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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/06/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico, Oggetto: Opposizione ha pronunciato la seguente Decreto SENTENZA Ingiuntivo n.2840/21
nella causa civile iscritta al n.1599/2022 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Maurizio Pinca Parte_1
mandato in atti
Attore Opponente
contro in persona del legale rappresentante pro-tempore in Controparte_1
qualità di procuratrice speciale della rappresenta e difesa Controparte_2
dall' avv. Andrea Zeroli i mandato in atti
Convenuta Opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento monitorio del 28.12.2021 n.2840/21 il Tribunale di Lecce
ingiungeva al sig. il pagamento della somma di Parte_1
€.28.856,69 a titolo di sorte capitale ed interessi;
oltre agli interessi ed alle spese e competenze del provvedimento monitorio.
Con atto di citazione per opposizione al predetto decreto ingiuntivo regolarmente notificato l' opponente conveniva in giudizio la
[...]
in qualità di procuratrice speciale della Controparte_1 Controparte_2
per sentir per sentir 2
accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: in rito 1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della opposta per mancanza di prova di notifica all'opponente dell'intervenuta cessione del credito. e per lo effetto rigettare integralmente la domanda azionata;
Nel merito 2) dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto per i motivi indicati in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze.
Contestava sostanzialmente l' opponente tutta la dinamica del finanziamento e quindi la legittimità del comportamento posto in essere dalla società di credito.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la Parte_2
contestando tutto quanto eccepito ed impugnato dall' opponente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna dell' opponente alle spese di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentale e consulenza tecnica contabile precisate le conclusioni previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali veniva fissata l'udienza del 12.05.2025
per la discussione e quindi trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società opposta è
infondata e pertanto va disattesa atteso che con idonea e tempestiva produzione documentale versata in atti la società opposta ha adeguatamente provato l'avvenuta notifica al debitorie ceduto e, pertanto, ha provato di avere tutti requisiti previsti dalla legge (e comunicati regolarmente al debitore ceduto )per agire direttamente al fine di ottenere il soddisfacimento dei diritti di credito sorti in virtù del rapporto di finanziamento in oggetto datato
10.05.2011( peraltro anche oggetto di accordo transattivo rimasto inadempiuto da parte dell'odierno opponente) 3
Nel contratto risulta che l'importo richiesto è pari ad euro 30.000,00= il premio altre coperture assicurative è pari ad euro 589.00 poi vi è un ulteriore premio di assicurazione sul credito pari ad euro 3.168,00= Il Tan è pari a 10,15% il
Taeg 10, 63% le rate sono 120 con importo di ogni singola pari ad €.433,20
Nel merito l'opposizione è fondata e pertanto merita accoglimento sia pure nei modi e nei termini che appresso si diranno.
Premesso che questo Giudicante ritiene, di rilevare (diversamente ad altra giurisprudenza di merito richiamata dalla società opposta) che il premo assicurativo in esame rientri tra quelle a cui fanno riferimento le
Istruzioni della Banca di Italia (ossia spese che rappresentano una remunerazione e comunque un vantaggio per il creditore ) e come tali cumulabili, ai fini della determinazione del tasso effettivo applicato,
atteso che, dal contratto di finanziamento in atti non si evince alcuna autonomia del mutuante né nella scelta della compagnia assicurativa né
nella scelta delle condizioni ivi applicate, ma si riscontra solo un premio assicurativo imposto, sostanzialmente, unilateralmente dalla finanziaria e riportato insieme alle altre condizioni per la erogazione del credito.
Per altro profilo, il Taeg indicato nel contratto deve essere veritiero , e ciò
per dare piena attuazione al principio di trasparenza.
L'indicazione errata del costo complessivo dell'operazione , infatti , non consente al cliente, sprovvisto dei mezzi e degli strumenti tecnici necessari per una compiuta verifica di valutare correttamente la convenienza dell'operazione.
Il CTU nel suo elaborato peritale che si ritiene condividere in ogni sua 4
parte applicando la formula impartita dalla Banca d'Italia, ovvero attualizzando i flussi delle singole rate previste contrattualmente ,pur non riscontrando - con riferimento alla categoria di operazioni “credito personale –
( la dicitura “rifinanziamento con progetto” da sola non è sufficiente e qualificare un finanziamento come mutuo di scopo ) alcun superamento del tasso soglia, nel contratto in oggetto ha accertato una divergenza tra il
Taeg riportato in contratto, pari all'10,63 ed il Taeg in concreto applicato dalla società convenuta al prefato contratto di finanziamento, pari a 12,87%( con polizza Assicurativa inclusa) riscontrava, in ogni caso un Taeg pari ad
12,33% ( e quindi differente rispetto a quello pattuito) pur escludendo la polizza assicurativa . Riscontrava inoltre il CTU la divergenza tra il Tan
riportato in contratto pari ad 10,15% ed il TAN effettivamente applicato pari a
11,68%
Pertanto ai sensi dell'art. 125 bis co 7 lett.a) del T.U.B. può trovare senz'altro applicazione l' ipotesi di calcolo elaborata dal CTU che prevedendo l'
applicazione dei tassi Bot ( ovvero pari ad 0,80% tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuale emesso nei dodici precedenti alla conclusione del contratto in oggetto) ha determinato un importo a favore della società
convenuta pari ad €.19.863,04 alla data del 08.09.2011.
Alla luce di quanto sopra il decreto Ingiuntivo opposto va revocato ciò non di meno l' opponente va condannato al pagamento in favore della società
opposta della somma di €.19.863,04, oltre interessi legali dal 09.09.2013
(data dell'ultima rata pagata) al soddisfo.
Quanto alle spese la fondatezza della opposizione giustifica la condanna alle spese della convenuta opposta. Spese CTU definitivamente a carico della opposta 5
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così dispone:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo n.2840/21 emessi in data 28.12 2021 dal
Tribunale di Lecce.
2) Condanna l' opponente al pagamento in favore della Società opposta della complessiva somma di €.19.863,04 oltre interessi di legali dal
09.09.2013 all'effettivo soddisfo;
3) condanna la convenuta opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che si liquidano in complessivi €. 3.800,00= di cui
300,00= per spese oltre rimb. forf. ed accessori come per legge, con distrazione al procuratore costituito.
4) Pone definitivamente a carico della società opposta le spese di C.T.U.
Lecce, 26.06.2025
Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico, Oggetto: Opposizione ha pronunciato la seguente Decreto SENTENZA Ingiuntivo n.2840/21
nella causa civile iscritta al n.1599/2022 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Maurizio Pinca Parte_1
mandato in atti
Attore Opponente
contro in persona del legale rappresentante pro-tempore in Controparte_1
qualità di procuratrice speciale della rappresenta e difesa Controparte_2
dall' avv. Andrea Zeroli i mandato in atti
Convenuta Opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento monitorio del 28.12.2021 n.2840/21 il Tribunale di Lecce
ingiungeva al sig. il pagamento della somma di Parte_1
€.28.856,69 a titolo di sorte capitale ed interessi;
oltre agli interessi ed alle spese e competenze del provvedimento monitorio.
Con atto di citazione per opposizione al predetto decreto ingiuntivo regolarmente notificato l' opponente conveniva in giudizio la
[...]
in qualità di procuratrice speciale della Controparte_1 Controparte_2
per sentir per sentir 2
accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: in rito 1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della opposta per mancanza di prova di notifica all'opponente dell'intervenuta cessione del credito. e per lo effetto rigettare integralmente la domanda azionata;
Nel merito 2) dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto per i motivi indicati in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze.
Contestava sostanzialmente l' opponente tutta la dinamica del finanziamento e quindi la legittimità del comportamento posto in essere dalla società di credito.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la Parte_2
contestando tutto quanto eccepito ed impugnato dall' opponente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna dell' opponente alle spese di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentale e consulenza tecnica contabile precisate le conclusioni previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali veniva fissata l'udienza del 12.05.2025
per la discussione e quindi trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società opposta è
infondata e pertanto va disattesa atteso che con idonea e tempestiva produzione documentale versata in atti la società opposta ha adeguatamente provato l'avvenuta notifica al debitorie ceduto e, pertanto, ha provato di avere tutti requisiti previsti dalla legge (e comunicati regolarmente al debitore ceduto )per agire direttamente al fine di ottenere il soddisfacimento dei diritti di credito sorti in virtù del rapporto di finanziamento in oggetto datato
10.05.2011( peraltro anche oggetto di accordo transattivo rimasto inadempiuto da parte dell'odierno opponente) 3
Nel contratto risulta che l'importo richiesto è pari ad euro 30.000,00= il premio altre coperture assicurative è pari ad euro 589.00 poi vi è un ulteriore premio di assicurazione sul credito pari ad euro 3.168,00= Il Tan è pari a 10,15% il
Taeg 10, 63% le rate sono 120 con importo di ogni singola pari ad €.433,20
Nel merito l'opposizione è fondata e pertanto merita accoglimento sia pure nei modi e nei termini che appresso si diranno.
Premesso che questo Giudicante ritiene, di rilevare (diversamente ad altra giurisprudenza di merito richiamata dalla società opposta) che il premo assicurativo in esame rientri tra quelle a cui fanno riferimento le
Istruzioni della Banca di Italia (ossia spese che rappresentano una remunerazione e comunque un vantaggio per il creditore ) e come tali cumulabili, ai fini della determinazione del tasso effettivo applicato,
atteso che, dal contratto di finanziamento in atti non si evince alcuna autonomia del mutuante né nella scelta della compagnia assicurativa né
nella scelta delle condizioni ivi applicate, ma si riscontra solo un premio assicurativo imposto, sostanzialmente, unilateralmente dalla finanziaria e riportato insieme alle altre condizioni per la erogazione del credito.
Per altro profilo, il Taeg indicato nel contratto deve essere veritiero , e ciò
per dare piena attuazione al principio di trasparenza.
L'indicazione errata del costo complessivo dell'operazione , infatti , non consente al cliente, sprovvisto dei mezzi e degli strumenti tecnici necessari per una compiuta verifica di valutare correttamente la convenienza dell'operazione.
Il CTU nel suo elaborato peritale che si ritiene condividere in ogni sua 4
parte applicando la formula impartita dalla Banca d'Italia, ovvero attualizzando i flussi delle singole rate previste contrattualmente ,pur non riscontrando - con riferimento alla categoria di operazioni “credito personale –
( la dicitura “rifinanziamento con progetto” da sola non è sufficiente e qualificare un finanziamento come mutuo di scopo ) alcun superamento del tasso soglia, nel contratto in oggetto ha accertato una divergenza tra il
Taeg riportato in contratto, pari all'10,63 ed il Taeg in concreto applicato dalla società convenuta al prefato contratto di finanziamento, pari a 12,87%( con polizza Assicurativa inclusa) riscontrava, in ogni caso un Taeg pari ad
12,33% ( e quindi differente rispetto a quello pattuito) pur escludendo la polizza assicurativa . Riscontrava inoltre il CTU la divergenza tra il Tan
riportato in contratto pari ad 10,15% ed il TAN effettivamente applicato pari a
11,68%
Pertanto ai sensi dell'art. 125 bis co 7 lett.a) del T.U.B. può trovare senz'altro applicazione l' ipotesi di calcolo elaborata dal CTU che prevedendo l'
applicazione dei tassi Bot ( ovvero pari ad 0,80% tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuale emesso nei dodici precedenti alla conclusione del contratto in oggetto) ha determinato un importo a favore della società
convenuta pari ad €.19.863,04 alla data del 08.09.2011.
Alla luce di quanto sopra il decreto Ingiuntivo opposto va revocato ciò non di meno l' opponente va condannato al pagamento in favore della società
opposta della somma di €.19.863,04, oltre interessi legali dal 09.09.2013
(data dell'ultima rata pagata) al soddisfo.
Quanto alle spese la fondatezza della opposizione giustifica la condanna alle spese della convenuta opposta. Spese CTU definitivamente a carico della opposta 5
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così dispone:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo n.2840/21 emessi in data 28.12 2021 dal
Tribunale di Lecce.
2) Condanna l' opponente al pagamento in favore della Società opposta della complessiva somma di €.19.863,04 oltre interessi di legali dal
09.09.2013 all'effettivo soddisfo;
3) condanna la convenuta opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che si liquidano in complessivi €. 3.800,00= di cui
300,00= per spese oltre rimb. forf. ed accessori come per legge, con distrazione al procuratore costituito.
4) Pone definitivamente a carico della società opposta le spese di C.T.U.
Lecce, 26.06.2025
Il G.O. Marilena Caroppo