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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/07/2024, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4284/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, II Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Alessia
Zampolini, ha pronunziato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 4284 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto "divisione di beni caduti in successione",
Tra
(C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Grafas, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Fiume n. 17, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione
Attrice
e
(C.F. , nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Cerasa, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Petrignano d'IS (PG), Via Indipendenza n. 8, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio per sentire dichiarare lo Parte_1 Controparte_1 scioglimento della comunione ereditaria – con attribuzione ad entrambe le coeredi della quota di loro spettanza, pari ad 1/2 ciascuna – sui seguenti immobili:
pagina 1 di 4 - diritti di proprietà nella misura di 4/6 sull'immobile distinto al Catasto
Fabbricati del Comune di IS (cod. A475), sito in IS, Località San
Rufino Campagna, piano T, foglio 127, particella n. 219, sub 1, cat. C2;
- diritti di proprietà nella misura di 4/6 sull'immobile distinto al Catasto
Fabbricati del Comune di IS (cod. A475), sito in IS, Località San
Rufino Campagna, piano 1, foglio 127, particella n. 219, sub 2, cat. A3;
- diritti di proprietà nella misura di 1/3 sul terreno distinto al Catasto
Terreni del Comune di IS (cod. A475), al foglio 43, particella 47, Porz.
AA-AB, pascolo;
- diritti di proprietà nella misura di 1/3 sul terreno, distinto al Catasto
Terreni del Comune di IS (cod. A475), al foglio 43, particella 48, seminativo;
- diritti di proprietà nella misura di 4/6 sul terreno, distinto al Catasto
Terreni del Comune di IS (cod. A475), al foglio 127, particella 218, seminativo;
- diritti di proprietà nella misura di 4/6 sul terreno, distinto al Catasto
Terreni del Comune di IS (cod. A475), al foglio 144, particella 46, pascolo.
Ha rappresentato di essere, insieme alla sorella coerede della Controparte_1 madre deceduta il 04/03/2019, e di aver ricevuto per Persona_1 successione ereditaria la comproprietà, insieme alla sorella , nella misura CP_1 di 1/2 ciascuna, i cespiti immobiliari in questione.
Dopo aver dato atto di aver avviato – con esito negativo – il procedimento di mediazione, l'attrice ha chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria, con attribuzione ad entrambe le coeredi della quota di loro spettanza.
Si è costituita in giudizio la quale non si è opposta alle richieste Controparte_1 attoree, rappresentando di aver manifestato alla sorella la volontà di sciogliere la comunione ereditaria attraverso la vendita dell'intera proprietà, con ripartizione nella misura di 1/2 del ricavato tra le condividenti, in quanto modalità economicamente più vantaggiosa.
pagina 2 di 4 Ha chiesto, pertanto, lo scioglimento della comunione, con attribuzione delle singole quote tra le parti, e, in caso di indivisibilità del bene, di ordinare la vendita all'incanto dell'intera proprietà.
All'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del 15/02/2022, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice istruttore ha ordinato alle parti di produrre i certificati ventennali delle iscrizioni o trascrizioni relative agli immobili da dividere ovvero il certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari, nonché i titoli di provenienza degli immobili oggetto del compendio ereditario, assegnando a tal fine alle parti termine sino al 15/05/2022, poi prorogato sino al 15/07/2022.
Depositata la documentazione integrativa richiesta, all'udienza del 21/09/2022, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno rappresentato la pendenza di trattative tra le parti per la definizione bonaria della controversia;
il
Giudice, preso atto, ha rinviato per la verifica del bonario componimento della lite, dapprima all'udienza del 21/03/2023, poi all'11/10/2023, e infine, in attesa della vendita a terzi dei cespiti, al 26/06/2024.
A tale udienza, le parti hanno rappresentato – versandone in atti copia – di aver stipulato un contratto preliminare di compravendita e hanno concordemente chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, con ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Precisate le conclusioni, le parti hanno rinunciato ai termini di cui all'art. 190
c.p.c., impegnandosi a produrre telematicamente la nota di trascrizione.
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Parte attrice ha provveduto al deposito della nota di trascrizione della domanda giudiziale.
*****
Le parti hanno dato atto di aver sottoscritto un contratto preliminare di compravendita, versandone in atti la copia, e hanno concordemente chiesto che sia dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a spese di lite compensate, con ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
pagina 3 di 4 Dalla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di estinzione del giudizio.
Le parti congiuntamente hanno anche chiesto la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668 c.c.
Dalla documentazione in atti, infatti, risulta la trascrizione presso la
Conservatoria dei Registri immobiliari di Perugia della domanda giudiziale del
20/07/2021, come da nota iscritta al rep. n. 2086/5474.
La cancellazione deve senz'altro essere ordinata.
L'art. 2668 c.c., infatti, stabilisce che la cancellazione della domanda giudiziale è ordinata giudizialmente quando, tra l'altro, le parti non hanno più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Con riferimento alle spese di lite, si ritiene equo e congruo compensarle integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- DICHIARA la cessazione della materia del contendere, e, conseguentemente, dichiara l'estinzione del giudizio;
- ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di Perugia di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale del 20/07/2021, di cui alla nota iscritta al rep. n. 2086/5474;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in Perugia il 9 luglio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Zampolini
Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, II Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Alessia
Zampolini, ha pronunziato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 4284 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto "divisione di beni caduti in successione",
Tra
(C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Grafas, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Fiume n. 17, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione
Attrice
e
(C.F. , nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Cerasa, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Petrignano d'IS (PG), Via Indipendenza n. 8, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio per sentire dichiarare lo Parte_1 Controparte_1 scioglimento della comunione ereditaria – con attribuzione ad entrambe le coeredi della quota di loro spettanza, pari ad 1/2 ciascuna – sui seguenti immobili:
pagina 1 di 4 - diritti di proprietà nella misura di 4/6 sull'immobile distinto al Catasto
Fabbricati del Comune di IS (cod. A475), sito in IS, Località San
Rufino Campagna, piano T, foglio 127, particella n. 219, sub 1, cat. C2;
- diritti di proprietà nella misura di 4/6 sull'immobile distinto al Catasto
Fabbricati del Comune di IS (cod. A475), sito in IS, Località San
Rufino Campagna, piano 1, foglio 127, particella n. 219, sub 2, cat. A3;
- diritti di proprietà nella misura di 1/3 sul terreno distinto al Catasto
Terreni del Comune di IS (cod. A475), al foglio 43, particella 47, Porz.
AA-AB, pascolo;
- diritti di proprietà nella misura di 1/3 sul terreno, distinto al Catasto
Terreni del Comune di IS (cod. A475), al foglio 43, particella 48, seminativo;
- diritti di proprietà nella misura di 4/6 sul terreno, distinto al Catasto
Terreni del Comune di IS (cod. A475), al foglio 127, particella 218, seminativo;
- diritti di proprietà nella misura di 4/6 sul terreno, distinto al Catasto
Terreni del Comune di IS (cod. A475), al foglio 144, particella 46, pascolo.
Ha rappresentato di essere, insieme alla sorella coerede della Controparte_1 madre deceduta il 04/03/2019, e di aver ricevuto per Persona_1 successione ereditaria la comproprietà, insieme alla sorella , nella misura CP_1 di 1/2 ciascuna, i cespiti immobiliari in questione.
Dopo aver dato atto di aver avviato – con esito negativo – il procedimento di mediazione, l'attrice ha chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria, con attribuzione ad entrambe le coeredi della quota di loro spettanza.
Si è costituita in giudizio la quale non si è opposta alle richieste Controparte_1 attoree, rappresentando di aver manifestato alla sorella la volontà di sciogliere la comunione ereditaria attraverso la vendita dell'intera proprietà, con ripartizione nella misura di 1/2 del ricavato tra le condividenti, in quanto modalità economicamente più vantaggiosa.
pagina 2 di 4 Ha chiesto, pertanto, lo scioglimento della comunione, con attribuzione delle singole quote tra le parti, e, in caso di indivisibilità del bene, di ordinare la vendita all'incanto dell'intera proprietà.
All'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del 15/02/2022, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice istruttore ha ordinato alle parti di produrre i certificati ventennali delle iscrizioni o trascrizioni relative agli immobili da dividere ovvero il certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari, nonché i titoli di provenienza degli immobili oggetto del compendio ereditario, assegnando a tal fine alle parti termine sino al 15/05/2022, poi prorogato sino al 15/07/2022.
Depositata la documentazione integrativa richiesta, all'udienza del 21/09/2022, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno rappresentato la pendenza di trattative tra le parti per la definizione bonaria della controversia;
il
Giudice, preso atto, ha rinviato per la verifica del bonario componimento della lite, dapprima all'udienza del 21/03/2023, poi all'11/10/2023, e infine, in attesa della vendita a terzi dei cespiti, al 26/06/2024.
A tale udienza, le parti hanno rappresentato – versandone in atti copia – di aver stipulato un contratto preliminare di compravendita e hanno concordemente chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, con ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Precisate le conclusioni, le parti hanno rinunciato ai termini di cui all'art. 190
c.p.c., impegnandosi a produrre telematicamente la nota di trascrizione.
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Parte attrice ha provveduto al deposito della nota di trascrizione della domanda giudiziale.
*****
Le parti hanno dato atto di aver sottoscritto un contratto preliminare di compravendita, versandone in atti la copia, e hanno concordemente chiesto che sia dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a spese di lite compensate, con ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
pagina 3 di 4 Dalla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di estinzione del giudizio.
Le parti congiuntamente hanno anche chiesto la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668 c.c.
Dalla documentazione in atti, infatti, risulta la trascrizione presso la
Conservatoria dei Registri immobiliari di Perugia della domanda giudiziale del
20/07/2021, come da nota iscritta al rep. n. 2086/5474.
La cancellazione deve senz'altro essere ordinata.
L'art. 2668 c.c., infatti, stabilisce che la cancellazione della domanda giudiziale è ordinata giudizialmente quando, tra l'altro, le parti non hanno più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Con riferimento alle spese di lite, si ritiene equo e congruo compensarle integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- DICHIARA la cessazione della materia del contendere, e, conseguentemente, dichiara l'estinzione del giudizio;
- ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di Perugia di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale del 20/07/2021, di cui alla nota iscritta al rep. n. 2086/5474;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in Perugia il 9 luglio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Zampolini
Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
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