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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/04/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1705/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SIRACUSA DOMENICO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
resistente,
Oggetto: MERITO A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 25/08/2023 formulava opposizione avverso l' Parte_1 CP_2
ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. CP_ Non si è costituito in giudizio l' a cui il ricorso è stato notificato il 30.05.2024.
La causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato che Persona_1
la ricorrente è da considerarsi soggetto invalido al 100% ed in possesso dei requisiti sanitari per il godimento della indennità di accompagnamento con decorrenza dal 15.11.2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data dal 15.11.2024.
3- Nessuna statuizione deve essere adottata in relazione allo status di disabilità ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992, posto che la ricorrente era già stata riconosciuta “portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5.2.1992 n. 104” in esito alla visita disposta dalla commissione medica del 08.02.2022 (cfr verbale); pertanto tale accertamento CP_1
esula dal thema decidendum.
4- Le spese di lite vanno interamente compensate per entrambe le fasi, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa, sia del ricorso per a.t.p.o. che del ricorso del presente giudizio di merito.
5- Le spese di c.t.u., tenuto conto della decorrenza del requisito sanitario (15.11.2024), devono essere poste in solido a carico delle parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1705/2023 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal 15 Novembre 2024, sussistono, in capo a Parte_1
le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
2) compensa integralmente le spese per entrambe le fasi del giudizio;
3) pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di c.t.u. come separatamente liquidate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 10/04/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1705/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SIRACUSA DOMENICO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
resistente,
Oggetto: MERITO A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 25/08/2023 formulava opposizione avverso l' Parte_1 CP_2
ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. CP_ Non si è costituito in giudizio l' a cui il ricorso è stato notificato il 30.05.2024.
La causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato che Persona_1
la ricorrente è da considerarsi soggetto invalido al 100% ed in possesso dei requisiti sanitari per il godimento della indennità di accompagnamento con decorrenza dal 15.11.2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data dal 15.11.2024.
3- Nessuna statuizione deve essere adottata in relazione allo status di disabilità ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992, posto che la ricorrente era già stata riconosciuta “portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5.2.1992 n. 104” in esito alla visita disposta dalla commissione medica del 08.02.2022 (cfr verbale); pertanto tale accertamento CP_1
esula dal thema decidendum.
4- Le spese di lite vanno interamente compensate per entrambe le fasi, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa, sia del ricorso per a.t.p.o. che del ricorso del presente giudizio di merito.
5- Le spese di c.t.u., tenuto conto della decorrenza del requisito sanitario (15.11.2024), devono essere poste in solido a carico delle parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1705/2023 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal 15 Novembre 2024, sussistono, in capo a Parte_1
le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
2) compensa integralmente le spese per entrambe le fasi del giudizio;
3) pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di c.t.u. come separatamente liquidate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 10/04/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano