Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/01/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12519/2023 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.IEVA ALESSANDRO giusta procura Parte_1 in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv Controparte_1
A.Faretra giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: rivendicazione differenze retributive per mansione superiore
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 16.11.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente dell' con la qualifica di ausiliario specializzato, dal CP_1
20008 in servizio presso vari dss e presso l'ufficio protocollo, esponeva di essere inquadrata nella categoria A, ma di aver svolto mansioni rientranti nella categoria BS3 quale coadiutore amministrativo.
Chiedeva pertanto che la azienda convenuta, previo riconoscimento del inquadramento superiore, fosse condannata al pagamento della somma dovuta a titolo di differenze retributive quale differenza tra la qualifica posseduta e quella rivendicata per un ammontare pari a €13.881,30.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava in fatto e diritto quanto CP_1 sostenuto dal ricorrente, e concludeva per il rigetto del ricorso.
Deve, innanzitutto, osservarsi che nell'ambito della c.d. contrattualizzazione o privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la materia dello svolgimento delle mansioni superiori è stata disciplinata, a seguito della novellazione del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 operata dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, dall'art. 56 del primo di detti decreti, nel testo di cui all' art. 25 del secondo decreto. Peraltro il sesto comma è stato modificato dall' art. 15 del d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387 ed il conseguente tenore dell'art. 56 citato è stato riprodotto dall' art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001
n. 165, così come modificato di recente dall'articolo 62, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (norme generali dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
La normativa in esame ha riconfermato anche nell'ambito nel nuovo regime del lavoro dei pubblici dipendenti il principio secondo cui lo “esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore (...)” (art. 52, ultima parte del primo comma).
Invece, quanto allo svolgimento di mansioni proprie di qualifiche superiori, l'art. 52 contiene due diversi ordini di disposizioni.
In primo luogo, si indicano i casi in cui è legittima la temporanea assegnazione a mansioni superiori, con la precisa specificazione dei relativi presupposti e dei limiti temporali e la previsione del diritto del lavoratore al trattamento previsto per la qualifica superiore, per il periodo di effettiva prestazione. In secondo luogo, si prende in considerazione l'ipotesi dell'assegnazione "a mansioni proprie di una qualifica superiore" al di fuori delle condizioni previste dalle precedenti disposizioni, per stabilire da un lato la nullità di detta assegnazione e dall'altro il diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore (si precisa che in quest'ultima disposizione l'espressione “qualifica superiore” ha valore generico e omnicomprensivo, nel senso che non va intesa quale “qualifica immediatamente superiore”, espressione utilizzata dal secondo comma nel delineare i presupposti dell'assegnazione legittima a mansioni superiori;
una diversa conclusione non è giustificata né dalla lettera della disposizione in esame, né dalla sua ratio, che è quella di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all' art. 36 Cost., cfr. Cass., sez, Lav. n. 20692/04).
Fatta tale premessa, deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, nelle vertenze tese ad ottenere il riconoscimento di qualifica superiore, ha più volte stabilito che il procedimento logico giuridico, che è alla base dell'indagine diretta alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non può prescindere da tre fasi successive. Deve cioè accertarsi in fatto le attività lavorative in concreto svolte, individuarsi le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontare il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. All'esito di tale procedimento, e ai fini dell'applicazione della tutela apprestata dall'art. 2103
c.c., la condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica superiore.
L'eventuale riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato, che nei casi di datore di lavoro pubblico comporterà esclusivamente riconoscimento di spettanze di natura retributiva (cfr. art. 52 comma 4 e 5 del dlgs.165/01), deve essere conseguenza non solo della riconducibilità delle mansioni alla declaratoria contrattuale di quest'ultimo, ma anche, e in via concorrente, della esclusione della riconducibilità delle medesime mansioni a quelle in astratto previste per l'inquadramento ufficialmente assegnato (cfr. Cass. n.1433/96,
n.14621/99).
In buona sostanza la Cassazione ha ribadito che: “In materia di inquadramento del lavoratore, il giudice di merito è tenuto ad effettuare un'operazione logica di comparazione delle mansioni astrattamente previste per la qualifica da attribuire
e di quelle svolte in concreto dal prestatore” (cfr. Cass. n.3859/06).
Ciò posto, deve rilevarsi che le mansioni svolte dalla ricorrente sono state tutte confermate dalle univoche e concordanti dichiarazioni rese dai testi escussi e trovano conforto nella documentazione prodotta.
I testi hanno riferito che la ricorrente svolgeva tutte le attività di segreteria all'interno del dss 6- era infatti dotata di password per gestire il protocollo informatico e trattava anche dati personali sensibili. La titolare della segreteria, sig.ra , ha confermato che la Tes_1 Pt_1 svolgeva tutte le attività amministrative proprie della segreteria e nel caso di bisogno sostituiva la titolare stessa.
Le dichiarazioni della teste sono particolarmente rilevanti in quanto provengono dal soggetto direttamente sovraordinato alla ricorrente e che era dunque ben a conoscenza dei compiti svolti da costei.
I testi hanno inoltre soggiunto che ella ha svolto in totale autonomia simili attività e ciò avveniva quotidianamente.
Le dichiarazioni rese dai testi trovano conforto nella documentazione allegata dalla quale si evince la nomina a incaricata dei dati personali, viene addetta alla segreteria e si da atto che svolge compiti di segreteria (cfr. doc. nn.11 e 12).
Ciò detto va rilevato che nel CCNL Comparto Sanità Pubblica, allegato dal ricorrente e la cui applicabilità al caso di specie è pacifica, appartengono alla
Categoria A “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva
e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività”.
In particolare, secondo il CCNL del 20.9.2001 Comparto Sanità Pubblica
l'Ausiliario Specializzato, ovvero il profilo professionale di appartenenza dell'odierno ricorrente, “Svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa. … L'ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate”.
Appartengono, invece, alla Categoria B «i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima».
L'assistente amministrativo è indicato come colui che: “svolge attività amministrative contabili complesse anche mediante l'ausilio di apparecchi meccanografici o elettronici o di altro macchinario, quali ad esempio la ricezione e
l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini… ”.
Come può notarsi dal raffronto tra le riportate declaratorie, la differenza tra
“Ausiliario Specializzato” e “Assistente Amministrativo” risiede principalmente nel fatto che il primo operante nei servizi socio-assistenziali si limita all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti o effettua operazioni semplici di carattere manuale mentre il secondo rivolge la propria attività in prestazioni di natura tecniche e amministrative.
Dall'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente ha sempre svolto attività di natura amministrativa, tanto da sostituire la responsabile della segreteria in sua assenza il chè è sintomatico del fatto che la ricorrente era perfettamente in gardo di svolgere tali compiti proprio perché li effettuava quotidianamente anche in considerazione della dimensione del distretto di assegnazione ( la teste ha riferito che il dds 6 aveva ben cinque sedi di pertinenza). Tes_1
In buona sostanza l'attività svolta dalla ricorrente consiste in un'attività amministrativa propria della gestione di una segreteria che rientra certamente in quella propria del profilo rivendicato in quanto di natura tecnico amministrativa e non di natura manuale.
Come può evincersi agevolmente dalla lettura delle due declaratorie sopra riportate, la differenza tra i lavoratori appartenenti alla cat. A e quelli appartenenti alla cat. B vanno ricercate innanzitutto nel differente grado di capacità (nel primo caso sono richieste solo «capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici», mentre nel secondo «capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali») e di autonomia e responsabilità (per la cat. A è sufficiente che l'autonomia esecutiva e la responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, sia
«riferita al corretto svolgimento della propria attività», mentre per la cat. B
l'autonomia e la responsabilità di esplicano «nell'ambito di prescrizioni di massima»), nonché nel tipo di conoscenze necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati (per la cat. A non è richiesta alcuna conoscenza teorica, mentre per la cat. B è necessario che i lavoratori posseggano «conoscenze teoriche di base» in rapporto ai compiti da svolgere).
Come detto, le attività svolte dalla ricorrente - così come descritte in ricorso e confermate dai testimoni e dalla documentazione depositata, - appaiono evidentemente riconducibili proprio al profilo professionale di “Assistente
Amministrativo” e non già a quello (inferiore) di mero “Ausiliario Specializzato”.
E difatti l'istruttoria ha chiaramente confermato il fatto che il ricorrente, è stato assegnato a compiti non più meramente “manuali”, ma anche e soprattutto di natura tecnico amministrativa di sicuro riconducibili al novero di quelle
“attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, l'archiviazione, il protocollo di atti la compilazione di documenti e modulistica” (circostanza questa confermata dai testi escussi) che, come detto, in base al c.c.n.l. qualificano sul piano oggettivo il c.d. “debito lavorativo” del dipendente.
Si può, dunque, ritenere, alla luce delle risultanze dell'istruttoria sopra esaminate, che le mansioni in oggetto sono senz'altro riconducibili al livello retributivo BS3.
Quanto al requisito della prevalenza, postulato dall'art. 52 cit., risulta che le mansioni assegnate, per quantità e qualità, sarebbero state in sostanza senz'altro assorbenti nell'ambito dell'attività complessivamente svolta dalla ricorrente (cfr. dichiarazioni testimoniali in atti).
La circostanza risulta confermata dal fatto che la ricorrente ha svolto sempre gli stessi compiti sopra descritti.
Infondata è l'eccezione di prescrizione in quanto la ricorrente ha limitato le proprie pretese al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso.
Quanto all'ammontare delle somme spettanti a titolo di differenze retributive, devono ritenersi corretti i conteggi allegati dalla parte e non specificatamente contestati dalla resistente.
Al ricorrente spetta pertanto la somma di €13.881,30 oltre accessori come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto NE , nei Pt_1 confronti , così provvede: Controparte_2
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha svolto Parte_1 mansioni riconducibili alla cat. BS3 del c.c.n.l. comparto Sanità
2. condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive tra il livello di inquadramento effettivo e quello spettante per una somma pari a €13.881,30 oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
3. condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di €2.800,00 per compensi oltre iva e cpa con distrazione.
Bari,27/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi