, rigettare l'avversa domanda in quanto infondata per le ragioni esposte in narrativa.
Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Catanzaro l' deducendo: Controparte_1
1) che a seguito di gara espletata ai sensi dell'art. 34 del Decreto interministeriale n. 44/2001,
l' convenuto, in persona del Dirigente p.t., con convenzione di incarico sottoscritta in CP_1 data 16 marzo 2012, aggiudicava all'odierno attore – nell'ambito del progetto ammesso a finanziamento FESR-PON “Ambienti per l'apprendimento” – il seguente incarico;
“rimodulazione progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo o certificato di regolare esecuzione” relativo ai lavori di “adeguamento a norma e manutenzione straordinaria dell' Controparte_2
Con
Scuola Primaria Vincenzo La Costa”;
[...]
2) che con lettera dell'11 aprile 2013 l'attore chiedeva all'Istituto scolastico “chiarimenti in ordine ad una nuova procedura selettiva da quest'ultimo intrapresa per l'affidamento di parte dello stesso incarico già affidatogli”;
3) che con nota prot. n. 1266 C/22 del 15 aprile 2013, nonostante la già avvenuta stipulazione della convenzione, l' convenuto comunicava all'attore la revoca dell'incarico, del bando CP_1
e di tutti gli atti conseguenti, adducendo l'esistenza di vizi che inficiavano la procedura di affidamento;
4) che dopo formale contestazione del 23 aprile 2013, parte attrice proponeva domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 12 della Convenzione di incarico, “al fine di ottenere l'adempimento delle obbligazioni ivi previste, il risarcimento del danno anche per il ritardato adempimento contrattuale, nonché, in via subordinata, la risoluzione per grave inadempimento imputabile al medesimo Istituto del contratto di cui alla predetta Convenzione, con conseguente CP_3
RGAC n. 620/2014- Pagina 2 risarcimento del danno da mancato guadagno, del danno curriculare e da mancato arricchimento professionale, oltre spese”;
5) che con atto di significazione del 27 giugno 2013, il Controparte_4
, nonché l'Istituto convenuto, declinavano la competenza del Collegio Arbitrale
[...] in favore del giudice ordinario.
Nel merito, l'odierno attore, rappresentando la grave violazione dei principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.) posti in essere dall'Istituto scolastico convenuto, eccepiva, altresì, l'illegittimità del provvedimento di revoca “in quanto carente di qualsiasi presupposto di fatto e di diritto per l'esercizio di un valido potere di autotutela” e in contraddizione con l'art. 8 della Convenzione di incarico e degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n.
241/1990.
Fatte tali premesse, l'Ing. , rassegnava le conclusioni sopra riportate. Parte_1
1.1. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 aprile 2014, si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante in carica Controparte_1 pro tempore, eccependo in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario inn favore del Giudice amministrativo.
Nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le deduzioni ex adverso argomentate, in quanto ritenute infondate ed in diritto.
Per quanto di suo interesse, l'Istituto scolastico convenuto esponeva in particolare:
1) che in data 6 marzo 2012, la Dirigente pro tempore, ritenuto necessario assegnare l'incarico dei servizi di ingegneria e di architettura nell'ambito del “Progetto PON FESR Calabria
2007/2013 – Programma Operativo Nazionale FESR “Ambienti per l'apprendimento” Asse II
“Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C “ da individuare secondo il criterio del massimo ribasso, aggiudicava tale servizio all'Ing. ; Parte_1
2) che in data 19 marzo 2012, la Dirigente pro tempore, trasmetteva ad altri tre operatori economici lettera di invito (prot. n. 589C/22) a presentare offerte economiche per l'affidamento dell'incarico di redazione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, in ordine ai lavori di adeguamento a norma e manutenzione straordinaria dell' Controparte_1 Controparte_2 CP_1
3) che con determinazione prot. n. 2 del 31 marzo 2012, la Dirigente pro tempore, affidava l'incarico predetto all'Arch. Persona_1
4) che con nota prot. n. 2278 del 30 ottobre 2012 - la Dirigente pro tempore, riscontrando “vizi di legittimità nella procedura di affidamento” annullava nell'esercizio del potere di autotutela,
RGAC n. 620/2014- Pagina 3 il bando e l'affidamento dei lavori e, al contempo, revocava l'incarico precedentemente conferito all'attore sul presupposto che “la dirigente pro-tempore non procedeva con atto di determinazione a specificare i criteri secondo i quali scegliere gli operatori economici da evitare;
non erano state rispettate, ai sensi degli artt. 44, 52 e 53 del DPR 207/2010 e ai sensi dell'art. 11, c. 2 del D.lgs. 163/2006, le procedure delle varie fasi, prima dell'assegnazione degli incarichi: verbale di verifica dei documenti dei progetti (definitivo di ed esecutivo CP_1 di San Vincenzo la Costa), determina di verifica del RUP, rimodulazione del quadro economico dei due progetti escludendo le spese di progettazione maturate che restano a carico dell'Ente
Locale, delibera del Consiglio d'istituto, inserimento in piattaforma degli stessi, acquisizione del parere preventivo da parte dell'Ufficio Tecnico di Catanzaro per la prosecuzione delle procedure;
non erano stati, altresì, inseriti in piattaforma la determina a contrarre per i servizi di ingegneria ed architettura e la lettera d'invito; non era stata acquista la verifica dei documenti sopraindicati, da parte dell' per il parere preventivo;
che la Parte_2 convenzione non riportava il compenso esatto del quadro economico per gli incarichi affidati dalla dirigente pro-tempore, perché sottoscritta prima della rimodulazione del quadro economico (cfr. nota prot. n. 713/C2 del 28 marzo 2014, fascicolo di parte convenuta).
4) che “l'attore avrebbe dovuto azionare la propria pretesa innanzi all'a.g.a.” in quanto finalizzata ad ottenere l'annullamento di tale provvedimento di ritiro, di carattere autoritativo.
Fatte tali premesse, parte convenuta rassegnava le conclusioni sopra riportate.
1.2. Concessi all'udienza di prima comparizione del 20 maggio 2014 i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., all'esito della successiva udenza del 20 gennaio 2015 la causa veniva direttamente rinviata per la precisazione delle conclusioni al 16 febbraio 2017.
1.3. Più volte differito, il procedimento veniva assegnato allo scrivente Magistrato con decreto presidenziale n. 8/2024 con cui veniva disposta la perequazione dei carichi gravanti sui ruoli dei Giudici del settore contenzioso ordinario in vista del PNNR di smaltimento dell'arretrato civile da realizzarsi al 31 dicembre 2024 con riguardo ai giudizi iscritti fino alla data del 31 dicembre 2016.
Fissata l'udienza del 2 luglio 2024 per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., questo Giudice sottoponeva al contradittorio delle parti la questione relativa al difetto di giurisdizione e differiva la causa all'udienza del 15 ottobre 2024.
Precisate, dunque, le conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 17 dicembre 2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., giusto provvedimento del 20 gennaio 2025.
RGAC n. 620/2014- Pagina 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione del difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice amministrativo, sollevata da parte convenuta.
Non appare superfluo rammentare che l'art. 133, comma 1, lett. c.) c.p.a. prevede “che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità”.
Secondo il consolidato principio giurisprudenziale, la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al
“petitum sostanziale” che va identificato non solo in funzione della concreta pronuncia che si chiede al Giudice, quanto, soprattutto, in funzione della “causa petendi”, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati (c.f.r.
Cass. S.U. n. 2360 del 9/02/2015; Cass. S.U. n. 11229 del 21/05/2014; Cass. S.U. n. 4997 del
2/03/2018).
Sul punto, il Consiglio di Stato in una recente pronuncia ha affermato che “la giurisdizione del giudice amministrativo deve essere verificata in base all'oggetto della domanda, delineato alla stregua del petitum sostanziale individuato in base agli elementi oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa avanzata” (v. Cons. di
Stato, Sez. III n. 3299/2018).
In merito al difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello amministrativo, deve richiamarsi il consolidato principio in base al quale “il riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che sussiste sempre la giurisdizione del Giudice ordinario: a) qualora il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad
RGAC n. 620/2014- Pagina 5 alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione; b) qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo.
In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al Giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione. È invece configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del Giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato
o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario” (v. Cass. Sez. Un. n. 3057/2016; v. Ad. Plen., n. CP_5
6/2014).
Tanto premesso, la pretesa attorea attiene al danno derivante dalla revoca in autotutela di una convenzione già perfezionata e rispetto alla quale si era consolidato un legittimo affidamento, fattispecie riconducibile alla giurisdizione del giudice civile, secondo l'orientamento consolidato della Corte di cassazione (Sentenze a Sezioni Unite nn. 617/2021 e 36595/2021).
3. Nel merito, la domanda proposta dall'attore è infondata e non meritevole di accoglimento.
Val la pena di osservare che secondo pacifici principi di diritto “il potere di annullamento in autotutela, nel preminente interesse pubblico al ripristino della legalità dell'azione amministrativa anzitutto da parte della stessa amministrazione procedente, va ad essa riconosciuto anche dopo l'aggiudicazione della gara e la stipulazione del contratto con conseguente inefficacia di quest'ultimo, stante la stessa consequenzialità tra aggiudicazione e stipulazione del contratto”( Cons. di Stato, V, 26 giugno 2015, n. 3237).
La problematica che qui interessa, è stata affrontata, dall'Adunanza plenaria del Consiglio di
Stato che già nella sentenza n. 14 del 20 giugno 2014, dopo aver escluso che l'Amministrazione possa procedere alla revoca del contratto, di cui all'art. 21-quinquies della l. n. 241 del 1990, dopo la stipula del contratto stesso, ha espressamente ricordato che la possibilità dell'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione definitiva anche dopo detta stipula sia
“concordemente riconosciuta in giurisprudenza, con la caducazione automatica degli effetti
RGAC n. 620/2014- Pagina 6 negoziali del contratto per la stretta consequenzialità funzionale tra l'aggiudicazione della gara e la stipulazione dello stesso”.
Dunque, il potere di annullamento in autotutela - nel preminente interesse pubblico al ripristino della legalità dell'azione amministrativa - deve riconoscersi all'amministrazione procedente anche dopo l'aggiudicazione della gara e la stipulazione del contratto, con conseguente inefficacia di quest'ultimo, e trova fondamento normativo, dopo le recenti riforme della L. n.
124 del 2015, anche nella previsione dell'art. 21-nonies, comma 1, della l. n. 241 del 1990, laddove esso si riferisce anche ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici, che non possono non ritenersi comprensivi anche dell'affidamento di una pubblica commessa.
Tali principi sono stati ripresi dal Consiglio di Stato con la Sentenza n.1320/17, con la quale ha escluso che l'Amministrazione possa, dopo la stipula del contratto di appalto, ricorrere allo strumento pubblicistico della revoca dell'aggiudicazione ex art. 21-quinquies della l. n.
241/1990, dovendo privilegiare lo strumento codicistico del recesso, ma ha lasciato impregiudicata la possibilità di annullare d'ufficio l'aggiudicazione definitiva (ex art. 21-nonies della l. n. 241/1990): ed infatti, anche dopo aver stipulato il contratto “il potere di annullamento in autotutela del provvedimento amministrativo deve riconoscersi in capo all'Amministrazione procedente, anche dopo l'aggiudicazione della gara e la stipula del contratto. Principio In tema di contratti della P.A., in forza dell' espresso richiamo alla L. 13/08/2015 n. 124, nonchè alla
L. 07/08/1990, n. 241, ed in specie all'art. 21 nonies, comma primo, deve riconoscersi in capo all' Amministrazione procedente il potere di annullamento in autotutela del provvedimento amministrativo, anche dopo l'espletamento dell'aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica e la stipula del contratto, con conseguente inefficacia del ridetto negozio giuridico”
(cfr. Cons. St., Sez. III, 22 marzo 2017, n. 1310).
Ed ancora: “Il potere di annullamento in autotutela, nel preminente interesse pubblico al ripristino della legalità dell'azione amministrativa anzitutto da parte della stessa amministrazione procedente, va quindi riconosciuto anche dopo l'aggiudicazione della gara e la stipulazione del contratto (cfr. già Cons. Stato, V, 26 giugno 2015, n. 3237), con conseguente inefficacia di quest'ultimo, stante la stessa consequenzialità tra aggiudicazione e stipulazione del contratto (così Cons. Stato, III, 22 marzo 2017, n. 1310, che ne rinviene il fondamento normativo dopo le riforme della legge n. 124 del 2015, “anche nella previsione dell'art. 21- nonies, comma 1, della l. n. 241 del 1990, laddove esso si riferisce anche ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici, che non possono non ritenersi comprensivi anche dell'affidamento di una pubblica commessa” (Consiglio di Stato, sez. V, 27.01.2022 n. 590;
RGAC n. 620/2014- Pagina 7 cfr. in termini, anche Cons. Stato, V, 1 febbraio 2021, n. 938; V, 1 aprile 2019, n. 2123; V, 30 aprile 2018, n. 2601).
Posto ciò, nel caso di specie risulta ex actis che:
1) il Dirigente scolastico presso l' di comunicava all'attore con Controparte_1 CP_1 nota prot. n. 688 C/22 del 29 marzo 2012 l'aggiudicazione della gara per l'affidamento dell'incarico di rimodulazione Progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione certificato di regolare esecuzione per il progetto ammesso a finanziamento FESR – PON “Ambienti per l'apprendimento” a seguito di emanazione di specifico bando di gara;
2) l'odierno convenuto, successivamente alla sottoscrizione di apposita Convenzione di incarico professionale, rilevava non solo di non poter procedere all'adempimento dei successivi livelli di progettazione (senza le necessarie verifiche degli elaborati progettuali inseriti in piattaforma e senza aver rimodulato il quadro economico), ma anche l'assenza, all'interno della determina, dei criteri secondo i quali scegliere gli operatori economici da invitare, ovvero la mancanza di risorse in bilancio tali da non consentire l'anticipazione delle fasi di realizzazione del progetto;
3) per questo motivo, l'Istituto scolastico, con istanza prot. n. 2278 del 30 ottobre 2012, provvedeva all'annullamento in autotutela del bando e dell'affidamento dei lavori.
Orbene, è evidente che la presenza dei vizi procedurali poc'anzi richiamati non possono non considerarsi ininfluenti, in maniera sostanziale, per l'esito della gara.
Venute meno, infatti, le condizioni di regolare selezione del contraente, è evidente che la convenzione di incarico sottoscritta dall'attore con l'istituto scolastico doveva intendersi priva di efficacia, in quanto atto conseguenziale della procedura di gara viziata e priva dei presupposti ex lege.
Del resto, la stessa Convenzione di incarico prevedeva all'art. 8 l'istituto della “Revoca”, stabilendo che “il Committente si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'incarico […] in caso di mutate esigenze dell'Amministrazione relativamente al progetto oggetto dell'incarico”.
Ne consegue che l'annullamento in autotutela della procedura di gara e di tutti i successivi atti
è da considerarsi espressione e conseguenza della verifica della correttezza dell'aggiudicazione
- sopravvenuta alla stipulazione del contratto – tant'è che lo scioglimento del vincolo contrattuale è stato determinato non già dall'esistenza di vizi attinenti al contratto, né al mancato adempimento delle prestazioni convenute, ma da vizi procedurali delle fasi precedenti
RGAC n. 620/2014- Pagina 8 all'assegnazione dell'incarico ed afferenti alla mancata indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori economici da invitare.
Sul punto, appare opportuno richiamare la pronuncia del 27.01.2022 n. 590 con cui il Consiglio di Stato, sez. V, ha precisato che “il fondamento normativo del potere pubblicistico di rimozione dell'aggiudicazione è da rinvenire nelle norme vigenti in tema di esercizio dei poteri di autotutela, in specie nell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché nell'art. 108 del d.lgs. n. 50 del 2016. Quest'ultima disposizione, in parte di derivazione comunitaria (cfr.
Cons. Stato, Comm. Speciale, parere 1 aprile 2016, n. 855), contempla, ascrivendole ad ipotesi di “risoluzione”, ai commi 1 e 2, fattispecie attinenti all'insussistenza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti soggettivi dell'aggiudicatario, vale a dire fattispecie che, pur sopravvenute in corso di rapporto (o il cui accertamento sia sopravvenuto alla stipulazione del contratto), attengono all'incapacità del privato di essere parte contrattuale della pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, IV, 20 luglio 2016, n. 3247, in tema di interdittiva antimafia sopravvenuta alla stipulazione del contratto e riconoscimento della giurisdizione amministrativa). Di qui il richiamo effettuato dal comma 1-bis dell'art. 108 (al fine di escludere
l'applicazione dei termini relativamente alle ipotesi di “risoluzione” discrezionale del comma precedente), alla norma generale dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La giurisprudenza amministrativa, che qui si intende ribadire, ha d'altronde riconosciuto da tempo che la norma sull'annullamento d'ufficio consente l'intervento autoritativo dell'amministrazione anche dopo la stipulazione del contratto, onde rimuovere il Part provvedimento di aggiudicazione che risulti affetto da vizi (cfr. già , len., del Parte_3
20 giugno 2014, n. 14, che, dopo aver escluso che l'Amministrazione possa procedere alla revoca del contratto, di cui all'art. 21-quinquies della l. n. 241 del 1990, dopo la stipula del contratto stesso, ha espressamente ricordato che la possibilità dell'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione definitiva anche dopo detta stipula – al di là del richiamo, contenuto in tale pronuncia, all'art. 1, comma 136, della legge n. 311 del 2004, ora abrogato – sia
«concordemente riconosciuta in giurisprudenza, con la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto per la stretta consequenzialità funzionale tra l'aggiudicazione della gara e la stipulazione dello stesso»). Il potere di annullamento in autotutela, nel preminente interesse pubblico al ripristino della legalità dell'azione amministrativa anzitutto da parte della stessa amministrazione procedente, va quindi riconosciuto anche dopo l'aggiudicazione della gara e la stipulazione del contratto (cfr. già Cons. Stato, V, 26 giugno 2015, n. 3237), con conseguente inefficacia di quest'ultimo, stante la stessa consequenzialità tra aggiudicazione e
RGAC n. 620/2014- Pagina 9 stipulazione del contratto (così Cons. Stato, III, 22 marzo 2017, n. 1310, che ne rinviene il fondamento normativo dopo le riforme della legge n. 124 del 2015, “anche nella previsione dell'art. 21-nonies, comma 1, della l. n. 241 del 1990, laddove esso si riferisce anche ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici, che non possono non ritenersi comprensivi anche dell'affidamento di una pubblica commessa” (cfr. in termini, anche Cons. Stato, V, 1 febbraio 2021, n. 938; V, 1 aprile 2019, n. 2123; V, 30 aprile 2018, n. 2601).
Applicando, dunque, i richiamati principi di diritto al caso di specie, la domanda attore deve essere rigettata.
3. Deve, altresì, respingersi la domanda finalizzata ad ottenere la condanna dell'Istituto scolastico convenuto al risarcimento dei danni, in quanto priva di riscontri probatori.
Giova rammentare che con sentenza n. 8294 del 12 settembre 2023, la quinta sezione del
Consiglio di Stato ha affermato che la responsabilità da atto illegittimo deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità aquiliana, i cui requisiti, in termini generali, attengono alla presenza di una condotta imputabile, di un danno ingiusto, del nesso di causalità e dell'elemento soggettivo.
Tale orientamento giurisprudenziale, applicabile in termini generali alla responsabilità aquiliana da riconnettersi all'adozione di un atto illegittimo, va poi coordinato con la giurisprudenza specifica relativa al risarcimento del danno da mancata aggiudicazione e da mancata stipula del contratto a seguito dell'annullamento dell'atto di revoca dell'aggiudicazione.
Costituisce principio di diritto affermato in modo granitico dalla giurisprudenza che il danno di cui si invoca il ristoro non può mai ritenersi "in re ipsa", ma deve essere debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici.
“Nei giudizi risarcitori la domanda deve descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali si chiede il ristoro, senza limitarsi a formule generiche, come la richiesta di risarcimento dei
"danni subiti e subendi", perché tali domande, quando non nulle ex art. 164 cod. proc. civ., non obbligano il giudice a provvedere sul risarcimento di danni che siano concretamente descritti solo in corso di causa” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13328 del 30/06/2015).
Ebbene, venendo all'esame del caso di specie, parte attrice non assolve al proprio onere probatorio, dimostrando il nocumento asseritamente patito: sebbene, infatti, l'attore deduca che
“il comportamento dell'odierna convenuta si connota in termini di grave violazione degli obblighi di buona fede e correttezza (artt. 1175, 1375 c.c.); esso è già fonte di danni per
l'odierno Attore, il quale aveva pure già effettuato diversi sopralluoghi presso le strutture
RGAC n. 620/2014- Pagina 10 oggetto dei lavori edilizi di cui all'incarico professionale conferito”, nulla dimostra a riprova di suddette circostanze.
Per tutte le ragioni sopra esposte, la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, la domanda proposta dall'attore risulta priva di fondamento giuridico e deve, conseguentemente, essere rigettata.
4. In ragione della peculiarità della materia e delle questioni giuridiche trattate, anche alla luce della giurisprudenza richiamata, questo Giudice ritiene sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa
Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta e/o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'eccezione sollevata da parte convenuta di difetto di giurisdizione;
2. rigetta le domande proposte dall'attore;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, 26 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
RGAC n. 620/2014- Pagina 11