CASS
Sentenza 13 maggio 1969
Sentenza 13 maggio 1969
Massime • 1
E inammissibile il ricorso per Cassazione che non contenga la indicazione degli estremi della quietanza del deposito per soccombenza, effettuato anteriormente alla notificazione, anche se la relativa quietanza venga prodotta successivamente unitamente al ricorso medesimo. ( V. 2806-68, massima n.335457 2574-68, massima n.335037 2565-68, massima n.335016).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/05/1969, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 13 maggio 1969 |
Testo completo
E inammissibile il ricorso per Cassazione che non contenga la indicazione degli estremi della quietanza del deposito per soccombenza, effettuato anteriormente alla notificazione, anche se la relativa quietanza venga prodotta successivamente unitamente al ricorso medesimo. ( V. 2806-68, massima n.335457 2574-68, massima n.335037 2565-68, massima n.335016).*