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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/04/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13487/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13487/2019 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
CAMPANELLA GIUSEPPE ROSSANO e , con elezione di domicilio in DIEGO
NE RUTIGLIANO presso l'avv. CAMPANELLA GIUSEPPE ROSSANO;
OPPONENTE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. DICIOLLA DONATO e Controparte_1
MASCOLO MICHELE ( ) Indirizzo Telematico;
, con C.F._2
elezione di domicilio in via Don Morosini n.31/A RUTIGLIANO, presso l'avv.
DICIOLLA DONATO;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 13712/2024, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno
2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto pagina 1 di 5 della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatto e svolgimento del processo
La presente controversia trae origine dall'opposizione proposta da Parte_1
avverso l'atto di precetto notificatogli dalla in data
[...] Controparte_1
13.09.2019, con il quale gli veniva intimato, nella sua asserita qualità di ex socio e successore processuale ex art. 110 c.p.c. della (società posta in Controparte_2 liquidazione e cancellata in data 05.05.2016), il pagamento dell'importo di €
16.343,95 in forza della sentenza n. 507/2019 del Tribunale di Bari.
La vicenda processuale può essere così riassunta:
- Nel 2011 la otteneva decreto ingiuntivo n. 168/2011 nei confronti Controparte_1 della per l'importo di € 24.463,46; Controparte_2
- La proponeva opposizione e, con sentenza n. 507/2019, il Controparte_2
Tribunale di Bari revocava il decreto ingiuntivo ma condannava la società al pagamento di € 14.903,10 oltre interessi;
- Nelle more del giudizio, la veniva posta in liquidazione Controparte_2
(14.01.2013) e successivamente cancellata dal registro delle imprese
(05.05.2016);
- In data 06.08.2019 la notificava precetto a , Controparte_1 Parte_1
quale ex socio e liquidatore della società estinta;
- In data 04.09.2019 la (già estinta) proponeva appello avverso la Controparte_2
sentenza n. 507/2019;
- Con atto di citazione del 23.09.2019 proponeva opposizione al Parte_1
precetto;
- Con sentenza n. 1350/2022 la Corte d'Appello di Bari riformava integralmente la sentenza n. 507/2019, condannando la al pagamento in favore Controparte_1 della di € 24.112,44 oltre interessi. Controparte_2
pagina 2 di 5 2. Questioni giuridiche e decisione
La sopravvenuta sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1350/2022, che ha integralmente riformato la sentenza n. 507/2019 posta a fondamento del precetto opposto, impone di esaminare preliminarmente gli effetti di tale pronuncia sul presente giudizio di opposizione.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25478 del 21/09/2021, hanno stabilito che "in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione".
Tale principio è stato successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. Civ. ord. n. 1005/2020; Cass. Civ. n. 31955/2018; Cass. Civ. n.
30857/2018, Corte di Appello Bari Sentenza n. 1877/2023 pubbl. il 22/12/2023), che ha chiarito come la caducazione del titolo non determini automaticamente la fondatezza dell'opposizione, dovendo il giudice valutare i motivi originari di opposizione ai fini della regolamentazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, l'unico motivo di opposizione proposto da Parte_1
riguardava la nullità del precetto per difetto di legittimazione passiva, sostenendo l'inopponibilità nei suoi confronti del titolo esecutivo ottenuto verso la società estinta.
La questione impone di esaminare gli effetti dell'estinzione della società sulla responsabilità dei soci e dei liquidatori per i debiti sociali. Sul punto, la Suprema
Corte ha chiarito che "il creditore della società non può far valere direttamente il titolo esecutivo ottenuto contro la società nei confronti del liquidatore o dei soci, ma deve munirsi di un autonomo titolo esecutivo nei loro confronti, previa dimostrazione dei presupposti di fatto che ne giustificano la responsabilità" (Cass.
Civ. n. 4699/2014). pagina 3 di 5 Tale orientamento è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha evidenziato come l'art. 2495 c.c. non preveda l'automatica estensione dell'efficacia del titolo esecutivo ottenuto contro la società, ma richieda l'instaurazione di un autonomo giudizio di cognizione nei confronti dei soci o del liquidatore per far valere la loro responsabilità (cfr. Cass. Civ. n. 13805/2016;
Cass. Civ. n. 13917/2018).
Pertanto, valutando la fondatezza dell'opposizione secondo il criterio della soccombenza virtuale, deve ritenersi che il motivo di opposizione proposto da fosse fondato, non potendo la azionare nei suoi Parte_1 Controparte_1
confronti il titolo esecutivo ottenuto verso la società estinta senza prima munirsi di un autonomo titolo.
3. Sulle spese di lite
In applicazione del principio della soccombenza virtuale sopra richiamato, le spese di lite devono essere poste a carico della risultando fondato il Controparte_1
motivo originario di opposizione.
Non sussistono invece i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. invocata dall'opponente, non ravvisandosi gli estremi della temerarietà della lite, avendo la agito sulla base di una sentenza provvisoriamente esecutiva prima Controparte_1
della sua riforma in appello intervenuta in corso di causa.
Alla liquidazione delle spese si deve procedere secondo il D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, considerando che si tratta di un'opposizione a precetto con valore della causa tra € 5.201,00 e € 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato studio €. 460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00,
Decisoria €. 851,00 Totale €. 2.540,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA:
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1
pagina 4 di 5 pagamento in favore di delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1 complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
Bari, 5 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13487/2019 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
CAMPANELLA GIUSEPPE ROSSANO e , con elezione di domicilio in DIEGO
NE RUTIGLIANO presso l'avv. CAMPANELLA GIUSEPPE ROSSANO;
OPPONENTE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. DICIOLLA DONATO e Controparte_1
MASCOLO MICHELE ( ) Indirizzo Telematico;
, con C.F._2
elezione di domicilio in via Don Morosini n.31/A RUTIGLIANO, presso l'avv.
DICIOLLA DONATO;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 13712/2024, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno
2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto pagina 1 di 5 della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatto e svolgimento del processo
La presente controversia trae origine dall'opposizione proposta da Parte_1
avverso l'atto di precetto notificatogli dalla in data
[...] Controparte_1
13.09.2019, con il quale gli veniva intimato, nella sua asserita qualità di ex socio e successore processuale ex art. 110 c.p.c. della (società posta in Controparte_2 liquidazione e cancellata in data 05.05.2016), il pagamento dell'importo di €
16.343,95 in forza della sentenza n. 507/2019 del Tribunale di Bari.
La vicenda processuale può essere così riassunta:
- Nel 2011 la otteneva decreto ingiuntivo n. 168/2011 nei confronti Controparte_1 della per l'importo di € 24.463,46; Controparte_2
- La proponeva opposizione e, con sentenza n. 507/2019, il Controparte_2
Tribunale di Bari revocava il decreto ingiuntivo ma condannava la società al pagamento di € 14.903,10 oltre interessi;
- Nelle more del giudizio, la veniva posta in liquidazione Controparte_2
(14.01.2013) e successivamente cancellata dal registro delle imprese
(05.05.2016);
- In data 06.08.2019 la notificava precetto a , Controparte_1 Parte_1
quale ex socio e liquidatore della società estinta;
- In data 04.09.2019 la (già estinta) proponeva appello avverso la Controparte_2
sentenza n. 507/2019;
- Con atto di citazione del 23.09.2019 proponeva opposizione al Parte_1
precetto;
- Con sentenza n. 1350/2022 la Corte d'Appello di Bari riformava integralmente la sentenza n. 507/2019, condannando la al pagamento in favore Controparte_1 della di € 24.112,44 oltre interessi. Controparte_2
pagina 2 di 5 2. Questioni giuridiche e decisione
La sopravvenuta sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1350/2022, che ha integralmente riformato la sentenza n. 507/2019 posta a fondamento del precetto opposto, impone di esaminare preliminarmente gli effetti di tale pronuncia sul presente giudizio di opposizione.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25478 del 21/09/2021, hanno stabilito che "in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione".
Tale principio è stato successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. Civ. ord. n. 1005/2020; Cass. Civ. n. 31955/2018; Cass. Civ. n.
30857/2018, Corte di Appello Bari Sentenza n. 1877/2023 pubbl. il 22/12/2023), che ha chiarito come la caducazione del titolo non determini automaticamente la fondatezza dell'opposizione, dovendo il giudice valutare i motivi originari di opposizione ai fini della regolamentazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, l'unico motivo di opposizione proposto da Parte_1
riguardava la nullità del precetto per difetto di legittimazione passiva, sostenendo l'inopponibilità nei suoi confronti del titolo esecutivo ottenuto verso la società estinta.
La questione impone di esaminare gli effetti dell'estinzione della società sulla responsabilità dei soci e dei liquidatori per i debiti sociali. Sul punto, la Suprema
Corte ha chiarito che "il creditore della società non può far valere direttamente il titolo esecutivo ottenuto contro la società nei confronti del liquidatore o dei soci, ma deve munirsi di un autonomo titolo esecutivo nei loro confronti, previa dimostrazione dei presupposti di fatto che ne giustificano la responsabilità" (Cass.
Civ. n. 4699/2014). pagina 3 di 5 Tale orientamento è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha evidenziato come l'art. 2495 c.c. non preveda l'automatica estensione dell'efficacia del titolo esecutivo ottenuto contro la società, ma richieda l'instaurazione di un autonomo giudizio di cognizione nei confronti dei soci o del liquidatore per far valere la loro responsabilità (cfr. Cass. Civ. n. 13805/2016;
Cass. Civ. n. 13917/2018).
Pertanto, valutando la fondatezza dell'opposizione secondo il criterio della soccombenza virtuale, deve ritenersi che il motivo di opposizione proposto da fosse fondato, non potendo la azionare nei suoi Parte_1 Controparte_1
confronti il titolo esecutivo ottenuto verso la società estinta senza prima munirsi di un autonomo titolo.
3. Sulle spese di lite
In applicazione del principio della soccombenza virtuale sopra richiamato, le spese di lite devono essere poste a carico della risultando fondato il Controparte_1
motivo originario di opposizione.
Non sussistono invece i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. invocata dall'opponente, non ravvisandosi gli estremi della temerarietà della lite, avendo la agito sulla base di una sentenza provvisoriamente esecutiva prima Controparte_1
della sua riforma in appello intervenuta in corso di causa.
Alla liquidazione delle spese si deve procedere secondo il D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, considerando che si tratta di un'opposizione a precetto con valore della causa tra € 5.201,00 e € 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato studio €. 460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00,
Decisoria €. 851,00 Totale €. 2.540,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA:
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1
pagina 4 di 5 pagamento in favore di delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1 complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
Bari, 5 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
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